regolamento edilizio

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COMUNE DI COGORNO
REGOLAMENTO EDILIZIO
Decreto D.P.G.R. n. 60 del 21/01/1992
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DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1-1: OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale
partecipa agli oneri ad essa relativa e la esecuzione delle opere è subordinata a
concessione da parte del Sindaco ai sensi della Legge 28/01/1977 n. 10 fatti salvi gli
interventi che, ai sensi della vigente legislazione sono soggetti a semplice Autorizzazione
o esenti da entrambi i provvedimenti abilitativi.
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COMMISSIONE EDILIZIA
ART. 2-1: COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
La Commissione Edilizia deve essere chiamata ad esprimere il proprio parere su tutte le
opere pubbliche e private soggette a Concessione Edilizia o ad autorizzazione su ogni
questione urbanistica, edilizia ed estetica, nonché in materia di annullamento di
Concessione delle materie per le quali ha competenze consultive. La Commissione
Edilizia ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/3/80 n.15 e s.m.i., è chiamata altresì ad
esprimere il proprio parere su tutti gli “Strumenti Urbanistici Attuativi” a norma dell’art. 4, II
comma della L.R. 8/7/1987 n. 24, nonché sulla deliberazione di conferma degli stessi a
norma dell’art. 33, III comma, della medesima legge.
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ART. 2-2: COMPOSIZIONE DELLA C.E. E DELLA C.E.I.
La Commissione Edilizia è composta da:
- Il Sindaco o Assessore da lui delegato, che la convoca e la presiede;
- Il responsabile del servizio di “igiene pubblica, igiene dell’ambiente”, sicurezza negli
ambienti di lavoro e medicina legale, o da altro medico dipendente dell’U.S.L. competente,
nominato dal comitato di gestione della stessa;
- Il Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF.;
- da cinque membri eletti a norma della vigente legislazione comunale e provinciale e
precisamente:
- un ingegnere iscritto all’Ordine Professionale;
- un architetto iscritto all’Ordine Professionale;
- un geologo iscritto all’Ordine Professionale o un geometra iscritto all’Albo Professionale;
- un esperto in materia di turismo e beni culturali;
- un esperto in materia giuridico-amministrativa.
Esercita la funzione di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Comunale. Il Tecnico
Comunale partecipa ai lavori della Commissione in qualità di relatore senza diritto di voto.
La Commissione Edilizia dura in carica tre anni; i componenti elettivi sono rieleggibili.
Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 15/1980.
La Commissione Edilizia viene integrata con due esperti in materia di bellezze naturali nei
casi e con le modalità previste dalla L.R. 18/3/1980 n.15 e s.m.i.
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ART. 2-3: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
La Commissione Edilizia è convocata di norma almeno una volta al mese e, comunque,
quando il Presidente lo ritenga necessario. L’avviso di convocazione contenente l’ordine
del giorno deve essere comunicato ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quello
della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti; è comunque richiesta la presenza del Presidente. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente. L’obbligatorio parere ex art. 220 Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con
R.D. n.1265/1934, ove espresso in sede di Commissione Edilizia, ha valore autonomo
rispetto alle determinazioni della Commissione stessa. La Commissione ha facoltà di
sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad
esame. Qualora uno dei membri della Commissione sia autore o comunque interessato al
progetto in esame deve denunciare tale sua condizione ed astenersi dall’assistere
all’esame ed alla votazione relativa. La mancata partecipazione di un membro ai lavori
della C.E. per tre volte consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza della
carica. In tal caso il Sindaco sottopone la questione al Consiglio Comunale per i
conseguenti provvedimenti di decadenza e sostituzione.
I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono indicare con le
relative motivazioni i voti favorevoli, i contrari, le astensioni e le eventuali dichiarazioni di
voto e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
ART.2-4 : FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA.
La composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia Integrata è disciplinato
dalla L.R. 18/03/1980 n.15 come modificata col L.R. 21/8/1991 n.20.
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CONCESSIONE AD EDIFICARE ED
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
ART. 3-1: LAVORI ESEGUIBILI D’URGENZA.
Nel caso si prospettasse la necessità di eseguire lavori di evidente urgenza per garantire
la incolumità della persona, il proprietario, o avente titolo può iniziarli dandone preavviso al
Sindaco e presentando la domanda, volta al rilascio del relativo titolo abilitativo, corredata
dai necessari documenti, entro cinque giorni dall’inizio dei lavori dichiarandosi
responsabile per danni eventuali, o per lesioni di diritti di terzi o per opere in contrasto con
le leggi o regolamenti vigenti. Il diniego del prescritto titolo abilitativo, da notificarsi entro
trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma precedente,
comporta l’abusività delle opere eseguite.
ART. 3-2: DOMANDA DI CONCESSIONE.
La domanda di Concessione ad eseguire i lavori, redatta in carta da bollo e firmata dal
proprietario o da chi ne abbia titolo, deve essere indirizzata al Sindaco. Nella domanda
dovranno risultare esplicitamente:
a) L’impegno di osservare le presenti norme e le vigenti leggi;
b) La descrizione sommaria e l’ubicazione dell’opera per cui si richiede la Concessione;
c) Le generalità, la firma, il n° di C.F. e l’indir izzo del proprietario dell’area e /o immobile, o
di chi abbia titolo per richiedere la Concessione;
d) Le generalità, la firma,il n° ed il luogo di isc rizione all’Albo professionale del progettista;
e) L’eventuale richiesta convenzionamento.
Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente
comunicata al Sindaco. La domanda deve essere corredata dai documenti specificati negli
articoli che seguono.
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ART.3-3 : DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA.
Tutti gli elaboratori a corredo della domanda di concessione di edificare devono essere
almeno in tre coppie, di cui una bollo, e redatti e firmati da professionisti autorizzati ai
sensi delle leggi vigenti, per le specifiche vigenze, e dal proprietario o da chi ne abbia titolo
a richiedere la Concessione. A corredo della domanda e richiesta la presentazione dei
seguenti elaborati:
a) Relazione nella quale devono essere precisati:
- L’ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d’uso del terreno da
asservire all’opera in progetto;
- Gli estremi completi del tipo di provenienza della proprietà del terreno con la
precisione dei frazionamenti già effettuati ed eventualmente di quelli da effettuare;
- Il computo dettagliati del volume delle costruzioni eventualmente già esistenti sul
terreno da asservire e del volume della nuova costruzione progettata anche ai fini degli
oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione,nonché il rapporto tra il
volume complessivo di dette costruzioni e l’area del terreno da asservire;
- Le destinazioni d’uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell’edificio;
- le caratteristiche tipologiche nella costruzione con particolare riguardo alle strutture
portanti e a tutte le finiture esterne, coperture comprese,
- La consistenza delle eventuali opere di urbanizzazione primaria a servizio della
costruzione in esame;
- I criteri addottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti
nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione ai sensi della legge 02/02/1974
n.64;
- Risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici, ai sensi del D.N.11/03/1988
(Art. A3 delle norme tecniche ad esso allegate).
b) Certificato catastale attuale della proprietà, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico
Erariale, ed estratto di mappa ove si è riportata l’esatta superficie da asservire.
c) Provvedimenti abilitativi previsti dalla vigente normativa.
d) Stralcio delle previsioni di Strumento Urbanistico Generale relativo alla proprietà
con estratto della normativa e indicazione della zonizzazione, delle strade,
dell’orientamento e del perimetro del lotto interessato.
e) Stralcio cartotecnico Regionale in scala 1:5000 della zona oggetto dell’intervento,
nella quale siano rappresentate le costituenti oggetto della richiesta di concessione.
f) Relazione tecnica dell’impianto tecnico (compreso, sempre visto, impianto
centralizzato di produzione di acqua calda) ed una documentazione idonea a
dimostrare la rispondenza delle caratteristiche dell’isolamento termico secondo
quanto previsto dalla Legge 09/01 /1981 n.10 e s.m.
g) Redazione tecniche concernente la sicurezza degli impianti relativi ad edifici, adibiti
alla permanenza delle persone, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n.46.
h) Progetto formato almeno dai seguenti elaborati:
-Documentazione fotografica della località in formato non minore di cm 13x18 con
l’indicazione della posizione e delle direzioni della costruenda opera:
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- Planimetria generale della località in scala 1:2000, aggiornata ed estesa per un
raggio di almeno mt. 200 a partire dall’opera progettata, comprendente:
l’indicazione in rosso dell’opera, l’indicazione in verde dell’area da asservire,
l’orientamento, la denominazione dei luoghi e gli estremi catastali interessati e di
quelli confinanti, nonché l’indicazione delle volumetrie esistenti diversificate per
stato di conservazione e per destinazione d’uso e delle eventuali alberature
esistenti;
- Planimetria quotata in scala 1:200 del lotto contenente:l’individuazione delle
volumetrie esistenti,
indicando in quelle da mantenere anche parzialmente e quelle da demolire ,l’esatto
ingombro e l’orientamento dell’opera in progetto, la distanza dei confini di proprietà,
le larghezze delle strade adiacenti, gli spazi riservati a verde o a parcheggio sia
pubblico che privato, tutti gli edifici circostanti con l’indicazione esatta della loro
altezza, i nomi dei proprietari confinanti; inoltre devono essere indicate le principali
quote del terreno, con particolare riguardo a quelle dei vertici estremi della proprietà
e quelle del ciglio di eventuali strade ed alla quota del terreno naturale in
corrispondenza del punto più basso del perimetro dell’opera progettata (“Punto
fisso”). Tale punto fisso dovrà essere evidenziato dalla planimetria;
- Tutte le piante, sezioni e prospetti necessari per dimostrare chiaramente le
caratteristiche dell’opera in scala 1:100;
- Particolari di prospetto, in scala non inferiore 1:20, con l’indicazione di tutti i
materiali impiegati, loro trattamento e colore; analoghi particolari sono richiesti per
recinzioni e cancellate;
- Planimetrie in scala 1:200 o , se del caso; a rapporto di scala maggiore di tutti gli
impianti presenti nell’edificio, quali ad esempio quello idrico, sanitario, fognario,
elettrico e di riscaldamento, condizionamento aria, radiotelevisivo od elettronico del
gas, degli ascensori e montacarichi, di protezione anti incendio ed allarme. Tali
progetti debbono essere predisposti sulla base di leggende convenzionalmente in
uso riportate nella stessa tavola. In particolare per gli edifici, devono essere
presentati tutti i prospetti, le piante di ogni piano (compresi gli interrati ed il
sottotetto),
la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le
sovrastrutture o volumi tecnici, almeno una sezione verticale con le quote riferite al
“punto fisso” indicato nella planimetria in scala 1:200, che tagli l’edificio, secondo la
linea di massima pendenza del terreno, per una estensione di almeno mt. 20 a
monte e mt. 20 a valle. Sulle sezioni e sulla pianta del piano terreno devono essere
indicati esplicitamente sia il “punto fisso” che le quote del terreno prima e dopo la
sistemazione progettata, con particolare riguardo a quelle corrispondenti al
perimetro dell’edificio. Nelle planimetrie e nelle piante di progetto devono essere
esattamente indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria (le esistenti in nero e
le progettate in rosso). Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue
principali dimensioni: larghezze esterne ed interne di ogni locale, larghezze delle
aperture, spessore dei solai, altezza totale dell’edificio. In caso di contrasto tra
rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime. Nei progetti
di restauro, modifica od ampliamento devono essere indicate in nero le opere
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esistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni ed i
riempimenti. Tutte le copie devono essere piegate nel formato 21x29,7 e riuniti in
fascicolo. Qualora la natura e le caratteristiche dell’ intervento siano tali da non
richiedere la produzione di tutti gli elaborati sopra indicati, il Sindaco, sentita la
Commissione Edilizia, potrà ritenere ammissibili domande di concessione ad
edificare corredate da un minor numero di elaborati, sempreché quelli prodotti siano
giudicati sufficienti per un corretto e completo esame della relativa domanda. I
progetti di zone di verde attrezzato, di monumenti e di elementi decorativi o
reclamistici, dovranno illustrare l’ambientamento ed essere redatti per quanto
possibile in analogia con quelli edilizi. Le prescrizioni cui sopra valgono anche per
le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati. La data di
accettazione della documentazione a corredo della domanda di concessione ad
edificare, e comprovante la presentazione della domanda, è data dal timbro di
protocollo.
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ART. 3-4: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ED ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE.
La domanda di autorizzazione deve essere diretta al Sindaco e comprende:
-la descrizione e l’ubicazione dell’opera per cui si richiede l’autorizzazione;
-le generalità, la firma, il n° di C.F. e l’indiriz zo del proprietario dell’area o dell’immobile o di
chi abbia titolo per richiedere l’autorizzazione, nonché del progettista laddove si renda
necessario in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni variante concernente
il soggetto di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco. La domanda
di autorizzazione deve essere corredata da:
- relazione illustrativa degli interventi previsti;
- stralcio planimetrico dello S.U.G. con l’indicazione dell’immobile oggetto dell’intervento;
disegni in scala adeguata e fotografie, tali da documentare le caratteristiche e la
destinazione dell’opera dell’intervento proposto;
- documentazione fotografica a colori dettagliata;
- rappresentazione dello stato attuale in scala adeguata;
- indicazione dei materiali e delle tinteggiature.
ART. 3-4 bis: OPERE INTERNE.
Nel caso di realizzazione delle opere interne di cui all’articolo 26 della Legge 28/02/1985
n. 47, da eseguirsi su immobili non vincolati ai sensi delle Leggi 01/06/1939 n. 1089 e
29/06/1939 n. 1497 e successive modificazioni, contestualmente all’inizio dei lavori il
proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un
professionista abilitato della progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto
delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
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ART.3-5: RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA .
Il Sindaco, sentito il parere della C.E. ed acquisito il parere ex art.220 Testo Unico Leggi
Sanitarie, approvato con R.D.1265/1334 ove non già acquisito nei modi in cui al
Presidente 2.3, comma 4, dichiara accolta o respinta la domanda di concessione o di
autorizzazione Edilizia, notificando al richiedente le determinazioni assunte nei termini
previsti dalla Legge e motivando l’eventuale diniego. Alla Concessione o alla
Autorizzazione edilizia rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo deve essere allegata
copia della documentazione già presentata a corredo della domanda, debitamente vistata
dal Sindaco. Nel caso in cui le determinazioni del Sindaco siano in contrasto con il parere
della Commissione Edilizia e con quello acquisito ai sensi dell’art.220 del Testo Unico
delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934, devono essere adeguatamente
motivate le ragioni per le quali non si ritiene di seguire tali pareri facendo sempre
menzione nella concessione o autorizzazione edilizia dei pareri medesimi. La concessione
sarà pubblicata nei termini previsti dalla legge, e chi ritenga di essere interessato dal
provvedimento potrà prenderne visione presso gli uffici comunali. Il progetto respinto potrà
essere oggetto di riesame a seguito di motivata istanza che lo giustifichi. Il rilascio della
Concessione o dell’Autorizzazione ad edificare deve essere preceduto dai seguenti
adempimenti a carico del richiedente:
-Pagamento del contenuto di cui all’art.3 della Legge 27.1.1977 n.10, nei casi di
concessione oneroso per la parte preventivamente dovuta (determinata in sede di
approvazione del progetto o, nei casi in cui opera il silenzio assenso, calcolata in via
presuntiva ai sensi dell’art.8, II comma, della Legge 25.3.1982 n.9) e prestazioni di idonee
garanzie per la parte da corrispondersi successivamente;
-presentazione di ogni atto autorizzato previsto dalla legislazione vigente;
-asservimento dei terreni, nel caso di nuove costruzioni a favore del Comune, mediante
atto regolarmente trascritte; tali asservimenti devono risultare in apposito repertorio,
composto in planimetrie e registro tenuto dal Comune. La Concessione o Autorizzazione
rilasciata a norma del presente articolo qualora sia anche comprensiva dell’Autorizzazione
di cui all’art.7 della Legge 29.6.1939 n.1947- a termine dell’art.2 L.R. 18.3.1980 n.15 e
s.m.i. - è comunicata al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ai sensi e per gli effetti
dell’art.1, V comma, del D.L.312/1985 come convertito in legge 8.8.85 n. 431. Ai fini del
periodo di validità, la concessione assume efficacia dalla data di notificazione.
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ART.3-6: VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE.
La Concessione di edificare ha validità di mesi 12 dalla notifica; qualora entro tale termine
i lavori non siano stati iniziati la Concessione decade e l’interessato deve presentare
istanza diretta ad ottenere una nuova concessione. La decadenza della Concessione si
verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine indicato dalla Concessione
stessa, che non può essere superiore ai 3 (tre) anni dalla data di inizio, salvo che detto
termine venga prorogato ai sensi dell’art.4, IV comma, della L. n.10/1977 con motivato
provvedimento, per fatti estrani alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a
ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultima azione dei
lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole delle opere da
realizzare o delle loro particolari caratteristiche tecniche costruttive ovvero quando si tratti
di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi e finanziari. Per tutti gli
altri casi, qualora i lavori non siano ultimati nel termine di tre anni a decorrere dalla data di
inizio lavori, il concessionario deve presentare istanza al Sindaco diretta ad ottenere la
nuova concessione concernente la parte non ultimata. La Concessione è trasferibile ai
successori e aventi causa, previa voltura debitamente assentita dal Giudice. Resta ferma
inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell’art.31 della Legge urbanistica n.1150 del
1942.
ART.4-1: DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA
PRIVATA.
Gli Strumenti Urbanistici Attuativi di iniziativa privata contengono gli elementi di cui
all’articolo 2 della Legge Regionale 8 luglio 1987, n. 24 e s.m.i. , sono costituiti dagli
elaborati e sono corredati dall’atto unilaterale d’obbligo rispettivamente indicati dagli artt. 3
e 18 della stessa legge.
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ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
ART. 5-1: DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUTTORE.
Il titolare della concessione di edificare e,ove prescritto dalle leggi vigenti materia, della
autorizzazione ad edificare, prima di dare l’inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco il
nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori, nonché il nominativo e la
residenza del costruttore. Il direttore dei lavori e il costruttore a loro volta, anche mediante
atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell’inizio dei lavori
l’accettazione dell’incarico rispettivamente a loro affidato. Ogni e qualsiasi variazione
successiva deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui
sopra. Il titolare della Concessione di edificare, il committente, il costruttore e il direttore
dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge o di
regolamento e delle modalità esecutive che siano fissate nella Concessione di edificare
nei termini fissati dalla vigente legislazione in materia e segnatamente art. 6 della L.
28.2.1985 n. 47.
ART. 5-2 VARIANTI IN CORSO D’OPERA.
Qualora in corso d’opera si riavvisasse la convenienza e la necessità di varianti, il
Committente, prima di iniziare l’esecuzione, deve ottenere la specifica approvazione del
progetto e, nel frattempo, sospendere i lavori riferiti alle parti interessate alla variante
stessa. L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dal capo 1 della Legge 28.2.1985 n.47 salvo il disposto di cui al relativo art. 15.
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ART. 5-3: VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI.
La vigilanza sull’attività urbanistica edilizia è effettuata dal Sindaco e dalle altre Autorità
competenti in materia secondo le disposizioni contenute nel capo 1 della Legge 28.2.1985
n.47 e nel titolo 2 del capo 1 della L.R. 6.4.1987 n. 7 anche ai fini, ove ne ricorre il caso,
dell’assunzione di provvedimenti cautelari e dell’applicazione delle sanzioni ivi previste.
Qualora il Sindaco, tramite gli organi comunali preposti alla vigilanza, accertasse nel corso
della realizzazione delle opere eseguite delle amministrazioni statali una violazione
urbanistica od edilizia, è tenuto ad informare immediatamente il Presidente della Giunta
Regionale ed il Ministro dei Lavori Pubblici ai fini dell’adozione dei provvedimenti di loro
rispettiva competenza a termini dell’art. 5 della Legge 47/1985.
ART. 5-3 BIS: OPERE PRESCRITTE DALL’AUTORITA’ .
Quando il Sindaco abbia notizia che un edificio o altra opera permanente o provvisoria
minacci rovina, provvederà a far eseguire i necessari accertamenti al fine di tutelare
l’igiene e la pubblica sicurezza. Il proprietario deve adempiere puntualmente alle
prescrizione del Sindaco contenute nei provvedimenti di urgenza emanati. Il Sindaco, oltre
che adottare provvedimenti urgenti, quando si siano costruzioni pericolose per la pubblica
incolumità o pregiudizievoli sotto il profilo igienico può far eseguire direttamente le opere
atte ad eliminare il pericolo, opere il cui costo deve essere rimborsato dal proprietario
dell’immobile.
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ART. 5-4: ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ABITABILITÀ O AGIBILITÀ.
I fabbricati di nuova costruzione o ricostruiti, ampliati o ristrutturati non possono essere
occupati da persone o da cose fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione di
abilità per i locali adibiti ad abitazione e loro accessori o di agibilità per gli altri locali ai
sensi degli artt. 220 e 221 del T.U 27.7.1934 n. 1265. Il titolare della concessione di
edificare, ultimati i lavori, deve darne comunicazione al Comune e richiedere il rilascio
dell’autorizzazione alla abitabilità o agibilità della costruzione o dei locali oggetto
dell’intervento, presentando ove necessario, l’autorizzazione temporanea allo scarico di
cui all’art. 7, II comma, della L.R. 01,09.1982 n. 38. Alla domanda deve essere allegata
una relazione tecnica di sintesi, a cura del direttore dei lavori, in ordine allo stato di
ultimazione dei lavori complessivi, nonché dichiarazioni rilasciate da tecnici
professionalmente abilitati, attestanti l’adempimento di quanto prescritto dalla legge
05.11.1971 n. 1086 sulle opere in cemento armato, dalla Legge 27.12.1941 n. 1570 sulla
prevenzione degli incidenti, dalla Legge 9.01.1991 n. 46 sulla sicurezza degli impianti in
genere. Tali dichiarazioni si intendono sostituite dai certificate di collaudo eventualmente
prodotti. Deve inoltre essere allegata copia della deliberazione presentata per l’iscrizione
al catasto ai sensi dell’art. 52 della legge 8.2.1985 n. 47.il Sindaco, sulla base della
documentazione presentata ai sensi del comma precedente e del parere del competente
servizio dell’Unità Sanitaria Locale, rilasciato ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale
29.06.1981 n. 23, assume le proprie determinazioni entro 3 (tre) mesi dalla data di
presentazione della domanda. Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia
pronunciato, l’interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. L’abitazione o
l’occupazione costituisce violazione dell’art. 221 del Testo Unico delle leggi sanitarie e
comporta l’applicazione delle sanzioni ivi previste, oltre agli altri provvedimenti che
saranno presi, caso per caso, per imporre l’adeguamento dell’edificio alle prescrizioni
regolamentari. Nel caso di non avvenuto completamento di tutte le opere previste o di
accertare parziali difformità rispetto alla concessione o alla autorizzazione edilizia, il
provvedimento di abitabilità o agibilità può essere concesso limitatamente alle parti
completate e non interessate da difformità.
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NORME EDILIZIE
ART.6-1 INDICE E PARAMETRI.
L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificabilità consentita dallo Strumento Urbanistico
Generale, anche in relazione alle destinazioni d’uso, è regolata da norme, dagli indici e dai
parametri sotto definiti, oltre dalle leggi regionali e nazionali in vigore.
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ART.6-2: DEFINIZIONE DI INDICI E PARAMETRI.
1) SUPERFICIE TERRITORIALE (St).
La superficie territoriale comprende tutto il territorio di riferimento ad eccezione delle aree
interessate dalla rete principale della viabilità.
2) INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (It).
L’indice di fabbricabilità territoriale è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni
(non destinate a servizi pubblici) esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie
territoriale.
3) SUPERFICIE FONDIARIA (Sf).
La superficie fondiaria comprende il territorio di riferimento con esclusione delle aree
destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura non inferiore a
quella stabilita dallo strumento urbanistico generale e nei termini dallo stesso previsti,
nonché con esclusione della rete principale della viabilità. Nella superficie fondiaria sono
comprese le aree destinate alla viabilità, al verde ed ai parcheggi di esclusivo uso privato.
4) INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIO (If)
L’indice di fabbricabilità fondiari è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni
esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie fondiaria.
5) VOLUME DI UN FABBRICATO.
Agli effetti della applicazione del presente regolamento, il volume di un fabbricato è la
somma dei prodotti della superficie lorda di ogni piano per la rispettiva altezza lorda, con
l’esclusione delle autorimesse pertinenziali al fabbricato, nonché dei servizi pubblici o di
uso pubblico di cui all’art. 3 del Decreto Interministeriale 2.4.1968 e successive
modificazioni ed integrazioni compresi nello stesso fabbricato avente destinazione d’uso
prevalente diversa. Sono inoltre da escludere dal computo del volume le altre pertinenze
del fabbricato e le autorimesse private non pertinenziali, sempreché entrambe siano poste
al di sotto della quota di riferimento.
6) SUPERFICIE COPERTA (Sc).
La superficie coperta da una costruzione è l’area delimitata dalla proiezione orizzontale del
filo esterno dei muri perimetrali dell’edificio comprese le logge, i porticati, le chiostrine ed
esclusi i poggioli e le cornici.
7) RAPPORTO DI COPERTURA (Rc).
Il rapporto di copertura è il rapporto fra la superficie coperta da una costruzione e la
superficie contigua asservita alla stessa.
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8) SUPERFICIE ASSERVITA (Sa).
La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri
di fabbricabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale. Le aree asservite ad un
edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell’edificio stesso, con l’obbligo
della loro assoluta in edificabilità. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle
quali gli interventi edilizi sono sottoposti all’obbligo di S.U.A., la superficie asservita è
quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione; nel caso di costruzioni
autorizzate prima del 31.8.1967, ove non esista agli atti regolare asservimento, s’intende
asservita una fascia minima di m. 5,00 attorno al perimetro dell’edificio e comunque non
oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale
esistente all’atti dell’adozione dello Strumento Urbanistico Generale. Nel caso si
intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso o
aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determinare la superficie da asservire al nuovo
intervento, dovrà essere computato anche il volume già esistente , fatta salva l’ipotesi in
cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale consentano incrementi
volumetrici indipendentemente dal rispetto dell’indice di zona. È fatta salva la facoltà di
determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici
di fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui si
effettuano gli interventi edilizi. Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie
territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti
confermate con l’osservanza dei parametri vigenti. Tutte le superfici asservite, con le
eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e
registro, tenuti dal Comune.
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ART.7-1: DEFINIZIONE DEI PARAMENTI DELLE PRESCRIZIONI ECC.
A) ALTEZZA LORDA DI PIANO (Hp)
Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato l’altezza lorda di piano è la distanza tra gli
estradossi del solaio di calpestio e del solaio soprastante. Nel caso in cui il solaio
soprastante o una sua porzione non sia orizzontale, per altezza lorda ad esso relativa è da
intendersi la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il
piano di calpestio stesso ed il punto più alto dell’estradosso del solaio soprastante.
B) SUPERFICIE LORDA DI PINO DI UN FABBRICATO (SP)
Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di un piano è la somma di
tutte le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in
esso contenuti.
C) Distacco tra edifici: è la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati,
misurata nei punti di massima sporgenza, con esclusione di pensiline, cornicioni, ecc.
sporgenti non oltre mt. 1.20 dal filo più esterno dei muri di perimetro del prospetto
corrispondente. Le parti di costruzione interrate potranno essere realizzate sul confine.
D) Distacco dai confini: è la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di
massima sporgenza e la linea di confine.
E) Distacco dalle strade: è la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di
massima sporgenza ed il ciglio della strada.
F) Quota di sistemazione esterna: è la quota alla quale deve essere sistemato il terreno
attorno all’edificio per una larghezza non inferiore a mt. 1.50.
G) Definizione della quota di sistemazione esterna: in nessun caso deve eccedere in
scavo o in rilievo la misura di mt. 2.50 rispetto alla sistemazione preesistente all’intervento
progettato.
H) È ammessa la realizzazione di forni, barbecue, pozzi, ecc. purché non costituiscono
volumetria atta ad ospitare persone o cose, fatti salvi, in ogni caso, i distacchi previsti dal
Codice Civile, previa autorizzazione.
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ART. 7-2: DESTINAZIONE D’USO DELLE ZONE.
a) Non possono essere rilasciate concessioni relative a nuove costruzioni né per interventi
su fabbricati esistenti se comportano destinazioni d’uso non comprese tra quelle ammesse
nella zone dello Strumento Urbanistico Attuativo. Fanno eccezione le costruzioni già
esistenti e la cui destinazione d’uso è in contrasto con lo stesso. Per esse sono ammessi
esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria con la permanenza dell’attuale
destinazione d’uso o tutti gli interventi che comportino trasformazione di destinazione
conformi a destinazioni ammesse nella zona.
b) Definizione degli interventi sugli edifici esistenti. Gli interventi sugli edifici esistenti sono
tutti quelli previsti dall’art. 31 della Legge 457/1978 e possono essere realizzati
esclusivamente a seguito di titolo abilitativo previsto per ciascuna tipologia di intervento
delle vigenti disposizioni di legge. Le Norme di attuazione dello Strumento Urbanistico
Generale determinato per ogni zone del territorio comunale quali interventi sono
ammissibili.
c) Sostituzione edilizia. Si definisce come “sostituzione edilizia” interventi che mirano alla
razionalizzazione di insediamenti esistenti, mediante la costruzione di singoli fabbricati,
previa demolizione dei fabbricati preesistenti. Tali interventi possono essere operati
esclusivamente nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie che disciplinano la zona
omogenea relativa alle nuove edificazioni.
ART. 7-3: COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE CARRABILI E PEDONALI PRIVATE.
Definizione: per costruire di nuove strade si intende la realizzazione specifica di opere e
sistemazione del territorio aventi funzione di consentire la modalità veicolare di persone e
cose. Le strade private dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle pubbliche, salva
la facoltà di ridurne la larghezza sino a mt. 2,00 per tratti a servizio dei singoli fabbricati, o
di più fabbricati purché in ogni caso la superficie lorda di piano complessiva non superi
2000 mq.
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NORME IGIENICO SANITARIE
ART. 8-1: SUPERFICIE ABITABILE DEI LOCALI DI NUOVA REALIZZAZIONE E DI
RISTRUTTURAZIONE.
Ai sensi degli artt. 2 e 3, II comma, del D.M. San. 5.7.1975, per ogni abitante deve essere
assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14.00 per i primi 4 (quattro) abitanti
e mq. 10.00 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie
minima di mq. 9.00 se per una persona, e mq. 14.00 se per due persone; ogni alloggio
deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.00. L’alloggio
monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi,
non inferiore a mq. 28.00 e non inferiore a mq. 38.00, se per due persone.
ART. 8-1 BIS: ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI DESTINATI ALLA
RESIDENZA, UFFICI, STUDI PROFESSIONALI.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. San. 5.7.1975 sia per gli interventi di nuove realizzazione che
per quelli di nuova ristrutturazione relativi ad interi corpi scala, l’altezza minima interna dei
locali sopra indicati non deve essere inferiore a mt. 2,70, riducibile a mt. 2,40 per locali
accessori,salvo quanto diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici generali ed
attuativi per gli interventi di ristrutturazione di cui sopra. Nei locali con soffitti non
orizzontali l’altezza minima interna è di mt. 2.00, mentre quella media non deve essere
inferiore a mt. 2,70. L’altezza sopra indicata di mt. 2,70 può essere ridotta a mt. 2,55 negli
edifici posti a quota superiore a mt. 1000 s.l.m.
ART. 8-1 TER: ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI PUBBLICI, DI USO
PUBBLICO E/O COMMERCIALE
Per gli edifici di nuova realizzazione l’altezza minima interna dei locali pubblici o destinati
all’uso pubblico e/o commerciale, non deve essere inferiore a mt. 3,50. Per gli edifici
esistenti la misura di cui sopra deve essere osservata compatibilmente con le
caratteristiche tipologiche e strutturali degli edifici stessi.
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ART. 8-2: FATTORE LUCE E SUPERFICI FINESTRATE NEI LOCALI ABITABILI DI
NUOVA REALIZZAZIONE.
Ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.M. 5.7.1975, tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli
destinati a servizi igienici, disimpegno corridoi, vani scale e ripostigli, debbono fruire di
illuminazione naturale diretta. Per ciascun locale di abitazione l’ampiezza della finestra
deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna media
non inferiore al 2% e comunque la superficie finestra non deve essere inferiore a 1/8 della
superficie del pavimento.
ART. 8-2 Bis: TEMPERATURA ED UMIDITÀ DEI LOCALI DI ABITAZIONE DI NUOVA
REALIZZAZIONE.
Ai sensi dell’art. 4, II e III comma, D.M. San. 5.7.1975 e della L. 9.1.1991 n. 10, la
temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18° C. e i 20° C.,
tenendo conto delle condizioni climatiche e del coefficiente volumico globale di isolamento
termico. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle parti
opache della parete non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
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ART. 8-3: CUCINE O POSTI DI COTTURA NEI LOCALI ABITABILE DI NUOVA
REALIZZAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE.
Le cucine devono essere dotate di un condotto verticale prolungato sopra la linea di colmo
del tetto per il convogliamento dei vapori e dei fumi di combustione. Ai sensi dell’art.6 del
M.M. San. 5.7.1975 il posto cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno deve
comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di
impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
ART. 8-4: STANZA DA BAGNO NEI LOCALI ABITABILI DI NUOVA REALIZZAZIONE.
Ai sensi dell’art. 7 del D.M. San. 5.7.1975, per ciascun alloggio almeno una stanza da
bagno deve essere accessibile da un locale di disimpegno e deve essere dotata dei
seguenti impianti: vaso, bidet, vasca da bagno doccia, lavabo. La stanza da bagno deve
essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di
aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è
proibitiva l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
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ART. 8-5: ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI.
Ai sensi della Legge 9.01.1991, n. 10 e del relativo regolamento di esecuzione, gli edifici di
nuova costruzione o da ristrutturare, nei quali sia prevista la installazione di un impianto
termico sono soggetti alla regolamentazione relativa all’isolamento termico. Il rilascio della
concessione di edificare per gli edifici soggetti alla regolamentazione di cui sopra può
avvenire soltanto se le loro “caratteristiche di isolamento termico” sono comprese nei limiti
previsti dalle norme vigenti. Per “ caratteristiche di isolamento termico” si intende il “
coefficiente volumico globale di dispersione termica”espresso in chilocalorie/ora per 1 mc.
e per un salto termico di 1° centigrado. Nel caso d i ristrutturazione di edifici già dotati o da
dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto
di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Sindaco, sentita la Commissione
Edilizia, può deliberare, in base a considerazioni tecniche, circa l’obbligo di attuazione
globale o parziale dei seguenti provvedimenti:
- isolamento termico delle coperte o dei solai su spazi aperti (porticati);
- isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti);
- isolamento termico dell’impianto di riscaldamento;
- miglioramento della tenuta dei serramenti.
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ART. 8-6: CONVOGLIAMENTO ACQUE PIOVANE DI SUPERFICIE E ACQUE LURIDE
DI RIFIUTO.
Negli insediamenti civili e industriali è vietato dare sfogo diretto sul suolo pubblico alle
acque piovane. Le stesse devono essere convogliate con collettori sotterranei alla
pubblica fognatura bianca. Dove questa non esista, le acque devono essere smaltite
secondo le prescrizioni di volta in volta stabilite, previo parere del competente Servizio
della U.S.L., dal Sindaco, sentita la C.E. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere
provviste di canali di gronda e tubi pluviali in numero e/o diametro sufficienti a ricevere e
allontanare rapidamente le acque piovane. I tubi pluviali verticali devono essere nel tratto
inferiore e per una lunghezza di mt. 2.00 (due) in metallo e lo smaltimento deve essere
verso la pubblica fognatura bianca, salvo quanto indicato al terzo comma. I proprietari
devono curare la manutenzione dei canali di gronda, dei tubi pluviali e dei collettori di
smaltimento verso la pubblica fognatura bianca o dei mezzi di cui al III comma e
provvedere immediatamente alle riparazioni dei guasti che diano luogo a spandimenti di
acque al suolo pubblico. Le restanti acque di scarico di natura diversa da quella meteorica,
provenienti da fabbricati di qualsiasi tipo, saranno convogliate nella fognatura comunale,
salvo quelle che il competente Servizio della U.S.L. ritiene in commissione di nuovi
condotti di scarico nelle fognature pubbliche, nel suolo e nel sottosuolo, deve avvenire
soltanto dopo aver ottenuto apposita autorizzazione dal Sindaco,
fatte salve le
competenze della Regione e della Provincia previste dalla normativa nazionale e
regionale vigente.
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ART. 8-7: SCALE.
La larghezza minima delle scale condominiali non deve essere inferiore a mt. 1,00,
escluso il parapetto, i ripiani di arrivo devono essere di larghezza non inferiore a mt. 1,50,
e comunque pari ad una volta e 1/5 quello delle rampe. Dimensioni minori sono
consentite per edifici unifamiliari con una larghezza minima di 90 cm. Le scale
condominiali devono essere ventilate naturalmente e dotate di illuminazione naturale in
modo adeguato.
ART.8-8: FORNI, FOCOLAI, CAMINI, CONDOTTE DI CALORE, CANNE FUMARIE.
Le canne fumarie devono essere costruite con materiali idonei, resistenti al fuoco ed
impermeabili, opere murali e/o elementi di fabbrica esattamente congiunti e a tenuta di
fumo. Le canne fumarie non possono essere direttamente accostate ad elementi strutturali
e/o in legno, ma devono essere separati dagli stessi con materiali isolanti di spessore
adeguato. Le canne fumarie devono essere dotate di un condotto verticale prolungato al di
sopra della linea di colmo del tetto, per il convogliamento dei vapori e dei fumi di
combustione, terminanti con fumaioli.
ART. 8-9: PIANI INTERRATI E SEMINTERRATI.
I locali che si trovino, a sistemazioni ultimate, al di sotto del livello del terreno circostante il
fabbricato non possono essere abitabili o agibili, eccezione per i magazzini e le
autorimesse.
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ART. 8-10: ISOLAMENTO DEGLI EDIFICI DALL’UMIDITÀ DEL TERRENO.
Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo, in particolare tutte le murature
devono essere isolati da stratificazioni impermeabili continue, poste al sotto del piano di
calpestio interno. Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno,
costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile,
deve inoltre essere prevista una efficiente intercapedine aerata che circondi i predetti locali
per la parte interrata. Di norma il solaio più basso deve essere posto ad un livello
superiore a quello della falda freatica e al livello di massima piena delle fognature di
scarico, risultando ciò attraverso una relazione, con calcoli ed elaborati, da sottoporre al
Comune unitamente alla richiesta di concessione od autorizzazione. I locali abitabili
devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno a
sistemazione avvenuta, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno
stesso avviene a quota inferiore a quella dei piani interrati, dovrà essere installato un
sistema di sollevamento e smaltimento delle acque stesse che il competente Servizio della
U.S.L. ritenga idoneo ad evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico.
ART. 8-11: PIANI TERRENI.
I piani terreni se abitabili e se privi di sottostante piano interrato debbono essere costruiti
su vespaio di altezza minima cm. 40 ed avere il pavimento isolato mediante uno strato di
materiale impermeabile, riconosciuto idoneo dal competente Servizio della U.S.L., deve
inoltre essere prevista una sufficiente intercapedine aerata che circondi il perimetro
dell’edificio. Il perimetro di ogni costruzione a piano terreno deve essere circoscritto da
marciapiedi e il suddetto marciapiede deve essere posto ad un livello di almeno cm. 5
inferiore rispetto all’estradosso del solai di calpestio del piano terreno. I piani terreni adibiti
a pertinenze o magazzini agricoli possono avere altezza netta minima di mt. 220.
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ART. 8-12: SOPPALCHI.
Nei locali abitabili o agibili sono ammessi soppalchi solo quando si verifichino le seguenti
condizioni:
1) Il locale abbia altezza interna non inferiore a mt. 4.50 e sia direttamente aerato ed
illuminato dall’esterno.
2) Il locale abbia un volume interno netto non inferiore a mc. 80.
3) La proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metà della superficie del
pavimento del locale.
4) L’altezza interna netta nella parte sottostante il soppalco non sia inferiore alla misura
rispettivamente prevista dagli articoli 8.1 e 8.2.5.
5) Il soppalco non deve essere chiuso integralmente e reso autonomo dal locale in cui è
realizzato, ovvero collegato mediante accesso indipendente da quello del predetto locale,
ed altre unità immobiliari, diverse da quella in cui il soppalco è ricompreso.
ART. 8-13: PIANI SOTTOTETTO.
I locali sotto il tetto, non suscettibili di rilascio del decreto di abitabilità o agibilità possono
essere utilizzati esclusivamente come locali di sgombero e locali tecnici a condizione che
non siano collegati con le abitazioni sottostanti. Sono ammessi i sottotetti abitabili a
condizione che l’altezza interna netta media e l’altezza interna netta minima non siano
rispettivamente inferiori a mt. 2.70 e mt. 2. È ammessa la trasformazione in locali abitabili
delle parti di sottotetto in edifici esistenti aventi le caratteristiche di cui al comma
precedente, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici
vigenti.
ART. 8.14: PERTINENZE DI UN FABBRICATO.
Le pertinenze di un fabbricato sono i manufatti non abitabili e destinati al servizio esclusivi
del medesimo. Tale destinazione deve risultare nell’autorizzazione o nella concessione. Le
pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti ad
autorimessa a servizio di unità abitative del fabbricato, a cantina, a ripostiglio, gli impianti
tecnologici e le opere di sistemazione, arredo e recinzione del terreno.
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ART. 8-15: BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Nelle sistemazioni e costruzioni degli spazi ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico
dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.04.1978 emanato in
attuazione dell’art. 27 della Legge 118 del 20.03.1971 nonché, per le altre costruzioni, le
disposizioni successivamente introdotte sia dalla Legge 09.01.1989 n. 13 e s.m.i. e dal
relativo regolamento d’attuazione sia della legge regionale 12.06.1989 n. 15.
ART. 8-16: DECORO E SICUREZZA DEGLI SPAZI.
Gli spazi esistenti all’interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro
urbano; pertanto, devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente
sistemati e, ove possibile, arborati.
Per le aree esterne ai centri abitati il Sindaco, su conforme parere della C.E.,ha facoltà di
imporre la manutenzione e la conservazione del verde, di fossati, e la rimozione di oggetti,
depositi, materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l’ambiente o costituire
pregiudizio per la pubblica incolumità.
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NORME DI SICUREZZA
ART.9-1:STABILITÀ E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI.
i proprietari di edifici hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che
tutte le loro parti mantengono costantemente i requisiti di sicurezza ed igienico sanitaria
richiesti dalle norme vigenti. Quando il Sindaco abbia notizia che un edificio o un’altra
opera permanente o provvisoria minacci rovina, provvederà a far eseguire i necessari
accertamenti al fine di tutelare l’igiene e la pubblica sicurezza. Il proprietario deve
adempiere puntualmente alle prescrizioni del Sindaco contenute nei provvedimenti di
urgenza emanati. Il Sindaco, oltre che adottare provvedimenti urgenti, quando vi siano
costruzioni pericolose per la pubblica incolumità o pregiudizievoli sotto il profilo igienico
può far eseguire direttamente le opere atte ad eliminare il pericolo, opere il cui costo deve
essere rimborsato dal proprietario dell’immobile.
ART. 9-2: NORME TECNICHE PER LA STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI.
Nell’esecuzione degli interventi edilizi devono essere osservate le norme tecniche
emanate con D.M. 21.1.1981 in attuazione del titolo 1 della Legge 22 febbraio 1974 n. 64,
nonché, per gli interventi in zone dichiarate sismiche, quelle di cui al titolo 2 della stessa
Legge. In particolare, per le strutture in cemento armato o in ferro sono da osservare le
norme tecniche emanate in applicazione della Legge 5.11.1971 n. 1086.
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USO DEL SUOLO, SPAZIO E SERVIZI
ART. 10-1: OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO.
È vietato occupare il suolo o lo spazio pubblico. Il Sindaco può concedere la concessione,
sentita la C.E., previa corresponsione della relativa tassa, quando ritengo l’occupazione
stessa non contrastare con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e
incolumità. È vietato eseguire scavi o rompere il pavimento il pavimento di strade
pubbliche o aperte al pubblico transito senza specifica concessione il Sindaco, in cui siano
indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori compresi quelli di ripristino. Il
rilascio della suddetta concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al
versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune e sul
quale il Comune avrà piena facoltà di rilevarsi delle eventuali penali e delle spese non
rimborsate dagli interessati.
ART. 10-1 BIS: PASSI CARRABILI.
I proprietari che intendono creare nuovi attraversamenti di marciapiedi con veicoli, per
accedere ai proprio locali, devono richiedere l’autorizzazione e provvedere, a loro spese,
all’adeguamento ripavimentazione del tratto di marciapiede attraverso secondo le
prescrizioni fornite caso per caso dall’Amministratore Comunale. Per la concessione
dell’attraversamento carrabile dei marciapiedi viene applicata la tassa di occupazione di
suolo pubblico, come previsto dalla tariffa vigente in base al T.U. di finanza locale.
ART. 10-1 TER: OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN DIPENDENZA
ATTIVITÀ DI CANTIERE.
È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico in dipendenza dell’attività di
cantiere senza relativa concessione di uso che può essere assentita a seguito di specifica
domanda presentata da titolare della concessione o dall’autorizzazione ad edificare e
dopo l’espletato pagamento dell’apposito canone e del connesso deposito cauzionale.
Nella domanda devono essere specificate l’ubicazione e la superficie del suolo da
occupare e devono essere fornite precise garanzie circa la continuità del passaggio
pubblico e la sicurezza dei passanti.
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ART. 10-1 QUARTER: DEHORS.
Gli esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, possono mettere in opera dehors su suolo
pubblico, previa specifica concessione di occupazione del medesimo per consentire la
fruizione stagionale di uno spazio esterno, tale da non costruire on ogni caso volume
edilizio, all’uso esclusivo dell’esercizio pubblico cui è connesso, purché tale impianto non
costituisca intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né rappresenti
compromissione dell’identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio,
garantendo nel contempo una corretta lettura dei propri rapporti con il contesto d’ambito. I
dehors devono:
a) essere costituiti da strutture interamente smontabili in modo da consentire lo
smantellamento stagionale, senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo
pubblico;
b) avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
c) essere realizzate esclusivamente entro le proiezioni ortogonali delle fronti dell’esercizio
pubblico cui sono connessi.
Inoltre i dehors possono:
a) essere delimitate da paratie frangivento, purché siano di materiale trasparente e non
superino l’altezza di m. 2,00;
b) avere un piano di calpestio autonomo rispetto al suolo pubblico, purché realizzato in
modo da evitare l’accumulo di rifiuti sotto il piano stesso;
c) avere fioriere, purché di agevole manutenzione e in armonia con l’intorno;
d) avere copertura a tenda o a tensostruttura leggera, purché di dimensioni e con forme
tali da collocarsi correttamente nello specifico contesto.
Le domande di concessione di occupazione del suolo pubblico indirizzate al Sindaco,
devono essere presentate all’Ufficio competente almeno 60 (sessanta) giorni prima della
data da cui dovrebbe decorrere la concessione, corredata dalla documentazione
necessaria. Su tali istanze il Sindaco sentirà il parere della Commissione Edilizia
comunale. Per gli immobili di interesse archeologico o storico o di interesse ambientale, il
rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle disposizioni di legge in materia.
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ART. 10-2: MONUMENTI E RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI.
Per qualsiasi modifica all’aspetto esterno o interno di immobili di interesse artistico,
monumentale storico e archeologico si applicano le disposizioni di cui alla Legge 1.6.1939
n.1089. Qualora in corso d’opera siano rinvenuti elementi di presumibile interesse
paleontologico, archeologico, artistico o storico, il titolare della Concessione o
dell’Autorizzazione, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono tenuti a farne
denuncia immediatamente al Sindaco che provvederà a far sorvegliare il cantiere e a
darne comunicazione agli organi competenti, a norma della Legge sopra citata sulla tutela
del patrimonio storico ed artistico. Le persone, di cui al II comma, sono tenute ad
osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in
conseguenza a tali rinvenimenti in attesa delle definitive disposizioni delle competenti
Autorità.
ART. 10-3: USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE.
La discarica di materiali solidi e liquidi deve avvenire in conformità al presente
Regolamento edilizio ed alla vigente legislazione nazionale e regionale. È vietato senza
autorizzazione del Comune servirsi, per lavori, dell’acqua defluente da fontane pubbliche e
corrente in fossi e canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso
normale di questi ultimi.
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CONDUZIONI DEI CANTIERI E PUBBLICA INCOLUMITA’
ART. 10-3: INIZIO LAVORI.
Almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune
che siano fissati sul posto di capisaldi planimetrici cui deve essere riferita la costruzione, i
punti di immissione degli scarichi nella fognatura principale ed i punti di presa
dell’acquedotto. Il concessionario, trascorso tale periodo, può iniziare i lavori stessi
dandone comunicazione al Comune a mezzo di raccomandata. Ai sensi dell’art. 1, VI e VII
comma, della L.R. n. 4/1975 costituisce inizio dei lavori l’impianto del cantiere e
l’esecuzione di opere volte all’effettiva realizzazione del fabbricato; per contro non
concreta inizio dei lavori l’esecuzione di modesti scavi e sbancamenti, la sola posa di
pilastri o quant’altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzato al
risultato dell’effettuazione della costruzione. Le operazioni di cui al primo comma vengono
effettuate a spese dal richiedente che è tenuto, altresì, a redigere apposito verbale in
doppio originale firmata da entrambe le parti.
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ART. 11-1: SEGNALAZIONE, RECINZIONE E ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI
LAVORI.
All’ingresso di ogni cantiere e comunque in posizione ben visibile da spazio pubblico, deve
essere collocato un cartello contenente almeno le seguenti informazioni:
a) generalità e domicilio del titolare della concessione o dell’autorizzazione;
b) generalità e domicilio dei progettisti suddivisi tra le diverse professionalità (quali ad
esempio progetto architettonico, calcolo statico, aspetti geognostici e geotecnici, impianti);
c) generalità e domicilio del direttore dei lavori;
d) ragione sociale delle ditte esecutrici dei lavori con il relativo responsabile;
e) estremi ed oggetto del titolo abilitativo concernenti i lavori da eseguire.
All’interno del cantiere deve essere conservata una copia completa degli atti di progetto
relativi ai lavori in corso di esecuzione. Tale copia deve comunque essere messa in sito a
disposizione dell’Autorità competente in materia di controllo sull’attività edilizia.
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ART. 11-2: SICUREZZA DEL CANTIERE.
I ponti, le scale, le rampe di servizio ed ogni altra installazione di cantiere devono essere
realizzati in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, in conformità alle
disposizioni di legge vigenti in materia. Il cantiere ubicato in zona abitata, o prospiciente su
spazi pubblici e comunque visibile da questi, deve essere cintato e mantenuto libero da
materiali inutili o di pericolo per le persone. Le recinzioni ed ogni altro eventuale
impedimento, debbono essere provviste di idonee segnalazioni (bande bianche e rosse
negli spigoli, luci rosse notturne, dispositivi rifrangenti) per evidenziare i lavori in corso. I
ponti di servizio verso gli spazi pubblici non devono disturbare il passaggio e comunque
non possono presentare, in corrispondenza dei punti di transito, strutture orizzontali e
sporgenze ad altezza inferiore ai mt. 2,50. Idonei accorgimenti devono essere posti in atto
ad evitare la caduta di polvere, schegge e materiali. Nel caso di lavori esterni, anche lieve
entità, ai piani superiori o al tetto di un fabbricato, qualora non sia possibile predisporre
idonei ripari, il passaggio di persone e la sosta dei veicoli nelle zone di pericolo deve
essere interdetto con l’installazione di apposite segnalazioni e transenne. Dovranno
essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro
tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio soprastante spazi
pubblici non carrabili non potrà essere costruito ad altezza inferiore a mt. 2.50 dal suolo
misurato nel punto più basso dell’armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere
costruito in modo da costruire sicuro riparo per lo spazio sottostante.
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ART. 11-3: SCARICO DI MATERIALI – DEMOLIZIONI – NETTEZZA DELLE STRADE
ADIACENTI AI CANTIERI.
È assolutamente vietato gettare durante i lavori materiale di qualsiasi genere sul suolo
pubblico non oggetto di concessione per occupazione temporanea. Il responsabile del
cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella
pubblica via per tutta l’estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto di
materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito ed
accatastamento lungo le strade interne all’abitato, salvo concessione del Sindaco, qualora
non intralci il pubblico transito.
ART. 11-4: RIMOZIONI DELLE RECINZIONI.
Immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori il costruttore deve provvedere a liberare il
suolo pubblico temporaneamente occupato. In ogni caso trascorso un mese
dall’ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico in
relazione alle opere già oggetto di concessione o autorizzazione edilizia. In caso di
inadempienza il Sindaco potrà ordinare la rimozione d’ufficio a tutte spese del proprietario
e salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti.
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DEROGHE
ART. 12-1: DEROGHE.
Per i soli edifici ed impianti pubblici ed in casi eccezionali per quelli di interesse pubblico, il
Sindaco può concedere deroghe alle norme di attuazione dello Strumento Urbanistico
Generale relative ai seguenti parametri:
- altezza massima degli edifici;
- distanza minima tra i fabbricati.
- distanza minima delle costruzioni dai cigli stradali.
Al fine di cui sopra il Sindaco deve richiedere il nulla-osta al competente organo regionale,
secondo la procedura di cui all’art. 3 della L. 21 dicembre 1955 n. 1357 e dell’art. 41quater
della L.U. n. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni.
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DISPOSIZIONI FINALI
ART. 13-1: SPORGENZE SU SUOLO PUBBLICO.
Le sporgenze degli edifici privati su suolo pubblico sono ammesse solo se non
costituiscono volumetria utile e se aggettanti su spazi non carrabili, per una profondità non
superiore a mt. 1.50 e ad una altezza non inferiore a mt 4.00 dalla quota di calpestio del
suolo pubblico.
ART. 13-2: SERVITU’ DI PUBBLICO SERVIZIO.
L’Amministrazione Comunale ha diritto, per ragioni di pubblico servizio, di collocare sui
muri esterni degli edifici privati e pubblici, nel modo che giudica più conveniente, fanali,
mensole per condutture elettriche, targhe toponomastiche ed attrezzature segnaletiche. I
proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di
provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti
loro imputabili.
ART. 13-3: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO CON ANNESSE
NORME DI ATTUAZIONE DEL P.RG.
L’ entrata in vigore delle disposizioni del presente Regolamento comporta la decadenza di
tutte le disposizioni comunali che riguardano la materia qui trattata e siano con esso
incompatibili. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione Regionale e
previa pubblicazione sull’albo pretorio ai sensi ed agli effetti della legislazione statale
vigente.
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