cosa occorre sapere per... Stipulare contratti con partners stranieri: il
Transcript
cosa occorre sapere per... Stipulare contratti con partners stranieri: il
News.10_15_Layout 1 23/09/15 17:11 Pagina 12 News cosa occorre sapere per... a cura dello Studio Legale Cocuzza & Associati di Milano Stipulare contratti con partners stranieri: il problema della legge applicabile N el numero 4/2015 di retail&food abbiamo proposto una breve sintesi delle modalità con le quali le aziende Italiane possono affacciarsi sui mercati stranieri: attraverso la creazione di vere e proprie società in loco magari in joint venture con partner stranieri ovvero, in maniera più semplice, attraverso la redazione di contratti commerciali per la vendita/distribuzione dei loro prodotti (agenzia, distribuzione, franchising). Vorremmo a questo punto approfondire l’aspetto relativo alla stipula dei contratti commerciali con partners stranieri, soffermandoci in particolar modo su due profili che sono spesso sottovalutati dagli operatori: (i) la legge applicabile al contratto e (ii) le modalità di risoluzione delle controversie. In questo numero, approfondiremo l’argomento della legge applicabile, rimandando al prossimo l’approfondimento circa la modalità di risoluzione delle controversie. È innanzitutto importante precisare che le parti sono libere di determinare quale sia la legge applicabile al contratto: è quindi buona norma che tale scelta sia fatta dalle parti al momento della sottoscrizione. La scelta della legge applicabile al contratto determina, in buona sostanza, la disciplina che regolamenterà il rapporto e a cui le parti dovranno fare riferimento, in assenza di pattuizioni specifiche concordate al momento della sottoscrizione. La legge applicabile può rilevare, ad esempio, con riferimento al tasso di interesse da applicare ai ritardati pagamenti, alla misura dell’indennità di fine rapporto da riconoscere all’agente al termine del contratto. A questo proposito, è importante rilevare, tuttavia, come non tutti i contratti siano espressamente regolamentati nei vari ordinamenti: ad esempio, il contratto di distribuzione commerciale è scarsamente regolamentato, fatta eccezione per il Belgio che ha adottato una normativa molto protettiva per i distributori e che è bene conoscere prima di sottoscrivere un accordo con un distributore belga, per i riflessi che essa potrebbe avere sul rapporto. È dunque sempre molto importante spendere il giusto tempo nella negoziazione del contratto e cercare di redigere un documento completo, cui le parti possano fare riferimento anche per risolvere eventuali attriti e/o incomprensioni che possano sorgere nel corso del loro rapporto. Capita, tuttavia, che le parti non si trovino d’accordo sulla legge da indicare nel contratto e, un po’ per non perdere troppo tempo, un po’ per evitare litigi prima ancora di iniziare a lavorare e un po' perché si tratta di materia poco conosciuta, alla fine non risolvono espressamente la questione. Tale atteggiamento può avere conseguenze di un certo rilevo nell’economia del rapporto. Un esempio può servire a chiarire meglio quanto sopra. Si pensi a un preponente italiano che stipuli un accordo di agenzia con un agente francese senza indicare nel contratto quale sia la legge applicabile: alla cessazione del rapporto (non dovuto a circostanze imputabili all’agente) l’agente francese avrà diritto a vedersi riconosciuta una indennità di fine rapporto doppia rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto ove il contratto fosse stato dalle parti sottoposto alla legge italiana. Ed infatti, in tal caso il contratto di agenzia sarà disciplinato dalle legge francese (in quanto legge dell’agente) la quale non prevede un limite massimo all’ammontare dell’indennità, che viene normalmente determinato dai giudici nella misura di due anni di provvigioni. Diversamente, la legge 12 retail&food - ottobre 2015 italiana stabilisce all’art. 1751 c.c. che l’indennità di fine rapporto non può superare una somma pari alla media annuale delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi cinque anni e, ove il contratto abbia avuto una durata inferiore, nel corso del rapporto. In pratica, ove le parti di un contratto di distribuzione, agenzia o franchising non abbiano previsto quale sia la legge applicabile al loro contratto, il loro rapporto sarà regolamentato dalla legge del paese ove risiede, ovvero, trattandosi di società, ove ha la sede centrale della sua attività, il contraente che svolge la prestazione “caratteristica”. In altre parole, in assenza di una pattuizione specifica circa la scelta della legge applicabile al contratto, il contraente italiano si troverà a dover applicare la legge del paese ove risiede il proprio agente, il proprio distributore o il proprio franchisee. Per completare l’analisi, tuttavia, occorre porsi la seguente domanda: se le parti di un contratto abbiano scelto la legge applicabile, tale scelta sarà sempre efficace? In altre parole, la legge scelta dalle parti sarà applicabile in ogni caso? Questo aspetto costituisce uno dei profili più complessi del diritto commerciale internazione e non è facile dare una risposta in poche righe. Come regola generale si può dire che, in casi particolari, pur avendo le parti previsto nel contratto l’applicazione della legge italiana, è possibile che essa possa essere disapplicata in favore di norme “imperative” vigenti nell’ordinamento giuridico ove opera l’agente, il distributore o il franchisee. Ovviamente quanto sopra potrà verificarsi qualora le parti si trovino in disaccordo e la loro controversia venga decisa da un tribunale, sia esso composto da giudici ovvero da arbitri. E quali sono queste norme imperative? Un esempio è per l’appunto la legge belga in materia di distribuzione commerciale la quale, a certe condizioni, riconosce al distributore il diritto al pagamento di una indennità al termine del rapporto. Pertanto, non si può escludere che un distributore belga che si veda risolto il contratto dal produttore italiano, richieda l’applicazione della propria legge, facendo leva sulla circostanza che si tratti di norma imperativa, sebbene il relativo contratto sia disciplinato dalla legge italiana. In conclusione, prima di sottoscrivere un contratto con un distributore, agente o franchisee straniero l’operatore italiano dovrebbe informarsi adeguatamente sulla legge che regola il rapporto nel paese ove ha sede l’agente, il distributore o il franchisee per impostare correttamente il contratto e, se del caso, assumere consapevolmente il rischio che possano un domani risultare comunque applicabili al rapporto alcune disposizioni di carattere imperativo, vigenti nell’ordinamento del paese dell’agente, del distributore o del franchisee e più favorevoli a quest’ultimo. Avv. Giulia Comparini Per informazioni e quesiti gli Avvocati Giulia Comparini [email protected] e Alessandro Barzaghi [email protected] saranno lieti di rispondervi.