CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)

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CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)
POLIZIA LOCALE – MILANO
SERVIZIO RADIOMOBIE
Commissario Agg. Massimo Cuzzoni
FOXPOL LOMBARDIA
Associazione di Polizia Locale
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)
D.lgs. 286/2005 in recepimento della Direttiva Comunitaria 2003/59/CE
FRONTE
1
2
3
4a
4b
4c
5a
5b
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7
9
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita
Data di rilascio nel formato giorno, mese, anno a 4 cifre
Data di scadenza nel formato giorno, mese, anno a 4 cifre
Sigla provinciale dell'ufficio di rilascio preceduto dalla sigla "MCTC"
Numero della patente di guida posseduta
Numero della carta di qualificazione del conducente
Fotografia
Firma del conducente
Categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica
1
RETRO
9
Categorie patente/cqc
Data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza delle
categorie o delle sottocategorie
N.B. La data di scadenza da indicare deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso
in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto
di cose
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La Carta di qualificazione del conducente (CQC), è un documento abilitativo che si aggiunge
alla patente di guida e che è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente
l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle
categorie C, CE, D e DE.
Il possesso della CQC è obbligatorio:
 Dal 10/09/2008 per i conducenti che effettuano
di persone su veicoli per i quali è richiesta la
(precedentemente autorizzati con CAP tipo KD);
 Dal 10/09/2009 per i conducenti che effettuano
cose su veicoli per i quali è richiesta la patente delle
precedentemente erano autorizzati con CAP tipo KC).
Da tali date i CAP tipo KD e KC saranno inefficaci.
professionalmente autotrasporto
patente delle categorie D o D+E
professionalmente autotrasporto
categorie C o C+E (e per coloro che
La CQC è rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività professionale di autotrasporto di
persone o di cose.
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano
 La CQC rilasciata da uno stato UE o SEE (Spazio Economico Europeo), può essere
convertita in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la
residenza in Italia o che lavora per un’impresa di autotrasporto con sede in Italia.
UNIONE EUROPEA
AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA,
ITALIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, PORTOGALLO, REGNO UNITO, SPAGNA, SVEZIA
dal 01.05.2004  CIPRO, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA, REPUBBLICA
CECA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, UNGHERIA
dal 01.01.2007  BULGARIA, ROMANIA
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
ISLANDA, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA
Il rilascio della carta di qualificazione del conducente presuppone che il conducente possegga la
corrispondente patente di guida in corso di validità.
L’Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
I conducenti non appartenenti all’Unione europea dipendenti di un’impresa di autotrasporto
stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di
merci o persone solo se dimostrino la propria qualificazione con:



la carta di qualificazione del conducente;
ovvero con il codice comunitario armonizzato “95” riportato sulla patente;
ovvero con l’attestato del conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002 del
Parlamento europeo del 1 marzo 2002.
Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale e possono richiedere la CQC per
documentazione e senza sostenere l’esame, i conducenti:
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
residenti in Italia, già titolari alla data del 10/9/2008, del certificato di abilitazione
professionale di tipo KD;
 residenti in Italia, già titolari, alla data del 10/9/2009, della patente di guida della
categoria C ovvero C+E;
 cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo
dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari
di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, alla data del 10/9/2009 e patenti
D e D+E, alla data del 10/9/2008*
*(Modifica disposta con Decreto MINISTERO DEI TRASPORTI del 20.03.2008)
La CQC per documentazione può essere richiesta dagli aventi titolo fino al 4.04.2010.
I conducenti, muniti della CQC, devono aver compiuto:
a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di
guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma
1, lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni (autoveicoli trasporto cose mcpc > 7,5 t)
b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di
guida delle categorie D e D+E.
La CQC per il trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del 65°
anno di età del titolare.
La CQC ha validità di cinque anni, è rinnovabile alla scadenza che non è legata alla
scadenza della patente.
Il ritiro, la sospensione o la revoca della patente comporta l’inefficacia della CQC.
ECCEZIONI
Per la conduzione di taxi e di veicoli adibiti a noleggio con conducente, resta necessaria la
titolarità del CAP tipo KB.
Il CAP tipo KD rimane valido fino alla sua naturale scadenza per condurre taxi e veicoli a
noleggio con conducente (alla scadenza dovrà essere necessariamente sostituito da CAP tipo
KB).
Il certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla corrispondente categoria di
patente, è richiesto attualmente per la guida dei seguenti veicoli cui corrisponde uno specifico
tipo:


KA: motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t adibiti a servizio pubblico di piazza o
a noleggio con conducente (associato alla patente A)
KB: taxi, autovetture e motoveicoli (oltre 1,3 t) da noleggio con conducente (associato
alla patente B)
I veicoli che richiedono KA e KB, quando viaggiano senza passeggeri o comunque non svolgono
il servizio cui sono destinati, possono essere guidati senza CAP.
Per il CAP si applica il principio di contenimento per cui il KB vale anche come KA
Il CAP è strettamente subordinato all’esistenza e alla validità della patente cui si riferisce,
perdendo automaticamente validità ed effetto con la revoca o la sospensione della patente
stessa.
E’ rilasciato previa visita medica tendente ad accertare la persistenza dei requisiti necessari al
rilascio della patente di guida a cui il CAP si associa .
E’ rilasciato dall’UMC a seguito di esame teorico ai titolari di patente della corrispondente
categoria.
Ha validità di 5 anni: alla scadenza (e comunque in occasione della conferma di validità della
patente) il documento è confermato dall’UMC previo accertamento dei requisiti fisici e psichici.
Per chi ha superato i 65 anni la validità può essere inferiore se così dispone la commissione
medica locale.
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Non vengono più rilasciati:
KD dal 10.9.2008 - da tale data è obbligatoria la CQC per trasporto di persone
KC dal 10.9.2009 - da tale data è obbligatoria la CQC per trasporto di cose,
precedentemente il KC era richiesto solo per i minori di 21 anni per la guida di:
autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, se il conducente non
aveva compiuto 21 anni (associato alla patente C),-autoarticolati, autotreni, autosnodati
con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, se il conducente non ha
compiuto 21 anni (associato alla patente CE)
 KE dall’anno 1997 - era previsto per la guida di veicoli adibiti a servizi di emergenza,
soppresso dall’art. 17 legge n. 449/97


ESENZIONI
La CQC non è richiesta per la conduzione professionale di:
a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) veicoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze
responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) veicoli sottoposti a prove su strada ai fini del perfezionamento tecnico, riparazione o
manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ammessi ancora in circolazione;
d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida al fine del conseguimento della patente di guida o dei
certificati di abilitazione professionale;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della
propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del
conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni di cui alle lettere f) e g), si chiarisce che si riferiscono ai
conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, ma non si applicano nel caso in cui il conducente
sia assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista, caso in cui la guida ha
carattere professionale.
Il possesso della CQC è necessario, per i conducenti di scuolabus (per i quali era richiesto il
CAP tipo KD), indipendentemente dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o per
conto di terzi.
VIOLAZIONI E SANZIONI
Art. 116 c. 15 C.d.S.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente
di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di abilitazione
del conducente o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio
del D.T.T., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi
all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di
qualificazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 155 a euro 624 .
Guida di veicolo senza avere conseguito la prescritta CQC.
p.m.r. € 155,00
fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni
La stessa sanzione si applica a chi, con CQC per trasporto di persone, trasporta cose o
viceversa (è possibile comunque conseguire entrambe le CQC e CAP KB)
Non si applica se il conducente ha già superato l’esame ed è in possesso di dichiarazione
sostitutiva del D.T.T..
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Art. 126 C.d.S.
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validita' sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155 a euro 624. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Guida di veicolo con prescritta CQC scaduta di validità.
p.m.r. € 155,00
ritiro della CQC, che è trasmessa alla Prefettura-UTG, che la restituirà dopo la verifica di
conferma validità.
Art. 216 C.d.S.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' stabilita la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica per la
macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della
targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il
documento e' ritirato, contestualmente dell'accertamento della violazione, dall'organo
accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C se si tratta della carta di circolazione, del certificato di
idoneita' tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze, o della targa,
ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici
e' determinata con riferimento al luogo della commessa violazione.
La norma che ha modificato l’art. 216, inserendo la C.Q.C., non ha indicato espressamente
l’Autorità competente a ricevere il documento ritirato.
Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/l/24527/l08/13/7 del 14.4.2008, ha stabilito
che il documento ritirato sia trasmesso alla Prefettura-UTG, anche se sarebbe stato opportuno
prevedere che competete a ricevere il documento ritirato fosse l’UMC.
 Il ritiro della CQC è previsto solo in caso di scadenza di validità
Se un conducente professionale durante il controllo esibisce la sola CQC, effettuare
accertamento SDI per verificare l’eventuale ritiro o sospensione della patente di guida
Non è prevista dall’art. 126 C.d.S. sanzione per guida con CAP scaduto di validità
Non contestare nulla oppure considerare il conducente privo di CAP (art. 116/15°
C.d.S.) ?
CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 429/2008 - Camera di Consiglio del 19/11/2008
Decisione del 15/12/2008 - Deposito del 19/12/2008 - Circolazione stradale - Veicolo
adibito al trasporto di persone (in specie, taxi) condotto da soggetto in possesso di certificato
di abilitazione professionale scaduto - Previsione legislativa di illecito amministrativo di cui
all’art. 116/15 c. C.d.S. assoggettato alla sanzione del amministrativa pecuniaria ed alla
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta
Art. 116 c.15 C.d.S.
Guida di veicolo (taxi o ncc) con CAP scaduto di validità
p.m.r. € 155,00
fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni
Art. 180. (Possesso dei documenti di circolazione e di guida) comma 5 non
coordinato al D.lgs. 286/2005 che ha istituito la CQC.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti
documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; c)l'
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo
in luogo della patente di guida di cui alla lettera
c), nonche' un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se'
la patente di guida prescritta, se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se'
anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo
e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di
circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
avere con se' la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di
trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale e il
certificato di idoneita', quando prescritti. (1)
Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di circolazione del veicolo, il
certificato di idoneita' alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 . Quando si tratta
di ciclomotori la sanzione e' a euro 23 a euro 92
Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi,
entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni
o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal
presente codice, e dall'art.32 della legge 24 dicembre 1969, n.990, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 . Alla
violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal
quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del
documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
(1) Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento Centrale per la Polizia Stradale
n. 300/4/I/24527/108/13/7 del 14.4.2008
“2.3 Mancato possesso della CQC durante la guida - A decorrere dalle date sopraindicate, il
conducente deve sempre avere con sé la CQC che, insieme alla patente a cui si associa, deve
essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo. In caso di impossibilità momentanea
ad esibire la CQC si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 180 comma 7 C.d.S”.
Art. 180/7° c. C.d.S.
Mancata esibizione CQC
p.m.r. € 38,00
Qualora non sia possibile effettuare accertamento presso il terminale UMC, invitare il
conducente ad esibire il documento ai sensi dell’Art. 180/8° c. C.d.S.
Art. 116/12 c. C.d.S.
Incauto affidamento veicolo
Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta
la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di
idoneità' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale,
se prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 389 a euro 1.559 .
6
Il D. L.vo 286/2005 non ha modificato il comma 12 dell’art. 116, pertanto non è possibile
procederà alla contestazione di “incauto affidamento” nei confronti di chi consente la guida di
un veicolo a persona sprovvista della CQC, se prescritta
La sanzione è prevista, invece, se il conducente non è titolare del CAP quando
prescritto
p.m.r. € 389,00
Art. 216 C.d.S.
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della
patente di guida o della carta di qualificazione del conducente.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di
idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui
sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, o della carta di
qualificazione del conducente il documento è ritirato, contestualmente
all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque
giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si
tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta
della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento
al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei
procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di
residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio
fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo
amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
omissis……
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola
abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo
quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applica la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata
del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è
applicata a seguito del ritiro della targa.
Il D. L.vo 286/2005 ha modificato la rubrica e il comma 1 dell’art. 216 C.d.S. (inserendo la
CQC), ma non il comma 6 relativo alle sanzioni.
Pertanto, nel caso in cui il conducente si trovi alla guida con CQC ritirata (ipotesi attualmente
prevista solo dall’art. 126 per CQC scaduta), non sarà possibile applicare alcuna sanzione.
DECURTAZIONE PUNTI
Alla CQC sono attribuiti 20 punti iniziali.
Dal 05/04/2008, la decurtazione dei punti ai sensi dell’art. 126/bis C.d.S. avviene dal CAP di
tipo KB e dalla CQC, per le violazioni commesse nell’esercizio di un’attività professionale, alla
guida di veicoli per i quali è richiesto uno dei citati documenti.
Per i conducenti di taxi e di veicoli a noleggio con conducente che utilizzano il CAP tipo KD fino
alla sua scadenza, nell’esercizio dell’attività professionale, i punti saranno decurtati da detto
CAP.
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I punti si decurtano:



dalla CQC ai conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone;
dal CAP tipo KB ai conducenti di taxi e di veicoli a noleggio con conducente (o dal CAP
tipo KD, valido fino alla scadenza);
dalla CQC ai conducenti di veicoli adibiti a trasporto di cose
Il raddoppio dei punti da decurtare avviene in relazione alla data di rilascio della
patente e non della CQC o del CAP.
Indicazione punti da decurtare sul V.d.C:

In caso di uso professionale del veicolo nel verbale di contestazione devono essere
indicati nello spazio riservato ai dati del documento, quelli della CQC o del CAP (taxi o
ncc) e nelle note andranno indicati i dati della PATENTE, specificando, inoltre, che si
tratta di uso professionale

Per l’uso non professionale del veicolo non devono essere annotati i dati di CAP o CQC e
la decurtazione punti avverrà direttamente dalla patente.
Perdita totale punteggio CQC o revoca patente
In caso di perdita totale del punteggio sulla CQC, detto documento è revocato se il conducente
non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis C.d.S..
In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione,
è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione
professionale di tipo KB.
È previsto un apposito corso per il recupero dei punti della durata di 20 ore, che consente di
recuperare un massimo di 9 punti (corso che non è possibile frequentare contemporaneamente
ad un corso per il recupero punti sulla patente di guida).
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