Lezione 3 Le modificazioni del contratto di società
Transcript
Lezione 3 Le modificazioni del contratto di società
N O E S Percorso C Le vicende dell’impresa Lezione 3 Le modificazioni del contratto di società Cosa studieremo La scelta di un tipo societario piuttosto che di un altro è guidata dalla necessità di soddisfare diverse esigenze, sia economiche sia giuridiche, da parte della compagine sociale. Durante la vita della società, tuttavia, tali esigenze possono mutare o possono cambiare le caratteristiche concrete della società, in maniera tale da rendersi necessario o anche solo opportuno modificare l’atto costitutivo della società stessa. Le modificazioni maggiormente rilevanti dell’atto costitutivo sono la trasformazione, la fusione e la scissione, che studieremo in questa lezione. In particolare forniremo la definizione di ciascuna di tali operazioni e ne approfondiremo la disciplina, indicando la procedura da adottare e gli effetti. Prerequisiti • Aver acquisito la classificazione dei tipi societari nel nostro ordinamento, sapendo distinguere in particolare fra società di persone e società di capitali. • Aver acquisito la nozione di atto costitutivo di società e conoscerne il contenuto in relazione ai vari tipi societari. • Conoscere funzionamento e competenze dell’organo amministrativo e dell’assemblea nelle società. Conoscenze e abilità • Descrivere le vicende modificative del contratto di società, cogliendo analogie e differenze nella disciplina di ciascuna di esse. • Descrivere il fenomeno della trasformazione di una società in altro tipo sociale. • Comprendere e saper esporre finalità e modalità procedimentali della fusione e della scissione di società. percorso C • Le vicende dell’impresa 1 Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società 1 Premessa Nel capo X del titolo V del libro V, il codice civile riunisce le norme relative alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione delle società, norme che valgono per tutti i tipi di società. Carattere comune ai tre istituti è quello di operare un mutamento dell’organizzazione sociale, che si riflette sulla posizione dei singoli soci e, quindi, sulla loro responsabilità per le obbligazioni sociali. Le disposizioni del codice mirano essenzialmente a porre opportune cautele affinché da tali mutamenti non derivi pregiudizio agli interessi dei creditori sociali né a quelli dei soci stessi. 2 La trasformazione Durante la vita della società, può accadere che si verifichino circostanze tali da indurre a ritenere opportuna la trasformazio in pratica ne di essa, ossia la continuazione dell’esercizio dell’impresa secondo un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario previsto dall’atto costitutivo (ad esempio, una società La trasformazione offre ai soci la possibilità di adeguarsi alle nuove esigenze che si siano manifestate nel a responsabilità limitata può trasformarsi in una società per corso della vita della società e che suggeriscono azioni ovvero una società in nome collettivo può trasformarsi in l’adozione di un tipo diverso. una società a responsabilità limitata). In tal caso, la società trasformata, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identità e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. In sostanza, si ha soltanto una modificazione dell’atto costitutivo che, però, non importa creazione di un nuovo soggetto di diritto, né successione di una società ad un’altra. La legge disciplina sia la trasformazione omogenea (cioè tra società) di società Associazione non riconosciuta: si di persone in società di capitali e viceversa, sia la trasformazione eterogenea tratta di un ente che, pur essendo (cioè tra società ed altri tipi di enti collettivi, quali ad esempio le associazioni dotato di tutti gli elementi delle pernon riconosciute e le fondazioni), da società di capitali ed in società di capitali. sone giuridiche, non ha chiesto o non ha ottenuto un formale riconoscimenCon la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e proseto dall’autorità statale. gue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformaFondazione: è una persona giuridica zione. Quest’ultima può essere effettuata anche se l’ente trasformato è sottopoil cui elemento sostanziale è costituito sto ad una procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le da un patrimonio vincolato ad uno finalità o lo stato di avanzamento della procedura stessa. scopo. Per quanto riguarda il contenuto, la pubblicità e l’efficacia dell’atto di trasformazione, la legge fissa delle regole precise. In particolare, la trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico; quest’ultimo deve contenere le indicazioni prescritte dalla legge per il singolo tipo adottato. L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina ed alla pubblicità previste per il tipo adottato, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione. In ogni caso, è necessario iscrivere la delibera di trasformazione nel Registro delle imprese. A partire da tale momento la trasformazione ha effetto e l’atto di trasformazione non può essere più dichiarato invalido. La trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali La trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali (ad esempio, una società in nome collettivo che si trasforma in una società per azioni) è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso, il socio che non ha partecipato all’adozione della decisione di trasformazione ha diritto di esercitare il recesso. Il capitale della società che risulta dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori dell’attivo e del passivo e deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un esperto (art. 2500ter c.c.). Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione (art. 2500quater c.c.). La trasformazione, comunque, non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Tale con2 percorso C • Le vicende dell’impresa Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società senso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata con raccomandata (o con altri mezzi che comunque ne garantiscano la ricezione), non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 2500quinquies c.c.). La trasformazione omogenea di società di capitali in società di persone La trasformazione omogenea di società di capitali in società di persone (ad esempio, di una S.r.l. in una società in nome collettivo) è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. È ovvio, infatti, che il socio di una S.r.l. o di una S.p.a., che gode della responsabilità limitata al conferimento effettuato, possa essere danneggiato dalla trasformazione della società in una di persone, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Gli amministratori della società che procede alla trasformazione devono predisporre una relazione che ne illustri le motivazioni in pratica e gli effetti; copia della relazione deve restare depositata presso la sede della società durante i trenta giorni precedenti all’assemblea convocata per deliberare sulla trasformazione ed i soci Tale relazione ha lo scopo di rendere i soci pienamente informati dell’operazione di trasformazione, in modo possono consultarla ed ottenerne gratuitamente una copia. Ciada poter deliberare con maggiore consapevolezza e, scun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione eventualmente, decidere di recedere. proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione (art. 2500sexies c.c.). La trasformazione eterogenea da società di capitali La trasformazione eterogenea da società di capitali in altri tipi di enti collettivi, come ad esempio associazioni non riconosciute e fondazioni, è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei soggetti cui spetta il diritto di voto e, comunque, con il consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata (art. 2500septies c.c.). La trasformazione eterogenea in società di capitali La trasformazione eterogenea in società di capitali di altri tipi di enti collettivi deve essere deliberata con le diverse maggio il cavillo ranze fissate dalla legge per i singoli enti che effettuano la trasformazione. Così, ad esempio, la trasformazione di associazioni in società di capitali deve essere deliberata con la maggioLa trasformazione delle associazioni Il riferimento alle associazioni riguarda solo quelle ranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo, mentre la trariconosciute, per evitare che la trasformazione diventi sformazione delle fondazioni è disposta dall’autorità governatiun espediente per acquistare la personalità giuridica. va, su proposta dell’organo competente. La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; è comunque vietata per le associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici oppure donazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo che vi sia un diverso accordo tra gli stessi (art. 2500octies c.c.). Diversamente da quanto disposto per la trasformazione omogenea, che ha effetto immediatamente a partire dall’esecuzione della pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni da tale adempimento, salvo che risulti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno acconsentito. Entro il termine indicato i creditori possono anche opporsi alla trasformazione (art. 2500novies c.c.). percorso C • Le vicende dell’impresa 3 Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società 3 La fusione in pratica La fusione risponde alla fondamentale esigenza di adeguare le imprese alle evoluzioni del mercato. Essa, di solito, avviene o tra società di grandi dimensioni, allo scopo di escludere la concorrenza e dare vita ad una sola impresa a carattere monopolistico, o tra società di piccole dimensioni, per far fronte alla concorrenza delle grandi imprese. Dal punto di vista economico la fusione attua la concentrazione delle imprese, mentre dal punto di vista giuridico costituisce il fenomeno per cui ad una pluralità di società si sostituisce un organismo sociale nuovo: in altre parole, la fusione è l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può attuarsi in due modi (art. 2501 c.c.) e cioè: a) per incorporazione, quando una società (incorporante) assorbe interamente l’altra (incorporata), assumendone tutte le obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti; b) mediante unione (fusione in senso stretto), quando una o più società si estinguono, ma dalla loro sostanza patrimoniale sorge un terzo ente nuovo. Fusione in senso stretto A Fusione per incorporazione A B C B A (in cui confluisce il patrimonio di B) La riforma del diritto societario ha introdotto una nuova ipotesi di fusione, che è disciplinata dall’art. 2501bis: la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. Quest’ultima ricorre quando i soggetti che vogliono acquisire il controllo di una determinata società costituiscono un’apposita società per azioni con un modesto capitale sociale, la quale richiede un finanziamento ad un terzo (in genere una banca) per acquistare le azioni della società che intendono controllare. Una volta acquisito tale controllo, si procede alla fusione per incorporazione delle due società. La fusione può avvenire tra società dello stesso tipo o di tipo diverso e, quindi, pure tra società ordinarie e società cooperative. La partecipazione alla fusione non è, invece, consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo (art. 2501, 2° comma, c.c.). Le società in liquidazione, che non abbiano iniziato la ripartizione dell’attivo ed intendano partecipare ad una fusione, devono procedere preventivamente alla revoca dello stato di liquidazione e, se del caso, alle idonee operazioni per la ricostituzione del capitale. Per la realizzazione della fusione è necessario un atto interno delle singole società che vi partecipano (decisione in ordine alla fusione) ed un atto intersoggettivo finalizzato ad unificare e rendere comuni le volontà coincidenti singolarmente manifestate (atto di fusione). Il progetto di fusione Gli amministratori delle singole società partecipanti alla fusione, a tal fine, devono redigere un progetto di fusione, da sottoporre all’approvazione delle assemblee delle società medesime. Da tale progetto devono in ogni caso risultare (art. 2501ter c.c.): — il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; — l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 4 percorso C • Le vicende dell’impresa Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società — il rapporto di cambio delle azioni o quote, ossia il rapporto in base al quale si attribuiscono le partecipazioni societarie, della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, ai soci delle società assorbite; — la disciplina degli eventuali conguagli in danaro correlati al rapporto di Il conguaglio è l’attribuzione patrimocambio fissato (il conguaglio, comunque, non può essere superiore al dieci niale in danaro finalizzata ad evitare per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate); sperequazioni nell’ambito di presta— le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta zioni contrattuali o ripartizioni di beni. dalla fusione o di quella incorporante; — la data dalla quale le azioni o quote della società risultante dalla fusione o incorporante partecipano agli utili; — la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell’incorporante o della società che risulta dalla fusione; — il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; — i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti. Il progetto di fusione redatto dagli amministratori di tutte le società partecipanti all’operazione deve risultare unico ossia avere contenuto identico per tutte le società partecipanti alla fusione e, quindi, deve essere sempre concordato e redatto sulla base di trattative ed intese preliminari tra gli organi di gestione delle società. Il progetto deve essere quindi iscritto nel Registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti e, qualora il cavillo tra queste vi siano società di capitali, tra la data fissata per la delibera di fusione e l’iscrizione del progetto devono trascorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino a tale termine Relazione degli amministratori e degli esperti Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione con consenso unanime. devono redigere una relazione che illustri e giustifichi, Gli amministratori delle società partecipanti devono redigere sotto il profilo economico e giuridico, il progetto di pure, con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, fusione ed il rapporto di cambio delle azioni o delle la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una quote. Inoltre, il progetto di fusione deve essere accomdata non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno in cui pagnato da una relazione sulla congruità del rapporto il progetto di fusione è depositato nella sede della società, a di cambio, redatta da uno o più esperti per ciascuna disposizione dei soci che devono deliberare in ordine all’apsocietà partecipante. Tale ultima relazione, però, non è provazione. necessaria quando vi sia il consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione. La decisione in ordine alla fusione La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Tale approvazione avviene (salvo una diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto), nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, mentre nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto. Le deliberazioni di fusione, una volta assunte unitamente ai documenti anzidetti, devono essere depositate per l’iscrizione nell’Ufficio del Registro delle imprese. La stipulazione della fusione, già deliberata dalle assemblee di tutte le società partecipanti, deve sempre essere fatta per atto pubblico (art. 2504 c.c.). Tale atto, in ogni caso, a cura del notaio o degli amministratori della società incorporante o risultante dalla fusione, entro 30 giorni deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede della società risultante e delle società partecipanti. Dopo tutte le iscrizioni dell’atto di fusione prescritte dall’art. 2504 c.c., non può più essere pronunciata l’invalidità di esso: i soci o i terzi che abbiano subìto pregiudizio dalla fusione hanno diritto soltanto ad esercitare l’azione per il risarcimento del danno ad essi derivato (art. 2504quater c.c.). percorso C • Le vicende dell’impresa 5 Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società question time Quali sono gli effetti della fusione? I diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, o della società incorporata, non si estinguono. L’art. 2504bis prevede, infatti, che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Inoltre, qualora dalla fusione derivi una società di capitali o tale società sia il soggetto incorporante, i soci delle società partecipanti alla fusione, i quali abbiano responsabilità illimitata, non sono liberati per le obbligazioni delle rispettive società se non ricorre il consenso dei creditori. 4 La scissione L’art. 2506 c.c. fornisce la nozione legislativa dei fenomeni di scissione delle società nelle forme peculiari della scissione vera e propria e della scissione parziale. Mediante la scissione vera e propria o totale una società (la società che si scinde) trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società, preesistenti o di nuova costituzione (società beneficiarie), le cui azioni o quote vengono assegnate ai soci della società scissa. In tal caso, la società scissa cessa di esistere quale autonomo soggetto di diritto ed è destinata ad essere completamente assorbita dalle società beneficiarie. Mediante la scissione parziale (scorporazione) una società (la società che si scinde) trasferisce soltanto una parte del suo patrimonio ad una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione. In tal caso, la società trasferente resta in vita, ma le azioni o quote delle società beneficiarie non entrano nel patrimonio della società scissa, in sostituzione della parte di esso che è stata trasferita, ma vengono attribuite direttamente ai soci della società trasferente, ed il patrimonio di questa ne risulta perciò conseguentemente ridotto. Ad operazione ultimata, la società trasferente e le società beneficiarie sono del tutto autonome e distinte e nessun collegamento si determina tra loro, al di fuori di quello che deriva dal fatto che, almeno nel momento iniziale, i soci sono le stesse persone. La scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo (art. 2506, ultimo comma, c.c.). Scissione totale Prima della scissione Socio a Socio b Socio c Società A (Patrimonio 1.000) Socio d Dopo la scissione Socio a Socio b 6 Società B (Patrimonio 300) Socio c Socio d percorso C • Le vicende dell’impresa Società C (Patrimonio 700) Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società Scissione parziale Prima della scissione Socio a Socio b Socio c Società A (Patrimonio 1.000) Socio d Dopo la scissione Socio a Socio b Socio c Socio d Socio a Società A (Patrimonio 300) Socio b Socio c Società B (Patrimonio 700) Socio d Il progetto di scissione Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere un progetto di scissione, da sottoporre all’approvazione delle assemblee delle società medesime. Da tale progetto devono in ogni caso risultare (art. 2506bis c.c.): — i dati indicati nel primo comma dell’art. 2501ter c.c.; — l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in denaro. Il progetto di scissione deve essere iscritto nel Registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti. La scissione è decisa mediante approvazione del relativo progetto da parte di ciascuna delle società che vi partecipano. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (salva la facoltà di recesso del socio dissenziente) e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto. Dopo la deliberazione delle assemblee delle società partecipanti, la stipulazione della scissione deve essere fatta per atto pubblico. È richiesto, invece, il deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese e, se le diverse società hanno sede in circoscrizioni diverse, nei registri di ciascuna sede, secondo l’ordine cronologico al riguardo fissato dalla legge e di cui abbiamo detto già in tema di fusioni. Dopo tutte le iscrizioni dell’atto di scissione nel Registro delle imprese delle sedi delle società partecipanti, non può più essere pronunciata l’invalidità di esso; nessun vizio dell’atto medesimo, né delle deliberazioni assembleari che l’hanno preceduto, potrà più essere eccepito e resterà solo aperta la possibilità di agire per il risarcimento dei danni ove ne ricorrano gli estremi. percorso C • Le vicende dell’impresa 7 Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società question time Come sono tutelati i creditori sociali nelle operazioni di scissione? La scissione è potenzialmente più rischiosa della fusione per i creditori delle società partecipanti, perché, in conseguenza dello smembramento della società loro debitrice, essi si vedono ridotta la garanzia patrimoniale su cui originariamente potevano fare affidamento. È per questo che l’art. 2506quater prevede che ogni società nata dalla scissione è solidalmente responsabile per i debiti relativi alla società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto. In pratica, il creditore deve rivolgersi alla società beneficiaria cui il credito/debito sia stato trasferito e, se questa risulti inadempiente, può rivolgersi alle altre beneficiarie (ed anche alla società scissa, nella scissione parziale) nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito (o rimasto in capo alla società scissa). 8 percorso C • Le vicende dell’impresa Lezione 3 Le modificazioni del contratto di società Percorso C Le vicende dell’impresa N O E S Riepilogo Si ha trasformazione di una società qualora la stessa assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all’atto di costituzione. La società trasformata, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identità e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Si hanno due forme di trasformazione: la trasformazione omogenea e la trasformazione eterogenea. Il procedimento è così strutturato: — la trasformazione è deliberata con le maggioranze previste per ogni tipo diverso di trasformazione, omogenea ed eterogenea; — debbono sussistere tutti gli elementi essenziali e le condizioni prescritte per il nuovo tipo di società; — occorre provvedere all’iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle imprese. L’iscrizione è condizione necessaria per l’efficacia della trasformazione ed in seguito ad essa la società acquista la personalità giuridica. La fusione dal punto di vista economico attua la concentrazione delle imprese, mentre dal punto di vista giuridico costituisce il fenomeno per cui ad una pluralità di società si sostituisce un organismo sociale nuovo. Per incorporazione: una società (incorporante) assorbe interamente l’altra (incorporata), assumendone tutte le obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti Mediante unione (fusione in senso stretto): in tal caso una o più società si estinguono, ma dalla loro sostanza patrimoniale sorge un terzo ente nuovo Fusione Il progetto di fusione È redatto dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione Deve essere sottoposto all’approvazione dei soci delle società medesime, con le maggioranze previste dalla legge Deve essere iscritto nel Registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede la società partecipanti L’art. 2506 c.c. fornisce la nozione legislativa di scissione delle società nelle forme peculiari di: — scissione vera e propria: una società (la società che si scinde) trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società, preesistenti o di nuova costituzione (società beneficiarie), le cui azioni o quote vengono assegnate ai soci della società scissa; — scissione parziale (scorporazione): una società (quella che si scinde) trasferisce soltanto una parte del suo patrimonio ad una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione. Il progetto di scissione Deve essere iscritto nel Registro delle imprese dei luoghi dove hanno sede le società partecipanti Gli amministratori di ciascuna società partecipante devono predisporre un’apposita situazione patrimoniale Tale situazione patrimoniale potrà anche essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima Dopo la deliberazione delle assemblee delle società partecipanti, la stipulazione della scissione deve essere fatta per atto pubblico. percorso C • Le vicende dell’impresa 9 Lezione 3 Le modificazioni del contratto di società Percorso C Le vicende dell’impresa N O E S Area operativa Verifiche sommative a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione: 1 • Sai fornire una definizione di trasformazione di società? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 2 • Che cosa si intende per trasformazione eterogenea? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 3 • Sai fornire una definizione di fusione tra società? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 4 • In quali modi può attuarsi la fusione? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 5 • Sai fornire una definizione di scissione di società? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 6 • In cosa consiste la scorporazione? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 10 percorso C • Le vicende dell’impresa N O E S Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società area operativa verifiche sommative b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta: 1 • Quando una S.p.a. si trasforma in una fondazione si ha: Una trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali Una trasformazione omogenea di società di capitali in società di persone Una trasformazione eterogenea da società di capitali Una trasformazione eterogenea in società di capitali (a) (b) (c) (d) 2 • Quando una o più società si estinguono, ma dalla loro sostanza patrimoniale sorge un terzo ente nuovo si ha: Una trasformazione eterogenea in società di capitali (a) Una fusione mediante unione (b) Una fusione per incorporazione (c) Una scorporazione (d) 3 • Quando una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società preesistenti o di nuova costituzione si realizza: Una fusione mediante unione (a) Una fusione per incorporazione (b) Una scorporazione (c) Una scissione vera e propria (d) 4 • A quali delle società tra quelle indicate non è consentito partecipare ad una fusione? Alle società con un unico socio Alle società di persone Alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo Alle società per azioni con capitale inferiore a 500.000 euro (a) (b) (c) (d) c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false, spiegandone il motivo: 1 • Perché la trasformazione abbia effetto, è necessaria l’iscrizione nel Registro delle impre se della delibera di trasformazione perché 2 • La fusione tra due società può avvenire esclusivamente per incorporazione perché 3 • Il progetto di scissione tra due società per azioni non deve essere iscritto nel Registro delle imprese perché (V) (F) (V) (F) (V) (F) d) Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati: 1 • La .................. di altri enti collettivi deve essere deliberata con le diverse maggioranze fissate dalla legge per i singoli enti che effettuano la trasformazione trasformazione eterogenea in società di capitali trasformazione eterogenea da società di capitali trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali percorso C • Le vicende dell’impresa 11 N O E S Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società area operativa verifiche sommative 2 • La fusione .................. si attua quando una società assorbe interamente l’altra, assumendone tutte le obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti per incorporazione mediante unione in senso stretto 3 • La scissione .................. si attua quando una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società, preesistenti o di nuova costituzione vera e propria parziale per scorporazione 12 percorso C • Le vicende dell’impresa N O E S Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società area operativa Verifiche d’eccellenza La tutela dei soci Anche per le scissioni la legge garantisce l’informazione preventiva dei soci, prevedendo, in analogia con la disciplina dettata per le fusioni, per ciascuna delle società che vi partecipano: a) la redazione di un’apposita relazione degli amministratori, principalmente riferita all’indicazione dei criteri che hanno presieduto alla distribuzione delle quote ed azioni tra i soci ed alla ripartizione tra le società beneficiarie degli elementi del patrimonio della società scissa (art. 2506ter, 1° e 2° comma, c.c.); b) la redazione di un’ulteriore relazione, affidata ad uno o più esperti estranei alle società interessate, il cui scopo è quello di offrire ai soci una valutazione quanto possibile completa ed oggettiva in merito alla determinazione del rapporto di cambio. Tale relazione, pertanto, non si renderà necessaria nei casi di scissione con attribuzione delle azioni o quote ai soci in modo proporziona- le alla loro precedente partecipazione nella società scissa (art. 2506ter, 3° comma, c.c.). A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 147/2009, però, tale relazione non è più necessaria qualora vi sia il consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti alle operazioni di scissione. a) Ora che conosci le diverse forme di modificazione del contratto di società, prova a riportare in uno schema le caratteristiche della trasformazione, della fusione e della scissione. percorso C • Le vicende dell’impresa 13 N O E S Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società area operativa Verifiche di recupero Completa il seguente schema FUSIONE per incorporazione ...................................................................................................... SCISSIONE ...................................................................................................... ...................................................................................................... Caccia all’intruso Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo: 1) Scissione - Incorporazione - Fusione - Unione .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 2) Trasformazione - Acquisizione - Scissione - Fusione .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 14 percorso C • Le vicende dell’impresa