BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

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BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE
ESERCENTI L’INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E
DELLE AZIENDE EDITORIALI
DOCUMENTO SULL’EROGAZIONE DELLE RENDITE
BYBLOS (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato in data 18/02/2009 con l’impresa di
Assicurazione SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA con sede
in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 (di seguito definita la COMPAGNIA), apposita
convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita
(di seguito Convenzione).
Di seguito sono riportate le principali clausole:
Art. 1. Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate
1. La Convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita vitalizia immediata annua rivalutabile ed
erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito indicati anche come
assicurati o iscritti) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari previste dallo Statuto del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione
del Fondo Pensione stesso; la rendita è corrisposta all’assicurato finchè è in vita.
1 bis. Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo assicurato, che, in luogo della rendita di
cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre forme di rendita vitalizia:
a. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile (rendita reversibile); detta rendita è
corrisposta all’assicurato fino al suo decesso e successivamente, in misura totale - o per la quota
scelta, dallo 0% al 100%, di decina in decina - dall’assicurato medesimo, alle persone da lui designate
(reversionari) - se sopravviventi all’assicurato - fino a che tali persone sono in vita; in ogni caso, con
esclusivo riferimento alla presente opzione, la Compagnia non erogherà prestazioni in forma di rendita
che determinino un importo di rendita mensile - determinato considerando la rata di rendita iniziale
(lorda di imposte) con rateazione mensile – a favore di ciascun reversionario inferiore a euro 150; in tale
ipotesi, l’Assicurato potrà accedere ad una delle diverse opzioni di rendita previste dal presente articolo;
b. una rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia (rendita certa); detta
rendita per i primi 5 o 10 anni – a scelta dell’aderente - è corrisposta all’iscritto o, in caso di suo
decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all’aderente – se sopravvivente - finché è in
vita;
c. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato
dall’assicurato del montante residuo in caso di decesso dell’assicurato medesimo oppure, a scelta del
beneficiario stesso, se sopravvivente, con costituzione in capo al medesimo di una nuova rendita tra le
forme previste dalla presente convenzione per l’importo corrispondente al montante residuo e con
facoltà per il beneficiario di integrare il montante costitutivo della nuova rendita;
d. una rendita vitalizia annua rivalutabile differita; detta rendita è corrisposta all’aderente all’epoca
stabilita, successiva all’esercizio del diritto alla prestazione;
e. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita
dell’autosufficienza da parte dell’assicurato;
f. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita
dell’autosufficienza da parte dell’assicurato o al raggiungimento dell’età anagrafica di anni 80 per gli
assicurati di sesso maschile e di anni 85 per gli assicurati di sesso femminile.
Art. 2 - Premio di assicurazione
1. La Compagnia si impegna a corrispondere al Fondo Pensione le rendite oggetto della presente
Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. Il Fondo Pensione verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, tramite
bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia.
3. La Compagnia - a fronte del pagamento di ciascun premio - rilascerà una quietanza, riportante
l’indicazione degli estremi identificativi dell’assicurato – ed, eventualmente, del reversionario – e
l’importo della prestazione assicurata.
Art. 3 - Caricamenti e spese di erogazione
1. Per le prestazioni in rendita di cui all’art.1 non è applicato alcun caricamento frontale.
2. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari allo 0,40%.
Art. 4 - Basi demografiche e coefficienti di trasformazione
1. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla
tavola RG48 per impegni immediati differenziata per sesso, con regola di age shifting differenziata per
sesso e applicazione della beta correzione e, per la tipologia di rendita di cui alla lettera e) del comma 1
bis dell’art. 1 (rendita con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell’autosufficienza), le basi
demografiche utilizzate sono costituite da (riferimento: Belgio – anni ’90):
● mortalità popolazione invalidi: SIM/SIF 1992, con mortalità modificata da coefficienti di aggravamento,
differenziati per gravità di non autosufficienza, sesso ed età;
● probabilità di transizione (perdita dell’autosufficienza): incidence rates differenziati per gravità di non
autosufficienza, sesso ed età;
● mortalità popolazione attivi: SIM/SIF 1992 con mortalità modificata da coefficienti di riduzione,
differenziati per gravità di non autosufficienza e sesso.
Art. 5 - Pagamento della rendita
Ciascuna rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di versamento del
premio unico e sarà erogata secondo le modalità richieste dall’aderente, fatto salvo le modifiche o
integrazioni riportate nella tabella sottostante.
TIPO DI RENDITA
DECORRENZA
rendita vitalizia annua rivalutabile differita
La rendita avrà decorrenza dal primo giorno del
mese successivo alla data di versamento del
premio unico e, al termine del periodo di
differimento prescelto, sarà erogata secondo le
modalità richieste dall’aderente
rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con All’Assicurato che perda l’autosufficienza dopo
raddoppio della prestazione in caso di perdita l’accesso alla prestazione pensionistica, la rendita
sarà corrisposta a partire dalla rata di rendita
dell’autosufficienza da parte dell’aderente
immediatamente successiva all’accertamento
dello stato medesimo.
rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con Il raddoppio della rendita è riconosciuto per uno
raddoppio della prestazione in caso di perdita solo degli eventi; la rendita sarà corrisposta con
dell’autosufficienza da parte dell’aderente o al effetto a partire, rispettivamente, dalla rata di
raggiungimento dell’età anagrafica di anni 80 per rendita
immediatamente
successiva
gli aderenti di sesso maschile e di anni 85 per gli all’accertamento della perdita dell’autosufficienza
aderenti di sesso femminile
e alla data di compleanno.
L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’aderente, fatto
salvo quanto previsto alle precedenti lettere a., b. e c. dell’art. 1, comma 1 bis.
Art. 6 - Valore di riscatto
1. Le rendite oggetto della Convenzione con la Compagnia non ammettono valore di riscatto.
Art. 7 – Tavolo Tecnico
1. Le Parti si impegnano a costituire un Tavolo Tecnico, che si riunirà periodicamente al fine di
esaminare, in uno spirito di collaborazione, i problemi che eventualmente dovessero sorgere in
relazione all’applicazione della Convenzione. A tal fine, a seguito della stipula della Convenzione,
ciascuna parte provvederà a comunicare all’altra i propri partecipanti al Tavolo Tecnico. Ciascuna delle
Parti avrà facoltà di avvalersi nelle sedute del Tavolo Tecnico di consulenti e/o tecnici di propria fiducia.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a riunire il Tavolo Tecnico con cadenza almeno annuale per
monitorare l’andamento del numero di prestazioni in rendita erogate in vigenza della Convenzione,
anche al fine di mantenere le medesime basi demografiche di cui all’art. 3 del presente documento,
anche qualora il Fondo Pensione intendesse avvalersi della facoltà di rinnovo quinquennale della
Convezione.
Art. 8 - Tasse, bolli ed imposte
1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio
unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico del Fondo Pensione.
Art. 9 – Tasso massimo di interesse garantito
Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ISVAP, ai sensi
dell’art. 33 del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni,
sono applicabili alle tariffe oggetto della presente Convenzione, relativamente agli aderenti non ancora
inseriti nella presente Convenzione.
ALLEGATI
1. Allegato 1.A alla Convenzione
2. Clausola di rivalutazione
3. Regolamento della Gestione Interna Separata “RI.SPE.VI.”
All. 2
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
Rivalutazione delle prestazioni. Modalità e misura dell’adeguamento della rendita immediata e
della rendita differita alla scadenza del periodo di differimento.
1. Ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario
viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione interna separata denominata
“RI.SPE.VI.” – il cui Regolamento è riportato nell’allegato n. 3 - nella misura e con le modalità di seguito
indicate.
2. La Compagnia calcola mensilmente il rendimento annuo di “RI.SPE.VI.”, determinato con i criteri
indicati nel Regolamento.
3. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale rilevato il
terzo mese precedente a quello di ricorrenza.
4. La misura annua di rivalutazione si ottiene:
• sottraendo dal 100% del rendimento annuo determinato ai sensi del precedente comma 3. una
ritenzione dello 0,30% e il tasso annuo minimo garantito di interesse, fissato nella misura del 2,50%, e
già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione;
• scontando il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso annuo minimo garantito di
interesse.
5. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione
per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario.
6. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero, non
assegnando, quindi, per il periodo considerato, alcuna rivalutazione aggiuntiva rispetto alla misura del
tasso annuo di interesse minimo garantito già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione.
All. 3
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “RI.SPE.VI.”
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti , separata da quella delle altre attività
della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “RI.SPE.VI.”.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le
assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di “RI.SPE.VI.”.
“RI.SPE.VI.” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987 ed eventuali successive
disposizioni.
2. “RI.SPE.VI.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione – iscritta
all'albo di cui all’art. 161 del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 - la quale attesta la rispondenza di
“RI.SPE.VI.” al presente Regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a “RI.SPE.VI.”, il rendimento
annuo della stessa quale descritto al seguente punto 3), e l’adeguamento dell’ammontare delle attività a
fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo di “RI.SPE.VI.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo
alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il
risultato finanziario di “RI.SPE.VI.” di competenza di questo periodo al valore medio di “RI.SPE.VI.”
nello stesso periodo.
Per risultato finanziario di “RI.SPE.VI.” si devono intendere i proventi finanziari di competenza
dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di “RI.SPE.VI.” – al
lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le
perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti
attività in “RI.SPE.VI.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di
mercato all'atto dell'iscrizione in “RI.SPE.VI.” per i beni di proprietà della Compagnia. Per valore medio
di “RI.SPE.VI.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli
istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media
annua di ogni altra attività di “RI.SPE.VI.”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività
viene determinata in base al valore di iscrizione in “RI.SPE.VI.” ai fini della determinazione del
rendimento annuo di “RI.SPE.VI.”.
L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre
dell'anno successivo.
4. Le regole di calcolo del rendimento annuo di “RI.SPE.VI.” indicate al punto 3) del presente
Regolamento sono determinate sulla base dell’attuale normativa fiscale.
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA “RI.SPE.VI.”
La Gestione separata “RI.SPE.VI.” presenta le caratteristiche di seguito descritte.
a. Valuta di denominazione: Euro.
b. Finalità della gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale
degli investimenti; conservazione e graduale incremento del capitale attraverso una rivalutazione
annuale minima e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.
c. Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario consecutivi
(l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre
dell’anno successivo).
d. Stile gestionale adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione
e con un adeguato livello di diversificazione. È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento
relative alla Gestione “RI.SPE.VI.” a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel
quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista
l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l’attività di gestione degli
attivi stessi.