PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE - Snals confsal

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PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE - Snals confsal
S. N. A. L. S.
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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI BRESCIA
Via Monte Ortigara, 22 CAP: 25128
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Tel.: 030-303096 Fax: 030-393104
Settore ATA: 030-3385174;
Settore primario: 030-3385281;
Settore secondario: 030-3385008;
mail: [email protected]@[email protected]@snalsbrescia.it
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Incontro di Formazione IIS “Golgi” Brescia 19 Gennaio 2013
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II INCONTRO
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La funzione docente. Profilo
professionale e stato giuridico del
docente. Il contratto di lavoro. La
libertà d'insegnamento. La
formazione in servizio»
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STATO GIURIDICO DEL DOCENTE
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In generale lo stato giuridico o status è quella
qualitá (o condizione giuridica o modo di
essere giuridico) di diritto pubblico o di diritto
privato che la norma attribuisce ad una
persona nell´ambito della collettivitá,
all´interno cioè di un particolare ordinamento
giuridico (una pubblica amministrazione, la
famiglia, etc.).
Tale qualitá è costituita da un insieme organico
di diritti, doveri e poteri.
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RAPPORTO DI LAVORO/1
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Il rapporto di lavoro che si instaura con il contratto di
lavoro individuale è di duplice profilo: di diritto pubblico e
di diritto privato; ed è fondativo e attributivo del c.d. stato
giuridico del docente, cioè di quella particolare e
differenziata qualitá di diritto pubblico all´interno
dell´ordinamento scolastico disciplinata dalla fonte sia
statale sia contrattuale in ordine a: 1. diritti - libertá e
poteri -; 2. doveri – docenza, obblighi di servizio, compiti
connessi -; 3. e responsabilitá – civile, penale, disciplinare,
di risultato (misurazione e valutazione della performance).
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IL RAPPORTO DI LAVORO/2
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IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI
STATALI, È ASSUNTO CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO NEL QUALE SONO
INDICATI:
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- TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
- DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
- DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO
- QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E LIVELLO RETRIBUTIVO INIZIALE;
- COMPITI E MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA DI ASSUNZIONE
- DURATA DEL PERIODO DI PROVA, PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
- SEDE DI PRIMA DESTINAZIONE, ANCORCHÉ PROVVISORIA, DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.
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L'ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO PUÒ
AVVENIRE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE. IN
QUEST'ULTIMO CASO, IL CONTRATTO INDIVIDUALE INDICA ANCHE L'ARTICOLAZIONE
DELL'ORARIO DI LAVORO (CCNL 2006-2009, ART. 25).
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PROFILO GIURIDICO
DELLA FUNZIONE DOCENTE
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L’insegnamento, quale attività peculiare
del docente, è attività discrezionale e
tecnica regolata per gli aspetti intrinseci
da norme scientifico-artistiche, per gli
aspetti generali da disposizioni
costituzionali e pubblicistiche e, per gli
aspetti di estrinsecazione lavoristica, da
disposizioni contrattuali.
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PROFILO GIURIDICO
DELLA FUNZIONE DOCENTE (art. 26 ccnl)
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a) La funzione docente realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile
e professionale degli alunni, sulla base delle
finalità e degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e
gradi dell'istruzione.
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PROFILO GIURIDICO
DELLA FUNZIONE DOCENTE (art. 26 ccnl)
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b) La funzione docente si fonda
sull’autonomia culturale e professionale
dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella
partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
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PROFILO GIURIDICO
DELLA FUNZIONE DOCENTE (art. 26 ccnl)
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c) In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti,
nelle attività collegiali, attraverso processi di
confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano,
attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico –
didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e
tenendo conto del contesto socio-economico di
riferimento, anche al fine del raggiungimento di
condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in
ciascuna classe e nelle diverse discipline.
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DOCENTE
(art. 27 ccnl)
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Il profilo professionale è costituito
da
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queste competenze
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 disciplinari
 psico-pedagogiche
 metodologico-didattiche
 organizzativo-relazionali e di ricerca
 documentazione e valutazione
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COMPETENZE DISCIPLINARI
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• dominare conoscenze e abilitá relative alla
propria disciplina – contenuti da insegnare e
teoria dell´educazione;
• integrare la complessitá della pratica e del
contenuto della propria disciplina con
elementi di altre discipline;
• rendere i propri processi di apprendimento
visibili a colleghi e studenti
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COMPETENZE PSICO-PEDAGOGICHE
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• padroneggiare conoscenze e abilitá relative alla
psicologia evolutiva e dell´apprendimento;
• creare ambienti di apprendimento stimolanti per gli
allievi;
• differenziare tra i diversi studenti e seguirli
individualmente lungo i loro percorsi di sviluppo;
• stimolare gli studenti a riflettere sulle loro
esperienze;
• riflettere in modo sistematico sul proprio approccio
pedagogico e comportamento didattico nei
confronti degli studenti, dei colleghi e di altre figure
importanti
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COMPETENZE METODOLOGICO-DIDATTICHE
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• conoscere e utilizzare le
metodologie d´insegnamento
coerenti con l´impianto
disciplinare
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SEGRETERIA PROVINCIALE SNALS BRESCIA
COMPETENZE ORGANIZZATIVO-RELAZIONALI E
DI RICERCA
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• collaborare con i colleghi nella preparazione,
attuazione e innovazione dei curricoli
• mantenere una rete di importanti contatti
professionali
• lavorare in gruppi multidisciplinari e autodiretti
• impostare progetti di ricerca
• provare empatia per le persone con cui si
lavora
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COMPETENZE
DI DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE
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• conservare memoria delle migliori pratiche
• ricercare articoli, libri, casi di studio e altre
risorse rilevanti
• sviluppare e incrementare le verifiche delle
capacitá professionali
• valutare con criteri pedagogici e nel rispetto
della normativa
• inviare agli studenti segnali sui loro progressi
• stimolare gli studenti all´auto-verifica
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PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE (art. 27 ccnl)
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Le competenze sono tra loro correlate
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ed interagenti; implicano S
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- maturazione dell'esperienza didattica
- l'attività di studio e di sistematizzazione
della pratica didattica
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PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE (Fonte statale)
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«La funzione docente è intesa come
esplicazione essenziale dell'attività
- di trasmissione della cultura,
- di contributo alla elaborazione di essa e
- di impulso alla partecipazione dei
giovani a tale processo e alla formazione
umana e critica della personalità»
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(art. 395, D. Lgs 297/1994)
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LA LIBERTÁ D´INSEGNAMENTO
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LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO
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L'arte e la scienza
sono libere
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e libero ne è l'insegnamento
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Il principio della libertà d’insegnamento è
sancito dal 1° comma dell’art. 33 Cost.
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LIBERTÁ DI PENSIERO
E LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO
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Il rapporto poi tra libertá d´insegnamento e la
libertá di manifestazione del pensiero (art. 21
Cost.) non è di identitá o di inclusione; sono
due distinte libertá perché cosí ha disposto la
Costituzione dedicando due distinti articoli.
L´una afferisce piú semplicemente all´attivitá di
insegnamento, l´altra alla piú ampia libertá di
pensiero (weltanshaungen teoretiche, etiche,
politiche e sociali).
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LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO
Per gli ASPETTI FINALITÀ, la libertà
d’insegnamento è diretta
- alla «piena formazione della
personalità degli alunni» (comma 3)
- ed a produrre istruzione libera,
critica e aperta a sviluppi culturali e
sociali.
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LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO
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Per gli ASPETTI DI CONTENUTO, la libertà
d’insegnamento è intesa come:
a) «autonomia didattica» (art. 1, c. 1, d. lgs 297/1994);
b) «libera espressione culturale del docente» (art. 1, c.
1, d. lgs 297/1994);
c) «autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca» (art. 1, c.
3, d. lgs 297/1994)
d) «libertà di ricerca e innovazione metodologica e
didattica» (art. 25, c. 3).
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LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO
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Per gli ASPETTI DI ESERCIZIO, la libertà
d’insegnamento, essendo attività di natura
promozionale, trova alimento in un confronto
libero e aperto di posizioni culturali, pena la
coazione del pensiero e della personalità dello
studente. In altri termini la libertà
d’insegnamento «è attuata nel rispetto della
coscienza morale e civile degli alunni» (art. 2,
comma 1) ed è strettamente connessa con la
libertà di apprendimento dello studente che ne
costituisce anche il limite.
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DIRITTI E DOVERI
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I DIRITTI PATRIMONIALI
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• Dal rapporto di lavoro scaturiscono una
serie di interessi giuridicamente
protetti, alcuni dei quali si identificano
in diritti soggettivi perfetti, altri, invece,
si qualificano come interessi legittimi.
• La dottrina prevalente classifica tali
diritti in patrimoniali e non
patrimoniali.
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I DIRITTI PATRIMONIALI
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• I diritti patrimoniali si distinguono in
diritti contemporanei al rapporto
d’impiego e in diritti successivi al
medesimo rapporto, presupponendone
la cessazione.
• Rientrano nei diritti patrimoniali:
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– la retribuzione
– trattamento di quiescenza e di previdenza
dopo la cessazione del servizio.
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I DIRITTI NON PATRIMONIALI
I diritti relativi alla funzione
– diritto all’ufficio
– diritto alla prestazione didattica
– diritto alla progressione
mediante concorso
• il diritto alla sede
• il diritti a periodi di riposo
• diritto al riposo settimanale e
festivo
• diritto al recupero delle festività
soppresse
• diritto alle ferie
• diritto a permessi brevi
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diritto a permessi retribuiti
diritto ad assentarsi per malattia
diritto a congedi di maternità e di
paternità
diritto ad assentarsi per infortunio sul
lavoro e per malattie dovute a causa di
servizio
diritto a periodi di aspettativa
diritto all’assistenza di persone
handicappate
il diritto alla tutela nell’ambiente di
lavoro
il diritto allo studio
il diritto al rapporto di lavoro part-time
il diritto alla formazione in servizio
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I DIRITTI SINDACALI/1
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Il personale della scuola è titolare di diritti
sindacali analoghi a quelli dei lavoratori privati,
e ciò in forza dell’estensione dello Statuto dei
lavoratori ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni. I diritti sindacali si
distinguono in diritti sindacali dei lavoratori e
diritti sindacali delle associazioni.
Sono definiti nello Statuto dei lavoratori (L. n.
300/1970), nel D. Lgs n. 165/2001 e nei
Contratti nazionali di lavoro.
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I DIRITTI SINDACALI/2
• Diritto di associazione
sindacale
• diritto di sciopero
• diritto di manifestare il
proprio pensiero nel luogo
di lavoro
• diritto a non essere
sottoposto a controlli a
distanza sul lavoro
• diritto al rispetto ed alla
riservatezza
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• diritto a non essere
sottoposto ad accertamenti
sanitari per fini non
riconosciuti
• diritto alla repressione
della condotta
antisindacale
• diritti sindacali connessi
con la funzione docente:
diritto di assemblea e
diritto di permessi retribuiti
e non.
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DOVERI DEL DOCENTE
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• Dovere di esclusività
• Osservanza del segreto
d’ufficio
• Dovere di osservanza (o
di obbedienza)
• Dovere di condotta
irreprensibile
• Dovere di fedeltà alla
Repubblica
• Osservanza obblighi
contrattuali (attivitá
• Dovere di fedeltá
d´insegnamento; orario
• Dovere di diligenza
di servizio;
• Dovere di buon
partecipazione oo.cc;
andamento e di
etc.)
imparzialità
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IL DIRITTO-DOVERE ALLA
FORMAZIONE
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• Una delle novità forti dei Decreti delegati del 1974 fu la definizione
dell’aggiornamento come ‘diritto-dovere fondamentale del personale
ispettivo, direttivo e docente’ ( DPR 419, art. 7).
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• Ccnl 1994/1997, art. 28 - Formazione
• «1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche
in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal
presente contratto.
• 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo
personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole
scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto
funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità
dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto
dei diversi profili professionali».
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• L’aggiornamento è un dovere: gli insegnanti non possono sottrarsi
• La sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1425 del 23
marzo 2007, ha rigettato il ricorso di un insegnante di scuola media
contro la riduzione di 4 ore dello stipendio a causa della sua assenza
ingiustificata a un corso di aggiornamento proposto dalla scuola. Il
Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l´aggiornamento rientra fra i
doveri di servizio del personale docente
• La sentenza richiama quindi l’attenzione di tutti sul dovere
dell’aggiornamento professionale dei docenti.
• La sentenza precisa che esso è “funzionale all’insegnamento”, rientrando
quindi negli obblighi di servizio.
• Ovviamente, dal momento che lo stesso contratto collettivo nazionale
del 2007 stabilisce (all’art. 64 comma 2) che l’aggiornamento si svolge al
di fuori dell’orario dell’insegnamento, esso rientra nelle ore di servizio
“aggiuntive all’insegnamento” e non può superare tali ore.
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L’ULTIMO contratto collettivo nazionale, siglato il 7
ottobre 2007, prevede come fondamentale strumento
professionale l’aggiornamento in servizio (art. 63) e lo
ritiene un diritto “funzionale alla piena realizzazione e
allo sviluppo della propria professionalità” (art. 64
comma 1).
E quando una norma definisce un diritto come
“funzionale” a qualche obiettivo, esso è
automaticamente anche un dovere; ed infatti il
successivo art. 65 stabilisce che le istituzioni
scolastiche debbano predisporre i contenuti
dell’aggiornamento in modo tale che siano
“funzionali” alla realizzazione degli obiettivi
individuati nel Piano dell’offerta formativa.
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• E fatto salvo il diritto all’auto-aggiornamento
dei docenti, che comunque deve rientrare
negli obiettivi del Piano dell’offerta
formativa, non potendo essere rimesso alle
discrezionali scelte e agli interessi dei singoli
insegnanti. Infine, il successivo art. 66 precisa
che è dovere del Collegio dei docenti
deliberare il piano annuale delle attività di
aggiornamento secondo gli obiettivi del
Piano, aggiornamento che diventa così
obbligatorio per tutti.
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