Impedire l`uso del territorio incompatibile con le dinamiche evolutive
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Impedire l`uso del territorio incompatibile con le dinamiche evolutive
LA FUNZIONE DI SALVAGUARDIA Impedire l’uso del territorio incompatibile con le dinamiche evolutive della pianificazione Due ipotesi principali: 1)- assenza di disciplina urbanistica (standard) 2)- Disciplina urbanistica in corso di approvazione 1)- Gli STANDARD OPE LEGIS Problema: l’adozione del PRG/PSC è una facoltà o un obbligo per il Comune ? LU: “facoltà” LP: introduzione di una disciplina suppletiva e recessiva di carattere generale, valida fino all’adozione dei piani comunali, assai restrittiva GIURISPRUDENZA: tutelabilità dell’interesse legittimo pretensivo Contenuto degli standard ope legis - fuori del perimetro urbano l’indice massimo per l’edificazione residenziale è di 0,03 metri cubi per metro quadro - il rapporto di copertura per le superfici a destinazione produttiva fuori dei centri abitati è massimo 1/10 - nei centri abitati, fatti salvi più restrittivi limiti regionali, sono ammessi esclusivamente: restauro e risanamento conservativo ( interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio) manutenzione straordinaria (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso) manutenzione ordinaria (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti) ristrutturazione edilizia (quid novi), ma solo per la realizzazione di alloggi da vendere o locare a prezzi concordati (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria (e sagoma, abrogato) di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli rivolti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la precedente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente” Tutela in mancanza di piano attuativo (prescritto dall’art. 9 TUE): - illegittimità del silenzio - perdurando il silenzio: in zone totalmente inedificate => necessità di piano generale + attuativo (CdS 2740/2012 => legittimo diniego ma spetta il risarcimento in zone edificate possibile rilascio del permesso di costruire in hp di “lotto intercluso” (cfr. TAR CZ 22/2011 o unica area non edificata o in zona interamente edificata o presenza di tutte le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) o il progetto sia in tutto conforme al PRG o => necessaria adeguata motivazione in zone parzialmente edificate no (CdS 3699/2010) “ni” (TAR Campania, Napoli, 3942/2012) 2)- LE MISURE DI SALVAGUARDIA Problema: preservare il territorio da interventi incompatibili con una modificazione, in atto, della pianificazione urbanistica Soluzione: sospendere i procedimenti di approvazione delle domande di autorizzazione agli interventi sul territorio fino all’adozione della nuova disciplina urbanistica Ipotesi: misure di salvaguardia ordinarie - il Consiglio comunale ha adottato, ma non approvato il PRG la PA è priva di discrezionalità - durata temporanea (3-5 anni) “in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione” art. 12, comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 E’norma di principio della legislazione statale? Quali principi costituzionali applica? L'art. 12, comma 3, t.u. edilizia, nel riprendere i contenuti sostanziali dell'articolo unico della l. n. 1902 del 1952, detta, pur con norma apparentemente di dettaglio, una disposizione che ben può essere riguardata quale norma di principio - espressiva dell'esigenza di riordino del sistema che permea il testo unico - che, in armonia con i criteri della trasparenza, efficacia, celerità ed economicità dell'azione amministrativa e, in generale, con gli ordinari canoni di buona amministrazione, e nell'ottica dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento, vale ad indurre le amministrazioni locali a definire tempestivamente l'iter procedimentale conseguente all'adozione degli strumenti urbanistici generali con il loro tempestivo invio agli organi deputati alla loro approvazione, correlando agli eventuali ritardi burocratici un regime di minor favore, volto, essenzialmente, ad evitare le strumentalizzazioni che un non sollecito esercizio dell'azione amministrativa renderebbe possibile e (con contenuti in certo modo sanzionatori delle spesso defatiganti lungaggini amministrative) a favorire una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali (CdS, Ad. Plen., n. 2/2008) Può essere prolungato detto termine con legge regionale? “È costituzionalmente illegittimo l'art. 14 l. reg. Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5, come modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a), l. reg. 31 marzo 2008, n. 5, dall'art. 4 l. reg. 23 dicembre 2008, n. 33, e dall'art. 23 l. reg. 5 febbraio 2010, n. 7. Premesso che il d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce disciplina recante i principi fondamentali e generali in materia di attività edilizia, ai quali il legislatore regionale deve attenersi, le disposizioni censurate, le quali al fine di salvaguardare il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, stabiliscono il divieto nell'ambito territoriale limitrofo all'aeroporto di interventi edificatori fino all'entrata in vigore del Piano territoriale regionale d'area (Ptra) di Montichiari e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2011, violano la competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio, in quanto hanno più volte reiterato il termine finale dei vincoli, in contrasto con il principio del necessario indennizzo nel caso di reiterazione di vincoli urbanistici che comportino l'inedificabilità; in particolare, sussistono i seguenti vizi: a) la violazione dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di attività edilizia (nel caso di specie il differimento temporale dello "ius aedificandi", riconosciuto per un periodo di anni ben superiore a quello fissato dalla legislazione statale); b) l'indeterminatezza dei tempi dell'iter procedimentale (dato che i differimenti a volta a volta operati hanno indicato dei termini finali che venivano successivamente prorogati); c) l'adozione di misure non meramente sospensive, ma di divieto all'attività edificatoria. (sent. n. 575 del 1989, 344 del 1995, 262 del 1997, 179 del 1999, 303, 362 del 2003, 314, 402 del 2007, 271 del 2008, 167, 309, 340 del 2009, 341 del 2010, 243, 309 del 2011; ord. n. 314 del 2012)”C. Cost. 102 del 29 maggio 2013 misure di salvaguardia straordinarie - sono adottate dalle Regioni su proposta comunale - riguardano l’attività edilizia in essere - consiste nell’ordinare la sospensione delle attività già assentite => a condizione che siano di pregiudizio alla nuova pianificazione (cfr. CdS n. 636/1977) misure di salvaguardia nei piani sovracomunali - sono disposte dalla legge o da provvedimenti amministrativi generali (es. tutela dei valori ambientali, aree naturali protette, piani di bacino). Ad es. nella legge Galasso (l. 431/’85, art. 1 quinquies) è posto vincolo di inedificabilità assoluta fino all’adozione di piani regionali paesistici. LA FUNZIONE DI DISCIPLIANA SOSTANZIALE - Funzione Ordinale - E’ diretta a guidare la discrezionalità della P.A. competente alla regolazione urbanistica (che è, invece, funzione di gestione) Fissa alcuni Standard c.d standard urbanistici o speciali o ad operatività differita (art. 41 quinquies L.U., mod. art. 17 l. 765/’67) Obiettivo: vincolare le amministrazioni locali e preservarle dalle pressioni dei proprietari (limite esterno alla discrezionalità) Principio ispiratore: all’interno delle zone omogenee predisporre un rapporto equilibrato fra spazi pubblici, infrastrutture e servizi => attraverso regole minime e tendenzialmente inderogabili che impongono limiti e rapporti relativi a opere di urbanizzazione uso dello spazio Infrastrutture per la collettività altezze o Istruzione o Attrezzature sociali, assistenziali, pubblici servizi, sanità, amministrazione distanze densità edilizia o aree e spazi pubblici attrezzati, parchi gioco, sport o parcheggi pubblici N.B. possibile disciplina più restrittiva - DM 1444/’68 N.B. limiti “derogabili” (problematicamente) secondo il c.d. decreto del fare (art. 30 dl 69/2013) “nell’ambito dei piani urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo unitario o di specifiche aree territoriali” Riferimento => zone territoriali omogenee A. Centri storici. Aggregati urbani di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale B. Zone di completamento. Aree edificate, totalmente o parzialmente C. Zone di espansione. Aree parzialmente edificate, ma con densità edilizia inferiore a quella delle zone di completamento D. Nuovi insediamenti produttivi E. Zone agricole F. Zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale N.B. L’omogeneità è reale o è una fictio iuris? Opere di Urbanizzazione => dipendono dal Carico Urbanistico (fabbisogno) Insediamenti residenziali ed assimilabili x abitante o Negozi di prima necessità, servizi collettivi per abitazioni, studi 80 mc o 18 mq di opere di urbanizzazione (escluse sedi viarie) 4,50 per istruzione 2 per attrezzature di interesse comune 9 per spazi pubblici attrezzati e sport 2,50 parcheggi pubblici eccezioni: o zone A e B (18/2) o zone A, => impossibilità => altri strumenti (standard funzionale) o zone B => impossibilità => aree adiacenti o zone C => eccezioni secondo l’elemento dimensionale (pop. < 10.000 ab.) o zona E => 6 mq/ab (ma densità edilizia fondiaria massima 0,03 mc/mq) o non necessario reperimento dei servizi in zona omogenea o in ogni altro caso di impossibilità, obbligo di prova e congrua motivazione zona F => è categoria funzionale 1,5 mq/ab per istruzione superiore 1 mq/ab per sanità ed ospedali 15 mq/ab per parchi pubblici Commerciale / direzionale Per superficie complessiva => 80 mq., di cui min. 40 mq a parcheggi, ogni 100 mq. Riducibile del 50% in presenza di particolari esigenze, purchè si supplisca con attrezzature speciali Industriale Per superficie complessiva => min. 10% I Limiti da Rispettare nell’Adozione dei Piani Urbanistici DENSITA’ EDILIZIA, art. 7 DM 1444/’68 (indici) rapporto tra zone omogenee e future trasformazioni (densità edilizia territoriale) parametro bidimensionale (superficie) parametro tridimensionale (volume) strumento: PRG/PSC (zonizzazione strutturale) zona A (centro storico) nuove costruzioni o max 50% densità fondiaria media della zona o max 5 mc/mq interventi sul preesistente o max densità preesistente, depurata degli interventi posticci zona E (agricola) o max 0,03 mc/mq zona B (completamento) o discrezionalità (tenuto conto delle quantità minime delle opere di urbanizzazione e dell’esigenza di decongestionamento) o demolizione e ricostruzione: max 7, 6, 5 mc/mq in funzione della popolazione prevista all’adozione del piano o possibili deroghe, fino al 70% della densità fondiaria ed edilizia preesistente zona C (espansione) o non c’è limite di densità fondiaria o la densità territoriale residua una volta determinati gli standard urbanistici ALTEZZE Zona A Altezza del preesistente o degli edifici circostanti Zona B Come zona A, salvo PP o lottizzazioni convenzionate zona C se contigue a zona A, compatibilità con i relativi edifici DISTANZE C. Cost. 6/20913: oggetto di disciplina rientrante nell’”ordinamento civile”. Problematico l’intervento del decreto del fare. 10 m. tra pareti finestrate ed antistanti (anche in assenza di PRG: Tar Lazio 772/’82). per zone C, pari all’altezza del fabbricato antistante, se > 10 m. in presenza di strade di larghezza L < 7m., + 5 m, 7<L< 15, + 7,50, L>15, + 10 VINCOLI DIVERSI: vincolo pertinenziale a parcheggio 1 mq per ogni 10 mc Problema del dimensionamento (capacità insediativa: cfr. art. 19 l.r. Lombardia 51/’75; art. 13 l.r. E. Romagna 47/’78) e della zonizzazione (anni ’60: per nuovi spiragli cfr. TAR E. Romagna n. 22 del 14.1.1999)