punto 4 - regolamento spazio giovani testo
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REGOLAMENTO DI GESTIONE SPAZIO GIOVANI E AULE STUDIO UNIVERSITARIE Articolo 1 - Oggetto del regolamento Il presente regolamento riguarda le modalità di fruizione e gestione dei seguenti spazi comunali: • Spazio Giovani di via Como n. 21-3° piano, sede dei servizi comun ali per le politiche giovanili e per le politiche del lavoro nonché di aule studio universitarie; • Aula studio Forzinetti di piazza XX Settembre n. 2. Articolo 2 - Articolazione dello Spazio Giovani e dell'aula studio Forzinetti Lo Spazio Giovani comprende i seguenti uffici e servizi: • reception dei servizi comunali InformaGiovani e Politiche Giovanili e Politiche del Lavoro; • aree di consultazione delle banche dati cartacee ed informatiche dei servizi InformaGiovani e InformaLavoro; • mediateca e punto Internet free; • laboratori servizi per il lavoro; • sale colloqui per i servizi di politiche giovanili e di politiche del lavoro; • uffici degli operatori comunali, addetti alle politiche giovanili e alle politiche del lavoro; • sala riunioni gruppi e associazioni; • aule studio per studenti universitari e/o di scuola media superiore, la più ampia delle quali attrezzata come salone polivalente, con palco per conferenze e piccoli spettacoli nel limite di 99 posti a sedere per il pubblico; • allacciamenti utenze, arredi e attrezzature d'ufficio, arredi per studio e consultazione, biblioteca studio, archivi, servizi igienici e attrezzature automatiche di ristoro. L'aula studio Forzinetti comprende: • spazio attrezzato per gli studenti, sia universitari sia di scuola media superiore; • spazio ufficio/archivio; • allacciamenti utenze, arredi per studio e consultazione, scaffalature di supporto, servizi igienici e attrezzature automatiche di ristoro. Articolo 3 - Utilizzo degli spazi a disposizione La disciplina operativa degli spazi delle strutture oggetto del presente regolamento è demandata al dirigente competente, che provvede mediante disposizioni di servizio, nel rispetto dei criteri-guida del presente regolamento. In particolare gli spazi delle strutture in oggetto, ove non riservati agli operatori, sono aperti alla libera e gratuita frequentazione del pubblico, giovanile ed adulto, che costituisce il target di riferimento dei servizi comunali per le politiche giovanili e le politiche del lavoro. Gli orari di funzionamento sono stabiliti dal dirigente competente in relazione alle esigenze fruitive dell'utenza, contemperate con la tutela della sicurezza, della salvaguardia ed efficiente manutenzione di arredi ed attrezzature, dell'ordine e del decoro delle strutture. Negli spazi destinati a sala studio, e nel relativo orario di funzionamento ordinario, vigono gli indirizzi seguenti: destinazione riservata agli studenti iscritti a scuole medie superiori e università, sia pubbliche che private, senza limitazione di età o di residenza purchè gravitanti sulla città di Varese; fruizione riservata allo studio, con esclusione assoluta di altri motivi di fruizione; rigoroso rispetto del silenzio e del divieto di fumare; diritto per ogni studente ad occupare un solo posto, con esclusione della riserva di posti ad altri; possibilità illimitata di allontanamenti temporanei, purchè per un tempo massimo prestabilito ed adeguatamente intervallati, mantenendo il diritto alla conservazione del posto già occupato; altrimenti, il posto potrà essere sgombrato dagli addetti alla vigilanza e custodia per renderlo disponibile per altri utenti; ritiro degli oggetti abbandonati sui tavoli a cura degli addetti alla vigilanza e custodia, con tenuta a disposizione degli stessi per un periodo minimo e successivo avvio all'ufficio comunale competente per gli oggetti smarriti; obbligo degli utenti a comportamento decoroso, pacifico e rispettoso delle persone e delle cose, a pena di allontanamento dalla sala ovvero, in caso di recidiva, alla sospensione temporanea sino alla definitiva espulsione con divieto di frequenza; facoltà per gli addetti alla vigilanza e custodia di richiamare gli utenti al rispetto delle regole comportamentali stabilite, anche su richiesta di altri utenti che abbiano subito disturbo, nonchè di allontanare chiunque non rispetti le predette regole ovvero non abbia diritto a fruire della struttura; ciò anche avvalendosi, ove del caso. dell'ausilio della forza pubblica, in primis la Polizia Locale, su richiesta del dirigente alle politiche giovanili; facoltà per il dirigente competente di procedere alla chiusura temporanea della sala studio in occasione di manifestazioni culturali, momenti associativi o per lavori di manutenzione, previa anticipata notifica di giorni e orari di chiusura; esposizione al pubblico della disciplina regolamentare nelle sale studio interessate, in modo ben visibile a tutti. Sia per la sala riunioni e per il salone polivalente dello Spazio Giovani sia per l'aula studio Forzinetti è consentito l'utilizzo per altre attività collettive, aggregative, culturali e/o di intrattenimento, organizzate direttamente dagli uffici comunali competenti ovvero date in concessione dagli stessi con le modalità di cui ai successivi articoli, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza per spazi aperti al pubblico nonché, ove del caso, delle corrispondenti norme per la somministrazione di alimenti e bevande. Articolo 4 - Criteri di concessione dell'utilizzo degli spazi a disposizione La concessione dell'utilizzo di cui all'articolo precedente è consentita esclusivamente per iniziative giovanili, intendendosi con ciò: • o iniziative organizzate direttamente da utenti giovani, singoli o organizzati in associazioni, formali e non; • o iniziative destinate ad un pubblico di giovani, organizzate da enti diversi – associazioni, cooperative sociali, ecc. - purchè con destinazione e fruizione mirata sul target giovanile; comunque con esclusione di ogni e qualsiasi finalità o aspetto commerciale, o comunque speculativo. L'utilizzo è consentito limitatamente alle fasce orarie al di fuori del funzionamento ordinario, come disciplinato dal dirigente competente ai sensi dell'articolo precedente. La durata delle concessioni d'utilizzo non può superare la giornata. In considerazione dell'esclusività della fascia d'utenza di destinazione, meritevole di tutela e promozione sociale da parte dell'ente-Comune ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a)-ultimo periodo dello Statuto comunale, la concessione è in ogni caso gratuita. Conseguentemente, l'accesso da parte del pubblico alle iniziative in concessione deve avvenire sempre a titolo gratuito, salvo quanto al comma successivo. I soggetti associativi eventualmente inadempienti non potranno più usufruire di concessioni di spazi comunali nei successivi 5 anni. È consentito peraltro alle associazioni giovanili riconosciute a carattere locale, in occasione delle loro manifestazioni, la raccolta di offerte libere da parte del pubblico a favore del loro sostentamento. Per "associazione giovanile riconosciuta" a carattere locale si intende quella che abbia conseguito il riconoscimento comunale ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento dei criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 12 Legge n. 241/1990, previa presentazione domanda ed istruttoria presso il servizio comunale per le politiche giovanili. La concessione degli spazi si intende effettuata con riferimento allo stato di fatto in cui locali e attrezzature si trovano, rimanendo a carico dei concessionari il preventivo accertamento tecnico-funzionale rispetto all'attività che intendono svolgervi. L'utilizzo degli spazi e servizi accessori si intende effettuato a rischio dei concessionari, con esclusione di responsabilità di qualsiasi specie da parte del Comune di Varese. In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a sollevare il Comune da danni di qualsiasi genere verso persone o cose che potessero derivare in dipendenza o in connessione della concessione. I concessionari devono garantire di essere in regola con tutti gli adempimenti legali e contrattuali eventualmente necessari per lo svolgimento dell'iniziativa (diritti SIAE, contributi ENPALS, ecc.), presentando copia della relativa ricevuta di pagamento o analoghi documenti; ciò salvo diverse indicazioni, date dal dirigente competente in sede di concessione, per quanto previsto all'ultimo comma. I concessionari si intendono altresì obbligati ad osservare e far osservare le norme del presente Regolamento, nonché tutte le altre inerenti disposizioni e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse emanare in ordine alla concessione. È in facoltà del dirigente competente, previa assunzione di specifico impegno di spesa, sostenere l'iniziativa in concessione mediante contribuzione in conto servizi (pagamento diritti SIAE, pagamento service specialistici, realizzazione materiali promozionali presso il centro litografico comunale o fornitori esterni, ecc.), qualora particolarmente meritevole in relazione ai programmi operativi del servizio comunale per le politiche giovanili. È altresì nella facoltà del dirigente alle politiche giovanili di richiedere al concessionario un deposito cauzionale, non inferiore ad € 50,00 e non superiore ad € 500,00, a seconda del tipo di iniziativa o manifestazione che si intende svolgere e tenuto conto del numero di utenti previsti, in relazione al rischio di danneggiamenti anche involontari che potrebbero venire provocati alla struttura in concessione. Grava comunque sui concessionari l’obbligo di custodire con diligenza quanto ricevuto in fruizione, e conseguentemente l'obbligo di risarcire eventuali danni provocati alla struttura, anche per negligenza o imperizia nell'uso della stessa. Articolo 5 - Modalità operative per la concessione degli spazi Le domande di concessione degli spazi devono essere sottoscritte da un rappresentante del soggetto associativo richiedente ed essere presentate per iscritto - anche via e-mail - di norma entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, usufruendo della modulistica ufficiale in uso; ciò salvo casi di urgenza motivata, comunque non inferiori a 5 giorni. In caso di richieste concomitanti, la data di presentazione della domanda costituisce criterio di priorità per la concessione. La modulistica per le domande è formulata dal dirigente competente, e pubblicata sul sito comunale ufficiale e sul sito/siti curati dal servizio comunale per le politiche giovanili; nonché resa disponibile in forma cartacea presso detto servizio. Non verranno prese in considerazione domande incomplete o con dati contradditori o comunque carenti di informazioni essenziali per determinare la concessione. La concessione è rilasciata per iscritto - anche via e-mail - a discrezione del dirigente competente, previa istruttoria del servizio per le politiche giovanili; in caso di diniego, deve esserne fatta comunicazione scritta motivata, anche via e-mail. Il materiale promozionale e di pubblicizzazione esterna di ogni iniziativa che usufruisca della concessione di locali dello Spazio Giovani di via Como 21 deve riportare i seguenti loghi: – "Comune di Varese" e "Spazio Giovani", sia come scritte sia come icone ufficiali, nel caso in cui la manifestazione sia organizzata nello spazio senza alcun ausilio operativo da parte del servizio comunale per le politiche giovanili; – "Comune di Varese", "InformaGiovani" e "Spazio Giovani", sia come scritte sia come icone ufficiali, nel caso in cui l'organizzazione sia in collaborazione con il servizio comunale per le politiche giovanili. Ogni presentatore della domanda si rende a tutti gli effetti personalmente garante e responsabile regolare uso degli spazi concessi e relativi arredi, attrezzature, impianti. del È fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente gli spazi concessi e relativi arredi, attrezzature, impianti per finalità diverse da quelle per le quali è stata accordata la concessione, e di svolgervi qualsiasi attività che non sia conforme alla concessione medesima; ciò salvo ulteriore richiesta preventiva modificativa, nonchè formale, conseguente e conforme modifica delle disposizioni della concessione. L'utilizzo degli spazi avviene di norma con vigilanza e custodia a cura di addetti comunali specificamente incaricati. In casi particolari di opportunità, a discrezione del dirigente previa valutazione del servizio comunale per le politiche giovanili, è possibile fornire le chiavi dei locali ai rappresentanti del soggetto associativo fruitore, con particolare riferimento all'utilizzo da parte di soggetti istituzionali (autonomie scolastiche, ufficio scolastico territoriale ed enti analoghi) o legati al servizio da rapporti convenzionali e/o di partenariato e/o di sussidiarietà (cooperative sociali attive sul fronte della prevenzione del disagio e promozione dell'agio giovanile, altri analoghi soggetti sociali). Articolo 6 - Decadenza dalla concessione o revoca della stessa Fatta salva ogni altra azione comunale, anche per risarcimento danni, si avrà decadenza della concessione, con risoluzione immediata del rapporto per colpa del concessionario senza che questi nulla abbia ad eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause: – uso in contrasto con la concessione o in difformità della stessa; – inosservanza delle norme del presente Regolamento, ritenuta grave a discrezione del dirigente competente. Nessun indennizzo, neppure a titolo di rimborso-spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione. Indipendentemente da quanto sopra, spetta comunque al dirigente alle politiche giovanili, sempre e in qualsiasi momento, ogni più ampia facoltà di negare o revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica ovvero altri motivi di opportunità. Articolo 7 - Cogestione in convenzionamento con associazione giovanile Sulla base dell'esperienza associativa pregressa e della valutazione discrezionale del dirigente competente, la sala studio Forzinetti può essere cogestita in concessione parziale, mediante convenzionamento con l'associazione di studenti universitari varesini che venga ritenuta più idonea per rappresentatività e consistenza di iscritti nonché per attività ed esperienza consolidata nel tempo. La convenzione deve prevedere: • coordinamento comunale e cogestione operativa da parte dell'associazione; • carico comunale delle spese ordinarie e straordinarie per arredi, pulizie, manutenzione, utenze ed approvvigionamenti per servizi igienici, nonché servizi di custodia e vigilanza; carico dell'associazione delle spese per attrezzature d'ufficio a servizio della sala; • destinazione prioritaria dello spazio a sala studio, con accesso libero e gratuito a tutti gli studenti gravitanti sulla città di Varese, comunque non limitato agli aderenti all'associazione concessionaria; • applicazione del regolamento di funzionamento, stabilito dal dirigente comunale competente per le politiche giovanili ai sensi dell'art. 3 della presente regolamentazione generale; • orari di funzionamento concordati tra associazione e dirigente comunale; • possibilità di avvalersi di addetti alla vigilanza e custodia sia dipendenti dal Comune di Varese sia appartenenti all'associazione studentesca e con responsabilità elettive e/o delegate in essa, con l'obiettivo di estendere l'orario di funzionamento della sala studio al di fuori degli orari di servizio degli addetti comunali ovvero anche di coprire con supplenze temporanee le assenze impreviste degli stessi per impegni di servizio esterno, malattia o altri oggettivi impedimenti; • possibilità anche per gli addetti appartenenti all'associazione studentesca di ottenere, ove del caso, l'ausilio della forza pubblica per il mantenimento dell'ordine in sala studio, su richiesta del dirigente competente alle politiche giovanili; • facoltà per il dirigente alle politiche giovanili di disporre, in accordo con l'associazione, la chiusura temporanea della sala studio in occasione di manifestazioni culturali, momenti associativi o per lavori di manutenzione; • facoltà per i responsabili dell'associazione studentesca di disporre essi stessi, in orario serale ovvero nelle giornate prefestive e festive, l'utilizzo della sala studio per iniziative associative, sociali, culturali e di intrattenimento, nel rispetto delle vigenti norme per spazi aperti al pubblico: di sicurezza; per la somministrazione di alimenti e bevande ove del caso; nonchè con avviso scritto preventivo - anche via e-mail - al servizio comunale per le politiche giovanili, anticipato di almeno 5 giorni, intendendosi che l'iniziativa è da ritenersi autorizzata qualora non pervenga una comunicazione negativa da parte del dirigente competente entro 24 ore dalla comunicazione dell'associazione studentesca; possibilità per l'associazione di effettuare semplici lavori di piccola manutenzione della sala studio e relative pertinenze, d'intesa con il dirigente competente per le politiche giovanili e con l'alta sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale; clausole di controllo contabile per le quali, qualora l'associazione incassi quote di tesseramento dagli iscritti o acquisisca altre entrate di gestione, risulti l'obbligo per l'associazione stessa di redazione di un bilancio annuale di consuntivo, da trasmettere per verifica di regolarità al servizio comunale per le politiche giovanili, intendendosi che - a seguito di contradditorio - l'eventuale riscontro di irregolarità non sanabili darà luogo alla risoluzione della convenzione decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla diffida ad adempiere, salvo qualora, a seguito di dimissioni degli organi direttivi responsabili delle irregolarità, si verifichi la loro sostituzione con nuovi rappresentanti non coinvolti nelle irregolarità stesse; ove non abbia già provveduto o non intenda provvedere il dirigente competente per le politiche giovanili, possibilità per l'associazione di collocare a propria discrezione attrezzature automatiche di ristoro. Qualora parte delle entrate dei prodotti venduti o delle entrate della ditta fornitrice venga incamerata dall'associazione, il relativo importo deve essere reinvestito obbligatoriamente in manutenzione ordinaria o migliorie di arredi o attrezzature della sala studio, da comunicare trimestralmente al servizio comunale per le politiche giovanili per idonee verifiche di regolarità e da registrare nel bilancio di cui alle suesposte clausole di controllo contabile comunale; ad integrazione delle clausole di controllo contabile, ulteriori clausole di risoluzione unilaterale della convenzione da ambo le parti, per il venir meno delle condizioni di opportunità che ne abbiano determinato la stipulazione. Articolo 8 – Norme transitorie e finali Gli utilizzi in convenzione precedenti il presente Regolamento sono confermati sino alla scadenza. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono in quanto applicabili analoghe norme presenti in altri regolamenti comunali, con particolare riferimento: – al Regolamento per la concessione in uso di sale comunali ; – al Regolamento dei criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 12 Legge n. 241/1990.