regolamento armamento pl di premosello chiovenda

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regolamento armamento pl di premosello chiovenda
COMUNE DI
PREMOSELLO CHIOVENDA
REGOLAMENTO RELATIVO
ALL'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI AL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE
approvato nella seduta di C.C. del 14/03/2015 n°2
CAPO I – Generalità e tipo di armi
art. 1- Campo di applicazione
Il regolamento disciplina la dotazione e le detenzioni delle armi degli
appartenenti al servizio di Polizia Locale del Comune di Premosello
Chiovenda , nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi
prestati con armi che possono essere eseguiti solo ed esclusivamente dagli
appartenenti al Servizio di Polizia Locale del Comune di Premosello
Chiovneda in possesso di qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale deve essere
adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
Art.2-indicazioni normative
Ai sensi dell'art.2 del D.M. 4 marzo 1987 nr. 145 “Norme concernenti
l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la
qualità di agente di pubblica sicurezza” per le finalità di cui alla Legge 7
marzo 1986 nr.65 è disciplinato del presente Regolamento.
Art. 3- Numero e tipologia delle armi in dotazione
• Ai sensi dell'art. 3 c.1 del D.M. 4 marzo 1987 nr. 145 il numero
complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con relativo
munizionamento, è pari al numero degli appartenenti alla Polizia Locale
in possesso di qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, o almeno di
un'arma, come dotazione di riserva.
• Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato
al Prefetto.
• Le armi in dotazione devono essere scelte fra quelle iscritte nel
catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla
normativa vigente.
Art 4- Assegnazione dell'arma.
A) ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA
1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco
per un periodo non superiore ad anni uno (1), prorogabile con singoli
provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
le generalità complete dell'agente
• gli estremi del Provvedimento Prefettizio di conferimento della
qualità di agente di pubblica sicurezza;
• la descrizione dell'arma (tipo,modello,calibro,matricola);
• la descrizione del munizionamento.
1. Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel
tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con
se.
2. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con
sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
3. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.
4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito
provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla
revisione dell'elenco.
5. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza
licenza anche fuori dall'orario di servizio nel territorio comunale, nonché
dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di
appartenenza, e viceversa.
B) ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE
1. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con
personale da essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto
di volta in volta con provvedimento del Sindaco.
2. il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n.1
nonché:
• il servizio da espletare in armi;
• la durata del servizio;
• l'obbligo di riconsegna dell'arma appena ultimato il servizio.
3. L'arma è assegnata sia in via continuativa che occasionale agli addetti
al Servizio di Polizia Locale in possesso di qualifica Prefettizia di agente
di pubblica sicurezza.
4. Le armi quando sono assegnate in via occasionale sono
dall'assegnatario restituite a fine turno, comprese le munizioni e
custodite in armadi metallici corazzati come indicato al successivo art.8.
5. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel
tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di
matricola dell'arma stessa.
6. Ogni appartenete al Servizio è tenuto a portare con sé il tesserino
personale di cui sopra.
7. Il Sindaco può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione
quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio,
ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti,
comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il
ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
Art. 5 tipo di armamento in dotazione.
1. L'arma d'ordinanza in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale di
Premosello Chiovenda aventi la qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico, calibro 9x21,
iscritto nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art.
7 della Legge 18 aprile 1975, nr. 110 e successive modifiche.
2. Per esigenze di difesa personale degli operatori, sono, inoltre,
assegnate in dotazione al Servizio di Polizia Locale i seguenti strumenti
di autotutela personale:
• manette in acciaio o in materiale polimerico;
• giubbotto anti-proiettile;
• guanti anti-taglio
• sciabola
3. Per i soli servizio di guardia d'onore, in occasione di feste o funzioni
pubbliche, espletati con la prescritta “Alta Uniforme” è ammessa la
dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti ai
suddetti servizi.
Art.6 Munizionamento.
1. Il personale assegnatario dell'arma è altresì dotato di un massimo di (2)
due caricatori, di cui uno di riserva e di un numero massimo di trenta
(30) cartucce con palla blindata.
2. Le munizioni in dotazione e quelle in deposito, saranno sostituite a cura
e spesa dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità del
presente regolamento.
3. E' fatto sempre obbligo agli assegnatari del munizionamento motivare
per iscritto al Sindaco il numero delle cartucce in qualunque circostanza
sparate.
CAPO II- TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
Art.7 doveri dell'assegnatario.
L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma di servizio deve:
• verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati
identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono
assegnate;
• custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
• applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il
maneggio dell'arma;
• mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle
esercitazioni di tiro;
• l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo
dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo
che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei
familiari;
• le munizioni non dovranno essere conservate congiuntamente all'arma
di servizio, con le stesse precauzioni;
Art. 8 custodia delle armi
1. Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario
temporaneamente restituite, e quelle di riserva comprese le munizioni,
sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura tipo
cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nei
locali di Polizia Locale controllati da sensore di movimento volumetrico
collegato ad allarme acustico.
2. L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario,
verifiche di controllo, e di prescrivere le misure necessarie
indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità
pubblica.
3. L'accesso ai locali di deposito delle armi è consentito esclusivamente al
Sindaco o all'Assessore delegato, al consegnatario. L'accesso e altresì
consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo
strettamente necessario.
4. Le armi vanno custodite e versate scariche. Le operazioni di
caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in totale
sicurezza.
5. Le chiavi dell'armadietto metallico blindato, in cui sono custodite le armi
e le munizioni, sono conservate dal consegnatario ,che ne risponde.
Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Sindaco in busta
chiusa e sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella
cassaforte del Comune.
Art. 9 Controlli
1. Il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Sindaco, dispongono
visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
CAPO III- MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA
art.10 Modalità di porto dell'arma
1. Gli addetti della Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in
dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina
esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa
autorizzazione, viene prestato servizio in abiti civili, nonché nei casi di
assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà
essere portata in modo non visibile. Non possono essere portate in
servizio armi diverse da quelle in dotazione, ne possono essere alterate
le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo, si rinvia
alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dal
D.M. 4 marzo 1987 nr. 145 citato.
Art. 11 Sospensione o revoca del porto dell'arma
1. Ove si instauri nei confronti dell'appartenente alla Polizia Locale,
assegnatario dell'arma d'ordinanza in via continuativa, procedimento
di natura penale o disciplinare, a prescindere dall'esito del giudizio, il
Sindaco può sospendere l'autorizzazione al porto dell'arma in via
continuativa.
2. E' sempre revocato il porto dell'arma in qualsiasi caso di
sospensione o revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza
dell'assegnatario, nonché nei casi in cui sia stato espressamente
disposto, con motivato provvedimento da parte del Sindaco o del
Prefetto.
3. Al destinatario del provvedimento di sospensione o revoca del porto
dell'arma, è fatto obbligo di consegnare la stessa immediatamente
corredata delle relative munizioni e caricatori.
Art 12 servizi di collegamento e di rappresentanza
1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio
comunale dagli appartenenti alla Polizia Locale con qualifica di Agenti di
Pubblica Sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito a coloro cui l'arma è stata assegnata in
via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di
servizio e viceversa allorché questo si trovi in Comune diverso da
quello presso il quale presta servizio.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in
dotazione.
4. Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni
pubbliche onori ad autorità Comunali o altre Autorità pubbliche, è
prevista la dotazione di sciabole. La sciabola costituisce armamento
speciale di reparto. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità dai
graduati e dagli agenti, allorché essi prestino servizio di guardia d'onore
in alta uniforme.
CAPO IV-ADDESTRAMENTO
art. 13 addestramento al tiro e norme disciplinari
1. Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di
pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il
necessario addestramento.
2. Dovranno frequentare ogni anno almeno un corso di lezione
regolamentare di tiro a segno, presso un poligono abilitato per
l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
3. E' facoltà del Responsabile del servizio di disporre la ripetizione
dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al
Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. Il porto dell'arma per il personale comandato ad effettuare esercitazioni
di tiro in poligono posti fuori del territorio Comunale di appartenenza è
subordinato al rispetto di quanto previsto da D.M 18 agosto 1989
nr.341.
5. Ai sensi del D.M 18 agosto 1989 nr.341, il Sindaco comunica al
Prefetto, almeno sette (7) giorni prima, la disposizione con la quale
invia il personale alle esercitazioni presso poligoni di tiro posti fuori dal
territorio Comunale presso il quale presta servizio.
Art. 14 norme disciplinari
1. Salvo che il fatto non integri estremi di reato, le violazioni alle norme di
cui al presente Regolamento verranno segnalate all'Amministrazione
Comunale per l'eventuale instaurazione del procedimento disciplinare a
carico dell'autore della violazione.
CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI
art.15 rinvio a norme di Legge e di Regolamenti
1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento
saranno osservate le norme di cui:
• Legge 7 marzo 1986, nr. 65 (Legislazione Nazionale);
• Decreto Ministeriale dell'Interno 4 marzo 1987,nr. 145(Legislazione
Nazionale);
• T.U.L.P.S.(Legislazione Nazionale);
• Circolare Ministeriale del 29/03/2011;
• Legge Regionale 30 novembre 1987 nr. 58 (Legislazione Regionale);
1. Dovranno
essere
sempre
osservate
le
disposizioni
di
acquisto,detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e
delle munizioni.
1
Art. 16 pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizioni del pubblico
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia
sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di
ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli Agenti di
Pubblica Sicurezza appartenenti alla Polizia Locale.
Nonché pubblicata sul sito del Comune di Premosello Chiovenda e
1
all’albo Pretorio on-line.
Art 17 entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto e al Ministero
dell'Interno tramite il Commissario del Governo.
INDICE SISTEMATICO
ART.
DESCRIZIONE PAGINA
CAPO I – Generalità e tipo di armi
art. 1- Campo di applicazione___________________Pag. 1
Art.2-indicazioni normative_____________________Pag.1
Art. 3- Numero e tipologia delle armi in dotazione___Pag.1
Art 4- Assegnazione dell'arma.__________________Pag.2
Art. 5 tipo di armamento in dotazione._____________Pag.3
Art.6 Munizionamento._________________________Pag.5
CAPO II- TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
Art.7 doveri dell'assegnatario._________________Pag.5
Art. 8 custodia delle armi_____________________Pag.6
Art. 9 Controlli______________________________Pag.6
CAPO III- MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA
art.10 Modalità di porto dell'arma______________Pag.7
Art. 11 Sospensione o revoca del porto dell'arma __Pag.7
Art 12 servizi di collegamento e di rappresentanza__Pag.8
CAPO IV-ADDESTRAMENTO
art. 13 addestramento al tiro e norme disciplinari_Pag.8
Art. 14 norme disciplinari___________________Pag.9
CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI
art.15 rinvio a norme di Legge e di Regolamenti___Pag.9
Art. 16 pubblicità del regolamento______________Pag.10
Art 17 entrata in vigore____________________Pag.10