Informativa ai partecipanti del fondo comune di investimento

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Informativa ai partecipanti del fondo comune di investimento
Informativa ai partecipanti del fondo comune di investimento BancoPosta
Selezione Attiva
Preliminarmente, si precisa che il modello organizzativo prescelto da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
(BPF) prevede che, con riferimento al fondo BancoPosta Selezione Attiva, BPF istituisce e gestisce
tale fondo, con delega ex art. 33 comma 4 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ad
Amundi SGR S.p.A. (Amundi).
Pertanto, si illustrano di seguito le policy di best execution, di gestione delle situazioni di conflitto
d’interesse e per l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari per il fondo suddetto e il
documento informativo in materia di incentivi e reclami, tenendo conto del modello organizzativo
sopra rappresentato.
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DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI
DI CONFLITTO DI INTERESSI DERIVANTI DALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DI
FONDI DA PARTE DI BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (di seguito “BPF”), appartenente al Gruppo Poste Italiane, ha
predisposto, applica e mantiene una politica volta a identificare e gestire le circostanze che
generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi che potrebbero ledere gli interessi dei
clienti/degli OICVM istituiti, promossi e/o gestiti da BPF.
La SGR, nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, si ispira ai seguenti
principi:
 equo trattamento degli investitori finali al fine di evitare di avvantaggiare uno o più portafogli
gestiti a danno (ancorché potenziale) di altri;
 autonomia ed indipendenza nelle decisioni di investimento;
 confidenzialità e riservatezza delle informazioni riguardanti i portafogli gestiti cui sono tenuti i
dipendenti e/o collaboratori della SGR.
Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, nella prestazione dei servizi
di BPF, si determini una contrapposizione tra gli interessi di BPF e/o del proprio Gruppo di
appartenenza rispetto a quelli dei suoi clienti/OICVM istituiti, promossi e/o gestiti ovvero dei clienti di
BPF tra loro.
L’ambito di individuazione dei conflitti d’interesse tiene conto, in particolare, del diverso ruolo
assunto da BPF con riguardo alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio,
modulando - nel rispetto del principio della proporzionalità - i presidi previsti in funzione della natura
delle attività svolte: in merito rileva, tra l’altro, la circostanza che per i fondi “BancoPosta STEP” e
“BancoPosta Trend” BPF svolge esclusivamente l’attività di istituzione e promozione; per i restanti
fondi svolge anche l’attività di gestione finanziaria diretta (con riferimento ai fondi BancoPosta
Obbligazionario Euro Breve Termine, BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine,
BancoPosta Mix 1, BancoPosta Mix 2, BancoPosta Azionario Euro e BancoPosta Azionario
Internazionale, BPF istituisce e gestisce tali fondi, con delega ex art. 33 comma 4 del Decreto
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 a Pioneer Investment Management SGRpA (PIM); con
riferimento al fondo BancoPosta Selezione Attiva, BPF istituisce e gestisce tale fondo, con delega
ex art. 33 comma 4 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ad Amundi SGR S.p.A.
(Amundi).
Poste Italiane S.p.A. è la società che controlla BPF al 100%. Poste Italiane S.p.A. – Società con
socio unico - Patrimonio BancoPosta è il collocatore unico dei fondi istituiti da BPF.
Si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione di BPF è composto da cinque membri, dei quali
tre sono dirigenti della Capogruppo Poste Italiane. La documentazione di offerta dei fondi fornisce
specifiche informazioni sui profili e le attività svolte dai singoli consiglieri.
Si segnala altresì che anche la circostanza che soggetti del Gruppo di appartenenza di BPF
svolgono attività di natura diversa nell’ambito dei servizi finanziari e di investimento (raccolta del
risparmio, servizi di pagamento, servizio di intermediazione in cambi, promozione e collocamento di
finanziamenti concessi da banche, collocamento di strumenti/prodotti finanziari, servizio di
consulenza in materia di investimenti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari) rileva
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ai fini dell’individuazione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti/OICR di
BPF.
BPF si avvale di servizi amministrativi, logistici, tecnologici e informatici prestati da società del
Gruppo di appartenenza. Si rappresenta peraltro come BPF sia soggetta a poteri di direzione e
coordinamento da parte della Capogruppo Poste Italiane.
BPF presta, tra l’altro, il servizio di gestione di portafogli a favore di Poste Vita S.p.A. e Poste
Assicura S.p.A., compagnie assicurative appartenenti al Gruppo Poste Italiane.
In relazione a quanto sopra evidenziato, situazioni di potenziale conflitto di interesse potrebbero
verificarsi in caso di:
 investimento diretto da parte di BPF ovvero da parte delle SGR gestori, per conto degli OICVM
rispettivamente gestiti da BPF ovvero istituiti da quest’ultima, in strumenti finanziari emessi da
società del Gruppo Poste Italiane o nelle quali una società del medesimo Gruppo sia controparte
o intermediario;
 presenza di soggetti rilevanti (soci, membri degli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti
e, in generale, i collaboratori di BPF) che ricoprano incarichi (consigliere di amministrazione e/o
sindaco, Amministratore Delegato, ovvero altre cariche direttive) e/o detengano partecipazioni
societarie dirette rilevanti in società i cui strumenti finanziari emessi siano oggetto di
investimento o che intrattengano determinati rapporti d’affari con BPF e/o le SGR gestori;
 investimento da parte di BPF e delle SGR gestori, per conto degli OICVM, rispettivamente gestiti
o istituiti da BPF, in OICVM istituiti e promossi da BPF (OICVM collegati);
 operazioni di sottoscrizione/rimborso di quote di OICVM istituiti, promossi e/o gestiti da BPF che
possono privilegiare interessi di uno o più clienti degli stessi OICVM a discapito di quelli degli
altri clienti.
Al fine di mitigare le differenti fattispecie di potenziali conflitti d’interessi individuate, sono state
definite idonee misure.
Si rappresenta che il Gruppo Poste Italiane ha adottato un Codice Etico, per tutti i dipendenti del
Gruppo anche in relazione alle situazioni di conflitto di interesse.
BPF ha adottato un Codice Deontologico, contenente le principali regole di comportamento che i
componenti degli Organi Aziendali, i dipendenti e i collaboratori di BPF sono tenuti a rispettare nello
svolgimento della propria attività al fine di promuovere la correttezza dei comportamenti individuali, il
buon funzionamento dei mercati e la trasparenza informativa verso gli investitori, in conformità alle
disposizioni di legge. Il Codice è improntato a principi di tutela del cliente, indipendenza e
correttezza. All’interno del Codice, apposite previsioni disciplinano il compimento delle cosiddette
“operazioni personali“ da parte dei soggetti rilevanti.
Con riferimento all’attività d’investimento per conto degli OICVM affidata a SGR gestori, gli accordi
stipulati disciplinano i flussi informativi tra BPF e le SGR gestori a supporto dell’individuazione e
della gestione dei potenziali conflitti di interesse.
BPF, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria
struttura organizzativa, tra l’altro, la Funzione Compliance, il cui compito è quello di contribuire a
preservare BPF dal rischio di non conformità alla normativa applicabile in relazione alle attività
svolte da BPF.
In particolare la Funzione Compliance ha il compito di identificare le potenziali situazioni di conflitto
d’interessi. La Funzione ha istituito e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta le
situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d’interesse. La Funzione registra anche le
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“operazioni personali” compiute e comunicate da soggetti rilevanti di BPF e monitora il compimento
delle “operazioni personali” che hanno ad oggetto quote di OICVM istituiti e promossi da BPF.
Con particolare riferimento all’investimento in OICVM istituiti, promossi e/o gestiti da BPF (OICVM
collegati), si evidenzia come tale operatività sia consentita, secondo quanto previsto dai rispettivi
Regolamenti di gestione, per alcuni fondi. Laddove tale operatività sia consentita, sussistono
previsioni normative rappresentate nella documentazione d’offerta che disciplinano le modalità di
applicazione delle commissioni a carico degli OICVM.
In relazione al conflitto d’interessi di uno o più clienti degli OICVM istituiti e promossi da BPF a
discapito di quelli degli altri, sono operativi dei presidi, descritti nei Regolamenti dei fondi, attinenti le
modalità di valorizzazione delle richieste di rimborso volti a tutelare la generalità dei partecipanti.
Con riguardo, poi, al conflitto d’interesse di Poste Italiane, in quanto controllante di BPF, unico
collocatore dei fondi istituiti e promossi da BPF e destinataria di parte delle commissioni percepite
da BPF, si evidenzia come tali circostanze vengano rappresentate nell’ambito del Prospetto degli
OICVM.
Si precisa che le SGR Gestori adottano specifiche politiche di gestione delle situazioni di conflitto
d’interesse delle quali si riporta nel presente sito la relativa informativa.
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DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI
- Fondi istituiti da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR Con riguardo ai fondi istituiti, BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (la “SGR”) mette a disposizione dei clienti
alcune informazioni sui rapporti intercorrenti tra la SGR e gli altri operatori, in particolare Poste Italiane
S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane”), soggetto
incaricato del collocamento degli OICVM (fondi comuni d’investimento) medesimi, e descrive le
modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.
* * *
La SGR corrisponde commissioni a Poste Italiane; in particolare, sulla base della convenzione di
collocamento stipulata con Poste Italiane, la SGR corrisponde alla stessa il 100% della
“commissione di sottoscrizione” posta a carico dell’investitore e il 50% della “commissione di
gestione” e della “commissione di collocamento” poste a carico dei fondi.
La SGR partecipa ai processi di formazione e informazione della rete di vendita di Poste Italiane.
Poste Italiane presta a favore dei clienti il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Poste Italiane, in qualità di collocatore degli OICVM istituiti dalla SGR, svolge inoltre un insieme di
attività propedeutiche alla vendita dei prodotti:
 formazione nel continuo della rete di vendita (erogazione di corsi in aula e tramite modalità elearning);
 informativa sul funzionamento dei fondi e sulla gamma dei prodotti offerti tramite call center
(numero gratuito 800.00.33.22) e su internet (www.poste.it).
Poste Italiane ha implementato una procedura di vendita a sportello e/o tramite promotori finanziari che
permette l’instaurazione del rapporto con il cliente, tramite operazioni di sottoscrizione, e la sua gestione
amministrativa.
Inoltre, Poste Italiane offre alla clientela assistenza al fine di assicurare un proficuo rapporto con la
stessa prestando le attività e i servizi di seguito descritti:
a) passaggio tra fondi;
b) versamenti aggiuntivi;
c) rimborso e/o liquidazione di quote;
d) apertura di Piani di Rimborso Programmati ed eventuali successive modifiche, sospensione e/o
riattivazione o revoca;
e) aperture di Piani di Accumulo ed eventuali successive modifiche, sospensione e/o riattivazione o
revoca;
f) ricezione delle richieste di cambio di intestazione delle quote dei fondi anche a seguito di
decesso;
g) variazione di recapito.
Poste Italiane, tramite gli Uffici Postali abilitati ovvero via internet nei confronti dei clienti titolari di
servizi online, fornisce informazioni sulla posizione del cliente e sul valore delle quote. Inoltre,
sempre per il tramite degli uffici postali abilitati ovvero via internet, mette a disposizione della
clientela copia della Relazione annuale e della Relazione semestrale dei fondi.
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***
La SGR percepisce dai fondi una commissione di gestione, nella misura prevista dalla documentazione
d’offerta dei fondi; nell’ambito delle spese sostenute dalla SGR, la SGR stessa provvede a
corrispondere al Gestore Delegato dei fondi un compenso per l’attività svolta. Sono a carico dei fondi
altre commissioni e spese (quali, a titolo esemplificativo, la commissione riconosciuta al Depositario, le
commissioni di negoziazione, le spese di revisione contabile, ecc.), nella misura prevista dalla
documentazione d’offerta dei fondi.
Si segnala inoltre che il Gestore Delegato si può avvalere della ricerca in materia di investimenti,
prodotta o fornita sia direttamente dal negoziatore sia da soggetti terzi, al fine di ottenere un
incremento della qualità del servizio di gestione reso agli OICVM e per servire al meglio gli interessi
degli stessi.
* * *
Ulteriori informazioni sono rese disponibili su richiesta del cliente indirizzata a BancoPosta Fondi
S.p.A. SGR, Via Marmorata 4, 00153 Roma.
Inoltre, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, si è dotata di:
 una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse;
 una strategia di esecuzione degli ordini;
 una strategia per l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet della SGR (www.bancopostafondi.it).
* * *
Per eventuali reclami l’investitore può rivolgersi alla SGR, inoltrando comunicazione in forma scritta
all’indirizzo della sede legale della medesima (BancoPosta Fondi S.p.A. SGR - Via Marmorata n. 4 00153 Roma). I reclami sono trattati dall’Unità Transfer Agent, Servizio Operations, con il supporto
della Funzione Compliance. La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando
per iscritto all’investitore, a mezzo lettera raccomandata A/R, al domicilio dallo stesso indicato, le
proprie determinazioni entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del reclamo. I dati e le informazioni
concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR e tenuto a cura
della Funzione Compliance.
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Documento informativo riguardante la politica di gestione delle situazioni di conflitto di
interesse
Al fine di adeguarsi alla disciplina in materia di politica di gestione delle situazioni di conflitto di
interesse prevista dalle Direttive Europee e dal Regolamento attuativo della Banca d’Italia e della
Consob adottato ai sensi dell’articolo 6 comma 2-bis del Testo Unico della Finanza del 29 ottobre
2007, Amundi SGR S.p.A., nell’ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, formula per
iscritto, applica e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse che tiene conto delle
circostanze connesse con la struttura e con le attività dei soggetti appartenenti al medesimo Gruppo
Crédit Agricole.
La Società, nella prestazione dei servizi di investimento, si ispira ai seguenti principi:




Equo trattamento degli investitori al fine di evitare di avvantaggiare uno o più portafogli gestiti a
danno (ancorché potenziale) di altri;
Autonomia ed indipendenza nelle decisioni di investimento;
Nell’ambito del principio di cui all’alinea immediatamente precedente, tutela e salvaguardia degli
interessi degli investitori al fine di evitare di escludere uno o più portafogli dalla percezione di
utilità ad essi spettanti in virtù di accordi presi dalla Società;
Confidenzialità e riservatezza delle informazioni riguardanti i portafogli gestiti cui sono tenuti i
dipendenti e/o collaboratori della Società.
La Società ha inoltre individuato le seguenti categorie di potenziali situazioni di conflitto di interesse
a fronte delle quali ha adottato specifici presidi organizzativo-procedurali e di controllo.
1. Conflitto di interesse tra la SGR (e gli esponenti aziendali) o il Gruppo di appartenenza della SGR
e gli interessi dei clienti e degli investitori.
Ricadono all’interno di questa categoria le seguenti fattispecie:
a) Investimento per conto degli OICR gestiti in strumenti finanziari in conflitto di interesse.
Le decisioni di investimento negli strumenti finanziari in parola vengono assunte in funzione delle
caratteristiche del portafoglio (politica di investimento, profilo di rischio, orizzonte temporale)
nell’ambito dei limiti di investimento definiti dal vigente quadro normativo-regolamentare nonché
di ulteriori limiti interni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione il cui rispetto è regolarmente
monitorato dalle strutture interne della Società.
b) Esercizio del diritto di voto per conto degli OICR gestiti.
La Società ha adottato la “Strategia per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli
strumenti finanziari degli OICR gestiti” in base alla quale la Società si astiene dall’esercitare
detto diritto nelle assemblee (ordinarie e straordinarie) di Crédit Agricole SA e delle Società
controllate o facenti parte del medesimo Gruppo.
c) Conflitti di interesse in capo ai componenti gli organi aziendali, i dipendenti, i collaboratori a
tempo determinato ed in stage (incluse le operazioni di investimento a carattere personale).
La Società ha adottato il “Codice interno di comportamento e regolamento delle operazioni
personali dei Soggetti Rilevanti” in cui sono previsti, tra gli altri, specifici obblighi in merito alle
operazioni di investimento a carattere personale, alle situazioni in cui un interesse proprio di detti
soggetti possa (ancorché in via potenziale) essere in conflitto con gli interessi dei portafogli
gestiti, alla confidenzialità e riservatezza delle informazioni cui si ha accesso.
d) Operatività con Asset Manager terzi
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La SGR non percepisce alcuna utilità da Asset Manager terzi a seguito di investimento, per
conto degli OICR gestiti, in OICR target.
e) Concessione di finanziamenti da parte di Società del Gruppo in favore degli OICR gestiti
Con particolare ma non esclusivo riferimento alla gestione dei fondi di fondi speculativi (i.e.
alternativi), qualora tra gli intermediari contattati per il finanziamento vi siano anche società
appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, la SGR si attiva per la ricerca e la comparazione di
almeno due offerte competitive (per ammontare e durata) al fine di scegliere – date le
circostanze – le migliori condizioni per gli investitori degli OICR gestiti.
f) Operatività con broker e controparti del Gruppo di appartenenza
La Società ha adottato la politica di best execution definendo una strategia di trasmissione ed
una strategia di esecuzione degli ordini in modo da assicurare che la decisione di operare con
broker e con controparti del Gruppo di appartenenza venga presa, date le circostanze del
momento, nell’interesse dei portafogli gestiti.
g) Percezione di utilità da broker e controparti
La ricerca in materia di investimenti non è considerata tra i fattori di best execution. La Società
inoltre non ha attivato accordi cosiddetti di “commission sharing agreement”.
2. Conflitto di interesse tra i clienti e gli investitori della SGR. Ricadono all’interno
di questa categoria le seguenti fattispecie:
a) Operazioni di compravendita di strumenti finanziari tra i portafogli gestiti. Dette operazioni
sono ammesse a condizione che siano motivate da ribilanciamenti dei portafogli o da ingenti
flussi di richieste di rimborso e/o sottoscrizione, ferma restando la compatibilità di dette
operazioni con le politiche di investimento ed i relativi profili di rischio dei portafogli interessati.
Le procedure interne della Società prevedono che tali fattispecie siano soggette a preventiva
autorizzazione da parte delle strutture interne incaricate.
b) Rimborso e/o switch di quote di OCIR da parte di uno o più sottoscrittori tale da consentire
loro di avvantaggiarsi a danno del fondo e/o di altri partecipanti. Nel rispetto di quanto previsto
dal regolamento dei fondi istituiti dalla Società, si monitora con cadenza regolare la fattispecie in
parola al fine di assicurare l’equo trattamento degli investitori.
c) Allocazione delle decisioni di investimento.
Sempre nell’ambito dell’equo trattamento degli investitori, la Società si è dotata di procedure
interne volte ad assicurare che le decisioni di investimento siano (e le relative operazioni) siano
correttamente e proporzionalmente allocate ai portafogli di pertinenza.
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Documento informativo riguardante le strategie di esecuzione e di trasmissione degli Ordini
nel servizio di gestione collettiva del risparmio
1. Introduzione
Al fine di adeguarsi alla disciplina in materia di best execution della Direttiva Europea 2004/39/CE e
del Regolamento Intermediari CONSOB di adozione (delibera n.16190 del 29 ottobre 2007), Amundi
SGR S.p.A. (la “Società”), nell’ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, adotta tutte le
misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile sia
quando esegue direttamente le decisioni di negoziare (di seguito “Ordini”) sia quando trasmette
ordini a terze parti selezionate (di seguito “Entità”) per la loro esecuzione. La Società definisce
pertanto rispettivamente una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione degli Ordini,
allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per gli Investitori cui presta il servizio di gestione
collettiva del risparmio.
La Società, pur riservandosi la facoltà di trasmettere ed eseguire direttamente, in ogni momento, gli
ordini per conto dei portafogli gestiti nonché il diritto di impartire istruzioni per ciascuno degli ordini
e/o delle decisioni di investimento, al fine di conseguire maggiore efficienza nei processi produttivi
e di avvalersi di specifiche competenze professionali di terzi, esternalizza ad Amundi
Intermédiation SA, appartenente al Gruppo Crédit Agricole SA (d’ora innanzi anche “Outsourcer”),
le attività riguardanti la trasmissione e/o l’esecuzione di ordini aventi ad oggetto gli strumenti
finanziari (esclusi gli OICR) di taluni portafogli gestiti.
2. Fattori di esecuzione
Ai fini dell’esecuzione o della trasmissione degli Ordini ad altre Entità, la Società, allo scopo di
ottenere il miglior risultato possibile, prende in considerazione i seguenti fattori: prezzo, liquidità e
volumi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni e natura dell’Ordine
nonché qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell’esecuzione o della trasmissione dell’ordine
qualora ritenuto rilevante nell’interesse dei portafogli gestiti.
A ciascuno di tali Fattori la Società attribuisce un determinato livello di importanza e di significatività,
prendendo in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari, dell’Ordine e delle sedi di
esecuzione alle quali l’Ordine può essere rilasciato.
Tra i Fattori, la Società attribuisce particolare importanza alla significatività dei prezzi e dei volumi
registrati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
3. Esecuzione degli Ordini e selezione delle sedi di esecuzione e/o degli intermediari
negoziatori
Sulla base dell’ordine di importanza dei Fattori come sopra delineati ed in funzione delle
caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di trattazione, la Società (anche per il tramite
dell’Outsourcer) seleziona le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori su cui fa notevole
affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in
modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli Ordini.
La strategia di esecuzione adottata prevede tuttavia che gli Ordini possano essere eseguiti anche al
di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, a condizione di
perseguire il miglior risultato possibile per conto dei portafogli gestiti e di operare con controparti di
elevato standing, soggette comunque a valutazione ed approvazione interna secondo le norme
aziendali di tempo in tempo vigenti.
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4. Trasmissione degli Ordini e selezione delle Entità
La Società adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile quando
trasmette (anche per il tramite dell’Outsourcer) ad altre Entità Ordini per conto dei fondi comuni di
investimento gestiti ai fini della loro esecuzione. A tale scopo, la Società implementa una strategia di
trasmissione in cui identifica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le Entità alle quali gli
Ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione di queste ultime; pertanto, ciascuna
delle Entità selezionate ha una strategia di esecuzione compatibile con l’ordine di importanza dei
Fattori predisposto ai sensi del precedente punto 2.
5. Monitoraggio e revisione
La Società sottopone periodicamente a monitoraggio l’efficacia delle misure di esecuzione e delle
strategie di trasmissione degli Ordini e, se del caso, corregge eventuali carenze; inoltre, riesamina le
misure e la strategia adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano
circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato
possibile per i portafogli gestiti.
6. Elenco dei broker e delle controparti autorizzate
Fixed Income
Controparti
BANK OF AMERICA (MERRIL)
BARCLAYS
UNICREDITO
BNP
IMI SAN PAOLO
CA CIB
CITIGROUP
COMMERZBANK
CREDIT SUISSE
AUREL/BGC/ETC…
DEUTSCHE BANK
OTC/HPC
TULETT
GOLDMAN SACHS
HSBC
JEFFERIES
JP MORGAN
MORGAN STANLEY
NATIXIS
NOMURA
NORDEA
ODDO
RABOBANK
1
Short
Term1
X
X
Bonds
X
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X
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X
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X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vita del titolo – all’emissione – inferiore ad 1 anno.
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ROYAL BANK OF CANADA
ROYAL BANK OF SCOTLAND
SKANDI ENSKILDA BK
SOCIETE GENERALE
UBS
WELLS FARGO
CREDIT MUTUEL - CIC
ING BANK
BANCO SANTANDER
BANCO BILBAO VISCAYA
BANCA AKROS
MEDIOBANCA
BANCA LEONARDO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fixed Income derivatives
Controparti
Fixed
Income
Derivatives
Newedge
BGC Aurel
HPC
Tradition
Tullett Prebon
Goldman Sachs
Deutsche Bank
JP Morgan
Newedge
BGC Aurel
HPC
Tradition
Tullett Prebon
Goldman Sachs
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Equity e ETF
Controparti
Equity
BARCLAYS
X
CHEUVREUX
X
CITIGROUP
X
CREDIT SUISSE
X
DEUTSCHE BANK
X
EXANE
X
HSBC
X
ITG
X
JP MORGAN
X
MERRILL LYNCH
X
MORGAN STANLEY
X
NOMURA
X
SOCIETE GENERALE
X
UBS
X
EQUITA
X
MEDIOBANCA
X
INTERMONTE
X
KEPLER
X
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Equity derivatives
Controparti
Future
Option
NEWEDGE
X
X
SOCIETE GENERALE
X
X
DEUTSCHE BANK
X
X
CITIGROUP
X
X
BARCLAYS
X
X
MERRILL
X
X
AUREL
X
X
TRADITION
X
X
BNP
X
X
JP MORGAN
X
X
MORGAN STANLEY
X
X
CREDIT SUISSE
X
X
NOMURA
X
X
TULLET
X
X
LOUIS CAPITAL
X
X
UBS
X
X
SUNRISE
X
X
GOLDMAN
X
EXANE
X
X
KYTE
X
NATIXIS
X
SANTANDER
X
HPC
X
Repo
Controparti
BANCO SANTANDER
BNP
CA CIB
CREDIT AGRICOLE
HSBC FRANCE
NATIXIS
SOCIETE GENERALE
Repo
X
X
X
X
X
X
X
Fx derivatives
Controparti
Fx
Derivatives
HSBC Bank Plc
X
JP Morgan
X
Royal Bank of Canada
X
BNP Paribas
X
UBS
X
Societe Generale
X
Royal Bank of Scotland
X
CA-CIB
X
Citigroup
X
Barclays
X
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Goldman Sachs
X
Credit Suisse
X
Morgan Stanley
X
Deutsche Bank
X
Bank of America – Merrill Lynch
X
Nomura
X
Standard Chartered
X
Natixis
X
State Street
X
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Documento di sintesi della strategia per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti
agli strumenti finanziari degli OICR gestiti
1 Principi generali
La Società ritiene che l’esercizio del diritto di intervento e di voto nelle società quotate sia strumento
integrativo alle strategie di investimento al fine di perseguire gli interessi degli Investitori in OICR ed
incrementare il valore dei portafogli in gestione.
La Società si riserva pertanto il diritto di partecipare alle assemblee generali (sessioni ordinarie e
straordinarie) degli emittenti strumenti finanziari in portafoglio degli OICR in gestione in funzione:
a) delle caratteristiche degli strumenti finanziari stessi,
b) dell’agenda prevista per la convocazione dell’assemblea,
c) dell’ammontare degli strumenti finanziari complessivamente presenti nei portafogli degli
OICR gestiti
sulla base di una complessiva valutazione di convenienza (costi – benefici) per gli OICR medesimi
tenendo in debita considerazione la significatività dell’investimento sia in termini assoluti che relativi
rispetto al patrimonio dell’OICR interessato.
In ogni caso, la Società esercita il diritto di intervento e di voto al solo scopo di promuovere gli
interessi degli OICR in gestione, avendo come unico interesse gli effetti (di breve e di lungo periodo)
economici, sociali, ambientali e di “governance” dell’emittente della proposta in votazione sul valore
degli strumenti finanziari in portafoglio.
La strategia di esercizio del diritto di voto e di intervento fornisce principi di orientamento generale
sulle modalità di voto della Società, ancorchè non preveda tutti i potenziali scenari di voto. Nei casi
in cui l’agenda preveda argomenti per i quali non sono previste regole specifiche dalla presente
strategia, la Società si riserva il diritto di valutare e votare caso per caso avendo presente i principi
comunque dettati dalla strategia.
La Società non può delegare ad altre entità collegate e/o controllate dal Gruppo Crédit Agricole SA
alcun diritto di voto inerente gli OICR in gestione, fatta eccezione per Amundi SA (incluse le società
controllate se svolgono attività di gestione di portafogli per conto terzi e/o OICR). La Società può
delegare altre Società di Gestione del Risparmio italiane all’esercizio del diritto di intervento e di
voto.
La delega per l’esercizio del diritto di voto e di intervento deve specificare le istruzioni che il delegato
deve seguire nell’esercizio del diritto di voto.
La Società si astiene dall’esercitare il diritto di intervento e di voto nelle assemblee (ordinarie e
straordinarie) di Crédit Agricole SA e delle Società controllate o facenti parte del Gruppo Crédit
Agricole SA.
La strategia per l’esercizio del diritto di intervento e di voto (al pari di ogni successiva modifica o
integrazione) viene sottoposta all’esame ed all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
della Società.
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2 Criteri e regole per l’esercizio del diritto di voto
2.1 Corporate governance
2.1.1 Relazione tra Consiglio di Amministrazione e top management
2.1.1.1 Numero di mandati dei consiglieri di amministrazione
La Società vota in favore della proposta di rielezione dei consiglieri di amministrazione degli
emittenti quotati fino ad un massimo di sei mandati.
Nel caso di consiglieri esecutivi, il numero massimo di mandati è limitato a tre. La Società ritiene che
la durata dei singoli mandati dei consiglieri debba essere limitata a tre anni al massimo e che nel
caso di mandati di durata complessivamente pari o superiore a dieci anni, il consigliere non possa
più essere considerato indipendente.
Per quanto riguarda l’elezione dei consiglieri, la Società ritiene che il profilo dei candidati (CV,
biografia, specifiche competenze e contributi apportabili al consiglio di amministrazione) debba
essere reso noto in completa trasparenza ed in anticipo rispetto all’assemblea di nomina al fine di
esercitare il diritto di voto con cognizione di causa.
2.1.1.2 Età membri consiglio di amministrazione
Il numero dei consiglieri di età superiore a 70 anni non dovrebbe superare un terzo del numero
totale dei consiglieri, salvo il caso in cui lo statuto dell’emittente non preveda un limite di età
superiore.
2.1.1.3 Composizione ed indipendenza del consiglio di amministrazione
La Società vota a favore della presenza di un congruo numero di consiglieri indipendenti, in
relazione alle norme e prassi vigenti nei vari Stati
2.1.1.4 Esistenza, composizione e indipendenza dei comitati esecutivi La Società vota in favore
della istituzione di comitati esecutivi dedicati. Detti comitati dovrebbero essere composti almeno
per il 50% da consiglieri indipendenti, incluso il presidente del comitato.
Comitato di controllo interno
Il comitato supervisiona il sistema dei controlli interni, incluso la revisione della contabilità e la scelta
degli auditor. Le responsabilità del comitato includono:
 Supervisione degli auditor;
 Assicurarsi che gli auditor siano nelle condizioni di poter adempiere ai propri obblighi in
modo corretto ed appropriato;
 Relazionarsi con gli auditor in merito ai risultati delle loro verifiche.
Inoltre, il Comitato dovrebbe essere nella posizione di verificare il coordinamento tra le società di
revisione esterne e la funzione di internal audit.
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Comitato nomine
Il comitato è responsabile di proporre candidati autorevoli alla carica di consigliere esecutivo o non
esecutivo.
Comitato remunerazione
Il comitato è responsabile della coerenza tra la remunerazione del management e gli interessi di
lungo periodo della società e dei suoi azionisti. Il comitato dovrebbe prestare particolare
attenzione alla relazione tra remunerazione fissa e variabile, ai criteri seguiti per assegnare i
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bonus e agli accordi contrattuali riguardanti le posizioni di senior management (assunzione,
dimissione, pensionamento). Nessun consigliere esecutivo dovrebbe far parte del comitato.
2.1.1.5 Pluralità di cariche
La Società vota contro le proposte di nomina dell’Amministratore Delegato (CEO) nel caso in cui lo
stesso risulti già consigliere di altra società a meno che non vi siano significative relazioni d’affari e
di partnership tra le due società.
2.1.1.6 Remunerazione dei consiglieri non esecutivi
La Società vota in favore della piena trasparenza della remunerazione dei consiglieri non esecutivi
(inclusi gli importi complessivamente pagati ed i criteri di remunerazione).
Gli aumenti della remunerazione dovrebbero essere chiaramente spiegati.
2.1.2 Equo trattamento degli azionisti
2.1.2.1 Distribuzione di dividendi
La Società vota caso per caso in merito alla distribuzione dei dividendi, tenendo in debita
considerazione la situazione finanziaria dell’emittente.
2.1.2.2 Venir meno del sostegno al consiglio di amministrazione
La Società fa venir meno il sostegno al consiglio di amministrazione nel caso di significative
violazioni al sistema di corporate governance, di risultati economici e finanziari poco soddisfacenti,
di negative ripercussioni sociali o ambientali derivanti da azioni intraprese dall’emittente.
2.1.2.3 Misure anti-scalata
Tutte le offerte pubbliche dovrebbero essere sottoposte alla approvazione degli azionisti
dell’emittente. La Società, pertanto, si oppone (e vota contro) le proposte di adozione di misure antiscalata e valuta caso per caso, nell’interesse degli OICR in gestione, le offerte pubbliche presentate.
Le misure anti-scalata comprendono:
 l’introduzione di clausole statutarie limitative del diritto di voto;
 accordi di non aggressione tra gli azionisti;
 la creazione di una holding che detenga una quota significativa di azioni;
 l’uso di strumenti finanziari (es. warrant) emessi in favore di terze parti compiacenti che, nel
caso di scalate ostili, obbligherebbero il potenziale acquirente ad aumentare il corrispettivo
dell’offerta.
 Piani di acquisti di azioni proprie durante il periodo di offerta.
2.1.2.4 Emissione di azioni senza diritto di voto
La Società vota contro la proposta di emissione di azioni senza diritti di voto in quanto ritenuta lesiva
del principio di equo trattamento di tutti gli azionisti.
2.1.3 Trasparenza e controllo
2.1.3.1 Approvazione del bilancio
La Società vota in favore nella maggior parte di casi e presta particolare attenzione alla qualità ed
alla trasparenza dell’informativa fornita. La presenza di un comitato di controllo interno è
particolarmente apprezzata.
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2.1.3.2 Scelta e remunerazione della società di revisione
La Società è tendenzialmente favorevole alla proposta di scelta e remunerazione delle società di
revisione ma si astiene nei seguenti casi:
 costi di consulenza superiori ai costi di revisione (nel caso in cui la società di revisione presti
anche servizi di consulenza)
 esponenti o auditor della società di revisione con passata esperienza professionale
all’interno dell’emittente.
2.1.3.3 Informativa sulla remunerazione dei consiglieri
La Società vota di volta in volta in caso di proposta di pubblicare l’informativa sulla remunerazione
dei consiglieri.
2.1.3.4 Informativa e trasparenza su contributi e offerte in favore di progetti caritatevoli
La Società è tendenzialmente favorevole alla proposta di render nota l’informativa riguardante
contributi e offerte in favore di progetti caritatevoli.
2.2 Efficienza economica e finanziaria
2.2.1 Struttura del capitale e corporate action
2.2.1.1 Autorizzazione all’aumento di capitale (con emissione di azioni nuove) senza emissione di
diritti di opzione
La Società vota in favore all’aumento di capitale (con emissione di azioni nuove) senza emissione di
diritti di opzione:
 fino ad un massimo del 20% del capitale esistente in caso di priorità / urgenza dell’iniziativa;
 fino ad un massimo del 10% del capitale esistente in caso contrario.
La Società, infatti, ritiene che l’aumento di capitale (con emissione di azioni nuove) senza emissione
di diritti di opzione penalizzi gli azionisti esistenti. La Società, tuttavia, si riserva il diritto di approvare
una proposta di aumento di capitale (con emissione di azioni nuove) senza emissione di diritti di
opzione oltre i limiti sopra specificati qualora l’emittente giustifichi e comprovi l’esistenza di
specifiche circostanze.
2.2.1.2 Autorizzazione all’aumento di capitale con diritti di opzione
La Società vota in favore all’aumento di capitale (con emissione di azioni nuove) e diritti di opzione
sino ad un massimo del 50% del capitale esistente.
La Società si riserva inoltre il diritto di votare in favore anche qualora detto limite fosse superato se
la proposta è giustificata da specifici piani di sviluppo strategici che l’emittente ha reso noto.
2.2.1.3 Emissione di obbligazioni convertibili
La Società vota in favore dell’emissione di obbligazioni convertibili fino ad un massimo del 20% del
capitale esistente.
2.2.1.4 Fusioni, acquisizioni, scissioni e altri progetti di ristrutturazione
La Società si riserva il diritto di votare caso per caso in funzione della possibilità di aumentare il
valore per gli azionisti, tenendo in debita considerazione gli effetti e le esigenze di natura sociale ed
ambientale.
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Fusioni ed acquisizioni non creano automaticamente valore per gli azionisti; pertanto, tutti i progetti
devono essere esaminati in dettaglio e caso per caso.
La creazione di valore può essere perseguita tramite una strategia di riduzione dei costi di breve
termine, senza che vada a discapito della crescita e della profittabilità di medio e lungo termine.
2.2.1.5 Autorizzazione a programmi di riacquisto di azioni proprie
La Società si riserva il diritto di valutare (e votare) caso per caso in funzione degli specifici piani
dell’emittente. La Società è tendenzialmente favorevole ai piani di riacquisto di azioni proprie salvo il
caso di riacquisto durante un’offerta pubblica (takeover).
2.2.1.6 Aumento di capitale riservato ai dipendenti
La Società vota tendenzialmente in favore delle proposte di aumento di capitale riservato ai
dipendenti ed accetta sino al 20% di sconto rispetto al prezzo delle azioni, sino ad un massimo del
10% di azioni complessivamente possedute dai dipendenti.
2.2.1.7 Emissione di obbligazioni
Nella maggior parte dei casi la Società vota a favore dell’emissione di obbligazioni.
2.2.2 Remunerazione
2.2.2.1 Approvazione di piani di stock option
Al fine di:
 far convergere gli interessi degli azionisti e del management;
 creare un legame tra la parte variabile della remunerazione con i risultati economici
complessivi dell’emittente (anche in termini di confronto con altri concorrenti
dell’emittente);
 fare in modo che la parte variabile della remunerazione gratifichi e premi i successi ma
non gli insuccessi
la Società si riserva il diritto di votare caso per caso secondo le seguenti regole:
a) rifiutare le proposte di piani di stock option ed altri piani di distribuzione delle azioni in
mancanza di un comitato remunerazioni costituito per almeno il 50% da consiglieri indipendenti;
b) rifiutare le proposte di piani di stock option con uno sconto rispetto al prezzo dei titoli azionari
dell’emittente;
c) rifiutare ogni tentativo di ridefinire il prezzo dei titoli azionari;
d) il valore complessivo dei piani di stock option non deve eccedere il 10% del capitale
esistente.
2.2.2.2 Approvazione di piani pensionistici per i dirigenti ed altre pratiche di remunerazione
La Società si riserva il diritto di votare caso per caso in funzione dei criteri di attribuzione definiti e
richiede piena trasparenza al riguardo.
2.2.2.3 Istituzione di un legame tra la remunerazione dell’Amministratore Delegato (CEO) ed i
risultati economici complessivi dell’emittente, incluse le ripercussioni sociali ed ambientali
La Società si riserva il diritto di valutare e decidere come esercitare il diritto di voto caso per caso in
funzione:
a) degli obiettivi e dei risultati complessivi di medio-lungo termine dell’emittente;
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b) del livello di rischio delle iniziative strategiche adottate dal management e della sua
relazione con gli interessi di lungo periodo degli azionisti;
c) delle ripercussioni e degli effetti sociali ed ambientali delle iniziative intraprese
dall’emittente.
2.2.3 Rischi operativi, regolamentari, legali e reputazionali
2.2.3.1 Rischi riguardanti i prodotti ed i servizi
La Società si riserva il diritto di votare caso per caso ma è tendenzialmente favorevole:
 alle richieste di valutare (attraverso studi ad hoc) l’impatto dei prodotti sui potenziali clienti
e l’ambiente di riferimento;
 all’impegno ed alla trasparenza riguardante certi prodotti o servizi (es. per le società
farmaceutiche, ulteriore impegno a distribuire medicinali alle popolazioni di paesi poco
sviluppati).
2.2.3.2 Rischi ambientali
La Società si riserva il diritto di votare caso per caso ed è tendenzialmente favorevole alle
proposte di valutare gli impatti ambientali delle iniziative aziendali nonché a rilasciare adeguata
informativa al riguardo.
2.2.3.3 Rischi riguardanti le relazioni con i dipendenti ed altre terze parti
La Società si riserva il diritto di valutare e votare caso per caso ed è tendenzialmente favorevole
alle proposte di adottare ed implementare un codice interno di condotta in linea con la
Dichiarazione dei Diritti Umani ONU nonché alle convenzioni delle Organizzazioni Internazionali
sul lavoro.
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