Frontalieri
Transcript
Frontalieri
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM Frontalieri Per i frontalieri cittadini di Stati dell'UE/AELS 1 vigono le regolamentazioni seguenti: o domicilio in uno Stato dell'UE/AELS e impiego presso un datore di lavoro in Svizzera oppure attività indipendente in Svizzera; o obbligo di almeno un rientro settimanale al domicilio all'estero; o diritto alla mobilità professionale e geografica in tutta la Svizzera. Permessi per frontalieri G UE/AELS I frontalieri salariati in possesso di un certificato di assunzione o di un attestato di lavoro (contratto di lavoro) di meno di un anno ottengono un permesso per frontalieri la cui durata corrisponde a quella del contratto di lavoro. Tale permesso può essere prorogato se il rapporto di lavoro è prolungato. Pre-sentando un certificato di assunzione o un attestato di lavoro (contratto di lavoro) di una durata uguale o superiore a un anno, il frontaliero ottiene un permesso per frontalieri con una durata di validità di cinque anni. Il datore di lavoro figura nel libretto per frontalieri. Il frontaliero che desidera esercitare un'attività a titolo indipendente ottiene un permesso per frontalieri valido cinque anni purché dimostri di esercitare un'attività indipendente effettiva. Prestazioni in caso di disoccupazione Il frontaliero in disoccupazione completa ha diritto alle prestazioni nel suo Paese di domicilio. Assicurazione malattia In linea di principio, il frontaliero domiciliato all'estero deve essere affiliato a una cassa malati svizzera (principio del luogo di lavoro). Deroghe: Ufficio federale della sanità pubblica > temi > malattie e medicina > assicurazione malattie > aspetti internazionali UE/AELS. Acquisto di immobili Il frontaliero beneficia dei medesimi diritti dei cittadini del Paese per quel che concerne l'acquisto di immobili per l'esercizio della sua attività economica. Egli può parimenti acquistare una residenza secondaria nella regione del suo luogo di lavoro. Continua invece a sottostare al regime dell'autorizzazione per quel che concerne l'acquisto di un alloggio di vacanza o l'impiego di capitali, il commercio di alloggi e il commercio di terreni non edificati. 1 Art. 7, 13, 28, 32 e 34 allegato I ALC; art. 4 cpv. 3 OLCP I cittadini degli Stati dell'UE domiciliati in una zona frontaliera esterna alla Svizzera e che lavorano in una zona frontaliera svizzera possono sollecitare un permesso per frontalieri G UE/AELS. Non sono più tenuti ad aver soggiornato preliminarmente in una zona frontaliera ma il loro permesso per frontalieri svizzero è valido solo entro le zone frontaliere. Contrariamente ai frontalieri cittadini dell' UE-25, i frontalieri cittadini dell'UE-2 soggiacciono alle restrizioni relative al mercato del lavoro (priorità degli indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative).