Formazione Sicurezza 231
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Formazione Sicurezza 231
Formazione Sicurezza 231 Dott.ssa Alessia Sozio L’applicazione del D.Lgs. 231/2001 Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dalle figure apicali, di vertice, e dalle persone sottoposte alla vigilanza delle figure apicali anzidette (dipendenti, fornitori ecc.) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Art. 5, c. 1 D.lgs. 231/2001: “L’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”: da rappresentanti, amministratori, direttori dell’ente o di una sua organizzazione finanziariamente autonoma nonchè persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dell’ente (c.d. “apicali”) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti Art. 5 c. 2 “L’Ente non risponde se le persone indicate… hanno agito nell’ interesse esclusivo proprio o di terzi” L’applicazione del D.Lgs. 231/2001 Il Legislatore ha tuttavia espressamente previsto, con il decreto in oggetto, la possibilità per l’Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nell’ipotesi esimente in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nonché di un Organismo di Vigilanza) qualora il predetto modello risulti efficace e costantemente verificato ed aggiornato. L’”esonero” dalle responsabilitá dell’ente passa comunque attraverso il giudizio di idoneitá del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale é chiamato a formulare in occasione del procedimento penale. Casi esclusione di responsabilità In particolare l’Ente non risponde dei reati commessi dalle figure apicali se prova: di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di organizzazione, Gestione e Controllo conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001; di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (OdV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello 231; che il modello è stato eluso in modo fraudolento; che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’ OdV; Il Modello si pone l'obiettivo di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione interno, anche per quanto disposto e previsto altresì dall’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 quale esimente per la responsabilità della società in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’ esclusione di responsabilità Accertamento del reato Il reato è previsto dal D.Lgs. 231/01 ? SI Possibile responsabilità dell’Ente Nessuna conseguenza per l’Ente NO Azione penale ad esclusivo carico della persona fisica Accertamento vantaggio o interesse dell’Ente SI NO Nessuna conseguenza per l’Ente Accertamento esistenza modello organizzativo efficace SI NO Sanzioni a carico dell’Ente Sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 Il Modello correttamente predisposto ed efficacemente attuato, oltre a migliorare la Corporate governance dell‘ente, evita l’applicazione di sanzioni di natura pecuniaria ed interdittiva in capo allo stesso. Nello specifico: • L’ interdizione dall’esercizio dell’attività; • La sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; • Il divieto di contrattare con la P.A.; • L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi, nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e, a seconda dei casi, la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni amministrative a carico dell’Ente Sanzione pecuniaria È sempre applicabile in caso di illecito da parte dell’ente ed è previsto un sistema di attribuzione delle sanzioni per quote non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. L’importo della quota può variare da 258,23 Euro ad Euro 1549,37. Casi di riduzione della metà della sanzione pecuniaria: • Reato commesso nell’interesse prevalente proprio o di terzi; • Danno patrimoniale di lieve entità. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado: • Risarcimento del danno da parte dell’Ente ed eliminazione delle conseguenze dannose; • Adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Le sanzioni amministrative a carico dell’Ente Sanzioni interdittive • • • • • Interdizione dall’esercizio dell’attività (o nomina di un commissario giudiziale - se l’ente svolge un pubblico servizio o in caso di ripercussioni sull’occupazione – con confisca del profitto derivante) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi Sono applicabili se ricorre una delle seguenti condizioni: • Profitto rilevante per l’ente, commissione di reato da soggetto in posizione apicale o dovuta a carenze organizzative • Reiterazione degli illeciti Le sanzioni amministrative a carico dell’Ente Pubblicazione della sentenza di condanna Può essere disposta in caso di applicazione di una pena interdittiva. Avviene mediante affissione nel comune dove l’ente ha la sede principale. Confisca È sempre prevista, nei confronti dell’ente, la confisca del prezzo del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile eseguire la confisca, è possibile procedere alla confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo del profitto del reato. Linee Guida Un modello idoneo è un modello costruito “su misura” secondo le seguenti Linee Guida: • Individuazione delle aree di rischio di verificazione di eventi pregiudizievoli rispetto agli obiettivi previsti dal D.Lgs. 231/2001; • Adozione di specifici protocolli volti a realizzare un apposito sistema di controllo idoneo a prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati; • Determinazione del rischio accettabile al fine di costruire un sistema di controllo preventivo; • Introduzione di un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure prescritte. Le fattispecie di reato • • • • • • • • • • • • • • • Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento (art. 25-bis) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1) Reati societari (art. 25-ter) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) Abusi di mercato (art. 25-sexies) Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione norme sulla sicurezza (art. 25septies) Ricettazione e riciclaggio (art. 25-octies) Delitti in materia di violazione sul diritto d’autore (art. 25-novies) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies) Reati ambientali (art. 25-undecies) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) I processi sensibili L’identificazione dei processi sensibili avviene per mezzo di un’analisi, allo scopo di individuare gli aspetti oggetto di specifico approfondimento. Aree di analisi: • Tipo di attività svolta, al fine di identificare i rischi legati al/ai settore/i di appartenenza • Dimensione dell’ente in termini di fatturato, dipendenti, ecc. • Appartenenza ad un gruppo nazionale o internazionale • Struttura organizzativa • Pre-esistenza di un’etica aziendale • Suddivisione del potere di gestione, al fine di identificare la ripartizione dei poteri e dei presidi di responsabilità in essere I processi sensibili Analisi documentale • Atto costitutivo e statuto • Ultimi bilanci di esercizio approvati • Deleghe e procure conferite • Documenti societari (verbali assemblee, verbali CdA, verbali Collegio Sindacale, eventuali operazioni straordinarie effettuate) • Relazioni e/o verbali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 • Procedure aziendali in essere • Audit interno procedure - sistemi di controllo interno e di gestione • Organigramma e funzionigramma • Mezzi di comunicazione interna ed esterna, per promuovere i propri codici di condotta e assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure cui devono attenersi ai fini del corretto adempimento delle proprie mansioni • Eventuale sistema disciplinare e sistema di misure sanzionatorie - relative delibere e/o circolari interne Indagini in campo •Individuazione dei c.d. “Key officers” •Interviste effettuate ai responsabili delle aree aziendali, finalizzate ad individuare i rischi presenti ed i controlli posti a presidio dei rischi (Gap Analysis) I processi sensibili, l’esempio degli approvigionamenti Il processo di approvvigionamento Rischi: truffa aggravata ai danni dello Stato reati in tema di erogazioni pubbliche Attività da monitorare: valutazione e qualificazione fornitori richiesta d’acquisto selezione del fornitore emissione ordine ricevimento dei materiali ricevimento fatture pagamento contabilizzazioni Attività di supporto Attività infrastrutturali Sviluppo della tecnologia Gestione risorse umane Approvvigionamenti Logistica Attività in entrata Operative Logistica Marketing in uscita e vendite Servizi post vendita Attività Primarie Il Modello Organizzativo 231 Partendo dal concetto di accettabilità del rischio (un rischio è ritenuto accettabile se “i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere”), si definisce idoneo un “sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente”. Passi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio: • Inventariazione degli ambiti aziendali di attività • Analisi dei rischi potenziali • Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi I sistemi di controllo preventivi: • Codice etico • Sistema organizzativo • Procedure manuali ed informatiche • Poteri autorizzativi e di firma • Sistema di controllo di gestione • Comunicazione al personale e sua formazione • Formazione ed addestramento • Monitoraggio dei presidi di sicurezza Approccio “Top-Down” Il Modello Organizzativo 231 I principi di controllo Tracciabilità: Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. Separazione di funzioni: l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione. Occorre che: • a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; • vi sia una chiara definizione e comunicazione dei poteri all’interno dell’organizzazione; • i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. Documentazione dei controlli: il sistema di controllo dovrebbe documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione. Il Modello Organizzativo 231 La documentazione da produrre Codice Etico Documento prodotto dall’alta direzione aziendale atto ad indicare i principi guida ai quali l’organizzazione ed il personale devono ispirare i propri comportamenti, stabilire i valori ai quali dovrà attenersi la società nella conduzione degli affari e dei rapporti con tutti i suoi interlocutori (stakeholders). Il Modello Organizzativo 231 La documentazione da produrre Codice Etico Elemento di base della cultura organizzativa, determina il livello di sensibilità del personale alla necessità di controllo. Esercita un’influenza profonda sul modo in cui le attività sono strutturate, gli obiettivi stabiliti e i rischi valutati. Influisce sull’attività di controllo sui sistemi informativi e di comunicazione, e sulle attività di monitoraggio. È influenzato da - ed influenza - la storia e la cultura aziendale. Requisiti: - Integrità e valori etici - Competenza del personale - Filosofia e stile di direzione - Struttura organizzativa - Indipendenza tra organi amministrativi e direzioni esecutive - Autorità e responsabilità - Gestione delle risorse umane Il Modello Organizzativo 231 La documentazione da produrre Codice Etico Obiettivi: • • Conservare e diffondere il rapporto di fiducia con gli stakeholders Scongiurare comportamenti non etici Struttura: • • • • • • Premessa Destinatari ed ambito di applicazione Principi etici Norme di comportamento Procedure di attuazione Meccanismi disciplinari Il Modello Organizzativo 231 La documentazione da produrre Codice Etico - contenuti minimi PREVENZIONE DI REATI DOLOSI • L’ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera. • Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. • Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore. • Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione. • Se l’ente utilizza un consulente o un soggetto “terzo” per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell’ente. • L’ente può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici purché nel rispetto delle normative vigenti. Il Modello Organizzativo 231 La documentazione da produrre Codice Etico - contenuti minimi PREVENZIONE DI REATI COLPOSI • Evitare i rischi; • Valutare i rischi che non possono essere evitati; • Combattere i rischi alla fonte; • Adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute; • Tener conto del grado di evoluzione della tecnica; • Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; • Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; • Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; • Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. Il Modello Organizzativo 231 La documentazione da produrre Parte Generale È il “Manuale” del Modello organizzativo, contiene la descrizione del modello organizzativo adottato e degli strumenti messi a disposizione per il governo dei processi aziendali a rischio. Contenuti: • Breve descrizione della società • Descrizione del D.lgs. 231/01 e del regime di responsabilità per le imprese • Cenni sui reati applicabili e le aree a rischio • Obiettivi, funzione e modalità di funzionamento del Modello organizzativo • Principi cui si ispira il Modello Organizzativo • Introduzione dell’Organismo di Vigilanza, descrizione delle funzioni e poteri • Principi generali inerenti la comunicazione e formazione dei lavoratori • Principi generali inerenti il sistema disciplinare adottato • Modalità di verifica periodica ed aggiornamento del Modello Il Modello Organizzativo 231 La documentazione da produrre Parti Speciali Specifiche per ciascuna tipologia di reato individuato come potenziale rischio per l’impresa. Individuano i processi/le aree coinvolti nella prevenzione, e ne definiscono i principi procedurali e di comportamento atti ad orientarne lo svolgimento ai fini della prevenzione stessa. Contenuti: • Descrizione dei reati applicabili • Descrizione delle aree/processi coinvolti • Regole applicabili ai processi sensibili • Descrizione dei controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza Il Modello Organizzativo 231 La documentazione da produrre Protocolli Regolano l’operatività dei singoli processi individuati a rischio secondo i principi e le regole fissati, indicando: • Campo di applicazione e destinatari • Definizioni/terminologia • Responsabilità all’interno del processo • Compiti dei soggetti coinvolti nel processo • Modalità operativa nell’esecuzione delle operazioni del processo • Reportistica all’Organismo di Vigilanza L’Organismo di Vigilanza Art. 6, comma 1 lett. b): “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo” Compiti: Vigilanza su effettività del modello Disamina dell’adeguatezza del modello Analisi di mantenimento della funzionalità del modello Aggiornamento del modello e proposte di adeguamento Requisiti: Autonomia ed indipendenza Professionalità Continuità di azione L’Organismo di Vigilanza Composizione dell’OdV L’OdV può essere sia monosoggettivo che plurisoggettivo. In quest’ultimo caso può essere prevista la presenza di soggetti sia interni che esterni. La scelta deve essere effettuata in ragione dell’effettiva capacità dell’organismo di svolgere le attività di controllo per le quali è stato nominato. Obblighi informativi nei confronti dell’OdV Art. 6 c.2 lett. d): “i modelli … devono rispettare le seguenti esigenze: …d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli” L’Organismo di Vigilanza Poteri dell’Organismo di Vigilanza Affinché l’organismo possa svolgere le sue funzioni per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento del Modello Organizzativo, è opportuno che: • Le attività poste in essere non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale • L’OdV abbia libero accesso presso tutte le funzioni della società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 • L’OdV possa avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture dell’azienda o di consulenti esterni REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Quadro normativo • La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha disposto l’introduzione nel D.lgs. 231/01 dell’art. 25-septies (art. 9). • Con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU Sicurezza): si è disposta la modifica all’art. 25-septies (art. 300); sono state introdotte le condizioni di idoneità di un modello organizzativo di prevenzione per la sicurezza sul lavoro (art. 30). I reati in materia di sicurezza sul lavoro nel D.Lgs. 231/01 Art. 589 c.p. - “Omicidio colposo” Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. … Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.” L’art. 25-septies prevede due distinti casi: Commissione del reato con violazione dell’art. 55 c. 2 del D.Lgs. 81/01 (mancata o incompleta adozione del DVR); Commissione del reato con generica violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. I reati in materia di sicurezza sul lavoro nel D.lgs. 231/01 Art. 590 c.p. – “Lesioni personali colpose” Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. I reati in materia di sicurezza sul lavoro nel D.lgs. 231/01 Art. 583 c.p. – “Circostanze aggravanti” La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Processi a rischio di commissione reati in materia di sicurezza sul lavoro Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, tutte le aree aziendali devono essere incluse nella valutazione del rischio, sia in relazione al contesto produttivo che alla tipologia di attività svolta dai lavoratori (c.d. rischio mansione). Il D.Lgs. 81/08 detta in maniera dettagliata ed analitica e definisce chiaramente le responsabilità in ordine all’organizzazione del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori. Oltre alla valutazione dei rischi nelle singole aree aziendali, possono essere individuati i seguenti processi a rischio: gestione del rapporto con il consulente esterno in materia di sicurezza; verifica dell’aggiornamento del modello di valutazione dei rischi. In particolare: • gestione dei rapporti con il soggetto incaricato di redigere il DVR, al fine di ottenere la garanzia del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro; • verifica del DVR affinchè sia conforme alle prescrizioni dettate dal TU, con particolare riferimento ai rischi specifici dell’attività posta in essere (es. rischi di esposizione a sostanze pericolose, di incendi, dovuti all’esposizione a rumori, ecc.); • gestione dei rapporti con RSPP/ RLS / Medico competente, con riferimento agli obblighi di formazione ed informazione previsti dal TU. Presidi per la prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro Art. 30 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008) Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Presidi per la prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro Art. 30 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008) Modelli di organizzazione e di gestione 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11. Presidi per la prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro Art. 2 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008) Definizioni "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.... "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. ... In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; Presidi per la prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro Art. 2 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008) Definizioni "responsabile del servizio di prevenzione e protezione“: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; Presidi per la prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro Art. 15 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008) Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; Presidi per la prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro Art. 15 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008) Misure generali di tutela g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; Presidi per la prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro Art. 15 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008) Misure generali di tutela s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Presidi per la prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro Art. 16 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008) Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Presidi per la prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro Art. 16 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008) Delega di funzioni 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. Presidi per la prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro Art. 17 TU Sicurezza (D.lgs. 81/2008) Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!! Dott.ssa Alessia Sozio Assocostieri Servizi Via di Vigna Murata, 40 00143 – Roma Telefono: +39 (06) 500.46.58 – Fax: +39 (06) 501.16.97 www.assocostieriservizi.it - [email protected]