L`opinione dei RLS sulle nuove normative

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L`opinione dei RLS sulle nuove normative
L’opinione degli RLS del SIRS sulle nuove normative
Prima di entrare nel merito dell’argomento della mia relazione mi corre l’obbligo fare una
precisazione, in modo particolare nei confronti degli RLS presenti per non creare equivoci o
fraintendimenti: non parlo a nome degli RLS, innanzitutto perché non ho nessun mandato da parte
loro e secondo perché essi sono perfettamente in grado di esprimere il loro pensiero su argomenti
che vivono direttamente sulla loro pelle tutti i giorni e conoscono sicuramente meglio del
sottoscritto.
Oggi porterò solo l’opinione che, a seguito dell’attività istituzionale che svolgo ormai da diversi
anni al SIRS o Servizio Informativo per gli RLS della regione Emilia Romagna, mi sono fatto,
stando a stretto contatto quotidiano con i loro problemi, su quale possa essere l’impatto che queste
nuove normative potrebbero avere, per gli RLS, in termini di peso istituzionale nei confronti delle
altre figure aziendali e di agibilità rispetto alle iniziative che intendessero prendere all’interno dei
loro luoghi di lavoro.
Il testo della legge n. 123 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 agosto di quest’anno già dal
titolo “MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL
LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN MATERIA “ definisce chiaramente la sua duplice caratteristica; infatti essa
tratta due aspetti ben distinti tra loro: nella prima parte definisce tutta una serie di criteri che
dovranno essere i punti cardinali su cui produrre, entro 9 mesi, il decreto attuativo di riassetto di
tutta la normativa sulla sicurezza a partire dalla legge di riforma sanitaria, la 833, mentre nella
seconda parte sono presenti nuove e precise disposizioni immediatamente in vigore tese a garantire
una maggiore tutela nei confronti del lavoro nero e dei rischi ad esso correlati.
Innanzitutto va detto che, alla luce di quanto contenuto in questa legge e mi riferisco in particolare
ai punti previsti dall’art. 1, non è ancora possibile farsi un’idea precisa dell’impatto che avrà
domani, una volta emanato il testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( se mai verrà
emanato visti i precedenti tentativi falliti e la difficoltà quotidiana che questo esecutivo ha a trovare
accordi di maggioranza anche su temi molto più banali, vedi consiglieri RAI! ), sulla figura del
RLS.
Questo perché i principi elencati sono numerosi e tutti molto impegnativi per il sistema in generale,
nel senso che, mentre su aspetti fondamentali vi è una articolazione normativa, almeno
potenzialmente, molto incisiva che pretende di garantire una maggiore tutela a tutti i lavoratori
senza distinzioni di contratto o di settore, attraverso nuove risorse e con sanzioni molto più pesanti
per i trasgressori, nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori invece abbiamo un riferimento
molto generico (lettera g) che fa riferimento ad una revisione dei requisiti, tutele ed attribuzioni dei
diversi soggetti della prevenzione aziendale “compreso il medico competente” e poi parla di
rafforzare il rappresentante territoriale e di introdurre l’RLS di sito produttivo.
Credo che gli RLS, ed anch’io personalmente, siano rimasti delusi dalla lettura della delega e si
aspettassero sicuramente qualche riferimento maggiore, più indicativo e stringente riguardo la
figura ed il ruolo del RLS, anche perché, a pensare male spesso ci si indovina, non si capisce perché
quando si parla di soggetti del sistema di prevenzione aziendale si senta la necessità di precisare la
figura del medico competente (!!), mentre quando si parla di dare maggiore incisività al ruolo del
RLS si fa riferimento specifico al RLS territoriale e di sito (!!). Mi chiedo se tra i soggetti del
sistema aziendale fa parte anche l’RLS oppure no, visto che in questa prima parte della legge non
viene mai menzionato!
Non era sufficiente scrivere “… al rafforzamento del ruolo del Rappresentante dei lavoratori”
punto e basta?
Ad essere sincero mi suona male questa dicotomia e cioè che da una parte si vada ad una revisione
delle attribuzioni e delle tutele di alcune figure, mentre dall’altra si fa esplicito riferimento ad un
rafforzamento di altre, anche perché revisionare attribuzioni e funzioni nell’ambito di un sistema
organizzato non significa automaticamente un miglioramento per tutti i soggetti coinvolti, ma
qualcuno potrebbe veder peggiorata la propria situazione e vedere sminuito il proprio ruolo e
questo, l’esperienza insegna, succede sempre a chi ha meno potere all’interno di quella
organizzazione.
E’ puramente una interpretazione personale che sto dando a quanto scritto sulla legge delega, perciò
non è il caso di fasciarsi la testa prima di rompersela, perché sicuramente chi ha scritto questo
articolo aveva le migliori intenzioni. Possiamo solo osservare che un’altra stesura avrebbe potuto
lasciare meno spazio di manovra a chi poi dovrà trascrivere questo mandato in un articolato preciso
e puntuale e dovrà attribuire compiti, ruoli e funzioni alle diverse figure aziendali compreso il RLS
avendo come punto di riferimento quanto scritto alla lettera g) della legge 123 che non pone vincoli
di sorta, se si escludono dei non meglio precisati corsi di formazione che, peraltro, sono già previsti
dalla attuale normativa.
Si tratta pertanto di attendere che vengano esplicitati questi requisiti nei confronti della figura del
RLS, e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione della prevenzione, per poter esprimere un
parere nel merito dei contenuti e poter dare un giudizio sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi
della legge delega su un miglioramento delle condizioni di tutela della salute dei lavoratori; nel
frattempo non resta che aspettare fiduciosi fino al momento in cui, si spera, verrà chiesto il parere
anche degli RLS.
Nel frattempo però, possiamo entrare nel merito delle modifiche apportate dalla seconda parte della
legge123 alla 626/94 ed in particolare per quel che concerne gli aspetti riferibili alle funzioni degli
RLS.
Le modifiche sostanziali rispetto al quadro normativo precedente e che investono l’azione degli
RLS sono riportati all’art, 3 della legge 123 e sono limitate a pochi punti; vediamoli uno ad uno:
comma a) Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di
appalto o d’opera.
comma b) in materia di appalti devono essere specificati i costi relativi alla sicurezza del
lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, l’RLS e le OOSS
comma c) Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è
eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al
precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori.
comma d) L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
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avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come
individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori.
comma e) Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui
all’articolo 4, comma 5, lettera o)
comma f) I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, esercitano le
attribuzioni con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del
comparto di rispettiva competenza.
Queste sono le principali novità introdotte dalla 123 che riguardano gli RLS sotto varie forme;
analizziamoli un attimo per cercare di capire come si inseriscono nel percorso maturato in questi
anni a seguito della 626 e se effettivamente portano vantaggi o difficoltà al RLS già operante sui
luoghi di lavoro.
I primi due commi vanno a modificare l’articolo 7 del 626 che si occupa di appalti definendo
obblighi importanti e fondamentali da parte del datore di lavoro che vanno nella direzione giusta per
fare chiarezza su due aspetti cruciali nel combattere il fenomeno del subappalto, che sappiamo tutti
essere uno dei momenti più a rischio nel causare infortuni: il primo è l’obbligo di redigere un
documento che valuti i rischi da interferenza tra le varie aziende appaltanti e che indichi le misure
da adottare per eliminare o ridurre questi rischi, mentre il secondo obbliga ad esplicitare i costi
legati alla sicurezza.
Tutto bene, se non fosse che nel comma b) si precisa che alla documentazione sui costi possano
accedere sia l’RLS che le OOSS, mentre per il documento di valutazione non vi è nessun
riferimento! Sarebbe molto meglio l’opposto; per l’RLS avere un’idea dei costi per la sicurezza di
un appalto non è che gli possa servire più di tanto, è indicativo del valore che l’azienda intende
investire su questi aspetti, ma senza avere la conoscenza dei rischi legati ad un appalto e delle
misure che dovranno essere adottate, non ha senso nemmeno sapere i costi, per la semplice ragione
che non si riesce a capire se questi sono commisurati ai rischi.
Da una parte conosco quanto l’azienda è disposta a pagare per garantire la sicurezza dei propri
lavoratori, ma non ho le conoscenze per capire se questo prezzo è adeguato e consono ai rischi che
questo appalto comporta per i lavoratori di entrambe le aziende, non venendo contemporaneamente
in possesso del documento di valutazione dei rischi legati alle interferenze. E’ anche vero che
rimane valido l’obbligo previsto dal “vecchio” art. 19 comma 1 lett.e) “riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
…..), ma si corre il rischio, come già avvenuto, che quando un obbligo non è esplicitato
chiaramente, ma lasciato alla libera interpretazione, poi chiederne il rispetto da parte del RLS
diventa, in certe situazioni, difficile e fonte di conflittualità (come abbiamo assistito a tutt’oggi in
molte aziende in cui non veniva dato al RLS copia del DVR).
Il terzo comma chiarisce che sia l’RLS territoriale che di comparto varranno solo per le aziende al
di sotto dei 15 dipendenti e che saranno eletti direttamente dai lavoratori, mentre il comma
seguente il d) introduce un nuovo articolo del 626 il 4-bis con cui viene istituito l’RLS-day. Le
elezioni degli RLS dovrà avvenire in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, salvo accordi
diversi tra le parti.
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Ora, al di là della delle difficoltà organizzative di una giornata simile (o di facile ironia o
accostamenti con fatti di cronaca recente), vorrei rilevare in questa proposta alcuni aspetti che
ritengo positivi:
• in ogni luogo di lavoro in qualche misura più o meno rilevante, si dovrà
necessariamente parlare di RLS;
• la possibilità di dare adeguata risonanza mediatica a questo evento per sensibilizzare
sempre di più i lavoratori ed opinione pubblica sui temi della sicurezza,
• infine l’aspetto più importante è legato al fatto che si parla di elezioni e non più di
designazione, rendendo così partecipi direttamente i lavoratori nella scelta di queste
figure.
Vi sono comunque anche in questo caso aspetti contradditori e di non facile applicazione; uno su
tutti: come fanno i lavoratori delle aziende sotto i 15 dipendenti ad eleggere un RLS territoriale o di
comparto se non conoscono i candidati? In base a quali criteri li sceglieranno? Confidiamo nel
decreto, previsto appunto da questo comma, con cui verranno disciplinate le modalità di attuazione
di questi aspetti e che dovrà appunto sciogliere questi nodi .
Leggendo l’articolato della 123 mi sorge una ulteriore domanda: ma L’RLS di sito produttivo che
verrà introdotto con il testo unico coinciderà con l’attuale l’RLS di comparto oppure sarà un altro
RLS? Il fatto che si usi la parola ”introduzione” sembrerebbe significare che sia un nuovo
soggetto che si affaccia alla ribalta del palcoscenico della prevenzione a giocare un suo ruolo, ma
quale rispetto al RLST e RLSC? Se posso intravedere la differenza tra territoriale e di comparto,
faccio fatica a collocare il sito produttivo al di fuori di questi ambiti. Vedremo come verrà delineato
il suo ruolo nel testo unico.
Il comma e) invece sostituisce il vecchio comma 5 dell’art. 19 del 626/94 dando esplicitazione ad
un obbligo che da parte dei lavoratori e degli RLS era scontato (anche per molte aziende a dire la
verità), ma che in alcuni casi, anche nella nostra regione, alcune associazioni datoriali si ostinavano
a negare e continuavano a sostenere che non era vincolante, da parte del datore di lavoro, la
consegna di una copia del documento di valutazione dei rischi.
Ora non vi è più spazio a dubbi di sorta, l’articolazione è chiara, non solo, ma oltre al documento di
valutazione dei rischi, gli RLS hanno anche il diritto di avere copia del registro infortuni.
A questo punto, rifacendomi al discorso fatto poc’anzi sulla documentazione in presenza di appalti,
prevista dai commi a) e b) della legge 123, mi sorge spontanea ancora una domanda: perché queste
diversità di trattamento riguardo al problema della documentazione per gli RLS? In altre parole
esistono documenti di seria A, di serie B e di serie C. In alcuni casi infatti c’è l’obbligo dell’azienda
a fornirne copia agli RLS, in altri casi l’obbligo scatta se è l’RLS stesso a farne richiesta ed infine
altra documentazione dove non è esplicitato nessun vincolo specifico (vedi appunto il vecchio
comma 5) e che è lasciata alla volontà delle parti a relazionarsi correttamente.
Mi chiedo, ma non sarebbe più semplice per tutti se, in ambito di documentazione, fosse ricondotto
tutto ad un semplice articolo in cui si dice che la documentazione inerente gli aspetti legati alla
salute e sicurezza dei lavoratori deve essere consegnata al RLS dietro specifica richiesta? Quando
l’RLS ha necessità di sapere cosa l’azienda ha fatto o intende fare su un problema specifico, o
quando deve consultarsi con i suoi colleghi da lavoro o preparasi per affrontare la riunione
periodica, chiederà all’azienda di fornirgli la documentazione necessaria a poter affrontare il
problema nella maniera più adeguata ed efficace possibile.
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Ma perché l’RLS deve chiedersi: questo documento me lo deve dare l’azienda o lo debbo richiedere
io? E quest’altro ne ho diritto oppure no? Il datore di lavoro ha l’obbligo di darmelo, visto che non è
specificato sulla legge? E se non me la da, cosa posso fare? Credo che convenga anche all’azienda
diminuire i livelli di conflittualità con l’RLS ed i lavoratori e si farebbe chiarezza sui ruoli e molto
probabilmente si ridurrebbe anche la carta che gira per l’azienda in quanto si farebbero fotocopie
mirate al singolo problema che in quel momento è oggetto di discussione tra i diversi soggetti
(l’RLS non dovrebbe scrivere lettere su lettere per chiedere di tutto e l’azienda non dovrebbe
rispondere ogni volta).
Infine il comma f) della legge 123 introduce un nuovo comma, il 5bis, sempre all’art. 19 del 626
con cui assegna agli RLST ed agli RLSC, le stesse attribuzioni degli RLS aziendali in riferimento a
tutte le aziende del territorio o del comparto di rispettiva competenza.
Ciò significa che le unità produttive di un territorio o di un settore produttivo avranno lo stesso
RLS. Ma se un’azienda con meno di 15 dipendenti decidesse di eleggere un RLS interno, cosa che
nessuna norma vieta, (vedi art. 18), diciamo a seguito dell’RLS-Day, cosa succede? Chi avrebbe
competenza in quell’azienda visto che entrambi per effetto del comma precedente, hanno le stesse
attribuzioni? Si aprirebbe un contenzioso tra i due RLS quello aziendale e quello di comparto o
territoriale.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è la conseguenza che ha una scelta di questo tipo e cioè
la completa attribuzione dei compiti previsti dall’art. 19 agli RLST ed RLSC: essi dovranno
visionare tutti i documenti di valutazione ed i registri infortuni delle aziende di competenza,
dovranno parlare ed informare i lavoratori sui rischi presenti sui luoghi di lavoro, dovranno visitare
le aziende, dovranno partecipare alle riunioni periodiche, ecc.. e tutto questo moltiplicato per l’area
od il comparto a loro assegnato. Ciò significa solo una cosa: che essi dovranno impegnarsi a tempo
pieno su questi compiti e dovranno essere distaccati ovviamente dal loro posto di lavoro con il
rischio che assomiglino di più a dei tecnici della sicurezza od addirittura che diventino RSPP
mascherati.
Credo, parere personale, che sia scorretto chiamarli RLS perché, per quanto riguarda la loro azione,
verrà sicuramente meno quel rapporto di rappresentanza e di partecipazione che contraddistingue
questa figura e che è alla base del suo agire e del suo ruolo; che cosa potrà dire l’RLST o C od
anche S, nella riunione periodica di un’azienda se non ha avuto possibilità di parlare con i
lavoratori, informarli, verificarne la formazione, sentire il loro parere sulle problematiche della
sicurezza del loro posto di lavoro? Sarà inevitabilmente un confronto “tecnico” con il rispettivo
RSPP che escluderà inevitabilmente la “soggettività”, parola ormai in disuso, dei lavoratori di
quella azienda.
E’ assolutamente necessario prevedere, nel nuovo testo unico non la possibilità, ma il diritto di
questi RLS ad avere momenti assembleari e di confronto con tutti gli strumenti atti ad attivare un
rapporto concreto ed efficace con questi lavoratori per sensibilizzarli su questi temi e convincerli ad
assumere in proprio il compito di tutelare la loro salute attraverso la elezione di un RLS interno,
vero obiettivo, in fondo, dell’azione degli RLST.
Si tratta dunque di tutta una serie di norme molto complesse ed articolate, alcune ancora in
gestazione, altre già attive, che viste nel loro insieme dovrebbero garantire una maggiore tutela dei
lavoratori, indipendentemente dal contratto di riferimento o del comparto di appartenenza. Si tratta
poi di vedere se effettivamente sarà così un domani quando saranno tutte in vigore, anche se non è il
caso di farsi grosse aspettative, vista l’esperienza passata dal 626, che aveva generato tante speranze
e poi andate, parlo per gli RLS, per la maggior parte deluse.
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Una sola cosa voglio aggiungere per concludere: che alla luce di quanto uscito con la legge 123, è
assolutamente fondamentale cogliere questa occasione per arrivare ad una maggiore chiarezza sui
compiti delle diverse figure che operano all’interno dei posti di lavoro, con una chiara
identificazione dei ruoli, dei compiti e soprattutto delle responsabilità, altrimenti succederà quello
che è successo in tutti questi anni: le figure più deboli, cioè gli RLS e i lavoratori, continueranno ad
avere sempre maggiori difficoltà nella tutela della propria salute e nel contrastare gli infortuni e le
malattie professionali, visto che occorreranno perlomeno i prossimi 50 anni prima di avere un’altra
occasione simile, visto i tempi biblici che occorrono per modificare leggi su questa materia (Testo
Unico docet!!)
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