Formazione Sicurezza 231

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Formazione Sicurezza 231
Formazione Sicurezza 231
Dott.ssa Alessia Sozio
L’applicazione del D.Lgs. 231/2001
Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dalle figure apicali, di vertice, e dalle
persone sottoposte alla vigilanza delle figure apicali anzidette (dipendenti, fornitori ecc.)
nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
Art. 5, c. 1 D.lgs. 231/2001: “L’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio”:
da rappresentanti, amministratori, direttori dell’ente o di una sua organizzazione
finanziariamente autonoma nonchè persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo
dell’ente (c.d. “apicali”)
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti
Art. 5 c. 2 “L’Ente non risponde se le persone indicate… hanno agito nell’ interesse esclusivo
proprio o di terzi”
L’applicazione del D.Lgs. 231/2001
Il Legislatore ha tuttavia espressamente previsto, con il decreto in oggetto, la possibilità
per l’Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nell’ipotesi esimente in cui
questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nonché di
un Organismo di Vigilanza) qualora il predetto modello risulti efficace e costantemente
verificato ed aggiornato.
L’”esonero” dalle responsabilitá dell’ente passa comunque attraverso il giudizio di
idoneitá del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale é
chiamato a formulare in occasione del procedimento penale.
Casi esclusione di responsabilità
In particolare l’Ente non risponde dei reati commessi dalle figure apicali se prova:
di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di organizzazione, Gestione
e Controllo conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001;
di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e
controllo (OdV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello 231;
che il modello è stato eluso in modo fraudolento;
che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’ OdV;
Il Modello si pone l'obiettivo di realizzare un completo sistema di controllo ed
organizzazione interno, anche per quanto disposto e previsto altresì dall’art. 30 D.Lgs. n.
81/2008 quale esimente per la responsabilità della società in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
L’ esclusione di responsabilità
Accertamento del
reato
Il reato è previsto
dal D.Lgs. 231/01
?
SI
Possibile
responsabilità
dell’Ente
Nessuna
conseguenza per
l’Ente
NO
Azione penale ad
esclusivo carico
della persona
fisica
Accertamento
vantaggio o
interesse
dell’Ente
SI
NO
Nessuna
conseguenza per
l’Ente
Accertamento
esistenza modello
organizzativo
efficace
SI
NO
Sanzioni a carico
dell’Ente
Sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001
Il Modello correttamente predisposto ed efficacemente attuato, oltre a migliorare la
Corporate governance dell‘ente, evita l’applicazione di sanzioni di natura pecuniaria ed
interdittiva in capo allo stesso. Nello specifico:
• L’ interdizione dall’esercizio dell’attività;
• La sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
• Il divieto di contrattare con la P.A.;
• L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli
concessi;
• Il divieto di pubblicizzare beni o servizi, nonché la confisca del prezzo o del profitto
del reato e, a seconda dei casi, la pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni amministrative a carico dell’Ente
Sanzione pecuniaria
È sempre applicabile in caso di illecito da parte dell’ente ed è previsto un sistema di
attribuzione delle sanzioni per quote non inferiore a 100 e non superiore a 1.000.
L’importo della quota può variare da 258,23 Euro ad Euro 1549,37.
Casi di riduzione della metà della sanzione pecuniaria:
• Reato commesso nell’interesse prevalente proprio o di terzi;
• Danno patrimoniale di lieve entità.
La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima dell’apertura del dibattimento di
primo grado:
• Risarcimento del danno da parte dell’Ente ed eliminazione delle conseguenze dannose;
• Adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
Le sanzioni amministrative a carico dell’Ente
Sanzioni interdittive
•
•
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•
Interdizione dall’esercizio dell’attività (o nomina di un commissario giudiziale - se
l’ente svolge un pubblico servizio o in caso di ripercussioni sull’occupazione – con
confisca del profitto derivante)
Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito
Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca
di quelli già concessi
Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Sono applicabili se ricorre una delle seguenti condizioni:
• Profitto rilevante per l’ente, commissione di reato da soggetto in posizione apicale o
dovuta a carenze organizzative
• Reiterazione degli illeciti
Le sanzioni amministrative a carico dell’Ente
Pubblicazione della sentenza di condanna
Può essere disposta in caso di applicazione di una pena interdittiva.
Avviene mediante affissione nel comune dove l’ente ha la sede
principale.
Confisca
È sempre prevista, nei confronti dell’ente, la confisca del prezzo del
profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al
danneggiato.
Se non è possibile eseguire la confisca, è possibile procedere alla
confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo del
profitto del reato.
Linee Guida
Un modello idoneo è un modello costruito “su misura” secondo le seguenti
Linee Guida:
• Individuazione delle aree di rischio di verificazione di eventi pregiudizievoli rispetto
agli obiettivi previsti dal D.Lgs. 231/2001;
• Adozione di specifici protocolli volti a realizzare un apposito sistema di controllo
idoneo a prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati;
• Determinazione del rischio accettabile al fine di costruire un sistema di controllo
preventivo;
• Introduzione di un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle
misure prescritte.
Le fattispecie di reato
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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento (art.
25-bis)
Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1)
Reati societari (art. 25-ter)
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater)
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
Abusi di mercato (art. 25-sexies)
Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione norme sulla sicurezza (art. 25septies)
Ricettazione e riciclaggio (art. 25-octies)
Delitti in materia di violazione sul diritto d’autore (art. 25-novies)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (art. 25-decies)
Reati ambientali (art. 25-undecies)
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
I processi sensibili
L’identificazione dei processi sensibili avviene per mezzo di un’analisi, allo
scopo di individuare gli aspetti oggetto di specifico approfondimento.
Aree di analisi:
• Tipo di attività svolta, al fine di identificare i rischi legati al/ai settore/i di
appartenenza
• Dimensione dell’ente in termini di fatturato, dipendenti, ecc.
• Appartenenza ad un gruppo nazionale o internazionale
• Struttura organizzativa
• Pre-esistenza di un’etica aziendale
• Suddivisione del potere di gestione, al fine di identificare la ripartizione dei
poteri e dei presidi di responsabilità in essere
I processi sensibili
Analisi documentale
• Atto costitutivo e statuto
• Ultimi bilanci di esercizio approvati
• Deleghe e procure conferite
• Documenti societari (verbali assemblee, verbali CdA, verbali
Collegio Sindacale, eventuali operazioni straordinarie
effettuate)
• Relazioni e/o verbali in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi
dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008
• Procedure aziendali in essere
• Audit interno procedure - sistemi di controllo interno e di
gestione
• Organigramma e funzionigramma
• Mezzi di comunicazione interna ed esterna, per promuovere i
propri codici di condotta e assicurare che i destinatari siano a
conoscenza delle procedure cui devono attenersi ai fini del
corretto adempimento delle proprie mansioni
• Eventuale sistema disciplinare e sistema di misure
sanzionatorie - relative delibere e/o circolari interne
Indagini in campo
•Individuazione dei c.d. “Key officers”
•Interviste effettuate ai responsabili
delle aree aziendali, finalizzate ad
individuare i rischi presenti ed i
controlli posti a presidio dei rischi
(Gap Analysis)
I processi sensibili, l’esempio degli approvigionamenti
Il processo di approvvigionamento
Rischi:
truffa aggravata ai danni dello Stato
reati in tema di erogazioni pubbliche
Attività da monitorare:
valutazione e qualificazione
fornitori
richiesta d’acquisto
selezione del fornitore
emissione ordine
ricevimento dei materiali
ricevimento fatture
pagamento
contabilizzazioni
Attività di
supporto
Attività infrastrutturali
Sviluppo della tecnologia
Gestione risorse umane
Approvvigionamenti
Logistica Attività
in entrata
Operative
Logistica Marketing
in uscita e vendite
Servizi
post
vendita
Attività Primarie
Il Modello Organizzativo 231
Partendo dal concetto di accettabilità del rischio (un rischio è ritenuto accettabile se “i controlli
aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere”), si definisce idoneo un “sistema di
prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente”.
Passi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio:
• Inventariazione degli ambiti aziendali di attività
• Analisi dei rischi potenziali
• Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi
I sistemi di controllo preventivi:
• Codice etico
• Sistema organizzativo
• Procedure manuali ed informatiche
• Poteri autorizzativi e di firma
• Sistema di controllo di gestione
• Comunicazione al personale e sua formazione
• Formazione ed addestramento
• Monitoraggio dei presidi di sicurezza
Approccio
“Top-Down”
Il Modello Organizzativo 231
I principi di controllo
Tracciabilità: Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente
e congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa
procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le
motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato
l’operazione stessa.
Separazione di funzioni: l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere sotto la
responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla
l’operazione. Occorre che:
• a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
• vi sia una chiara definizione e comunicazione dei poteri all’interno dell’organizzazione;
• i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
Documentazione dei controlli: il sistema di controllo dovrebbe documentare (eventualmente
attraverso la redazione di verbali) l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione.
Il Modello Organizzativo 231
La documentazione da produrre
Codice Etico
Documento prodotto dall’alta direzione aziendale atto ad indicare
i principi guida ai quali l’organizzazione ed il personale
devono ispirare i propri comportamenti, stabilire i valori ai
quali dovrà attenersi la società nella conduzione degli affari e
dei rapporti con tutti i suoi interlocutori (stakeholders).
Il Modello Organizzativo 231
La documentazione da produrre
Codice Etico
Elemento di base della cultura organizzativa, determina il livello di sensibilità del personale alla
necessità di controllo.
Esercita un’influenza profonda sul modo in cui le attività sono strutturate, gli obiettivi stabiliti e i
rischi valutati.
Influisce sull’attività di controllo sui sistemi informativi e di comunicazione, e sulle attività di
monitoraggio.
È influenzato da - ed influenza - la storia e la cultura aziendale.
Requisiti:
- Integrità e valori etici
- Competenza del personale
- Filosofia e stile di direzione
- Struttura organizzativa
- Indipendenza tra organi amministrativi e direzioni esecutive
- Autorità e responsabilità
- Gestione delle risorse umane
Il Modello Organizzativo 231
La documentazione da produrre
Codice Etico
Obiettivi:
•
•
Conservare e diffondere il rapporto di fiducia con gli stakeholders
Scongiurare comportamenti non etici
Struttura:
•
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•
•
•
•
Premessa
Destinatari ed ambito di applicazione
Principi etici
Norme di comportamento
Procedure di attuazione
Meccanismi disciplinari
Il Modello Organizzativo 231
La documentazione da produrre
Codice Etico - contenuti minimi
PREVENZIONE DI REATI DOLOSI
• L’ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui
esso opera.
• Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima,
coerente e congrua.
• Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica
Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso
di modico valore.
• Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica
Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni
della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della
Pubblica Amministrazione.
• Se l’ente utilizza un consulente o un soggetto “terzo” per essere rappresentato nei rapporti verso la
Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o
nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti
dell’ente.
• L’ente può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o
candidati politici purché nel rispetto delle normative vigenti.
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La documentazione da produrre
Codice Etico - contenuti minimi
PREVENZIONE DI REATI COLPOSI
• Evitare i rischi;
• Valutare i rischi che non possono essere evitati;
• Combattere i rischi alla fonte;
• Adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di
lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, per
attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla
salute;
• Tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
• Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
• Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la
tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei
fattori dell’ambiente di lavoro;
• Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
• Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
Il Modello Organizzativo 231
La documentazione da produrre
Parte Generale
È il “Manuale” del Modello organizzativo, contiene la descrizione del modello
organizzativo adottato e degli strumenti messi a disposizione per il governo dei
processi aziendali a rischio.
Contenuti:
• Breve descrizione della società
• Descrizione del D.lgs. 231/01 e del regime di responsabilità per le imprese
• Cenni sui reati applicabili e le aree a rischio
• Obiettivi, funzione e modalità di funzionamento del Modello organizzativo
• Principi cui si ispira il Modello Organizzativo
• Introduzione dell’Organismo di Vigilanza, descrizione delle funzioni e poteri
• Principi generali inerenti la comunicazione e formazione dei lavoratori
• Principi generali inerenti il sistema disciplinare adottato
• Modalità di verifica periodica ed aggiornamento del Modello
Il Modello Organizzativo 231
La documentazione da produrre
Parti Speciali
Specifiche per ciascuna tipologia di reato individuato come potenziale rischio per
l’impresa. Individuano i processi/le aree coinvolti nella prevenzione, e ne definiscono i
principi procedurali e di comportamento atti ad orientarne lo svolgimento ai fini della
prevenzione stessa.
Contenuti:
• Descrizione dei reati applicabili
• Descrizione delle aree/processi coinvolti
• Regole applicabili ai processi sensibili
• Descrizione dei controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza
Il Modello Organizzativo 231
La documentazione da produrre
Protocolli
Regolano l’operatività dei singoli processi individuati a rischio secondo i principi e le
regole fissati, indicando:
• Campo di applicazione e destinatari
• Definizioni/terminologia
• Responsabilità all’interno del processo
• Compiti dei soggetti coinvolti nel processo
• Modalità operativa nell’esecuzione delle operazioni del processo
• Reportistica all’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza
Art. 6, comma 1 lett. b): “il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli è stato affidato ad un organismo dell’ente
dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”
Compiti:
Vigilanza su effettività del modello
Disamina dell’adeguatezza del modello
Analisi di mantenimento della
funzionalità del modello
Aggiornamento del modello e proposte
di adeguamento
Requisiti:
Autonomia ed indipendenza
Professionalità
Continuità di azione
L’Organismo di Vigilanza
Composizione dell’OdV
L’OdV può essere sia monosoggettivo che plurisoggettivo. In quest’ultimo caso
può essere prevista la presenza di soggetti sia interni che esterni.
La scelta deve essere effettuata in ragione dell’effettiva capacità dell’organismo
di svolgere le attività di controllo per le quali è stato nominato.
Obblighi informativi nei confronti dell’OdV
Art. 6 c.2 lett. d): “i modelli … devono rispettare le seguenti esigenze:
…d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato
a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”
L’Organismo di Vigilanza
Poteri dell’Organismo di Vigilanza
Affinché l’organismo possa svolgere le sue funzioni per assicurare una
puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento del Modello Organizzativo, è
opportuno che:
• Le attività poste in essere non possano essere sindacate da alcun altro
organismo o struttura aziendale
• L’OdV abbia libero accesso presso tutte le funzioni della società, onde
ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei
compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001
• L’OdV possa avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità,
dell’ausilio di tutte le strutture dell’azienda o di consulenti esterni
REATI COMMESSI IN
VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
Quadro normativo
• La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha disposto l’introduzione nel
D.lgs. 231/01 dell’art. 25-septies (art. 9).
• Con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU Sicurezza):
si è disposta la modifica all’art. 25-septies (art. 300);
sono state introdotte le condizioni di idoneità di un modello
organizzativo di prevenzione per la sicurezza sul lavoro
(art. 30).
I reati in materia di sicurezza sul lavoro nel
D.Lgs. 231/01
Art. 589 c.p. - “Omicidio colposo”
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
…
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”
L’art. 25-septies prevede due distinti casi:
Commissione del reato con violazione dell’art. 55 c. 2 del D.Lgs. 81/01 (mancata o incompleta
adozione del DVR);
Commissione del reato con generica violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro.
I reati in materia di sicurezza sul lavoro nel
D.lgs. 231/01
Art. 590 c.p. – “Lesioni personali colpose”
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da
uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena
per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione
da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
I reati in materia di sicurezza sul lavoro nel
D.lgs. 231/01
Art. 583 c.p. – “Circostanze aggravanti”
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta
giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di
un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Processi a rischio di commissione reati in
materia di sicurezza sul lavoro
Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, tutte le aree aziendali devono essere incluse nella valutazione del
rischio, sia in relazione al contesto produttivo che alla tipologia di attività svolta dai lavoratori (c.d. rischio
mansione).
Il D.Lgs. 81/08 detta in maniera dettagliata ed analitica e definisce chiaramente le responsabilità in ordine
all’organizzazione del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori.
Oltre alla valutazione dei rischi nelle singole aree aziendali, possono essere individuati i seguenti processi a
rischio:
gestione del rapporto con il consulente esterno in materia di sicurezza;
verifica dell’aggiornamento del modello di valutazione dei rischi.
In particolare:
•
gestione dei rapporti con il soggetto incaricato di redigere il DVR, al fine di ottenere la garanzia del rispetto
delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
•
verifica del DVR affinchè sia conforme alle prescrizioni dettate dal TU, con particolare riferimento ai rischi
specifici dell’attività posta in essere (es. rischi di esposizione a sostanze pericolose, di incendi, dovuti
all’esposizione a rumori, ecc.);
•
gestione dei rapporti con RSPP/ RLS / Medico competente, con riferimento agli obblighi di formazione ed
informazione previsti dal TU.
Presidi per la prevenzione del rischio di reato in
materia di sicurezza sul lavoro
Art. 30 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente
attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Presidi per la prevenzione del rischio di reato in
materia di sicurezza sul lavoro
Art. 30 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Modelli di organizzazione e di gestione
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero
in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e
tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo
per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale
possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50
lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
Presidi per la prevenzione del rischio di reato in
materia di sicurezza sul lavoro
Art. 2 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Definizioni
"lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari....
"datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa. ... In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di
vertice medesimo;
Presidi per la prevenzione del rischio di reato in
materia di sicurezza sul lavoro
Art. 2 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Definizioni
"responsabile del servizio di prevenzione e protezione“: persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
"medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto
all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed
e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;
"rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro;
"servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Presidi per la prevenzione del rischio di reato in
materia di sicurezza sul lavoro
Art. 15 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
Presidi per la prevenzione del rischio di reato in
materia di sicurezza sul lavoro
Art. 15 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Misure generali di tutela
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
Presidi per la prevenzione del rischio di reato in
materia di sicurezza sul lavoro
Art. 15 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Misure generali di tutela
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Presidi per la prevenzione del rischio di reato in
materia di sicurezza sul lavoro
Art. 16 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa
con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Presidi per la prevenzione del rischio di reato in
materia di sicurezza sul lavoro
Art. 16 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Delega di funzioni
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo
periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante
in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la
delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
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materia di sicurezza sul lavoro
Art. 17 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!!
Dott.ssa Alessia Sozio
Assocostieri Servizi
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