Sospensione della patente e omessa individuazione del

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Sospensione della patente e omessa individuazione del
Sospensione della patente e
omessa individuazione del
conducente del veicolo
Con sentenza n. 7008 del 28/03/2006, la Sezione I della Corte
di Cassazione civile ha stabilito l’inapplicabilità del
principio di solidarietà passiva tra proprietario e conducente
in riferimento alle sanzioni diverse da quelle patrimoniali.
Nel caso portato avanti alla Corte il proprietario di un
veicolo sanzionato per eccesso di velocità rilevato attraverso
autovelox si vedeva applicare oltre alla sanzione pecuniaria
relativa alla violazione commessa anche la sanzione accessoria
di sospensione della patente, non essendo stato possibile
individuare il conducente del veicolo al momento della
commissione dell’infrazione a causa del mezzo di rilevazione
utilizzato.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso affermando
l’applicabilità del principio di solidarietà tra conducente e
proprietario del veicolo stabilito dall’art. 6 della legge n°
689 del 04/11/1981 nonché dall’articolo 191 del Codice della
Strada ai sensi del quale “ Per le violazioni punibili con la
sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del
veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con
patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore
della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se
non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la
sua volontà”.
Tale principio, secondo il Giudice di prima istanza, sarebbe
applicabile anche alle sanzioni accessorie di natura non
patrimoniale e, quindi, in caso di mancata individuazione del
conducente del veicolo il proprietario sarebbe il soggetto
gravato dall’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria e
dalla sanzione accessoria di sospensione della patente.
Avverso tale sentenza il proprietario del veicolo proponeva
ricorso per Cassazione la quale, con la sentenza in esame,
affermava appunto che il principio di solidarietà passiva tra
proprietario e conducente di un veicolo responsabile di un
danno o di una violazione di legge è applicabile in caso di
sanzioni pecuniarie mentre non si applica per quelle sanzioni
non aventi carattere patrimoniale, essendo prevalente in
questo caso la regola generale dettata dall’articolo 3 legge
n° 389/1981 secondo cui nelle violazioni cui è applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria
azione od omissione.
Ciò premesso, la Corte ha ritenuto che la sanzione della
sospensione della patente rivesta carattere schiettamente
personale, rispetto alla quale dunque non è applicabile il
principio di solidarietà passiva di cui ai citati artt. 6 e
196.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il
Resto del Carlino
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