Alimentari - Aziende industriali - Accordo per il settore Olio e

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Alimentari - Aziende industriali - Accordo per il settore Olio e
 Alimentari ‐ Aziende industriali ‐ Accordo per il settore Olio e margarina In data 21 aprile 2016 Assitol con Fai‐Cisl, Flai‐Cgil e Uila Uil, a completamento del rinnovo 5 febbraio 2016 del settore dell'industria alimentare hanno definito le disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e margariniera. L'accordo decorre dal 1º dicembre 2015 e scadrà il 30 novembre 2019. Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza gennaio 2016, ottobre 2016, ottobre 2017, ottobre 2018 e settembre 2019, i nuovi minimi di retribuzione risultano i seguenti: Livelli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dal 1.1.2016 2.072,40 1.929,79 1.738,01 1.534,50 1.403,93 1.296,42 1.183,63 1.117,45 1.050,45 954,19 dal 1.10.2016 2.096,27 1.952,01 1.758,03 1.552,21 1.420,10 1.311,38 1.197,27 1.130,32 1.062,55 965,19 Importi mensili dal 1.10.2017 2.127,72 1.981,29 1.784,41 1.575,54 1.441,40 1.331,09 1.215,24 1.147,28 1.078,49 979,68 dal 1.10.2018 2.166,78 2.017,65 1.817,17 1.604,52 1.467,86 1.355,57 1.237,56 1.168,34 1.098,29 997,68 dal 1.9.2019 2.205,84 2.054,01 1.849,93 1.633,50 1.494,32 1.380,05 1.259,88 1.189,40 1.118,09 1.015,68 Aumenti periodici di anzianità Dal 1° luglio 2019 gli importi degli scatti di anzianità sono aumentati dell'8% calcolato sul loro valore in atto al 1° luglio 2016. Gli importi, calcolati redazionalmente, sono i seguenti: Livelli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Importi 32,12 29,81 26,64 22,72 21,96 21,15 19,18 18,80 18,05 15,68 Elemento di garanzia retributiva Vengono confermati, dal 1° gennaio 2016, gli importi in atto dell'elemento di garanzia retributiva. Quattordicesima mensilità Dal 1° gennaio 2017 le aziende da 11 a 40 dipendenti erogheranno il 50% della quattordicesima e le aziende con più di 40 dipendenti erogheranno il 100%. Orario di lavoro Orario normale In relazione a specifiche esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita, l'orario settimanale di 40 ore dei singoli lavoratori può essere realizzato come media in un arco temporale Copyright © - Riproduzione riservata
annuo fino ad un massimo ‐ per il superamento dell'orario settimanale medesimo ‐ di 88 ore, per anno solare o per esercizio. Addetti a mansioni discontinue L'orario normale di lavoro degli addetti a mansioni discontinue viene elevato a 60 ore settimanali. Lavoro straordinario Con accordo aziendale si potrà prevedere che le eventuali prestazioni eccedenti l'orario contrattuale vengano compensate con le sole maggiorazioni retributive e con un corrispondente numero di riposi compensativi da fruirsi ‐ compatibilmente con le esigenze aziendali ‐ entro 12 mesi dalla maturazione (es. banca ore). Mansioni Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (*), l'assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva dopo un periodo continuativo di svolgimento di tali mansioni di 3 mesi per i livelli 1 e 2, 2 mesi per il livello 3 ed 1 mese e 1/2 per gli altri livelli. Dal momento dell'assegnazione spetta un compenso pari alla differenza tra la retribuzione di fatto percepita e il minimo del livello superiore. L'assegnazione diviene definitiva anche se i periodi di cui sopra non sono continuativi, purchè la loro somma sia compresa nell'arco di 9 mesi per il livello 1, di 6 mesi per il livello 2, di 4 mesi per il livello 3 e di 3 mesi per gli altri livelli. ‐‐‐‐‐‐ (*) In questo caso spetta solo, dopo 20 giorni dall'inizio della sostituzione, il compenso del livello superiore, senza passaggio di livello. Copyright © - Riproduzione riservata