allegato - Comune di Sarroch

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allegato - Comune di Sarroch
COMUNE DI SARROCH
TARES 2013
DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)
1. FATTURAZIONE
D. Non ho ricevuto l’Avviso di Pagamento entro la scadenza della prima rata prevista per il 30/09/2013. È
normale? Mi verranno applicati degli interessi di mora e delle sanzioni per il ritardato pagamento?
R. La ritardata consegna dell’Avviso di Pagamento TARES 2013 è purtroppo generale, è dovuta a degli inconvenienti
riscontrati da Poste Tributi S.c.p.a. (società del Gruppo Poste Italiane) con la quale il Comune di Sarroch ha stipulato
apposita convenzione, nelle operazioni di predisposizione, stampa e recapito degli Avvisi.
Prendendo atto della situazione venutasi a creare, e indipendente dalle volontà del Comune stesso, attraverso
un’apposita nota pubblicata sul sito internet ufficiale alla pagina http://www.comune.sarroch.ca.it/it/notizie-1253dettaglio.html, l’Ufficio Tributi ha garantito i contribuenti che non verrà in alcun modo richiesto il pagamento di
sanzioni e interessi per il ritardato pagamento della prima rata.
D. E se l’Avviso di Pagamento non mi venisse recapitato? Potrei effettuare il versamento autonomamente?
R. La normativa ha stabilito che la modalità di versamento del tributo è quella dell’autoliquidazione: questo
significa che l’invio ai contribuenti, da parte del Comune, di modelli di pagamento precompilati è una mera formalità,
e che il contribuente iscritto al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve comunque procedere
al versamento del tributo, anche provvedendo autonomamente al calcolo dello stesso. Questo significa che chi
volesse può comunque procedere ad autonoma liquidazione del dovuto, utilizzando gli appositi Bollettini Postali
TARES oppure i Modelli di Pagamento F24, disponibili in tutti gli uffici postali e bancari. Per effettuare il calcolo, fare
riferimento alle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale per l’anno 2013 (consultabili al seguente link:
http://www.comune.sarroch.ca.it/it/notizie-1070-dettaglio.html), indicate anche nella Guida Informativa realizzata
dall’Ufficio Tributi (link: http://www.comune.sarroch.ca.it/it/notizie-1252-dettaglio.html), tenendo presente che è
necessario versare anche la “Quota Servizi” dovuta per il 2013 allo Stato, da calcolarsi nella misura di € 0,30 per
metro quadro di superficie.
Chi non avesse ricevuto l’Avviso di Pagamento, o l’avesse smarrito, può comunque richiederne copia inoltrando
richiesta all’Ufficio Tributi.
D. Com’è possibile che rispetto al 2012 ci sia stato un aumento della tassa per i rifiuti così elevato?
R. Parlare di aumento in realtà è improprio, poiché il tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti esistente nel 2012, la
TARSU, risulta cessato il 1 Gennaio 2013, conseguentemente all’introduzione della TARES. Non si tratta quindi di un
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aumento del tributo esistente fino al 2012, ma di un nuovo tributo calcolato su presupposti in parte differenti, i
principali dei quali sono l’obbligo di conteggio anche di costi, sempre legati al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, che in precedenza i comuni coprivano con il proprio Bilancio, e quello di copertura del 100% del totale di
tutti i costi relativi al servizio con ricarico sui contribuenti, contrariamente a quanto avveniva con la TARSU; nel
precedente sistema impositivo, infatti, i comuni avevano la possibilità di coprire parte dei costi con propri fondi di
Bilancio, senza quindi ricaricarli sui contribuenti (cosa che il Comune di Sarroch ha effettuato fino al 2012).
La norma relativa alla TARES prevede anche l’obbligo per i comuni di utilizzare il cosiddetto “metodo normalizzato”
introdotto con il D.P.R. 158 del 1999, che oltre ad introdurre il numero degli occupanti l’immobile come elemento
da considerare obbligatoriamente per le utenze domestiche, impone l’utilizzo di specifici coefficienti e formule
matematiche per la predisposizione delle tariffe.
Infine, oltre al corrispettivo dovuto per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la norma
relativa alla TARES prevede anche il pagamento di un secondo corrispettivo, dovuto per quei servizi definiti
indivisibili (come l’illuminazione pubblica, la sicurezza, la manutenzione delle strade, etc.) in quanto non
quantificabili per singolo contribuente. Per l’anno 2013, il dovuto come “Quota Servizi” è pari a € 0,30 a mq, da
calcolarsi sull’intera superficie iscritta per i rifiuti, e viene interamente trattenuto dallo Stato.
D. Ho saputo che in alcuni comuni un’abitazione grande quanto la mia e con lo stesso numero di occupanti paga
meno. Come mai nel Comune di Sarroch si paga di più?
R. La “componente rifiuti” della TARES viene calcolata sulla base dei costi sostenuti per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti nell’anno precedente, in base ad un apposito Piano Finanziario che ogni comune deve
obbligatoriamente predisporre per poter stilare le tariffe. Quanto riscosso con la TARES serve unicamente per
coprire i costi sostenuti per il servizio di raccolta e smaltimento. Essendo ogni comune differente dagli altri per
caratteristiche come numero di abitanti e estensione dell’abitato, anche i costi sostenuti per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti variano per ogni ente, senza contare che molto dipende anche dalle peculiarità del servizio;
ad esempio, il Comune di Sarroch, a differenza di altri comuni, fornisce gratuitamente ai propri contribuenti i
sacchetti per effettuare la raccolta differenziata, l’acquisto dei quali rientra tra i costi sostenuti per il servizio.
Sicuramente incidono notevolmente i costi sostenuti per il mancato raggiungimento dei livelli di raccolta
differenziata stabiliti per legge. Infatti, nonostante dall’anno 2012 il servizio di raccolta “porta a porta” sia svolto sul
100% del territorio comunale, gli utenti / contribuenti di Sarroch ancora non riescono ad effettuare una
differenziazione dei rifiuti ottimale, con la conseguenza che ad oggi si è ben distanti dal raggiungimento della quota
minima del 65% di differenziazione previsto dalla legge. Questo porta a due conseguenze: il costo elevato sostenuto
per le grandi quantità di rifiuto secco indifferenziato mandato a smaltimento (le cui tariffe vengono applicate dal
Tecnocasic, e riviste al rialzo mediamente ogni due anni), e le multe applicate dalle autorità preposte per il mancato
raggiungimento dell’obiettivo minimo del 65% di differenziazione. Entrambe queste spese rientrano tra i costi che
per legge concorrono alla formazione delle tariffe TARES, il che significa che ricadono sull’intera collettività dei
contribuenti.
Ad incidere sulla qualità della differenziazione, e quindi di produzione del secco, c’è inoltre l’annoso e frequente
problema delle discariche abusive che si formano a causa dell’inciviltà di alcuni che anziché conferire i rifiuti
utilizzando il servizio di raccolta, scaricano buste e rifiuti ingombranti nei bordi strada e nelle campagne. Dinanzi a
questi fenomeni, il Comune non può esimersi dal bonificare le aree inquinate, sostenendo degli ulteriori costi per la
raccolta e lo smaltimento che vanno ad aggiungersi a quelli sostenuti per il normale servizio. Questo significa che a
causa dell’inciviltà di alcuni, ci si ritrova non solo con l’ambiente deturpato, ma anche a dover sostenere dei costi
derivanti da questi atti incivili.
Ne consegue che una maggiore ed ottimale differenziazione dei rifiuti, nonché una segnalazione tempestiva alle
autorità degli autori di fenomeni di abbandono abusivo di rifiuti, qualora li si dovesse cogliere nel fatto, diventano
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importanti non solo da un punto di vista civico ed ambientale, ma anche da un punto di vista economico; più si
riuscirà a differenziare meglio, quindi meno rifiuto secco indifferenziato verrà smaltito, più sarà possibile ottenere
dei benefici in termini di tariffe TARES meno onerose. Infatti, non solo al raggiungimento del 65% di
differenziazione verrebbero meno le multe attualmente assegnate e sostenute dalla collettività, ma con il
superamento di tale soglia si potrebbe beneficiare degli sgravi nei costi previsti dalla legge.
In un’ottica di diminuzione dei costi, e quindi di una TARES futura meno onerosa, diventa dunque imprescindibile
riuscire ad differenziare in maniera ottimale. L’Amministrazione Comunale di Sarroch da parte sua ha espresso la
volontà di effettuare ulteriori campagne di sensibilizzazione presso l’utenza, ma spetta ad ogni singolo cittadino
impegnarsi per una migliore differenziazione dei propri rifiuti solidi urbani e una maggiore tutela dell’ambiente.
D. Sono proprietario di un’abitazione a disposizione nel Comune di Sarroch che utilizzo un solo mese all’anno.
Perché devo pagare per l’intero anno? In alcuni comuni viene concessa una riduzione per i proprietari di abitazioni
utilizzate saltuariamente: come mai il Comune di Sarroch non la applica?
R. La normativa TARES prevede che la stessa venga calcolata sulla presunzione all’utilizzo, e quindi sulla
presunzione alla produzione di rifiuti, utilizzando i coefficienti e le formule previsti dal “metodo normalizzato”
(D.P.R. 158/1999) e, per le utenze domestiche, sulla base dei mq di superficie coperta e sul numero di occupanti, a
meno che i comuni non riescano ad effettuare una “misurazione puntuale” dei rifiuti prodotti da ogni singolo
contribuente. Ad oggi, sono pochi i comuni in tutta Italia a riuscire ad effettuare un servizio di raccolta e smaltimento
basato sulla misurazione “puntuale dei rifiuti”; la stragrande maggioranza dei comuni, incluso il Comune di Sarroch,
non potendo applicare questa metodologia è costretta ad utilizzare il “metodo normalizzato”.
La riduzione prevista per i proprietari di abitazioni utilizzate saltuariamente e in modo non continuativo, è sì prevista
dalla norma, ma come possibilità, così come previsto dal comma 5, lettera b), dell’articolo 14 del D.L. 201/2011.
Trattasi dunque di riduzioni previste dalla legge come facoltative, per le quali, cioè, non esiste un obbligo di
applicazione, ma spetta ad ogni singolo comune deliberare in proposito. La norma, inoltre, prevede che ogni
riduzione non possa in alcun modo essere sostenuta con il Bilancio Comunale ma debba obbligatoriamente essere
sostenuta dai contribuenti; questo significa che concedendo una riduzione ad una data categoria di utenti, questa
venga ricaricata sui restanti contribuenti. Per il 2013, quindi in sede di prima applicazione della TARES,
l’Amministrazione Comunale di Sarroch, visti gli importi medi che i contribuenti devono sostenere per quest’anno,
ha deciso di non concedere alcuna delle riduzioni previste dal comma 5, articolo 14 del D.L. 201/2011.
D. Ho capito, devo pagare per l’intero anno anche se non residente e se usufruisco dell’immobile per poche
settimane; però perché come numero di occupanti conteggiate il mio intero nucleo famigliare? Dell’abitazione a
Sarroch usufruiamo solo noi coniugi, i nostri figli non vengono mai.
R. È stato previsto che il numero degli occupanti debba essere individuato nei componenti il nucleo famigliare
anagrafico di origine del contribuente intestatario della TARES, sia che si tratti di contribuenti residenti sia che si
tratti di non residenti. Pertanto, se i figli risultano essere nel nucleo famigliare anagrafico, vanno conteggiati come
occupanti, a prescindere che utilizzino o meno l’immobile.
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D. Sono un cittadino residente a Sarroch e vivo da solo; fino all’anno scorso usufruivo di una riduzione come unico
occupante. Come mai quest’anno non mi è stata applicata?
R. Per lo stesso motivo per il quale non è stata applicata la riduzione per le abitazioni utilizzate saltuariamente e in
modo non continuativo. Anche la riduzione per abitazioni con unico occupante residente rientra, infatti, tra le
cinque previste dal comma 5, articolo 14 del D.L. 201/2011 come facoltative, la cui applicazione andrebbe a ricadere
sui restanti contribuenti. Per questo motivo, in sede di prima applicazione, l’Amministrazione Comunale di Sarroch
ha deciso di non concedere alcuna di queste riduzioni.
Si consideri comunque che la TARES per le utenze domestiche, differentemente dalla TARSU, si basa anche sul
numero degli occupanti, il che significa che il tributo per i nuclei famigliari monocomponente è di suo modulato sul
fatto che l’abitazione possiede un solo occupante.
D. Cos’è questa “Quota Servizi” a favore dello Stato e inserita nella quarta e ultima rata 2013?
R. La “Quota Servizi” è una maggiorazione, sempre prevista dal D.L. 201/2011, alla “Quota Rifiuti”, dovuta per i costi
sostenuti per i servizi indivisibili quali manutenzione delle strade, sicurezza e illuminazione pubblica, servizi, cioè,
la cui fruizione non è quantificabile per singolo contribuente. Per l’anno 2013 è stato previsto che tale maggiorazione
sia pari a € 0,30 per metro quadrato di superficie iscritta per il calcolo del corrispettivo dovuto per il servizio di
smaltimento e raccolta dei rifiuti, e che la stessa venga direttamente incassata dallo Stato. Il pagamento dell’intero
importo dovuto come “Quota Servizi” dev’essere versato contestualmente alla rata di dicembre, utilizzando lo stesso
bollettino postale o modulo F24 per il pagamento della componente rifiuti.
D. Posseggo un’abitazione in una zona in cui manca l’illuminazione pubblica e non viene effettuata la
manutenzione delle strade. Perché mi viene addebitata la “Quota Servizi”?
R. Si premetta questo: nella stragrande maggioranza dei casi in cui servizi quali illuminazione pubblica e
manutenzione strade non sono resi, questi riguardano situazioni relative a lottizzazioni private o ex aree abusive;
situazioni, cioè, in cui il Comune di Sarroch non è proprietario delle strade sulle quali si trovano le abitazioni, e per
questo non può effettuare i succitati servizi.
Chiarito questo, la norma non prevede nessuna esenzione o riduzione per casi simili, anche perché si tratta di
servizi indivisibili, per i quali, cioè, non è possibile escludere determinati utenti dalla loro fruizione. Il D.L. 201/2011,
anzi, prevede per i comuni la sola possibilità di aumentare questa maggiorazione sino ad un massimo di € 0,40 a mq;
quello che si potrebbe fare, dunque, sarebbe di modulare diversamente la maggiorazione in base alla zona di
residenza, modulando la stessa all’interno del range € 0,30 - € 0,40, ma senza possibilità alcuna di ridurla al di sotto
dei € 0,30 a mq o di esentarla totalmente.
La possibilità di aumentare la maggiorazione oltre i € 0,30, e fino ad un massimo di € 0,40 a mq, è stata ad ogni modo
sospesa per l’anno 2013, contestualmente all’introduzione della norma che ha stabilito che la “Quota Servizi” per
quest’anno venga riscossa dallo Stato.
D. Come devo fare per il pagamento della “Quota Servizi” allo Stato? È necessario effettuare un ulteriore
versamento?
R. L’intero importo della “Quota Servizi” va versato contestualmente alla rata del mese di Dicembre Se si utilizzano
i bollettini postali precompilati inviati dal Comune di Sarroch insieme all’Avviso di Pagamento, l’importo della “Quota
Servizi” è indicato tra gli importi del quarto bollettino; se si procede con autonoma compilazione dell’apposito
bollettino postale o di un modulo F24, è necessario indicare l’importo nell’apposito spazio previsto nel bollettino o
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nel modulo F24 (in quest’ultimo caso, fare riferimento ai codici tributo stabiliti dall’Agenzia delle Entrate). Questo è
valevole per il solo anno 2013.
D. Sono l’intestatario di un’utenza domestica / non domestica; in questo periodo mi trovo ad affrontare una
difficile situazione economica che m’impedisce di far fronte puntualmente al pagamento delle rate della TARES. È
possibile richiedere un’ulteriore dilazione del pagamento?
R. Sì, è possibile, in caso di difficoltà economiche, richiedere un’ulteriore dilazione del pagamento.
L’Amministrazione Comunale di Sarroch nel proprio Regolamento Comunale ha stabilito che tale rateizzazione sia
possibile sino ad un massimo di 20 rate per ogni annualità. Per poter inoltrare richiesta di ulteriore rateizzazione è
necessario utilizzare l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Ente nella sezione Modulistica
(http://www.comune.sarroch.ca.it/it/modulistica-18-dettaglio.html) o presso gli uffici comunali; a seguito della
ricezione, l’Ufficio Tributi provvederà a dare comunicazione scritta in merito alla stessa.
Si specifica che essendoci per l’anno 2013 l’obbligo di versare la “Quota Servizi” allo Stato entro il mese di Dicembre,
quest’ultima verrebbe inserita in una delle prime rate della nuova rateizzazione.
D. Posseggo un’abitazione nel Comune di Sarroch che ormai da anni non utilizzo neanche per un giorno. Devo
comunque pagare la TARES?
R. Se l’abitazione non viene utilizzata e tutte le utenze di rete (elettricità, acqua, gas) risultano scollegate, è
possibile richiedere la sospensione dal pagamento del tributo, poiché decadono i presupposti per l’utilizzo della
stessa e per la produzione dei rifiuti previsti dalla legge. Per poter inoltrare la richiesta è necessario utilizzare il
modulo di Dichiarazione / Variazione /Cessazione disponibile sul sito internet dell’Ente nella sezione Modulistica
(http://www.comune.sarroch.ca.it/it/modulistica-18-dettaglio.html) o presso gli uffici comunali, allegando copia
della documentazione attestante l’avvenuto slaccio delle utenze (statini, certificati, ultima fattura con esplicita
citazione dello slaccio, etc.).
2. DICHIARAZIONI
D. Sono stato iscritto per la TARSU negli anni scorsi; ora che c’è la TARES devo presentare una dichiarazione?
R. La norma prevede che per i contribuenti già iscritti al ruolo TARSU 2012, restano valide le dichiarazioni
presentate in precedenza in quanto compatibili. Per cui non è necessario presentare una dichiarazione apposita per
la TARES, a meno che non siano sopraggiunte delle variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza.
D. La presentazione della dichiarazione TARES è obbligatoria?
R. La dichiarazione, per legge, va presentata obbligatoriamente ogni qualvolta sussistano variazioni nella proprietà
o negli utilizzatori (ad esempio in casi di contratti di affitto), nelle caratteristiche dell’immobile (ad esempio, una
variazione nella superficie), e, per le utenze domestiche dei contribuenti non residenti, nel numero degli occupanti.
Questo anche se il contribuente ha già presentato pratiche presso altri uffici del Comune (pratiche anagrafiche,
edilizie…) o presso altri enti (pratiche catastali, cambio di residenza presso altri comuni…).
Le dichiarazioni vanno presentate utilizzando l’apposito modulo di Dichiarazione / Variazione /Cessazione disponibile
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sul sito internet dell’Ente nella sezione Modulistica all’indirizzo http://www.comune.sarroch.ca.it/it/modulistica-18dettaglio.html, e presso gli uffici comunali.
D. Qual è il termine ultimo per la presentazione di una dichiarazione a fini TARES?
R. Il Comune di Sarroch nel proprio Regolamento Comunale ha previsto il 20 Gennaio dell’anno successivo a quello
in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione, o in cui è avvenuta la variazione. S’invita, comunque,
a procedere quanto prima alla presentazione delle dichiarazioni, così da procedere ad immediato aggiornamento
della propria posizione contributiva.
D. Quali locali si devono conteggiare ai fini del calcolo della superficie coperta TARES?
R. Per quanto riguarda le utenze domestiche, e in generale le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi
catastali “A”, “B” e “C”), la superficie è determinata considerando la superficie coperta dell’unità immobiliare al
netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nel computo della superficie rientrano le verande coperte
chiuse o chiudibili ai lati, le tettoie e i posti auto. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto
dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici salvo che non
siano fruibili, dei balconi scoperti, dei locali tecnici (cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, vani caldaia,
etc.) . Le scale interne sono considerate solo per la loro proiezione orizzontale.
Per le utenze non domestiche relative a unità immobiliari a destinazione speciale (gruppo catastale “D”), oltre alle
superfici calcolate secondo i criteri sopra elencati, vanno aggiunte quelle relative alle aree scoperte operative,
quelle, cioè, dove per tipologia di destinazione e utilizzo avviene o può avvenire la produzione di rifiuti solidi urbani.
Per queste aree, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in
esse comprese.
D. La nostra ditta produce una tipologia di rifiuti non assibilabili ai rifiuti solidi urbani, e per i quali viene
regolarmente pagato un servizio di smaltimento di rifiuti speciali. Sono previste delle agevolazioni?
R. In questi casi, nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di
regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente tramite presentazione di apposita documentazione.
Qualora non sia obiettivamente possibile, o sia sommariamente difficoltoso, individuare le superfici sulle quali si
producono rifiuti speciali, è possibile applicare una riduzione del 20% prevista per legge; tale riduzione va richiesta
dal contribuente, allegando alla dichiarazione la documentazione che attesti lo smaltimento dei rifiuti non assimilati
presso ditte specializzate.
D. Nel mio nucleo famigliare è presente un anziano attualmente ricoverato in una Casa di Riposo. Devo
conteggiarlo comunque ai fini della TARES?
R. Per i nuclei famigliari anagrafici residenti a Sarroch in cui sia presente un soggetto ricoverato in casa di cura o
riposo, la norma prevede che questi possa non essere conteggiato come occupante dell’abitazione. Per richiedere
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ciò, è necessario presentare una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto nella quale venga certificato
che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.
D. Nel mio nucleo famigliare è presente anche mia figlia che per motivi di studio vive all’estero. Devo conteggiarla
comunque ai fini della TARES?
R. Per i nuclei famigliari anagrafici residenti a Sarroch in cui sia presente un soggetto che vive all’estero per più di 6
mesi per motivi di studio o lavoro, la norma prevede che questi possa non essere conteggiato come occupante
dell’abitazione. Per richiedere ciò, è necessario presentare una dichiarazione che attesti l’effettiva permanenza
all’estero per motivi lavorativi o di studio per un periodo superiore ai 6 mesi.
D. Nel mio nucleo famigliare ho dovuto avvalermi di una collaboratrice domestica. Devo effettuare una
dichiarazione apposita?
R. Se la collaboratrice domestica iscrive la residenza anagrafica nello stesso stato di famiglia del contribuente, non
è necessario fare alcuna comunicazione all’Ufficio Tributi, in quanto tale variazione viene rilevata automaticamente
con l’iscrizione anagrafica del soggetto presso l’ufficio anagrafe. Contrariamente, nel caso in cui la collaboratrice
domestica costituisca un autonomo nucleo famigliare, ma residente nello stesso indirizzo, è necessario comunicare
tale variazione utilizzando l’apposito modulo di Dichiarazione / Variazione / Cessazione (disponibile sul sito internet
del Comune al link: http://www.comune.sarroch.ca.it/it/modulistica-18-dettaglio.html). Si specifica che i
collaboratori domestici vanno conteggiati anche nel caso di contribuenti non residenti proprietari di immobili
adibiti ad abitazione.
D. Sono un lavoratore trasfertista che ha preso in locazione un appartamento per il tempo in cui dovrò lavorare a
Sarroch. Il padrone di casa dice che per la TARES provvederà lui al pagamento e che non devo presentare nessuna
dichiarazione. È corretto?
R. Il Regolamento Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla disciplina dal D.L. 201/2011, chiarisce che il
tributo è dovuto da chi occupa o detiene i locali a condizione che l’occupazione sia superiore a 6 mesi. Se, quindi,
la locazione ha durata superiore ai 6 mesi, è l’inquilino che deve procedere al pagamento della TARES, è pertanto ha
l’obbligo di presentare la dichiarazione.
D. Sono in procinto di aprire un’attività commerciale in Sarroch. Quali dati vi devo fornire per la corretta
applicazione della TARES?
R. La dichiarazione delle utenze non domestiche deve contenere i dati identificativi del soggetto passivo
(intestazione, codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale, email PEC), i dati identificativi del
legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, etc.), l’ubicazione, la superficie, la destinazione
d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione dei locali.
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3. VARIE
D. Mi piacerebbe avere ulteriori informazioni relative alla TARES: come posso approfondire l’argomento?
R. L’Ufficio Tributi ha predisposto un’apposita Guida Informativa disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo
http://www.comune.sarroch.ca.it/it/notizie-1252-dettaglio.html e presso gli uffici comunali, nella quale vengono
affrontati e approfonditi i principali aspetti riguardanti l’introduzione del nuovo tributo, con indicazione della
normativa di riferimento.
D. Vorrei alcuni chiarimenti in merito alla TARES; in quali orari l’Ufficio Tributi riceve al pubblico?
R. L’Ufficio Tributi riceve al pubblico il Martedì dalle 11:00 alle 13:00, il Mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, il Giovedì
dalle 11:00 alle 13:00.
D. In quali altri modi è possibile richiedere delucidazioni sulla TARES?
R. È possibile contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente al numero 070-90926200. Per richieste scritte, è possibile
inoltrarle via email all’indirizzo [email protected], via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
[email protected]; per richieste da inoltrare tramite posta cartacea, l’indirizzo è: Comune di Sarroch Ufficio
Tributi – Via Siotto, 2 – 09018 Sarroch (CA). In alternativa, è anche possibile inoltrare le proprie richiesta via fax al
numero 070-901139.
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