Frontalieri

Transcript

Frontalieri
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
Frontalieri
Per i frontalieri cittadini di Stati dell'UE/AELS 1 vigono le regolamentazioni seguenti:
o
domicilio in uno Stato dell'UE/AELS e impiego presso un datore di lavoro
in Svizzera oppure attività indipendente in Svizzera;
o
obbligo di almeno un rientro settimanale al domicilio all'estero;
o
diritto alla mobilità professionale e geografica in tutta la Svizzera.
Permessi per frontalieri G UE/AELS
I frontalieri salariati in possesso di un certificato di assunzione o di un attestato di lavoro
(contratto di lavoro) di meno di un anno ottengono un permesso per frontalieri la cui durata
corrisponde a quella del contratto di lavoro. Tale permesso può essere prorogato se il rapporto di lavoro è prolungato. Pre-sentando un certificato di assunzione o un attestato di lavoro (contratto di lavoro) di una durata uguale o superiore a un anno, il frontaliero ottiene un
permesso per frontalieri con una durata di validità di cinque anni. Il datore di lavoro figura nel
libretto per frontalieri.
Il frontaliero che desidera esercitare un'attività a titolo indipendente ottiene un permesso per
frontalieri valido cinque anni purché dimostri di esercitare un'attività indipendente effettiva.
Prestazioni in caso di disoccupazione
Il frontaliero in disoccupazione completa ha diritto alle prestazioni nel suo Paese di domicilio.
Assicurazione malattia
In linea di principio, il frontaliero domiciliato all'estero deve essere affiliato a una cassa malati
svizzera (principio del luogo di lavoro). Deroghe: Ufficio federale della sanità pubblica > temi
> malattie e medicina > assicurazione malattie > aspetti internazionali UE/AELS.
Acquisto di immobili
Il frontaliero beneficia dei medesimi diritti dei cittadini del Paese per quel che concerne l'acquisto di immobili per l'esercizio della sua attività economica. Egli può parimenti acquistare
una residenza secondaria nella regione del suo luogo di lavoro. Continua invece a sottostare
al regime dell'autorizzazione per quel che concerne l'acquisto di un alloggio di vacanza o
l'impiego di capitali, il commercio di alloggi e il commercio di terreni non edificati.
1
Art. 7, 13, 28, 32 e 34 allegato I ALC; art. 4 cpv. 3 OLCP
I cittadini degli Stati dell'UE domiciliati in una zona frontaliera esterna alla Svizzera e che lavorano in una zona frontaliera svizzera possono sollecitare un permesso per frontalieri G UE/AELS. Non sono più tenuti ad aver soggiornato preliminarmente in
una zona frontaliera ma il loro permesso per frontalieri svizzero è valido solo entro le zone frontaliere. Contrariamente ai frontalieri cittadini dell' UE-25, i frontalieri cittadini dell'UE-2 soggiacciono alle restrizioni relative al mercato del lavoro (priorità degli
indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative).