Erlasse Kanton Graubünden

Transcript

Erlasse Kanton Graubünden
935.600
Legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli
esercizi da gioco
accettata dal Popolo il 21 maggio 2000 1)
Art. 1
La presente legge disciplina l'ammissione di apparecchi automatici da
gioco e di esercizi da gioco nonché la riscossione di tasse sugli apparecchi
automatici da gioco e sulle case da gioco.
Art. 2
Sono considerati apparecchi automatici da gioco gli apparecchi automatici
per i giochi di destrezza ai sensi della legislazione federale e gli apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento.
Art. 3
1
L'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per i giochi di destrezza
sono vietati.
2
Il Governo può autorizzare apparecchi automatici per i giochi di destrezza in casinò con grandi giochi e in kursaal.
3
Sono considerati kursaal ai sensi della presente legge gli esercizi in possesso di una concessione B giusta il diritto federale oppure gli esercizi autorizzati dal Governo.
Art. 4
Il Cantone riscuote una tassa da chi impianta o gestisce apparecchi automatici per i giochi di destrezza.
Art. 5
1
La tassa si commisura al numero e al genere degli apparecchi installati
per i giochi di destrezza e ammonta a 150-7 000 franchi l'anno per apparecchio automatico. Crescendo il numero degli apparecchi automatici aumentano, entro il limite prescritto per la tassa, le rispettive aliquote.
2
Qualora il rincaro giusta l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunga i 10 punti, l'ammontare della tassa ai sensi del capoverso 1 viene
debitamente adeguato.
1)
Oggetto
Apparecchi
automatici da
gioco
Apparecchi
automatici per i
giochi di
destrezza
1. Divieto,
eccezioni
Tasse
a) Principio
b) Ammontare
della tassa
M del 26 ott. 1999, 381; PGC 1999/2000, 727
1.1.2007
1
935.600
Legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco
Apparecchi
automatici da
gioco a scopo di
divertimento
Art. 6
1
L'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento necessitano di un'autorizzazione cantonale.
2
Il Governo stabilisce le deroghe all'obbligo di autorizzazione.
Locali da gioco
Tassa sulle case
da gioco
1. Principio
2.
Assoggettamento
fiscale e computo
3. Autorità
Disposizioni
penali
Art. 7
1
I comuni possono vincolare l'apertura e l'esercizio di locali da gioco
provvisti di apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento ad un
obbligo di autorizzazione.
2
La legislazione comunale regolamenta i particolari.
Art. 8
Il Cantone riscuote una tassa sulle case da gioco giusta le disposizioni della legislazione federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco.
Art. 9
1
Sono soggette all'obbligo fiscale le case da gioco titolari di una concessione B ai sensi della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da
gioco.
2
La tassa è prelevata sulla tassa federale sulle case da gioco il cui importo
è passato in giudicato.
3
Il Cantone riscuote la tassa massima computabile secondo la legge sulle
case da gioco 1).
Art. 10
Il Governo può delegare la tassazione e la riscossione della tassa
cantonale sulle case da gioco alla Commissione federale delle case da
gioco o, ad un ufficio cantonale.
Art. 11
1
Le contravvenzioni alla presente legge e alle ordinanze su di essa basate
sono punite dal giudice penale ordinario con una multa.
2
Gli apparecchi automatici da gioco installati illegalmente possono essere
sequestrati unitamente al ricavato del gioco. La somma sequestrata deve
servire a garantire il pagamento di multe, spese ed emolumenti. Un'eventuale eccedenza confluisce nelle casse dello Stato. Gli emolumenti elusi
devono essere saldati.
1)
2
RS 932.52
1.1.2007
Legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco
Art.
12 1)
Art. 13
Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive 2).
Art. 14
I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:
1. Legge sulle professioni ambulanti e la polizia dei film del 16 ottobre
1966 3)
II. Polizia delle lotterie e dei film
Articoli da 30 a 32 abrogati.
Articolo 33
Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanze la polizia delle
lotterie e dei film nonché le collette, per quanto la presente legge
o un atto legislativo del Gran Consiglio non ne autorizzi il
Governo.
Capoverso 2 invariato.
Articolo 34
Le contravvenzioni alle norme cantonali sulle professioni ambulanti e la polizia dei film vengono punite dal giudice penale ordinario con multa, se non sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero 4) o della legge cantonale sulla giustizia penale 5).
Articolo 35 abrogato.
2. Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni 6)
Articolo 30
Lettere da a) a 1) invariate.
m) gli utili conseguiti con giochi d'azzardo praticati in case da gioco
ai sensi della legge sulle case da gioco.
Art. 15
Riservato il capoverso 2, la presente legge entra in vigore con effetto
retroattivo unitamente alla legge sulle case da gioco 7).
1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
935.600
Disposizioni
finali
1. Disposizioni
esecutive
2. Modifica del
diritto vigente
3. Entrata in
vigore
Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
AGS 2006, FUC 3422; entrata in vigore il 1° gen. 2007
CSC 935.610
CSC 935.100
RS 311.0
CSC 350.000
CSC 720.000; art. 14 n. 2 è dichiarato in vigore per il 1o gen. 2001 in virtù del
DG del 10 lug. 2000
La legge sulle case da gioco è entrata in vigore con effetto retroattivo al 1o apr.
2000
1.1.2007
3
935.600
Legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore dell'articolo 14 numero
2 1).
2
1)
4
Entra in vigore il 1o gen. 2001 con DG del 10 lug. 2000
1.1.2007