Titel – Times New Roman 28pt, Zeilenabstand 28pt

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I requisiti patrimoniali e le attività da imposte anticipate
Regime fiscale delle
svalutazioni su crediti e
adeguamento a Basilea 3
Giorgio Bonanni
4 marzo 2011
Premessa
 La definizione di capitale introdotta da Basilea 3 prevede la deduzione
delle attività per imposte anticipate la cui recuperabilità si basa sulla
profittabilità futura
 In Italia le attività per imposte anticipate hanno un peso rilevante sul
patrimonio delle banche (14,5% del PdV (*)) in conseguenza del
trattamento fiscale delle svalutazioni su crediti e della scelta di
riallineare valori civilistici e fiscali (affrancamento) del goodwill
avvenuto nel novembre 2008 da parte di alcuni gruppi
 In Europa solo in Spagna si rileva un peso delle imposte anticipate
così elevato
 Fino alla conversione del decreto 29 dicembre 2010, N. 225, avvenuta
nei giorni scorsi, l’impatto sulla patrimonializzazione del sistema
sarebbe stato di ca. 16 bln €(**), aggravando notevolmente la
transizione a Basilea 3 e generando una situazione di rilevante
svantaggio competitivo
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(*) Fonte Banca d’Italia. Dato riferito al 31 12 2009
(**) Stime Banca d’Italia riferite al 31 12 2010
© 2011 Deloitte
Agenda
Indeducibilità delle svalutazioni su crediti
Imposte anticipate e definizione di capitale in Basilea 3
Modifica del regime tributario
Alcune considerazioni
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© 2011 Deloitte
Il trattamento fiscale delle svalutazioni su crediti in Italia
 Art. 106 – comma 3 TUIR: Deducibilità delle svalutazioni dalla base
imponibile IRES solo fino allo 0,3% degli impieghi a clientela (quota
eccedente rateizzata in 18 anni)
 Stock di crediti vs la clientela pari a ca. 1.606 bln € ( 0,3%=4,8 bln €)
 Flusso di svalutazioni nette sui crediti vs la clientela pari a ca. 15,3 bln €
 Per i soli crediti erogati dal 1 luglio 2009, per la quota eccedente
l’erogato del biennio precedente, deducibilità fino allo 0,5% degli
impieghi (quota eccedente rateizzata in 9 anni)  risparmi modesti
 Totale indeducibilità delle svalutazioni dalla base imponibile IRAP
La stima di costo(*) a conto economico per il 2010 per il sistema
bancario ammonta a 750 mln Eur
(*) Stime Banca d’Italia considerando l’onere implicito del mancato impiego dello stock di attività da imposte anticipate
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Il trattamento fiscale delle svalutazioni su crediti in Italia
 La quota di svalutazioni su crediti eccedenti lo 0,3% degli impieghi a
clientela non viene riconosciuta nel calcolo del reddito fiscale
 Quando il reddito fiscale eccede il reddito civilistico la differenza di
imposta, se recuperabile, viene appostata nelle imposte anticipate
 Le imposte anticipate rappresentano costi a manifestazione finanziaria anticipata,
non ancora maturati dal punto di vista economico
Le imposte anticipate sono iscritte nell’attivo dello stato
patrimoniale ma non sono un credito
 In Italia Lo stock di imposte anticipate da svalutazione crediti al
31/12/09 era pari a ca. 7,2 bln €(*)
 Stock attività da imposte anticipate al 31/12/2009 per le prime 5 banche italiane
pari a ca. 25 bln €(**)
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(*) Stime Banca d’Italia sulla base delle segnalazioni di vigilanza
(**) Elaborazione Deloitte su dati di Bilancio consolidato al 31 12 2009 – il dato include anche DTA generate fuori dall’Italia.
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare, Unione di Banche Italiane
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L’effetto sulle attività da imposte anticipate delle
svalutazioni su crediti
Ipotesi di recuperabilità in
Anni
Impieghi
% LLP
2010
10.000
3
2011
10.000
3
2012
10.000
3
2013
10.000
3
2014
10.000
3
2015
10.000
2
2016
10.000
2
2017
10.000
5
4 anni
Il volume delle attività da imposte anticipate è in diretta dipendenza
con l’andamento dell’economia reale
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Confronto internazionale
 In Italia lo stock di imposte anticipate è storicamente elevato
 In Spagna effetto “dynamic provisioning” con indeducibilità delle
svalutazioni generiche fino all’effettivo utilizzo a coperture di
svalutazioni o perdite
Effetto operazioni
straordinarie fra
gruppi
Effetto riduzione
aliquota IRES
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Effetto crisi
finanziaria
Effetto
affrancamento
fiscale goodwill
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Confronto nazionale
Dato medio di
sistema 1%(*)
Elaborazioni Deloitte su dati di Bilancio al 31 12 2009
Dato medio di
sistema 14,5(*)
(**)
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Elaborazioni Deloitte su dati di Bilancio al 31 12 2009
(*) Fonte banca d’Italia riferito al 31 12 2009
(**) Il dato non include l’aumento di capitale del 2010. Il ratio ricalcolato è pari a ca. il 20%
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Agenda
Indeducibilità delle svalutazioni su crediti
Imposte anticipate e definizione di capitale in Basilea 3
Modifica del regime tributario
Alcune considerazioni
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Le attività da imposte anticipate in Basilea 3
 Par. 69: Deduzione dal common equity per le imposte anticipate la cui
recuperabilità si basa sulla profittabilità futura
 Compensazione con imposte differite solo quando sono riferibili alla
stessa autorità fiscale (es. stesso paese) e quando la compensazione
è ammessa dall’autorità fiscale  in Italia compensazione difficile
(IAS12 par 74)
 Se le imposte anticipate si riferiscono a differenza temporali (es.
svalutazioni su crediti, affrancamento goodwill e altri intangibles) la
deduzione non avviene per intero ma per la quota eccedente le soglie
definite rispetto al common equity (10% o 15%)
 Stock pari a ca. 16 bln €(*)
 Nella versione di Dicembre 2009 deduzione al 100%
(*) Stime Banca d’Italia riferite a 31 12 2010
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Motivazione della deduzione
 Le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere
rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la
ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno
le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione
delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore
all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare
 In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria
 L 'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio deve essere
rivisto ogni anno in quanto occorre verificare se continua a sussistere
la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali
e quindi la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte
anticipate.
In caso di previsioni di perdite, le imposte anticipate non possono
essere rilevate  scompaiono definitivamente
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Il meccanismo della deduzione – soglia singola
Par. 87, 88, 89

Si deduce l’ammontare eccedente il 10%
del common equity al netto delle altre
deduzioni

La quota non dedotta viene ponderata al
250% (deduzione al 20%)
Par. 94 (d)

Tutte le date sono al 1 Gennaio
Deduzioni progressive dal Common
Equity
(inclusi gli importi oltre il limite del 15% per DTAs,
MSRs e partecipazioni)
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2013
La deduzione si applica a partire dal 2014
in misura ridotta (20%) e cresce del 20%
ogni anno fino al 2018 (100%)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
20%
40%
60%
80%
100%
100%
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Il meccanismo della deduzione – “Sin bucket”
Par: 87, 88, 89

Si deduce l’ammontare per il quale
l’aggregato eccede il 15% del common
equity al netto delle deduzioni (escludendo
eventuali deduzioni sopra il 10% delle tre
categorie)

La quota non dedotta viene ponderata al
250% (deduzione al 20%)
Par. 94 (d)

Tutte le date sono al 1 Gennaio
Deduzioni progressive dal Common
Equity
(inclusi gli importi oltre il limite del 15% per DTAs,
MSRs e partecipazioni)
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2013
La deduzione si applica a partire dal 2014
in misura ridotta (20%) e cresce del 20%
ogni anno fino al 2018 (100%)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
20%
40%
60%
80%
100%
100%
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Agenda
Indeducibilità delle svalutazioni su crediti
Imposte anticipate e definizione di capitale in Basilea 3
Modifica del regime tributario
Alcune considerazioni
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Il maxiemendamento al decreto legge 29 dicembre 2010,
N. 225 “mille proroghe”
 In caso di perdita rilevata nel bilancio individuale, e a partire da quella
data, le attività per imposte anticipate (derivanti da svalutazione
crediti, avviamento e altre attività immateriali) sono trasformate in
crediti d’imposta
 La trasformazione opera per un importo pari a:
Attività per imposte
anticipate
Perdita d’esercizio
*
Capitale sociale +
riserve
In caso di perdita che annulla
capitale sociale e riserve, il
100% delle attività da imposte
anticipate diventa credito
d’imposta
 Il credito d’imposta
 non è rimborsabile né produttivo di interessi
 può essere ceduto o compensato con debiti d’imposta (art 17. Dlgs 9/7/97, N. 241)
 cancella il recupero dei costi sospesi
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Gli effetti
In caso di perdite, le imposte anticipate diventano un credito
d’imposta
Decadendo il vincolo della profittabilità futura per il recupero delle
stesse, le imposte anticipate relative a svalutazione su crediti,
avviamenti e altre attività immateriali NON vengono più dedotte dal
common equity
L’effetto positivo sulla patrimonializzazione per il sistema bancario è
pari a ca. 16 bln €(*)
Sommatoria di capitale, sovrapprezzo e riserve (**)
 MPS: 14,4 bln €
 BPOP: 9,8 bln €
 UBI: 10,9 bln €
(*) Stime Banca d’Italia riferite al 31 12 2010
(**) Elaborazioni Deloitte su dati di bilancio consolidato al 31 12 2009. Il dato riferito a Banco Popolare non include l’aumento di capitale del 2010
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Indeducibilità delle svalutazioni su crediti
Imposte anticipate e definizione di capitale in Basilea 3
Modifica del regime tributario
Alcune considerazioni
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Alcune considerazioni
 Rispetto a quella del dicembre 2009 la versione definitiva aveva
introdotto una mitigazione (soglie di deduzione) agli impatti che
restavano comunque elevati per il sistema bancario italiano
 Il deficit stimato di capitale per le banche italiane era stimato (ante
intervento su DTA) in ca. 40 bln €(*).
 La norma introduce un risparmio molto rilevante e fa rientrare la
distorsione rispetto alle altre giurisdizioni ma il deficit di capitale resta
importante e spinge le banche ad intervenire in maniera aggressiva
anche alla luce delle ridotte possibilità di autofinanziamento offerte dai
conti economici dei prossimi anni
 La norma deve ottenere il via libera delle autorità europee (che
dovrebbe arrivare)
(*) Stime Banca d’Italia riferite al 31 12 2010
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Alcune considerazioni - un suggerimento
 Valutare gli impatti di Basilea 3 applicando le nuove regole alla vostra
realtà simulando l’andamento dei ratio dal 2011 fino al 2019 (con dati
plausibili di crescita almeno fino al 2015)
 Considerare correttamente il periodo di transition previsto, l’effetto
delle nuove regole per l’eligibility degli strumenti di
patrimonializzazione e le connesse regole per il grandfathering
 Il diavolo è nei dettagli:
 Evitare calcoli semplificati
 Evitare calcoli disaggregati (deduzione per deduzione)
 Includere nella simulazione le informazioni del piano strategico
 Deloitte ha realizzato
(Basel3 Simulation Tool) un tool di
calcolo per svolgere rapidamente la simulazione degli impatti su
capitale e liquidità e permettere una prima analisi dei gap e delle
possibili linee di intervento
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Giorgio Bonanni
Director
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