Regolamento armamento ed equipaggiamento

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Regolamento armamento ed equipaggiamento
POLIZIA LOCALE INTECOMUNALE
CONSORZIO NORD – EST VICENTINO
REGOLAMENTO PER ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO
OPERATIVO DEGLI APPARTENTI IL CORPO.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 26 in data 19.12.2007
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Art. 1
Campo di applicazione
1. Questo regolamento disciplina, in attuazione del d. m. 4 marzo 1987, n. 145, la dotazione
delle armi ed i servizi in armi degli addetti alla polizia locale, sia in forza al comando
centrale che ai distaccamenti dislocati sul territorio, fatte salve le disposizioni della l. 7
marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto,
custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. individua gli equipaggiamenti operativi in dotazione al personale da usarsi in alternativa
all’uso delle armi da fuoco in modo da commisurare alle diverse situazioni di rischio le
risposte più adeguate, a tutela della comunità e ad autodifesa dell’operatore stesso di polizia
locale
3. I servizi armati possono essere eseguiti soltanto dagli appartenenti alla polizia locale
rivestenti la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Art. 2
Numero delle armi in dotazione
1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia locale equivale al numero delle
unità dell’organico per le quali sia previsto il possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza maggiorato del 5% o di almeno un’arma come dotazione di riserva.
2. Esso è fissato con provvedimento del Presidente dell’Ente ed è comunicato al Prefetto.
Art. 3
Tipo delle armi in dotazione
1. Le caratteristiche delle armi da sparo per la dotazione della polizia locale, da scegliersi
all’atto dell’acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale previsto dall’art. 7 della l. 18
aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, sono determinate nel seguente modo:
- servizi generali: pistola semiautomatica o revolver purchè di modello e calibro previsto
dal catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’art. 7 della l. 18.4.1975, n.
10 e successive modificazioni;
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servizi di guardia d’onore: sciabola (puo’ essere affidata, su disposizione del
comandante con ordine scritto, anche ad Agenti di Polizia Locale non in possesso della
qualifica di Agente di P.S.). Le sciabole verranno considerate “armi di reparto” e saranno
custodite in Armeria per poi essere distribuite per servizi specifici previa indicazione su
registro di assegnazione temporanea.
servizi di polizia rurale: fucile da caccia
Art. 4
Servizi armati e modalita’ di assegnazione dell’arma da sparo
1. Agli appartenenti alla polizia locale aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza è
assegnata l’arma da sparo in via continuativa.
2. L’assegnazione dell’arma in via continuativa dovrà essere disposta con provvedimento del
Presidente dell’Ente, ai sensi dell’art. 6 n. 3 del d.m. 4 marzo 1986, n. 145.
3. Qualora l’arma venga ri-assegnata, dovrà essere disposto un controllo straordinario sulla
funzionalità della stessa da parte di tecnico specializzato.
4. Del provvedimento dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione o in altro
documento che l’addetto dovrà portare sempre con sé.
5. L’assegnazione dell’arma in via continuativa ne consente il porto anche fuori dell’orario di
servizio, nel territorio di competenza, nonché, per collegamento, dal luogo di servizio al
domicilio, ancorché fuori dal territorio di appartenenza e viceversa.
6. La tenuta dei registri, le formalità burocratiche e la tenuta e custodia delle armi in eccesso
saranno a cura del comando centrale
7. La custodia delle armi e degli equipaggiamenti, del personale in forza ai distaccamenti del
corpo, sarà all’interno dei locali del distaccamento stesso, in luogo idoneo, e sotto la
responsabilità del Responsabile il distaccamento.
Art. 5
Modalità e casi di porto dell’arma da sparo
1. L’assegnazione dell’arma comporta l’obbligo del porto, con le modalità previste dall’art. 5
del d.m. 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego dell’uniforme, salvo nei casi
espressamente derogati dal comandante.
2. Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi non hanno la facoltà di astenersi
dal porto dell’arma. Sono esentati solo se dispensati dal comandante e per giustificato
motivo.
3. Non possono portarsi comunque armi e munizioni diverse da quelle in dotazione ed in
difformità dalle assegnazioni.
Art. 6
Tenuta e custodia
1. Le armi da fuoco ed il relativo munizionamento, in dotazione alla polizia locale, non
assegnate in via continuativa ai singoli addetti, sono custodite, in appositi locali ubicati
nella sede del comando centrale.
2. Non essendo istituita un’armeria, se occasionalmente, a causa della vacanza di posti, ovvero
di riduzioni delle assegnazioni in via continuativa, le armi e le munizioni custodite nei locali
del comando di polizia locale superassero rispettivamente il numero di 15 pistole e di 2000
cartucce, l’eccedenza dovrà essere affidata in temporaneo deposito alla Stazione Carabinieri
di Thiene, fino al ripristino delle condizioni che ne legittimino nuovamente la detenzione.
3. norme speciali:
l’arma in dotazione, durante il servizio, dovrà essere tenuta nell’apposita fondina,
sicura disinserita, senza colpo in canna;
in caso di posizionamento del colpo in canna (a cessata esigenza operativa: inserire
immediatamente la sicura), lo scaricamento sarà da effettuarsi, quanto prima,
nell’apposito “posto carico scarico” situato nel locale armeria. In ogni
Distaccamento dovrà essere ricavato un idoneo luogo di “carico e scarico” armi.
l’arma va sempre depositata senza colpo in canna.
nei locali del comando o dei distaccamenti l’arma dovrà essere sempre sotto la
diretta custodia dell’assegnatario o depositata nei luoghi previsti dal presente
regolamento.
il maneggio dell’arma dovrà essere sempre e comunque tale, da evitare pericoli.
Art. 7
Consegnatario delle armi e del munizionamento
1. Il consegnatario della dotazione delle armi e delle munizioni è designato dal Presidente
dell’Ente, su proposta del comandante della polizia locale.
2. In caso di assegnazione di questa funzione da parte del comandante stesso, dovrà
contestualmente designarsi un sub-consegnatario autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di
assenza o impedimento.
Art. 8
Doveri del consegnatario
1. Il consegnatario e il sub-consegnatario delle armi e delle munizioni curano con la massima
diligenza, in relazione a quanto prevede il d.m. 4 marzo 1987, n. 145, la custodia e la
conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri, della documentazione.
Art. 9
Prelevamento e versamento dell’arma
1. L’arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario ed è versata quando
è scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o che siano venute meno le
condizioni per l’assegnazione della stessa.
2. Le armi debbono essere consegnate e versate disarmate e con le munizioni a parte.
Art. 10
Doveri dell’assegnatario
1. L’addetto alla polizia locale cui è assegnata l’arma deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e
le condizioni in cui l’arma e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l’arma e curarne periodicamente la manutenzione;
c) mantenere l’addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle lezioni di tiro;
d) applicare sempre e dovunque idonee misure di sicurezza per il maneggio dell’arma, che
non dovrà mai avere il colpo in canna se non in circostanze eccezionali, in modo da non
costituire in nessun caso pericolo per la incolumità propria del portatore o altrui.
A questo fine dovrà in particolare:
1) astenersi da qualsiasi esibizione dell’arma, sia con estranei che tra colleghi;
2) nell’abitazione: riporre l’arma scarica in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque
fuori dalla portata di minori;
3) evitare di abbandonare l’arma all’interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
4) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le
esercitazioni, affinché l’arma sia sempre efficiente;
5) provvedere alla pulizia dell’arma immediatamente dopo l’esercitazione di tiro
(qualora non sia possibile effettuare direttamente l’operazione in Poligono, il
Comando metterà a disposizione degli interessati il necessario materiale);
6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
7) ispirarsi costantemente ai criteri di prudenza.
Art. 11
Esercitazioni di tiro
1. Gli addetti alla polizia locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza
prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento.
2. Gli stessi devono superare ogni anno almeno 2 (due) corso di tiro, con relativa esercitazione
pratica, presso poligoni abilitati per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo (ai
quali verrà consegnata una copia del presente Regolamento).
3. Il comandante o persona da lui delegata effettuerà agli appartenenti alla polizia locale
almeno due lezioni all’anno di “maneggio armi in bianco”.
Art. 12
Rinvio a norme di legge e di regolamento
1. Per le modalità e i casi di porto d’arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle
munizioni, per l’addestramento e per tutto quanto non previsto in questo regolamento, si
rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare al
Decreto Ministero Interno n. 145 del 4 marzo 1987 combinato disposto art. 5 della Legge n.
65 del 7 marzo 1986 e successive modifiche.
Art. 13
Equipaggiamento operativo
1. Il personale di polizia locale è equipaggiato con il materiale previsto dall’allegato D della
Delibera Giunta Regione Veneto n. 2689 del 06.08.2004
2. Viene altresì dotato, quale strumento di autodifesa, di manganello estensibile o di altro
strumento similare a limitato impatto visivo.