Diritti d`autore (SIAE), Diritti connessi (SCF), Canone RAI Di seguito
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Diritti d`autore (SIAE), Diritti connessi (SCF), Canone RAI Di seguito
Dirittid’autore(S.I.A.E.),Diritticonnessi(S.C.F.),CanoneRAI Diseguitosiriassumonogliadempimentirichiestirelativamentealpossessoe/oall’uso diapparecchiradiotelevisiviinoratorio. 1. Dirittod’autoreriscossodallaSIAE Per riprodurre (con musica dal vivo o attraverso strumenti elettromeccanici) le opere musicali“protette”occorretral’altropagareirelatividiritti(art.15,L.633/1941).Sono opere protette quelle i cui autori hanno affidato alla SIAE la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla L. 633/1941. Il diritto non è dovuto soltanto se l’esecuzione avviene “entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero,purchènoneffettuataascopodilucro”(art.15,co.2). Ciòsignificacheleparrocchiesonotenutealpagamento del diritto sia quando l’esecuzione avviene in occasione e all’interno di attività commerciali (per esempio: musica d’ambiente nel bar, spettacoli teatrali e musicali a pagamento), sia quando avviene in occasione di attività e manifestazioni gratuite (per esempio: oratorio estivo, festapatronale,giornatedisensibilizzazione,musicad’ambientealdifuoridelleattività commercialiespettacoliteatraliemusicaliconingressogratuito). Perilpagamentodeldirittod’autoresonoprevisteduemodalità: 1) l’abbonamento(annualeoperiodico)perlamusicad’ambiente, sia all’interno di attivitàcommerciali,siainoccasionediiniziativeemanifestazionigratuite.L’importo richiestoperpoterutilizzareleoperemusicalièdeterminatotenendocontodeltipoe delnumerodiapparecchiutilizzati; 2) il versamento del diritto in relazione ad una o più manifestazioni musicali (per esempio: uno spettacolo teatrale, un concerto musicale, una giornata di festa popolare); in questi casi la parrocchia deve previamente contattare l’ufficio SIAE competente per territorio che determinerà il diritto dovuto in relazione alle opere musicaliutilizzateeallacircostanzachelarappresentazioneavvengagratuitamenteo apagamento. La SIAE e la CEI hanno concluso una Convenzione al fine di agevolare il pagamento di questidiritti(letariffesonoadeguatediannoinanno). 2. DiritticonnessiriscossisaSCF I diritti connessi, disciplinati dagli artt. 72‐73bis della L. d. A. n. 633/1941, sono quelli riconosciuti al “produttore di fonogrammi nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi”(art. 73, co. 1). Per fonogramma si intende la fissazione di una esecuzione musicale pubblicata su qualunque supporto che ne permetta la riproduzione, quali, ad esempio,cd,dvd,audiocassette,smartphone,tablet,supportiperfilemp3‐mp4ecc. IldirittoconnessononsisostituiscemasiaffiancaaquantodovutoallaSIAEabeneficio degliautoridellecomposizionimusicalienonèdovutoquandovièlasolaesecuzionedi musicadalvivo. Idiritticonnessisonodovutinonsoloquandol’usodeifonogrammiavvieneall’internodi un’attività svolta con finalità di lucro, ma anche quando questa finalità è assente, in quanto l’obbligo di pagamento dipende dal mero utilizzo “pubblico”, come definito dall’art.15dellaL.633/1941. Ladisciplinadellariscossionedeidiritticonnessidistinguel’ipotesidiutilizzoinambito diattivitàcommercialioascopodilucro(es:spettacoloteatraleomusicaleconingresso a pagamento) dall’ipotesi di utilizzo per attività gratuite (oratorio estivo, spettacoli gratuiti, feste patronali, ecc.). I diritticonnessisono riscossi dalla società SCF Consorzio Fonografici che, a partire dal 2013, svolge tale funzione anche per conto dei produttori associatiadAFI. La SIAE, come dallo stesso Ente precisato con comunicazione del 25.05.2012, non è titolataall’incassodelcompensodovutoperidiritticonnessiaiproduttoriedartistida partedegliEntiEcclesiastici. Le parrocchie che intendano utilizzare apparecchi televisivi, cd, dvd, audiocassette, lettori mp3 o qualunque altro mezzo tecnologico che possa trasmettere musica realizzatadaunodeiproduttoriaderentiaSCF,possonoprovvederealpagamentodei diritticonnessiaderendoallapropostadi“Abbonamentoannuale/triennale”inforzadi unaconvenzionesottoscrittadallaSCFedallaCEI. Letariffeinvigoredal2015sonodieuro108IVAinclusaperilcanoneannualeedieuro 162IVAinclusaperilcanonetriennale2015‐2017. Questoabbonamentocopretutteleformediutilizzodelrepertoriomusicale(inclusala duplicazionedifilemusicali)nell’ambitodelleattivitàdellaparrocchia,compresoilbar dipertinenzadell’oratorio,conlasolaesclusionedelleattivitàcaratterizzatedascopo dilucro. Inalternativa,perchécosìèprevistodall'art.73bis,laparrocchiapuòchiedereaSCFdi determinarel’importodeldirittoconnessoinoccasionediciascunsingoloutilizzo(per esempioperlasingolafestainoratoriooperilsingolospettacolomusicalegratuito). Perle attivitàascopodi lucro (es.spettacoli con ingresso apagamento)laparrocchia devecontattarepreventivamenteSCFpermunirsidispecificalicenza. 3. CanoneRAI Nell’ipotesi che la parrocchia possieda e/o utilizzi apparecchi radio televisivi per diffondere la musica d’ambiente o per trasmettere gli eventi sportivi, oltre ai diritti dovuti alla SIAE e ai diritti dovuti alla SCF, deve pagare anche il Canone RAI per gli abbonamenti speciali (categoria E). Le informazioni circa le modalità e gli importi dovuti per questo canone annuale sono pubblicati sul sito della RAI (http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Speciali.aspx) Inconsiderazionedeglionerieconomicirichiestiallaparrocchiaperlusodiapparecchi radiotelevisivi in oratorio o all’interno dei bar parrocchiali, si suggerisce pertanto di valutare con attenzione l’effettiva utilità di avere musica d’ambiente e/o di poter trasmettereeventisportivi.