Testo question time frontalieri
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Testo question time frontalieri
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA Al Presidente del Consiglio Regionale I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che per molti cittadini lombardi e per le loro comunità di appartenenza il lavoro dipendente svolto in Svizzera ha rappresentato e rappresenta un elemento fondamentale di benessere, crescita sociale ed economica; i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli, importante contributo all'economia dei cantoni nei quali essi lavorano; tra l’Italia e la Svizzera vige l’accordo del 3 ottobre 1974, recepito successivamente nella Convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976, relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che i comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; tale convenzione prevede che ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versi ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani; degli effetti di tale convenzione usufruiscono numerosi Comuni lombardi; richiamate la legge 26 luglio 1975, n. 386, “Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e a Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974”, che all’art. 5 stabilisce il ruolo della Regione Lombardia nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme ristornate dalla Confederazione Svizzera; la deliberazione del Consiglio Regionale 10 gennaio 1980, n. 1334, «Ristorno delle imposte alla fonte dei lavoratori frontalieri», esecutiva, con la quale sono indicati i criteri di assegnazione dei contributi stessi; la legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1, “Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie”, articolo 2, comma 2 lettera i) e comma 3, relativi alle modalità attraverso le quali la Giunta regionale ripartisce alle Province le somme del ristorno fiscale dei frontalieri residenti nei Comuni esclusi dall’assegnazione diretta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze; appreso che all’approssimarsi della annuale scadenza prevista per il versamento da parte del Cantone della parte d’imposizione destinata ad essere ristornata ai comuni italiani, il Consiglio di Stato ticinese ha votato (seduta del 30 giugno 2011) la proposta di effettuare un ristorno soltanto parziale (il 50%) rispetto a quanto dovuto; osservato che l’intenzione di ridurre il ristorno fiscale sino a un terzo del valore previsto dalla vigente convenzione italo-svizzera è oggetto di un’iniziativa cantonale promossa dal Gran Consiglio ticinese e discussa nella seduta del 24 giugno 2011 dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati della Confederazione Svizzera la quale ha assunto una mozione che impegna il Consiglio Federale ad operare per «ridefinire la natura del versamento compensativo adattandolo alle circostanze attuali»; considerato che a tale situazione di tensione crescente che si registra nel dibattito politico ticinese non è estraneo l’atteggiamento del Governo italiano e in particolare del Ministro dell’Economia in materia di rapporti finanziari tra Italia e Svizzera; con voto unanime nella seduta del 7 giugno 2011 la Camera dei Deputati ha impegnato il Governo a intraprendere i necessari passi diplomatici per riallacciare il dialogo con il Governo elvetico nell'intento di promuovere e tutelare gli interessi dell'Italia e a togliere la Svizzera dalla cosiddetta “black list” dei paesi con scarsa trasparenza bancaria; ribadita l’importanza del lavoro frontaliero per la crescita sociale ed economica della popolazione del territorio di confine tra Lombardia e Cantone Ticino; la rilevanza della collaborazione istituzionale in diversi campi tra Regione Lombardia e Cantone Ticino; interrogano il Presidente della Regione per sapere quali passi ufficiali ha svolto in questi giorni e intende svolgere al fine di sostenere presso il Consiglio di Stato del Canton Ticino gli interessi dei frontalieri e dei Comuni della fascia confinaria lombarda e richiamare il rispetto degli impegni relativi al ristorno fiscale; sollecitare il Governo nazionale all’assunzione di appropriate iniziative sul piano politico e diplomatico per la piena applicazione della Convenzione del 9 marzo 1976 stipulata con la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare celermente talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, atto fondamentale per mantenere invariata la quota delle trattenute fiscali retrocesse dalla Svizzera ai Comuni italiani compresi nella linea di demarcazione di 20 chilometri dal confine italo-elvetico. Milano, 30 giugno 2011