BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
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BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L’INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI DOCUMENTO SULL’EROGAZIONE DELLE RENDITE BYBLOS (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato in data 18/02/2009 con l’impresa di Assicurazione SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 (di seguito definita la COMPAGNIA), apposita convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione). Di seguito sono riportate le principali clausole: Art. 1. Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate 1. La Convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita vitalizia immediata annua rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito indicati anche come assicurati o iscritti) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso; la rendita è corrisposta all’assicurato finchè è in vita. 1 bis. Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre forme di rendita vitalizia: a. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile (rendita reversibile); detta rendita è corrisposta all’assicurato fino al suo decesso e successivamente, in misura totale - o per la quota scelta, dallo 0% al 100%, di decina in decina - dall’assicurato medesimo, alle persone da lui designate (reversionari) - se sopravviventi all’assicurato - fino a che tali persone sono in vita; in ogni caso, con esclusivo riferimento alla presente opzione, la Compagnia non erogherà prestazioni in forma di rendita che determinino un importo di rendita mensile - determinato considerando la rata di rendita iniziale (lorda di imposte) con rateazione mensile – a favore di ciascun reversionario inferiore a euro 150; in tale ipotesi, l’Assicurato potrà accedere ad una delle diverse opzioni di rendita previste dal presente articolo; b. una rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia (rendita certa); detta rendita per i primi 5 o 10 anni – a scelta dell’aderente - è corrisposta all’iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all’aderente – se sopravvivente - finché è in vita; c. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall’assicurato del montante residuo in caso di decesso dell’assicurato medesimo oppure, a scelta del beneficiario stesso, se sopravvivente, con costituzione in capo al medesimo di una nuova rendita tra le forme previste dalla presente convenzione per l’importo corrispondente al montante residuo e con facoltà per il beneficiario di integrare il montante costitutivo della nuova rendita; d. una rendita vitalizia annua rivalutabile differita; detta rendita è corrisposta all’aderente all’epoca stabilita, successiva all’esercizio del diritto alla prestazione; e. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’assicurato; f. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’assicurato o al raggiungimento dell’età anagrafica di anni 80 per gli assicurati di sesso maschile e di anni 85 per gli assicurati di sesso femminile. Art. 2 - Premio di assicurazione 1. La Compagnia si impegna a corrispondere al Fondo Pensione le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata. 2. Il Fondo Pensione verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia. 3. La Compagnia - a fronte del pagamento di ciascun premio - rilascerà una quietanza, riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’assicurato – ed, eventualmente, del reversionario – e l’importo della prestazione assicurata. Art. 3 - Caricamenti e spese di erogazione 1. Per le prestazioni in rendita di cui all’art.1 non è applicato alcun caricamento frontale. 2. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari allo 0,40%. Art. 4 - Basi demografiche e coefficienti di trasformazione 1. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola RG48 per impegni immediati differenziata per sesso, con regola di age shifting differenziata per sesso e applicazione della beta correzione e, per la tipologia di rendita di cui alla lettera e) del comma 1 bis dell’art. 1 (rendita con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell’autosufficienza), le basi demografiche utilizzate sono costituite da (riferimento: Belgio – anni ’90): ● mortalità popolazione invalidi: SIM/SIF 1992, con mortalità modificata da coefficienti di aggravamento, differenziati per gravità di non autosufficienza, sesso ed età; ● probabilità di transizione (perdita dell’autosufficienza): incidence rates differenziati per gravità di non autosufficienza, sesso ed età; ● mortalità popolazione attivi: SIM/SIF 1992 con mortalità modificata da coefficienti di riduzione, differenziati per gravità di non autosufficienza e sesso. Art. 5 - Pagamento della rendita Ciascuna rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e sarà erogata secondo le modalità richieste dall’aderente, fatto salvo le modifiche o integrazioni riportate nella tabella sottostante. TIPO DI RENDITA DECORRENZA rendita vitalizia annua rivalutabile differita La rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e, al termine del periodo di differimento prescelto, sarà erogata secondo le modalità richieste dall’aderente rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con All’Assicurato che perda l’autosufficienza dopo raddoppio della prestazione in caso di perdita l’accesso alla prestazione pensionistica, la rendita sarà corrisposta a partire dalla rata di rendita dell’autosufficienza da parte dell’aderente immediatamente successiva all’accertamento dello stato medesimo. rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con Il raddoppio della rendita è riconosciuto per uno raddoppio della prestazione in caso di perdita solo degli eventi; la rendita sarà corrisposta con dell’autosufficienza da parte dell’aderente o al effetto a partire, rispettivamente, dalla rata di raggiungimento dell’età anagrafica di anni 80 per rendita immediatamente successiva gli aderenti di sesso maschile e di anni 85 per gli all’accertamento della perdita dell’autosufficienza aderenti di sesso femminile e alla data di compleanno. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’aderente, fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere a., b. e c. dell’art. 1, comma 1 bis. Art. 6 - Valore di riscatto 1. Le rendite oggetto della Convenzione con la Compagnia non ammettono valore di riscatto. Art. 7 – Tavolo Tecnico 1. Le Parti si impegnano a costituire un Tavolo Tecnico, che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all’applicazione della Convenzione. A tal fine, a seguito della stipula della Convenzione, ciascuna parte provvederà a comunicare all’altra i propri partecipanti al Tavolo Tecnico. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di avvalersi nelle sedute del Tavolo Tecnico di consulenti e/o tecnici di propria fiducia. 2. Le Parti si impegnano, altresì, a riunire il Tavolo Tecnico con cadenza almeno annuale per monitorare l’andamento del numero di prestazioni in rendita erogate in vigenza della Convenzione, anche al fine di mantenere le medesime basi demografiche di cui all’art. 3 del presente documento, anche qualora il Fondo Pensione intendesse avvalersi della facoltà di rinnovo quinquennale della Convezione. Art. 8 - Tasse, bolli ed imposte 1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico del Fondo Pensione. Art. 9 – Tasso massimo di interesse garantito Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicabili alle tariffe oggetto della presente Convenzione, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione. ALLEGATI 1. Allegato 1.A alla Convenzione 2. Clausola di rivalutazione 3. Regolamento della Gestione Interna Separata “RI.SPE.VI.” All. 2 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE Rivalutazione delle prestazioni. Modalità e misura dell’adeguamento della rendita immediata e della rendita differita alla scadenza del periodo di differimento. 1. Ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione interna separata denominata “RI.SPE.VI.” – il cui Regolamento è riportato nell’allegato n. 3 - nella misura e con le modalità di seguito indicate. 2. La Compagnia calcola mensilmente il rendimento annuo di “RI.SPE.VI.”, determinato con i criteri indicati nel Regolamento. 3. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale rilevato il terzo mese precedente a quello di ricorrenza. 4. La misura annua di rivalutazione si ottiene: • sottraendo dal 100% del rendimento annuo determinato ai sensi del precedente comma 3. una ritenzione dello 0,30% e il tasso annuo minimo garantito di interesse, fissato nella misura del 2,50%, e già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione; • scontando il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso annuo minimo garantito di interesse. 5. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario. 6. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero, non assegnando, quindi, per il periodo considerato, alcuna rivalutazione aggiuntiva rispetto alla misura del tasso annuo di interesse minimo garantito già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione. All. 3 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “RI.SPE.VI.” 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti , separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “RI.SPE.VI.”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di “RI.SPE.VI.”. “RI.SPE.VI.” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di Interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987 ed eventuali successive disposizioni. 2. “RI.SPE.VI.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione – iscritta all'albo di cui all’art. 161 del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 - la quale attesta la rispondenza di “RI.SPE.VI.” al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a “RI.SPE.VI.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al seguente punto 3), e l’adeguamento dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche. 3. Il rendimento annuo di “RI.SPE.VI.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il risultato finanziario di “RI.SPE.VI.” di competenza di questo periodo al valore medio di “RI.SPE.VI.” nello stesso periodo. Per risultato finanziario di “RI.SPE.VI.” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di “RI.SPE.VI.” – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in “RI.SPE.VI.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in “RI.SPE.VI.” per i beni di proprietà della Compagnia. Per valore medio di “RI.SPE.VI.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di “RI.SPE.VI.”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in “RI.SPE.VI.” ai fini della determinazione del rendimento annuo di “RI.SPE.VI.”. L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo. 4. Le regole di calcolo del rendimento annuo di “RI.SPE.VI.” indicate al punto 3) del presente Regolamento sono determinate sulla base dell’attuale normativa fiscale. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA “RI.SPE.VI.” La Gestione separata “RI.SPE.VI.” presenta le caratteristiche di seguito descritte. a. Valuta di denominazione: Euro. b. Finalità della gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del capitale attraverso una rivalutazione annuale minima e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni. c. Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario consecutivi (l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo). d. Stile gestionale adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione. È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative alla Gestione “RI.SPE.VI.” a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l’attività di gestione degli attivi stessi.