0701-75 - Comune di Cadoneghe

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0701-75 - Comune di Cadoneghe
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75/2015
OGGETTO
Seduta del 01.07.2015
DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
- ANNO 2015
L’anno 2015 addì 01 del mese di luglio alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
P
P
P
P
P
P
e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
N.
682
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d. Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia della presente delibera è stata
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15
giorni consecutivi dal 15.07.2015
Si certifica che la presente deliberazione È
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il
Addì
Addì 15.07.2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 15.07.2015
Addì 15.07.2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 01.07.2015
OGGETTO: Destinazione della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni al Codice della Strada - Anno 2015.
VISTO CHE:
-
l’ art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice
della strada), stabilisce che “ I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle
Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni” ;
-
l’ art. 208, comma 4, come modificato dall’
art. 10, comma 3, della L. 366/1998,
dall’ art. 31, comma 17, della L. 448/1998, dall’ art. 18, comma 2, della legge n.
472/1999, dall’
art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall’ art. 15 del D.Lgs.
15/01/2002 n. 9, ed infine dalla legge 120/2010, prevedono che “ una quota pari al 50%
dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice
della strada è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell’ ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di
controllo
e
di
accertamento
delle
violazioni
in
materia
di
circolazione
stradale, anche attraverso l’ acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma
1 dell’ articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione
delle
strade
di
proprietà
dell’ ente,
all’ installazione,
all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle
barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all’ articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli,
quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di
polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all’ educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’ articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica” ;
CONSIDERATO che il comma 5 bis del sopra citato articolo, stabilisce che “ la quota dei
proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di
lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di
potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,
186-bis e 187 e all’ acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell’ articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale;
CONSIDERATO che l’ art. 208, comma 5 prevede che gli enti di cui al secondo periodo
del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare
alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ ente destinare in tutto o in parte la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
RICHIAMATO l’ art. 142 del D.L.vo 285/1992, il quale dispone:
- al comma 12-bis, che “ I proventi delle sanzioni derivanti dall’ accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’ impiego
di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’ utilizzazione di
dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’ articolo 4
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per
cento ciascuno, all’ ente proprietario della strada su cui è stato effettuato
l’ accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’ articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ ente da cui dipende
l’ organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli
enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi
destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti” ;
- al comma 12-ter, che “ gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti
dall’ attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza
delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti,
nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto
della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego
e al patto di stabilità interno” ;
- al comma 12-quater, che “ Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’ Interno, entro il 31 maggio di ogni
anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’ anno precedente,
l’ ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’ art.
208 ed al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel
medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi
del comma 12-bis è ridotta del 30% annuo nei confronti dell’ ente che non trasmetta la
relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo
in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’ art. 208 e dal comma 12-ter del
presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette
inadempienze”
RILEVATO CHE:
-
l’ art. 25, comma 3, della legge n. 120/2010 stabiliva che le suddette norme (commi
12bis, ter e quater del novellato articolo 142 del Codice della strada) si sarebbero
applicate a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all’ approvazione di un
decreto ministeriale attuativo ad hoc, per la cui emanazione non era stata fissata una
scadenza;
-
il legislatore è intervenuto sulla materia e con il comma 16, dell’ art. 4-ter del D.L.
16/2012, convertito in Legge 44/2012, ha stabilito che: “ Il decreto di cui al comma 2
dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto
entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi
12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO l’ articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad
iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi
spettanti, a norma dell’ articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e per
le spese effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture dei trasporti rendiconto
annuale;
RILEVATO che l’ accertamento delle sanzioni per violazione al Codice della Strada è di
competenza dell’ Unione dei Comuni del Medio Brenta;
RITENUTO che occorre, pertanto, determinare in base alla prevedibile entrata per
sanzioni amministrative fissate dal bilancio annuale 2015 in corso di approvazione:
- le sanzioni che saranno accertate dall’ Unione dei Comuni del Medio Brenta, per la
quota di competenza del Comune nell’ anno 2015;
- le quote da destinarsi alle finalità previste dal comma 12-ter dell’ articolo 142 e dal
secondo e quarto comma dell’ art. 208 del Codice della strada;
anche ai fini della loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l’ esercizio 2015;
RILEVATO che la previsione dei proventi da introitare per l’ anno 2015 proveniente dagli
accertamenti e servizi premessi, nonché dalla riscossione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie recuperate forzatamente ai sensi dell’ art. 27 della Legge
24/11/1981 n. 689 è, giusta comunicazione avuta dall’ Unione:
a
Previsioni di entrate per sanzioni violazione del Codice della strada
b
Fondo svalutazione crediti applicato
c=a-b
650.000,00
97.555,00
Stima effettivi introiti, di cui:
552.445,00
c1
proventi sanzioni ex art. 208 del C.d.s.
143.701,17
c2
proventi sanzioni ex art. 142 del C.d.s.
408.743,83
d
stima destinazione vincolata Provincia
13.000,00
e
stima destinazione vincolata Veneto Strade (prevista da convenzione)
97.086,00
f=c-d-e
fCa
entrate nette per l'Unione
442.359,00
di cui riferite al Comune di Cadoneghe
193.683,00
g
quota di destinazione libera (50% introiti art. 208) che sostiene l'Unione
71.850,59
h1
quota di impiego diretto dell'Unione – per finalità vincolate art. 208
29.962,65
h2
quota di impiego diretto dell'Unione – per finalità vincolate art. 142
40.000,00
i=g+h
TOTALE SPESA SOSTENUTA DA UNIONE
141.813,23
iCa
di cui riferita al Comune di Cadoneghe
42.954,54
l=f-i
SPESE COMUNALI VINCOLATE DA FINANZIARE:
300.545,77
mCa
spese vincolate da sostenersi dal Comune di Cadoneghe
133.071,81
DATO ATTO che, in relazione ai dati comunicati e riassumendo, al Comune di Cadoneghe
per l’ anno 2015 vanno riferite e previste le seguenti somme:
fCa
Entrate da sanzioni amministrative del Codice della strada
iCa
Quota di entrate destinate dall’ Unione per finalità di legge libere o vincolate
mCa
Quota di entrate a destinazione vincolata nel bilancio comunale
193.683,00
42.954,54
133.071,81
RITENUTO, ai fini del rispetto della destinazione delle somme di cui agli articoli 142 e 208
del Codice della strada, che il Comune dimostri nel proprio bilancio la previsione
dell’ entrata di cui sopra di euro 193.683,00 e il sostenimento di spese rientranti per
finalità di legge per un importo almeno pari, al netto della quote già destinate dall’ Unione,
al sopraindicato valore di euro 133.071,81;
DATO ATTO che nell’ approvando bilancio di previsione 2015 del Comune di
Cadoneghe:
- PARTE ENTRATA - alla risorsa di n. 3107 “ Sanzioni amministrative codice della
strada” codice 3013107 - sono stati previsti euro 193.683,00;
- PARTE SPESA – all’intervento 1.08.01.03 – “Prestazioni di servizi per viabilità” sono stanziati
euro 197.067,80 e nell’ambito di tale spesa rientra la quota di euro 133.071,81, pari alla quota di
destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni ascrivibili al Comune di Cadoneghe, che sarà
destinata, come previsto dagli articoli 142, comma 12-ter e 208, comma quarto – lett. a) e lett. c) del
Codice della strada, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente e ad altre finalità
connesse al miglioramento della sicurezza stradale
DATO ATTO che, sulla base dell’effettivo andamento, entro il 31 maggio 2015 il Comune
adempierà quanto previsto dall’articolo 142, comma 12-quater del Codice della Strada, in merito
alla relazione a rendicontazione dei proventi di propria spettanza per l’anno 2015 ed all’utilizzo
degli stessi;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000,
DELIBERA
1. di dare atto che nell’approvando bilancio 2015 – alla risorsa n. 3107, la previsione di entrate
derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada riferite al Comune di Cadoneghe è
pari ad euro 193.683,00, come da comunicazione avuta dall’Unione dei Comuni del Medio
Brenta, cui è affidata la gestione del servizio di Polizia locale;
2. che nel medesimo bilancio 2015 le spese, finanziate con le entrate di cui al precedente punto,
stanziate per le finalità ex articolo 142, comma 12-ter e 208, comma quarto – lett. a) e lett. c), del
Codice della strada, meglio indicate in premessa e calcolate in euro 133.071,81, sono contenute
nell’intervento 1.08.01.03, avente uno stanziamento complessivo di euro 197.067,80;
3. di dare atto che, sulla base dell’effettivo andamento, entro il 31 maggio 2015 il Comune
adempierà a quanto previsto dall’articolo 142, comma 12-quater del Codice della Strada, in
merito alla relazione a rendicontazione dei proventi di propria spettanza per l’anno 2015 ed
all’utilizzo degli stessi;
4. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.
---===ooo(0)ooo===--PARERI:
ai sensi dell’art. 49 e 153 – comma quarto - del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole,
relativamente alla regolarità tecnica e contabile.
Cadoneghe, 1.7.2015
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Rag. Vasco Saretta
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 09.07.2015
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 01.07.2015
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO