PASSAGGIO ALL`EURO
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PASSAGGIO ALL`EURO
CIRCOLARE N. 003 Oggetto: PASSAGGIO ALL’EURO - ADEMPIMENTI Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate 21.12.2001, n. 106/E DATA 08.01.2002 A pochissimi giorni dalla definitiva entrata in vigore dell’euro, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 106/E del 21.12.2001, è intervenuta a fornire nuovi chiarimenti, prendendo in considerazione gli aspetti connessi con la fatturazione, la conversione della contabilità, le dichiarazioni fiscali, gli adempimenti dei sostituti d’imposta, ecc.. In ogni caso, per quanto compatibili, continuano ad esplicare effetto anche le precisazioni contenute nell’ambito della circolare n. 291/E del 23.12.1998. MODALITÀ DI ARROTONDAMENTO DEGLI IMPORTI In mancanza di norme specifiche che siano intervenute a modificare gli importi espressi in lire all’interno di disposizioni di legge, detti importi si intendono automaticamente convertiti in euro con l’applicazione del tasso fisso di conversione pari a 1.936,27 e arrotondamento con due o più decimali a seconda che siano qualificabili come “importi finali” (autonomi importi da pagare/contabilizzare) o “importi intermedi”. In particolare, gli importi contenuti nelle disposizioni relative alle imposte dirette e all’IVA dovranno essere convertiti arrotondando il risultato al centesimo di euro. SOSTITUTI DI IMPOSTA E DATORI DI LAVORO - ADEMPIMENTI Con riferimento agli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, vengono confermate le istruzioni già fornite nell’ambito della citata Circolare ministeriale n. 291/E. Tali soggetti pertanto, nella determinazione delle ritenute d’acconto e delle detrazioni spettanti, devono provvedere al ragguaglio degli importi in euro al periodo di paga. Poiché in conseguenza del ragguaglio si potrebbero ottenere importi decimali, i sostituti possono utilizzare un numero di cifre dopo la virgola a scelta. Gli importi non concessi in ciascun periodo di paga o attribuiti in misura superiore al dovuto per effetto degli arrotondamenti operati, devono essere memorizzati ed attribuiti (o compensati), con arrotondamento al centesimo, in sede di conguaglio o di cessazione del rapporto di lavoro. Retribuzioni del mese di dicembre 2001 Le retribuzioni del mese di dicembre 2001 corrisposte nel mese di gennaio 2002, devono essere riportate nella busta paga e nel libro paga in euro. Tuttavia, qualora la retribuzione venga corrisposta entro il 12.1.2002, la busta paga può essere redatta in lire. Conguaglio di fine anno Può essere effettuato in lire, convertendo in euro il solo importo da trattenere. La determinazione delle ritenute da versare a gennaio 2002, relative alle retribuzioni corrisposte a dicembre 2001, può avvenire in lire, convertendo in euro l’imposta dovuta. Certificazioni delle ritenute di lavoro autonomo La certificazione dei redditi e delle ritenute rilasciate per i compensi corrisposti nel 2001 ai CIRCOLARE n. 003 - pagina 2 di 4 lavoratori autonomi può essere rilasciata sia in lire che in euro. Tutti gli importi indicati nelle certificazioni devono essere espressi nella stessa valuta. In ogni caso, l’ammontare totale dell’imponibile e delle ritenute può, in aggiunta, essere riportato anche in euro. ADEMPIMENTI AI FINI IVA Fatturazione e certificazione dei corrispettivi Dall’1.1.2002, tutti i documenti contabili e fiscali devono essere emessi in euro, con indicazione dei due decimali dopo la virgola, anche se gli stessi sono pari a zero. Relativamente alle fatture, è precisato che eventuali importi intermedi (quali, ad esempio, il prezzo unitario di un prodotto) possono essere indicati con un maggior numero di decimali. L’IVA deve essere arrotondata al centesimo di euro con le regole previste dal Regolamento Ce n. 1103/97 ossia tenendo conto della terza cifra decimale: • se è compresa tra 0 e 4 si arrotonda per difetto, • se è compresa tra 5 e 9 si arrotonda per eccesso. Esempio Una ditta deve emettere una fattura per la vendita di n. 10.000 beni di prezzo unitario pari € 0,10329. La fattura potrà riportare i dati come segue: Alfa Snc …….. Spett. Rossi Mario …….. Fattura n. 005 del 4.1.2002 Q.tà Prezzo unitario 10.000 Descrizione Importo € 0,10329 Prodotto XY Imponibile € 1.032,90 IVA 20% € 1.032,90 Totale fattura € 206,58 € 1.239,48 Non trova più applicazione il disposto previsto dall’art. 21, DPR n. 633/72 secondo il quale l’arrotondamento deve essere effettuato “alla lira delle frazioni inferiori”. Attività di spettacolo e intrattenimento Relativamente alla compilazione della distinta d’incasso per la determinazione dell’IVA dovuta, il Ministero precisa che gli importi unitari dei tributi relativi ai singoli biglietti d’ingresso sono da considerare importi autonomi, da indicare sulla stessa con due soli decimali. VALORI BOLLATI Le marche da bollo, le cambiali, ecc. che riportano l’indicazione solo in lire, potranno essere utilizzate fino al 28.2.2002. Gli atti, documenti e registri sui quali i valori in lire siano stati applicati entro tale data, manterranno efficacia anche successivamente. Dopo il 28.2.2002 potranno essere utilizzati valori bollati con importi espressi esclusivamente in euro. Per tabaccai e rivenditori autorizzati è prevista la restituzione dei valori bollati in lire entro il 28.2.2002, ottenendo in cambio valori bollati con importo espresso anche in euro. Tale possibilità è invece esclusa per gli altri soggetti (ad esempio, i privati, le imprese, ecc.). CIRCOLARE n. 003 - pagina 3 di 4 SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO Sanzioni in misura fissa Le sanzioni espresse in lire in misura fissa devono essere convertite in euro e arrotondate con eliminazione delle cifre dopo la virgola (troncamento). Esempio La sanzione da L. 500.000 a L. 2.000.000 prevista dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 per l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è convertita rispettivamente in € 258 (ossia € 258,23 con arrotondamento per troncamento) e € 1.032 (ossia € 1.032,91 con arrotondamento per troncamento). Nell’ipotesi di ravvedimento operoso entro 90 giorni, la sanzione ridotta (1/8 del minimo edittale) è così determinata: L. 500.000 : 1.936,27 = € 258,23 x 1/8 = € 32,278.... € 32,00 Sanzioni in misura proporzionale Le sanzioni espresse come percentuale da calcolare su un dato importo devono essere convertite con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Esempio Omesso versamento dell’IVA relativa al mese di dicembre 2001 di L. 5.000.000. La relativa sanzione, pari al 30% dell’imposta non versata, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 è così determinata: L. 5.000.000 : 1.936,27 = € 2.582,2844… € 2.582,28 € 2.582,28 x 30%= € 774,684 € 774,68 Utilizzando il ravvedimento operoso entro 30 giorni, l’ammontare della sanzione ridotta (3,75% del minimo edittale) è pari a: € 2.582,28 x 3,75 % = € 96,835.. € 96,84 CONTABILITÀ E BILANCIO Scritture di assestamento e rettifica 2001 Le imprese che adottano l’euro per la tenuta della contabilità a partire dall’1.1.2002 registrano e stampano sui registri contabili le scritture di assestamento e rettifica relative all’esercizio 2001 in lire. Non ha alcuna rilevanza il fatto che le stesse vengano riportate sui registri dopo le scritture in euro relative ai fatti di gestione rilevati a partire dal 1° gennaio 2002. Bilancio d’esercizio Dall’1.1.2002, il bilancio delle società cui è applicabile l’art. 2423 C.c. (società di capitali) deve essere redatto in unità di euro; le altre imprese in contabilità ordinaria, invece, possono esprimere i valori in unità o in centesimi di euro. In ogni caso, sul libro degli inventari il bilancio deve essere riportato in unità o in centesimi a seconda della modalità utilizzata per la redazione di tale documento. Poiché il bilancio in unità di euro è predisposto a partire da dati espressi in centesimi di euro (la contabilità infatti va tenuta con due decimali!), il passaggio a dati espressi in unità di euro può essere effettuata mediante arrotondamento o troncamento. Il Ministero ritiene comunque che l’arrotondamento rappresenti la tecnica più idonea a offrire una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale ed economica. Eventuali differenze hanno rilevanza esclusivamente extra-contabile e possono essere allocate tra le riserve dello Stato patrimoniale e tra le voci E20 – E21 del Conto economico. Conversione della contabilità da lire a euro È confermato che la conversione dei valori contabili da lire a euro deve essere effettuata analiticamente, ossia considerando le singole voci che compongono ciascun conto. Così, ad esempio, il conto “crediti v/clienti” deve essere convertito considerando gli importi delle singole partite aperte relative a ciascun cliente, che devono essere arrotondati al centesimo di CIRCOLARE n. 003 - pagina 4 di 4 euro (si tratta di convertire ogni singola fattura, considerando eventuali pagamenti frazionati). Diversamente, i conti accesi alle immobilizzazioni possono essere convertiti a livello di saldo o più analiticamente. Allo scopo di semplificare le operazioni di cessione o dismissione dei cespiti, è comunque ritenuto opportuno procedere alla conversione, relativamente a ciascun cespite, del costo storico, del fondo ammortamento per anno di formazione e degli altri valori che concorrono a determinare il valore del bene. relativa al 2001, può essere redatta, a scelta, in lire o in euro. VERSAMENTI I versamenti in scadenza nelle giornate del 29 e 31 dicembre 2001 sono considerati tempestivamente effettuati se eseguiti entro il 2 gennaio 2002. Di conseguenza tali versamenti, qualora relativi ad oneri deducibili o detraibili, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito del periodo d’imposta 2001. Per i versamenti da effettuarsi a partire dall’1.1.2002, dovranno essere utilizzati i nuovi mod. F23 ed F24 approvati con Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 14.11.2001 che prevedono l’indicazione degli importi con arrotondamento al centesimo di euro. Il pagamento può comunque essere effettuato in lire, per contanti, fino al 28.2.2002. È precisato che: • gli importi che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, devono essere arrotondati all’unità di euro; • gli importi che, ancorché scaturenti dalle dichiarazioni fiscali, sono soggetti ad ulteriori elaborazioni (è il caso delle somme dovute a titolo di acconto o delle somme da versare in sede di ravvedimento operoso) devono essere arrotondati al centesimo di euro; • gli importi non derivanti da dichiarazioni fiscali sono arrotondati al centesimo di euro. Inoltre, qualora un importo, indicato nel mod. F24 in centesimi di euro, debba essere riportato in dichiarazione, dovrà essere ricondotto all’unità di euro. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. Dott. Bonvicini