indagine sui call center
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INDAGINE SUI CALL CENTER (I riferimenti bibliografici di tale presentazione sono disponibili nella relazione presentata in occasione dell'audizione palramentare alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati). I call center (CC) rappesentano un fenomeno economico e sociale statunitense risalente agli anni '70, i motivi per cui i call center siano cresciuti nel corso degli anni successivi in modo così rapido sia dipeso dalla crescita del settore dei servizi a livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti dove ha superato il 70% del Prodotto Interno Lordo ed impiegato il 76% degli occupati (2). Si stima che a fine 2000 in Italia vi siano 1080 CC attivi, e che la spesa complessiva dell'industria dei call center sia pari allo 0,2% del Pil, per un valore stimato pari a 3.700 miliardi di lire, raggiungendo nel 2002 un numero di postazioni di lavoro pari a 75 mila (1). © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Secondo uno studio del professore Philip Taylor dell'università . di Strathclyde, presentato in occasione della Conferenza del sindacato europeo Uni Global tenutasi a Roma il 22 novembre 2013, negli utlimi dieci anni si è verificato un boom delle attività telefoniche (1): - Regno Unito, 1.000.000 di addetti; - Germania, 520.000 di addetti; - Svezia, 262.500 di addetti; - Francia, 270.000 di addetti; - Italia, 200.000 di addetti. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER La storia “pubblica” dei call center in Italia . I° TIPOLOGIA PRECARIATO “IN HOUSE” co. co. co. poi “a progetto” Lavoro sottotutelato e sottopagato © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER . II° TIPOLOGIA PRECARIATO Outsourcing call center co. co. co. poi “a progetto” Lavoro sottotutelato e sottopagato Datore di lavoro: società appaltatrice © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER . Abbattimento del costo del lavoro nei call center esternalizzati Retribuzione Corrispettivo appalto Società appaltatrici dei servizi di call center Società committenti dei servizi erogati ai clienti finali Contratto di appalto di servizi © Lidia Undiemi Instaurazione rapporto di lavoro Lavoratori “a progetto” INDAGINE SUI CALL CENTER III° TIPOLOGIA Società cessionaria/appaltatrice dei servizi di call center Contratto di appalto di servizi Ramo di attività “servizi di call center”: dipendenti e mezzi di produzione Art. 29 dlgs 276/2003 e art. 1655 c.c. © Lidia Undiemi Società cedente/ committente servizi di call center Art. 2112 c.c. Rapporti lavoro “addetti al call center” trasferiti al cessionario Abbattimento del costo del lavoro nei call center mediante trasferimento ex art. 2112 c.c. INDAGINE SUI CALL CENTER III° TIPOLOGIA Abbattimento del costo del lavoro nei call center mediante trasferimento ex art. 2112 c.c. Società cessionaria/ appaltatrice Società cedente/ committente Contratto di appalto 0, 1, 2, 3, …..........................n CORRISPETTIVO/RETRIBUZIONE © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER TUTELE PREVISTE DALL'ORDINAMENTO GIUSLAVORISTICO UTILIZZO ABUSIVO CO.CO.CO. “A PROGETTO” CALL CENTER IN OUTSOURCING: - (1)VIOLAZIONE ART. 2112 C.C. - (2)APPALTO ILLECITO DI MANODOPERA INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO © Lidia Undiemi (1)RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO CON IL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO (2)INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON IL COMMITTENTE INDAGINE SUI CALL CENTER L'INDAGINE SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AI FINI DELL'ACCERTAMENTO UTILIZZO ABUSIVO CO.CO.CO. “A PROGETTO” CALL CENTER IN OUTSOURCING: - (1)VIOLAZIONE ART. 2112 C.C. - (2)APPALTO ILLECITO DI MANODOPERA Assenza autonomia organizzativa: modalità e tempi di esecuzione della prestazione di lavoro © Lidia Undiemi (1) assenza di “autonomia funzionale” sotto il profilo tecnico-organizzativo (2)assenza dei requisiti di “organizzazione autonoma” INDAGINE SUI CALL CENTER COLLEGAMENTI SOCIETARI E OUTSOURCING Gruppo di società/Impresa unitaria Attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. Società cedente/ committente/controllante Quote societarie Società cessionaria/ appaltatrice/controllata Telecontact Center Telecom Italia L'ordinamento giuslavoristico non prevede una tutela specifica per i dipendenti del gruppo di società, così, ad esempio, la controllante (cedente/appaltatrice) non ha alcuna responsabilità diretta sui lavoratori assunti dalle sue controllate. Contratto di appalto 0, 1, 2, 3, …..........................n CORRISPETTIVO/RETRIBUZIONE © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER COLLEGAMENTI SOCIETARI E OUTSOURCING Gruppo di società/Impresa unitaria/ outsourcer Vodafone/Fastweb Società cedente/ committente trattative Attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. Società controllante Società cessionaria/ appaltatrice/controllata Quote societarie Comdata Care/ Comdata/ Visiant Next Visiant Contact Nonostante le trattative siano dirette dalla società controllante (in questo senso outsourcer effettivo) il ramo d'azienda, ovvero l'appalto, viene acquisito da una società controllata che instaura formalmente i rapporti di lavoro dei “ceduti/appaltati”. Contratto di appalto 0, 1, 2, 3, …..........................n CORRISPETTIVO/RETRIBUZIONE © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER COLLEGAMENTI SOCIETARI, OUTSOURCING E TRATTATIVE SINDACALI Gruppo di società/Impresa unitaria/ outsourcer Vodafone/Fastweb Società cedente/ committente Attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. Società controllante Società cessionaria/ appaltatrice/controllata Quote societarie Comdata Care/ Comdata/ Visiant Next Visiant Contact ... Il 17 aprile del 2012 la Fastweb S.p.a. comunica alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47 l. 428/1990, il trasferimento ex art. 2112 c.c., con effetto dal 1° luglio 2012, del ramo di azienda denominato “Customer Care & Customer Base Management” a Visiant Next S.p.A., costituenda società del gruppo Visiant Contact e controllata dalla Visiant Contact s.r.l. ... La costituzione della cessionaria è avvenuta in data posteriore (23 aprile 2012) rispetto a quella di apertura della procedura ex art. 47 l. n. 428/1990 (17 aprile) ... “... In data 8 ottobre 2007 è stata formalmente esperita in assenza di accordo la consultazione sindacale (…) relativamente alla cessione di ramo d'azienda tra la Vodafone Italia e la Comdata Spa ovvero le sue controllate (...). La Comdata S.p.a. ha provveduto alla costituzione di una società controllata al 100% dalla stessa denominata Comdata Care S.r.l.”, Ipotesi di accordo, 25 ottobre 2007 ... © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Caratteristiche tecnico-organizzative delle attività di call center Un'analisi approfondita delle varie dimensioni del CRM è stata realizzata attraverso il Customer Management Forum sostenuto dalla partecipazione di oltre cinquecento imprese pubbliche e private con una comunità professionale di oltre duemila persone in Italia. La ricerca si è concentrata sull'analisi dei principali elementi che costituiscono il CRM: strategia clienti, processi e operations, gestione e sviluppo delle persone. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Caratteristiche tecnico-organizzative delle attività di call center In primo luogo, i risultati evidenziano che il CRM non è solo tecnologia, ma è prima di tutto una strategia di business orientata al mantenimento di una relazione di qualità con il cliente. Affinché ogni singola occasione di contatto possa contribuire alla creazione di valore per l’impresa, è necessario porre in essere una serie complessa di attività operative, attraverso cui è possibile trasformare una pura informazione in conoscenza. ... la strategia di CRM deve trovare riscontro nell'operatività quotidiana della gestione dei singoli contatti, che è la fase che coinvolge i lavoratori di call center esternalizzati. In termini più semplici, una volta che la grande impresa, che investe ad alti livelli nella cura della relazione con i propri clienti, decide quali strategie attuare e con quali modalità interfacciarsi con essi, subentra il passaggio operativo, quello in cui concretamente avviene il contatto e l'erogazione dell'assistenza, ossia il lavoro degli addetti al call center, il quale deve avere a disposizione tutti gli strumenti per potere fornire assistenza. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Caratteristiche tecnico-organizzative delle attività di call center L’architettura informatica rappresenta la sua struttura portante, questa deve essere concepita come un grande sistema di acquedotto gestito da un unico centro di governo che ha il potere di chiudere il flusso (di lavorazioni) in qualsiasi momento senza alcuna possibilità di intervento e/o di sopravvivenza da parte delle società la cui attività dipende dall’acqua che esce dai rubinetti (pc) collegati ai suoi tubi. Il caso più intuitivo è quello dell'inbound, ossia quando l'operatore riceve le chiamate dai clienti che gli vengono smistate automaticamente dal sistema “centrale”, il quale consente a chi lo governa di potere eventualmente dirottare il flusso di chiamate in un altro call center, per esempio qualora si verifichino scioperi in una determinata sede. E' infatti possibile che lavoratori impiegati in città e società diverse si ritrovino a svolgere esattamente la stessa mansione per lo stesso committente. I processi di lavoro sono altamente standardizzati e proceduralizzati. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Caratteristiche tecnico-organizzative delle attività di call center L’architettura informatica rappresenta la sua struttura portante, questa deve essere concepita come un grande sistema di acquedotto gestito da un unico centro di governo che ha il potere di chiudere il flusso (di lavorazioni) in qualsiasi momento senza alcuna possibilità di intervento e/o di sopravvivenza da parte delle società la cui attività dipende dall’acqua che esce dai rubinetti (pc) collegati ai suoi tubi. Il caso più intuitivo è quello dell'inbound, ossia quando l'operatore riceve le chiamate dai clienti che gli vengono smistate automaticamente dal sistema “centrale”, il quale consente a chi lo governa di potere eventualmente dirottare il flusso di chiamate in un altro call center, per esempio qualora si verifichino scioperi in una determinata sede. E' infatti possibile che lavoratori impiegati in città e società diverse si ritrovino a svolgere esattamente la stessa mansione per lo stesso committente. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Caratteristiche tecnico-organizzative delle attività di call center Il call center non è altro che un “ingranaggio” della grande fabbrica del Customer Relashionship Management (CRM) che oramai investe i più svariati settori produttivi, anche se con impatti differenti a seconda delle caratteristiche, dove primeggiano telecomunicazioni, banche ed operatori finanziari.Questa grande fabbrica “virtuale”, non è fisicamente localizzabile in un unico contesto territoriale. Esistono centinaia di call center sparsi in tutta Italia, soprattutto al Sud dove è possibile trovare più facilmente manodopera a basso costo. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Caratteristiche tecnico-organizzative delle attività di call center: inefficacia degli scioperi “tradizionali” Questo è uno dei motivi principali per cui la categoria non riesce ad ottenere risultati apprezzabili di rivendicazione collettiva con i tradizionali strumenti di protesta, in primis lo sciopero: la struttura informatica e gli altri principali mezzi di produzione non sono fisicamente presenti nei luoghi dove gli operatori eseguono la prestazione di lavoro, e chi li detiene si organizza di modo tale che ci siano più presidi disponibili. Presidio A Società cedente/ committente/controllante Struttura informatica/ Definizione metodi di lavoro standardizzati Presidio B Presidio C Presidio D © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Indagine giurisprudenziale sugli aspetti tecnicoorganizzativi In merito al caso Vodafone, secondo il giudice del lavoro romano, la dott.ssa Pucci (18 aprile 2012), le attività cedute – “servizi di back office consumer (dealer support, supporto tecnico unificato, reclami, variazioni, subentri), back office corporate (sales support, variazioni subentri attivazioni standard/network/fisso CRM amministrazione vendite) e gestione credito (phone collection, verifica del credito, gestione non telefonico, gestione in bound)” – erano parte di una più ampia divisione denominata “Customer Operations”. Quanto trasferito è idoneo a rappresentare una piccola azienda funzionalmente autonoma oppure si tratta di porzioni di attività non autosufficienti rispetto alla “casa madre”, ossia Vodafone? Secondo il giudicante “emerge chiaramente il rapporto di interdipendenza funzionale tra le porzioni cedute e quelle rimaste in Vodafone”, in altri termini le attività che giustificano l'esistenza della società Comdata Care non sono riconducibili ad una vera e propria attività d'impresa; ne consegue che l'acquirente non è in grado sopravvivere autonomamente nel mercato (estratto libro “Il ricatto dei mercati”). © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Indagine giurisprudenziale sugli aspetti tecnicoorganizzativi (in senso contrario circa l'importanza del trasferimento ex art. 2112 c.c. dei mezzi informatici). Il caso Fastweb. Va detto che il ramo oggetto di cessione riguardava le attività di Customer Operations (ricomprendenti le attività di Customer Care Pre Attivazione, Customer Post Attivazione e Gestione Customer Base); è abbastanza pacifico in causa nonché documentale che sotto il profilo materiale, i beni del ramo in esame si limitavano a computer (laptop, desktop ecc.). Tuttavia, rileva il giudicante che dalla stessa lettura del ricorso si evince chiaramente che il ramo ceduto rappresentava un insieme di lavoratori funzionalmente e strutturalmente finalizzati ad un risultato produttivo (Tribunale Milano, 14081/2013). © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Indagine giurisprudenziale sugli aspetti tecnicoorganizzativi Orientamento della Cassazione. Cass. S1, 2009/n. 21481: “In tema di trasferimento di azienda merita di essere ricordata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sent. 17.3.2009 n. 6452, rv. 607171; 10.3.2009 n. 5709, rv. 607745; 5.3.2008 n. 5932, rv. 602062) secondo la quale deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa (sent. n. 27286 del 9/12/2005, rv. 586083; n. 23496 del 17/12/2004 (rv. 578713). Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività di impresa (sent. n. 1913 del 30.1.2007, rv. 595833), di per sè idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza invocata dalla difesa resistente (vedi sent. n. 8678 del 9.8.81 rv. 473452; n. 11149 del 1996, rv. 501306; n. 8362 del 1992 rv. 478113). Si può, quindi, affermare che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Tentativi di regolamentazione Nel 2004 il business italiano dei call center tocca i 4.300 milioni di euro, prosperato fra stipendi bassi, pochi diritti e turni di lavoro pesantissimi, la cui competitività, si osserva, “si gioca tutta sul dumping contrattuale”. In questo periodo viene messa sul tavolo l'ipotesi della realizzazione di un Contratto collettivo volto alla regolamentazione su scala nazionale della categoria emergente. Si arriva così alla “Ipotesi di protocollo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da call center in outsourcing”, siglato il 18 luglio del 2003 a Roma tra la neo Associazione Nazionale dei call center denominata Assocallcenter, con l'assistenza di Confcommercio e tre sigle sindacali, la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTuCS-UIL. Il protocollo è da intendersi come parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e servizi. Più in particolare, lo scopo dell'accordo è quello di fornire al settore una regolamentazione specifica, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli “precari”, ossia le collaborazioni autonome, in quest'ultimo caso prevedendo una riduzione di tali contratti al fine di poterli progressivamente sostituire con quelli “stabili”. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Tentativi di regolamentazione Nel 2004 il business italiano dei call center tocca i 4.300 milioni di euro, prosperato fra stipendi bassi, pochi diritti e turni di lavoro pesantissimi, la cui competitività, si osserva, “si gioca tutta sul dumping contrattuale”. In questo periodo viene messa sul tavolo l'ipotesi della realizzazione di un Contratto collettivo volto alla regolamentazione su scala nazionale della categoria emergente. Si arriva così alla “Ipotesi di protocollo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da call center in outsourcing”, siglato il 18 luglio del 2003 a Roma tra la neo Associazione Nazionale dei call center denominata Assocallcenter, con l'assistenza di Confcommercio e tre sigle sindacali, la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTuCS-UIL. Il protocollo è da intendersi come parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e servizi. Più in particolare, lo scopo dell'accordo è quello di fornire al settore una regolamentazione specifica, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli “precari”, ossia le collaborazioni autonome, in quest'ultimo caso prevedendo una riduzione di tali contratti al fine di poterli progressivamente sostituire con quelli “stabili”. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Tentativi di regolamentazione Il progetto non riuscì a decollare, complice anche la mancata adesione del Gruppo Cos, che abbiamo visto essere il più importante outsourcer del settore. Adesso a rappresentare il comparto è l'Assocontact (aderente a Fita-Confindustria). Tale associazione, attraverso il confronto con le parti sociali, si propone come rappresentante delle aziende partner e dei livelli occupazionali del settore. Non sono mancati, a livello territoriale, accordi in senso peggiorativo rispetto a quello dell'Assocallcenter. Ad esempio, qualche mese dopo (31 gennaio 2005) rispetto alla stipulazione dell'accordo nazionale, è stato siglato uno speciale accordo fra i sindacati a livello territoriale e la sede di Palermo del gruppo Cos. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Tentativi di regolamentazione “pro-lavoratori” Circolare ministeriale n. 17/2006 ad opera del ministro Cesare Damianoha come scopo quello di regolamentare l'utilizzo dei contratti “a progetto”, per consentirne l'utilizzo solo per quelle attività dove sia effettivamente possibile riscontrare i requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 61 del d.lgs. n. 276/2003, ossia che si tratti di prestazioni di lavoro autonomo e non di lavori subordinati. Nel provvedimento si stabilisce che per le attività inbound possono utilizzarsi soltanto dei contratti di lavoro subordinato, mentre per le attività outbound è ammessa la possibilità di utilizzo di rapporti di lavoro parasubordinati, purché, in concreto, ne ricorrano i presupposti. Nella posizione del Ministero emerge chiaramente che il tempo di lavoro è il criterio fondamentale per distinguere le collaborazioni autonome dal lavoro dipendente. Proprio sulla base di questo principio, si è deciso di riservare un trattamento più flessibile alle attività outbound rispetto alle regole imposte per l'inbound, dato che l’operatore outbound ha la possibilità di rendersi attivo nel contattare l’utenza, e quindi di potere esso stesso determinare il ritmo di lavoro. © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Tentativi di regolamentazione “pro-mercato” - Legge finanziaria del 2007 (l. n. 296/2006): concede all'azienda di “scaricare” parte dei contributi che avrebbe dovuto versare allo Stato; - Legge sul “Collegato lavoro” un articolo (52 nel d.d.l. 1167 poi 50 nella legge di conversione): limita l'indennizzo spettante ai lavoratori che hanno chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, e a cui i datori di lavoro abbiano offerto, entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi ... della legge 296/2006. Vi rientravano i lavoratori che in causa contro Atesia; - Decreto sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012) che apporta delle modifiche alla riforma Fornero; ci si riferisce in particolare all'art. 24 bis (norme in materia di call center), che introduce una specifica disposizione in merito ai lavori outbound, consentendo “per le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center 'outbound', il ricorso ai contratti di collaborazione e progetto, sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”. Il sindacato si adatta alla volontà espressa nell'art. 24 bis e il 1° agosto 2013 sigla l'Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni a progetto delle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center “outbound”, solo che questa volta viene stipulato in relazione al CCNL delle Telecomunicazioni e non al CCNL Terziario Distribuzione e servizi. La Circolare del Ministero del Lavoro, 2 aprile 2013 n. 14, chiarisce come la norma contenuta nel Decreto sviluppo consente una deroga alle regole generali previste in materia di lavoro “a progetto”, ossia la possibilità di prescindere dal requisito del “progetto specifico” previsto dall'art. 61 del dlgs 276/2003, e, si dice, ciò al fine di evitare le delocalizzazioni; - Jobs Act “ … disciplina organica rapporti di lavoro … art. 2”: “.. rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al lugo di lavoro”, deroga in caso di accordi collettivi su collaborazioni che prevedono specifiche discipline … in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore; © Lidia Undiemi INDAGINE SUI CALL CENTER Perdita del potere contrattuale e quota salari sul reddito nazionale La perdita del potere contrattuale dei lavoratori si traduce in un divario sempre maggiore fra la crescita della produttività e l'aumento dei salari. Fonte: L'Internazionale. © Lidia Undiemi