Diritti d`autore (SIAE), Diritti connessi (SCF), Canone RAI Di seguito

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Diritti d`autore (SIAE), Diritti connessi (SCF), Canone RAI Di seguito
Dirittid’autore(S.I.A.E.),Diritticonnessi(S.C.F.),CanoneRAI
Diseguitosiriassumonogliadempimentirichiestirelativamentealpossessoe/oall’uso
diapparecchiradiotelevisiviinoratorio.
1. Dirittod’autoreriscossodallaSIAE
Per riprodurre (con musica dal vivo o attraverso strumenti elettromeccanici) le opere
musicali“protette”occorretral’altropagareirelatividiritti(art.15,L.633/1941).Sono
opere protette quelle i cui autori hanno affidato alla SIAE la tutela dei diritti loro
riconosciuti dalla L. 633/1941. Il diritto non è dovuto soltanto se l’esecuzione avviene
“entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di
ricovero,purchènoneffettuataascopodilucro”(art.15,co.2).
Ciòsignificacheleparrocchiesonotenutealpagamento del diritto sia quando
l’esecuzione avviene in occasione e all’interno di attività commerciali (per esempio:
musica d’ambiente nel bar, spettacoli teatrali e musicali a pagamento), sia quando
avviene in occasione di attività e manifestazioni gratuite (per esempio: oratorio estivo,
festapatronale,giornatedisensibilizzazione,musicad’ambientealdifuoridelleattività
commercialiespettacoliteatraliemusicaliconingressogratuito).
Perilpagamentodeldirittod’autoresonoprevisteduemodalità:
1) l’abbonamento(annualeoperiodico)perlamusicad’ambiente, sia all’interno di
attivitàcommerciali,siainoccasionediiniziativeemanifestazionigratuite.L’importo
richiestoperpoterutilizzareleoperemusicalièdeterminatotenendocontodeltipoe
delnumerodiapparecchiutilizzati;
2) il versamento del diritto in relazione ad una o più manifestazioni musicali (per
esempio: uno spettacolo teatrale, un concerto musicale, una giornata di festa
popolare); in questi casi la parrocchia deve previamente contattare l’ufficio SIAE
competente per territorio che determinerà il diritto dovuto in relazione alle opere
musicaliutilizzateeallacircostanzachelarappresentazioneavvengagratuitamenteo
apagamento.
La SIAE e la CEI hanno concluso una Convenzione al fine di agevolare il pagamento di
questidiritti(letariffesonoadeguatediannoinanno).
2. DiritticonnessiriscossisaSCF
I diritti connessi, disciplinati dagli artt. 72‐73bis della L. d. A. n. 633/1941, sono quelli
riconosciuti al “produttore di fonogrammi nonché agli artisti interpreti e gli artisti
esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei
fonogrammi”(art. 73, co. 1). Per fonogramma si intende la fissazione di una esecuzione
musicale pubblicata su qualunque supporto che ne permetta la riproduzione, quali, ad
esempio,cd,dvd,audiocassette,smartphone,tablet,supportiperfilemp3‐mp4ecc.
IldirittoconnessononsisostituiscemasiaffiancaaquantodovutoallaSIAEabeneficio
degliautoridellecomposizionimusicalienonèdovutoquandovièlasolaesecuzionedi
musicadalvivo.
Idiritticonnessisonodovutinonsoloquandol’usodeifonogrammiavvieneall’internodi
un’attività svolta con finalità di lucro, ma anche quando questa finalità è assente, in
quanto l’obbligo di pagamento dipende dal mero utilizzo “pubblico”, come definito
dall’art.15dellaL.633/1941.
Ladisciplinadellariscossionedeidiritticonnessidistinguel’ipotesidiutilizzoinambito
diattivitàcommercialioascopodilucro(es:spettacoloteatraleomusicaleconingresso
a pagamento) dall’ipotesi di utilizzo per attività gratuite (oratorio estivo, spettacoli
gratuiti, feste patronali, ecc.). I diritticonnessisono riscossi dalla società SCF Consorzio
Fonografici che, a partire dal 2013, svolge tale funzione anche per conto dei produttori
associatiadAFI.
La SIAE, come dallo stesso Ente precisato con comunicazione del 25.05.2012, non è
titolataall’incassodelcompensodovutoperidiritticonnessiaiproduttoriedartistida
partedegliEntiEcclesiastici.
Le parrocchie che intendano utilizzare apparecchi televisivi, cd, dvd, audiocassette,
lettori mp3 o qualunque altro mezzo tecnologico che possa trasmettere musica
realizzatadaunodeiproduttoriaderentiaSCF,possonoprovvederealpagamentodei
diritticonnessiaderendoallapropostadi“Abbonamentoannuale/triennale”inforzadi
unaconvenzionesottoscrittadallaSCFedallaCEI.
Letariffeinvigoredal2015sonodieuro108IVAinclusaperilcanoneannualeedieuro
162IVAinclusaperilcanonetriennale2015‐2017.
Questoabbonamentocopretutteleformediutilizzodelrepertoriomusicale(inclusala
duplicazionedifilemusicali)nell’ambitodelleattivitàdellaparrocchia,compresoilbar
dipertinenzadell’oratorio,conlasolaesclusionedelleattivitàcaratterizzatedascopo
dilucro.
Inalternativa,perchécosìèprevistodall'art.73bis,laparrocchiapuòchiedereaSCFdi
determinarel’importodeldirittoconnessoinoccasionediciascunsingoloutilizzo(per
esempioperlasingolafestainoratoriooperilsingolospettacolomusicalegratuito).
Perle attivitàascopodi lucro (es.spettacoli con ingresso apagamento)laparrocchia
devecontattarepreventivamenteSCFpermunirsidispecificalicenza.
3. CanoneRAI
Nell’ipotesi che la parrocchia possieda e/o utilizzi apparecchi radio televisivi per
diffondere la musica d’ambiente o per trasmettere gli eventi sportivi, oltre ai diritti
dovuti alla SIAE e ai diritti dovuti alla SCF, deve pagare anche il Canone RAI per gli
abbonamenti speciali (categoria E). Le informazioni circa le modalità e gli importi
dovuti per questo canone annuale sono pubblicati sul sito della RAI
(http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Speciali.aspx) Inconsiderazionedeglionerieconomicirichiestiallaparrocchiaperlusodiapparecchi
radiotelevisivi in oratorio o all’interno dei bar parrocchiali, si suggerisce pertanto di
valutare con attenzione l’effettiva utilità di avere musica d’ambiente e/o di poter
trasmettereeventisportivi.