PASSAGGIO ALL`EURO

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PASSAGGIO ALL`EURO
CIRCOLARE N. 003
Oggetto:
PASSAGGIO ALL’EURO - ADEMPIMENTI
Riferimenti:
Circolare Agenzia delle Entrate 21.12.2001, n. 106/E
DATA 08.01.2002
A pochissimi giorni dalla definitiva entrata in vigore dell’euro, l’Agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 106/E del 21.12.2001, è intervenuta a fornire nuovi chiarimenti, prendendo in
considerazione gli aspetti connessi con la fatturazione, la conversione della contabilità, le
dichiarazioni fiscali, gli adempimenti dei sostituti d’imposta, ecc..
In ogni caso, per quanto compatibili, continuano ad esplicare effetto anche le precisazioni
contenute nell’ambito della circolare n. 291/E del 23.12.1998.
MODALITÀ DI ARROTONDAMENTO DEGLI IMPORTI
In mancanza di norme specifiche che siano intervenute a modificare gli importi espressi in lire
all’interno di disposizioni di legge, detti importi si intendono automaticamente convertiti in euro
con l’applicazione del tasso fisso di conversione pari a 1.936,27 e arrotondamento con due o più
decimali a seconda che siano qualificabili come “importi finali” (autonomi importi da
pagare/contabilizzare) o “importi intermedi”.
In particolare, gli importi contenuti nelle disposizioni relative alle imposte dirette e all’IVA dovranno
essere convertiti arrotondando il risultato al centesimo di euro.
SOSTITUTI DI IMPOSTA E DATORI DI LAVORO - ADEMPIMENTI
Con riferimento agli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, vengono confermate le istruzioni
già fornite nell’ambito della citata Circolare ministeriale n. 291/E.
Tali soggetti pertanto, nella determinazione delle ritenute d’acconto e delle detrazioni spettanti,
devono provvedere al ragguaglio degli importi in euro al periodo di paga.
Poiché in conseguenza del ragguaglio si potrebbero ottenere importi decimali, i sostituti possono
utilizzare un numero di cifre dopo la virgola a scelta.
Gli importi non concessi in ciascun periodo di paga o attribuiti in misura superiore al dovuto per
effetto degli arrotondamenti operati, devono essere memorizzati ed attribuiti (o compensati), con
arrotondamento al centesimo, in sede di conguaglio o di cessazione del rapporto di lavoro.
Retribuzioni del mese di dicembre 2001
Le retribuzioni del mese di dicembre 2001 corrisposte nel mese di gennaio 2002, devono
essere riportate nella busta paga e nel libro paga in euro. Tuttavia, qualora la retribuzione venga
corrisposta entro il 12.1.2002, la busta paga può essere redatta in lire.
Conguaglio di fine anno
Può essere effettuato in lire, convertendo in euro il solo importo da trattenere.
La determinazione delle ritenute da versare a gennaio 2002, relative alle retribuzioni corrisposte a
dicembre 2001, può avvenire in lire, convertendo in euro l’imposta dovuta.
Certificazioni delle ritenute di lavoro autonomo
La certificazione dei redditi e delle ritenute rilasciate per i compensi corrisposti nel 2001 ai
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lavoratori autonomi può essere rilasciata sia in lire che in euro.
Tutti gli importi indicati nelle certificazioni devono essere espressi nella stessa valuta. In ogni caso,
l’ammontare totale dell’imponibile e delle ritenute può, in aggiunta, essere riportato anche in euro.
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
Fatturazione e certificazione dei corrispettivi
Dall’1.1.2002, tutti i documenti contabili e fiscali devono essere emessi in euro, con indicazione dei
due decimali dopo la virgola, anche se gli stessi sono pari a zero.
Relativamente alle fatture, è precisato che eventuali importi intermedi (quali, ad esempio, il prezzo
unitario di un prodotto) possono essere indicati con un maggior numero di decimali.
L’IVA deve essere arrotondata al centesimo di euro con le regole previste dal Regolamento Ce
n. 1103/97 ossia tenendo conto della terza cifra decimale:
• se è compresa tra 0 e 4 si arrotonda per difetto,
• se è compresa tra 5 e 9 si arrotonda per eccesso.
Esempio
Una ditta deve emettere una fattura per la vendita di n. 10.000 beni di prezzo
unitario pari € 0,10329.
La fattura potrà riportare i dati come segue:
Alfa Snc
……..
Spett.
Rossi Mario
……..
Fattura n. 005 del 4.1.2002
Q.tà
Prezzo unitario
10.000
Descrizione
Importo
€ 0,10329 Prodotto XY
Imponibile
€ 1.032,90
IVA 20%
€ 1.032,90
Totale fattura
€ 206,58
€ 1.239,48
Non trova più applicazione il disposto previsto dall’art. 21, DPR n. 633/72 secondo il quale
l’arrotondamento deve essere effettuato “alla lira delle frazioni inferiori”.
Attività di spettacolo e intrattenimento
Relativamente alla compilazione della distinta d’incasso per la determinazione dell’IVA dovuta, il
Ministero precisa che gli importi unitari dei tributi relativi ai singoli biglietti d’ingresso sono da
considerare importi autonomi, da indicare sulla stessa con due soli decimali.
VALORI BOLLATI
Le marche da bollo, le cambiali, ecc. che riportano l’indicazione solo in lire, potranno essere
utilizzate fino al 28.2.2002. Gli atti, documenti e registri sui quali i valori in lire siano stati applicati
entro tale data, manterranno efficacia anche successivamente.
Dopo il 28.2.2002 potranno essere utilizzati valori bollati con importi espressi esclusivamente in
euro.
Per tabaccai e rivenditori autorizzati è prevista la restituzione dei valori bollati in lire entro il
28.2.2002, ottenendo in cambio valori bollati con importo espresso anche in euro. Tale possibilità
è invece esclusa per gli altri soggetti (ad esempio, i privati, le imprese, ecc.).
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SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Sanzioni in misura fissa
Le sanzioni espresse in lire in misura fissa devono essere convertite in euro e arrotondate con
eliminazione delle cifre dopo la virgola (troncamento).
Esempio
La sanzione da L. 500.000 a L. 2.000.000 prevista dall’art. 1, comma 1, D.Lgs.
n. 471/97 per l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è
convertita rispettivamente in € 258 (ossia € 258,23 con arrotondamento per
troncamento) e € 1.032 (ossia € 1.032,91 con arrotondamento per
troncamento).
Nell’ipotesi di ravvedimento operoso entro 90 giorni, la sanzione ridotta (1/8
del minimo edittale) è così determinata:
L. 500.000 : 1.936,27 = € 258,23 x 1/8 = € 32,278....
€ 32,00
Sanzioni in misura proporzionale
Le sanzioni espresse come percentuale da calcolare su un dato importo devono essere convertite
con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Esempio
Omesso versamento dell’IVA relativa al mese di dicembre 2001 di L. 5.000.000.
La relativa sanzione, pari al 30% dell’imposta non versata, come previsto
dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 è così determinata:
L. 5.000.000 : 1.936,27 = € 2.582,2844…
€ 2.582,28
€ 2.582,28 x 30%= € 774,684
€ 774,68
Utilizzando il ravvedimento operoso entro 30 giorni, l’ammontare della
sanzione ridotta (3,75% del minimo edittale) è pari a:
€ 2.582,28 x 3,75 % = € 96,835..
€ 96,84
CONTABILITÀ E BILANCIO
Scritture di assestamento e rettifica 2001
Le imprese che adottano l’euro per la tenuta della contabilità a partire dall’1.1.2002 registrano e
stampano sui registri contabili le scritture di assestamento e rettifica relative all’esercizio 2001
in lire. Non ha alcuna rilevanza il fatto che le stesse vengano riportate sui registri dopo le scritture
in euro relative ai fatti di gestione rilevati a partire dal 1° gennaio 2002.
Bilancio d’esercizio
Dall’1.1.2002, il bilancio delle società cui è applicabile l’art. 2423 C.c. (società di capitali) deve
essere redatto in unità di euro; le altre imprese in contabilità ordinaria, invece, possono esprimere i
valori in unità o in centesimi di euro.
In ogni caso, sul libro degli inventari il bilancio deve essere riportato in unità o in centesimi a
seconda della modalità utilizzata per la redazione di tale documento.
Poiché il bilancio in unità di euro è predisposto a partire da dati espressi in centesimi di euro (la
contabilità infatti va tenuta con due decimali!), il passaggio a dati espressi in unità di euro può
essere effettuata mediante arrotondamento o troncamento. Il Ministero ritiene comunque che
l’arrotondamento rappresenti la tecnica più idonea a offrire una rappresentazione fedele della
situazione patrimoniale ed economica.
Eventuali differenze hanno rilevanza esclusivamente extra-contabile e possono essere allocate tra
le riserve dello Stato patrimoniale e tra le voci E20 – E21 del Conto economico.
Conversione della contabilità da lire a euro
È confermato che la conversione dei valori contabili da lire a euro deve essere effettuata
analiticamente, ossia considerando le singole voci che compongono ciascun conto.
Così, ad esempio, il conto “crediti v/clienti” deve essere convertito considerando gli importi delle
singole partite aperte relative a ciascun cliente, che devono essere arrotondati al centesimo di
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euro (si tratta di convertire ogni singola fattura, considerando eventuali pagamenti frazionati).
Diversamente, i conti accesi alle immobilizzazioni possono essere convertiti a livello di saldo o
più analiticamente. Allo scopo di semplificare le operazioni di cessione o dismissione dei cespiti, è
comunque ritenuto opportuno procedere alla conversione, relativamente a ciascun cespite, del
costo storico, del fondo ammortamento per anno di formazione e degli altri valori che concorrono a
determinare il valore del bene.
relativa al 2001, può essere redatta, a scelta, in lire o in euro.
VERSAMENTI
I versamenti in scadenza nelle giornate del 29 e 31 dicembre 2001 sono considerati
tempestivamente effettuati se eseguiti entro il 2 gennaio 2002.
Di conseguenza tali versamenti, qualora relativi ad oneri deducibili o detraibili, sono rilevanti ai fini
della determinazione del reddito del periodo d’imposta 2001.
Per i versamenti da effettuarsi a partire dall’1.1.2002, dovranno essere utilizzati i nuovi mod. F23
ed F24 approvati con Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 14.11.2001 che prevedono
l’indicazione degli importi con arrotondamento al centesimo di euro. Il pagamento può comunque
essere effettuato in lire, per contanti, fino al 28.2.2002. È precisato che:
• gli importi che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, devono essere arrotondati all’unità di
euro;
• gli importi che, ancorché scaturenti dalle dichiarazioni fiscali, sono soggetti ad ulteriori
elaborazioni (è il caso delle somme dovute a titolo di acconto o delle somme da versare in
sede di ravvedimento operoso) devono essere arrotondati al centesimo di euro;
• gli importi non derivanti da dichiarazioni fiscali sono arrotondati al centesimo di euro.
Inoltre, qualora un importo, indicato nel mod. F24 in centesimi di euro, debba essere riportato in
dichiarazione, dovrà essere ricondotto all’unità di euro.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Dott. Bonvicini