2040 International+ Tasso fisso - inbiz
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Foglio informativo n. 2040 International + Finanziamento in euro a Tasso fisso a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese Informazioni sulla banca. Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello,18 – Milano Numero verde: 800.530.701 Fax: 02/87940711 Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com Codice ABI : 10637 Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489 Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150 Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00 Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO INCARICATO DELaCOLLOCAMENTO DEL PRODOTTO/SERVIZIO Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ distanza: - Scegli Banca - Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica International + finanziamento in euro a tasso fisso a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese: caratteristiche e rischi. Caratteristiche Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato, la Banca mette una somma determinata di denaro a disposizione del Cliente, che lo stesso si impegna a restituire alle scadenze previste da un piano di ammortamento, unitamente agli interessi maturati, calcolati con riferimento ad un tasso fisso Funzione economica: si tratta di un finanziamento a medio-lungo termine destinato a supportare progetti di espansione internazionale da parte delle imprese ed in particolare tutte le spese correlate ad investimenti diretti all’estero, per esempio: - realizzazione di nuove unità produttive; - realizzazione di reti distributive; - creazione ed impianto di nuove strutture locali. Il finanziamento può essere perfezionato in pool con altre banche: in tal caso si applicheranno le condizioni economiche e contrattuali della banca capofila, con la conseguenza che, laddove la banca capofila non sia Mediocredito Italiano s.p.a., tali condizioni potranno essere diverse da quelle qui pubblicizzate. Talora il Cliente, in funzione della finalità del finanziamento e/o della localizzazione dell'investimento finanziato, può godere di contributi pubblici in conto interessi, per quanto gli interessi e ogni altra Aggiornato al 12/01/2017 Pagina 1 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2040 INTERNATIONAL + FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO FISSO A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE condizione economica relativa al finanziamento siano liberamente pattuiti tra le parti nel rispetto di quanto pubblicizzato con il presente foglio Erogazioni: salvo che la messa a disposizione dell’importo del finanziamento sia condizionata al verificarsi di eventi particolari, la Banca eroga entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di stipula del contratto, eventualmente con valuta a tale data. Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi. Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell’anno civile. Liquidazione degli interessi corrispettivi: trimestrale e/o semestrale posticipata. Garanzie: la Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali (principalmente fidejussioni) e/o cessioni di crediti. È possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso l’intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia. Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it Modalità di rimborso: Il rimborso del prestito avviene di norma in quote crescenti di capitale con periodicità trimestrale o semestrale. In casi particolari, potranno venire concordate con il Cliente modalità di rimborso diverse. Rischi Il principale rischio a carico del Cliente, è dato dalla impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Condizioni economiche. Dettaglio condizioni economiche. Descrizione condizione . Durata: Aggiornato al 12/01/2017 Valore. di norma compresa tra un minimo di 3 anni ed un massimo di 10 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi. In funzione delle garanzie, del merito creditizio del cliente e dell’investimento finanziato, potranno essere stabilite durate diverse. Pagina 2 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2040 INTERNATIONAL + FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO FISSO A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Descrizione condizione Valore. Importo: l’importo minimo è di 500.000,00 euro e comunque fino all’80% del costo totale del progetto, comprese le spese relative a studi di fattibilità, costi e oneri connessi. Tasso di interesse nominale annuo (TAN) con liquidazione degli interessi trimestrale e semestrale: 11,75 % (per operazioni senza garanzia ipotecaria) 6.50% (per operazioni con garanzia ipotecaria) In luogo dei predetti tassi può essere applicato un tasso fisso pari alla quotazione lettera dell’IRS (Interest Rate Swap) contro l’Euribor a sei mesi per una durata pari a quella dell’operazione di finanziamento, aumentata di uno spread massimo di 6 punti. In presenza di operazioni di finanziamento caratterizzate da un particolare tipo di provvista, il tasso di interesse è determinato sulla base della provvista stessa, con uno spread massimo di 6 punti. Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora Uguale al tasso di interesse nominale annuo tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti (il valore del parametro di indicizzazione in questione è normalmente pubblicato sul sito www.ecb.it sul circuito Reuters alla pagina ECB01 E SUL “Il Sole 24 Ore”). Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce gli interessi di mora a carico dell’Impresa e a favore della Banca dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso. Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull’importo complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi Spese. Diritti forfettari di Istruttoria. Spesa accessoria Spese per la stipula di qualsiasi atto (diverso dal contratto di finanziamento) Spese notarili Spese per accertamenti tecnici Spese per consulenza ed assistenza legale Aggiornato al 12/01/2017 Importo pari al 2% sull’importo del finanziamento richiesto, con un minimo di € 3.000,00. nella misura massima del’importo pari al 2% del finanziamento - in Italia: euro 500,00; - all’estero: euro 1.500,00. A carico del cliente Euro 1.500,00, ferma restando la possibilità che il Cliente sia chiamato a corrispondere il .relativo costo (anche se di ammontare superiore ad € 1.500,00) direttamente al professionista incaricato dalla Banca, quand’anche il finanziamento richiesto, per qualsiasi motivo, non venga concesso. A carico del cliente Pagina 3 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2040 INTERNATIONAL + FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO FISSO A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Descrizione condizione Valore. Spese per ogni sollecito di pagamento (salvo il primo) Spese per l’eventuale rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria Oneri fiscali € 5,00 Diritti di revisione : Importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00 Spese per avvisi periodici di scadenza rate e variazione tassi Spese per rimborso anticipato anche parziale euro 0 (zero) Spese per ogni somma non erogata nei termini pattuiti per cause non imputabili alla banca Spese connesse all’eventuale consolidamento del finanziamento al minor importo erogato Spese in caso di decadenza dal termine, di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso o di procedure concorsuali Aggiornato al 12/01/2017 a carico del cliente 1)per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi , imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'ammontare delle somme erogate, da trattenersi al momento della relativa erogazione, nel caso si eserciti l’opzione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell’art. 12 del DL n. 145/2013); ovvero le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nonché qualsiasi altro onere, anche futuro, per imposte, tasse, diritti e ritenute connesso al finanziamento e ad eventuali atti connessi o dipendenti 2) per i finanziamenti di durata non superiore ai 18 mesi : tutti gli oneri fiscali, anche futuri, connessi ad ogni atto. Spese pari all’ 1% - aumentato dell’eventuale differenza positiva tra il Rendistato relativo al mese di stipula del contratto e l’ultimo Rendistato disponibile alla data del rimborso anticipato – calcolato sull’importo del finanziamento rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o frazione di anno mancante all’ultima scadenza contrattuale Spese pari all’1% dell’importo non erogato per ogni anno solare o frazione di anno intercorrente tra la data prevista per l’erogazione ovvero entro la quale dovevano realizzarsi le condizioni per l’erogazione e l’ultima scadenza contrattuale, aumentato dell’eventuale differenza positiva tra il Rendistato relativo al mese di stipula del contratto e l’ultimo Rendistato disponibile a detta data.. € 750,00 Importo pari al 3% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi. In caso di risoluzione, ove la differenza tra il Rendistato relativo al mese di stipula del contratto e l'ultimo Rendistato disponibile alla data di risoluzione sia positiva, sarà dovuta un’ulteriore spesa per ogni anno solare o frazione di anno mancante all'ultima scadenza contrattuale, calcolata applicando la percentuale data dalla predetta differenza sul capitale non ancora scaduto alla data di risoluzione Pagina 4 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2040 INTERNATIONAL + FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO FISSO A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Descrizione condizione Valore. Spese di acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia ex legge 662/96 Nel caso di Finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l’applicazione da parte del Fondo medesimo di una spesa “una tantum” diversificata in funzione dell’ubicazione territoriale dell’impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell’importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo del 3% dell’importo garantito. Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il tasso è calcolato in via esemplificativa tenendo conto delle seguenti componenti: finanziamento di euro 500.000,00, durata: 10 anni (comprensiva di un periodo di preammortamento di un anno-con e senza garanzia ipotecaria) Sono state considerate le spese di istruttoria(i) , imposta sostitutiva (ii). In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio è stato considerato anche il premio della polizza (iii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull’ immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. (i)pari a € 10.000,00 comprensivo degli eventuali costi di perizia (ii)L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota pro-tempore prevista dalla vigente legislazione (attualmente pari al 0,25%) . (iii)Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in € 4.500,00, in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. Rata mensile Tasso fisso Ammortamento italiano Con garanzia ipotecaria Senza garanzia ipotecaria Tasso fisso Ammortamento francese Con garanzia ipotecaria Senza garanzia ipotecaria Rata trimestrale TAN Rata semestrale TAEG TAN TAEG 6.50 11.75 TAN 7.403 12.912 TAEG 6.50 11.75 TAN 7.310 12.685 TAEG 6.50 11.75 7.361 12.858 6.50 11.75 7.287 12.656 Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e, in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l’iscrizione dell’ipoteca/privilegio. Aggiornato al 12/01/2017 Pagina 5 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2040 INTERNATIONAL + FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO FISSO A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Tasso effettivo globale medio corrispondente all’operazione pubblicizzata nel presente foglio informativo, quale risultante dall’ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi: Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge sull’Usura ( l.n. 108/1996), relativo all’operazione pubblicizzata può essere consultato presso la sede della Banca, sul sito Internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione “ Informazioni sulla banca” del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla “Trasparenza” e ogni sua struttura periferica dove si svolge l’attività con il Cliente Servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata. A) Certificazioni B) Elaborazione di conteggi C) Liberazione di beni e/o diritti delle garanzie date, a seguito dell’estinzione dell’operazione Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata. Spese di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00. Spese per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento. Spese e spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date a seguito dell’estinzione del finanziamento, laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere: € 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili . a fronte di espressa richiesta del cliente di liberare la garanzia a mezzo di atto notarile . Estinzione anticipata, portabilità e reclami. Estinzione anticipata. Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca, di rimborsare in anticipo il finanziamento, totalmente o parzialmente, purché ne faccia richiesta scritta - anche mezzo telefax - con un preavviso di almeno 10 giorni e che sia decorso il periodo di tempo concordato con la Banca. Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Recesso Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso. E’ convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto, al verificarsi di uno degli eventi riportati nel contratto di finanziamento e in particolare: - il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto; - la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa:: (i) di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte; (ii) di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare; (iii) di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci; (iv) dell’esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende; (v) di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale; Aggiornato al 12/01/2017 Pagina 6 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2040 INTERNATIONAL + FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO FISSO A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (vi) dell’eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda o di un ramo d’azienda da essa esercitato; (vii) dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti; - gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi promessi non si realizzassero; - la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per pubblico interesse aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti; - quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di garanzia; - quando la Banca abbia notizia dell’inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dal Cliente o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di qualsiasi altro soggetto; - i dati del bilancio della Cliente e dei garanti consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni anomale; - la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere, ritardare o sospendere la realizzazione dell’investimento; - non si verifichino le condizioni previste in contratto per l’erogazione del finanziamento; - qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 40, secondo comma, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; - qualora muti la compagine sociale del Cliente. Reclami ricorsi e conciliazione. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121 TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: • • al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami. Aggiornato al 12/01/2017 Pagina 7 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2040 INTERNATIONAL + FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO FISSO A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Legenda. ACCERTAMENTI TECNICI: accertamenti peritali svolti per l’iniziale stima degli immobili cauzionali e per eventuali erogazioni subordinate alla verifica dello stato avanzamento lavori. AMMORTAMENTO: piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate ANNO SOLARE : periodo di tempo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre APERTURA DI CREDITO: contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo CAPOFILA: banca partecipante ad un pool, incaricata dalle altre banche di gestire, per conto di tutti i partecipanti al pool stesso, i rapporti derivanti dal finanziamento CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in essere con la Banca CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi del Cliente stesso in dipendenza del contratto di finanziamento SPESA ACCESSORIA: costo connesso: - allo svolgimento, in sede di istruttoria del finanziamento, di analisi finanziarie e/o di accertamenti peritali, comportanti costi ed utilizzo di risorse, anche di tempo, di particolare rilievo; - al riconoscimento al Cliente di particolari opzioni (ad esempio, la possibilità di conversione da tasso fisso a tasso variabile, di erogazioni frazionate, di erogazioni tramite assegno …) - all’organizzazione di operazioni in pool o alla partecipazione a tali operazioni COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE: attività di consulenza e di assistenza legale resa alla Banca in occasione di operazioni con struttura particolare, che vedano coinvolti soggetti esteri o che siano assistite da garanzie estere DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE (european Banking Federation) e dell’ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l’adempimento dell’obbligazione del Cliente. GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-european Automated Real-Time Gross Express Transfer System IMPOSTA SOSTITUTIVA: imposta dovuta dalla Banca in luogo dell’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile o su un bene mobile registrato, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato IRS: media dei prezzi relativi a scambi tra operatori istituzionali aventi per oggetto flussi di interessi calcolati rispettivamente a tasso fisso e a tasso variabile ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE : attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze, …) per la cancellazione delle garanzie che assistono l’operazione, a seguito dell’estinzione della stessa OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE : operazioni dell’Eurosistema che le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int., sul circuito Reuters alla pagina ECBO1 e su “ Il Sole 24 ORE”) PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso Aggiornato al 12/01/2017 Pagina 8 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2040 INTERNATIONAL + FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO FISSO A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato POOL: (in inglese, unione) l’insieme delle banche partecipanti al finanziamento PREAMMORTAMENTO: periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi REVISIONE: analisi svolta dalla Banca, a seguito della proposta del Cliente, di variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente all’estinzione del finanziamento, ai fini di valutarne l’accettabilità RENDISTATO media aritmetica dei dati di rendimento effettivo lordo annuo rilevato mensilmente dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni della Borsa di Milano dei titoli pubblici soggetti ad imposta RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata, rispetto ai termini concordati con la Banca, di tutto o parte del finanziamento RINNOVAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA: formalità necessarie per asscurare che l’iscrizione dell’ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO DAL CONTRATTO: diritto della Banca, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Cliente, di sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, del tasso, comprensivo di spese, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l’ eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in valuta estera. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG): costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute. Aggiornato al 12/01/2017 Pagina 9 di 9