— 22 — IL DIRETTORE GENERALE Visto l`art. 12 del decreto
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— 22 — IL DIRETTORE GENERALE Visto l`art. 12 del decreto
30-11-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 280 DECRETO 31 ottobre 2012. DECRETO 20 novembre 2012. Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo Inteco», in Buccinasco. Nuove modalità per la determinazione della componente del costo evitato di combustibile (CEC), di cui al provvedimento Cip 6/92, e determinazione del valore di conguaglio del CEC per il 2011. IL DIRETTORE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI Visto l’art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002; Visto l’art. 2545-octiesdecies del codice civile; Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003; Preso atto che, la società cooperativa «Gruppo Inteco» costituita in data 29 aprile 2003, codice fiscale n. 03945400962, con sede in Buccinasco (MI), si è sciolta e posta in liquidazione il 21 giugno 2011; Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 11 novembre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 settembre 2012; Considerato che, la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità; Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso; Decreta: Art. 1. Il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969, con studio in Milano, via Ricasoli n. 2, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Gruppo Inteco», con sede in Buccinasco (MI), codice fiscale n. 03945400962, in sostituzione della sig.ra Abd El Ltif Ibrahim Sameh El Sayed, revocata. Art. 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. Roma, 31 ottobre 2012 Il direttore generale: ESPOSITO 12A12566 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l’art. 22, comma 5, secondo cui, nell’ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l’aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell’energia prodotta da fonti rinnovabili; Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l’art. 3, comma 7, secondo cui, nell’ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorità) conservano efficacia il provvedimento Cip 6/92 ed i relativi aggiornamenti; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l’art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, c.3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi Gestore dei Servizi Energetici Spa, di seguito: GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall’Autorità in applicazione del criterio del costo evitato (di seguito: CEC); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l’art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento Cip 6/92 è determinato dall’Autorità, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale; Vista la deliberazione 8 luglio 1999, n. 81 concernente aggiornamento dei prezzi di cessione dell’energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con cui l’Autorità aveva modificato i valori del consumo specifico inizialmente definiti dal provvedimento Cip n. 6/92, al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione; Vista la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06, con cui, a seguito della scadenza dell’accordo Snam/Confindustria al 31 Dicembre 2006, l’Autorità fissa i nuovi criteri per l’aggiornamento della componente CEC a partire dal 1° gennaio 2007; Vista la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l’Autorità ha ridefinito i criteri di aggiornamento del CEC al fine di tener conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007; — 22 — 30-11-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l’art. 30, comma 15, secondo cui “In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006”; Vista la deliberazione 24 settembre 2009 – PAS 16/09 con la quale l’Autorità formula la proposta di cui al punto precedente limitatamente all’acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, rimandando ad un successivo provvedimento – da adottarsi in esito ad ulteriori approfondimenti- la formulazione della proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dal conguaglio dell’anno 2009; Viste le deliberazioni 29 aprile 2010 – PAS 8/10 e PAS 9/10 con cui l’Autorità formula rispettivamente la proposta per la definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l’anno 2009 e per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, di cui alla citata legge n. 99/2009; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2010 con cui è fissato il valore del CEC a conguaglio per l’anno 2009; Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 3 febbraio 2011 e 8 giugno 2011 con cui, nelle more dell’attuazione dell’art. 30, comma 15, della legge 99/09, sono stati rispettivamente individuati il valore di acconto per il primo trimestre dell’anno 2011 e il valore di conguaglio per l’anno 2010 della componente CEC; Visto il parere 130/2011 del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 21 marzo 2012 secondo cui “la Sezione ritiene che l’art. 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.99, debba trovare applicazione anche in riferimento alle iniziative prescelte di cui all’art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481” Considerato che con la deliberazione PAS 9/10, l’Autorità ha proposto di dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge n. 99/09, tenendo conto ai fini dell’aggiornamento del CEC, anche dell’evoluzione dell’efficienza di conversione; Ritenuto di condividere la proposta di cui alla delibera dell’Autorità PAS 9/10 sulle modalità per l’aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento Cip 6/92, sia con Serie generale - n. 280 riferimento all’utilizzo di un prezzo medio del combustibile convenzionale coerente con l’attuale struttura dei costi del mercato all’ingrosso del gas naturale di cui al TIVG, che con riferimento all’applicazione dei coefficienti di consumo specifico definiti dalla delibera della medesima Autorità n. 81/99 onde tener conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione ivi comprese le relative deroghe; Ritenuto di individuare nel GSE il soggetto delegato all’accertamento del possesso dei requisiti ai fini del riconoscimento delle deroghe ai fini dell’applicazione dei coefficienti di consumo specifico sulla base di una procedura preventivamente sottoposta all’approvazione del Ministero; Decreta: Art. 1. Quantificazione del CEC a conguaglio a partire dall’anno 2010 1. A partire dal 1° gennaio 2010, il CEC, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari al prodotto tra: a) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate nell’art. 2 e b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/ kWh, di cui all’art. 3. Art. 2. Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC a conguaglio 1. Il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC è pari, ogni anno, alla somma delle seguenti tre componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali: a) la componente convenzionale relativa al solo valore del gas naturale (CECgas) di cui al comma 2; b) la componente relativa al trasporto (CECtrasp) di cui al comma 3; c) la componente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso (CECcom) di cui al comma 4. 2. La CECgas è pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CECtgas, ciascuno pari al corrispettivo QEt di cui all’art. 6, comma 6.1, lettera b), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo calcolato come indicato nei commi 6.2 e 6.3 del medesimo provvedimento. 3. La CECtrasp è pari alla media aritmetica dei valori mensili CECmtrasp calcolati, relativamente all’impianto di riferimento per il provvedimento Cip n. 6/92, applicando la regolazione definita dall’Autorità in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente nel mese m-esimo. 4. La CECcom è pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CECtcom, ciascuno pari al corrispettivo QCI di cui all’art. 6, comma 6.1, lettera a), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo. — 23 — 30-11-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 280 Art. 3. Art. 4. Valori del consumo specifico ai fini del CEC Quantificazione del CEC in acconto 1. I valori del consumo specifico, espressi in mc/kWh, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, sono pari a: a) 0,227 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996; b) 0,215 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997- 1998; 1. Il CEC in acconto, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari al prodotto tra: c) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate nell’art. 5 e d) i valori del consumo specifico, espresso in mc/ kWh, di cui all’art. 3. Art. 5. c) 0,207 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999- 2000; d) 0,199 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001- 2002 e negli anni successivi. A tal fine, fa fede la data in cui è stato effettuato il primo parallelo. 2. Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall’1 gennaio 1997 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l’acquisto e la costruzione dell’impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1994, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 1, lettera a). 3. Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall’1 gennaio 1999 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l’acquisto e la costruzione dell’impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1996, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 1, lettera b). 4. Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall’1 gennaio 2001 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l’acquisto e la costruzione dell’impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1998, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 1, lettera c). 5. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico per l’approvazione la procedura per accertare il possesso dei requisiti ai fini dell’applicazione delle deroghe previste ai commi 2, 3 e 4. Una volta approvata la procedura è pubblicata sul sito internet del GSE. 6. I soggetti interessati all’applicazione dei commi 2, 3 e 4, sulla base della procedura di cui al comma 5, richiedono al GSE l’applicazione della relativa deroga, allegando la documentazione tecnica ed economica necessaria a dimostrarne il fondamento. Il GSE, con propria istruttoria da concludersi entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, valuta la sussistenza dei presupposti atti a consentire l’applicazione di tali disposizioni dandone comunicazione al produttore. 7. Ai fini dell’applicazione delle deroghe di cui ai commi 2, 3 e 4 per la maggior parte dei costi afferenti l’acquisto e la costruzione dell’impianto si intende almeno il 51% dei costi sostenuti per l’acquisto del macchinario e degli altri componenti significativi necessari per la generazione di energia elettrica. Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC in acconto 1. Il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, è pari, ogni trimestre, alla somma delle seguenti tre componenti: a) la CECtgas relativa al trimestre di riferimento; b) la CECttrasp, pari all’ultimo valore della CECtrasp definito a conguaglio; c) la CECtcom relativa al trimestre di riferimento. Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Ai fini della determinazione del CEC a conguaglio per l’anno 2011, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale è pari a 35,15 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti componenti: a. componente convenzionale relativa al valore del gas naturale CECgas pari a 29,13 c€/mc; b. componente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso CECcomm pari a 3,58 c€/mc; c. componente relativa al trasporto CECtrasp pari a 2,44 c€/mc 2. Il valore del CEC a conguaglio per l’anno 2011, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e valori del consumo specifico, espresso in mc/ kWh, definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione dell’Autorità n. 81/99 è pari a: 7,98 c€/kWh per gli impianti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996; 7,56 c€/kWh per gli impianti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), entrati in esercizio nel biennio 1997-1998; 7,28 c€/kWh per gli impianti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), entrati in esercizio nel biennio 1999-2000; 6,99 c€/kWh per gli impianti di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), entrati in esercizio nel biennio 2001-2002. 3. Il valore di acconto del CEC per l’anno 2012 è pari al valore di conguaglio del CEC per l’anno 2011 come definito al comma 2. 4. L’aggiornamento del valore del prezzo medio di combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC in acconto e la determinazione del valore a conguaglio sono stabiliti con decreto del Ministro dello svi- — 24 — 30-11-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA luppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, rispettivamente entro il giorno 30 del primo mese del trimestre di riferimento e entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 5. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Lo stesso decreto è trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico. Roma, 20 novembre 2012 Il Ministro: PASSERA 12A12608 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D IPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DECRETO 19 novembre 2012. Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Visto l’art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, che impegna alla adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale; Visto l’art. 3, comma 3-ter, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove attribuisce al programma l’individuazione delle aree, dei tempi e delle metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell’individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell’elaborazione delle conseguenti proposte, nonché prevede che per l’attuazione del programma, si applichino le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto l’art. 3, comma 3-quater, del citato decretolegge, laddove stabilisce che sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, Serie generale - n. 280 per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a. eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b. eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; c. eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti; d. informatizzazione degli adempimenti e delle procedure; Visto l’art. 3, comma 3-quinquies, del citato decretolegge, laddove stabilisce che per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l’attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa; Ritenuta l’esigenza di dare applicazione al citato art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il Pres. Filippo Patroni Griffi è nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2011, con il quale il Pres. Filippo Patroni Griffi, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l’incarico di Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione al Ministro senza portafoglio Pres. Filippo Patroni Griffi; Acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata in data 26 settembre 2012; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. È approvato il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. — 25 —