Decisione N. 7678 del 30 settembre 2015
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Decisione N. 7678 del 30 settembre 2015
Decisione N. 7678 del 30 settembre 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA Presidente (RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) RUPERTO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) ROSSI CARLEO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore RUPERTO SAVERIO Nella seduta del 29/05/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO I ricorrenti, in qualità di eredi della madre, agiscono in relazione a due assegni circolari emessi dall’intermediario convenuto il 21.01.2000, di lire 9.200.000 ciascuno, intestati alla defunta e mai incassati. Tali assegni furono emessi nell’ambito della pratica di successione della sorella della madre, premorta, che deteneva un rapporto di c/c presso l’intermediario. Il conto fu estinto e le somme depositate divise in 5 parti uguali tra gli eredi (la madre dei ricorrenti, i due ricorrenti e altre due persone). Ciascun erede “compilò separati moduli di emissione assegni circolari e in ognuno di essi ogni erede figurava come ordinante e variava il nome del beneficiario”. Appurato che l’intermediario in data 29.05.2009 ha devoluto i due assegni al Fondo “Rapporti dormienti” istituito presso il MEF, i ricorrenti presentavano domanda di rimborso alla Consap, che – con nota ricevuta il 6.11.2011 – la respingeva con la seguente motivazione: “Ai sensi dell’art. 2946 del cod. civ. il diritto all’incasso del traente di un assegno circolare si prescrive decorsi dieci anni dalla data dell’emissione”. I ricorrenti allora, in data 27.01.2014, presentavano reclamo all’intermediario, contestando la mancata osservanza degli “obblighi di informazione previsti dalla legge in materia, nei Pag. 2/5 Decisione N. 7678 del 30 settembre 2015 confronti del/dei titolare/i del rapporto”. L’intermediario, però, non forniva positivo riscontro, escludendo che detti obblighi informativi si applichino anche agli assegni circolari. Ciò premesso, lamentano i ricorrenti: a) il versamento degli importi portati dagli assegni prima del decorso della prescrizione decennale; b) l’omissione della preventiva comunicazione “al beneficiario oggi rappresentato dagli eredi ricorrenti, di devolvere gli importi degli assegni, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 116/2007. Tale obbligo, previsto per i conti e rapporti dormienti, risulta esteso anche agli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione come prevede l’art. 3 comma 2bis del DL 134/2008 convertito in L 166/2008 che ha introdotto il nuovo comma 345ter all’art. 1 della L 266/2005”. Chiedono a questo Arbitro di “accertare la responsabilità dell’intermediario di aver violato gli obblighi informativi ex art. 1 comma 345ter L. 266/2005 come introdotto dalla L. 166/2008 e per l’effetto condannare l’intermediario a corrispondere … un risarcimento pari alla somma complessiva portata sugli assegni circolari … oltre interessi legali maturati, o comunque quella somma che verrà ritenuta di giustizia. Con rimborso delle spese della procedura”. Precisano inoltre i ricorrenti che la richiesta di rimborso deve qualificarsi “non tanto come richiesta di pagamento della somma portata dai titoli, ma quale rimborso della somma di denaro che sia servita a formare la provvista necessaria all’emissione dei titoli che si sono successivamente prescritti senza che il beneficiario li abbia incassati”. Resiste l’intermediario rilevando che: a) il termine di prescrizione previsto in capo al beneficiario di assegno circolare è triennale, laddove soggiace alla prescrizione ordinaria decennale il diverso diritto del richiedente al rimborso della provvista versata per l’emissione del titolo successivamente non riscosso; b) non è condivisibile l’affermazione dei ricorrenti che identifica la madre come richiedente l’emissione dei titoli e non beneficiaria. Conclude per il rigetto del ricorso. DIRITTO Ai sensi dell’art. 1, comma 345-ter, l. 266/2005, “Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all’art. 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”. L’art. 3 del D.P.R. 116/2007 stabilisce, inoltre, che al “verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1, lettera b), l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell’art. 4. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”. Non può dunque condividersi la doglianza di parte ricorrente relativa alla devoluzione degli assegni prima della scadenza del termine di prescrizione ordinaria. Non è in discussione, beninteso, la distinzione tra il diritto del beneficiario dell’assegno circolare emesso dall’intermediario e il diritto del richiedente la stessa emissione del titolo di ottenere il rimborso della somma originariamente portata dal titolo. Sul punto, questo Collegio ha, infatti, già avuto occasione di precisare che in quest’ultimo caso la pretesa del Pag. 3/5 Decisione N. 7678 del 30 settembre 2015 richiedente debba essere qualificata “non tanto alla stregua di richiesta di pagamento della somma portata dal titolo quanto, più correttamente, quale rimborso della somma di denaro che sia servita per formare la provvista necessaria all’emissione del titolo che si sia successivamente prescritto senza che il beneficiario lo abbia incassato”. Inoltre, mentre nel primo caso, la richiesta del beneficiario è sottoposta al termine (triennale) di prescrizione previsto dall’art. 84, secondo comma, r.d. n. 1736/1933, nel secondo caso, invece, “in relazione alla richiesta di restituzione della provvista, il termine di prescrizione nei confronti del richiedente l’emissione del titolo incorporante il diritto di credito ormai prescritto deve essere correttamente individuato nell’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c.” (Collegio di Milano, dec. 2290/13). Medesimo termine di prescrizione decennale si applica quando il diritto alla restituzione viene esercitato nei confronti del Fondo, come chiarito dalle Istruzioni MEF del 3 novembre 2010. Va tuttavia rilevato come il termine, al decorso del quale l’art. 1, comma 345-ter l. 266/2005 condiziona la devoluzione degli importi corrispondenti ad assegni circolari non riscossi al fondo gestito dalla CONSAP, non è quello corrispondente al diritto del richiedente l’emissione del titolo, bensì quello corrispondente al diritto del beneficiario a riscuotere le somme portate dal titolo; termine che, ai sensi dell’art. 84, secondo comma, del r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni), è fissato in tre anni dall’emissione del titolo stesso. Non risulta però che l’intermediario abbia provveduto a dare preventiva comunicazione ai richiedenti della mancata riscossione degli assegni, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del d.P.R. 116/2007; l’intermediario non ha pertanto messo i disponenti nelle condizioni di potersi tempestivamente attivare per la restituzione da parte del Fondo delle somme portate dal titolo. Tale circostanza è fatto costitutivo non già del diritto dei ricorrenti alla restituzione della provvista, che comporterebbe la necessità di estensione del contraddittorio a tutti i potenziali aventi diritto e cioè a tutti gli eredi della de cuius, bensì del diritto al risarcimento del danno causato dall’omissione, da parte dell’intermediario, di una informazione rilevante, rispetto alla quale sussiste l’obbligo di comunicazione più sopra richiamato. Il risarcimento del danno deve essere quantificato in via equitativa, e, stante la pluralità di ordinanti, sulla scorta delle regole in materia di solidarietà attiva, determinando la somma corrispondente alla parte di credito alla restituzione della provvista che ciascun ordinante avrebbe potuto esercitare. Parti da ritenersi uguali se, come nel caso di specie, non risulta diversamente (art. 1298, secondo comma, cod. civ.). Ora, atteso che il mancato avviso ha impedito agli ordinanti di esercitare il credito alla restituzione di quota della provvista, il risarcimento in favore dei ricorrenti può essere liquidato nei 3/5 dell’importo complessivo portato dai due assegni (2/5 iure proprio, e 1/5 per successione alla defunta madre), ossia euro 5.701,69. P.Q.M. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario e dispone che lo stesso corrisponda ai ricorrenti l’importo di euro 5.701,69 a titolo risarcitorio. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. Pag. 4/5 Decisione N. 7678 del 30 settembre 2015 IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5