Testo question time frontalieri

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Testo question time frontalieri
INTERROGAZIONE
CON RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA
Al Presidente del
Consiglio Regionale
I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso che
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per molti cittadini lombardi e per le loro comunità di appartenenza il lavoro
dipendente svolto in Svizzera ha rappresentato e rappresenta un elemento
fondamentale di benessere, crescita sociale ed economica;
i frontalieri italiani forniscono,
a
diversi
livelli, importante
contributo
all'economia dei cantoni nei quali essi lavorano;
tra l’Italia e la Svizzera vige l’accordo del 3 ottobre 1974, recepito
successivamente nella Convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976, relativo
alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a
favore dei comuni italiani di confine, tenendo conto delle spese per opere e
servizi pubblici che i comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro
residenti che lavorano come frontalieri nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del
Vallese;
tale convenzione prevede che ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del
Vallese versi ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del
gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e
comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani;
degli effetti di tale convenzione usufruiscono numerosi Comuni lombardi;
richiamate
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la legge 26 luglio 1975, n. 386, “Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra
l'Italia e a Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla
compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a
Roma il 3 ottobre 1974”, che all’art. 5 stabilisce il ruolo della Regione
Lombardia nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme ristornate
dalla Confederazione Svizzera;
la deliberazione del Consiglio Regionale 10 gennaio 1980, n. 1334, «Ristorno
delle imposte alla fonte dei lavoratori frontalieri», esecutiva, con la quale sono
indicati i criteri di assegnazione dei contributi stessi;
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la legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1, “Norme a favore degli emigrati e delle
loro famiglie”, articolo 2, comma 2 lettera i) e comma 3, relativi alle modalità
attraverso le quali la Giunta regionale ripartisce alle Province le somme del
ristorno fiscale dei frontalieri residenti nei Comuni esclusi dall’assegnazione
diretta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
appreso che
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all’approssimarsi della annuale scadenza prevista per il versamento da parte del
Cantone della parte d’imposizione destinata ad essere ristornata ai comuni
italiani, il Consiglio di Stato ticinese ha votato (seduta del 30 giugno 2011) la
proposta di effettuare un ristorno soltanto parziale (il 50%) rispetto a quanto
dovuto;
osservato che
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l’intenzione di ridurre il ristorno fiscale sino a un terzo del valore previsto dalla
vigente convenzione italo-svizzera è oggetto di un’iniziativa cantonale promossa
dal Gran Consiglio ticinese e discussa nella seduta del 24 giugno 2011 dalla
Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati della
Confederazione Svizzera la quale ha assunto una mozione che impegna il
Consiglio Federale ad operare per «ridefinire la natura del versamento
compensativo adattandolo alle circostanze attuali»;
considerato che
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a tale situazione di tensione crescente che si registra nel dibattito politico
ticinese non è estraneo l’atteggiamento del Governo italiano e in particolare del
Ministro dell’Economia in materia di rapporti finanziari tra Italia e Svizzera;
con voto unanime nella seduta del 7 giugno 2011 la Camera dei Deputati ha
impegnato il Governo a intraprendere i necessari passi diplomatici per
riallacciare il dialogo con il Governo elvetico nell'intento di promuovere e
tutelare gli interessi dell'Italia e a togliere la Svizzera dalla cosiddetta “black
list” dei paesi con scarsa trasparenza bancaria;
ribadita
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l’importanza del lavoro frontaliero per la crescita sociale ed economica della
popolazione del territorio di confine tra Lombardia e Cantone Ticino;
la rilevanza della collaborazione istituzionale in diversi campi tra Regione
Lombardia e Cantone Ticino;
interrogano il Presidente della Regione
per sapere quali passi ufficiali ha svolto in questi giorni e intende svolgere al fine di
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sostenere presso il Consiglio di Stato del Canton Ticino gli interessi dei
frontalieri e dei Comuni della fascia confinaria lombarda e richiamare il rispetto
degli impegni relativi al ristorno fiscale;
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sollecitare il Governo nazionale all’assunzione di appropriate iniziative sul piano
politico e diplomatico per la piena applicazione della Convenzione del 9 marzo
1976 stipulata con la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni
e per regolare celermente talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, atto fondamentale per mantenere invariata la quota
delle trattenute fiscali retrocesse dalla Svizzera ai Comuni italiani compresi nella
linea di demarcazione di 20 chilometri dal confine italo-elvetico.
Milano, 30 giugno 2011