Legge Regionale n. 81 del 28 dicembre 2015

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Legge Regionale n. 81 del 28 dicembre 2015
5a Bilancio e leggi finanzia ri e
Legg e region al e 28 dice m b r e 2015, n. 81
Leg g e di stab i li t à per l'an n o 20 1 6 .
(Bollettino Ufficiale n. 57, par t e prim a, del
29.12.2 0 1 5 )
PREAMBOLO ................................................................. 1
CAPO I Disposizioni in mat e ri a di ent r a t a .....3
SEZIONE I Disposizioni sui canoni di
conc e s sio n e per l’utilizzo del dem a ni o idrico e
delle relative are e e conne s s a imposizion e
tribu t a ri a ........................................................................ 3
Art. 1 Disposizioni sui cano ni di conce s sio n e
per l’utilizzo del dem a ni o idrico e delle
relative are e e conne s s a imposizion e tribu t a r i a
.............................................................................................3
Art. 2 Impost a region al e sulle conc e s sio ni
stat ali per l'occu p a zio n e e l'uso dei beni del
dem a nio e del pat ri m o ni o indispo ni bile dello
Stat o. Disposizion e finanzi a ri a ..............................4
SEZIONE II Tribut o speci ale per il deposit o in
disca ri c a dei rifiuti solidi ......................................... 4
Art. 3 Tribut o special e per il deposito in
disca ri c a dei rifiuti solidi. Abrog azion e
dell'a r ti colo 4 della l.r. 60/199 6 ............................4
SEZIONE III Tasse auto m o bilistic h e region ali
.............................................................................................4
Art. 4 Tasse auto m o bilistic h e region ali.
Abrogazion e dell' articolo 1 bis della l.r.
49/20 0 3 ........................................................................... 4
Art. 5 Tasse auto m o bilistic h e region ali.
Modifich e all'ar ticolo 4 della l.r. 49/200 3 .........4
Art. 6 Tasse auto m o bilistic h e region ali.
Sostituzion e dell'a r tic olo 5 della l.r. 49/200 3 . 5
Art. 7 Tasse auto m o bilistic h e region ali.
Sostituzion e dell'a r tic olo 6 della l.r. 49/200 3 . 6
Art. 8 Tasse auto m o bilistic h e region ali.
Sostituzion e dell'a r tic olo 8 della l.r. 49/200 3 . 6
Art. 9 Tasse auto m o bilistic h e region ali.
Modifich e all' articolo 8 quat e r della l.r.
49/20 0 3 ........................................................................... 6
Art. 10 Tasse auto m o bilistic h e region ali.
Inse ri m e n t o dell' articolo 10 bis nella l.r.
49/20 0 3 ........................................................................... 6
Art. 11 Dete r m i n a zi o n e dell'im po r t o della
tass a auto m o bilistic a region al e. Modifiche all'
articolo 1 bis della l.r. 52/20 0 6 ............................. 6
Art. 12 Dete r m i n a zi o n e dell'im po r t o della
tass a auto m o bilistic a region al e. Modifiche all'
articolo 1 quat e r della l.r. 52/200 6 .....................6
Art. 13 Tasse auto m o bilistic h e region ali.
Disposizion e finanzia ri a ........................................... 7
SEZIONE IV Impost a region al e sulle attivit à
prod u t tive (IRAP) ........................................................7
Art. 14 Riduzion e delle aliquot e IRAP per
finalità di riequilibrio ter ri t o ri al e. Sostit uzion e
dell’articolo 3 della l.r. 79/201 3 ........................... 7
Art. 15 Riduzion e dell’aliquot a IRAP per le
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
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impr e s e certifica t e EMAS. Modifich e
all'ar ticolo 4 della l.r. 79/201 3 .............................. 7
Art. 16 Interve n t i agevol a tivi previsti dalla l.r.
35/200 0. Inter p r e t a zi o n e aut e n ti c a ....................7
Art. 17 Impost a region al e sulle attività
produ t tive (IRAP). Sostit uzion e dell'ar tic olo 13
della l.r. 79/20 1 3 .........................................................7
Art. 18 Impost a region al e sulle attività
produ t tive (IRAP). Disposizion e finanzia ri a .....7
CAPO II Misur e per l'equit à e la tut ela sociale
.............................................................................................8
Art. 19 Proge t t o "Spesa per tutti" e
redist ri b u zio n e ecce d e n z e alim e n t a r i.
Modifiche alla l.r. 32/200 9 ......................................8
Art. 20 Violenza di gen e r e . Modifiche
all'ar ticolo 46 della l.r. 86/20 1 4 ............................8
CAPO III Disposizioni diver s e ...............................8
Art. 21 Sost e g n o agli istituti supe rio ri di studi
musicali tosca ni. Modifiche all'ar ticolo 65
della l.r. 77/20 1 3 .........................................................8
Art. 22 Azione stra o r di n a ri a di mark e ti n g e di
com u ni c a zio n e per la promozion e di eventi di
rileva nz a str at e gi c a per il siste m a tosca n o.
Modifiche all' articolo 70 sexies decie s della
l.r. 77/201 3 .................................................................... 8
Art. 23 Valorizzazion e del sito arch e ol ogic o di
Gonfienti. Modifiche all'ar ticolo 58 della l.r.
86/201 4 ........................................................................... 9
Art. 24 Contri b u t i strao r di n a r i per l’edilizia
scolastic a ........................................................................9
Art. 25 Contri b u t o stra o r di n a r i o in favor e
della Fond azio n e Carn ev al e di Viareg gio.
Modifiche all'a rticolo 61 della l.r. 86/20 1 4 ......9
Art. 26 Contri b u t o stra o r di n a r i o alla
Fond a zion e Festival Pucci nia no. Modifiche
all'ar ticolo 62 della l.r. 86/20 1 4 ............................9
Art. 27 Contri b u t o stra o r di n a r i o all'Istitu t o
supe rio r e per le indust ri e artistic h e di Firenz e
(ISIA) ................................................................................9
Art. 28 Contri b u t i strao r di n a r i per
l’inte g r a zio n e tariffaria sul tras p o r t o pubblico
locale per la diret t ri c e Cam pigli a Marit ti m a –
Piom bi no Modifich e all’ articolo 35 bis della
l.r. 77/201 3 ................................................................. 10
Art. 29 Ent r a t a in vigor e ......................................10
PREAM B OLO
Il Consiglio region al e
Visto l’articolo 117, com mi terzo e qua r t o, e
l’articolo 119, com mi primo e secon do della
Costit uzion e ;
Visto l’articolo 4 dello Stat u t o;
Visto il dec r e t o legislativo 31 marzo 1998, n.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5
5a Bilancio e leggi finanzia ri e
112 (Conferi m e n t o di funzioni e compiti
am mi ni st r a t ivi dello Stat o alle regioni ed agli
enti locali, in att u azion e del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59);
Visto il dec r e t o legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (Disposizioni in mat e ri a di arm o nizz azion e
dei sist e mi cont a bili e degli sche m i di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro
orga ni s m i, a nor m a degli articoli 1 e 2 della
legg e 5 mag gio 2009, n. 42);
Vista la legg e region al e 29 luglio 1996, n. 60
(Disposizioni per l’applicazion e del tribut o
speci al e per il deposi to in disca ri c a dei rifiuti
solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dice m b r e
1995, n. 549);
Vista la legg e region al e 22 set t e m b r e 2003, n.
49 (Norm e in mat e ri a di tass e
auto m o bilistic h e region ali);
Vista la legg e region al e 2 novem b r e 2006, n.
52 (Dete r m i n a zi o n e dell’impo r t o della tass a
auto m o bilistic a region al e);
Vista la legg e region al e 25 giugno 2009, n. 32
(Inte rv e n ti per comb a t t e r e la pover t à ed il
disa gio sociale att r av e r s o la redist ri b u zi on e
delle ecce d e n z e alim e n t a r i);
Vista la legg e region al e 27 dice m b r e 2012, n.
77 (Legg e finanzia ri a per l’anno 2013);
Vista la legg e region al e 24 dice m b r e 2013, n.
77 (Legg e finanzia ri a per l'anno 2014);
Vista la legg e region al e 24 dice m b r e 2013, n.
79 (Riordino degli sgravi fiscali alle impr e s e a
valere sull’impos t a region al e sulle attività
produ t tive “IRAP”);
Vista la legg e region al e 29 dice m b r e 2014, n.
86 (Legg e finanzia ri a per l'anno 2015);
Visto il par e r e favor evol e del Consiglio delle
auto no m i e locali espr e s s o nella sedu t a del 4
dice m b r e 2015;
Consid e r a t o qua n t o segu e:
1. A parti r e dal 2015, in forza del d.lgs.
118/20 1 1 com e modificat o dal d.lgs. 126/20 1 4 ,
la Region e appr ov a un corpo nor m a t ivo
deno mi n a t o “legge di stabilità”, cont e n e n t e il
qua d r o di riferi m e n t o finanzi a ri o per il periodo
comp r e s o nel bilancio di prevision e e norm e
tese a realizza r e effet ti finanzi a ri con
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 81/201 5
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decor r e n z a dal primo anno consid e r a t o nel
bilancio di prevision e, e che provve d e altr e sì
alle variazioni delle aliquot e e di tutt e le altre
misu r e che incidono sulla det e r m i n a zi o n e del
get tit o dei tributi di comp e t e n z a region al e;
2. A seguito del pass a g gi o di funzioni in
mat e ri a di det e r m i n a zio n e dei canoni di
conc e s sio n e per l'utilizzo del dem a nio idrico e
delle relative are e di cui all'ar ticolo 2 della
legge region al e 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino
delle funzioni provinci ali e attu a zio n e della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle
città met r o p olit a n e , sulle provinc e, sulle
unioni e fusioni di comu ni”. Modifiche alle
leggi region ali 32/20 0 2, 67/200 3, 41/20 0 5,
68/20 1 1, 65/201 4) e, al fine di rend e r e
omog e n e i su tutto il territ o rio region al e i
cano ni di conce s si o n e per l’utilizzo del
dem a nio idrico e delle relative are e, la Giunt a
Region al e con prop rio atto det e r m i n a i nuovi
cano ni di conce s si o n e . Fino a tale
det e r m i n a zi o n e è nece s s a r i o e oppor t u n o
sosp e n d e r e il pag a m e n t o dei cano ni in
scad e n z a nell'a n n o 2016;
3. In consid e r a zi o n e della nec e s si t à di
alline a r e le proce d u r e di det e r m i n a zio n e e
riscossio n e dei canoni con quelle conce r n e n t i
la riscossio n e della conne s s a impost a
region al e sulle conc e s sio ni stat ali per
l'occup a zio n e e l'uso dei beni del dem a ni o e
del patri m o ni o indispo ni bil e dello Stato di cui
all'ar ticolo 1 della legge region al e 30
dice m b r e 1971, n. 2 (Istituzion e dei tributi
prop ri della Region e), si ren d e nece s s a ri o
dispor r e la sospe n si o n e del paga m e n t o della
sudd e t t a impost a ;
4. È oppor t u n o favorir e una definizion e in
form a agevola t a delle situazioni debito ri e
preg r e s s e relative al manc a t o vers a m e n t o
dell'im po s t a region al e, anc h e al fine di non
depri m e r e le attivit à econo mi c h e e sociali
svolt e sul dem a ni o idrico;
5. È nece s s a ri o l'assog g e t t a m e n t o integ r a l e
alla norm a t iva stat al e di riferi m e n t o, di cui
all’articolo 30 della legg e 23 dicem b r e 2000,
n. 388 (Disposizioni per la form azio n e del
bilancio ann u a l e e plurie n n a l e dello Stat o
“legge finanzia ri a 2001”), dei req ui siti di
esenzion e per han di c a p relativi alla tass a auto
supe r a n d o così le specifich e casistic h e
previst e dalla disciplina region al e;
6. È oppor t u n a la rivisit azion e del regim e di
esenzion e dal pag a m e n t o della tass a auto per
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5
5a Bilancio e leggi finanzia ri e
le associ azioni di volont a ri a t o;
7. È confer m a t a la nece s sit à di mant e n e r e sul
territ o ri o region al e attività impr e n di t o r i ali
oper a n t i nel setto r e dell’aut o n ol e g gi o, anch e
medi a n t e il rafforza m e n t o degli att u ali
str u m e n t i di ince ntivazion e fiscale. Gli effetti
di minor entr a t a risult a n o comp e n s a t i da un
mag gior gettito che derive r à , in particol a r e ,
dall’incr e m e n t o del gettito dovuto al rient r o a
tass azion e ordina ri a dei veicoli ultrave n t e n n a li
a segui to delle modifiche appo r t a t e
dall'ar ti colo 1, com m a 666, della legge 23
dice m b r e 2014, n. 190 (Disposizioni per la
form azion e del bilancio annu al e e pluri e n n al e
dello Stato “legge di stabilità 2015”);
8. È oppor t u n a un'ult e ri o r e riduzion e dello 0,5
per cento dell'aliquot a dell’impost a region al e
sulle attività produ t t iv e (IRAP) per i sogg e t t i
d'impo s t a oper a n t i nei territ o ri mont a ni;
9.Al fine di dissip a r e incer t e z z e applica tive è
oppor t u n o fornire un'int e r p r e t a z i o n e aut e n ti c a
delle disposizioni relative alle agevolazioni
IRAP per le reti d'im p r e s a e le impr e s e
ade r e n t i a un cont r a t t o di ret e d'imp r e s a ;
10. Al fine di dar e attu a zion e alla mozion e del
Consiglio region al e 7 sett e m b r e 2015, n. 45
(In merito all’ese nzio n e dal pag a m e n t o
dell’IRAP per gli eser cizi com m e r ci ali situa ti in
territ o ri classifica ti mont a ni), è nec es s a r i o
sem plifica r e gli ade m pi m e n t i per otte n e r e
l'ese n zio n e IRAP per eser cizi com m e r ci ali in
territ o ri mont a ni, elimin a n d o l'obbligo di
pres e n t a zi o n e di una dom a n d a e det e r m i n a n d o
di cons e g u e n z a la cess azion e dell'efficaci a del
regol a m e n t o em a n a t o con decr e t o del
Presi d e n t e della Giunt a region al e 17 febbr ai o
2011, n. 11/R (Regola m e n t o di attu a zion e dell'
articolo 1 della legge region al e 21 dice m b r e
2001, n. 65 “Legge finanzi a ri a per l'anno
2002”. Esenzion e dall'im po st a region al e sulle
attività prod u t tive “IRAP” di ese rcizi
com m e r c i ali in zone mont a n e ) , inter a m e n t e
dedic a t o alla disciplin a di tale dom a n d a ;
11. È opport u n o preve d e r e anch e per l'anno
2016 la ripar tizion e punt u al e del cont ri b u t o in
favore degli istituti supe rio ri music ali tosca ni
analog a m e n t e a qua n t o dispos t o per il 2015;
12. Al fine di rimod ul a r e finanzia ri a m e n t e per
l'anno 2016 alcuni interv e n t i, o per suppo r t a r e
norm a t iva m e n t e interv e n ti già previsti per lo
stesso anno, è nece s s a ri o modifica r e le
rispe t tive nor m e di cope r t u r a finanzia ri a per
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
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ade g u a r l e alla nuova stru t t u r a del bilancio,
che non preve d e più le unità prevision ali di
base (UPB) ma le missioni e i progr a m m i ;
13. È nece s s a ri o, nelle mor e dell’avvio della
nuova gestion e del tras p o r t o pubblico locale
(TPL) su gom m a , a seguit o della gar a per la
conce s sio n e relativa al lotto unico region al e
del servizio di TPL su gom m a di cui all’articolo
90 della legge region al e 29 dice m b r e 2010, n.
65 (Legg e finanzia ri a per l’anno 2011),
continu a r e a gar a n ti r e la fruizion e integ r a t a
dei servizi di TPL nella diret t ri c e Cam pi gli a
Marit ti m a – Piom bi no, già previst a
dall’articolo 35 bis della l.r. 77/20 1 3 per l’anno
2014 e pros e g ui t a nel 2015;
14. Al fine di conse n ti r e una rapi da attivazion e
degli inte rve n t i previsti dalla pres e n t e legge, è
nece s s a r i o dispor r e la sua entr a t a in vigore il
giorno succ e s sivo alla data di pubblica zion e
sul Bollettino ufficiale della Regione Tosca n a ;
Approva la pres e n t e legg e
CAPO I Dis p o s i z i o n i in m a t e r i a di
en t r a t a
SEZIONE I Disposizioni sui canoni di
conce s sio n e per l’utilizzo del dem a ni o idrico e
delle relative are e e conne s s a imposizion e
tribu t a ri a
Art. 1 Disposi zioni sui canoni di conce ssio n e
per l’utilizzo del de ma ni o idrico e delle
relativ e aree e conn e s s a imposizion e
tribut aria
1. Al fine di rend e r e omoge n ei su tutto il territo rio
region al e i canoni di conce s sio n e per l'utilizzo del
dem a nio
idrico e delle relative
are e
e di
riequilibr a r e la conn e s s a imposizion e tribu t a ri a, con
riferim e n t o all'an no 2016, è sospe s a la riscossion e
dei canoni per l'utilizzo del dem a nio idrico e delle
relative aree, nonch é dell'ad dizion al e region ale sui
cano ni per l'ute nz a di acqu a pubblic a di cui alla
legge region al e 2 dicem b r e 1994, n. 92 (Istituzion e
addizion al e region ale al canon e per le utenz e di
acqu a pubblica) e della impost a region al e sulle
conce s sio ni statali per l'occup azio n e e l'uso dei beni
del dem a nio e del patri mo nio indispo ni bile dello
Stato di cui all'ar ticolo 1 della legge region al e 30
dicem b r e 1971, n. 2 (Istituzion e dei tribu ti prop ri
della Region e) fino all'app r ov azion e da part e della
Giunta
region al e
delle
delibe r a zioni
di
cui
all'articolo 6, com m a 1,
e all'articolo 13 della
legge region ale 28 dice m b r e 2015, n. 80 (1) (Nor m e
in mat e ri a di difesa del suolo, tutela delle risors e
idrich e e tutela della costa e degli abitati costieri).
2. Per l'anno 2016 i canoni ridet e r m i n a t i e i
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5
5a Bilancio e leggi finanzia ri e
corr ela ti tribu ti region ali di cui al com m a 1, sono
riscossi entro il 31 dicem b r e 2016.
3. In consid e r a zio n e dell'es e r cizio delle funzioni in
mat e ri a di conces sio ni per l'utilizzo del dem a nio
idrico, a decor r e r e dal 1° genn aio 2016, si proce d e
alla
regola rizz azion e
agevolat a
dell'impo s t a
region al e sulle conces sio ni statali per l'occu p a zio n e
e l'uso dei beni del dem a nio e del patri m o nio
indisponibile dello Stato, non corrisp os t e o in corso
di acce r t a m e n t o alla data del 31 dicem b r e 2015,
medi an t e il pag a m e n t o, per ciasc u n anno di
riferim e n t o , entro il 30 giugno 2016, di una som m a
pari al venti per cento del canon e già dete r m i n a t o
per l'utilizzo delle are e del dem a nio idrico, con
esclusion e dell'ap plicazion e delle sanzioni e degli
intere s si
dovuti
per
ritar d a t o
od
omesso
pag a m e n t o .
4. La regola rizzazion e agevolat a di cui al comm a 3,
si perfezion a con il versa m e n t o dell'impo r t o dovuto
in un'u nic a soluzion e non rateizza bile e costituisc e
definitiva accet t a zio n e dell'impo s t a dovut a. Non si
fa luogo al rimbo r s o delle som m e versa t e a titolo di
impost a negli anni ogget t o di regola rizz azion e
agevola t a .
5. I sogg e t ti che non si avvalgo no delle modalità di
definizione agevolat a di cui al com m a 3 o che,
avvale n d o s e n e , ometto n o il paga m e n t o entro il
termi n e previsto degli importi a tale titolo dovuti,
sono tenuti a corrispo n d e r e l'inter o amm o n t a r e
dell'impos t a dete r mi n a t a in via ordin a ri a oltre alle
sanzioni e agli inter e s si dovuti per legge.
6. Con decr e t o del dirige n t e della comp e t e n t e
strut t u r a tribut a ri a region ale, da ema n a r si entro
trent a giorni dalla data di entr a t a in vigore della
pres e n t e legge, sono definite le modalità attu a tive
di quan t o previsto dal comm a 3.
Art. 2 Impost a regional e sulle conce s si o ni
statali per l'occu pa zi o n e e l'uso dei beni del
de m a ni o e del patri mo ni o indispo ni bile dello
Stato. Disposi zion e finanziaria
1. Le maggiori entr a t e deriva n ti dalle disposizioni
di cui all’articolo 1, comm a 3, sono stima t e in euro
6.000.0 0 0, 0 0 per l'anno 2016 e sono imput a t e agli
stanzia m e n t i della Tipologia 101 “Impost e, tass e e
prove n ti assimilati” del Titolo 1 “Entr a t e corre n ti di
natu r a tribut a ri a, contrib u tiva e pere q u a tiv a”, del
bilancio di prevision e 2016 – 2018, ann u alità 2016.
SEZION E II Tribut o speci al e per il deposi to in
disca ri c a dei rifiuti solidi
Art. 3 Tribut o speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi. Abroga zio n e
dell'articolo 4 della l.r. 60/199 6
1. L'articolo 4 della legge region al e 29 luglio 1996,
n. 60 (Disposizioni per l’applicazion e del tribu to
speciale per il deposito in disca ric a dei rifiuti solidi
di cui all’articolo 3 della l. 28 dicem b r e 1995, n.
549), è abro g a t o.
SEZIONE III Tasse auto m o bilistic h e region ali
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 81/201 5
4
Art. 4 Tasse auto m o bilistic h e regionali.
Abroga zio n e dell' articolo 1 bis della l.r.
49/200 3
1. L'articolo 1 bis della legge region al e 22
sett e m b r e 2003, n. 49 (Nor m e in mat e ri a di tass e
auto m o bilistic h e region ali), è abro g a t o.
Art. 5 Tasse auto m o bilistic h e regionali.
Modific h e all'articolo 4 della l.r. 49/20 0 3
1. Il comm a 1 dell'ar ticolo 4 della l.r. 49/200 3 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 1. Nei casi di cui all'articolo 3, letter e c), e) ed f),
l'ese n zio n e è riconosciut a dietro prese n t a zio n e di
istanza alla Region e. L'istanz a di esen zio n e è
pres e n t a t a entro novan ta giorni dalla scaden z a del
ter mi n e ordinario per il versa m e n t o della relativa
tassa auto m o bilistica. Il sogge t t o interes s a t o allega
all’istanza
la docu m e n t a z io n e
comp rov a n t e
il
posses s o dei requisiti per il riconosci m e n t o del
beneficio
fiscale
richies to.
La
prese n t a zio n e
dell'istan z a com por t a la sospe n sio n e dell'obbligo
tributario. ”.
2. Al comm a 2 dell'ar ticolo 4 della l.r. 49/20 0 3, le
parole: “ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5,
com m a 5 bis. ” sono soppr e s s e .
3. Il comm a 3 dell'ar ticolo 4 della l.r. 49/200 3 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 3. I beneficiari dell'es e n zio n e , individua ti ai sensi
dell'articolo 5, com m a 3, com u nica n o alla Region e
ogni variazion e di natura, sogge t tiva od ogget tiva,
interv e n u t a nei requisiti che hanno deter m i n a t o il
diritto all'ese n zio n e nel ter mi n e peren t o rio di
sessan t a giorni dalla data in cui la variazion e si è
verificata. In caso di dece s so del beneficiario, la
relativa com u ni ca zion e è inoltrata dagli eredi entro
il ter min e peren t orio di novanta giorni. ”.
4. Il comm a 4 dell'ar ticolo 4 della l.r. 49/200 3 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 4. L’ome s s a com u nica zio n e ineren t e variazioni di
natura, sogge t tiva od ogget tiva, che deter mi n a n o la
perdita dei requisiti per il diritto all’esen zio n e
comp or ta, oltre al paga m e n t o del tributo e degli
interes si, se dovuti, e della relativa sanzion e
tributaria,
l'applicazion e
di
una
sanzion e
am mi nis trativa comp r e s a tra un mini m o pari
all'impor to della tassa dovuta ed un massi m o pari a
quattro volte la tassa stessa. Si inten d e ome s sa la
com u nica zio n e inoltrata anch e succe s siva m e n t e ad
attività am mi nistra tiva di accerta m e n t o , della quale
il contrib u e n t e abbia avuto formale conosc e n z a. ”.
5. Dopo il com m a 4 dell'articolo 4 della l.r.
49/200 3 è inserito il segu e n t e :
“ 4 bis. La com u nica zio n e oltre i ter mi ni di cui al
com m a 3, inere n t e variazioni di natura sogge t tiva o
oggettiva che deter mi n a n o la perdita dei requisiti
per il diritto all’esen zio n e com por t a, oltre al
paga m e n t o del tribut o e degli intere s si, se dovuti, e
della relativa sanzion e tributaria, l'applicazion e di
una sanzion e am mi ni stra tiva comp r e s a tra un
mini m o pari alla metà della tassa dovuta ed un
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5
5a Bilancio e leggi finanzia ri e
massi m o pari a due volte la tassa stessa. ”.
6. Dopo il com m a 4 bis dell'articolo 4 della l.r.
49/200 3 è inserito il segu e n t e :
“ 4 ter. La sanzion e di cui al com m a 4, si applica
anch e nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà, prodot t e a
corredo dell'istan z a di esen zion e, non trovino
punt ual e riscontro negli accerta m e n t i effet t u a ti
dall'ent e impositore. ”.
Art. 6 Tasse auto m o bilistic h e regionali.
Sostit u zi o n e dell'articolo 5 della l.r. 49/200 3
1. L'articolo 5 della l.r. 49/20 0 3 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 5 Esen zion e in favore di perso n e disabili
1. Il paga m e n t o delle tasse auto m o bilistich e
regionali non
è dovuto
con riferi m e n t o
ai
motoveicoli e agli autoveicoli di cui al decret o del
Preside n t e della Repu b blica 26 ottobr e 1972, n.
633 (Istitu zio n e e disciplina dell'im po s t a sul valore
aggiun to) tabella A, parte II, n. 31, da parte dei
sogge t ti individuati ai sensi della med e si m a tabella
A, parte II, n. 31 e da parte dei sogg e t ti individuati
ai sensi della legg e 23 dice m b r e 2000, n. 388
(Disposizioni per la forma zio n e del bilancio annuale
e plurien n ale dello Stato “legge finanziaria 2001”),
articolo 30, com m a 7, com e di seguito detta gliati:
a) sogge t ti con ridotte o impe dit e capacità motorie
per m a n e n t i, affetti da patologie che limitano o
escludo n o
l'uso
degli
arti
inferiori
e
che
comp or ta n o
la difficoltà
o l'impos si bilità
di
dea m b ula zio n e , limitata m e n t e ai veicoli adattati in
funzion e della disabilità motoria. Gli adatta m e n t i al
veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il
trasporto di sogg e t ti disabili, devono risultare dalla
carta di circolazion e. Gli adatta m e n t i per la guida
sono prescritti in sede di visita da parte delle
com m i s sio ni me dic h e locali di cui all'articolo 119,
com m a 4, del decre to legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada) e annota ti sulla
paten t e speciale di guida. Vengo n o equiparati a
veicoli adattati alla guida anche quelli dotati di sola
frizione auto m a tica o cambio auto m a tico, purch é
prescritti dalle citate com mi s sio ni medich e;
b) sogge t ti portatori di handica p in situazion e di
gravità, com e definita dall’articolo 3, com m a 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legg e- quadro
per l'assiste n z a , l'inte gra zio n e sociale e i diritti
delle person e handicap p a t e) o invalidi gravi, affetti
da una patologia o da pluria m p u t a zio ni che
comp or ta n o la grave limitazion e della capacità di
dea m b ula zio n e;
c) sogg e t ti affetti da cecità assoluta o parziale e
sogge t ti ipoved e n ti gravi, com e individua ti ai sensi
degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n.
138
(Classificazion e
e
quantificazion e
delle
minora zioni
visive
e nor m e
in materia
di
accerta m e n t i oculistici);
d) sogge t ti sordi come definiti articolo 1, com m a 2,
dalla legg e 26 maggio 1970, n. 381 (Au m e n t o del
contrib u to ordinario dello Stato a favore dell'Ent e
nazionale per la protezio n e e l'assiste n z a ai
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 81/20 1 5
5
sordo m u t i e delle misure dell'asse g n o di assiste n z a
ai sordo m u t i);
e) sogge t ti con handicap psichico o men t ale di
gravità tale da aver deter mi n a t o il riconosci m e n t o
della inden ni tà di acco m p a g n a m e n t o .
2. Gli accerta m e n t i sanitari relativi alle disabilità
di cui al com m a 1, sono effett u a ti dalle com p e t e n ti
com mi s sio ni medich e pubblich e.
3. L'ese n zio n e spetta limitata m e n t e ad un solo
veicolo di proprietà del disabile oppur e della
perso na di cui il disabile risulti fiscalm e n t e a
carico. L’esen zio n e spetta a condizion e che il
veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevale n t e a
ben eficio
del
disabile.
L'ese n zio n e
decad e
auto m a tica m e n t e , senza nece s sità di specifica
revoca, qualora venga men o in capo al beneficiario
il posse s s o dei requisiti di cui alla pres e n t e legg e.
4. In deroga alla disposizion e di cui al primo
capov ers o
del com m a
3, nel solo caso di
dem olizion e o di trasferi m e n t o di proprietà di
veicolo usato già in esen zion e per acquisto di
veicolo nuovo anch’esso utilizzato per la guida od il
trasporto di sogge t ti di cui al com m a 1, qualora vi
sia sovrap po sizio n e tem p o ral e nella proprietà di
entra m b i i veicoli, l’esen zio n e dal paga m e n t o della
tassa auto m o bilistica è riconosciu ta sul veicolo
nuovo già a decorrer e dalla prima periodicità
tributaria, a condizion e che la dem olizion e o il
trasferi m e n t o di proprietà del veicolo usato siano
effett u a t e entro trenta giorni dalla data di prima
im mat ricolazion e del veicolo nuovo.
5. Il riconosci m e n t o dell’ese n zio n e sul veicolo
nuovo trova applicazion e anche nel caso di
dem olizion e o trasferi m e n t o di proprietà di veicolo
usato adattato per acquisto di veicolo nuovo
anch’esso adattato per la guida o il trasporto di
sogg et ti disabili, a condizion e che il collaudo degli
adatta m e n t i risulti effett u a t o entro trenta giorni
dalla data di prima imma t ricolazio n e del veicolo
nuovo e che la de m olizion e o il trasferi m e n t o di
proprietà del veicolo usato siano effett u a t e nel
me d e si m o ter min e.
6. Le disposizioni di cui ai com mi 4 e 5 trovano
applicazion e, alle med e si m e condizioni, anche nel
caso di dem olizion e o di trasferi m e n t o di proprietà
di veicolo usato già in esen zio n e per acquisto di
altro veicolo usato anch’esso utilizzato per la guida
o il trasporto di sogge t ti di cui al com m a 1.
7. Il beneficiario dell’ese n zio n e può chied er e il
trasferi m e n t o dell’ese n zio n e med e si m a su altro
veicolo di sua proprietà, con l’osserva n z a degli
ade m pi m e n t i di cui all'articolo 4, com m a 3. Il
trasferi m e n t o è am mi ssibile soltanto qualora il
veicolo già in esen zion e sia ogget t o di:
a) cessa zion e della circolazion e;
b) trasferi m e n t o della proprietà;
c) perdita di posse s s o per furto.
8. Il diritto all'ese n zio n e spetta quan do la
situazion e di disabilità è riconosciu ta in modo
per m a n e n t e , senza prevision e di revisione, salvo
quanto previsto al com m a 9.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5
5a Bilancio e leggi finanzia ri e
9. Qualora gli accerta m e n t i medico- sanitari siano
riferibili a sogg e t ti minor e n ni il diritto all'ese n zio n e
spetta fino alla data stabilita per la revision e e,
com u n q u e , non oltre la data di compi m e n t o della
mag giore età e, in tal caso, viene conce s sa
un'es e n zi o n e te m p o ra n e a avent e valenza fino alla
data di previs ta revision e.
10. L’ese n zio n e tem p o ra n e a può esser e prorogata,
senza soluzion e di continuità e com u n q u e con
effetti non oltre la data di com pi m e n t o della
mag giore età, qualora, dopo la scade n z a del
ter min e di cui al com m a 9, il sogge t t o intere s s a t o
produca docu m e n t a z io n e attes ta n t e la per m a n e n z a
dei requisiti medico- sanitari alla scad en z a del
ter min e sudd e t t o. ”.
Art. 7 Tasse auto m o bilistic h e regionali.
Sostit u zio n e dell'articolo 6 della l.r. 49/20 0 3
1. L'articolo 6 della l.r. 49/200 3 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 6 Esen zion e dei veicoli delle organiz za zio ni
di volontariato
1. Sono esen ta ti dal paga m e n t o delle tasse
auto m o bilistich e regionali i veicoli adibiti ad
amb ulan z e di trasporto, al trasporto di organi e
sang u e e al trasporto di person e in deter m i n a t e
condizioni, di proprietà delle organizza zio ni di
volontariato iscritte nel registro regionale di cui
alla legg e regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Nor m e
relative
ai rapporti
delle
organizza zio ni
di
volontariato con la Region e, gli Enti Locali e gli
altri Enti pubblici - Istituzio n e
del registro
regional e delle organizz a zio ni del volontariato). ”.
Art. 8 Tasse auto m o bilistic h e regionali.
Sostit u zio n e dell'articolo 8 della l.r. 49/20 0 3
1. L'articolo 8 della l.r. 49/200 3 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 8 Esen zion e dei veicoli destinati al servizio
antinc e n di o
1. Sono esent a ti dal paga m e n t o delle tasse
auto m o bilistich e regionali i veicoli esclusiva m e n t e
destinati al servizio di estinzion e degli incen di,
individuati dai piani operativi annuali provinciali
dell’attività antinc e n di
boschivi (AIB) di cui
all'articolo 74, com m a 6, della legge regionale 21
marzo 2000, n. 39 (Legg e forestale della Toscana),
di proprietà:
a) dei com u ni, delle unioni di com u ni, delle
provinc e, degli enti parco regionali e nazionali;
b) delle organiz za zioni di volontariato iscritte nel
registro regionale di cui alla l.r. 28/19 9 3;
c) delle organiz za zio ni non lucrative di utilità
sociale
(ONLU S),
iscritt e
nell'anagraf e
delle
ONLU S . ”.
Art. 9 Tasse auto m o bilistic h e regionali.
Modifich e all' articolo 8 quat er della l.r.
49/20 0 3
1. Al comm a 1 dell'ar ticolo 8 quat e r della l.r.
49/20 0 3, dopo le parole: “ profes sio nal m e n t e
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 81/201 5
6
com m e r cio,
”
è
esclusiva m e n t e ”.
inserit a
la
segu e n t e :
2. Il comm a 3 dell'ar ticolo 8 quat e r
49/200 3 è abrog a t o.
“
della l.r.
Art. 10 Tasse auto m o bilistic h e regionali.
Inseri m e n t o dell' articolo 10 bis nella l.r.
49/200 3
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 49/20 0 3 è aggiun t o il
segu e n t e :
“ Art. 10 bis Disposizioni finali e transitorie
1. Le istruttorie relative ad istanz e di esen zio n e
pres e n t a t e entro la data del 31 dice m b r e 2015, e
non ancora definit e alla me d e si m a data, sono
sogge t t e a definizion e in base alle disposizioni di
cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 com e modificati dalla
legge regionale 28 dice m b r e 2015, n. 81 (Legg e di
stabilità per l'anno 2016).
2. Le esen zioni già riconos ciut e alla data del 31
dice m b r e 2015, in base a requisiti non confor mi al
dispos to di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, com e
modificati dalla l.r. 81/20 1 5, cessan o di avere
efficacia a decorrer e dal 1° gennaio 2016. ”.
Art. 11 Deter mi n a zi o n e dell'i m por t o della
tassa auto m o bilistica regional e. Modific h e all'
articolo 1 bis della l.r. 52/200 6
1. Dopo il com m a 2 quinq uie s 1 dell'ar ticolo 1 bis
della legge region ale 2 novem b r e 2006, n. 52
(Dete r mi n a zio n e
dell’impor t o
della
tass a
auto m o bilistic a region ale), è inserito il segu e n t e :
“ 2 quinq ui e s 2. Gli importi di cui al com m a 2 bis,
così com e deter m i n a ti ai sensi dei com mi 2 quater,
2 quinq uie s e 2 quinq ui es 1, sono ridotti del 7,5 per
cento per i paga m e n t i da eseg uirsi dal 1° gennaio
2016 relativi a periodi fissi succes sivi a tale data. ".
2. Dopo il com m a 2 octies dell'ar ticolo 1 bis della
l.r. 52/20 0 6 è inserito il segu e n t e :
“ 2 novies. Gli importi di cui al com m a 2 sexies,
così com e deter m i n a ti ai sensi del com m a 2 octies,
sono ridotti del 10 per cento per i paga m e n ti da
eseg uirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi
succ es sivi a tale data. ”.
Art. 12 Deter mi n a zi o n e dell'i m por t o della
tassa auto m o bilistica regional e. Modific h e all'
articolo 1 quat er della l.r. 52/20 0 6
1. Il com m a 1 quat e r 2 dell'articolo 1 quat e r della
l.r. 52/20 0 6 è sostituito dal segu e n t e :
“ 1 quater 2. Alle minori entrat e derivanti
dall’applicazion e dei com m i 2 quinq ui e s 2 e 2
novies
dell’articolo
1 bis, stimat e
in euro
1.420. 0 0 0 , 0 0 per il 2016 ed euro 1.540. 0 0 0 , 0 0 per
ciascu n o degli anni 2017 e 2018 a valere sulla
Tipologia 101 “Impost e, tasse e prove n ti assimilati”
del Titolo 1 “Entrate corren ti di natura tributaria,
contrib u tiva e pere q u a tiva” del bilancio 2016 –
2018 e succe s sivi, si fa fronte attrav ers o il mag gior
gettito
tributario
derivant e
dalla legislazion e
vigen t e ed impu ta bile alle me d e si m e tipologia e
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5
5a Bilancio e leggi finanzia ri e
titolo di entrata. ”.
Art. 13 Tasse auto m o bilistic h e regionali.
Disposizion e finanziaria
1. Le maggiori entr a t e deriva n ti dalle disposizioni
di cui alla pres e n t e sezion e sono stimat e in euro
2.300. 0 0 0 , 0 0
annui
e
sono
imput a t e
agli
stanzia m e n ti della Tipologia 101 “Impos t e, tasse e
proven ti assimilati” del Titolo 1 “Entr a t e corr e n ti di
natu r a tribu t a ri a, contrib u tiv a e pere q u a t iv a” del
bilancio di prevision e 2016 – 2018 e succe s sivi.
SEZION E IV Impost a region al e sulle attivit à
produ t tive (IRAP)
Art. 14 Riduzion e delle aliquot e IRAP per
finalità di riequilibrio territoriale. Sostit u zi o n e
dell’articolo 3 della l.r. 79/20 1 3
1. L’articolo 3 della legge region ale 24 dicem b r e
2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle
impre s e a valere sull’impos t a region al e sulle
attività
prod u t tive
“IRAP”),
è sostituito
dal
segu e n t e :
“ Art. 3 Riduzio n e delle aliquot e IRAP per finalità
di riequilibrio territoriale
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,96
punti perce n t u ali per i sogg e t ti di cui all'articolo 3,
com m a 1, letter e a) e b), del d.lgs. 446/19 9 7,
limitata m e n t e al valore della produ zion e netta
prodot ta nei territori monta ni dei com u ni di cui
all’allegato B della legge regionale 27 dice m b r e
2011, n. 68 (Nor m e sul siste m a delle autono m i e
locali).
2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di
più com u ni, il valore della produ zio n e netta si
consid era
prodot to
nel
territorio
mon ta n o
proporzio nal m e n t e all'am m o n t a r e delle retribu zioni
spett a n ti al perso nale, a qualun q u e titolo utilizzato
e addet to con contin uità per un periodo di tem p o
non inferiore a tre mesi, in stabilim e n ti, cantieri,
uffici o basi fisse, operanti nel territorio monta n o.
Sono comp r e si i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipen d e n t e , i comp e n s i ai collaboratori coordinati e
continua tivi
e
gli
utili
agli
associati
in
partecipa zio n e.
3. L'aliquota ridotta di cui al com m a 1, non si
applica qualora il valore della produ zio n e netta sia
superiore ad euro 77.000, 0 0. ”.
Art. 15 Riduzion e dell’aliquot a IRAP per le
impre s e certificat e EMA S. Modifich e
all'articolo 4 della l.r. 79/201 3
l.r. 81/20 1 5
7
della legge region al e 29 dicem b r e 2014, n. 86
(Legge finanziaria per l'anno 2015) si inter p r e t a n o
nel senso che beneficia no delle agevolazioni anch e
le reti d'imp r e s a e le impre s e ade r e n ti a un
contr a t t o di rete d'imp r e s a già costituit e ai sensi
dell’articolo 3, com mi da 4 ter a 4 quinq uie s, del
decr e t o- legge 10 febbr aio 2009, n. 5 (Misur e
urg e n ti a soste g n o dei setto ri indus t ri ali in crisi,
nonch é disposizioni in mat e ri a di produzion e
lattie r a e rateizzazion e del debito nel setto r e
lattie ro- case a rio), conver tito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alla data di entr a t a
in vigore delle med e si m e l.r. 79/201 3 e l.r. 86/201 4.
Art. 17 Impost a regionale sulle attività
produt t iv e (IRAP). Sostit u zio n e dell'articolo 13
della l.r. 79/20 1 3
1. L’articolo 13 della l.r. 79/201 3 è sostitut o dal
segu e n t e :
“ Art. 13 Esenzio n e per esercizi com m e r ciali in
territori monta ni
1. A decorrer e dall’anno d’impo st a 2016 sono
esent a ti dal paga m e n t o dell'IRAP i sogg e t ti che
esercita no l'attività com m e r ciale di cui all'articolo 4
del decre to legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Rifor ma della disciplina relativa al settore del
com m e r cio, a nor ma dell' articolo 4, com m a 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), nei territori
classificati mon ta ni ai sensi dell’articolo 83 della l.r.
68/20 1 1, con popolazion e uguale o inferiore a
cinqu e c e n t o
abitanti,
e
che
svolgono
congiu n t a m e n t e in un solo esercizio altri servizi di
particolare inter es s e per la collettività, ai sensi dell'
articolo 10, com m a 1, lettera a), del me d e si m o
d.lgs. 114/19 9 8.
2. L’ese n zio n e di cui al com m a 1, non si applica
qualora il valore della produ zio n e netta sia
superiore a euro 77.468, 5 3.
3. Dal 1° gen naio 2016 cessa di avere applicazion e
il regola m e n t o eman at o con decret o del Preside n t e
della
Giunta
17
febbraio
2004,
n.
11/R
(Regola m e n t o di attua zion e dell' articolo 1 della
legge regionale 21 dice m b r e 2001, n. 65 “Legge
finanziaria per l'anno 2002”. Esen zion e dall'imp o s ta
regional e sulle attività produ t tiv e “IRAP” di esercizi
com m e r ciali in zone monta n e ). ”.
Art. 18 Impost a regional e sulle attività
produt t iv e (IRAP). Disposizion e finanziaria
Art. 16 Interv e n t i agevolativi previsti dalla l.r.
35/200 0. Interpr e t a zi o n e aute n ti c a
1. Le variazioni delle entr a t e tribut a ri e derivan ti
dalle
disposizioni
della
pres e n t e
sezione
dete r m i n a n o un mag gio r gettito stima to in euro
658.00 0, 0 0 per ciascu n o degli anni 2016 e 2017 ed
un minor gettito stimat o in euro 500.0 0 0, 0 0 per
l'anno 2018 e succe s sivi e sono imput a t e agli
stanzia m e n t i della Tipologia 101 "Impost e, tass e e
prove n ti assimilati" del Titolo 1 "Entr a t e corr e n ti di
natu r a tribut a ri a, contrib u tiva e pere q u a tiv a" del
bilancio di prevision e 2016 – 2018 e succes sivi.
1. La lette r a a) del comm a 1 dell'ar ticolo 6 della l.r.
79/201 3 e la lette r a a) del com m a 1 dell'ar ticolo 12
CAPO II Mi s u r e pe r l'e q u i t à e la tu t e l a
soc i a l e
1. Al comm a 2 dell'ar ticolo 4 della l.r. 79/20 1 3, le
parole: “ per i periodi d'impo s t a 2015, 2016 e 2017
” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ per il periodo
d'impo s t a 2015 ”.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5
5a Bilancio e leggi finanzia ri e
Art. 19 Proget t o "Spesa per tutti" e
redistri bu zi o n e ecce d e n z e alime n t a ri.
Modific h e alla l.r. 32/20 0 9
1. Dopo l'articolo 3 della legge region al e 25 giugno
2009, n. 32 (Inte rv e n ti per comb a t t e r e la pover t à ed
il disagio sociale attr av e r s o la redistrib u zio n e delle
ecce d e n z e alime n t a r i), è aggiu n to il segu e n t e :
“ Art. 3 bis Proget to "Spesa per tutti"
1. La Region e, per le finalità di cui all'articolo 1
della prese n t e legge istituisc e il proge t t o "Spesa
per tutti" e ne dà applicazion e anche tra mit e
accordi con la grand e distribu zion e organizza ta.
2. Il proget t o di cui al com m a 1 consist e
nell'applicazio n e di sconti dedicati a deter m i n a ti
beni, individuati fra quelli di prima nece s sità, a
cittadini reside n ti in Toscana sulla base della loro
condizion e econo m ic a e può anche esser e limitato a
deter m i n a ti giorni o fasce orarie.
3. L'applicazion e degli sconti di cui al com m a 2
può poggiar e sulle anagrafich e già in posses s o dei
sogg et ti
operanti
nella
grand e
distribu zio n e
organizza t a e sul siste m a di fidelizza zio n e da ques ti
utilizzato.
4. Possono acced e r e al proge t t o tutti i cittadini
residen ti in Toscana con un reddito annuo lordo
inferiore ai 20 mila euro, tale cifra è incre m e n t a t a
di 5 mila euro per ogni familiare a carico.
5. La Region e, per la realizzazio n e del proge t t o, ha
una dotazion e di 150.00 0 euro.
6. Il proget t o è da inten d e r si speri m e n t al e; entro
dodici mesi dall'attiva zion e dello stesso, la Region e
valuta il rapporto costi/be n e fici misurat o a partire
dalla som m a investita ed il totale degli sconti
applicati agli uten ti, dando n e infor m a zio n e al
Consiglio regionale, che si espri m e sulla neces sità
di rend e rlo strutt ur ale. ”.
2. Dopo il com m a 2 bis dell'ar ticolo 4 della l.r.
32/20 0 9 è aggiun t o il segu e n t e :
“ 2 ter. Per il progra m m a plurien n al e di cui
all'articolo 3 ed il proget t o di cui all'articolo 3 bis, è
autorizzat a la spesa di euro 200.0 0 0, 0 0 per
ciascu no degli anni 2016 e 2017, cui si fa front e
con gli stanzia m e n ti della Mission e 12 "Diritti
sociali, politich e sociali e famiglia", Progra m m a 04
"Interv e n ti per i sogge t ti a rischio di esclusion e
sociale", Titolo 1 "Spes e corre nti" del bilancio di
prevision e 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. ”.
Art. 20 Violenza di gene r e. Modific h e
all'articolo 46 della l.r. 86/201 4
1. Al comm a 1 dell'articolo 46 della l.r. 86/20 1 4 le
parole: “ per l'anno 2015 ” sono sostituit e dalle
segu e n ti: “ per ciascu no degli anni 2015 e 2016 ”.
2. Il com m a 2 dell'articolo 46 della l.r. 86/20 1 4 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 2. Agli oneri di cui al com m a 1, si fa front e per
l'anno 2015 con gli stanzia m e n t i dell'UPB 234
“Progra m m i ed azioni per il soste g n o dell'inclusion e
sociale - Spes e corren ti” del bilancio di prevision e
2015, e per l'anno 2016 con gli stanzia m e n t i della
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 81/201 5
Mission e
famiglia”,
a rischio
corren ti”
annualità
8
12 “Diritti sociali, politiche sociali e
Progra m m a 04 “Interve n ti per i sogg et ti
di esclusion e sociale”, Titolo 1 “Spese
del bilancio di prevision e 2016 – 2018,
2016. ”.
CAPO III Dis p o s i z i o n i div e r s e
Art. 21 Sost e g n o agli istituti superiori di studi
musicali toscani. Modifich e all'articolo 65
della l.r. 77/201 3
1. Il comm a 1 dell'ar ticolo 65 della legge region al e
24 dicem b r e 2013, n. 77 (Legg e finanzia ria per
l'anno 2014), è sostituito dal segu e n t e :
“ 1. Per soste n e r e gli istituti superiori di studi
musicali toscani la Region e destina la som m a di
euro 900.0 0 0, 0 0 per l'anno 2014 e di euro
850.0 0 0, 0 0 per ciascu n o degli anni 2015, 2016 e
2017 per un totale di euro 3.450. 0 0 0 , 0 0 . ”.
2. All’aline a del com m a 1 bis dell'ar ticolo 65 della
l.r. 77/20 1 3, le parole: “ per l’anno 2015 ” sono
sostituit e dalle segu e n ti: “ per ciascu no degli anni
2015 e 2016 ”.
3. Il com m a 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/20 1 3 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 3. All’onere di spesa di cui al com m a 1, pari ad
euro 900.00 0, 0 0 per l'anno 2014 e a euro
850.0 0 0, 0 0 per l'anno 2015, si fa front e con gli
stanzia m e n t i
dell’UPB
613
“Siste m a
dell’educa zio n e e dell’istruzion e – Spes e corren ti”
del
bilancio
di
prevision e
2014
e
2015
rispettiva m e n t e . ”.
4. Dopo il com m a 3 dell'articolo 65 della l.r.
77/201 3 è aggiu n to il segu e n t e :
“ 3 bis. All'oner e di spesa di cui al com m a 1, pari a
euro 850.0 0 0, 0 0 per ciascu n o degli anni 2016 e
2017, si fa fronte con gli stanzia m e n t i della
Mission e 4 “Istruzion e e diritto allo studio”,
Progra m m a 02 “Altri ordini di istruzio n e non
universitaria”,
Titolo 1 “Spes e corren ti” del
bilancio di prevision e 2016 – 2018, annualità 2016
e 2017. ”.
Art. 22 Azione straordi naria di mark e ti n g e di
com u ni c a zio n e per la prom o zi o n e di eve nti di
rilevanz a strat e gi ca per il siste m a toscano.
Modifich e all' articolo 70 sexies decies della
l.r. 77/201 3
1. Il com m a 2 dell'articolo 70 sexies decies della
l.r. 77/20 1 3 è sostituito dal segu e n t e :
“ 2. Per l'attua zio n e di quanto previsto al com m a 1,
è autorizzat a la spesa compl e s siva fino ad un
massi m o di euro 1.000.0 0 0, 0 0 per l'anno 2015, cui
si fa front e con gli stanzia m e n t i della UPB 513
"Interv e n ti per lo svilup po del siste m a econo mi co e
produ t tivo - Spes e corren ti" del bilancio di
prevision e 2015. ”.
Art. 23 Valorizza zio n e del sito archeologico di
Gonfien ti. Modifich e all'articolo 58 della l.r.
86/201 4
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5
5a Bilancio e leggi finanzia ri e
1. Al comm a 2 dell' articolo 58 della l.r. 86/20 1 4 la
parola: “ 3.200.0 0 0, 0 0 ” è sostit uit a dalla segu e n t e :
“ 3.000.0 0 0, 0 0 ”.
2. Il comm a 3 dell'ar ticolo 58 della l.r. 86/201 4 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 3. All'oner e di cui al com m a 2, pari ad euro
1.000. 0 0 0 , 0 0 per ciascu n o degli anni 2016, 2017 e
2018 si fa front e con gli stanzia m e n t i della
Mission e 5 “Tutela e valorizzazion e dei beni e delle
attività culturali”, Progra m m a 01 “Valorizza zion e
dei beni di interes s e storico”, Titolo 2 “Spese in
conto capitale” del bilancio di prevision e 2016 –
2018. ”.
Art. 24 Contribu t i straordi nari per l’edilizia
scolastica
1. È asseg n a t o per l’anno 2016 al Comun e di
Crespin a Lorenz a n a un contrib u t o strao r di n a r io una
tant u m ,
pari ad euro
1.000. 0 0 0 , 0 0,
per
la
realizzazion e di un nuovo edificio quale sede della
scuola secon d a r i a di primo grad o.
2. È asseg n a t o per l’anno 2016 al Comun e di
Impru n e t a un contrib u t o strao r di n a ri o una tant u m ,
pari ad euro 1.000. 0 0 0 , 0 0, per la realizzazion e di
un nuovo edificio scolastico quale sede della scuola
prim a ri a.
3. È asseg n a t o per l’anno 2016 al Comun e di
Uzzano un contrib u t o strao r di n a ri o una tant u m ,
pari ad euro 500.0 0 0, 0 0, per l’amplia m e n t o ed
interv e n t o di mess a a norm a delle scuole medie di
tale Comun e.
4. Con delibe r a zio n e della Giunt a region ale sono
stabilite le modalit à e i ter mini di erog azion e e
rendico n t a zio n e dei contrib u ti di cui ai com mi 1, 2 e
3.
5. Per l'attu a zio n e di qua nt o previsto ai commi 1, 2
e 3, è autorizzat a la spes a di euro 2.500. 0 0 0 , 0 0 per
l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanzi a m e n ti
della Mission e 4 “Istruzion e e diritto allo studio”,
Progr a m m a 02 “Altri ordini di istruzion e non
universit a ri a”, Titolo 2 “Spes e in conto capitale” del
bilancio di prevision e 2016 – 2018, annu alit à 2016 .
6. L'articolo 60 della l.r. 86/20 1 4 è abrog a t o.
Art. 25 Contribu t o straordi nario in favore
della Fondazio n e Carne vale di Viare g gio.
Modific h e all'articolo 61 della l.r. 86/201 4
1. Al comm a 1 dell'ar ticolo 61 della l.r. 86/201 4, la
parola: “ 1.850.0 0 0, 0 0 ” è sostit uit a dalla segu e n t e :
“ 2.650.0 0 0, 0 0 ”.
2. Il comm a 2 dell'ar ticolo 61 della l.r. 86/201 4 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 2. Il contribu t o è erogato con delibera zio n e della
Giunta regionale, previa valutazion e positiva di un
piano di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del
progra m m a
dell'edizion e
2015
della
manifes t a zio n e,
aggiorna to
annual m e n t e ,
che
dimos tri la soste nibilità econo m ic a e finanziaria
della relativa gestion e. ”.
3. Il comm a 3 dell'ar ticolo 61 della l.r. 86/201 4 è
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 81/20 1 5
9
sostituito dal segu e n t e :
“ 3. All’oner e di spesa di cui al com m a 1, si fa
front e per euro 1.450. 0 0 0 , 0 0 per l'anno 2015 con le
risorse iscritte all’UPB 631 “Promo zion e e sviluppo
della cultura - Spes e corren ti” del bilancio di
prevision e 2015, e per euro 1.000.0 0 0, 0 0 per il
2016 e 200.0 0 0, 0 0 per il 2017 con gli stanzia m e n ti
della Mission e 5 “Tutela e valorizza zio n e dei beni e
delle attività culturali”, Progra m m a 02 “Attività
culturali e interve n ti diversi nel settor e culturale” Titolo 1 “Spese corre nti” del bilancio di prevision e
2016 - 2018, annualità 2016 e 2017. ”.
Art. 26 Contribu t o straordi nario alla
Fondazion e Festival Pucciniano. Modific h e
all'articolo 62 della l.r. 86/20 1 4
1. Il comm a 3 dell'ar ticolo 62 della l.r. 86/201 4 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 3. All'oner e di spesa di cui al com m a 1, si fa
front e
per
l'importo
compl e s siv o
di
euro
1.980.0 0 0, 0 0 , di cui:
a) euro 660.0 0 0, 0 0 per l'anno 2015, con gli
stanzia m e n t i dell’UPB 631 “Promozio n e e svilupp o
della cultura - Spes e corren ti” del bilancio di
prevision e 2015;
b) euro 660.00 0, 0 0 per ciascu no degli anni 2016 e
2017, con gli stanzia m e n t i della Mission e 5 “Tutela
e valorizzazio n e dei beni e delle attività culturali”,
Progra m m a 02 “Attività culturali e interv e n ti
diversi nel settor e culturale” - Titolo 1 “Spese
corre nti” del bilancio di prevision e 2016 – 2018,
annualità 2016 e 2017. ”.
Art. 27 Contribu t o straordi nario all'Istit ut o
supe riore per le indust ri e artistic h e di Firenz e
(ISIA)
1. È asse g n a t o un contrib u t o strao r di n a ri o una
tant u m per l'anno 2016, pari ad euro 1.100. 0 0 0 , 0 0,
all’Istitut o Supe rio r e per le indust ri e artistic h e di
Firenz e (ISIA) per la realizzazion e degli interv e n ti
neces s a ri a rend e r e idoneo all’utilizzo, quale nuova
sede per le prop rie attività, il comples s o di
arch e ologi a
indust ri al e
deno min a t o
“ex
Mecca n o t e s sile”, di propri et à del Comun e di
Firenz e.
2. Con deliber a zion e della Giunta region al e sono
definite modalità e ter mini di erogazio n e e
ren dicon t a zio n e del contrib u t o.
3. All’oner e della spes a di cui al comm a 1, pari ad
euro 1.100. 0 0 0 , 0 0 per l’anno 2016, si fa fronte con
gli stanzi a m e n ti della Missione 4 “Istr uzion e e
diritto allo studio”, Prog r a m m a 04 “Istr uzion e
univer sit a ri a”, Titolo 2 “Spes e in conto capitale” del
bilancio di prevision e 2016 – 2018, ann u alità 2016.
4. L'articolo 63 della l.r. 86/201 4 è abro g a t o.
Art. 28 Contrib u ti straordi nari per
l’inte gra zio n e tariffaria sul trasporto pubblico
locale per la direttric e Cam piglia Maritti m a –
Piom bino Modifich e all’ articolo 35 bis della
l.r. 77/20 1 3
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5
5a Bilancio e leggi finanzia ri e
l.r. 81/201 5
10
1. Al comm a 1 dell’articolo 35 bis della l.r.
77/20 1 3, le parole: “ per l’anno 2014 l’importo
massi m o di euro 143.0 0 0, 0 0 ” sono sostituit e dalle
segu e n ti: “ per l’anno 2014 e per gli anni segu e n ti,
fino all’affida m e n t o del servizio al gestore a
conclusio n e della proce d u r a di gara per il lotto
unico regionale del servizio di trasport o pubblico
locale su gom m a e com u n q u e non oltre l’anno
2017, l’importo massi m o di euro 143.00 0, 0 0 l’anno
”.
2. Il comm a 3 dell'ar ticolo 35 bis della l.r. 77/201 3
è sostituito dal segu e n t e:
“ 3. All'oner e della spesa di cui al com m a 1, pari ad
euro 143.00 0, 0 0 annui si fa front e:
- per gli anni 2014 e 2015 con gli stanzia m e n t i
della UPB 322 "Servizi di trasport o pubblico - Spes e
corre nti" del bilancio di prevision e 2014 e 2015
rispet tiva m e n t e;
- per gli anni 2016 e 2017 con gli stanzia m e n t i
della Mission e 10 "Trasporti e diritto alla mobilità",
Progra m m a 02 "Trasporto pubblico locale" - Titolo
1 "Spes e corren ti" del bilancio di prevision e 2016 –
2018, annualità 2016 e 2017. ”.
Art. 29 Entrat a in vigore
1. La pres e n t e legge entr a in vigore il giorno
succe s sivo alla data di pubblicazion e sul Bollettino
ufficiale della Region e Toscan a e le sue disposizioni
si applica n o a decor r e r e dal 1° genn aio 2016.
Not e
1. Ve di Avviso di Rettifica pubblica t o sul B.U.
del 13 genn ai o 2016, n. 1.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5