«ETICHETTATURA DEGLI OLI DA OLIVE, COME DESTREGGIARSI

Transcript

«ETICHETTATURA DEGLI OLI DA OLIVE, COME DESTREGGIARSI
Avv. Giorgia Antonia Leone – Avv. Antonella Carbone
«ETICHETTATURA
DEGLI OLI DA OLIVE,
COME DESTREGGIARSI
E GESTIRE LA
COMPLESSITA’ DI UNA
LEGISLAZIONE IN
CONTINUA
EVOLUZIONE»
Olio da olive ed Europa





Reg. UE n. 1335/ 2013 che modifica il
regolamento di esecuzione n. 29/ 2012
relativo alle norme di
commercializzazione dell’olio di oliva,
esecutivo dal 13/12/14;
Reg. UE n. 1308 /2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli;
D.M. del 14 ottobre 2013 recante
disposizioni nazionali per l’attuazione del
Reg. UE n. 1151/2012;
Reg. UE. n. 299/2013 del 26 marzo che
modifica il Reg. CE n. 2568/91 relativo
alle caratteristiche dell’olio di oliva e di
sansa;
Reg. UE n. 1348/2013 del 16 dicembre
2013 che modifica in parte il Reg. CE n.
2568/91 relativo alle caratteristiche
dell’olio di oliva e di sansa;

Legge n. 9 del 14 Gennaio 2013: Norme
sulla qualità e trasparenza della filiera
degli oli di oliva vergini;

Regolamento di esecuzione n. 29/ 2012
della Commissione del 13 gennaio 2012
relativo alle norme di
commercializzazione dell’olio di oliva;

Reg. UE n. 1151/2012 del Parlamento e
del Consiglio Europeo sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Reg. UE n. 1169/2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori che modifica e abroga
precedenti decreti e regolamenti
comunitari, esecutivo dal 13/12/14;

Reg. CE n. 834/2007 relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici;

D.LGS n. 109/92 concernente
etichettatura, presentazione e
pubblicità dei prodotti alimentari
Reg. UE n. 299/2013
circolare Agea (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura) del 24/12/2013
Tutti i soggetti che confezionano olio di qualsiasi qualità,
compresi gli oli raffinati e gli oli di sansa, per evitare abusi e frodi
devono essere iscritti al SIAN (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale) e devono custodire obbligatoriamente un registro
provvisorio di carico e scarico nelle more dell’allestimento di un
registro telematico presso il Mipaaf, ove tutti saranno obbligati
ad iscriversi.
Sono obbligati alla tenuta del registro anche gli olivicoltori che
commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato
derivante da oliveti di proprietà, che inizialmente erano esentati,
così come non sono più esentate le imprese che detengono oli
DOP e IGP e, quindi, già assoggettati a controlli, sulla base dei
loro disciplinari di produzione.
Reg. UE n. 29/2012

E’ relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di
oliva. Con esso si è tentato di garantire ancor di più, la
tracciabilità del prodotto, nonché di favorire il
consumatore nelle sue scelte, fornendogli informazioni
sempre più esaustive.

In particolare si è posta sempre di più l’attenzione
sull’origine del prodotto: dal paese di provenienza delle
olive, al luogo specifico di molitura e imbottigliamento.

Esso prevede che, se le olive sono raccolte in uno stato
membro o in un paese terzo, rispetto a quello dove è
ubicato il frantoio, l’etichetta debba contenere per una
trasparenza di informazioni sia il luogo di produzione
delle olive che quello in cui è prodotto l’olio.

in parte modificato ed il 13 dicembre 2013 è stato
emanato il Reg UE n.1335/ 2013, applicato a partire dal
14 dicembre 2014.
Legge n 9 del gennaio 2013
«legge salva olio»
promulgazione di una legge
sulla qualità e trasparenza
della filiera degli oli extra
vergini di oliva, per evitare
rischi di frodi e contraffazioni.
Reg. UE n. 1335/2013

le
indicazioni
obbligatorie
che
figurano
sull’etichetta devono essere ben leggibili e
riportate obbligatoriamente nello stesso «campo
visivo» principale ed in un corpo di testo
omogeneo;

vi sono dimensioni minime da rispettare: da 1,2 a
0,9 millimetri, in quest’ultimo caso per le bottiglie
sotto i 100 ml;

è obbligatoria l’indicazione
conservazione ottimali;
sui
metodi
di
Reg. C.E. 182/2009

per gli oli di oliva originari è presente la dicitura:
“ottenuto da olive italiane”, “ottenuto da olive
coltivate in Italia” o “100 % da olive italiane”,

mentre per le miscele di oli d’oliva originari è
presente, a seconda dei casi, una delle diciture:
“miscela di oli di oliva comunitari”, “miscela di oli di
oliva non comunitari”, “miscela di oli di oliva
comunitari e non comunitari”, oppure un riferimento
all’origine comunitaria / non comunitaria (ad esempio
una lista di Stati membri o Paesi terzi, piuttosto che il
nome di una più estesa regione geografica)
Che cos’è una
«etichetta alimentare»?

Etichetta alimentare (art. 1 D.lgs 109/92): l’insieme delle menzioni, delle
indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei
simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e che figura
direttamente sull’imballaggio o sulla confezione o su un’etichetta
appostatavi o sui documenti di trasporto (anche per prodotti alimentari
sfusi ovvero venduti senza alcuna confezione e preincartati ovvero
confezionati sul luogo di vendita al momento dell’acquisto o poco prima
dell’acquisto)

Etichetta alimentare (Reg. UE 1169/2011): qualunque marchio
commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione
grafica scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a
impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che
accompagna detto imballaggio o contenitore (solo per
prodotti
alimentari preconfezionati o preimballati).
tutte le informazioni
obbligatorie
sulle etichette

Devono essere posizionate in un punto evidente per
essere facilmente visibili, in posizioni prevedibili,
chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili;

Non devono essere nascoste, oscurate, limitate da altre
indicazioni scritte o grafiche, od altri elementi
suscettibili di interferire;

Devono essere rispettati i limiti di dimensione dei
caratteri di stampa delle etichette: l’altezza minima dei
caratteri tipografici usati per tutte le diciture
obbligatorie sarà di 1,2 mm; per le confezioni con una
superficie inferiore a 80 cm al quadrato l’altezza
minima dei caratteri sarà di 0,9 mm (novità Reg. U.E.
1169/2011)
Reg. U.E. n. 1169/2011
quali sono le informazioni obbligatorie
per le etichette di olio da oliva?
-denominazione di vendita, o tipologia di olio venduto;
-quantità netta o nel caso di prodotti precofezionati in quantità unitarie
costanti, la quantità nominale;
-il termine minimo di conservazione, o data di preferibile consumo;
-nome o ragione sociale o marchio o sede del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella UE;
-lotto di appartenenza del prodotto;
-Indicazione dell’origine ;
-dichiarazione nutrizionale
termine minimo di conservazione

Si intende ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 109/92: «la
data fino alla quale il prodotto alimentare
conserva le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione; esso va indicato con
la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro»
quando la data contiene l’indicazione del giorno
o con la dicitura «da consumarsi preferibilmente
entro la fine» negli altri casi, seguita dalla data
oppure dalla indicazione del punto della
confezione in cui essa figura».

Per l’olio da olive è fissato in 18 mesi ed è
determinato dal produttore o dal confezionatore
o, nel caso di prodotti importati, dal primo
venditore stabilito nell’Unione europea ed è
apposto sotto la loro diretta responsabilità.

il
termine
minimo
di
conservazione
è
normalmente indicato anche con il giorno, oltre
che con il mese e con l’anno, perché in tal modo
si assolve anche l’obbligo di indicazione del lotto.
Indicazione dell’origine
L’obbligatorietà di inserire in etichetta l’origine del prodotto è prevista
soltanto per gli oli extravergini di oliva e per gli oli vergini di oliva.
Il Reg. UE n. 29/12, modificato dal Reg. 1135/13 relativo alle norme di
commercializzazione dell’olio di oliva, intende per designazione
dell’origine l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o
sull’etichetta ad esso acclusa.
Il nome geografico può essere il luogo di raccolta delle olive, coincidente,
o meno, con quello di estrazione dell’olio.
Nel caso di miscele di oli di oliva non estratti in un unico Stato membro
della UE, l’indicazione dell’origine è preceduta sempre dal termine
«miscela»: miscela di oli di oliva comunitari; miscela di oli di oliva non
comunitari; miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari;
In
questi casi in etichetta si troverà obbligatoriamente la seguente dicitura: •
miscela di oli di oliva originari dell’Unione Europea; • miscela di oli di oliva
originari dell’ Unione Europea e non originari dell’Unione Europea; •
miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea.
Codice Doganale
Origine delle merci
- Reg. CE 2913/92
Art. 23
Sono originarie di un paese le merci
interamente ottenute in tale paese.
Art. 24 Una merce alla cui produzione hanno
contribuito due o più paesi è originaria del paese in
cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale,
economicamente
giustificata
ed
effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che
si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto
nuovo od abbia rappresentato una fase importante
del processo di fabbricazione.
Non è invece obbligatorio indicare la zona di specifica
provenienza geografica delle olive.
Tuttavia qualora la si volesse indicare si deve ottemperare
a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 29/12, n. 6), ossia che
“l’utilizzazione dei nomi di marchi esistenti, che recano
riferimenti geografici, può proseguire qualora questi nomi
siano
stati
ufficialmente
registrati
in
passato
conformemente ala prima direttiva 89/104/CE del
Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli stati membri in materia di marchi
d’impresa, o conformemente al regolamento (CE) n.
207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio
comunitario”; nonché al successivo n. 7) il quale riserva
alle DOP ed alle IGP le designazioni d’origine a livello
regionale .
Dichiarazione nutrizionale

Il Reg. UE n. 1169/2011 ha disposto che a partire dal 13
dicembre 2016 l’etichetta di alcuni prodotti alimentari, tra cui
l’olio vergine e l’olio extravergine da olive, contenga in una
apposita tabella apposta sull’imballaggio la dichiarazione
nutrizionale, vale a dire il contenuto energetico e le
percentuali delle seguenti sostanze:

Grassi

Grassi saturi

Carboidrati

Zuccheri

Proteine

Sale

Valore energetico totale (Kj e kcal)
Come devono essere espresse le
informazioni
sulla
dichiarazione
nutrizionale?

Per 100 g

Per 100 ml

Per porzione

Per unità di consumo
Dichiarazione
facoltative

nutrizionale:
indicazioni
acidi grassi monoinsaturi;

acidi grassi polinsaturi;

polioli;

amido;

fibre (da indicare tra gli zuccheri e le proteine);

i sali minerali e/o le vitamine presenti in quantità
significativa
Dove deve essere apposta la dichiarazione
nutrizionale?
La dichiarazione nutrizionale deve essere
apposta sull’etichetta e le tutti gli elementi
devono figurare nello stesso «campo visivo».
Inoltre le seguenti informazioni:
a) valore energetico
oppure
b) valore energetico accompagnato dalla
quantità di gassi, acidi grassi saturi, zuccheri
e sale
possono essere riportate nel «campo visivo
principale»
«campo visivo» e «campo
visivo principale»

Per campo visivo si intende la visione complessiva
di tutte le superfici di un imballaggio che possono
essere lette da un unico angolo visuale

Per campo visivo principale si intende quello più
esposto al primo sguardo del consumatore al
momento dell’acquisto e che consente di
identificare immediatamente il carattere e la
natura del prodotto medesimo e, eventualmente,
il suo marchio di fabbrica. (art 2 comma k e j del
Reg 1169/2011)
Reg. U.E. n. 29/2012
Quali possono essere le informazioni
facoltative sulle etichette dell’olio da
olive?
- l’indicazione “prima spremitura a freddo”, riservata agli oli da
olive extravergini o vergini ottenuti a meno di 27° con la prima
spremitura meccanica della pasta di olive mediante un sistema
di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
- l’indicazione “estratto a feddo” riservata agli oli da olive extra
vergini o vergini ottenuti a meno di 27° con un processo di
percolazione o centrifugazione della pasta di olive;
- le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al
gusto e/o all’odore, consentite solo per gli oli da olive extravergini
e vergini e solo se fondati sui risultati di una valutazione effettuata
secondo il metodo previsto nell’allegato XII del regolamento
(CEE) n. 2568/91;
- l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima, solo se
accompagnata dalla menzione, nello stesso carattere e nello
stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e
dell’assorbimento dell’ultravioletto
Export nei Paesi extra U.E.
In caso di esportazione del prodotto
nei Paesi extra U.E. occorrerà
valutare di caso in caso, quello che
impone la legislazione del Paese di
destinazione della merce
Finalità dell’etichetta alimentare
-
-
fornire al consumatore
una corretta
informazione sulle
caratteristiche del
prodotto;
non indurlo in inganno
presentando
caratteristiche e/ o
proprietà che il
prodotto non possiede;
-
evidenziare un
rapporto tra la qualità
del prodotto e il prezzo
di vendita;
-
promuovere
commercialmente il
prodotto.
Evitare imbrogli che ledano
un altrui diritto!
Contrastare manipolazioni illecite
valorizzando la qualità del prodotto
Le manipolazioni illecite
Trattamenti
atti ad rendere un olio di oliva
appartenente ad una classe
commerciale inferiore,
simile ad un altro di
maggior pregio;
Commistioni
tra oli di oliva
appartenenti
alle diverse
classi merceologiche,
compreso l’olio di semi
Codice penale
Delitti contro l'incolumità pubblica
Libro II, Tit. VI
Art. 439
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Art. 440 (Art. 452)
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Art. 442
Commercio di sostanze alimentari contraffatte
o adulterate
Art. 444 (Art. 452)
Commercio di sostanze alimentari nocive
Codice Penale
Delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio -Libro II, Tit.VIII
Art. 515 c.p.
Frode nell'esercizio del commercio
Art. 516 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 517 c.p. e 517 bis c.p. – Circostanza aggravante
Le pene stabilite dagli Artt. 515, 516, 517 sono aumentate
se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o
bevande (…)
Art. 517 quater c.p.
Contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Art. 440 Codice Penale
Adulterazione o contraffazione
di sostanze alimentari
Chiunque, corrompe od adultera acque o
sostanze destinate all’alimentazione, prima
che siano attinte o distribuite per il
consumo, rendendole pericolose alla salute
pubblica, è punito con la reclusione da tre
a dieci anni
CORTE di CASSAZIONE - Sez. I Penale
Sentenza 28 maggio 2007, n. 21021
L’adulterazione di sostanze alimentari previsto dal
delitto di cui all’art. 440 c.p. esige una condotta
diretta a determinare modifiche alla composizione
chimica o delle caratteristiche delle sostanze stesse,
con esclusione di processi modificativi di carattere
biologico o putrefattivi.
Vi è un pericolo obiettivo per la salute pubblica
connesso all’adulterazione delle sostanze destinate
all’alimentazione.
CORTE di CASSAZIONE - Sez. I Penale
Sentenza 30 maggio 2014, n. 22618
Il reato di adulterazione e contraffazione di
sostanze alimentari, previsto dall'art. 440 c.p.,
è a forma libera e quindi può realizzarsi anche
mediante attività non occulte o fraudolente,
né espressamente vietate dalla legge,
non necessitando artefici e raggiri.
Art. 444 Codice Penale
Commercio di sostanze alimentari
nocive
Chiunque detiene per il commercio, pone in
commercio, ovvero distribuisce per il consumo
sostanze
destinate
all’alimentazione,
non
contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute
pubblica, è punito con la resclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa non inferiore ad Euro 51. La
pena è diminuita se la qualità nociva è nota alla
persona che le acquista o le riceve.
CORTE di CASSAZIONE - Sez. III Penale
Sentenza 22 marzo 2011, n. 11500
Il delitto di commercio di sostanze alimentari
nocive (ex art 444 c.p.) presuppone, quanto
all'elemento oggettivo, che le sostanze di cui si
vuole fare commercio abbiano attitudine ad
arrecare nocumento alla salute pubblica (reato
di pericolo concreto).
La pericolosità non può essere valutata
astrattamente,
ma
dev’essere
dimostrata
concretamente. Per questo non si ha bisogno
necessariamente di indagini peritali, poiché il
Giudice di merito può ricavare la pericolosità da
qualsiasi mezzo di prova ed anche dalla comune
esperienza
CORTE di CASSAZIONE - Sez. III Penale
Sentenza 2 luglio 2008, n. 26518
Sono escluse dalla previsione del
commercio di sostanze alimentari
nocive di cui all’art. 444 c.p. le
sostanze
medicinali,
mentre
si
devono ritenere ricompresi i cosidetti
integratori alimentari
Pericolo per la salute pubblica
Sicurezza alimentare
Reg. CE 178/2002
un alimento è considerato a rischio, quindi
Pericoloso per la salute del consumatore,
in quanto esso è dannoso od inadatto
a norma dell’articolo 14, paragrafi
da 2 a 5, del Reg. CE n. 178/2002 (presunzione
di rischio).
Politica U.E. sulla sicurezza
alimentare
La politica dell'UE per la sicurezza alimentare
riguarda l'intero ciclo della fattoria alla tavola dei
consumatori e punta a garantire:
-la sicurezza dei generi alimentari e dei mangimi;
-elevati standard di salute e benessere per gli
animali e di tutela per le piante;
-informazioni chiare sull'origine, il contenuto e l'uso
degli alimenti;
La politica alimentare dell'UE comprende:
-una legislazione esaustiva sulla sicurezza degli
alimenti e sull'igiene alimentare
-valida consulenza scientifica sulla quale basare le
decisioni;
-controlli e verifiche.
Art. 515 Codice Penale
Frode nell'esercizio del
commercio
Chiunque, nell'esercizio di un'attività
commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto
al
pubblico,
consegna
all'acquirente una cosa mobile per
un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c.
812; c.p. 624], per origine, provenienza,
qualità o quantità, diversa da quella
dichiarata o pattuita, è punito, qualora
il fatto non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a due
anni o con la multa fino a euro 2.065
FRODI DI OLIO DA OLIVE IN
COMMERCIO
Per l’olio le frodi sono
sofisticazioni qualitative della
sua composizione chimica e
riguardano di conseguenza
la genuinità del prodotto.
Per alterarne la qualità esistono
trattamenti chimici e fisici che
ne alzano il livello di qualità;
queste frodi sono considerate
per la comunità europea,
frodi alimentari
merceologiche .
La gravità delle frodi sta nel fatto
che tutto l' olio di oliva di
marca presente in
commercio (per es. nei
supermarket), è olio in
miscela
Casi di frodi per l’olio di olive
-ad esempio, olio d'oliva importato attraverso
semplici tecniche termiche e fisiche, mescolati
con extravergine italiano, etichettati e posti
anch'essi in commercio come «olio d'oliva
italiano»;
- ad esempio, olio che nasce difettoso, ripulito,
deodorato, miscelato e immesso sul mercato
come «extravergine»;
- ad esempio, miscele a base di olio di nocciola
sofisticato ed immesso nel mercato, come se
fosse
invece
«olio
di
oliva»;
Il problema è sovente della cd. "triangolazione":
un carico d'olio parte da un paese qualsiasi,
comunitario o extracomunitario e quando giunge
in Italia può trasformarsi facilmente non solo in olio
extravergine, ma addirittura in extravergine
italiano, eliminando solo i documenti.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale
Sentenza 14 ottobre 2014, n. 42874
Integra il reato di cui all’art. 515 c.p.
l’inserimento sulla confezione del
prodotto della bandiera italiana e
della dicitura «prodotto italiano» nel
caso di mero confezionamento
avvenuto in Italia.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale
Sentenza 16 gennaio 2014, n. 1980
Sentenza 6 novembre 2014, n. 45916
Integra il reato di cui all’art. 515 c.p. la presenza sul
prodotto alimentare di un’attestazione di conformità della
C.E. «non notificata» vale a dire non riconosciuta dalla CE
e quindi non autorizzata.
La marcatura CE, in pratica, attesta la conformità del
prodotto a standars minimi di qualità e costituisce una
garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si
acquista.
In detto caso sussiste la fattispecie della consegna di una
cosa per un’altra (aliud pro alio), costituente elemento
materiale del reato di cui all’art. 515 c.p..
Il delitto di frode nell’esercizio del commercio sussiste
indipendentemente da ogni concreto rapporto con
l’acquirente.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale
Sentenza 27 gennaio 2014, n. 3659
La mera detenzione in magazzino di merce non
rispondente per origine, provenienza, qualità o
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita,
trattandosi di dato pacificamente indicativo della
successiva immissione nella rete distributiva di tali
prodotti, costituisce reato ex art 515 c.p. nella forma
di tentativo.
Il mero accertamento della destinazione alla vendita,
all’ingrosso od al dettaglio, del prodotto alimentare
costituisce in sostanza il reato ex art 515 c.p. nella
forma di tentativo.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. II Penale
Sentenza 20 novembre 2014, n.
48026
Il bene giuridico tutelato con l’art. 515 c.p. è il leale
esercizio
dell’attività
commerciale,
indipendentemente dal fatto che l’agente abbia
usato particolari accorgimenti per ingannare il
compratore, o dalla circostanza che quest’ultimo
potesse facilmente, applicando la normale
attenzione e diligenza, rendersi conto della
difformità tra merce richiesta e merce consegnata.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. II Penale
Sentenza 7 marzo 2014, n. 11097
Per la configurazione del reato di cui all’art. 515 c.p.
è sufficiente che vi sia la possibilità di confusione tra
marchi o segni distintivi inerenti il prodotto
alimentare, anche attraverso un esame frettoloso e
superficiale del prodotto messo in vendita, quale è
quello compiuto dal compratore di media diligenza.
Quindi, vi è frode in commercio anche quando il
prodotto
richiesto
dal
cliente
dell’esercizio
commerciale non sia tutelato da un marchio od
altra speciale protezione, in quanto l’art. 515 c.p.
tutela sia l’interesse del consumatore a non ricevere
una cosa diversa da quella richiesta, sia l’interesse
del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati
surrettiziamente con prodotti diversi.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale
Sentenza 4 luglio 2008, n. 27105
Vi è frode nell’esercizio in commercio quando vi
sono messaggi pubblicitari ingannevoli.
Infatti, Le indicazioni circa l’origine, la provenienza,
la qualità o la quantità della merce, contenute nel
messaggio pubblicitario, che abbia preceduto la
materiale offerta in vendita della stessa, può trarre in
inganno l’acquirente che riceve l’aliud pro alio, per
avere il prodotto alimentare caratteristiche diverse
rispetto a quanto indicato nel messaggio
pubblicitario.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale
Sentenza 4 febbraio 2008, n. 5347
E’ configurabile il reato di cui all’art. 515
c.p., nella forma di delitto tentato, anche in
ipotesi
di
vendita
self
service,
indipendentemente da qualsiasi forma di
contrattazione o consegna del prodotto
alimentare, in quanto non rileva per il
Legislatore distinguere tra atti preparatori
ed atti esecutivi, ma rileva soltanto che
vengano compiuti atti diretti in modo non
equivoco a realizzare la frode nell’esercizio
in commercio.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale
Sentenza 23 ottobre 2014, n. 44072
In materia di commercio di olio extravergine di oliva,
Integra il reato di cui all’art. 515 c.p. il fatto del porre
in vendita bottiglie di olio extravergine di oliva
recanti indicazioni fallaci in ordine all’origine ed alla
provenienza del prodotto, quando si attesta che
l’olio «è prodotto ed imbottigliato da» un’azienda
piuttosto che da un’altra effettiva; essendo un dato
significativo ai fini del corretto esercizio delle attività
commerciali. In altri termini appare di tutta evidenza
l’affidamento che il consumatore può rivolgere
all’indicazione del luogo di produzione e di
confezionamento del prodotto, condizionandone la
sua scelta commerciale.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale
Sentenza 18 ottobre 2014, n. 37598
Per la configurazione del reato di frode,
tentato o consumato, nell’esercizio del
commercio di olio extra vergine di oliva,
non assume rilievo l’obbligatorietà, o meno,
dell’indicazione
di
origine
riportata
sull’etichetta, che, però, una volta apposta,
non può comunque contenere indicazioni
fuorvianti sull’origine o la provenienza.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale
Sentenza 12 ottobre 2005, n. 36954
Integra gli estremi del reato di frode dell’esercizio in
commercio l’indicazione sull’etichetta di una
denominazione di vendita diversa da quella
effettiva, con caratteristiche merceologiche e/o
normative differenti.
Significa, in generale, che viene consegnato
all’acquirente un prodotto avente una qualità
diversa da quella dichiarata.
Nella fattispecie, era stata apposta la dicitura «olio
di oliva vergine» al posto di «olio di oliva vergine
lampante».
Art. 516 Codice Penale
Vendita di sostanze alimentari non
genuine come genuine
Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti
in
commercio
come
genuine sostanze alimentari non
genuine è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino ad
Euro 1.032,00.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 13 novembre 1995, n. 11090
La nozione di sostanza alimentare «non genuina» si
distingue in naturale e formale:
-la prima attiene a quelle sostanze alimentari che
abbiano subito un’artificiosa alterazione nella loro
essenza e nella loro composizione normale, mediante
commistione di sostanze estranee o sottrazione di
principi nutritivi caratteristici;
- mentre, la seconda concerne quelle che, dovendo
contenere certe sostanze o ben precisati quantitativi
di esse, non le contengano nella misura richiesta.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 5 dicembre 2003, n. 46867
L’art. 516 c.p. mira a tutelare il commercio
dal pericolo o danno derivanti dalla messa
in vendita, o, altrimenti, in commercio, di
sostanze alimentari non genuine come
genuine, pur se non nocive per la salute.
Deve intendersi come non genuina ogni
sostanza adulterata o contraffatta, vale a
dire ogni prodotto alimentare che, secondo
un criterio chimico-fisico, nel subire una
modificazione ad opera dell’uomo, sia
stato assoggettato a commistione con
sostanze estranee alla sua composizione
naturale e/o a sottrazione di principi nutritivi
suoi propri.
Analisi di laboratorio destinate ad accertare la
genuinità e l’esatta classificazione-strumento extra
giuridico
Analisi destinate ad accertare la genuinità e l’esatta classificazione
Analisi chimiche
Panel test
Prova di Wood
Acidità libera
Quantità di iodio
Numero di perossidi
Spettrofotometria
Gascromatografia
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 22 maggio 2007, n. 19706
Integra il reato di vendita di sostanze
alimentari non genuine come genuine
l’aggiunta di additivi chimici non autorizzati.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 22 settembre 2005, n. 33793
E’ responsabile in forza dell’art. 516
c.p. colui che detiene e pone in
commercio olio (di semi di soia) non
genuino, in quanto colorato con
additivi non consentiti.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 6 marzo 2006, n. 7828
E’ responsabile in forza dell’art. 516 c.p.
colui che pone in vendita, offrendolo ai
passanti, quantitativi di olio alimentare,
indicato e pubblicizzato come olio
extravergine di oliva, che invece contiene
anche percentuali di olio di semi. Si tratta,
infatti, di un prodotto non genuino, perché
contenente sostanze (olio di semi) diverse
da quelle che la legge prescrive per la loro
composizione (olio extravergine di oliva).
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 9 marzo 2006, n. 8292
E’ responsabile in forza dell’art. 516
c.p. colui che pone in commercio,
come genuino, olio extravergine di
oliva, risultato alle analisi non
genuino per l’aggiunta di oli raffinati
di oliva.
Art. 517 Codice Penale
Vendita di prodotti industriali
con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti
in
circolazione
opere
dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi,
marchi o segni distintivi nazionali o esteri,
atti ad indurre in inganno il compratore
sull’origine,
provenienza
o
qualità
dell’opera o del prodotto, è punito, se il
fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino
a due anni e con la multa fino a Euro
20.000,00.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale
Sentenza 23 marzo 2012, n. 11406
il reato di vendita di prodotti industriali
con segni mendaci ha per oggetto la
tutela dell’ordine economico, con la
conseguenza che colui che mette in
circolazione
prodotti
con
segni
ingannevoli lede l’interesse generale
ala lealtà degli scambi commerciali.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 15 aprile 2014, n. 16735
Sentenza 7 marzo 2012, n. 8938
La condotta di messa in vendita o di messa in
circolazione, prevista dal reato ex art. 517
c.p., si verifica quando il prodotto esce dalla
sfera di custodia del fabbricante, ossia dalla
sua disponibilità, per un qualsiasi scopo, che
non escluda la possibilità di circolazione.
E’ sufficiente qualsiasi operazione di
movimentazione della merce, come la
presentazione di questa alla dogana per lo
sdoganamento, o la traditio della stessa dal
grossista al dettagliante.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 27 gennaio 2015, n. 3789
Sentenza 19 giugno 2014, n. 26478
Si configura il reato di cui all’art. 517 c.p.
quando viene apposta su un prodotto la
dicitura «made in Italy 100%» ma il prodotto
non è esclusivamente italiano.
Inoltre, l’imprenditore che purtuttavia non
ha l’obbligo di indicare sul prodotto
alimentare quale sia lo specifico luogo di
fabbricazione, quando vi appone detta
indicazione compie comunque una falsità,
se essa non corrisponde a vero, la quale di
per sé sola trae in inganno sull’origine del
prodotto.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 17 marzo 2014, n. 12343
Si configura il reato di cui all’art. 517
c.p. quando vi è la semplice
imitazione
del
marchio,
non
necessariamente
registrato
o
riconosciuto,
purché
detta
imitazione sia idonea a trarre in
inganno gli acquirenti.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 8 luglio 2013, n. 28905
Non si configura il reato di cui all’art.
517 c.p. se la riproduzione abusiva
delle immagini apposta sugli oggetti
ha la sola funzione di richiamare
l’interesse dei possibili acquirenti per
venire incontro ai gusti della clientela.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 9 giugno 2009, n. 23819
Sentenza 23 gennaio 2008, n. 3546
La fattispecie prevista dall’art. 517 c.p.
prescinde, oltre che dall’esistenza di un
marchio registrato, anche dalla falsità dello
stesso (contraffazione o alterazione) ed
essa si rifà alla mera artificiosa equivocità
dei contrassegni, marchi ed indicazioni
illegittimamente usati, tali da ingenerare la
possibilità di confusione con prodotti similari
da parte dei consumatori comuni.
Quindi, l’art. 517 c.p. intende scongiurare la
confusione sulla qualità dei prodotti da
parte dei consumatori comuni.
CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale
Sentenza 9 luglio 2014, n. 29973
La fallace indicazione delle merci,
presentate come prodotto di origine
italiana, che invece non ha detta
origine, può essere sanata sul piano
amministrativo con l’asportazione, a
cura ed a spese del contravventore,
dei segni o delle figure o di
quant’altro induca a ritenere che si
tratti di un prodotto di origine italiana.
Ruolo dell’Avvocato
«come potervi aiutare»
1)
supporto nella progettazione ad arte delle
etichette (consulenza legale);
2)
programmazione e strategie contrattuali in
tema di produzione e messa in commercio del
prodotto alimentare (consulenza legale);
3)
risoluzione di
giudiziale).
vicende
giudiziali
(attività
www.centrostudidirittoalimentare.it
Ringraziamo per
l’attenzione!
Avv. Giorgia Antonia Leone – Avv. Antonella Carbone
Avvocato
Avvocato
Giorgia Antonia Leone
Antonella Carbone
Via Cristoforo Colombo 26
Via Spartaco 24
20099 Sesto San Giovanni (MI)
20134 Milano
Tel. 02/2426170
Tel. 02/89015352
[email protected]
[email protected]
www.centrostudidirittoalimentare www.centrostudidirittoalimentare