regolamento edilizio
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COMUNE DI COGORNO REGOLAMENTO EDILIZIO Decreto D.P.G.R. n. 60 del 21/01/1992 Pagina 1 di 39 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1-1: OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativa e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della Legge 28/01/1977 n. 10 fatti salvi gli interventi che, ai sensi della vigente legislazione sono soggetti a semplice Autorizzazione o esenti da entrambi i provvedimenti abilitativi. Pagina 2 di 39 COMMISSIONE EDILIZIA ART. 2-1: COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. La Commissione Edilizia deve essere chiamata ad esprimere il proprio parere su tutte le opere pubbliche e private soggette a Concessione Edilizia o ad autorizzazione su ogni questione urbanistica, edilizia ed estetica, nonché in materia di annullamento di Concessione delle materie per le quali ha competenze consultive. La Commissione Edilizia ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/3/80 n.15 e s.m.i., è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere su tutti gli “Strumenti Urbanistici Attuativi” a norma dell’art. 4, II comma della L.R. 8/7/1987 n. 24, nonché sulla deliberazione di conferma degli stessi a norma dell’art. 33, III comma, della medesima legge. Pagina 3 di 39 ART. 2-2: COMPOSIZIONE DELLA C.E. E DELLA C.E.I. La Commissione Edilizia è composta da: - Il Sindaco o Assessore da lui delegato, che la convoca e la presiede; - Il responsabile del servizio di “igiene pubblica, igiene dell’ambiente”, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale, o da altro medico dipendente dell’U.S.L. competente, nominato dal comitato di gestione della stessa; - Il Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF.; - da cinque membri eletti a norma della vigente legislazione comunale e provinciale e precisamente: - un ingegnere iscritto all’Ordine Professionale; - un architetto iscritto all’Ordine Professionale; - un geologo iscritto all’Ordine Professionale o un geometra iscritto all’Albo Professionale; - un esperto in materia di turismo e beni culturali; - un esperto in materia giuridico-amministrativa. Esercita la funzione di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Comunale. Il Tecnico Comunale partecipa ai lavori della Commissione in qualità di relatore senza diritto di voto. La Commissione Edilizia dura in carica tre anni; i componenti elettivi sono rieleggibili. Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 15/1980. La Commissione Edilizia viene integrata con due esperti in materia di bellezze naturali nei casi e con le modalità previste dalla L.R. 18/3/1980 n.15 e s.m.i. Pagina 4 di 39 ART. 2-3: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. La Commissione Edilizia è convocata di norma almeno una volta al mese e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno deve essere comunicato ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quello della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; è comunque richiesta la presenza del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L’obbligatorio parere ex art. 220 Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n.1265/1934, ove espresso in sede di Commissione Edilizia, ha valore autonomo rispetto alle determinazioni della Commissione stessa. La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame. Qualora uno dei membri della Commissione sia autore o comunque interessato al progetto in esame deve denunciare tale sua condizione ed astenersi dall’assistere all’esame ed alla votazione relativa. La mancata partecipazione di un membro ai lavori della C.E. per tre volte consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza della carica. In tal caso il Sindaco sottopone la questione al Consiglio Comunale per i conseguenti provvedimenti di decadenza e sostituzione. I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono indicare con le relative motivazioni i voti favorevoli, i contrari, le astensioni e le eventuali dichiarazioni di voto e sono firmati dal Presidente e dal Segretario. ART.2-4 : FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA. La composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia Integrata è disciplinato dalla L.R. 18/03/1980 n.15 come modificata col L.R. 21/8/1991 n.20. Pagina 5 di 39 CONCESSIONE AD EDIFICARE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ART. 3-1: LAVORI ESEGUIBILI D’URGENZA. Nel caso si prospettasse la necessità di eseguire lavori di evidente urgenza per garantire la incolumità della persona, il proprietario, o avente titolo può iniziarli dandone preavviso al Sindaco e presentando la domanda, volta al rilascio del relativo titolo abilitativo, corredata dai necessari documenti, entro cinque giorni dall’inizio dei lavori dichiarandosi responsabile per danni eventuali, o per lesioni di diritti di terzi o per opere in contrasto con le leggi o regolamenti vigenti. Il diniego del prescritto titolo abilitativo, da notificarsi entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta l’abusività delle opere eseguite. ART. 3-2: DOMANDA DI CONCESSIONE. La domanda di Concessione ad eseguire i lavori, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o da chi ne abbia titolo, deve essere indirizzata al Sindaco. Nella domanda dovranno risultare esplicitamente: a) L’impegno di osservare le presenti norme e le vigenti leggi; b) La descrizione sommaria e l’ubicazione dell’opera per cui si richiede la Concessione; c) Le generalità, la firma, il n° di C.F. e l’indir izzo del proprietario dell’area e /o immobile, o di chi abbia titolo per richiedere la Concessione; d) Le generalità, la firma,il n° ed il luogo di isc rizione all’Albo professionale del progettista; e) L’eventuale richiesta convenzionamento. Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco. La domanda deve essere corredata dai documenti specificati negli articoli che seguono. Pagina 6 di 39 ART.3-3 : DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA. Tutti gli elaboratori a corredo della domanda di concessione di edificare devono essere almeno in tre coppie, di cui una bollo, e redatti e firmati da professionisti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, per le specifiche vigenze, e dal proprietario o da chi ne abbia titolo a richiedere la Concessione. A corredo della domanda e richiesta la presentazione dei seguenti elaborati: a) Relazione nella quale devono essere precisati: - L’ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d’uso del terreno da asservire all’opera in progetto; - Gli estremi completi del tipo di provenienza della proprietà del terreno con la precisione dei frazionamenti già effettuati ed eventualmente di quelli da effettuare; - Il computo dettagliati del volume delle costruzioni eventualmente già esistenti sul terreno da asservire e del volume della nuova costruzione progettata anche ai fini degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione,nonché il rapporto tra il volume complessivo di dette costruzioni e l’area del terreno da asservire; - Le destinazioni d’uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell’edificio; - le caratteristiche tipologiche nella costruzione con particolare riguardo alle strutture portanti e a tutte le finiture esterne, coperture comprese, - La consistenza delle eventuali opere di urbanizzazione primaria a servizio della costruzione in esame; - I criteri addottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione ai sensi della legge 02/02/1974 n.64; - Risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici, ai sensi del D.N.11/03/1988 (Art. A3 delle norme tecniche ad esso allegate). b) Certificato catastale attuale della proprietà, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale, ed estratto di mappa ove si è riportata l’esatta superficie da asservire. c) Provvedimenti abilitativi previsti dalla vigente normativa. d) Stralcio delle previsioni di Strumento Urbanistico Generale relativo alla proprietà con estratto della normativa e indicazione della zonizzazione, delle strade, dell’orientamento e del perimetro del lotto interessato. e) Stralcio cartotecnico Regionale in scala 1:5000 della zona oggetto dell’intervento, nella quale siano rappresentate le costituenti oggetto della richiesta di concessione. f) Relazione tecnica dell’impianto tecnico (compreso, sempre visto, impianto centralizzato di produzione di acqua calda) ed una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche dell’isolamento termico secondo quanto previsto dalla Legge 09/01 /1981 n.10 e s.m. g) Redazione tecniche concernente la sicurezza degli impianti relativi ad edifici, adibiti alla permanenza delle persone, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n.46. h) Progetto formato almeno dai seguenti elaborati: -Documentazione fotografica della località in formato non minore di cm 13x18 con l’indicazione della posizione e delle direzioni della costruenda opera: Pagina 7 di 39 - Planimetria generale della località in scala 1:2000, aggiornata ed estesa per un raggio di almeno mt. 200 a partire dall’opera progettata, comprendente: l’indicazione in rosso dell’opera, l’indicazione in verde dell’area da asservire, l’orientamento, la denominazione dei luoghi e gli estremi catastali interessati e di quelli confinanti, nonché l’indicazione delle volumetrie esistenti diversificate per stato di conservazione e per destinazione d’uso e delle eventuali alberature esistenti; - Planimetria quotata in scala 1:200 del lotto contenente:l’individuazione delle volumetrie esistenti, indicando in quelle da mantenere anche parzialmente e quelle da demolire ,l’esatto ingombro e l’orientamento dell’opera in progetto, la distanza dei confini di proprietà, le larghezze delle strade adiacenti, gli spazi riservati a verde o a parcheggio sia pubblico che privato, tutti gli edifici circostanti con l’indicazione esatta della loro altezza, i nomi dei proprietari confinanti; inoltre devono essere indicate le principali quote del terreno, con particolare riguardo a quelle dei vertici estremi della proprietà e quelle del ciglio di eventuali strade ed alla quota del terreno naturale in corrispondenza del punto più basso del perimetro dell’opera progettata (“Punto fisso”). Tale punto fisso dovrà essere evidenziato dalla planimetria; - Tutte le piante, sezioni e prospetti necessari per dimostrare chiaramente le caratteristiche dell’opera in scala 1:100; - Particolari di prospetto, in scala non inferiore 1:20, con l’indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore; analoghi particolari sono richiesti per recinzioni e cancellate; - Planimetrie in scala 1:200 o , se del caso; a rapporto di scala maggiore di tutti gli impianti presenti nell’edificio, quali ad esempio quello idrico, sanitario, fognario, elettrico e di riscaldamento, condizionamento aria, radiotelevisivo od elettronico del gas, degli ascensori e montacarichi, di protezione anti incendio ed allarme. Tali progetti debbono essere predisposti sulla base di leggende convenzionalmente in uso riportate nella stessa tavola. In particolare per gli edifici, devono essere presentati tutti i prospetti, le piante di ogni piano (compresi gli interrati ed il sottotetto), la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi tecnici, almeno una sezione verticale con le quote riferite al “punto fisso” indicato nella planimetria in scala 1:200, che tagli l’edificio, secondo la linea di massima pendenza del terreno, per una estensione di almeno mt. 20 a monte e mt. 20 a valle. Sulle sezioni e sulla pianta del piano terreno devono essere indicati esplicitamente sia il “punto fisso” che le quote del terreno prima e dopo la sistemazione progettata, con particolare riguardo a quelle corrispondenti al perimetro dell’edificio. Nelle planimetrie e nelle piante di progetto devono essere esattamente indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria (le esistenti in nero e le progettate in rosso). Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue principali dimensioni: larghezze esterne ed interne di ogni locale, larghezze delle aperture, spessore dei solai, altezza totale dell’edificio. In caso di contrasto tra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime. Nei progetti di restauro, modifica od ampliamento devono essere indicate in nero le opere Pagina 8 di 39 esistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni ed i riempimenti. Tutte le copie devono essere piegate nel formato 21x29,7 e riuniti in fascicolo. Qualora la natura e le caratteristiche dell’ intervento siano tali da non richiedere la produzione di tutti gli elaborati sopra indicati, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà ritenere ammissibili domande di concessione ad edificare corredate da un minor numero di elaborati, sempreché quelli prodotti siano giudicati sufficienti per un corretto e completo esame della relativa domanda. I progetti di zone di verde attrezzato, di monumenti e di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrare l’ambientamento ed essere redatti per quanto possibile in analogia con quelli edilizi. Le prescrizioni cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati. La data di accettazione della documentazione a corredo della domanda di concessione ad edificare, e comprovante la presentazione della domanda, è data dal timbro di protocollo. Pagina 9 di 39 ART. 3-4: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ED ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE. La domanda di autorizzazione deve essere diretta al Sindaco e comprende: -la descrizione e l’ubicazione dell’opera per cui si richiede l’autorizzazione; -le generalità, la firma, il n° di C.F. e l’indiriz zo del proprietario dell’area o dell’immobile o di chi abbia titolo per richiedere l’autorizzazione, nonché del progettista laddove si renda necessario in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni variante concernente il soggetto di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da: - relazione illustrativa degli interventi previsti; - stralcio planimetrico dello S.U.G. con l’indicazione dell’immobile oggetto dell’intervento; disegni in scala adeguata e fotografie, tali da documentare le caratteristiche e la destinazione dell’opera dell’intervento proposto; - documentazione fotografica a colori dettagliata; - rappresentazione dello stato attuale in scala adeguata; - indicazione dei materiali e delle tinteggiature. ART. 3-4 bis: OPERE INTERNE. Nel caso di realizzazione delle opere interne di cui all’articolo 26 della Legge 28/02/1985 n. 47, da eseguirsi su immobili non vincolati ai sensi delle Leggi 01/06/1939 n. 1089 e 29/06/1939 n. 1497 e successive modificazioni, contestualmente all’inizio dei lavori il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato della progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Pagina 10 di 39 ART.3-5: RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA . Il Sindaco, sentito il parere della C.E. ed acquisito il parere ex art.220 Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con R.D.1265/1334 ove non già acquisito nei modi in cui al Presidente 2.3, comma 4, dichiara accolta o respinta la domanda di concessione o di autorizzazione Edilizia, notificando al richiedente le determinazioni assunte nei termini previsti dalla Legge e motivando l’eventuale diniego. Alla Concessione o alla Autorizzazione edilizia rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo deve essere allegata copia della documentazione già presentata a corredo della domanda, debitamente vistata dal Sindaco. Nel caso in cui le determinazioni del Sindaco siano in contrasto con il parere della Commissione Edilizia e con quello acquisito ai sensi dell’art.220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934, devono essere adeguatamente motivate le ragioni per le quali non si ritiene di seguire tali pareri facendo sempre menzione nella concessione o autorizzazione edilizia dei pareri medesimi. La concessione sarà pubblicata nei termini previsti dalla legge, e chi ritenga di essere interessato dal provvedimento potrà prenderne visione presso gli uffici comunali. Il progetto respinto potrà essere oggetto di riesame a seguito di motivata istanza che lo giustifichi. Il rilascio della Concessione o dell’Autorizzazione ad edificare deve essere preceduto dai seguenti adempimenti a carico del richiedente: -Pagamento del contenuto di cui all’art.3 della Legge 27.1.1977 n.10, nei casi di concessione oneroso per la parte preventivamente dovuta (determinata in sede di approvazione del progetto o, nei casi in cui opera il silenzio assenso, calcolata in via presuntiva ai sensi dell’art.8, II comma, della Legge 25.3.1982 n.9) e prestazioni di idonee garanzie per la parte da corrispondersi successivamente; -presentazione di ogni atto autorizzato previsto dalla legislazione vigente; -asservimento dei terreni, nel caso di nuove costruzioni a favore del Comune, mediante atto regolarmente trascritte; tali asservimenti devono risultare in apposito repertorio, composto in planimetrie e registro tenuto dal Comune. La Concessione o Autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo qualora sia anche comprensiva dell’Autorizzazione di cui all’art.7 della Legge 29.6.1939 n.1947- a termine dell’art.2 L.R. 18.3.1980 n.15 e s.m.i. - è comunicata al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ai sensi e per gli effetti dell’art.1, V comma, del D.L.312/1985 come convertito in legge 8.8.85 n. 431. Ai fini del periodo di validità, la concessione assume efficacia dalla data di notificazione. Pagina 11 di 39 ART.3-6: VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE. La Concessione di edificare ha validità di mesi 12 dalla notifica; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati la Concessione decade e l’interessato deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione. La decadenza della Concessione si verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine indicato dalla Concessione stessa, che non può essere superiore ai 3 (tre) anni dalla data di inizio, salvo che detto termine venga prorogato ai sensi dell’art.4, IV comma, della L. n.10/1977 con motivato provvedimento, per fatti estrani alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultima azione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle loro particolari caratteristiche tecniche costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi e finanziari. Per tutti gli altri casi, qualora i lavori non siano ultimati nel termine di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori, il concessionario deve presentare istanza al Sindaco diretta ad ottenere la nuova concessione concernente la parte non ultimata. La Concessione è trasferibile ai successori e aventi causa, previa voltura debitamente assentita dal Giudice. Resta ferma inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell’art.31 della Legge urbanistica n.1150 del 1942. ART.4-1: DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA. Gli Strumenti Urbanistici Attuativi di iniziativa privata contengono gli elementi di cui all’articolo 2 della Legge Regionale 8 luglio 1987, n. 24 e s.m.i. , sono costituiti dagli elaborati e sono corredati dall’atto unilaterale d’obbligo rispettivamente indicati dagli artt. 3 e 18 della stessa legge. Pagina 12 di 39 ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE ART. 5-1: DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUTTORE. Il titolare della concessione di edificare e,ove prescritto dalle leggi vigenti materia, della autorizzazione ad edificare, prima di dare l’inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori, nonché il nominativo e la residenza del costruttore. Il direttore dei lavori e il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell’inizio dei lavori l’accettazione dell’incarico rispettivamente a loro affidato. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra. Il titolare della Concessione di edificare, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge o di regolamento e delle modalità esecutive che siano fissate nella Concessione di edificare nei termini fissati dalla vigente legislazione in materia e segnatamente art. 6 della L. 28.2.1985 n. 47. ART. 5-2 VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Qualora in corso d’opera si riavvisasse la convenienza e la necessità di varianti, il Committente, prima di iniziare l’esecuzione, deve ottenere la specifica approvazione del progetto e, nel frattempo, sospendere i lavori riferiti alle parti interessate alla variante stessa. L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal capo 1 della Legge 28.2.1985 n.47 salvo il disposto di cui al relativo art. 15. Pagina 13 di 39 ART. 5-3: VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI. La vigilanza sull’attività urbanistica edilizia è effettuata dal Sindaco e dalle altre Autorità competenti in materia secondo le disposizioni contenute nel capo 1 della Legge 28.2.1985 n.47 e nel titolo 2 del capo 1 della L.R. 6.4.1987 n. 7 anche ai fini, ove ne ricorre il caso, dell’assunzione di provvedimenti cautelari e dell’applicazione delle sanzioni ivi previste. Qualora il Sindaco, tramite gli organi comunali preposti alla vigilanza, accertasse nel corso della realizzazione delle opere eseguite delle amministrazioni statali una violazione urbanistica od edilizia, è tenuto ad informare immediatamente il Presidente della Giunta Regionale ed il Ministro dei Lavori Pubblici ai fini dell’adozione dei provvedimenti di loro rispettiva competenza a termini dell’art. 5 della Legge 47/1985. ART. 5-3 BIS: OPERE PRESCRITTE DALL’AUTORITA’ . Quando il Sindaco abbia notizia che un edificio o altra opera permanente o provvisoria minacci rovina, provvederà a far eseguire i necessari accertamenti al fine di tutelare l’igiene e la pubblica sicurezza. Il proprietario deve adempiere puntualmente alle prescrizione del Sindaco contenute nei provvedimenti di urgenza emanati. Il Sindaco, oltre che adottare provvedimenti urgenti, quando si siano costruzioni pericolose per la pubblica incolumità o pregiudizievoli sotto il profilo igienico può far eseguire direttamente le opere atte ad eliminare il pericolo, opere il cui costo deve essere rimborsato dal proprietario dell’immobile. Pagina 14 di 39 ART. 5-4: ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ABITABILITÀ O AGIBILITÀ. I fabbricati di nuova costruzione o ricostruiti, ampliati o ristrutturati non possono essere occupati da persone o da cose fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione di abilità per i locali adibiti ad abitazione e loro accessori o di agibilità per gli altri locali ai sensi degli artt. 220 e 221 del T.U 27.7.1934 n. 1265. Il titolare della concessione di edificare, ultimati i lavori, deve darne comunicazione al Comune e richiedere il rilascio dell’autorizzazione alla abitabilità o agibilità della costruzione o dei locali oggetto dell’intervento, presentando ove necessario, l’autorizzazione temporanea allo scarico di cui all’art. 7, II comma, della L.R. 01,09.1982 n. 38. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica di sintesi, a cura del direttore dei lavori, in ordine allo stato di ultimazione dei lavori complessivi, nonché dichiarazioni rilasciate da tecnici professionalmente abilitati, attestanti l’adempimento di quanto prescritto dalla legge 05.11.1971 n. 1086 sulle opere in cemento armato, dalla Legge 27.12.1941 n. 1570 sulla prevenzione degli incidenti, dalla Legge 9.01.1991 n. 46 sulla sicurezza degli impianti in genere. Tali dichiarazioni si intendono sostituite dai certificate di collaudo eventualmente prodotti. Deve inoltre essere allegata copia della deliberazione presentata per l’iscrizione al catasto ai sensi dell’art. 52 della legge 8.2.1985 n. 47.il Sindaco, sulla base della documentazione presentata ai sensi del comma precedente e del parere del competente servizio dell’Unità Sanitaria Locale, rilasciato ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 29.06.1981 n. 23, assume le proprie determinazioni entro 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda. Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l’interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. L’abitazione o l’occupazione costituisce violazione dell’art. 221 del Testo Unico delle leggi sanitarie e comporta l’applicazione delle sanzioni ivi previste, oltre agli altri provvedimenti che saranno presi, caso per caso, per imporre l’adeguamento dell’edificio alle prescrizioni regolamentari. Nel caso di non avvenuto completamento di tutte le opere previste o di accertare parziali difformità rispetto alla concessione o alla autorizzazione edilizia, il provvedimento di abitabilità o agibilità può essere concesso limitatamente alle parti completate e non interessate da difformità. Pagina 15 di 39 NORME EDILIZIE ART.6-1 INDICE E PARAMETRI. L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificabilità consentita dallo Strumento Urbanistico Generale, anche in relazione alle destinazioni d’uso, è regolata da norme, dagli indici e dai parametri sotto definiti, oltre dalle leggi regionali e nazionali in vigore. Pagina 16 di 39 ART.6-2: DEFINIZIONE DI INDICI E PARAMETRI. 1) SUPERFICIE TERRITORIALE (St). La superficie territoriale comprende tutto il territorio di riferimento ad eccezione delle aree interessate dalla rete principale della viabilità. 2) INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (It). L’indice di fabbricabilità territoriale è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni (non destinate a servizi pubblici) esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie territoriale. 3) SUPERFICIE FONDIARIA (Sf). La superficie fondiaria comprende il territorio di riferimento con esclusione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura non inferiore a quella stabilita dallo strumento urbanistico generale e nei termini dallo stesso previsti, nonché con esclusione della rete principale della viabilità. Nella superficie fondiaria sono comprese le aree destinate alla viabilità, al verde ed ai parcheggi di esclusivo uso privato. 4) INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIO (If) L’indice di fabbricabilità fondiari è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie fondiaria. 5) VOLUME DI UN FABBRICATO. Agli effetti della applicazione del presente regolamento, il volume di un fabbricato è la somma dei prodotti della superficie lorda di ogni piano per la rispettiva altezza lorda, con l’esclusione delle autorimesse pertinenziali al fabbricato, nonché dei servizi pubblici o di uso pubblico di cui all’art. 3 del Decreto Interministeriale 2.4.1968 e successive modificazioni ed integrazioni compresi nello stesso fabbricato avente destinazione d’uso prevalente diversa. Sono inoltre da escludere dal computo del volume le altre pertinenze del fabbricato e le autorimesse private non pertinenziali, sempreché entrambe siano poste al di sotto della quota di riferimento. 6) SUPERFICIE COPERTA (Sc). La superficie coperta da una costruzione è l’area delimitata dalla proiezione orizzontale del filo esterno dei muri perimetrali dell’edificio comprese le logge, i porticati, le chiostrine ed esclusi i poggioli e le cornici. 7) RAPPORTO DI COPERTURA (Rc). Il rapporto di copertura è il rapporto fra la superficie coperta da una costruzione e la superficie contigua asservita alla stessa. Pagina 17 di 39 8) SUPERFICIE ASSERVITA (Sa). La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di fabbricabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale. Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell’edificio stesso, con l’obbligo della loro assoluta in edificabilità. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all’obbligo di S.U.A., la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate prima del 31.8.1967, ove non esista agli atti regolare asservimento, s’intende asservita una fascia minima di m. 5,00 attorno al perimetro dell’edificio e comunque non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all’atti dell’adozione dello Strumento Urbanistico Generale. Nel caso si intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso o aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, dovrà essere computato anche il volume già esistente , fatta salva l’ipotesi in cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale consentano incrementi volumetrici indipendentemente dal rispetto dell’indice di zona. È fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici di fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui si effettuano gli interventi edilizi. Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l’osservanza dei parametri vigenti. Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti dal Comune. Pagina 18 di 39 ART.7-1: DEFINIZIONE DEI PARAMENTI DELLE PRESCRIZIONI ECC. A) ALTEZZA LORDA DI PIANO (Hp) Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato l’altezza lorda di piano è la distanza tra gli estradossi del solaio di calpestio e del solaio soprastante. Nel caso in cui il solaio soprastante o una sua porzione non sia orizzontale, per altezza lorda ad esso relativa è da intendersi la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il piano di calpestio stesso ed il punto più alto dell’estradosso del solaio soprastante. B) SUPERFICIE LORDA DI PINO DI UN FABBRICATO (SP) Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di un piano è la somma di tutte le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso contenuti. C) Distacco tra edifici: è la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, con esclusione di pensiline, cornicioni, ecc. sporgenti non oltre mt. 1.20 dal filo più esterno dei muri di perimetro del prospetto corrispondente. Le parti di costruzione interrate potranno essere realizzate sul confine. D) Distacco dai confini: è la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza e la linea di confine. E) Distacco dalle strade: è la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza ed il ciglio della strada. F) Quota di sistemazione esterna: è la quota alla quale deve essere sistemato il terreno attorno all’edificio per una larghezza non inferiore a mt. 1.50. G) Definizione della quota di sistemazione esterna: in nessun caso deve eccedere in scavo o in rilievo la misura di mt. 2.50 rispetto alla sistemazione preesistente all’intervento progettato. H) È ammessa la realizzazione di forni, barbecue, pozzi, ecc. purché non costituiscono volumetria atta ad ospitare persone o cose, fatti salvi, in ogni caso, i distacchi previsti dal Codice Civile, previa autorizzazione. Pagina 19 di 39 ART. 7-2: DESTINAZIONE D’USO DELLE ZONE. a) Non possono essere rilasciate concessioni relative a nuove costruzioni né per interventi su fabbricati esistenti se comportano destinazioni d’uso non comprese tra quelle ammesse nella zone dello Strumento Urbanistico Attuativo. Fanno eccezione le costruzioni già esistenti e la cui destinazione d’uso è in contrasto con lo stesso. Per esse sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria con la permanenza dell’attuale destinazione d’uso o tutti gli interventi che comportino trasformazione di destinazione conformi a destinazioni ammesse nella zona. b) Definizione degli interventi sugli edifici esistenti. Gli interventi sugli edifici esistenti sono tutti quelli previsti dall’art. 31 della Legge 457/1978 e possono essere realizzati esclusivamente a seguito di titolo abilitativo previsto per ciascuna tipologia di intervento delle vigenti disposizioni di legge. Le Norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale determinato per ogni zone del territorio comunale quali interventi sono ammissibili. c) Sostituzione edilizia. Si definisce come “sostituzione edilizia” interventi che mirano alla razionalizzazione di insediamenti esistenti, mediante la costruzione di singoli fabbricati, previa demolizione dei fabbricati preesistenti. Tali interventi possono essere operati esclusivamente nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie che disciplinano la zona omogenea relativa alle nuove edificazioni. ART. 7-3: COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE CARRABILI E PEDONALI PRIVATE. Definizione: per costruire di nuove strade si intende la realizzazione specifica di opere e sistemazione del territorio aventi funzione di consentire la modalità veicolare di persone e cose. Le strade private dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle pubbliche, salva la facoltà di ridurne la larghezza sino a mt. 2,00 per tratti a servizio dei singoli fabbricati, o di più fabbricati purché in ogni caso la superficie lorda di piano complessiva non superi 2000 mq. Pagina 20 di 39 NORME IGIENICO SANITARIE ART. 8-1: SUPERFICIE ABITABILE DEI LOCALI DI NUOVA REALIZZAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE. Ai sensi degli artt. 2 e 3, II comma, del D.M. San. 5.7.1975, per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14.00 per i primi 4 (quattro) abitanti e mq. 10.00 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9.00 se per una persona, e mq. 14.00 se per due persone; ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.00. L’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28.00 e non inferiore a mq. 38.00, se per due persone. ART. 8-1 BIS: ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI DESTINATI ALLA RESIDENZA, UFFICI, STUDI PROFESSIONALI. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. San. 5.7.1975 sia per gli interventi di nuove realizzazione che per quelli di nuova ristrutturazione relativi ad interi corpi scala, l’altezza minima interna dei locali sopra indicati non deve essere inferiore a mt. 2,70, riducibile a mt. 2,40 per locali accessori,salvo quanto diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi per gli interventi di ristrutturazione di cui sopra. Nei locali con soffitti non orizzontali l’altezza minima interna è di mt. 2.00, mentre quella media non deve essere inferiore a mt. 2,70. L’altezza sopra indicata di mt. 2,70 può essere ridotta a mt. 2,55 negli edifici posti a quota superiore a mt. 1000 s.l.m. ART. 8-1 TER: ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI PUBBLICI, DI USO PUBBLICO E/O COMMERCIALE Per gli edifici di nuova realizzazione l’altezza minima interna dei locali pubblici o destinati all’uso pubblico e/o commerciale, non deve essere inferiore a mt. 3,50. Per gli edifici esistenti la misura di cui sopra deve essere osservata compatibilmente con le caratteristiche tipologiche e strutturali degli edifici stessi. Pagina 21 di 39 ART. 8-2: FATTORE LUCE E SUPERFICI FINESTRATE NEI LOCALI ABITABILI DI NUOVA REALIZZAZIONE. Ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.M. 5.7.1975, tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegno corridoi, vani scale e ripostigli, debbono fruire di illuminazione naturale diretta. Per ciascun locale di abitazione l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna media non inferiore al 2% e comunque la superficie finestra non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. ART. 8-2 Bis: TEMPERATURA ED UMIDITÀ DEI LOCALI DI ABITAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE. Ai sensi dell’art. 4, II e III comma, D.M. San. 5.7.1975 e della L. 9.1.1991 n. 10, la temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18° C. e i 20° C., tenendo conto delle condizioni climatiche e del coefficiente volumico globale di isolamento termico. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle parti opache della parete non debbono presentare tracce di condensazione permanente. Pagina 22 di 39 ART. 8-3: CUCINE O POSTI DI COTTURA NEI LOCALI ABITABILE DI NUOVA REALIZZAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE. Le cucine devono essere dotate di un condotto verticale prolungato sopra la linea di colmo del tetto per il convogliamento dei vapori e dei fumi di combustione. Ai sensi dell’art.6 del M.M. San. 5.7.1975 il posto cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. ART. 8-4: STANZA DA BAGNO NEI LOCALI ABITABILI DI NUOVA REALIZZAZIONE. Ai sensi dell’art. 7 del D.M. San. 5.7.1975, per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere accessibile da un locale di disimpegno e deve essere dotata dei seguenti impianti: vaso, bidet, vasca da bagno doccia, lavabo. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibitiva l’installazione di apparecchi a fiamma libera. Pagina 23 di 39 ART. 8-5: ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI. Ai sensi della Legge 9.01.1991, n. 10 e del relativo regolamento di esecuzione, gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare, nei quali sia prevista la installazione di un impianto termico sono soggetti alla regolamentazione relativa all’isolamento termico. Il rilascio della concessione di edificare per gli edifici soggetti alla regolamentazione di cui sopra può avvenire soltanto se le loro “caratteristiche di isolamento termico” sono comprese nei limiti previsti dalle norme vigenti. Per “ caratteristiche di isolamento termico” si intende il “ coefficiente volumico globale di dispersione termica”espresso in chilocalorie/ora per 1 mc. e per un salto termico di 1° centigrado. Nel caso d i ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può deliberare, in base a considerazioni tecniche, circa l’obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti: - isolamento termico delle coperte o dei solai su spazi aperti (porticati); - isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti); - isolamento termico dell’impianto di riscaldamento; - miglioramento della tenuta dei serramenti. Pagina 24 di 39 ART. 8-6: CONVOGLIAMENTO ACQUE PIOVANE DI SUPERFICIE E ACQUE LURIDE DI RIFIUTO. Negli insediamenti civili e industriali è vietato dare sfogo diretto sul suolo pubblico alle acque piovane. Le stesse devono essere convogliate con collettori sotterranei alla pubblica fognatura bianca. Dove questa non esista, le acque devono essere smaltite secondo le prescrizioni di volta in volta stabilite, previo parere del competente Servizio della U.S.L., dal Sindaco, sentita la C.E. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere provviste di canali di gronda e tubi pluviali in numero e/o diametro sufficienti a ricevere e allontanare rapidamente le acque piovane. I tubi pluviali verticali devono essere nel tratto inferiore e per una lunghezza di mt. 2.00 (due) in metallo e lo smaltimento deve essere verso la pubblica fognatura bianca, salvo quanto indicato al terzo comma. I proprietari devono curare la manutenzione dei canali di gronda, dei tubi pluviali e dei collettori di smaltimento verso la pubblica fognatura bianca o dei mezzi di cui al III comma e provvedere immediatamente alle riparazioni dei guasti che diano luogo a spandimenti di acque al suolo pubblico. Le restanti acque di scarico di natura diversa da quella meteorica, provenienti da fabbricati di qualsiasi tipo, saranno convogliate nella fognatura comunale, salvo quelle che il competente Servizio della U.S.L. ritiene in commissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature pubbliche, nel suolo e nel sottosuolo, deve avvenire soltanto dopo aver ottenuto apposita autorizzazione dal Sindaco, fatte salve le competenze della Regione e della Provincia previste dalla normativa nazionale e regionale vigente. Pagina 25 di 39 ART. 8-7: SCALE. La larghezza minima delle scale condominiali non deve essere inferiore a mt. 1,00, escluso il parapetto, i ripiani di arrivo devono essere di larghezza non inferiore a mt. 1,50, e comunque pari ad una volta e 1/5 quello delle rampe. Dimensioni minori sono consentite per edifici unifamiliari con una larghezza minima di 90 cm. Le scale condominiali devono essere ventilate naturalmente e dotate di illuminazione naturale in modo adeguato. ART.8-8: FORNI, FOCOLAI, CAMINI, CONDOTTE DI CALORE, CANNE FUMARIE. Le canne fumarie devono essere costruite con materiali idonei, resistenti al fuoco ed impermeabili, opere murali e/o elementi di fabbrica esattamente congiunti e a tenuta di fumo. Le canne fumarie non possono essere direttamente accostate ad elementi strutturali e/o in legno, ma devono essere separati dagli stessi con materiali isolanti di spessore adeguato. Le canne fumarie devono essere dotate di un condotto verticale prolungato al di sopra della linea di colmo del tetto, per il convogliamento dei vapori e dei fumi di combustione, terminanti con fumaioli. ART. 8-9: PIANI INTERRATI E SEMINTERRATI. I locali che si trovino, a sistemazioni ultimate, al di sotto del livello del terreno circostante il fabbricato non possono essere abitabili o agibili, eccezione per i magazzini e le autorimesse. Pagina 26 di 39 ART. 8-10: ISOLAMENTO DEGLI EDIFICI DALL’UMIDITÀ DEL TERRENO. Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo, in particolare tutte le murature devono essere isolati da stratificazioni impermeabili continue, poste al sotto del piano di calpestio interno. Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile, deve inoltre essere prevista una efficiente intercapedine aerata che circondi i predetti locali per la parte interrata. Di norma il solaio più basso deve essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica e al livello di massima piena delle fognature di scarico, risultando ciò attraverso una relazione, con calcoli ed elaborati, da sottoporre al Comune unitamente alla richiesta di concessione od autorizzazione. I locali abitabili devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno a sistemazione avvenuta, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso avviene a quota inferiore a quella dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento e smaltimento delle acque stesse che il competente Servizio della U.S.L. ritenga idoneo ad evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. ART. 8-11: PIANI TERRENI. I piani terreni se abitabili e se privi di sottostante piano interrato debbono essere costruiti su vespaio di altezza minima cm. 40 ed avere il pavimento isolato mediante uno strato di materiale impermeabile, riconosciuto idoneo dal competente Servizio della U.S.L., deve inoltre essere prevista una sufficiente intercapedine aerata che circondi il perimetro dell’edificio. Il perimetro di ogni costruzione a piano terreno deve essere circoscritto da marciapiedi e il suddetto marciapiede deve essere posto ad un livello di almeno cm. 5 inferiore rispetto all’estradosso del solai di calpestio del piano terreno. I piani terreni adibiti a pertinenze o magazzini agricoli possono avere altezza netta minima di mt. 220. Pagina 27 di 39 ART. 8-12: SOPPALCHI. Nei locali abitabili o agibili sono ammessi soppalchi solo quando si verifichino le seguenti condizioni: 1) Il locale abbia altezza interna non inferiore a mt. 4.50 e sia direttamente aerato ed illuminato dall’esterno. 2) Il locale abbia un volume interno netto non inferiore a mc. 80. 3) La proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metà della superficie del pavimento del locale. 4) L’altezza interna netta nella parte sottostante il soppalco non sia inferiore alla misura rispettivamente prevista dagli articoli 8.1 e 8.2.5. 5) Il soppalco non deve essere chiuso integralmente e reso autonomo dal locale in cui è realizzato, ovvero collegato mediante accesso indipendente da quello del predetto locale, ed altre unità immobiliari, diverse da quella in cui il soppalco è ricompreso. ART. 8-13: PIANI SOTTOTETTO. I locali sotto il tetto, non suscettibili di rilascio del decreto di abitabilità o agibilità possono essere utilizzati esclusivamente come locali di sgombero e locali tecnici a condizione che non siano collegati con le abitazioni sottostanti. Sono ammessi i sottotetti abitabili a condizione che l’altezza interna netta media e l’altezza interna netta minima non siano rispettivamente inferiori a mt. 2.70 e mt. 2. È ammessa la trasformazione in locali abitabili delle parti di sottotetto in edifici esistenti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. ART. 8.14: PERTINENZE DI UN FABBRICATO. Le pertinenze di un fabbricato sono i manufatti non abitabili e destinati al servizio esclusivi del medesimo. Tale destinazione deve risultare nell’autorizzazione o nella concessione. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti ad autorimessa a servizio di unità abitative del fabbricato, a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici e le opere di sistemazione, arredo e recinzione del terreno. Pagina 28 di 39 ART. 8-15: BARRIERE ARCHITETTONICHE. Nelle sistemazioni e costruzioni degli spazi ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.04.1978 emanato in attuazione dell’art. 27 della Legge 118 del 20.03.1971 nonché, per le altre costruzioni, le disposizioni successivamente introdotte sia dalla Legge 09.01.1989 n. 13 e s.m.i. e dal relativo regolamento d’attuazione sia della legge regionale 12.06.1989 n. 15. ART. 8-16: DECORO E SICUREZZA DEGLI SPAZI. Gli spazi esistenti all’interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; pertanto, devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. Per le aree esterne ai centri abitati il Sindaco, su conforme parere della C.E.,ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, di fossati, e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. Pagina 29 di 39 NORME DI SICUREZZA ART.9-1:STABILITÀ E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI. i proprietari di edifici hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengono costantemente i requisiti di sicurezza ed igienico sanitaria richiesti dalle norme vigenti. Quando il Sindaco abbia notizia che un edificio o un’altra opera permanente o provvisoria minacci rovina, provvederà a far eseguire i necessari accertamenti al fine di tutelare l’igiene e la pubblica sicurezza. Il proprietario deve adempiere puntualmente alle prescrizioni del Sindaco contenute nei provvedimenti di urgenza emanati. Il Sindaco, oltre che adottare provvedimenti urgenti, quando vi siano costruzioni pericolose per la pubblica incolumità o pregiudizievoli sotto il profilo igienico può far eseguire direttamente le opere atte ad eliminare il pericolo, opere il cui costo deve essere rimborsato dal proprietario dell’immobile. ART. 9-2: NORME TECNICHE PER LA STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI. Nell’esecuzione degli interventi edilizi devono essere osservate le norme tecniche emanate con D.M. 21.1.1981 in attuazione del titolo 1 della Legge 22 febbraio 1974 n. 64, nonché, per gli interventi in zone dichiarate sismiche, quelle di cui al titolo 2 della stessa Legge. In particolare, per le strutture in cemento armato o in ferro sono da osservare le norme tecniche emanate in applicazione della Legge 5.11.1971 n. 1086. Pagina 30 di 39 USO DEL SUOLO, SPAZIO E SERVIZI ART. 10-1: OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO. È vietato occupare il suolo o lo spazio pubblico. Il Sindaco può concedere la concessione, sentita la C.E., previa corresponsione della relativa tassa, quando ritengo l’occupazione stessa non contrastare con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità. È vietato eseguire scavi o rompere il pavimento il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito senza specifica concessione il Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori compresi quelli di ripristino. Il rilascio della suddetta concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rilevarsi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. ART. 10-1 BIS: PASSI CARRABILI. I proprietari che intendono creare nuovi attraversamenti di marciapiedi con veicoli, per accedere ai proprio locali, devono richiedere l’autorizzazione e provvedere, a loro spese, all’adeguamento ripavimentazione del tratto di marciapiede attraverso secondo le prescrizioni fornite caso per caso dall’Amministratore Comunale. Per la concessione dell’attraversamento carrabile dei marciapiedi viene applicata la tassa di occupazione di suolo pubblico, come previsto dalla tariffa vigente in base al T.U. di finanza locale. ART. 10-1 TER: OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN DIPENDENZA ATTIVITÀ DI CANTIERE. È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico in dipendenza dell’attività di cantiere senza relativa concessione di uso che può essere assentita a seguito di specifica domanda presentata da titolare della concessione o dall’autorizzazione ad edificare e dopo l’espletato pagamento dell’apposito canone e del connesso deposito cauzionale. Nella domanda devono essere specificate l’ubicazione e la superficie del suolo da occupare e devono essere fornite precise garanzie circa la continuità del passaggio pubblico e la sicurezza dei passanti. Pagina 31 di 39 ART. 10-1 QUARTER: DEHORS. Gli esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, possono mettere in opera dehors su suolo pubblico, previa specifica concessione di occupazione del medesimo per consentire la fruizione stagionale di uno spazio esterno, tale da non costruire on ogni caso volume edilizio, all’uso esclusivo dell’esercizio pubblico cui è connesso, purché tale impianto non costituisca intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né rappresenti compromissione dell’identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, garantendo nel contempo una corretta lettura dei propri rapporti con il contesto d’ambito. I dehors devono: a) essere costituiti da strutture interamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento stagionale, senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo pubblico; b) avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale; c) essere realizzate esclusivamente entro le proiezioni ortogonali delle fronti dell’esercizio pubblico cui sono connessi. Inoltre i dehors possono: a) essere delimitate da paratie frangivento, purché siano di materiale trasparente e non superino l’altezza di m. 2,00; b) avere un piano di calpestio autonomo rispetto al suolo pubblico, purché realizzato in modo da evitare l’accumulo di rifiuti sotto il piano stesso; c) avere fioriere, purché di agevole manutenzione e in armonia con l’intorno; d) avere copertura a tenda o a tensostruttura leggera, purché di dimensioni e con forme tali da collocarsi correttamente nello specifico contesto. Le domande di concessione di occupazione del suolo pubblico indirizzate al Sindaco, devono essere presentate all’Ufficio competente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data da cui dovrebbe decorrere la concessione, corredata dalla documentazione necessaria. Su tali istanze il Sindaco sentirà il parere della Commissione Edilizia comunale. Per gli immobili di interesse archeologico o storico o di interesse ambientale, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle disposizioni di legge in materia. Pagina 32 di 39 ART. 10-2: MONUMENTI E RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI. Per qualsiasi modifica all’aspetto esterno o interno di immobili di interesse artistico, monumentale storico e archeologico si applicano le disposizioni di cui alla Legge 1.6.1939 n.1089. Qualora in corso d’opera siano rinvenuti elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico, artistico o storico, il titolare della Concessione o dell’Autorizzazione, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono tenuti a farne denuncia immediatamente al Sindaco che provvederà a far sorvegliare il cantiere e a darne comunicazione agli organi competenti, a norma della Legge sopra citata sulla tutela del patrimonio storico ed artistico. Le persone, di cui al II comma, sono tenute ad osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza a tali rinvenimenti in attesa delle definitive disposizioni delle competenti Autorità. ART. 10-3: USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE. La discarica di materiali solidi e liquidi deve avvenire in conformità al presente Regolamento edilizio ed alla vigente legislazione nazionale e regionale. È vietato senza autorizzazione del Comune servirsi, per lavori, dell’acqua defluente da fontane pubbliche e corrente in fossi e canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi. Pagina 33 di 39 CONDUZIONI DEI CANTIERI E PUBBLICA INCOLUMITA’ ART. 10-3: INIZIO LAVORI. Almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto di capisaldi planimetrici cui deve essere riferita la costruzione, i punti di immissione degli scarichi nella fognatura principale ed i punti di presa dell’acquedotto. Il concessionario, trascorso tale periodo, può iniziare i lavori stessi dandone comunicazione al Comune a mezzo di raccomandata. Ai sensi dell’art. 1, VI e VII comma, della L.R. n. 4/1975 costituisce inizio dei lavori l’impianto del cantiere e l’esecuzione di opere volte all’effettiva realizzazione del fabbricato; per contro non concreta inizio dei lavori l’esecuzione di modesti scavi e sbancamenti, la sola posa di pilastri o quant’altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzato al risultato dell’effettuazione della costruzione. Le operazioni di cui al primo comma vengono effettuate a spese dal richiedente che è tenuto, altresì, a redigere apposito verbale in doppio originale firmata da entrambe le parti. Pagina 34 di 39 ART. 11-1: SEGNALAZIONE, RECINZIONE E ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI. All’ingresso di ogni cantiere e comunque in posizione ben visibile da spazio pubblico, deve essere collocato un cartello contenente almeno le seguenti informazioni: a) generalità e domicilio del titolare della concessione o dell’autorizzazione; b) generalità e domicilio dei progettisti suddivisi tra le diverse professionalità (quali ad esempio progetto architettonico, calcolo statico, aspetti geognostici e geotecnici, impianti); c) generalità e domicilio del direttore dei lavori; d) ragione sociale delle ditte esecutrici dei lavori con il relativo responsabile; e) estremi ed oggetto del titolo abilitativo concernenti i lavori da eseguire. All’interno del cantiere deve essere conservata una copia completa degli atti di progetto relativi ai lavori in corso di esecuzione. Tale copia deve comunque essere messa in sito a disposizione dell’Autorità competente in materia di controllo sull’attività edilizia. Pagina 35 di 39 ART. 11-2: SICUREZZA DEL CANTIERE. I ponti, le scale, le rampe di servizio ed ogni altra installazione di cantiere devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il cantiere ubicato in zona abitata, o prospiciente su spazi pubblici e comunque visibile da questi, deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili o di pericolo per le persone. Le recinzioni ed ogni altro eventuale impedimento, debbono essere provviste di idonee segnalazioni (bande bianche e rosse negli spigoli, luci rosse notturne, dispositivi rifrangenti) per evidenziare i lavori in corso. I ponti di servizio verso gli spazi pubblici non devono disturbare il passaggio e comunque non possono presentare, in corrispondenza dei punti di transito, strutture orizzontali e sporgenze ad altezza inferiore ai mt. 2,50. Idonei accorgimenti devono essere posti in atto ad evitare la caduta di polvere, schegge e materiali. Nel caso di lavori esterni, anche lieve entità, ai piani superiori o al tetto di un fabbricato, qualora non sia possibile predisporre idonei ripari, il passaggio di persone e la sosta dei veicoli nelle zone di pericolo deve essere interdetto con l’installazione di apposite segnalazioni e transenne. Dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio soprastante spazi pubblici non carrabili non potrà essere costruito ad altezza inferiore a mt. 2.50 dal suolo misurato nel punto più basso dell’armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costruire sicuro riparo per lo spazio sottostante. Pagina 36 di 39 ART. 11-3: SCARICO DI MATERIALI – DEMOLIZIONI – NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI. È assolutamente vietato gettare durante i lavori materiale di qualsiasi genere sul suolo pubblico non oggetto di concessione per occupazione temporanea. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l’estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto di materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito ed accatastamento lungo le strade interne all’abitato, salvo concessione del Sindaco, qualora non intralci il pubblico transito. ART. 11-4: RIMOZIONI DELLE RECINZIONI. Immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori il costruttore deve provvedere a liberare il suolo pubblico temporaneamente occupato. In ogni caso trascorso un mese dall’ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico in relazione alle opere già oggetto di concessione o autorizzazione edilizia. In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare la rimozione d’ufficio a tutte spese del proprietario e salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti. Pagina 37 di 39 DEROGHE ART. 12-1: DEROGHE. Per i soli edifici ed impianti pubblici ed in casi eccezionali per quelli di interesse pubblico, il Sindaco può concedere deroghe alle norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale relative ai seguenti parametri: - altezza massima degli edifici; - distanza minima tra i fabbricati. - distanza minima delle costruzioni dai cigli stradali. Al fine di cui sopra il Sindaco deve richiedere il nulla-osta al competente organo regionale, secondo la procedura di cui all’art. 3 della L. 21 dicembre 1955 n. 1357 e dell’art. 41quater della L.U. n. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni. Pagina 38 di 39 DISPOSIZIONI FINALI ART. 13-1: SPORGENZE SU SUOLO PUBBLICO. Le sporgenze degli edifici privati su suolo pubblico sono ammesse solo se non costituiscono volumetria utile e se aggettanti su spazi non carrabili, per una profondità non superiore a mt. 1.50 e ad una altezza non inferiore a mt 4.00 dalla quota di calpestio del suolo pubblico. ART. 13-2: SERVITU’ DI PUBBLICO SERVIZIO. L’Amministrazione Comunale ha diritto, per ragioni di pubblico servizio, di collocare sui muri esterni degli edifici privati e pubblici, nel modo che giudica più conveniente, fanali, mensole per condutture elettriche, targhe toponomastiche ed attrezzature segnaletiche. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili. ART. 13-3: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO CON ANNESSE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.RG. L’ entrata in vigore delle disposizioni del presente Regolamento comporta la decadenza di tutte le disposizioni comunali che riguardano la materia qui trattata e siano con esso incompatibili. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione Regionale e previa pubblicazione sull’albo pretorio ai sensi ed agli effetti della legislazione statale vigente. Pagina 39 di 39