Decisione N. 8228 del 05 dicembre 2014
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Decisione N. 8228 del 05 dicembre 2014
Decisione N. 8228 del 05 dicembre 2014 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA Presidente (RM) SILVETTI Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) GEMMA Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) RABITTI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore NERVI ANDREA Nella seduta del 17/10/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente lamenta il mancato rilascio, da parte dell’intermediario, del documento attestante la devoluzione al c.d. fondo “rapporti dormienti” di cinque assegni circolari prescritti. In particolare, la ricorrente espone quanto segue: a seguito della chiusura di un libretto postale emesso a proprio nome, ella riceveva – tramite girata da Poste Italiane S.p.A. – n. cinque assegni circolari emessi dall’intermediario resistente per l’importo complessivo di euro 25.000,00; l’importo corrispondente a detti assegni, non riscosso nel termine di prescrizione, veniva devoluto al Fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito anche “Fondo”); Pag. 2/4 Decisione N. 8228 del 05 dicembre 2014 - si rivolgeva, quindi, a Poste Italiane, che si attivava presso l’intermediario per ottenere l’attestazione di devoluzione al Fondo, necessaria per attivare la procedura di rimborso; l’intermediario, tuttavia, rilevava che erano andate smarrite le distinte di richiesta degli assegni e pretendeva da Poste Italiane una lettera di manleva, che tuttavia Poste Italiane si rifiutava di rilasciare. La ricorrente chiede quindi che l’intermediario rilasci la predetta attestazione. L’intermediario contesta la richiesta del ricorrente, rilevando che: gli assegni sono stati emessi dalla banca su ordine di Poste Italiane; all’epoca dei fatti (2005) l’emissione di assegni circolari veniva effettuata a fronte di richieste cumulative. Tali richieste venivano talvolta avanzate non solo da Poste Italiane, ma anche direttamente da funzionari di questo Istituto; anche per tale particolarità non è stato possibile recuperare le distinte di richiesta degli assegni. E’ stata quindi chiesta a Poste Italiane una dichiarazione sostitutiva attestante che la richiesta di emissione proveniva da propri dipendenti, nonché un’apposita manleva; tale richiesta non è stata soddisfatta da Poste Italiane. Parte resistente chiede quindi che, in via preliminare, venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, che il ricorso venga rigettato, avendo la banca posto in essere tutti i necessari adempimenti. DIRITTO Il ricorso è fondato. In via pregiudiziale deve essere rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’intermediario in ordine al proprio asserito difetto di legittimazione passiva. In proposito è sufficiente rilevare che è lo stesso intermediario a dichiarare, in sede di controdeduzioni, di aver devoluto al Fondo l’importo corrispondente agli assegni per cui è causa. È del tutto pacifico che l’attestazione di devoluzione al Fondo debba essere rilasciata dall’intermediario che ha effettuato la devoluzione. Passando ora al merito, le circostanze rilevanti possono essere così riepilogate: (i) a titolo di liquidazione di un libretto postale, la ricorrente ha ricevuto, tramite girata da Poste Italiane S.p.A., n. cinque assegni circolari, dell’importo complessivo di euro 25.000,00, emessi dall’intermediario resistente a favore di Poste Italiane; (ii) non essendo stati riscossi entro il termine triennale di prescrizione, i relativi importi sono stati devoluti al c.d. Fondo “rapporti dormienti” ai sensi dell’articolo 1, comma 345-ter, della legge n. 266/2005; (iii) la ragione della mancata riscossione risiede nello smarrimento degli assegni. Successivamente, la ricorrente è rientrata in possesso dei titoli e, dunque, si è rivolta a Poste Italiane per ottenere il rimborso. Poste Italiane ha investito della questione la banca odierna resistente, in qualità di emittente i titoli, al fine di ottenere l’attestazione di devoluzione al Fondo, in mancanza della quale non può essere ottenuto il rimborso; (iv) In base alle istruzioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 3 novembre 2010, la richiesta di rimborso deve necessariamente essere corredata dalla predetta attestazione; (v) L’intermediario resistente, dopo aver rilevato lo smarrimento della distinta di richiesta degli assegni, ha dichiarato di essere disposto a rilasciare l’attestazione di devoluzione solo dietro rilascio, da parte di Poste Italiane, di una dichiarazione Pag. 3/4 Decisione N. 8228 del 05 dicembre 2014 sostitutiva attestante che gli assegni sono stati richiesti da Poste, oltre ad un’apposita manleva; (vi) Poste Italiane si è rifiutata di produrre tale documentazione, reputando sufficiente quanto già prodotto. La posizione assunta dall’intermediario resistente non è fondata. Premesso che lo stesso intermediario individua in Poste Italiane il soggetto ordinante gli assegni in discorso, non trova giustificazione la posizione di subordinare il rilascio della richiesta attestazione al rilascio di una manleva, soprattutto se tale posizione viene motivata dal timore di incorrere in eventuali responsabilità in caso di errata individuazione dell’avente diritto. Il rilascio dell’attestazione, infatti, non ha alcuna implicazione in ordine all’individuazione dell’avente diritto al rimborso da parte del Fondo: il rimborso è effettuato, previo accertamento dei relativi presupposti, da Consap S.p.A., la quale può chiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria in base alla normativa in materia. Il rilascio dell’attestazione richiesta dalla ricorrente, dunque, nulla implica in merito all’individuazione dell’avente diritto, come già affermato dal Collegio di Napoli nella decisione n. 2411/2013. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e per l’effetto dispone che l’intermediario rilasci l’attestazione richiesta. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4