Legge Regionale n. 81 del 28 dicembre 2015
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Legge Regionale n. 81 del 28 dicembre 2015
5a Bilancio e leggi finanzia ri e Legg e region al e 28 dice m b r e 2015, n. 81 Leg g e di stab i li t à per l'an n o 20 1 6 . (Bollettino Ufficiale n. 57, par t e prim a, del 29.12.2 0 1 5 ) PREAMBOLO ................................................................. 1 CAPO I Disposizioni in mat e ri a di ent r a t a .....3 SEZIONE I Disposizioni sui canoni di conc e s sio n e per l’utilizzo del dem a ni o idrico e delle relative are e e conne s s a imposizion e tribu t a ri a ........................................................................ 3 Art. 1 Disposizioni sui cano ni di conce s sio n e per l’utilizzo del dem a ni o idrico e delle relative are e e conne s s a imposizion e tribu t a r i a .............................................................................................3 Art. 2 Impost a region al e sulle conc e s sio ni stat ali per l'occu p a zio n e e l'uso dei beni del dem a nio e del pat ri m o ni o indispo ni bile dello Stat o. Disposizion e finanzi a ri a ..............................4 SEZIONE II Tribut o speci ale per il deposit o in disca ri c a dei rifiuti solidi ......................................... 4 Art. 3 Tribut o special e per il deposito in disca ri c a dei rifiuti solidi. Abrog azion e dell'a r ti colo 4 della l.r. 60/199 6 ............................4 SEZIONE III Tasse auto m o bilistic h e region ali .............................................................................................4 Art. 4 Tasse auto m o bilistic h e region ali. Abrogazion e dell' articolo 1 bis della l.r. 49/20 0 3 ........................................................................... 4 Art. 5 Tasse auto m o bilistic h e region ali. Modifich e all'ar ticolo 4 della l.r. 49/200 3 .........4 Art. 6 Tasse auto m o bilistic h e region ali. Sostituzion e dell'a r tic olo 5 della l.r. 49/200 3 . 5 Art. 7 Tasse auto m o bilistic h e region ali. Sostituzion e dell'a r tic olo 6 della l.r. 49/200 3 . 6 Art. 8 Tasse auto m o bilistic h e region ali. Sostituzion e dell'a r tic olo 8 della l.r. 49/200 3 . 6 Art. 9 Tasse auto m o bilistic h e region ali. Modifich e all' articolo 8 quat e r della l.r. 49/20 0 3 ........................................................................... 6 Art. 10 Tasse auto m o bilistic h e region ali. Inse ri m e n t o dell' articolo 10 bis nella l.r. 49/20 0 3 ........................................................................... 6 Art. 11 Dete r m i n a zi o n e dell'im po r t o della tass a auto m o bilistic a region al e. Modifiche all' articolo 1 bis della l.r. 52/20 0 6 ............................. 6 Art. 12 Dete r m i n a zi o n e dell'im po r t o della tass a auto m o bilistic a region al e. Modifiche all' articolo 1 quat e r della l.r. 52/200 6 .....................6 Art. 13 Tasse auto m o bilistic h e region ali. Disposizion e finanzia ri a ........................................... 7 SEZIONE IV Impost a region al e sulle attivit à prod u t tive (IRAP) ........................................................7 Art. 14 Riduzion e delle aliquot e IRAP per finalità di riequilibrio ter ri t o ri al e. Sostit uzion e dell’articolo 3 della l.r. 79/201 3 ........................... 7 Art. 15 Riduzion e dell’aliquot a IRAP per le Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 81/20 1 5 1 impr e s e certifica t e EMAS. Modifich e all'ar ticolo 4 della l.r. 79/201 3 .............................. 7 Art. 16 Interve n t i agevol a tivi previsti dalla l.r. 35/200 0. Inter p r e t a zi o n e aut e n ti c a ....................7 Art. 17 Impost a region al e sulle attività produ t tive (IRAP). Sostit uzion e dell'ar tic olo 13 della l.r. 79/20 1 3 .........................................................7 Art. 18 Impost a region al e sulle attività produ t tive (IRAP). Disposizion e finanzia ri a .....7 CAPO II Misur e per l'equit à e la tut ela sociale .............................................................................................8 Art. 19 Proge t t o "Spesa per tutti" e redist ri b u zio n e ecce d e n z e alim e n t a r i. Modifiche alla l.r. 32/200 9 ......................................8 Art. 20 Violenza di gen e r e . Modifiche all'ar ticolo 46 della l.r. 86/20 1 4 ............................8 CAPO III Disposizioni diver s e ...............................8 Art. 21 Sost e g n o agli istituti supe rio ri di studi musicali tosca ni. Modifiche all'ar ticolo 65 della l.r. 77/20 1 3 .........................................................8 Art. 22 Azione stra o r di n a ri a di mark e ti n g e di com u ni c a zio n e per la promozion e di eventi di rileva nz a str at e gi c a per il siste m a tosca n o. Modifiche all' articolo 70 sexies decie s della l.r. 77/201 3 .................................................................... 8 Art. 23 Valorizzazion e del sito arch e ol ogic o di Gonfienti. Modifiche all'ar ticolo 58 della l.r. 86/201 4 ........................................................................... 9 Art. 24 Contri b u t i strao r di n a r i per l’edilizia scolastic a ........................................................................9 Art. 25 Contri b u t o stra o r di n a r i o in favor e della Fond azio n e Carn ev al e di Viareg gio. Modifiche all'a rticolo 61 della l.r. 86/20 1 4 ......9 Art. 26 Contri b u t o stra o r di n a r i o alla Fond a zion e Festival Pucci nia no. Modifiche all'ar ticolo 62 della l.r. 86/20 1 4 ............................9 Art. 27 Contri b u t o stra o r di n a r i o all'Istitu t o supe rio r e per le indust ri e artistic h e di Firenz e (ISIA) ................................................................................9 Art. 28 Contri b u t i strao r di n a r i per l’inte g r a zio n e tariffaria sul tras p o r t o pubblico locale per la diret t ri c e Cam pigli a Marit ti m a – Piom bi no Modifich e all’ articolo 35 bis della l.r. 77/201 3 ................................................................. 10 Art. 29 Ent r a t a in vigor e ......................................10 PREAM B OLO Il Consiglio region al e Visto l’articolo 117, com mi terzo e qua r t o, e l’articolo 119, com mi primo e secon do della Costit uzion e ; Visto l’articolo 4 dello Stat u t o; Visto il dec r e t o legislativo 31 marzo 1998, n. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5 5a Bilancio e leggi finanzia ri e 112 (Conferi m e n t o di funzioni e compiti am mi ni st r a t ivi dello Stat o alle regioni ed agli enti locali, in att u azion e del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59); Visto il dec r e t o legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in mat e ri a di arm o nizz azion e dei sist e mi cont a bili e degli sche m i di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orga ni s m i, a nor m a degli articoli 1 e 2 della legg e 5 mag gio 2009, n. 42); Vista la legg e region al e 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazion e del tribut o speci al e per il deposi to in disca ri c a dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dice m b r e 1995, n. 549); Vista la legg e region al e 22 set t e m b r e 2003, n. 49 (Norm e in mat e ri a di tass e auto m o bilistic h e region ali); Vista la legg e region al e 2 novem b r e 2006, n. 52 (Dete r m i n a zi o n e dell’impo r t o della tass a auto m o bilistic a region al e); Vista la legg e region al e 25 giugno 2009, n. 32 (Inte rv e n ti per comb a t t e r e la pover t à ed il disa gio sociale att r av e r s o la redist ri b u zi on e delle ecce d e n z e alim e n t a r i); Vista la legg e region al e 27 dice m b r e 2012, n. 77 (Legg e finanzia ri a per l’anno 2013); Vista la legg e region al e 24 dice m b r e 2013, n. 77 (Legg e finanzia ri a per l'anno 2014); Vista la legg e region al e 24 dice m b r e 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle impr e s e a valere sull’impos t a region al e sulle attività produ t tive “IRAP”); Vista la legg e region al e 29 dice m b r e 2014, n. 86 (Legg e finanzia ri a per l'anno 2015); Visto il par e r e favor evol e del Consiglio delle auto no m i e locali espr e s s o nella sedu t a del 4 dice m b r e 2015; Consid e r a t o qua n t o segu e: 1. A parti r e dal 2015, in forza del d.lgs. 118/20 1 1 com e modificat o dal d.lgs. 126/20 1 4 , la Region e appr ov a un corpo nor m a t ivo deno mi n a t o “legge di stabilità”, cont e n e n t e il qua d r o di riferi m e n t o finanzi a ri o per il periodo comp r e s o nel bilancio di prevision e e norm e tese a realizza r e effet ti finanzi a ri con Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 81/201 5 2 decor r e n z a dal primo anno consid e r a t o nel bilancio di prevision e, e che provve d e altr e sì alle variazioni delle aliquot e e di tutt e le altre misu r e che incidono sulla det e r m i n a zi o n e del get tit o dei tributi di comp e t e n z a region al e; 2. A seguito del pass a g gi o di funzioni in mat e ri a di det e r m i n a zio n e dei canoni di conc e s sio n e per l'utilizzo del dem a nio idrico e delle relative are e di cui all'ar ticolo 2 della legge region al e 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinci ali e attu a zio n e della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città met r o p olit a n e , sulle provinc e, sulle unioni e fusioni di comu ni”. Modifiche alle leggi region ali 32/20 0 2, 67/200 3, 41/20 0 5, 68/20 1 1, 65/201 4) e, al fine di rend e r e omog e n e i su tutto il territ o rio region al e i cano ni di conce s si o n e per l’utilizzo del dem a nio idrico e delle relative are e, la Giunt a Region al e con prop rio atto det e r m i n a i nuovi cano ni di conce s si o n e . Fino a tale det e r m i n a zi o n e è nece s s a r i o e oppor t u n o sosp e n d e r e il pag a m e n t o dei cano ni in scad e n z a nell'a n n o 2016; 3. In consid e r a zi o n e della nec e s si t à di alline a r e le proce d u r e di det e r m i n a zio n e e riscossio n e dei canoni con quelle conce r n e n t i la riscossio n e della conne s s a impost a region al e sulle conc e s sio ni stat ali per l'occup a zio n e e l'uso dei beni del dem a ni o e del patri m o ni o indispo ni bil e dello Stato di cui all'ar ticolo 1 della legge region al e 30 dice m b r e 1971, n. 2 (Istituzion e dei tributi prop ri della Region e), si ren d e nece s s a ri o dispor r e la sospe n si o n e del paga m e n t o della sudd e t t a impost a ; 4. È oppor t u n o favorir e una definizion e in form a agevola t a delle situazioni debito ri e preg r e s s e relative al manc a t o vers a m e n t o dell'im po s t a region al e, anc h e al fine di non depri m e r e le attivit à econo mi c h e e sociali svolt e sul dem a ni o idrico; 5. È nece s s a ri o l'assog g e t t a m e n t o integ r a l e alla norm a t iva stat al e di riferi m e n t o, di cui all’articolo 30 della legg e 23 dicem b r e 2000, n. 388 (Disposizioni per la form azio n e del bilancio ann u a l e e plurie n n a l e dello Stat o “legge finanzia ri a 2001”), dei req ui siti di esenzion e per han di c a p relativi alla tass a auto supe r a n d o così le specifich e casistic h e previst e dalla disciplina region al e; 6. È oppor t u n a la rivisit azion e del regim e di esenzion e dal pag a m e n t o della tass a auto per Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5 5a Bilancio e leggi finanzia ri e le associ azioni di volont a ri a t o; 7. È confer m a t a la nece s sit à di mant e n e r e sul territ o ri o region al e attività impr e n di t o r i ali oper a n t i nel setto r e dell’aut o n ol e g gi o, anch e medi a n t e il rafforza m e n t o degli att u ali str u m e n t i di ince ntivazion e fiscale. Gli effetti di minor entr a t a risult a n o comp e n s a t i da un mag gior gettito che derive r à , in particol a r e , dall’incr e m e n t o del gettito dovuto al rient r o a tass azion e ordina ri a dei veicoli ultrave n t e n n a li a segui to delle modifiche appo r t a t e dall'ar ti colo 1, com m a 666, della legge 23 dice m b r e 2014, n. 190 (Disposizioni per la form azion e del bilancio annu al e e pluri e n n al e dello Stato “legge di stabilità 2015”); 8. È oppor t u n a un'ult e ri o r e riduzion e dello 0,5 per cento dell'aliquot a dell’impost a region al e sulle attività produ t t iv e (IRAP) per i sogg e t t i d'impo s t a oper a n t i nei territ o ri mont a ni; 9.Al fine di dissip a r e incer t e z z e applica tive è oppor t u n o fornire un'int e r p r e t a z i o n e aut e n ti c a delle disposizioni relative alle agevolazioni IRAP per le reti d'im p r e s a e le impr e s e ade r e n t i a un cont r a t t o di ret e d'imp r e s a ; 10. Al fine di dar e attu a zion e alla mozion e del Consiglio region al e 7 sett e m b r e 2015, n. 45 (In merito all’ese nzio n e dal pag a m e n t o dell’IRAP per gli eser cizi com m e r ci ali situa ti in territ o ri classifica ti mont a ni), è nec es s a r i o sem plifica r e gli ade m pi m e n t i per otte n e r e l'ese n zio n e IRAP per eser cizi com m e r ci ali in territ o ri mont a ni, elimin a n d o l'obbligo di pres e n t a zi o n e di una dom a n d a e det e r m i n a n d o di cons e g u e n z a la cess azion e dell'efficaci a del regol a m e n t o em a n a t o con decr e t o del Presi d e n t e della Giunt a region al e 17 febbr ai o 2011, n. 11/R (Regola m e n t o di attu a zion e dell' articolo 1 della legge region al e 21 dice m b r e 2001, n. 65 “Legge finanzi a ri a per l'anno 2002”. Esenzion e dall'im po st a region al e sulle attività prod u t tive “IRAP” di ese rcizi com m e r c i ali in zone mont a n e ) , inter a m e n t e dedic a t o alla disciplin a di tale dom a n d a ; 11. È opport u n o preve d e r e anch e per l'anno 2016 la ripar tizion e punt u al e del cont ri b u t o in favore degli istituti supe rio ri music ali tosca ni analog a m e n t e a qua n t o dispos t o per il 2015; 12. Al fine di rimod ul a r e finanzia ri a m e n t e per l'anno 2016 alcuni interv e n t i, o per suppo r t a r e norm a t iva m e n t e interv e n ti già previsti per lo stesso anno, è nece s s a ri o modifica r e le rispe t tive nor m e di cope r t u r a finanzia ri a per Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 81/20 1 5 3 ade g u a r l e alla nuova stru t t u r a del bilancio, che non preve d e più le unità prevision ali di base (UPB) ma le missioni e i progr a m m i ; 13. È nece s s a ri o, nelle mor e dell’avvio della nuova gestion e del tras p o r t o pubblico locale (TPL) su gom m a , a seguit o della gar a per la conce s sio n e relativa al lotto unico region al e del servizio di TPL su gom m a di cui all’articolo 90 della legge region al e 29 dice m b r e 2010, n. 65 (Legg e finanzia ri a per l’anno 2011), continu a r e a gar a n ti r e la fruizion e integ r a t a dei servizi di TPL nella diret t ri c e Cam pi gli a Marit ti m a – Piom bi no, già previst a dall’articolo 35 bis della l.r. 77/20 1 3 per l’anno 2014 e pros e g ui t a nel 2015; 14. Al fine di conse n ti r e una rapi da attivazion e degli inte rve n t i previsti dalla pres e n t e legge, è nece s s a r i o dispor r e la sua entr a t a in vigore il giorno succ e s sivo alla data di pubblica zion e sul Bollettino ufficiale della Regione Tosca n a ; Approva la pres e n t e legg e CAPO I Dis p o s i z i o n i in m a t e r i a di en t r a t a SEZIONE I Disposizioni sui canoni di conce s sio n e per l’utilizzo del dem a ni o idrico e delle relative are e e conne s s a imposizion e tribu t a ri a Art. 1 Disposi zioni sui canoni di conce ssio n e per l’utilizzo del de ma ni o idrico e delle relativ e aree e conn e s s a imposizion e tribut aria 1. Al fine di rend e r e omoge n ei su tutto il territo rio region al e i canoni di conce s sio n e per l'utilizzo del dem a nio idrico e delle relative are e e di riequilibr a r e la conn e s s a imposizion e tribu t a ri a, con riferim e n t o all'an no 2016, è sospe s a la riscossion e dei canoni per l'utilizzo del dem a nio idrico e delle relative aree, nonch é dell'ad dizion al e region ale sui cano ni per l'ute nz a di acqu a pubblic a di cui alla legge region al e 2 dicem b r e 1994, n. 92 (Istituzion e addizion al e region ale al canon e per le utenz e di acqu a pubblica) e della impost a region al e sulle conce s sio ni statali per l'occup azio n e e l'uso dei beni del dem a nio e del patri mo nio indispo ni bile dello Stato di cui all'ar ticolo 1 della legge region al e 30 dicem b r e 1971, n. 2 (Istituzion e dei tribu ti prop ri della Region e) fino all'app r ov azion e da part e della Giunta region al e delle delibe r a zioni di cui all'articolo 6, com m a 1, e all'articolo 13 della legge region ale 28 dice m b r e 2015, n. 80 (1) (Nor m e in mat e ri a di difesa del suolo, tutela delle risors e idrich e e tutela della costa e degli abitati costieri). 2. Per l'anno 2016 i canoni ridet e r m i n a t i e i Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5 5a Bilancio e leggi finanzia ri e corr ela ti tribu ti region ali di cui al com m a 1, sono riscossi entro il 31 dicem b r e 2016. 3. In consid e r a zio n e dell'es e r cizio delle funzioni in mat e ri a di conces sio ni per l'utilizzo del dem a nio idrico, a decor r e r e dal 1° genn aio 2016, si proce d e alla regola rizz azion e agevolat a dell'impo s t a region al e sulle conces sio ni statali per l'occu p a zio n e e l'uso dei beni del dem a nio e del patri m o nio indisponibile dello Stato, non corrisp os t e o in corso di acce r t a m e n t o alla data del 31 dicem b r e 2015, medi an t e il pag a m e n t o, per ciasc u n anno di riferim e n t o , entro il 30 giugno 2016, di una som m a pari al venti per cento del canon e già dete r m i n a t o per l'utilizzo delle are e del dem a nio idrico, con esclusion e dell'ap plicazion e delle sanzioni e degli intere s si dovuti per ritar d a t o od omesso pag a m e n t o . 4. La regola rizzazion e agevolat a di cui al comm a 3, si perfezion a con il versa m e n t o dell'impo r t o dovuto in un'u nic a soluzion e non rateizza bile e costituisc e definitiva accet t a zio n e dell'impo s t a dovut a. Non si fa luogo al rimbo r s o delle som m e versa t e a titolo di impost a negli anni ogget t o di regola rizz azion e agevola t a . 5. I sogg e t ti che non si avvalgo no delle modalità di definizione agevolat a di cui al com m a 3 o che, avvale n d o s e n e , ometto n o il paga m e n t o entro il termi n e previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispo n d e r e l'inter o amm o n t a r e dell'impos t a dete r mi n a t a in via ordin a ri a oltre alle sanzioni e agli inter e s si dovuti per legge. 6. Con decr e t o del dirige n t e della comp e t e n t e strut t u r a tribut a ri a region ale, da ema n a r si entro trent a giorni dalla data di entr a t a in vigore della pres e n t e legge, sono definite le modalità attu a tive di quan t o previsto dal comm a 3. Art. 2 Impost a regional e sulle conce s si o ni statali per l'occu pa zi o n e e l'uso dei beni del de m a ni o e del patri mo ni o indispo ni bile dello Stato. Disposi zion e finanziaria 1. Le maggiori entr a t e deriva n ti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comm a 3, sono stima t e in euro 6.000.0 0 0, 0 0 per l'anno 2016 e sono imput a t e agli stanzia m e n t i della Tipologia 101 “Impost e, tass e e prove n ti assimilati” del Titolo 1 “Entr a t e corre n ti di natu r a tribut a ri a, contrib u tiva e pere q u a tiv a”, del bilancio di prevision e 2016 – 2018, ann u alità 2016. SEZION E II Tribut o speci al e per il deposi to in disca ri c a dei rifiuti solidi Art. 3 Tribut o speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Abroga zio n e dell'articolo 4 della l.r. 60/199 6 1. L'articolo 4 della legge region al e 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazion e del tribu to speciale per il deposito in disca ric a dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicem b r e 1995, n. 549), è abro g a t o. SEZIONE III Tasse auto m o bilistic h e region ali Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 81/201 5 4 Art. 4 Tasse auto m o bilistic h e regionali. Abroga zio n e dell' articolo 1 bis della l.r. 49/200 3 1. L'articolo 1 bis della legge region al e 22 sett e m b r e 2003, n. 49 (Nor m e in mat e ri a di tass e auto m o bilistic h e region ali), è abro g a t o. Art. 5 Tasse auto m o bilistic h e regionali. Modific h e all'articolo 4 della l.r. 49/20 0 3 1. Il comm a 1 dell'ar ticolo 4 della l.r. 49/200 3 è sostituito dal segu e n t e : “ 1. Nei casi di cui all'articolo 3, letter e c), e) ed f), l'ese n zio n e è riconosciut a dietro prese n t a zio n e di istanza alla Region e. L'istanz a di esen zio n e è pres e n t a t a entro novan ta giorni dalla scaden z a del ter mi n e ordinario per il versa m e n t o della relativa tassa auto m o bilistica. Il sogge t t o interes s a t o allega all’istanza la docu m e n t a z io n e comp rov a n t e il posses s o dei requisiti per il riconosci m e n t o del beneficio fiscale richies to. La prese n t a zio n e dell'istan z a com por t a la sospe n sio n e dell'obbligo tributario. ”. 2. Al comm a 2 dell'ar ticolo 4 della l.r. 49/20 0 3, le parole: “ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, com m a 5 bis. ” sono soppr e s s e . 3. Il comm a 3 dell'ar ticolo 4 della l.r. 49/200 3 è sostituito dal segu e n t e : “ 3. I beneficiari dell'es e n zio n e , individua ti ai sensi dell'articolo 5, com m a 3, com u nica n o alla Region e ogni variazion e di natura, sogge t tiva od ogget tiva, interv e n u t a nei requisiti che hanno deter m i n a t o il diritto all'ese n zio n e nel ter mi n e peren t o rio di sessan t a giorni dalla data in cui la variazion e si è verificata. In caso di dece s so del beneficiario, la relativa com u ni ca zion e è inoltrata dagli eredi entro il ter min e peren t orio di novanta giorni. ”. 4. Il comm a 4 dell'ar ticolo 4 della l.r. 49/200 3 è sostituito dal segu e n t e : “ 4. L’ome s s a com u nica zio n e ineren t e variazioni di natura, sogge t tiva od ogget tiva, che deter mi n a n o la perdita dei requisiti per il diritto all’esen zio n e comp or ta, oltre al paga m e n t o del tributo e degli interes si, se dovuti, e della relativa sanzion e tributaria, l'applicazion e di una sanzion e am mi nis trativa comp r e s a tra un mini m o pari all'impor to della tassa dovuta ed un massi m o pari a quattro volte la tassa stessa. Si inten d e ome s sa la com u nica zio n e inoltrata anch e succe s siva m e n t e ad attività am mi nistra tiva di accerta m e n t o , della quale il contrib u e n t e abbia avuto formale conosc e n z a. ”. 5. Dopo il com m a 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/200 3 è inserito il segu e n t e : “ 4 bis. La com u nica zio n e oltre i ter mi ni di cui al com m a 3, inere n t e variazioni di natura sogge t tiva o oggettiva che deter mi n a n o la perdita dei requisiti per il diritto all’esen zio n e com por t a, oltre al paga m e n t o del tribut o e degli intere s si, se dovuti, e della relativa sanzion e tributaria, l'applicazion e di una sanzion e am mi ni stra tiva comp r e s a tra un mini m o pari alla metà della tassa dovuta ed un Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5 5a Bilancio e leggi finanzia ri e massi m o pari a due volte la tassa stessa. ”. 6. Dopo il com m a 4 bis dell'articolo 4 della l.r. 49/200 3 è inserito il segu e n t e : “ 4 ter. La sanzion e di cui al com m a 4, si applica anch e nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodot t e a corredo dell'istan z a di esen zion e, non trovino punt ual e riscontro negli accerta m e n t i effet t u a ti dall'ent e impositore. ”. Art. 6 Tasse auto m o bilistic h e regionali. Sostit u zi o n e dell'articolo 5 della l.r. 49/200 3 1. L'articolo 5 della l.r. 49/20 0 3 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 5 Esen zion e in favore di perso n e disabili 1. Il paga m e n t o delle tasse auto m o bilistich e regionali non è dovuto con riferi m e n t o ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al decret o del Preside n t e della Repu b blica 26 ottobr e 1972, n. 633 (Istitu zio n e e disciplina dell'im po s t a sul valore aggiun to) tabella A, parte II, n. 31, da parte dei sogge t ti individuati ai sensi della med e si m a tabella A, parte II, n. 31 e da parte dei sogg e t ti individuati ai sensi della legg e 23 dice m b r e 2000, n. 388 (Disposizioni per la forma zio n e del bilancio annuale e plurien n ale dello Stato “legge finanziaria 2001”), articolo 30, com m a 7, com e di seguito detta gliati: a) sogge t ti con ridotte o impe dit e capacità motorie per m a n e n t i, affetti da patologie che limitano o escludo n o l'uso degli arti inferiori e che comp or ta n o la difficoltà o l'impos si bilità di dea m b ula zio n e , limitata m e n t e ai veicoli adattati in funzion e della disabilità motoria. Gli adatta m e n t i al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di sogg e t ti disabili, devono risultare dalla carta di circolazion e. Gli adatta m e n t i per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle com m i s sio ni me dic h e locali di cui all'articolo 119, com m a 4, del decre to legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e annota ti sulla paten t e speciale di guida. Vengo n o equiparati a veicoli adattati alla guida anche quelli dotati di sola frizione auto m a tica o cambio auto m a tico, purch é prescritti dalle citate com mi s sio ni medich e; b) sogge t ti portatori di handica p in situazion e di gravità, com e definita dall’articolo 3, com m a 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legg e- quadro per l'assiste n z a , l'inte gra zio n e sociale e i diritti delle person e handicap p a t e) o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluria m p u t a zio ni che comp or ta n o la grave limitazion e della capacità di dea m b ula zio n e; c) sogg e t ti affetti da cecità assoluta o parziale e sogge t ti ipoved e n ti gravi, com e individua ti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazion e e quantificazion e delle minora zioni visive e nor m e in materia di accerta m e n t i oculistici); d) sogge t ti sordi come definiti articolo 1, com m a 2, dalla legg e 26 maggio 1970, n. 381 (Au m e n t o del contrib u to ordinario dello Stato a favore dell'Ent e nazionale per la protezio n e e l'assiste n z a ai Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 81/20 1 5 5 sordo m u t i e delle misure dell'asse g n o di assiste n z a ai sordo m u t i); e) sogge t ti con handicap psichico o men t ale di gravità tale da aver deter mi n a t o il riconosci m e n t o della inden ni tà di acco m p a g n a m e n t o . 2. Gli accerta m e n t i sanitari relativi alle disabilità di cui al com m a 1, sono effett u a ti dalle com p e t e n ti com mi s sio ni medich e pubblich e. 3. L'ese n zio n e spetta limitata m e n t e ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppur e della perso na di cui il disabile risulti fiscalm e n t e a carico. L’esen zio n e spetta a condizion e che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevale n t e a ben eficio del disabile. L'ese n zio n e decad e auto m a tica m e n t e , senza nece s sità di specifica revoca, qualora venga men o in capo al beneficiario il posse s s o dei requisiti di cui alla pres e n t e legg e. 4. In deroga alla disposizion e di cui al primo capov ers o del com m a 3, nel solo caso di dem olizion e o di trasferi m e n t o di proprietà di veicolo usato già in esen zion e per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per la guida od il trasporto di sogge t ti di cui al com m a 1, qualora vi sia sovrap po sizio n e tem p o ral e nella proprietà di entra m b i i veicoli, l’esen zio n e dal paga m e n t o della tassa auto m o bilistica è riconosciu ta sul veicolo nuovo già a decorrer e dalla prima periodicità tributaria, a condizion e che la dem olizion e o il trasferi m e n t o di proprietà del veicolo usato siano effett u a t e entro trenta giorni dalla data di prima im mat ricolazion e del veicolo nuovo. 5. Il riconosci m e n t o dell’ese n zio n e sul veicolo nuovo trova applicazion e anche nel caso di dem olizion e o trasferi m e n t o di proprietà di veicolo usato adattato per acquisto di veicolo nuovo anch’esso adattato per la guida o il trasporto di sogg et ti disabili, a condizion e che il collaudo degli adatta m e n t i risulti effett u a t o entro trenta giorni dalla data di prima imma t ricolazio n e del veicolo nuovo e che la de m olizion e o il trasferi m e n t o di proprietà del veicolo usato siano effett u a t e nel me d e si m o ter min e. 6. Le disposizioni di cui ai com mi 4 e 5 trovano applicazion e, alle med e si m e condizioni, anche nel caso di dem olizion e o di trasferi m e n t o di proprietà di veicolo usato già in esen zio n e per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per la guida o il trasporto di sogge t ti di cui al com m a 1. 7. Il beneficiario dell’ese n zio n e può chied er e il trasferi m e n t o dell’ese n zio n e med e si m a su altro veicolo di sua proprietà, con l’osserva n z a degli ade m pi m e n t i di cui all'articolo 4, com m a 3. Il trasferi m e n t o è am mi ssibile soltanto qualora il veicolo già in esen zion e sia ogget t o di: a) cessa zion e della circolazion e; b) trasferi m e n t o della proprietà; c) perdita di posse s s o per furto. 8. Il diritto all'ese n zio n e spetta quan do la situazion e di disabilità è riconosciu ta in modo per m a n e n t e , senza prevision e di revisione, salvo quanto previsto al com m a 9. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5 5a Bilancio e leggi finanzia ri e 9. Qualora gli accerta m e n t i medico- sanitari siano riferibili a sogg e t ti minor e n ni il diritto all'ese n zio n e spetta fino alla data stabilita per la revision e e, com u n q u e , non oltre la data di compi m e n t o della mag giore età e, in tal caso, viene conce s sa un'es e n zi o n e te m p o ra n e a avent e valenza fino alla data di previs ta revision e. 10. L’ese n zio n e tem p o ra n e a può esser e prorogata, senza soluzion e di continuità e com u n q u e con effetti non oltre la data di com pi m e n t o della mag giore età, qualora, dopo la scade n z a del ter min e di cui al com m a 9, il sogge t t o intere s s a t o produca docu m e n t a z io n e attes ta n t e la per m a n e n z a dei requisiti medico- sanitari alla scad en z a del ter min e sudd e t t o. ”. Art. 7 Tasse auto m o bilistic h e regionali. Sostit u zio n e dell'articolo 6 della l.r. 49/20 0 3 1. L'articolo 6 della l.r. 49/200 3 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 6 Esen zion e dei veicoli delle organiz za zio ni di volontariato 1. Sono esen ta ti dal paga m e n t o delle tasse auto m o bilistich e regionali i veicoli adibiti ad amb ulan z e di trasporto, al trasporto di organi e sang u e e al trasporto di person e in deter m i n a t e condizioni, di proprietà delle organizza zio ni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legg e regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Nor m e relative ai rapporti delle organizza zio ni di volontariato con la Region e, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzio n e del registro regional e delle organizz a zio ni del volontariato). ”. Art. 8 Tasse auto m o bilistic h e regionali. Sostit u zio n e dell'articolo 8 della l.r. 49/20 0 3 1. L'articolo 8 della l.r. 49/200 3 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 8 Esen zion e dei veicoli destinati al servizio antinc e n di o 1. Sono esent a ti dal paga m e n t o delle tasse auto m o bilistich e regionali i veicoli esclusiva m e n t e destinati al servizio di estinzion e degli incen di, individuati dai piani operativi annuali provinciali dell’attività antinc e n di boschivi (AIB) di cui all'articolo 74, com m a 6, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legg e forestale della Toscana), di proprietà: a) dei com u ni, delle unioni di com u ni, delle provinc e, degli enti parco regionali e nazionali; b) delle organiz za zioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla l.r. 28/19 9 3; c) delle organiz za zio ni non lucrative di utilità sociale (ONLU S), iscritt e nell'anagraf e delle ONLU S . ”. Art. 9 Tasse auto m o bilistic h e regionali. Modifich e all' articolo 8 quat er della l.r. 49/20 0 3 1. Al comm a 1 dell'ar ticolo 8 quat e r della l.r. 49/20 0 3, dopo le parole: “ profes sio nal m e n t e Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 81/201 5 6 com m e r cio, ” è esclusiva m e n t e ”. inserit a la segu e n t e : 2. Il comm a 3 dell'ar ticolo 8 quat e r 49/200 3 è abrog a t o. “ della l.r. Art. 10 Tasse auto m o bilistic h e regionali. Inseri m e n t o dell' articolo 10 bis nella l.r. 49/200 3 1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 49/20 0 3 è aggiun t o il segu e n t e : “ Art. 10 bis Disposizioni finali e transitorie 1. Le istruttorie relative ad istanz e di esen zio n e pres e n t a t e entro la data del 31 dice m b r e 2015, e non ancora definit e alla me d e si m a data, sono sogge t t e a definizion e in base alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 com e modificati dalla legge regionale 28 dice m b r e 2015, n. 81 (Legg e di stabilità per l'anno 2016). 2. Le esen zioni già riconos ciut e alla data del 31 dice m b r e 2015, in base a requisiti non confor mi al dispos to di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, com e modificati dalla l.r. 81/20 1 5, cessan o di avere efficacia a decorrer e dal 1° gennaio 2016. ”. Art. 11 Deter mi n a zi o n e dell'i m por t o della tassa auto m o bilistica regional e. Modific h e all' articolo 1 bis della l.r. 52/200 6 1. Dopo il com m a 2 quinq uie s 1 dell'ar ticolo 1 bis della legge region ale 2 novem b r e 2006, n. 52 (Dete r mi n a zio n e dell’impor t o della tass a auto m o bilistic a region ale), è inserito il segu e n t e : “ 2 quinq ui e s 2. Gli importi di cui al com m a 2 bis, così com e deter m i n a ti ai sensi dei com mi 2 quater, 2 quinq uie s e 2 quinq ui es 1, sono ridotti del 7,5 per cento per i paga m e n t i da eseg uirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi succes sivi a tale data. ". 2. Dopo il com m a 2 octies dell'ar ticolo 1 bis della l.r. 52/20 0 6 è inserito il segu e n t e : “ 2 novies. Gli importi di cui al com m a 2 sexies, così com e deter m i n a ti ai sensi del com m a 2 octies, sono ridotti del 10 per cento per i paga m e n ti da eseg uirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi succ es sivi a tale data. ”. Art. 12 Deter mi n a zi o n e dell'i m por t o della tassa auto m o bilistica regional e. Modific h e all' articolo 1 quat er della l.r. 52/20 0 6 1. Il com m a 1 quat e r 2 dell'articolo 1 quat e r della l.r. 52/20 0 6 è sostituito dal segu e n t e : “ 1 quater 2. Alle minori entrat e derivanti dall’applicazion e dei com m i 2 quinq ui e s 2 e 2 novies dell’articolo 1 bis, stimat e in euro 1.420. 0 0 0 , 0 0 per il 2016 ed euro 1.540. 0 0 0 , 0 0 per ciascu n o degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 101 “Impost e, tasse e prove n ti assimilati” del Titolo 1 “Entrate corren ti di natura tributaria, contrib u tiva e pere q u a tiva” del bilancio 2016 – 2018 e succe s sivi, si fa fronte attrav ers o il mag gior gettito tributario derivant e dalla legislazion e vigen t e ed impu ta bile alle me d e si m e tipologia e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5 5a Bilancio e leggi finanzia ri e titolo di entrata. ”. Art. 13 Tasse auto m o bilistic h e regionali. Disposizion e finanziaria 1. Le maggiori entr a t e deriva n ti dalle disposizioni di cui alla pres e n t e sezion e sono stimat e in euro 2.300. 0 0 0 , 0 0 annui e sono imput a t e agli stanzia m e n ti della Tipologia 101 “Impos t e, tasse e proven ti assimilati” del Titolo 1 “Entr a t e corr e n ti di natu r a tribu t a ri a, contrib u tiv a e pere q u a t iv a” del bilancio di prevision e 2016 – 2018 e succe s sivi. SEZION E IV Impost a region al e sulle attivit à produ t tive (IRAP) Art. 14 Riduzion e delle aliquot e IRAP per finalità di riequilibrio territoriale. Sostit u zi o n e dell’articolo 3 della l.r. 79/20 1 3 1. L’articolo 3 della legge region ale 24 dicem b r e 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle impre s e a valere sull’impos t a region al e sulle attività prod u t tive “IRAP”), è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 3 Riduzio n e delle aliquot e IRAP per finalità di riequilibrio territoriale 1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,96 punti perce n t u ali per i sogg e t ti di cui all'articolo 3, com m a 1, letter e a) e b), del d.lgs. 446/19 9 7, limitata m e n t e al valore della produ zion e netta prodot ta nei territori monta ni dei com u ni di cui all’allegato B della legge regionale 27 dice m b r e 2011, n. 68 (Nor m e sul siste m a delle autono m i e locali). 2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più com u ni, il valore della produ zio n e netta si consid era prodot to nel territorio mon ta n o proporzio nal m e n t e all'am m o n t a r e delle retribu zioni spett a n ti al perso nale, a qualun q u e titolo utilizzato e addet to con contin uità per un periodo di tem p o non inferiore a tre mesi, in stabilim e n ti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio monta n o. Sono comp r e si i redditi assimilati a quelli di lavoro dipen d e n t e , i comp e n s i ai collaboratori coordinati e continua tivi e gli utili agli associati in partecipa zio n e. 3. L'aliquota ridotta di cui al com m a 1, non si applica qualora il valore della produ zio n e netta sia superiore ad euro 77.000, 0 0. ”. Art. 15 Riduzion e dell’aliquot a IRAP per le impre s e certificat e EMA S. Modifich e all'articolo 4 della l.r. 79/201 3 l.r. 81/20 1 5 7 della legge region al e 29 dicem b r e 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) si inter p r e t a n o nel senso che beneficia no delle agevolazioni anch e le reti d'imp r e s a e le impre s e ade r e n ti a un contr a t t o di rete d'imp r e s a già costituit e ai sensi dell’articolo 3, com mi da 4 ter a 4 quinq uie s, del decr e t o- legge 10 febbr aio 2009, n. 5 (Misur e urg e n ti a soste g n o dei setto ri indus t ri ali in crisi, nonch é disposizioni in mat e ri a di produzion e lattie r a e rateizzazion e del debito nel setto r e lattie ro- case a rio), conver tito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alla data di entr a t a in vigore delle med e si m e l.r. 79/201 3 e l.r. 86/201 4. Art. 17 Impost a regionale sulle attività produt t iv e (IRAP). Sostit u zio n e dell'articolo 13 della l.r. 79/20 1 3 1. L’articolo 13 della l.r. 79/201 3 è sostitut o dal segu e n t e : “ Art. 13 Esenzio n e per esercizi com m e r ciali in territori monta ni 1. A decorrer e dall’anno d’impo st a 2016 sono esent a ti dal paga m e n t o dell'IRAP i sogg e t ti che esercita no l'attività com m e r ciale di cui all'articolo 4 del decre to legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Rifor ma della disciplina relativa al settore del com m e r cio, a nor ma dell' articolo 4, com m a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nei territori classificati mon ta ni ai sensi dell’articolo 83 della l.r. 68/20 1 1, con popolazion e uguale o inferiore a cinqu e c e n t o abitanti, e che svolgono congiu n t a m e n t e in un solo esercizio altri servizi di particolare inter es s e per la collettività, ai sensi dell' articolo 10, com m a 1, lettera a), del me d e si m o d.lgs. 114/19 9 8. 2. L’ese n zio n e di cui al com m a 1, non si applica qualora il valore della produ zio n e netta sia superiore a euro 77.468, 5 3. 3. Dal 1° gen naio 2016 cessa di avere applicazion e il regola m e n t o eman at o con decret o del Preside n t e della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regola m e n t o di attua zion e dell' articolo 1 della legge regionale 21 dice m b r e 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esen zion e dall'imp o s ta regional e sulle attività produ t tiv e “IRAP” di esercizi com m e r ciali in zone monta n e ). ”. Art. 18 Impost a regional e sulle attività produt t iv e (IRAP). Disposizion e finanziaria Art. 16 Interv e n t i agevolativi previsti dalla l.r. 35/200 0. Interpr e t a zi o n e aute n ti c a 1. Le variazioni delle entr a t e tribut a ri e derivan ti dalle disposizioni della pres e n t e sezione dete r m i n a n o un mag gio r gettito stima to in euro 658.00 0, 0 0 per ciascu n o degli anni 2016 e 2017 ed un minor gettito stimat o in euro 500.0 0 0, 0 0 per l'anno 2018 e succe s sivi e sono imput a t e agli stanzia m e n t i della Tipologia 101 "Impost e, tass e e prove n ti assimilati" del Titolo 1 "Entr a t e corr e n ti di natu r a tribut a ri a, contrib u tiva e pere q u a tiv a" del bilancio di prevision e 2016 – 2018 e succes sivi. 1. La lette r a a) del comm a 1 dell'ar ticolo 6 della l.r. 79/201 3 e la lette r a a) del com m a 1 dell'ar ticolo 12 CAPO II Mi s u r e pe r l'e q u i t à e la tu t e l a soc i a l e 1. Al comm a 2 dell'ar ticolo 4 della l.r. 79/20 1 3, le parole: “ per i periodi d'impo s t a 2015, 2016 e 2017 ” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ per il periodo d'impo s t a 2015 ”. Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5 5a Bilancio e leggi finanzia ri e Art. 19 Proget t o "Spesa per tutti" e redistri bu zi o n e ecce d e n z e alime n t a ri. Modific h e alla l.r. 32/20 0 9 1. Dopo l'articolo 3 della legge region al e 25 giugno 2009, n. 32 (Inte rv e n ti per comb a t t e r e la pover t à ed il disagio sociale attr av e r s o la redistrib u zio n e delle ecce d e n z e alime n t a r i), è aggiu n to il segu e n t e : “ Art. 3 bis Proget to "Spesa per tutti" 1. La Region e, per le finalità di cui all'articolo 1 della prese n t e legge istituisc e il proge t t o "Spesa per tutti" e ne dà applicazion e anche tra mit e accordi con la grand e distribu zion e organizza ta. 2. Il proget t o di cui al com m a 1 consist e nell'applicazio n e di sconti dedicati a deter m i n a ti beni, individuati fra quelli di prima nece s sità, a cittadini reside n ti in Toscana sulla base della loro condizion e econo m ic a e può anche esser e limitato a deter m i n a ti giorni o fasce orarie. 3. L'applicazion e degli sconti di cui al com m a 2 può poggiar e sulle anagrafich e già in posses s o dei sogg et ti operanti nella grand e distribu zio n e organizza t a e sul siste m a di fidelizza zio n e da ques ti utilizzato. 4. Possono acced e r e al proge t t o tutti i cittadini residen ti in Toscana con un reddito annuo lordo inferiore ai 20 mila euro, tale cifra è incre m e n t a t a di 5 mila euro per ogni familiare a carico. 5. La Region e, per la realizzazio n e del proge t t o, ha una dotazion e di 150.00 0 euro. 6. Il proget t o è da inten d e r si speri m e n t al e; entro dodici mesi dall'attiva zion e dello stesso, la Region e valuta il rapporto costi/be n e fici misurat o a partire dalla som m a investita ed il totale degli sconti applicati agli uten ti, dando n e infor m a zio n e al Consiglio regionale, che si espri m e sulla neces sità di rend e rlo strutt ur ale. ”. 2. Dopo il com m a 2 bis dell'ar ticolo 4 della l.r. 32/20 0 9 è aggiun t o il segu e n t e : “ 2 ter. Per il progra m m a plurien n al e di cui all'articolo 3 ed il proget t o di cui all'articolo 3 bis, è autorizzat a la spesa di euro 200.0 0 0, 0 0 per ciascu no degli anni 2016 e 2017, cui si fa front e con gli stanzia m e n ti della Mission e 12 "Diritti sociali, politich e sociali e famiglia", Progra m m a 04 "Interv e n ti per i sogge t ti a rischio di esclusion e sociale", Titolo 1 "Spes e corre nti" del bilancio di prevision e 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. ”. Art. 20 Violenza di gene r e. Modific h e all'articolo 46 della l.r. 86/201 4 1. Al comm a 1 dell'articolo 46 della l.r. 86/20 1 4 le parole: “ per l'anno 2015 ” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ per ciascu no degli anni 2015 e 2016 ”. 2. Il com m a 2 dell'articolo 46 della l.r. 86/20 1 4 è sostituito dal segu e n t e : “ 2. Agli oneri di cui al com m a 1, si fa front e per l'anno 2015 con gli stanzia m e n t i dell'UPB 234 “Progra m m i ed azioni per il soste g n o dell'inclusion e sociale - Spes e corren ti” del bilancio di prevision e 2015, e per l'anno 2016 con gli stanzia m e n t i della Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 81/201 5 Mission e famiglia”, a rischio corren ti” annualità 8 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Progra m m a 04 “Interve n ti per i sogg et ti di esclusion e sociale”, Titolo 1 “Spese del bilancio di prevision e 2016 – 2018, 2016. ”. CAPO III Dis p o s i z i o n i div e r s e Art. 21 Sost e g n o agli istituti superiori di studi musicali toscani. Modifich e all'articolo 65 della l.r. 77/201 3 1. Il comm a 1 dell'ar ticolo 65 della legge region al e 24 dicem b r e 2013, n. 77 (Legg e finanzia ria per l'anno 2014), è sostituito dal segu e n t e : “ 1. Per soste n e r e gli istituti superiori di studi musicali toscani la Region e destina la som m a di euro 900.0 0 0, 0 0 per l'anno 2014 e di euro 850.0 0 0, 0 0 per ciascu n o degli anni 2015, 2016 e 2017 per un totale di euro 3.450. 0 0 0 , 0 0 . ”. 2. All’aline a del com m a 1 bis dell'ar ticolo 65 della l.r. 77/20 1 3, le parole: “ per l’anno 2015 ” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ per ciascu no degli anni 2015 e 2016 ”. 3. Il com m a 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/20 1 3 è sostituito dal segu e n t e : “ 3. All’onere di spesa di cui al com m a 1, pari ad euro 900.00 0, 0 0 per l'anno 2014 e a euro 850.0 0 0, 0 0 per l'anno 2015, si fa front e con gli stanzia m e n t i dell’UPB 613 “Siste m a dell’educa zio n e e dell’istruzion e – Spes e corren ti” del bilancio di prevision e 2014 e 2015 rispettiva m e n t e . ”. 4. Dopo il com m a 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/201 3 è aggiu n to il segu e n t e : “ 3 bis. All'oner e di spesa di cui al com m a 1, pari a euro 850.0 0 0, 0 0 per ciascu n o degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con gli stanzia m e n t i della Mission e 4 “Istruzion e e diritto allo studio”, Progra m m a 02 “Altri ordini di istruzio n e non universitaria”, Titolo 1 “Spes e corren ti” del bilancio di prevision e 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. ”. Art. 22 Azione straordi naria di mark e ti n g e di com u ni c a zio n e per la prom o zi o n e di eve nti di rilevanz a strat e gi ca per il siste m a toscano. Modifich e all' articolo 70 sexies decies della l.r. 77/201 3 1. Il com m a 2 dell'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/20 1 3 è sostituito dal segu e n t e : “ 2. Per l'attua zio n e di quanto previsto al com m a 1, è autorizzat a la spesa compl e s siva fino ad un massi m o di euro 1.000.0 0 0, 0 0 per l'anno 2015, cui si fa front e con gli stanzia m e n t i della UPB 513 "Interv e n ti per lo svilup po del siste m a econo mi co e produ t tivo - Spes e corren ti" del bilancio di prevision e 2015. ”. Art. 23 Valorizza zio n e del sito archeologico di Gonfien ti. Modifich e all'articolo 58 della l.r. 86/201 4 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5 5a Bilancio e leggi finanzia ri e 1. Al comm a 2 dell' articolo 58 della l.r. 86/20 1 4 la parola: “ 3.200.0 0 0, 0 0 ” è sostit uit a dalla segu e n t e : “ 3.000.0 0 0, 0 0 ”. 2. Il comm a 3 dell'ar ticolo 58 della l.r. 86/201 4 è sostituito dal segu e n t e : “ 3. All'oner e di cui al com m a 2, pari ad euro 1.000. 0 0 0 , 0 0 per ciascu n o degli anni 2016, 2017 e 2018 si fa front e con gli stanzia m e n t i della Mission e 5 “Tutela e valorizzazion e dei beni e delle attività culturali”, Progra m m a 01 “Valorizza zion e dei beni di interes s e storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di prevision e 2016 – 2018. ”. Art. 24 Contribu t i straordi nari per l’edilizia scolastica 1. È asseg n a t o per l’anno 2016 al Comun e di Crespin a Lorenz a n a un contrib u t o strao r di n a r io una tant u m , pari ad euro 1.000. 0 0 0 , 0 0, per la realizzazion e di un nuovo edificio quale sede della scuola secon d a r i a di primo grad o. 2. È asseg n a t o per l’anno 2016 al Comun e di Impru n e t a un contrib u t o strao r di n a ri o una tant u m , pari ad euro 1.000. 0 0 0 , 0 0, per la realizzazion e di un nuovo edificio scolastico quale sede della scuola prim a ri a. 3. È asseg n a t o per l’anno 2016 al Comun e di Uzzano un contrib u t o strao r di n a ri o una tant u m , pari ad euro 500.0 0 0, 0 0, per l’amplia m e n t o ed interv e n t o di mess a a norm a delle scuole medie di tale Comun e. 4. Con delibe r a zio n e della Giunt a region ale sono stabilite le modalit à e i ter mini di erog azion e e rendico n t a zio n e dei contrib u ti di cui ai com mi 1, 2 e 3. 5. Per l'attu a zio n e di qua nt o previsto ai commi 1, 2 e 3, è autorizzat a la spes a di euro 2.500. 0 0 0 , 0 0 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanzi a m e n ti della Mission e 4 “Istruzion e e diritto allo studio”, Progr a m m a 02 “Altri ordini di istruzion e non universit a ri a”, Titolo 2 “Spes e in conto capitale” del bilancio di prevision e 2016 – 2018, annu alit à 2016 . 6. L'articolo 60 della l.r. 86/20 1 4 è abrog a t o. Art. 25 Contribu t o straordi nario in favore della Fondazio n e Carne vale di Viare g gio. Modific h e all'articolo 61 della l.r. 86/201 4 1. Al comm a 1 dell'ar ticolo 61 della l.r. 86/201 4, la parola: “ 1.850.0 0 0, 0 0 ” è sostit uit a dalla segu e n t e : “ 2.650.0 0 0, 0 0 ”. 2. Il comm a 2 dell'ar ticolo 61 della l.r. 86/201 4 è sostituito dal segu e n t e : “ 2. Il contribu t o è erogato con delibera zio n e della Giunta regionale, previa valutazion e positiva di un piano di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del progra m m a dell'edizion e 2015 della manifes t a zio n e, aggiorna to annual m e n t e , che dimos tri la soste nibilità econo m ic a e finanziaria della relativa gestion e. ”. 3. Il comm a 3 dell'ar ticolo 61 della l.r. 86/201 4 è Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 81/20 1 5 9 sostituito dal segu e n t e : “ 3. All’oner e di spesa di cui al com m a 1, si fa front e per euro 1.450. 0 0 0 , 0 0 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all’UPB 631 “Promo zion e e sviluppo della cultura - Spes e corren ti” del bilancio di prevision e 2015, e per euro 1.000.0 0 0, 0 0 per il 2016 e 200.0 0 0, 0 0 per il 2017 con gli stanzia m e n ti della Mission e 5 “Tutela e valorizza zio n e dei beni e delle attività culturali”, Progra m m a 02 “Attività culturali e interve n ti diversi nel settor e culturale” Titolo 1 “Spese corre nti” del bilancio di prevision e 2016 - 2018, annualità 2016 e 2017. ”. Art. 26 Contribu t o straordi nario alla Fondazion e Festival Pucciniano. Modific h e all'articolo 62 della l.r. 86/20 1 4 1. Il comm a 3 dell'ar ticolo 62 della l.r. 86/201 4 è sostituito dal segu e n t e : “ 3. All'oner e di spesa di cui al com m a 1, si fa front e per l'importo compl e s siv o di euro 1.980.0 0 0, 0 0 , di cui: a) euro 660.0 0 0, 0 0 per l'anno 2015, con gli stanzia m e n t i dell’UPB 631 “Promozio n e e svilupp o della cultura - Spes e corren ti” del bilancio di prevision e 2015; b) euro 660.00 0, 0 0 per ciascu no degli anni 2016 e 2017, con gli stanzia m e n t i della Mission e 5 “Tutela e valorizzazio n e dei beni e delle attività culturali”, Progra m m a 02 “Attività culturali e interv e n ti diversi nel settor e culturale” - Titolo 1 “Spese corre nti” del bilancio di prevision e 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. ”. Art. 27 Contribu t o straordi nario all'Istit ut o supe riore per le indust ri e artistic h e di Firenz e (ISIA) 1. È asse g n a t o un contrib u t o strao r di n a ri o una tant u m per l'anno 2016, pari ad euro 1.100. 0 0 0 , 0 0, all’Istitut o Supe rio r e per le indust ri e artistic h e di Firenz e (ISIA) per la realizzazion e degli interv e n ti neces s a ri a rend e r e idoneo all’utilizzo, quale nuova sede per le prop rie attività, il comples s o di arch e ologi a indust ri al e deno min a t o “ex Mecca n o t e s sile”, di propri et à del Comun e di Firenz e. 2. Con deliber a zion e della Giunta region al e sono definite modalità e ter mini di erogazio n e e ren dicon t a zio n e del contrib u t o. 3. All’oner e della spes a di cui al comm a 1, pari ad euro 1.100. 0 0 0 , 0 0 per l’anno 2016, si fa fronte con gli stanzi a m e n ti della Missione 4 “Istr uzion e e diritto allo studio”, Prog r a m m a 04 “Istr uzion e univer sit a ri a”, Titolo 2 “Spes e in conto capitale” del bilancio di prevision e 2016 – 2018, ann u alità 2016. 4. L'articolo 63 della l.r. 86/201 4 è abro g a t o. Art. 28 Contrib u ti straordi nari per l’inte gra zio n e tariffaria sul trasporto pubblico locale per la direttric e Cam piglia Maritti m a – Piom bino Modifich e all’ articolo 35 bis della l.r. 77/20 1 3 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5 5a Bilancio e leggi finanzia ri e l.r. 81/201 5 10 1. Al comm a 1 dell’articolo 35 bis della l.r. 77/20 1 3, le parole: “ per l’anno 2014 l’importo massi m o di euro 143.0 0 0, 0 0 ” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ per l’anno 2014 e per gli anni segu e n ti, fino all’affida m e n t o del servizio al gestore a conclusio n e della proce d u r a di gara per il lotto unico regionale del servizio di trasport o pubblico locale su gom m a e com u n q u e non oltre l’anno 2017, l’importo massi m o di euro 143.00 0, 0 0 l’anno ”. 2. Il comm a 3 dell'ar ticolo 35 bis della l.r. 77/201 3 è sostituito dal segu e n t e: “ 3. All'oner e della spesa di cui al com m a 1, pari ad euro 143.00 0, 0 0 annui si fa front e: - per gli anni 2014 e 2015 con gli stanzia m e n t i della UPB 322 "Servizi di trasport o pubblico - Spes e corre nti" del bilancio di prevision e 2014 e 2015 rispet tiva m e n t e; - per gli anni 2016 e 2017 con gli stanzia m e n t i della Mission e 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Progra m m a 02 "Trasporto pubblico locale" - Titolo 1 "Spes e corren ti" del bilancio di prevision e 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. ”. Art. 29 Entrat a in vigore 1. La pres e n t e legge entr a in vigore il giorno succe s sivo alla data di pubblicazion e sul Bollettino ufficiale della Region e Toscan a e le sue disposizioni si applica n o a decor r e r e dal 1° genn aio 2016. Not e 1. Ve di Avviso di Rettifica pubblica t o sul B.U. del 13 genn ai o 2016, n. 1. Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 1 2 / 2 0 1 5