Lezione 3 Le modificazioni del contratto di società

Transcript

Lezione 3 Le modificazioni del contratto di società
N
O
E
S
Percorso C
Le vicende dell’impresa
Lezione 3
Le modificazioni del contratto
di società
Cosa studieremo
La scelta di un tipo societario piuttosto che di un altro è guidata dalla necessità di
soddisfare diverse esigenze, sia economiche sia giuridiche, da parte della compagine sociale. Durante la vita della società, tuttavia, tali esigenze possono mutare o
possono cambiare le caratteristiche concrete della società, in maniera tale da
rendersi necessario o anche solo opportuno modificare l’atto costitutivo della
società stessa.
Le modificazioni maggiormente rilevanti dell’atto costitutivo sono la trasformazione, la fusione e la scissione, che studieremo in questa lezione.
In particolare forniremo la definizione di ciascuna di tali operazioni e ne approfondiremo la disciplina, indicando la procedura da adottare e gli effetti.
Prerequisiti
• Aver acquisito la classificazione dei tipi societari nel nostro ordinamento, sapendo distinguere in particolare fra società di persone e società di capitali.
• Aver acquisito la nozione di atto costitutivo di società e conoscerne il contenuto in relazione ai vari tipi societari.
• Conoscere funzionamento e competenze dell’organo amministrativo e dell’assemblea nelle società.
Conoscenze e abilità
• Descrivere le vicende modificative del contratto di società, cogliendo analogie
e differenze nella disciplina di ciascuna di esse.
• Descrivere il fenomeno della trasformazione di una società in altro tipo sociale.
• Comprendere e saper esporre finalità e modalità procedimentali della fusione
e della scissione di società.
percorso C • Le vicende dell’impresa
1
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società
1 Premessa
Nel capo X del titolo V del libro V, il codice civile riunisce le norme relative alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione delle società, norme che valgono per tutti i tipi di società.
Carattere comune ai tre istituti è quello di operare un mutamento dell’organizzazione sociale, che si riflette sulla posizione dei singoli soci e, quindi, sulla loro responsabilità per le obbligazioni sociali.
Le disposizioni del codice mirano essenzialmente a porre opportune cautele affinché da tali mutamenti non
derivi pregiudizio agli interessi dei creditori sociali né a quelli dei soci stessi.
2 La trasformazione
Durante la vita della società, può accadere che si verifichino
circostanze tali da indurre a ritenere opportuna la trasformazio in pratica
ne di essa, ossia la continuazione dell’esercizio dell’impresa
secondo un tipo di organizzazione sociale diverso da quello
originario previsto dall’atto costitutivo (ad esempio, una società
La trasformazione offre ai soci la possibilità di adeguarsi alle nuove esigenze che si siano manifestate nel
a responsabilità limitata può trasformarsi in una società per
corso della vita della società e che suggeriscono
azioni ovvero una società in nome collettivo può trasformarsi in
l’adozione di un tipo diverso.
una società a responsabilità limitata).
In tal caso, la società trasformata, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identità e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. In sostanza,
si ha soltanto una modificazione dell’atto costitutivo che, però, non importa creazione di un nuovo soggetto di diritto, né successione di una società ad un’altra.
La legge disciplina sia la trasformazione omogenea (cioè tra società) di società
Associazione non riconosciuta: si
di persone in società di capitali e viceversa, sia la trasformazione eterogenea
tratta di un ente che, pur essendo
(cioè tra società ed altri tipi di enti collettivi, quali ad esempio le associazioni
dotato di tutti gli elementi delle pernon riconosciute e le fondazioni), da società di capitali ed in società di capitali.
sone giuridiche, non ha chiesto o non
ha ottenuto un formale riconoscimenCon la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e proseto dall’autorità statale.
gue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformaFondazione: è una persona giuridica
zione. Quest’ultima può essere effettuata anche se l’ente trasformato è sottopoil cui elemento sostanziale è costituito
sto ad una procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le
da un patrimonio vincolato ad uno
finalità o lo stato di avanzamento della procedura stessa.
scopo.
Per quanto riguarda il contenuto, la pubblicità e l’efficacia dell’atto di trasformazione, la legge fissa delle regole precise. In particolare, la trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico; quest’ultimo deve contenere
le indicazioni prescritte dalla legge per il singolo tipo adottato.
L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina ed alla pubblicità previste per il tipo adottato, nonché alla
pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione. In ogni caso, è necessario
iscrivere la delibera di trasformazione nel Registro delle imprese. A partire da tale momento la trasformazione ha effetto e l’atto di trasformazione non può essere più dichiarato invalido.
La trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali
La trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali (ad esempio, una società in nome
collettivo che si trasforma in una società per azioni) è decisa con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso, il socio che non ha partecipato
all’adozione della decisione di trasformazione ha diritto di esercitare il recesso.
Il capitale della società che risulta dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori dell’attivo e del passivo e deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un esperto (art. 2500ter c.c.).
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua
partecipazione (art. 2500quater c.c.). La trasformazione, comunque, non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti pubblicitari previsti
dalla legge, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Tale con2
percorso C • Le vicende dell’impresa
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società
senso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata con raccomandata (o con altri mezzi che comunque ne garantiscano la ricezione), non lo hanno espressamente
negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 2500quinquies c.c.).
La trasformazione omogenea di società di capitali in società di persone
La trasformazione omogenea di società di capitali in società di persone (ad esempio, di una S.r.l. in una
società in nome collettivo) è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. È ovvio,
infatti, che il socio di una S.r.l. o di una S.p.a., che gode della responsabilità limitata al conferimento effettuato, possa essere danneggiato dalla trasformazione della società in una di persone, caratterizzata dalla
responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali.
Gli amministratori della società che procede alla trasformazione
devono predisporre una relazione che ne illustri le motivazioni
in pratica
e gli effetti; copia della relazione deve restare depositata presso
la sede della società durante i trenta giorni precedenti all’assemblea convocata per deliberare sulla trasformazione ed i soci
Tale relazione ha lo scopo di rendere i soci pienamente informati dell’operazione di trasformazione, in modo
possono consultarla ed ottenerne gratuitamente una copia. Ciada poter deliberare con maggiore consapevolezza e,
scun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione
eventualmente, decidere di recedere.
proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione (art. 2500sexies c.c.).
La trasformazione eterogenea da società di capitali
La trasformazione eterogenea da società di capitali in altri tipi di enti collettivi, come ad esempio associazioni non riconosciute e fondazioni, è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei soggetti cui
spetta il diritto di voto e, comunque, con il consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata (art.
2500septies c.c.).
La trasformazione eterogenea in società di capitali
La trasformazione eterogenea in società di capitali di altri tipi
di enti collettivi deve essere deliberata con le diverse maggio il cavillo
ranze fissate dalla legge per i singoli enti che effettuano la trasformazione. Così, ad esempio, la trasformazione di associazioni in società di capitali deve essere deliberata con la maggioLa trasformazione delle associazioni
Il riferimento alle associazioni riguarda solo quelle
ranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo, mentre la trariconosciute, per evitare che la trasformazione diventi
sformazione delle fondazioni è disposta dall’autorità governatiun espediente per acquistare la personalità giuridica.
va, su proposta dell’organo competente.
La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; è comunque
vietata per le associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici oppure donazioni del pubblico.
Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo
che vi sia un diverso accordo tra gli stessi (art. 2500octies c.c.).
Diversamente da quanto disposto per la trasformazione omogenea, che ha effetto immediatamente a partire dall’esecuzione della pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione, la
trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni da tale adempimento, salvo che risulti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno acconsentito. Entro il termine indicato i creditori possono anche opporsi alla trasformazione (art. 2500novies c.c.).
percorso C • Le vicende dell’impresa
3
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società
3 La fusione
in pratica
La fusione risponde alla fondamentale esigenza di
adeguare le imprese alle evoluzioni del mercato. Essa,
di solito, avviene o tra società di grandi dimensioni,
allo scopo di escludere la concorrenza e dare vita ad
una sola impresa a carattere monopolistico, o tra società di piccole dimensioni, per far fronte alla concorrenza delle grandi imprese.
Dal punto di vista economico la fusione attua la concentrazione
delle imprese, mentre dal punto di vista giuridico costituisce il
fenomeno per cui ad una pluralità di società si sostituisce un
organismo sociale nuovo: in altre parole, la fusione è l’unificazione di due o più società in una sola.
Essa può attuarsi in due modi (art. 2501 c.c.) e cioè: a) per
incorporazione, quando una società (incorporante) assorbe
interamente l’altra (incorporata), assumendone tutte le obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti; b) mediante unione
(fusione in senso stretto), quando una o più società si estinguono, ma dalla loro sostanza patrimoniale sorge un terzo
ente nuovo.
Fusione in senso stretto
A
Fusione per incorporazione
A
B
C
B
A
(in cui confluisce il patrimonio di B)
La riforma del diritto societario ha introdotto una nuova ipotesi di fusione, che è disciplinata dall’art. 2501bis:
la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. Quest’ultima ricorre quando i soggetti che vogliono acquisire il controllo di una determinata società costituiscono un’apposita società per azioni con un
modesto capitale sociale, la quale richiede un finanziamento ad un terzo (in genere una banca) per acquistare le azioni della società che intendono controllare. Una volta acquisito tale controllo, si procede alla
fusione per incorporazione delle due società.
La fusione può avvenire tra società dello stesso tipo o di tipo diverso e, quindi, pure tra società ordinarie e
società cooperative.
La partecipazione alla fusione non è, invece, consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato
la distribuzione dell’attivo (art. 2501, 2° comma, c.c.).
Le società in liquidazione, che non abbiano iniziato la ripartizione dell’attivo ed intendano partecipare ad
una fusione, devono procedere preventivamente alla revoca dello stato di liquidazione e, se del caso, alle
idonee operazioni per la ricostituzione del capitale.
Per la realizzazione della fusione è necessario un atto interno delle singole società che vi partecipano
(decisione in ordine alla fusione) ed un atto intersoggettivo finalizzato ad unificare e rendere comuni le
volontà coincidenti singolarmente manifestate (atto di fusione).
Il progetto di fusione
Gli amministratori delle singole società partecipanti alla fusione, a tal fine, devono redigere un progetto di
fusione, da sottoporre all’approvazione delle assemblee delle società medesime.
Da tale progetto devono in ogni caso risultare (art. 2501ter c.c.):
— il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
— l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
4
percorso C • Le vicende dell’impresa
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società
— il rapporto di cambio delle azioni o quote, ossia il rapporto in base al quale si attribuiscono le partecipazioni societarie, della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, ai soci delle
società assorbite;
— la disciplina degli eventuali conguagli in danaro correlati al rapporto di
Il conguaglio è l’attribuzione patrimocambio fissato (il conguaglio, comunque, non può essere superiore al dieci
niale in danaro finalizzata ad evitare
per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate);
sperequazioni nell’ambito di presta— le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta
zioni contrattuali o ripartizioni di beni.
dalla fusione o di quella incorporante;
— la data dalla quale le azioni o quote della società risultante dalla fusione o incorporante partecipano
agli utili;
— la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio dell’incorporante o della società che risulta dalla fusione;
— il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle
azioni;
— i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti.
Il progetto di fusione redatto dagli amministratori di tutte le società partecipanti all’operazione deve risultare unico ossia avere contenuto identico per tutte le società partecipanti alla fusione e, quindi, deve essere sempre concordato e redatto sulla base di trattative ed intese preliminari tra gli organi di gestione delle
società.
Il progetto deve essere quindi iscritto nel Registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti e, qualora
il cavillo
tra queste vi siano società di capitali, tra la data fissata per la
delibera di fusione e l’iscrizione del progetto devono trascorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino a tale termine
Relazione degli amministratori e degli esperti
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione
con consenso unanime.
devono redigere una relazione che illustri e giustifichi,
Gli amministratori delle società partecipanti devono redigere
sotto il profilo economico e giuridico, il progetto di
pure, con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio,
fusione ed il rapporto di cambio delle azioni o delle
la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una
quote. Inoltre, il progetto di fusione deve essere accomdata non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno in cui
pagnato da una relazione sulla congruità del rapporto
il progetto di fusione è depositato nella sede della società, a
di cambio, redatta da uno o più esperti per ciascuna
disposizione dei soci che devono deliberare in ordine all’apsocietà partecipante. Tale ultima relazione, però, non è
provazione.
necessaria quando vi sia il consenso unanime dei soci
di tutte le società partecipanti alla fusione.
La decisione in ordine alla fusione
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Tale approvazione avviene (salvo una diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto), nelle
società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a
ciascuno negli utili, mentre nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto.
Le deliberazioni di fusione, una volta assunte unitamente ai documenti anzidetti, devono essere depositate per l’iscrizione nell’Ufficio del Registro delle imprese.
La stipulazione della fusione, già deliberata dalle assemblee di tutte le società partecipanti, deve sempre
essere fatta per atto pubblico (art. 2504 c.c.).
Tale atto, in ogni caso, a cura del notaio o degli amministratori della società incorporante o risultante dalla fusione, entro 30 giorni deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese dei luoghi ove
è posta la sede della società risultante e delle società partecipanti.
Dopo tutte le iscrizioni dell’atto di fusione prescritte dall’art. 2504 c.c., non può più essere pronunciata
l’invalidità di esso: i soci o i terzi che abbiano subìto pregiudizio dalla fusione hanno diritto soltanto ad
esercitare l’azione per il risarcimento del danno ad essi derivato (art. 2504quater c.c.).
percorso C • Le vicende dell’impresa
5
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società
question time
Quali sono gli effetti della fusione?
I diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, o della società incorporata, non si estinguono.
L’art. 2504bis prevede, infatti, che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e
gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali,
anteriori alla fusione.
Inoltre, qualora dalla fusione derivi una società di capitali o tale società sia il soggetto incorporante, i soci
delle società partecipanti alla fusione, i quali abbiano responsabilità illimitata, non sono liberati per le obbligazioni delle rispettive società se non ricorre il consenso dei creditori.
4 La scissione
L’art. 2506 c.c. fornisce la nozione legislativa dei fenomeni di scissione delle società nelle forme peculiari
della scissione vera e propria e della scissione parziale.
Mediante la scissione vera e propria o totale una società (la società che si scinde) trasferisce l’intero suo
patrimonio a due o più società, preesistenti o di nuova costituzione (società beneficiarie), le cui azioni o
quote vengono assegnate ai soci della società scissa. In tal caso, la società scissa cessa di esistere quale
autonomo soggetto di diritto ed è destinata ad essere completamente assorbita dalle società beneficiarie.
Mediante la scissione parziale (scorporazione) una società (la società che si scinde) trasferisce soltanto una
parte del suo patrimonio ad una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione. In tal caso,
la società trasferente resta in vita, ma le azioni o quote delle società beneficiarie non entrano nel patrimonio della società scissa, in sostituzione della parte di esso che è stata trasferita, ma vengono attribuite direttamente ai soci della società trasferente, ed il patrimonio di questa ne risulta perciò conseguentemente
ridotto. Ad operazione ultimata, la società trasferente e le società beneficiarie sono del tutto autonome e
distinte e nessun collegamento si determina tra loro, al di fuori di quello che deriva dal fatto che, almeno
nel momento iniziale, i soci sono le stesse persone.
La scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo
(art. 2506, ultimo comma, c.c.).
Scissione totale
Prima della scissione
Socio a
Socio b
Socio c
Società A
(Patrimonio 1.000)
Socio d
Dopo la scissione
Socio a
Socio b
6
Società B
(Patrimonio 300)
Socio c
Socio d
percorso C • Le vicende dell’impresa
Società C
(Patrimonio 700)
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società
Scissione parziale
Prima della scissione
Socio a
Socio b
Socio c
Società A
(Patrimonio 1.000)
Socio d
Dopo la scissione
Socio a
Socio b
Socio c
Socio d
Socio a
Società A
(Patrimonio 300)
Socio b
Socio c
Società B
(Patrimonio 700)
Socio d
Il progetto di scissione
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere un progetto di scissione, da
sottoporre all’approvazione delle assemblee delle società medesime.
Da tale progetto devono in ogni caso risultare (art. 2506bis c.c.):
— i dati indicati nel primo comma dell’art. 2501ter c.c.;
— l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e
dell’eventuale conguaglio in denaro.
Il progetto di scissione deve essere iscritto nel Registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede le società
partecipanti.
La scissione è decisa mediante approvazione del relativo progetto da parte di ciascuna delle società che vi
partecipano. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene,
nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (salva la facoltà di recesso del socio dissenziente) e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto.
Dopo la deliberazione delle assemblee delle società partecipanti, la stipulazione della scissione deve essere fatta per atto pubblico.
È richiesto, invece, il deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese e, se le diverse società hanno sede
in circoscrizioni diverse, nei registri di ciascuna sede, secondo l’ordine cronologico al riguardo fissato
dalla legge e di cui abbiamo detto già in tema di fusioni.
Dopo tutte le iscrizioni dell’atto di scissione nel Registro delle imprese delle sedi delle società partecipanti, non può più essere pronunciata l’invalidità di esso; nessun vizio dell’atto medesimo, né delle deliberazioni assembleari che l’hanno preceduto, potrà più essere eccepito e resterà solo aperta la possibilità di
agire per il risarcimento dei danni ove ne ricorrano gli estremi.
percorso C • Le vicende dell’impresa
7
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società
question time
Come sono tutelati i creditori sociali nelle operazioni di scissione?
La scissione è potenzialmente più rischiosa della fusione per i creditori delle società partecipanti, perché, in
conseguenza dello smembramento della società loro debitrice, essi si vedono ridotta la garanzia patrimoniale su cui originariamente potevano fare affidamento.
È per questo che l’art. 2506quater prevede che ogni società nata dalla scissione è solidalmente responsabile per i debiti relativi alla società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore
effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto.
In pratica, il creditore deve rivolgersi alla società beneficiaria cui il credito/debito sia stato trasferito e, se
questa risulti inadempiente, può rivolgersi alle altre beneficiarie (ed anche alla società scissa, nella scissione
parziale) nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito (o rimasto in capo alla società scissa).
8
percorso C • Le vicende dell’impresa
Lezione 3
Le modificazioni del contratto di società
Percorso C
Le vicende dell’impresa
N
O
E
S
Riepilogo
Si ha trasformazione di una società qualora la stessa assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all’atto
di costituzione. La società trasformata, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identità e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
Si hanno due forme di trasformazione: la trasformazione omogenea e la trasformazione eterogenea.
Il procedimento è così strutturato:
— la trasformazione è deliberata con le maggioranze previste per ogni tipo diverso di trasformazione, omogenea ed eterogenea;
— debbono sussistere tutti gli elementi essenziali e le condizioni prescritte per il nuovo tipo di società;
— occorre provvedere all’iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle imprese. L’iscrizione è condizione necessaria per l’efficacia della trasformazione ed in seguito ad essa la società acquista la personalità giuridica.
La fusione dal punto di vista economico attua la concentrazione delle imprese, mentre dal punto di vista giuridico costituisce il fenomeno
per cui ad una pluralità di società si sostituisce un organismo sociale nuovo.
Per incorporazione: una società (incorporante) assorbe interamente l’altra (incorporata), assumendone tutte le obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti
Mediante unione (fusione in senso stretto): in tal caso una o più società si estinguono, ma dalla
loro sostanza patrimoniale sorge un terzo ente nuovo
Fusione
Il progetto di fusione
È redatto dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione
Deve essere sottoposto all’approvazione dei soci delle società medesime, con le maggioranze previste dalla legge
Deve essere iscritto nel Registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede la società partecipanti
L’art. 2506 c.c. fornisce la nozione legislativa di scissione delle società nelle forme peculiari di:
— scissione vera e propria: una società (la società che si scinde) trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società, preesistenti
o di nuova costituzione (società beneficiarie), le cui azioni o quote vengono assegnate ai soci della società scissa;
— scissione parziale (scorporazione): una società (quella che si scinde) trasferisce soltanto una parte del suo patrimonio ad una o
più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione.
Il progetto di scissione
Deve essere iscritto nel Registro delle imprese dei luoghi dove hanno sede le società partecipanti
Gli amministratori di ciascuna società partecipante devono predisporre un’apposita situazione patrimoniale
Tale situazione patrimoniale potrà anche essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio, se questo
è stato chiuso non oltre sei mesi prima
Dopo la deliberazione delle assemblee delle società partecipanti, la stipulazione della scissione deve essere fatta per atto pubblico.
percorso C • Le vicende dell’impresa
9
Lezione 3
Le modificazioni del contratto di società
Percorso C
Le vicende dell’impresa
N
O
E
S
Area operativa
Verifiche sommative
a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:
1 • Sai fornire una definizione di trasformazione di società?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2 • Che cosa si intende per trasformazione eterogenea?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3 • Sai fornire una definizione di fusione tra società?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4 • In quali modi può attuarsi la fusione?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5 • Sai fornire una definizione di scissione di società?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
6 • In cosa consiste la scorporazione?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
10
percorso C • Le vicende dell’impresa
N
O
E
S
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società area operativa verifiche sommative
b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:
1 • Quando una S.p.a. si trasforma in una fondazione si ha:
Una trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali
Una trasformazione omogenea di società di capitali in società di persone
Una trasformazione eterogenea da società di capitali
Una trasformazione eterogenea in società di capitali
(a)
(b)
(c)
(d)
2 • Quando una o più società si estinguono, ma dalla loro sostanza patrimoniale sorge un terzo ente
nuovo si ha:
Una trasformazione eterogenea in società di capitali
(a)
Una fusione mediante unione
(b)
Una fusione per incorporazione
(c)
Una scorporazione
(d)
3 • Quando una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società preesistenti o di nuova
costituzione si realizza:
Una fusione mediante unione
(a)
Una fusione per incorporazione
(b)
Una scorporazione
(c)
Una scissione vera e propria
(d)
4 • A quali delle società tra quelle indicate non è consentito partecipare ad una fusione?
Alle società con un unico socio
Alle società di persone
Alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo
Alle società per azioni con capitale inferiore a 500.000 euro
(a)
(b)
(c)
(d)
c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false, spiegandone
il motivo:
1 • Perché la trasformazione abbia effetto, è necessaria l’iscrizione nel Registro delle impre se della delibera di trasformazione
perché
2 • La fusione tra due società può avvenire esclusivamente per incorporazione
perché
3 • Il progetto di scissione tra due società per azioni non deve essere iscritto nel Registro
delle imprese
perché
(V) (F)
(V) (F)
(V) (F)
d) Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:
1 • La .................. di altri enti collettivi deve essere deliberata con le diverse maggioranze fissate dalla
legge per i singoli enti che effettuano la trasformazione
trasformazione eterogenea in società di capitali
trasformazione eterogenea da società di capitali
trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali
percorso C • Le vicende dell’impresa
11
N
O
E
S
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società area operativa verifiche sommative
2 • La fusione .................. si attua quando una società assorbe interamente l’altra, assumendone tutte le
obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti
per incorporazione
mediante unione
in senso stretto
3 • La scissione .................. si attua quando una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più
società, preesistenti o di nuova costituzione
vera e propria
parziale
per scorporazione
12
percorso C • Le vicende dell’impresa
N
O
E
S
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società area operativa
Verifiche d’eccellenza
La tutela dei soci
Anche per le scissioni la
legge garantisce l’informazione preventiva dei
soci, prevedendo, in analogia con la disciplina dettata per le fusioni, per ciascuna delle società che vi
partecipano:
a) la redazione di un’apposita relazione degli
amministratori, principalmente riferita all’indicazione dei criteri
che hanno presieduto
alla distribuzione delle quote ed azioni tra i
soci ed alla ripartizione tra le società beneficiarie degli elementi del patrimonio della società scissa (art.
2506ter, 1° e 2° comma, c.c.);
b) la redazione di un’ulteriore relazione, affidata ad uno o più
esperti estranei alle
società interessate, il
cui scopo è quello di
offrire ai soci una valutazione quanto possibile completa ed oggettiva in merito alla
determinazione del
rapporto di cambio.
Tale relazione, pertanto, non si renderà necessaria nei casi
di scissione con attribuzione delle azioni o quote ai soci in
modo proporziona-
le alla loro precedente partecipazione nella società scissa (art.
2506ter, 3° comma,
c.c.). A seguito delle
modifiche introdotte
dal D.Lgs. 147/2009,
però, tale relazione
non è più necessaria
qualora vi sia il consenso unanime dei
soci di tutte le società
partecipanti alle operazioni di scissione.
a) Ora che conosci le diverse forme di modificazione del contratto di società, prova a riportare in uno schema
le caratteristiche della trasformazione, della fusione e della scissione.
percorso C • Le vicende dell’impresa
13
N
O
E
S
Lezione 3 • Le modificazioni del contratto di società area operativa
Verifiche di recupero
Completa il seguente schema
FUSIONE
per incorporazione
......................................................................................................
SCISSIONE
......................................................................................................
......................................................................................................
Caccia all’intruso
Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo:
1) Scissione - Incorporazione - Fusione - Unione
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2) Trasformazione - Acquisizione - Scissione - Fusione
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
14
percorso C • Le vicende dell’impresa