Norme Tecniche di attuazione in vigore dal 7/12/2005

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Norme Tecniche di attuazione in vigore dal 7/12/2005
Copia modificata a seguito degli stralci e delle prescrizioni della Regione Toscana nonché
dalle variazioni apportate dalle proposte dell’Amministrazione Comunale approvate con
del. G.R.T. n 1142 del 5/10/1998
COMUNE DI SINALUNGA
VARIANTE GENERALE AL P.R.G.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - CONTENUTO E ATTUAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE
art. 1, ambito di applicazione della Variante Generale
p.
art. 2, termini di attuazione e programmazione
p.
art. 3, riferimenti legislativi e normativi di redazione contenuti
e attuazione della variante generale
p.
art. 4, atti che costituiscono la variante generale.
p.
5
5
6
7
CAPO II - ELEMENTI E DISPOSIZIONI COMUNI DELLA VARIANTE
GENERALE
art.
art.
art.
art.
art.
5,
6,
7,
8,
9,
definizioni
p. 10
destinazioni d'uso
p. 14
categorie di intervento
p. 16
modificazioni del suolo
p. 23
spazi pubblici o riservati alle attivitá collettive, a verde
pubblico o a parcheggi
p. 24
art. 10, attrezzature di interesse generale
p. 26
art. 11, classificazione delle strade e sedi ferroviarie
p. 29
art. 12, limiti di edificabilitá a protezione delle infrastrutture di
comunicazione
p. 30
art. 13, pertinenze del patrimonio edilizio
p. 30
art. 14, aree e corti private
p. 31
art. 15, verde privato di interesse ambientale e paesaggistico,
tutela del verde
p. 31
1
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
16, recinzioni e fondi chiusi
17, aree riparie
18, autorimesse e parcheggi privati
19, campi da tennis e piscine
20, ritrovamenti archeologici
21, impianti per la distribuzione di carburanti
21bis, criteri per la localizzazione di nuovi Impianti
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
percorsi pedonali e piste ciclabili
orti urbani
elementi di arredo
tipi edilizi
classificazione degli ambiti residenziali
classificazione degli ambiti produttivi
disposizioni comuni per le aree protette
classificazione degli ambiti agricolo-ambientali
TITOLO II - AMBITI
PREVALENTEMENTE
COMPLETAMENTO
p.
p.
p.
p.
p.
p.
32
33
34
35
36
36
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
37
38
39
39
40
43
44
50
52
EDIFICATI
E
CAPO I - SINALUNGA PIEVE
art.
art
art.
art.
30,
31,
32,
33,
ambito del paese vecchio
ambito del paese nuovo
interventi unitari
ambiti produttivi
p.
p.
p.
p.
62
62
63
66
CAPO II - BETTOLLE
art. 34, ambito del paese vecchio
art. 35, ambito del paese nuovo
art. 36, interventi unitari
p. 67
p. 67
p. 68
2
DI
CAPO III - GUAZZINO
art. 37, ambito di Guazzino
art. 38,interventi unitari
p. 72
p. 73
CAPO IV - SCROFIANO
art. 39, ambito del paese vecchio
art. 40, ambito di Pietreto
p. 75
p. 75
CAPO V - FARNETELLA
art. 41, ambito del paese vecchio
p. 77
CAPO VI - RIGOMAGNO
art. 42, ambito del paese vecchio
art. 43, ambito di Rigomagno Scalo
p. 78
p. 78
CAPO VII - RIGAIOLO
art. 44, ambito di Rigaiolo
p. 80
TITOLO III - AMBITI PREVALENTEMENTE NON EDIFICATI
AGRICOLO-AMBIENTALI - F PARCO
CAPO I - SISTEMA TERRITORIALE DI PIANA
art. 45, ambiti agricolo-ambientali
art. 46, ambiti di cava
art. 47, ambito del parco territoriale del Foenna
p. 81
p. 81
p. 86
3
CAPO II - SISTEMA TERRITORIALE DI COLLINA
art. 48, ambiti agricolo - ambientali
p. 87
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI - DEROGHE
art. 49, strumenti in itinere
p.
art. 50, edifici condonati
p.
art. 51, edifici non cartografati
p.
art. 52, deroghe
p.
art. 53 validità dei P.d.R. precedentemente adottati
p.
art. 54 zone artigianali e industriali
p.
art. 55 ex zone residenziali C
p.
art. 56 ex zone speciali G- attrezzature distributive,
commerciali e ricettive
p.
art. 57 casi particolari
p.
ALLEGATI
1.
Tecniche e materiali negli interventi di conservazione
2.
Norme geologico - tecniche di fattibilitá
3.
Norme Tecniche relative alla Classificazione
Acustica del territorio comunale ai sensi
dell'art. 6 della L. 447/95
4.
Norme per la costruzione di annessi agricoli per
Autoconsumo
4
88
88
89
89
89
89
90
90
90
p. 98
p. 101
p. 105
p. 135
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
CONTENUTO ED ATTUAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE
Art. 1 Ambito d'applicazione della Variante Generale
1. La Variante Generale interessa l'intero territorio comunale.
2. E' fatta salva la disciplina urbanistica degli strumenti urbanistici e dei
provvedimenti in atto richiamati all'articolo 49.
Art. 2 Termini di attuazione e programmazione
1. La Variante Generale sará attuata ordinatamente con Programmi
Integrati d'Intervento Pluriennali. A termine di ciascuno il Comune
procederá ad una valutazione della Variante Generale, in modo da
verificarne lo stato di attuazione, l'attendibilitá alla luce delle esigenze
economiche e sociali maturate nel frattempo e la conformitá agli atti ed
agli indirizzi urbanistici nazionali, regionali e provinciali, riservandosi
contestualmente la facoltá di eliminare o modificare gli interventi
unitari, di cui al successivo art. 5, per i quali non siano state avviate
le procedure di attuazione.
2. Programmi costituiscono la sede per concertare le iniziative pubbliche
e private rivolte ad attuare i contenuti della Variante Generale. Inoltre,
per assicurarne la continua specificazione, in rapporto a situazioni
concrete e a esigenze dei cittadini, il Comune attiverá strumenti e
metodi di trasparenza e di partecipazione. Il Comune si riserva con le
presenti NTA la facoltá di procedere a determinate modifiche e
integrazioni della Variante Generale, soggette alla sola approvazione
del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.40 commi 2/7 della LR 5/95.
Tali modifiche e integrazioni riguardano il sistema delle attrezzature e
dei servizi pubblici o di uso pubblico, il recupero residenziale negli
ambiti edificati, la realizzazione dei progetti (interventi unitari),
l'applicazione delle categorie d'intervento, gli indirizzi alla progettazione
urbana, il coordinamento nell'impiego di risorse pubbliche e private
nella riqualificazione urbana e nello sviluppo delle attività produttive.
5
Art. 3 Riferimenti legislativi e normativi di redazione, contenuti e
attuazione della Variante Generale
1. La Variante Generale è stata redatta ai sensi della vigente legislazione
urbanistica nazionale e regionale.
2. Comprende l'assetto delle infrastrutture di comunicazione ,
3. l'assetto e l'uso del territorio, inclusa la disciplina paesaggistica ed
ambientale di cui alla L.R. 52/82 per le disposizioni comunque fatte
salve dalla LR 5/95, e alla D.C.R. 296/1988.
4. Le presenti NTA stabiliscono nel Capo II del Titolo I le disposizioni
comuni a tutti gli ambiti costituenti i sistemi territoriali e nei
successivi Titoli II e III le disposizioni specifiche di ambito.
5. Le opere edilizie e le trasformazioni urbanistiche e d'uso debbono
risultare conformi agli elaborati grafici e alle NTA della Variante
Generale, agli strumenti urbanistici richiamati all'art. 50, al
Regolamento Edilizio, oltre
che alle prescrizioni della vigente
legislazione urbanistica nazionale e regionale di riferimento. Debbono
essere autorizzate a seguito di norme procedurali e di piani attuativi di
cui al Regolamento Edilizio ed in conformità alle definizioni dei
parametri urbanistici ed edilizi di cui al Regolamento Edilizio stesso,
alla disciplina delle destinazioni d'uso e delle categorie d'intervento di
cui alla L.R. n. 59/1980.
6. Le presenti norme riconoscono e fanno propri, il quadro conoscitivo, le
discipline (obiettivi, indirizzi e prescrizioni) e le metodologie del P.T.C.
provinciale a cui la pianificazione comunale è tenuta ad attenersi ed
adeguarsi, in accordo con le direttive di cui all’art. Z3 del P.T.C. stesso,
vista anche la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 222 del 12.08.2003
con la quale è stata approvata la “Circolare esplicativa inerente
l’attuazione degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, dei Comuni,
i Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, l’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali alla L.R. n. 5/95, al P.I.T. regionale e al
P.T.C. provinciale”. Per l’attuazione diretta di trasformazioni rilevanti, od
aventi effetti comunque significativi sulle risorse essenziali interessate, e
la formazione di piani attuativi, le richieste od atti relativi dovranno essere
corredati dalle specifiche valutazioni (da redigersi sulla base delle
indicazioni contenute nell’allegato 5 alle norme del PTCP) e dalla verifica
del grado di coerenza con la disciplina del PIT e del PTCP.
6
Art. 4
Atti che costituiscono la Variante Generale
Elaborati di conoscenza
Analisi dell'assetto e delle risorse del territorio
A.
Rilevazione dei caratteri storici, artistici, ambientali, del
degrado, della consistenza e degli usi in atto del patrimonio edilizio
esistente e dell'assetto vegetazionale e di particolari usi del territorio
Schede relative al patrimonio edilizio con valori storici, artistici e
ambientali:
- in aree extraurbane
- in aree urbane
B.
Tavole relative ai vincoli sopraordinati
Vincolo paesaggistico:
fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici
ex L. 431/1985
scala 1: 25.000
Vincolo paesaggistico:
zone di interesse archeologico ex L. 431/1985
scala 1: 25.000
Vincolo paesaggistico:
territori coperti da foreste e da boschi ex L.
431/1985
scala 1: 25.000
Vincolo paesaggistico:
insieme dei beni tutelati ex L. 431/1985
scala 1: 25.000
Vincolo paesaggistico:
(L. 431/85, L. 1497/39)
Vincolo idrogeologico:
(R.D. 3267/1923)
scala 1: 25.000
Vincolo archeologico:
(L. 1089/1939)
scala 1: 25.000
Sistema regionale delle aree protette
(L.R. 52/82 - delibera del C.R. n° 406 del 30.9.86) scala 1: 25.000
Ambito di applicazione della deliberazione del C.R. 296/1988
scala 1: 25.000
7
Elaborati di progetto
TAV. 1
Ambiti
prevalentemente
non
edificati
agricolo
ambientali,
F
parco,
principali
vie
di
comunicazione
stradali e ferroviarie
scala 1: 10.000
TAV. 2
Ambiti
patrimonio
omogenee
prevalentemente edificati e di completamento,
edilizio
sparso,
interventi
unitari,
zone
scala 1: 5.000
TAV. 3.1
Sinalunga - Pieve - Rigaiolo
Ambiti
prevalentemente
edificati
e
di
completamento,
interventi unitari
scala 1: 2.000
TAV. 3.2
Bettolle
Ambiti
prevalentemente
interventi unitari
edificati
e
di
completamento,
scala 1: 2.000
TAV. 3.3
Guazzino
Ambiti
prevalentemente
interventi unitari
edificati
e
di
completamento,
scala 1: 2.000
TAV. 3.4
Scrofiano
Ambiti
prevalentemente
interventi unitari
edificati
e
di
completamento,
scala 1: 2.000
TAV. 3.5
Farnetella
Ambiti
prevalentemente
interventi unitari
edificati
e
di
completamento,
scala 1: 2.000
TAV. 3.6
Rigomagno
Ambiti
prevalentemente
interventi unitari
edificati
e
di
completamento,
scala 1: 2.000
Norme Tecniche di Attuazione
Allegati:
1.
Tecniche e materiali negli interventi di conservazione
2.
Norme geologico - tecniche di fattibilità
8
3.
Classificazione del territorio comunale di Sinalunga ai sensi del
D.P.C.M. 1.3.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" Deliberazione G.T.R. n° 488 del
25.11.1988
3a) Relazione
3b) carta 1: 10.000
Relazione illustrativa
Indagine di fattibilià geologica
1. Relazione geomorfologica, pericolosità e rischio idraulico
2. Elaborati cartografici:
- carta geologica
- carta morfologica
- carta idrogeologica
- carta pericolosità
relative agli ambiti di: Rigomagno, Lucignano sud, Farnetella, Scrofiano,
Castellina, Sinalunga, Guazzino, Bettolle, Amorosa, Fratta, Foenna.
9
CAPO II
ELEMENTI E DISPOSIZIONI COMUNI DELLA VARIANTE GENERALE
Art. 5 Definizioni
Ambiti
1. Il territorio è costituito da sistemi complessi, articolati in
ambiti, in
determinano
cui alcune componenti specifiche e peculiari
conformazioni e assetti con proprie identità
2. Sono descritti
per ogni ambito gli elementi costitutivi che ne
determinano la forma, le funzioni e i valori.
3. La variante generale distingue ai fini normativi ambiti prevalentemente
edificati e di completamento (corrispondenti alle zone omogenee A B C
D F G del D.I. 1444/1968) e ambiti prevalentemente non edificati
agricolo-ambientali (corrispondenti alle zone omogenee E, F parco).
4. Per ogni ambito prevalentemente edificato e di completamento
sono forniti la descrizione dei suoi caratteri principali e il progetto
degli specifici interventi in esso: di recupero, completamento,
trasformazione del patrimonio urbanistico e architettonico. Pertanto, di
ogni ambito sono stabilite le seguenti indicazioni spaziali e normative:
- limiti di edificabilità;
- categorie di intervento e grado di trasformabilità dell'esistente;
- destinazioni d'uso;
- conformazione fisica dei nuovi interventi e sistemazione delle aree
inedificate;
- prescrizioni specifiche per singole zone a tessuto omogeneo:
- riordino e riconfigurazione degli spazi (aperti e edificati);
- orientamenti morfologici e tipologici per la progettazione;
5. Per ogni ambito prevalentemente non edificato agricolo-ambientale
sono fornite le discipline riguardanti gli assetti edilizi e urbanistici,
quelli infrastrutturali, l'uso delle risorse, la difesa del suolo, la tutela
ambientale e paesaggistica.
6. Per le aree ricadenti nel sistema delle aree protette di cui alla D.C.R.
296/88, così come integrata dalla D.G.R. 914 del 28.07.97, la
disciplina ha specifico carattere paesaggistico ed ecologico ambientale.
10
7. Le opere e gli interventi sugli edifici e sui complessi edilizi
esistenti e di sostituzione, recupero, addizione, trasformazione e
completamento dei tessuti urbanistici, costituenti le regole
edilizie, sono definite nel presente articolo e nei successivi
articoli 6 e 7.
Tessuto urbanistico
8. Le diverse modalità insediative e le regole che le caratterizzano
individuano specifici tessuti urbanistici, con prevalenti fisionomie
tipologiche, urbane e edilizie.
Organismo edilizio
9. L'organismo edilizio è un edificio o un complesso di edifici con
carattere unitario riguardante l'impianto tipologico e il rapporto con gli
spazi di pertinenza.
Alloggio
10. Si intende per alloggio l'insieme di spazi privati strutturalmente
correlati tra loro, destinati allo svolgimento delle attività di nuclei
familiari, delimitato da frontiere fisiche di chiusura, le cui
caratteristiche distributive dipendono dalla tipologia edilizia di
appartenenza.
11. Al fine di stabilire un riferimento alla progettazione e alla
quantificazione degli interventi previsti dalla presente Variante
Generale, si è assunta una superficie utile indicativa d'alloggio di mq.
110.
Tipo edilizio
12. Il tipo edilizio è un esemplare di costruzione avente caratteristiche
specifiche relative a: planimetria, altezza media, articolazione
distributiva, rapporto con il lotto, rapporto con la strada, modalità di
aggregazione con edifici analoghi.
Intervento unitario
13. L'intervento
unitario
riguarda
progetti
complessivi
di
trasformazione, di riordino, di recupero, di nuova edificazione, di aree,
edificate e non, che per le loro caratteristiche devono essere trattate
unitariamente. Tali progetti saranno di iniziativa pubblica, privata o
congiuntamente pubblica e privata, ai sensi della presente normativa e
11
secondo le determinazioni del Comune. L'attuazione è per intervento
diretto o è subordinata a strumento urbanistico preventivo.
14. Gli interventi unitari sono evidenziati sugli elaborati
grafici
mediante apposita perimetrazione, le
lettere IU e numerazione
progressiva. Sono sottoposti a disposizioni normative o progettuali.
Per ogni intervento unitario sono prescritti la superficie minima degli
spazi pubblici e di quelli pubblici convenzionati - se realizzati e
gestiti dai privati su consenso del Comune - , gli spazi con vincolo
d'uso da disciplinare in convenzione, il volume massimo
edificabile, le destinazioni d'uso ammesse, la tipologia.
15. Il Comune si riserva di modificare in qualunque momento le
destinazioni d'uso degli spazi pubblici o di uso pubblico all'interno
degli interventi unitari, come indicati nella cartografia 1:2000 della
variante generale.
16. L'area non rappresenta una zona edificabile nella sua interezza,
bensì un perimetro entro il quale, oltre gli spazi pubblici prescritti,
saranno collocate le nuove costruzioni, da disporre in accordo alle
indicazioni degli elaborati grafici e alle prescrizioni normative, alla
morfolologia del terreno, alle sue caratteristiche ambientali e
paesaggistiche, alla vegetazione esistente e a quant'altro denota
l'ambito.
17. Il terreno compreso nell'area, non utilizzato per gli spazi pubblici,
per le urbanizzazioni e per l'edificazione, sarà mantenuto
convenientemente a colture agricole, a verde condominiale, a orti e
comunque a usi non distruttivi del suolo.
18. Costituirà parte integrante del piano urbanistico attuativo e quando
necessario anche della concessione in caso di intervento diretto, una
convenzione, che disciplini l'intervento e la sua realizzazione in
fasi, anche suddividendo l'area perimetrata e individuata come
intervento unitario, le modalità di gestione degli spazi
convenzionati, la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la
cessione al Comune degli spazi pubblici, compresa la loro
sistemazione. Il Comune si riserva in ogni momento di fornire
disposizioni in merito alle destinazioni d'uso e alle caratteristiche
progettuali, e delle disposizioni del successivo art. 9 relativamente agli
spazi pubblici facenti parte degli interventi unitari. Sono ammesse
limitate modifiche delle perimetrazioni degli interventi unitari e
delle aree in cui essi sono suddivisi, ferme restando le quantità
edificabili e degli spazi pubblici. Quando ricorra la necessità di dette
modifiche la concessione deve essere preceduta da approvazione di
12
strumento urbanistico attuativo, anche se per l'intervento unitario
interessato dalle modifiche la relativa norma ammette l'intervento
diretto. Tali modifiche non costituiscono variante.
19. La disposizione normativa contiene i criteri e le prescrizioni
riguardanti gli interventi unitari per i quali si ritiene sufficiente la
descrizione normativa del progetto. Essa rappresenta in modo
esauriente l'intervento stesso in quanto contiene tutte le indicazioni
necessarie a individuare i limiti di fabbricabilità stabiliti mediante i
parametri urbanistici di cui al Regolamento Edilizio o mediante il
volume massimo edificabile, le categorie di intervento, le nuove
costruzioni e le loro tipologie, le aree pubbliche e quelle private, gli
allineamenti, le modalità di disposizione del suolo, le destinazioni
d'uso.
20. La norma di disposizione normativa indica se l'intervento unitario è
di saturazione, nel qual caso l'attuazione è per intervento diretto, o se è
di espansione, nel qual caso l'attuazione è subordinata a strumento
urbanistico preventivo.
21. La disposizione progettuale specifica gli interventi unitari per i
quali sono ritenute necessarie soluzioni plano-volumetriche,
con
definizioni tipo-morfologiche, che hanno carattere indicativo,
precisato nelle presenti norme tecniche di attuazione e negli elaborati
grafici.
22. La disposizione progettuale consiste in: regole insediative, tipologie
degli spazi, edificati e non, quantità degli spazi pubblici e della nuova
edificazione. La soluzione tipo-morfologica è compresa negli elaborati
grafici 1:2000 della Variante Generale.
23. In ogni caso sono perimetrate, all'interno dell'intervento unitario, le
aree di insediamento, nelle quali debbono essere ubicate le quantità
edilizie ammesse dall'intervento unitario medesimo. Le prescrizioni e le
quantità ammissibili per ciascun intervento unitario sono richiamate
nella relativa norma.
24. Gli interventi
conformi alle soluzioni indicative potranno
essere attuati mediante concessione diretta, estesa a tutte le opere
prescritte all'interno di ciascuna area; esse dovranno essere progettate
e realizzate unitariamente, oppure in fasi stabilite dalla citata
convenzione.
13
25. Qualora i soggetti attuatori intendano proporre soluzioni
progettuali diverse, ferme restando per ciascun intervento le
destinazioni d'uso e le quantità prescritte di volume edificabile e di
spazi pubblici, il rilascio della concessione sarà preceduto da un piano
urbanistico attuativo.
26. E’ da intendersi come modificabile attraverso il piano attuativo la
tipologia edilizia ipotizzata e data dal P.R.G., la disposizione
planivolumetrica, il numero degli alloggi.
27. Nel caso di interventi che prevedano tipologie “i – villini isolati”,
qualunque sia la volumetria edificabile, vale quanto previsto in merito
al successivo art. 25.
Art. 6 Destinazioni d'uso
1. Le destinazioni d'uso sono così classificate:
A
comprendono aree, complessi e immobili a esclusiva o prevalente
destinazione d'uso residenziale civile o agricola, di formazione antica o
recente, che rivestono carattere storico, artistico, testimoniale,
ambientale; per i quali si persegue la conservazione.
B
Comprendono aree, complessi e immobili a esclusiva o prevalente
destinazione d'uso residenziale civile o agricola, di formazione antica o
recente, diversi dalla precedente classe A; per i quali è ammessa la
trasformazione.
C
Comprendono insediamenti, complessi e immobili a esclusiva o
prevalente destinazione d'uso residenziale di nuova edificazione e di
sostituzione.
D
Comprendono insediamenti, complessi e immobili, esistenti o di
nuova edificazione, a esclusive o prevalenti destinazioni d'uso industriali,
artigianali, turistico-ricettive, estrattive, commerciali, di deposito,
direzionali.
E
Comprendono aree a prevalente destinazione d'uso agricola e
forestale, di vario interesse ambientale e paesaggistico.
F
Comprendono aree, complessi e immobili, esistenti o di nuova
formazione, costituenti attrezzature di interesse generale, compresi i
14
parchi;
G
Comprendono aree, complessi e immobili, esistenti o di nuova
formazione, costituenti spazi pubblici riservati alle attività collettive, a
verde pubblico e a parcheggi.
2. Per ogni area, complesso o immobile, sono stabilite nelle presenti
NTA e negli elaborati grafici, le destinazioni d'uso ammissibili,
specificate mediante numerazione progressiva ai successivi articoli 9,
10, 26, 27, 29.
3. Sono vietati i mutamenti delle destinazioni d'uso prescritte dagli
elaborati grafici e dalla normativa della Variante Generale. E' al
contrario sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale di volumi
con usi in atto o destinazioni diversi da quello residenziale, negli
ambiti edificati e di completamento perimetrati sugli elaborati grafici
della Variante Generale e per i soli immobili e complessi, con le relative
costruzioni accessorie, per i quali gli elaborati grafici stessi indicano le
destinazioni d'uso A2 e B2. Devono essere assicurati comunque i
requisiti di abitabilità prescritti dal Regolamento Edilizio.
4. Per edifici ed aree per i quali gli elaborati grafici non riportano la
destinazione d'uso, oltre a quella esistente, saranno ammesse
destinazioni compatibili con l'ambito all'interno del quale gli immobili
ricadono; in particolare, ai sensi dei successivi art. 26 e 27,
destinazione A1 in ambito A, B1 in ambito B, C1 in ambito C e D1 in
ambito D.
Destinazione di immobili o aree ad attrezzature
5. Ai sensi del 4° capoverso dell'art. 4 della L.R. 59/1980, in qualsiasi
tempo senza che ciò costituisca variante, previo parere motivato
espresso con deliberazione del Consiglio Comunale, singoli immobili,
complessi edilizi, isolati, con gli eventuali spazi di pertinenza possono
essere destinati ad attività sanitarie, culturali, ricreative, scolastiche o
a sedi di uffici di enti pubblici.
Mutamenti d'uso
6. mutamenti d'uso in assenza di opere edilizie sono regolati dalla legge
regionale 39/1994 e dalla L.R. 52/99.
7. mutamenti dell'uso di edifici rurali e di annessi agricoli, in usi
15
turistici, ricettivi e di ristorazione, quando ammessi ai sensi della
LR 64/95 e della presente Variante Generale, oltre ad essere soggetti a
concessione/DIA onerosa, devono garantire mediante convenzione
(oppure atto unilaterale d'obbligo)
il non frazionamento della
superficie fondiaria aziendale di pertinenza dell'edificio o del complesso
interessato dal mutamento d'uso e la conservazione agricoloambientale dei terreni non utilizzati per attività turistiche, ricettive e
ricreative.
Art. 7 Categorie d'intervento
(D.P.R. 380/2001 - Legge Regionale n° 52/99)
1. Le categorie d'intervento di seguito stabilite integrano le definizioni
degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui al D.P.R.
380/2001, alla L.R. 52/99 e al Regolamento Edilizio.
2. Negli elaborati grafici della presente Variante Generale le categorie di
intervento sono individuate con lettere minuscole e numerazione che
specifica i tipi di intervento. Le categorie di intervento sono indicate
sugli edifici e sui complessi. Quando le relative sigle compaiono
sull'area, si intende che le categorie di intervento si riferiscono agli
edifici e ai complessi presenti all'interno dell'area stessa.
3. Ai sensi del 4° capoverso dell'art. 27 della L. 457/1978, mediante
interventi diretti sui singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree,
sono ammesse esclusivamente le categorie di intervento indicate sugli
elaborati grafici della Variante Generale. Premesso tuttavia che la
Variante Generale ai sensi del primo comma dell'art. 27 della L.
457/1978 considera le aree, i complessi e gli immobili a esclusiva o
prevalente destinazione d'uso residenziale A e B, di cui al precedente
art. 6, zone di recupero e che gli elaborati stessi utilizzano le scale 1:
5000 e 1: 2000, proprie dello strumento urbanistico generale, è
ammessa in ogni tempo ai sensi del primo comma dell'art. 28 e del
primo comma dell'art. 30 della predetta legge, e dell'art. 9, secondo
comma, della L.R. 59/1980, la presentazione di piani di recupero, di
iniziativa privata, soggetti
alla sola approvazione del Consiglio
Comunale. Tali piani, nel dettagliare con le scale, la individuazione
delle unità minime di intervento e gli approfondimenti storici, fisici,
sociali e patrimoniali, specifici di questo tipo di piano particolareggiato
di attuazione, possono proporre motivate modifiche delle categorie di
intervento e dei relativi perimetri, indicati sugli elaborati grafici della
16
Variante Generale, senza che risultino disattesi i criteri e le finalità
della Variante stessa e senza che ciò costituisca variante. Sono
comunque esclusi da questa possibilità i singoli immobili, i complessi
edilizi, gli isolati e le aree per i quali la Variante Generale prescrive la
categoria di intervento di restauro c, per i quali l'eventuale P.d.R. può
prevedere il cambio di destinazione d'uso ma non la modifica della
categoria d'intervento.
4. Le modifiche che il P.d.R. può proporre ai perimetri sono individuabili
esclusivamente nella corrispondenza alle proprietà interessate o a
confini fisici esistenti nel territorio. Relativamente alle modifiche alle
categorie di intervento, esse possono prevedere fino alla
ristrutturazione urbanistica e2.4 fermo restando il rispetto degli altri
parametri urbanistici di P.R.G. e di Regolamento Edilizio.
5. Qualsiasi tipo di intervento dovrà essere realizzato in pieno accordo
con quanto stabilito al Capo L del P.T.C. della Provincia di Siena, con
particolare attenzione per quanto riguarda la disciplina delle aree di
pertinenza degli aggregati (art. L8 del P.T.C.), la disciplina dei beni
storico-architettonici e delle loro pertinenze (art. L9 del P.T.C.) e gli
interventi edilizi riguardanti i beni storico-architettonici e le loro
pertinenze e modalità per il cambiamento di destinazione d’uso (art.
L11 del P.T.C.).
Parametri tecnologici per gli interventi di conservazione
6. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici
soggetti alle categorie di intervento c, c1 e d1, in quelli di restauro c e
in quelli di risanamento conservativo c1 e di ristrutturazione edilizia
d1 si devono rispettare di regola le indicazioni relative ai materiali e
alle tecniche di conservazione di cui all'allegato 1.
Manutenzione ordinaria (categoria a)
7. Sono ammesse le opere di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, all'art. 4 della L.R. 52/99 e al Regolamento Edilizio.
Manutenzione straordinaria (categoria b)
8. Alle opere definite all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 4
della L.R. 52/99 e al Regolamento Edilizio, con le presenti NTA sono
stabilite le integrazioni seguenti.
9. Negli interventi di manutenzione straordinaria debbono essere usati
materiali e tecniche congrui rispetto al manufatto edilizio oggetto
dell'intervento. Dovrà essere presentato progetto esteso a tutto l'edificio
17
con l'indicazione dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare.
In presenza di manomissioni, dovute a interventi che abbiano
comportato alterazioni dei materiali e dei colori originari, si dovrà
perseguire il loro ripristino.
10. Negli edifici soggetti alle categorie di ristrutturazione edilizia d1 e di
restauro e risanamento conservativo c, c1 si useranno i metodi e le
tecniche di cui all'allegato 1.
Restauro (categoria c):
11. Sono ammesse le opere di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, all'art. 4 della L.R. 52/99 e al Regolamento Edilizio. Negli
elaborati grafici della Variante Generale sono sottoposte a restauro le
aree di verde pubblico di notevole interesse; gli interventi di
manutenzione debbono conservarne le caratteristiche.
Risanamento conservativo (categoria c1)
12. E' soggetta a categoria di risanamento conservativo c1 la classe
degli edifici e manufatti edilizi per i quali sono perseguiti la
conservazione degli elementi formali, tipologici e strutturali
fondamentali, nonché il ripristino tipologico e formale.
13. I fronti su strada dovranno essere conservati unitariamente nei loro
aspetti architettonici e decorativi. L'apposizione di insegne, corpi
illuminanti e serramenti, dovrà essere conforme ai caratteri originari
dei fronti interessati.
14. Sono ammessi gli interventi di riparazione e di sostituzione degli
elementi di finitura, fermi restando i materiali e i colori originari, e il
loro ripristino in caso di avvenuta manomissione. In questo caso si
terrà conto delle indicazioni di cui all' allegato 1.
15. Sono consentiti inoltre gli interventi di sostituzione e di
consolidamento degli elementi strutturali mediante l'uso di tecniche e
materiali originari.
16. In caso di grave e documentato degrado fisico è ammessa la
sostituzione degli elementi strutturali
interni che non abbiano
particolari caratteri di pregio architettonico, utilizzando tecniche e
materiali diversi da quelli esistenti.
17. In corrispondenza degli ambienti di servizio (locali igienici, cucine,
corridoi, ripostigli, etc.) con la sopraddetta sostituzione degli elementi
strutturali orizzontali interni, è concesso lo spostamento della loro
quota in un intervallo da contenere entro cm 30.
18. Sono ammessi inoltre, sui fronti su strada, il ripristino degli
18
elementi costitutivi del tipo edilizio, di cui sia reperita adeguata
documentazione, quali la partitura delle aperture e le finiture. Sui
fronti interni prospettanti su cortili e non visibili da strade pubbliche,
sono consentite l'apertura di nuove finestre e la formazione di piccole
terrazze di servizio.
19. Sono ammessi interventi di riorganizzazione funzionale, compresi gli
accorpamenti e le suddivisioni delle unità immobiliari, purche' non
incidano sulle parti comuni (atrio, androne, scale) e siano volti anche
alla conservazione del tipo edilizio originario e degli elementi aventi
pregio architettonico o decorativo,
20. E' consentito l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche, tipologiche e decorative dell'edificio. L'unità minima
d'intervento è l'organismo edilizio ed, in subordine, l'unità
immobiliare.
Ristrutturazione edilizia e urbanistica (categorie d e)
21. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica e di
completamento, definiti di seguito, vale il criterio dell'adeguamento
tipologico. Esso si applica agli edifici e alle aree di pertinenza nei casi
di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, sostituzione e di
nuova costruzione di completamento.
22. Tali interventi, cioè, dovranno uniformarsi alle caratteristiche
specifiche dei singoli ambiti e tessuti urbanistici per quanto riguarda:
- la legge di crescita caratteristica del tipo edilizio;
- le dimensioni dei corpi di fabbrica;
- la sistemazione del lotto;
- la posizione delle costruzioni all'interno del lotto;
- le partiture architettoniche delle facciate;
- le dimensioni delle aperture;
- la forma dei tetti; i manti di copertura;
- l'altezza e l'allineamento;
- le finiture esterne;
- i sistemi di recinzione e sistemazione degli spazi
esterni;
Ristrutturazione edilizia (categoria d)
23. d1 - Opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale
interna delle unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi, le
superfici e gli elementi strutturali orizzontali e verticali e fermi
19
restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonchè gli
elementi costituenti arredo urbano. Sono ammesse comunque
modifiche su murature portanti finalizzate alla formazione, chiusura
e/o spostamento di aperture interne, fino a raggiungere la larghezza
massima di ml. 1,50. Non sono di norma ammesse nuove aperture
esterne né l'ampliamento di quelle esistenti, fatta eccezione per la
riapertura di forature tamponate debitamente documentabili o laddove
venga ricostruito un assetto compositivo che tenga conto di ogni
caratteristica tipologica propria dell'edificio, quali ad esempio la
simmetria, l'allineamento, la partitura, ecc. Gli interventi di
tamponamento di aperture su facciate di particolare pregio
architettonico dovranno lasciare traccia della struttura originaria. I
lucernari filo falda possono essere realizzati esclusivamente nelle parti
di copertura non affaccianti sulla via pubblica. E' ammissibile
l'aumento di unità immobiliare fermo restando il rispetto dei criteri di
cui sopra. Non sono ammessi ampliamenti volumetrici.
24. d2 - Opere che comportino la riorganizzazione funzionale interna
delle unità immobiliari e il loro adeguamento igienico - sanitario con
modifiche non incidenti sugli elementi verticali strutturali, salvo
quanto già in tal senso previsto per la categoria d1. E' ammessa la
costruzione di servizi igienici e relativi spazi distributivi in
ampliamento della volumetria esistente fino ad un massimo di mq.
6,00 utili senza che ciò incida nel calcolo dei volumi, e il rialzamento
dell'ultimo piano nella misura massima di ml. 0.40 nel caso che questo
risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari.
25. d2.1 - Costruzione di servizi, pertinenze e/o vani abitabili della
misura massima complessiva di mc 75.00, in ampliamento della unità
immobiliare esistente, intendendo in tal senso l'unità immobiliare così
come definita catastalmente, fatta esclusione per le autorimesse, ed
esistente alla data di adozione del vigente P.R.G.
L'ampliamento può avvenire purchè non si determini l'intasamento
degli spazi di resede, le condizioni d'areazione e soleggiamento
dell'unità immobiliare soddisfino le prescrizioni di legge e
l'ampliamento, da realizzarsi preferibilmente sul fronte tergale, (ferme
restando le norme in materia di distanze), costituisca con l'esistente
un insieme unitario e morfologicamente compatibile. Dovranno essere
verificati gli spazi di parcheggio ai sensi della L.122/89 in rapporto
20
non solo all'ampliamento ma anche all'esistente.
Nel caso di più unità immobiliari, qualunque ne sia la proprietà, i 75
mc. in ampliamento non sono cumulabili tra loro.
Per l'ampliamento possono essere utilizzati anche porticati, terrazze,
logge a condizione che non sia compromessa l'abitabilità dei vani
interessati e che siano soddisfatti i requisiti di abitabilità prescritti dal
Regolamento Edilizio.
26. d2.2 - Rialzamento della copertura dell'ultimo piano, anche se non
risulti abitato, della misura massima di ml 0.80; negli elaborati di
progetto il rialzamento della copertura dovrà essere messo in relazione
agli edifici contigui. L'unità minima d'intervento è l'unità immobiliare,
fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prescrivere a
più unità immobiliari interventi coordinati.
27. d3 - Opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche
degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento
dell'involucro edilizio. Tale categoria, oltre alle categorie di intervento
d2.1 e d2.2, comprende anche gli interventi di demolizione con fedele
ricostruzione nonché la demolizione di volumi secondari e la loro
ricostruzione anche con forma e collocazione diversa da quella
originaria.
Con intervento diretto sono ammesse ricostruzioni nella stessa
ubicazione o comunque all'interno della originaria area di pertinenza,
intendendo per questa l'area contigua all'edificio oggetto di intervento
che presenta caratteristiche di sistemazione ed uso legate
funzionalmente all'edificio stesso, documentabili con elaborati grafici,
fotografici e quanto altro ritenuto utile ed opportuno.
Con Piano di Recupero, eventualmente preceduto da variante
urbanistica, è ammessa la demolizione e ricostruzione del volume di
fabbricati esistenti anche al di fuori dell'area di pertinenza.
28. Gli ampliamenti previsti tramite le categorie d'intervento d2 e d3,
indipendentemente dalla destinazione d'uso prevista dal vigente
P.R.G., possono avvenire in qualunque ambito mantenendo l'uso
preesistente sull'unità oggetto di ampliamento.
29.
Ristrutturazione urbanistica (categoria e)
e1 Opere che comportino la completa riorganizzazione distributiva e
21
funzionale, nonchè di quella planovolumetrica, del singolo
edificio,
anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione
del volume originario. Detta categoria di intervento viene estesa a tutti
gli edifici che formano il complesso edilizio(edificio principale ed
annessi) e la conseguente ricostruzione del volume demolito può
avvenire con accorpamento all’edificio principale o con realizzazione di
fabbricato nuovo indipendente.
30. e2 - Opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio
e urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o
di parti di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e
ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico - edilizio,
o la ricostruzione totale o parziale di edifici distrutti per eventi naturali
o bellici.
31. e2.1 Ampliamenti - Interventi di ampliamento orizzontale e/o
verticale di edificio esistente. L'intervento costituirà un insieme
unitario e morfologicamente coerente ed avrà la consistenza massima
di mc 350, ove non altrimenti specificato negli elaborati grafici per
consistenze minori o maggiori. L'intervento non è cumulabile con gli
ampliamenti e i rialzamenti di cui alle categorie d2.1 e d2.2.
32. e2.2 Rialzamenti - Interventi di rialzamento della copertura del
singolo edificio o di parti di esso; il rialzamento dovrà essere realizzato
sul filo delle murature esterne esistenti e consentirà la realizzazione di
un solo piano dell'altezza massima di ml 3.50, in aggiunta a quelli
esistenti. L'intervento non è cumulabile con gli ampliamenti e i
rialzamenti di cui alle categorie d2.1, d2.2 ed e2.1
33. Gli interventi e2.1 ed e2.2 consentono l’adozione contemporanea
dell’intervento e1 per quei fabbricati o parte di essi che presentano
caratteristiche idonee all’applicazione di tale categoria.
34. e2.3 Completamenti, sostituzioni, addizioni- Interventi
di
completamento, sostituzione e addizione in singoli lotti o
aree,
individuati negli elaborati grafici della Variante Generale; comprendono
gli interventi unitari di cui all'art. 5, nei quali l'edificazione è stabilita
dalla disposizione normativa o dalla disposizione progettuale.
Nei lotti singoli, non costituenti interventi unitari, in quanto
22
assimilabili ad aree di saturazione del tessuto urbanistico esistente, si
opererà per intervento diretto, in conformità alla tipologia e al volume
massimo edificabile, stabiliti per il lotto dagli elaborati grafici della
Variante Generale.
35. e2.4 Demolizioni - Per gli edifici soggetti a demolizione sono
ammesse esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria. In tutti i
casi sono consentiti interventi indifferibili ai fini della incolumità
pubblica.
Art. 8 Modificazioni del suolo
1. Sono gli interventi di modificazione dello stato dei terreni a seguito
della realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature
in superficie e in profondità.
2. Relativamente alla costruzione e/o ampliamento di edifici,
realizzazione di piscine, campi da tennis e altri manufatti, la quota
originaria del piano di campagna potrà essere modificata fino ad un
massimo di ml. 0,80, fatte salve specifiche esigenze relative alla
sicurezza dei luoghi e dettate dalla particolare conformazione
geomorfologica dei terreni.
3. Gli interventi di cui sopra non debbono comportare alterazioni
dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche
ambientali e
paesaggistiche del luogo. Inoltre, dovranno essere eseguiti secondo
quanto previsto dalle classi di "Fattibilità" e dagli elaborati
dell'Indagine Geologico-Tecnica allegata al presente strumento
urbanistico nonchè nel rispetto della Normativa Tecnica vigente (D.M.
11/03/1988 e successive circolari applicative dei LL.PP.).
4. L'indagine geologico-tecnica, redatta secondo quanto previsto dalla
D.C.R.T. 94/1985, oltre alle classi generiche di fattibilità, individua
norme specifiche per alcuni ambiti tra i quali: le "aree agricole", il
"patrimonio edilizio esistente", le "aree alluvionabili" e quelle di "tutela
idrogeologica".
5. In ogni momento il Sindaco può sospendere opere di modificazione del
suolo che comportino rischi pubblici, alterazioni all'ambiente e al
paesaggio o che risultino contrarie al pubblico decoro. In questi casi
sarà ordinato il ripristino, ricostituendo lo stato preesistente
all'intervento.
23
Art. 9 Spazi pubblici riservati alle attività collettive, a
pubblico o a parcheggi
(D.I. n. 1444/68 art. 3): ZONE G
verde
1. G.1 - Spazi destinati ad attrezzature scolastiche (D.I.n. 1444/1968,
art. 3, lett. a)
Le aree non strettamente necessarie agli usi dell'attrezzatura saranno
sistemate a verde e saranno aperte al pubblico passeggio. Negli elaborati
grafici di Variante sono indicate le destinazioni d'uso scolastiche
specifiche e le categorie di intervento ammissibili per i complessi e gli
immobili esistenti nell'area. La nuova edificazione sarà regolata dalla
normativa di settore.
2. G.2 - Spazi riservati alle attrezzature di interesse comune (D.I. n.
1444/68 art. 3, lett. b)
Le aree non strettamente necessarie agli usi dell'attrezzatura saranno
sistemate a verde e saranno aperte al pubblico passeggio. Negli elaborati
di Variante sono indicati il tipo di attrezzatura e le categorie d'intervento
ammissibili per i complessi e gli immobili esistenti nell'area. La nuova
edificazione sarà regolata dalla normativa di settore.
3. G.3 - Spazi attrezzati a parco, per il gioco e lo sport (D.I. n. 1444/68,
art. 3, lett. c)
Negli elaborati grafici di Variante sono indicate le destinazioni specifiche
delle aree a verde, l'eventuale arredo vegetazionale, prati, piantumazioni,
viali, aree attrezzate, ecc., e le categorie di intervento ammissibili per i
complessi e gli immobili esistenti nell'area. La nuova edificazione sarà
regolata dalla normativa di settore. All'interno delle aree G3 è possibile
realizzare strutture collettive permanenti da destinare all'uso pubblico per
particolari manifestazioni; le richieste potranno essere presentate da
parte di privati, enti od associazioni e il progetto dovrà prioritariamente
essere approvato dalla Giunta Municipale. La richiesta dovrà essere
corredata da uno schema di convenzione che regolamenti l'attività da
insediare, le caratteristiche costruttive, le modalità di gestione della
struttura e quant’altro ritenuto necessario. Le caratteristiche dimensionali
delle strutture dovranno essere strettamente commisurate alle necessità.
4. G.4 - Aree di parcheggio (D.I. n. 1444/68 art. 3, lett. d)
24
Con la sola eventuale esclusione dei parcheggi lineari in margine alle
strade, deve essere realizzata una piantumazione di alberi nella misura
minima di quattro soggetti ogni 200 mq ed un soggetto ogni 10 ml lungo il
perimetro.
La pavimentazione delle piazzole di sosta sarà di tipo filtrante.
Gli spazi pubblici per parcheggio prescritti per ogni intervento unitario
dalla relativa norma o dagli elaborati grafici debbono essere realizzati
integralmente dai soggetti che attuano l'intervento stesso. Tali spazi
debbono essere considerati parcheggi pubblici ai sensi dell'articolo 3,
lettera d) del D.M. 1444/68 e concorrono alla dotazione di standard
prescritti da tale articolo. Ove le superfici di parcheggio pubblico da
realizzare all'interno di ogni intervento unitario non siano già stabilite
nelle apposite schede, lo standard deve essere realizzato integralmente in
ogni intervento unitario considerato di espansione e nella misura del 50%
negli interventi e nei lotti assimilati ad aree di saturazione, come già
previsto dal D.M.1444/68. Esclusivamente in questi ultimi casi assimilati
a saturazione, per documentata impossibilità di reperire gli spazi di
parcheggio pubblico all'interno del perimetro dell'intervento unitario o del
lotto, tali spazi possono essere, integralmente o in parte, localizzati in aree
private che non formino parte dell'area di intervento unitario o del lotto,
ma che risultino effettivamente, per localizzazione, a servizio
dell'intervento interessato; tali aree non potranno essere reperite
all'interno di ambiti E ed F.
5. Negli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o
a parcheggi, il Comune, gli Enti istituzionalmente competenti ed i
privati opereranno per singoli interventi, ovvero mediante Piano
Attuativo, ai sensi delle presenti NTA o su decisione del Comune.
6. Gli interventi d'iniziativa privata saranno regolati da una convenzione
che ne stabilisca le fasi di realizzazione. Il progetto e la convenzione
sono soggetti alla approvazione del Consiglio Comunale.
7. Nel caso di realizzazione per fasi, ciascun intervento deve presentare
una configurazione morfologicamente compiuta e debbono essere
realizzate almeno le opere d'urbanizzazione afferenti all'area di parziale
intervento.
8. L'Amministrazione Comunale può riservarsi la progettazione esecutiva
degli spazi di cui al presente articolo, anche se interessanti aree private
ed interventi non realizzati direttamente dal Comune.
9. Per gli spazi di cui al presente articolo facenti parte degli interventi
unitari la Variante Generale stabilisce prescrizioni di diverso livello
25
d'approfondimento progettuale, conseguenti agli obiettivi di qualità
urbana che ogni intervento unitario si propone.
a) Nel caso che negli elaborati grafici della Variante Generale risultino
precisazioni dimensionali e funzionali, l'intervento deve soddisfare i
requisiti, le prescrizioni ed i vincoli posti dagli elaborati stessi. Soluzioni
diverse, ferme restando le quantità, possono essere proposte negli
interventi unitari con soluzioni indicative, come stabilito all'art. 5.
b) Nel caso che le prescrizioni funzionali e dimensionali siano contenute
esclusivamente nelle presenti norme, l'intervento dovrà uniformarsi ad
esse nella predisposizione del progetto.
10.
Anche nelle aree G4 è possibile realizzare strutture collettive
permanenti da destinare all'uso pubblico per particolari manifestazioni
con le stesse procedure già specificate per le aree G3.
Art. 10 Attrezzature di interesse generale
(Zone omogenee F, D.I. n° 1444/1968)
1. Nelle aree, nei complessi e negli immobili destinati ad attrezzature ed
impianti d'interesse generale il Comune, gli Enti istituzionalmente
competenti ed i privati potranno operare anche mediante intervento
diretto, se non diversamente stabilito dalle presenti NTA o dal Comune.
2. Gli interventi di Enti e di privati dovranno essere preceduti dalla
stipula di una convenzione che disciplini gli aspetti d'interesse
pubblico relativi all'attuazione.
3. Gli edifici esistenti in dette zone sono soggetti alla disciplina degli
interventi di cui al precedente art. 7.
Le zone omogenee F comprendono:
4. F1 - Parchi pubblici territoriali
Le zone destinate a parco pubblico territoriale individuano le aree che, per
la rilevanza delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, culturali in
esse presenti, richiedono la definizione
di programmi integrati d’intervento di cui all’art. 29 della L.R.n. 5 del
1995, ovvero di specifici Piani Attuativi di Intervento da parte del Comune,
comprendenti interventi e destinazioni d'uso funzionali alla tutela ed alla
valorizzazione delle risorse stesse, nonché alla razionale organizzazione
dei servizi per le funzioni proprie di ciascun parco.
Qualora nell'ambito dell'intervento unitario o dell'area di servizio ricadano
anche edifici ed aree di proprietà privata, è facoltà del Comune consentire
26
la presentazione di Piani Attuativi di iniziativa privata finalizzati al
conseguimento degli obiettivi definiti dalla Variante Generale.
In tal caso una convenzione stabilirà gli impegni dei privati per l'ordinata
sistemazione delle aree e delle attrezzature ricadenti nell'intervento
unitario o nell'area di servizio, comprese quelle pubbliche, disciplinando
altresì i termini e le modalità di gestione di eventuali servizi al fine di
garantirne l'uso sociale e il diritto di prelazione da parte del Comune in
caso di vendita, locazione e costituzione di diritti reali verso terzi.
Potranno altresì essere disciplinati impegni dei privati per la gestione di
servizi e la cura delle risorse presenti nel Parco.
In assenza dei Programmi Integrati di Intervento o dei Piani Attuativi,
sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’art.5 comma 1 e 2 ,
ed art. 5bis della L.R.n. 64 del 1995, e quelli di conservazione delle risorse
naturali. Non sono ammessi interventi edilizi e di trasformazione del suolo
che comportino variazioni delle destinazioni d'uso degli edifici e degli
assetti colturali esistenti.
5. F2 - Attrezzature sanitarie e ospedaliere
L'edificazione è vincolata al rispetto delle norme riguardanti l'edilizia
ospedaliera e sanitaria, integrate dalla disciplina degli interventi
ammissibili sugli edifici esistenti in zona, come risultanti dagli elaborati
grafici della Variante Generale.
6. F3 - Attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo
L'edificazione è vincolata al rispetto delle norme riguardanti l'edilizia
scolastica, integrate dalla disciplina degli interventi ammissibili sugli
edifici esistenti in zona, come risultanti dagli elaborati grafici della
Variante Generale.
7. F4 - Parchi urbani
Le zone di parco pubblico urbano , individuate mediante numerazione
progressiva, sono costituite da ambiti all'interno o adiacenti agli abitati,
riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali.
L'assetto, gli usi e gli interventi ammessi all'interno di ciascuno di esse
sono prescritti dalla relativa norma. L'attuazione dei parchi urbani avviene
mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, nel quale
saranno precisati la disposizione e la tipologia della nuova edilizia
eventualmente ammessa dalla presente Variante Generale, e gli interventi
di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco urbano. Il piano
attuativo preciserà inoltre gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e
27
ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi confacenti all'uso del
parco.
8. F5 - Servizi generali ed impianti tecnologici
Tali zone comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli
impianti inerenti le urbanizzazioni a rete ed i servizi tecnici, le discariche
controllate, gli impianti per le aziende di trasporti e di igiene urbana.
9. F6 - Cimiteri
In tali zone non è consentita alcuna costruzione eccettuate quelle adibite
al servizio esclusivo del cimitero. E' fatto inoltre divieto adibire dette zone
a deposito o simili usi.
Nelle aree soggette a vincolo di rispetto cimiteriale è vietata la costruzione
di qualsiasi manufatto edilizio anche a carattere precario, ad eccezione di
piccole costruzioni per la vendita di fiori e oggetti di arredo funerario; tali
manufatti dovranno essere
realizzati con strutture prefabbricate,
semplicemente asportabili una volta venuta meno la loro utilizzazione e
non potranno avere superficie coperta superiore ai mq. 20,00 ed altezze
maggiori di ml. 2,70 in gronda.
E' ammesso l'ampliamento dei cimiteri, previa approvazione del Consiglio
Comunale, entro la relativa fascia di rispetto ai sensi dell'art. 338 del
Regio Decreto 27 luglio 1934, N. 1265 e successive mm. e ii.; nella
progettazione degli spazi ed edifici dovranno essere rispettate per quanto
possibile la morfologia dei luoghi e le tipologie e materiali preesistenti.
10. F7 - Precari
Tali zone sono destinate all'accoglimento di circhi, spettacoli viaggianti,
feste popolari, incontri musicali, fiere e alle operazioni di Protezione
Civile di cui alla L. 225 del 24.02.1992. Nelle aree interessate debbono
essere assicurati gli impianti igienico-sanitari, di illuminazione notturna,
smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, rifornimento idrico. Può essere
predisposta inoltre un'elisuperficie.
11. F8 - Musei, centri espositivi e fieristici, centri culturali e sociali, sale
per spettacoli comprese le discoteche
Comprendono immobili, complessi e aree destinati ad attività culturali,
museali, espositive, ricreative e sociali; la Variante Generale individua
inoltre le aree nelle quali é prevista la edificazione di manufatti di analoga
destinazione d'uso.
Sugli elaborati grafici della Variante Generale sono indicati le categorie
28
d'intervento ammesse per gli immobili e i complessi esistenti e gli
eventuali incrementi volumetrici. La nuova edificazione sarà regolata dalla
normativa di settore; inoltre, dovrà essere assicurata una superficie di
parcheggi pubblici nella misura di 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie
di calpestio delle nuove costruzioni.
12.
F9 - Crossodromo
L'area è individuata con apposito perimetro sugli elaborati della Variante
Generale e ivi indicata come zona F9.
Vi si possono svolgere attività di cross - country con motocicletta.
Sono consentite le trasformazioni del suolo necessarie per la realizzazione
di percorsi e piste per lo svolgimento delle gare di motocross.
Può essere realizzato un edificio destinato a locali di servizio e sede dei
cronometristi, nel rispetto dei seguenti parametri:
- volume massimo mc.500
- altezza massima mt. 3
- distanza minima dalla strada ml. 40
La sistemazione delle aree al contorno dovrà essere adeguatamente
realizzata tramite piantumazioni atte a costituire barriera acustica, nel
rispetto dei disposti di cui al D.P.C.M. 1.3.1991, alla Legge n. 447/95 e
alla L.R. n. 89/98 e alle classificazioni del territorio comunale effettuata ai
sensi della L.R. medesima, nonché secondo i criteri indicati nell'allegato 3
delle presenti norme.
Nel caso che il crossodromo sia di proprietà e/o gestione privata,
un'apposita convenzione stabilirà gli obblighi del gestore per quanto
riguarda le urbanizzazioni dell'area, il canone annuo, il sistema tariffario,
la pulizia periodica dell'area e quant'altro previsto dalle vigenti normative
in materia.
Art. 11
Classificazione delle strade e sedi ferroviarie
1. Oltre a quanto stabilito dalla delimitazione dei centri abitati e dalla
classificazione delle strade di cui alla legislazione nazionale e regionale,
la Variante Generale indica le strade:
- esistenti, da assoggettare normalmente a manutenzione al fine di
assicurarne l'uso e tutelarne i valori ambientali e paesistici;
- esistenti da recuperare e migliorare nella qualità, al fine di
29
permetterne l'uso in relazione ai tipi di traffico a cui sono destinate e
di riqualificarle per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesistici;
- di progetto, anche su tratti di viabilità minore esistente, o per interi
tracciati nuovi, quando la viabilità esistente si riveli insufficiente o
inadeguata.
2. Negli elaborati grafici della Variante Generale sono indicati i tracciati
ferroviari esistenti e le aree ferroviarie. Queste ultime possono
essere
utilizzate, oltre che per le funzioni proprie dell'esercizio
ferroviario, per le funzioni strettamente collegate con il trasporto delle
persone e delle merci. In tali aree, per comprovate esigenze, è possibile
la realizzazione di manufatti da adibire ad esclusivo uso dell'esercizio
ferroviario.
3. Sono indicate inoltre le distanze di edificabilità dalle linee ferroviarie
esistenti e di progetto. Per i tratti delle linee ferroviarie ricadenti negli
ambiti prevalentemente edificati e di completamento, di cui al
precedente art. 5, tali distanze potranno essere ridotte, a seguito di
autorizzazione dell'amministrazione ferroviaria.
Art. 12 Limiti di edificabilità a protezione delle infrastrutture di
comunicazione
1. Per quanto riguarda le distanze minime (anche non individuate
graficamente dalla Variante Generale) da osservare nell'edificazione al
di fuori dei centri e nuclei esistenti e delle aree di completamento e di
nuova edificazione previste dalla Variante Generale e dagli strumenti
urbanistici e provvedimenti richiamati all'art. 49 si applicano le norme
di cui al D.P.R. 16 Dicembre 1992, N° 495 e successive mm. e ii.
2. Le aree soggette al vincolo concorrono alla determinazione delle
quantità edificabili.
3. Nelle aree soggette a vincolo di rispetto stradale è consentita
l'installazione degli impianti di distribuzione di carburante per
autotrazione, di cui al seguente articolo 21.
Art. 13
Pertinenze del patrimonio edilizio
1. Salvo quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, per tutte le nuove
sistemazioni e per le modificazioni delle aree inedificate di pertinenza
30
degli edifici soggetti alle presenti norme, é richiesto che non meno del
40% della superficie dell'intero lotto interessato sia riservato ad opere a
verde o con suolo filtrante.
2. Le costruzioni accessorie necessarie e compatibili con le caratteristiche
tipologiche dell'edificio sono da considerarsi parte integrante
dell'edificio stesso.
3. Le costruzioni precarie, se oggetto d'intervento e previa dimostrazione
della loro liceità, dovranno essere sostituite con manufatti progettati in
modo tale che siano compatibili con l'edificio principale. Ad esclusione
delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, tutti gli interventi di cui
all'art. 7, quando estesi all'intero organismo edilizio, comportano
automaticamente la revisione e la sostituzione delle costruzioni
accessorie, contestualmente all'intervento sull'edificio principale.
4. Gli annessi agricoli e le costruzioni accessorie esistenti negli ambiti
prevalentemente edificati e di completamento residenziali A e B di cui
all'art. 26, produttivi D di cui all'art. 27, quando non altrimenti
indicato dagli elaborati grafici per quanto riguarda le categorie di
intervento ammesse, possono essere sostituite, anche mediante
accorpamento, con costruzioni di pari volume (categoria di intervento
e1). In questo caso dovranno essere migliorate le condizioni
morfologiche e dovranno essere perseguiti i criteri di cui al precedente
capoverso del presente articolo, in merito alla compatibilità
del
manufatto ricostruito e della sua organicità con l'edificio principale; si
dovrà inoltre procedere per quanto possibile all'eliminazione dei
manufatti dagli spazi di pertinenza degli edifici perseguendo una
migliore sistemazione con superfici a verde.
Art. 14
Aree e corti private
1. Salvo diversa indicazione degli elaborati di piano, le aree inedificate
interposte tra gli edifici, o comunque ad essi pertinenti, dovranno
rimanere libere.
Art. 15
Verde privato d'interesse ambientale e paesaggistico,
tutela del verde
1. Le aree di verde privato d'interesse ambientale consistono in giardini,
viali, parchi, masse vegetazionali ed individui isolati di pregio, da
conservare.
2. In esse la vegetazione esistente sarà mantenuta convenientemente e
reintegrata in caso di deterioramento.
3. E' ammessa la realizzazione di recinzioni, muri a retta, vasconi e
31
cisterne, parcheggi pavimentati, scalinate, terrazzamenti, strade e
pianali, focolari all'aperto, piscine e campi da tennis .
4. Nelle aree di verde privato sono vietati gli ampliamenti volumetrici e le
nuove costruzioni di qualunque genere. E' fatta salva la possibilità di
realizzare strutture da destinare all'uso pubblico; in tali casi il
progetto, corredato da uno schema di convenzione che regolamenti
l'attività da insediare, le caratteristiche costruttive e le modalità di
gestione della struttura, dovrà prioritariamente essere approvato dalla
Giunta Municipale.
5. Le alberature stradali e le alberature isolate o a gruppi che sono poste
a segnalazione di siti, di incroci, di crinali, di confini, ecc., devono
essere tutelate e conservate.
6. Il Comune definirà le convenzioni e gli atti d’obbligo di cui alla L.R.
n.64 del 1995, garantendo la loro conservazione e valorizzazione,
attenendosi ai seguenti criteri:
a. classificazione delle specie e delle essenze presenti e di quelle
scomparse;
b. mantenimento delle specie naturali significative da un punto di
vista paesaggistico e di tradizione;
c. restauro e ripristino delle caratteristiche floristico- vegetazionali e
ambientale - paesaggistiche: miglioramento e/o impianto delle aree
boschive, dei filari, della vegetazione di contenimento, ecc.;
d. eliminazione delle specie non in armonia con la cultura, la
tradizione e il paesaggio;
e. sperimentazione di piantumazione di nuove specie ed essenze
compatibili con i fattori climatici, ambientali e paesaggistici della
zona;
f. riequilibrio dei rapporti tra aree naturali e aree antropiche.
Art. 16
Recinzioni e fondi chiusi
1. La recinzione dei fondi agricoli é ammessa esclusivamente in presenza
delle superfici minime di cui all'art. 3 della L.R. 64/95 e non può
estendersi su più del 50% di proprietà, purchè:
- non vengano ostruite strade vicinali;
- la recinzione consenta il passo a terra di fauna di piccole
dimensioni (distacco minimo ml. 0,20, qualora non si usino siepi) e
sia di altezza non superiore a ml. 1.00;
- siano creati varchi e/o scavalchi ogni ml. 100;
- siano preferibilmente usate siepi di essenze locali o comunque
tecniche e materiali paesaggisticamente compatibili, con divieto
32
dell'uso del filo spinato.
2. Quando le superfici minime del fondo siano inferiori a quelle di cui all’art. 3
della L.R. 64/95, sono ammesse esclusivamente recinzioni per delimitare le
corti delle abitazioni esistenti e delle relative pertinenze. Sul fronte strada e
lateralmente fino all'allineamento del fabbricato potranno essere realizzati
muri in pietrame facciavista e/o intonacati, in armonia con la tipologia edilizia
dell’edificio principale, con un’altezza massima pari a ml. 0,90; tale altezza
potrà essere superata solamente nelle parti di raccordo con le colonne del
cancello di accesso alla proprietà. Al di sopra dei muretti potranno essere
collocate ringhiere e/o reti metalliche con un’altezza massima di ml. 1,20. Per
la restante porzione di recinzione vale quanto stabilito dall’art. 99 del
Regolamento Edilizio Comunale.
3. Previo parere dell'Ente competente, Possono essere costituiti fondi
chiusi con recinzioni aventi o non le caratteristiche di cui al primo
comma, ferma restando l'impossibilità di ostruire strade vicinali, nei
seguenti casi:
- pertinenza di abitazioni e di terreni a coltivazioni particolari;
- allevamenti zootecnici e colture ortoflorovivaistiche.
4. Negli ambiti diversi da quelli agricolo-ambientali sono ammesse
recinzioni con le caratteristiche indicate nel R.E.C. all'art. 99.
Art. 17
Aree riparie
1. Comprendono tutte le aree occupate dai corpi d'acqua e dalle golene
marginali, escluse quelle già regolate da leggi nazionali e regionali
(acque pubbliche) tutelate ai fini del rispetto del sistema di deflusso
delle acque.
2. Oltre a quanto stabilito dalla DCR 230/1994 e dal P.I.T. valgono le
disposizioni seguenti, se non in contrasto.
3. In esse è vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la
regolazione del regime idraulico. Gli eventuali interventi debbono
essere autorizzati dall'Ente competente.
4. Le aree di pertinenza di edifici poste lungo i corpi d'acqua, escluse
quelle già regolate da leggi nazionali e regionali (acque pubbliche), e
quelle vincolate a specifica destinazione d'uso dalla Variante Generale,
debbono essere considerate una fondamentale componente ambientale
e paesaggistica e come tali protette e mantenute.
5. In prossimità dei corpi d'acqua e nei margini delle golene o comunque
fino ad un minimo di ml. 10.00 dal ciglio di sponda o dal piede esterno
dell'argine stesso sono vietate le costruzioni e le infrastrutture,
comprese le recinzioni,
anche a carattere precario, le attività
33
6.
7.
8.
9.
inquinanti, lo scarico di rifiuti, sia solidi che liquidi non depurati
secondo le norme vigenti e l'escavazione di inerti. Sono fatte salve le
opere idrauliche e di attraversamento del corso d'acqua, con le
precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico.
Gli scarichi esistenti ed in uso dovranno uniformarsi alla sopradetta
disposizione.
L'alveo dei corpi d'acqua dovrà essere mantenuto o ripristinato in
condizioni di efficienza idraulica, secondo le procedure e le competenze
previste dalla normativa vigente in materia..
E' vietato inoltre ridurre la consistenza delle formazioni arboree di
argine, di ripa e di golena esistenti, con esclusione degli impianti
specializzati per l'arboricoltura del legno.
Sono vietati gli argini in cemento armato o in materiale lapideo, salvo
che in brevi tratti in adiacenza a manufatti, infrastrutture e abitati.
Art. 18
Autorimesse e parcheggi privati
1. Il dimensionamento e la localizzazione dei parcheggi privati sono
regolati dalle disposizioni di legge in materia.
2. A integrazione di tali disposizioni, le superfici di parcheggio nella
misura di 1 mq./10 mc. (L. 122/89) oltre che per la nuova edificazione,
dovranno essere reperiti anche nei seguenti casi, ad esclusione degli
interventi in ambito A:
− ristrutturazione edilizia con contestuale cambio d'uso;
− suddivisione in più unità immobiliari anche in assenza di
variazione d'uso, assicurando comunque almeno un posto auto
per ogni unità immobiliare.
3. Relativamente all'ambito A, gli interventi che comportano una diversa
utilizzazione di garages esistenti sono ammessi solamente se viene
reperita a tale fine, all'interno della proprietà una superficie pari a
quella trasformata.
4. Le disposizioni medesime debbono essere integralmente soddisfatte
negli interventi unitari, in aggiunta agli spazi di parcheggio pubblici
previsti in ciascuno di tali interventi dalla relativa norma e dagli
elaborati grafici di Variante Generale, come precisato al precedente art.
9, lettera G.4.
5. Al fine di assicurare la quota di suolo permeabile prescritta al
precedente art. 13, la pavimentazione degli spazi di parcheggio
all'aperto sarà di tipo filtrante.
6. Garages privati prescritti dalla L. 122/89, per la quantità minima
34
stabilita dalla legge (1 mq./10 mc.), non concorrono alla
determinazione del volume fabbricabile, purché siano asserviti
all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a
mezzo di vincolo pertinenziale da trascriversi a cura del soggetto
attuatore dell'intervento.
7. Possono essere collocati all'interrato, al seminterrato o al piano terreno
degli edifici, ma anche in corpo di fabbrica separato dalla costruzione
principale,
nonchè
sul
resede
esterno
esclusivo
purchè
opportunamente sistemato allo scopo.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 41 c. 9 del vigente R.E.C.
Art. 19
Campi da tennis e piscine di pertinenza degli edifici
(modificato dall’articolato)
1. Nelle aree degli edifici per la residenza civile e rurale, turistico ricettivi,
ricreativi e sportivi, ove non sia specificatamente vietata da normative
nazionali o regionali, nonché dalle presenti Norme (art. 28) è
consentita la realizzazione di campi da tennis e/o piscine con le
seguenti prescrizioni:
a) Dovranno mantenere il miglior rapporto possibile con l’andamento
del terreno e con i fabbricati esistenti, ciò per evitare forti impatti con
l’ambiente circostante, oppure che la nuova attrezzatura non sia
predominante rispetto alla edificazione preesistente. La valutazione di
impatto ammissibile sará di giudizio insindacabile della Commissione
Edilizia se è prevista dalle vigenti norme, in caso contrario il giudizio
sará dell’U.T.C; in ogni caso i movimenti terra dovranno essere
contenuti e non superare quanto previsto dal precedente art. 8.
b) Le nuove piscine e/o campi da tennis, se ubicati in aree
extraurbane, dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario
esistente, dei muri a retta, delle alberature a filari e sistemazioni in
genere;
c) Eventuali schermature a verde o piantumazioni in genere, dovranno
essere eseguite con essenze tipiche della zona;
d) Le dimensioni del campo da tennis non dovranno superare mt.18 x
36 e per le piscine mt. 10 x 20 . Nel caso che la piscina risulti a
servizio di almeno quattro alloggi o di una attrezzatura alberghiera ,
tali dimensioni potranno maggiorare fino a mt. 12,50 x 25.
2. E' ammessa la realizzazione di locali tecnici interrati a servizio della
piscina esclusivamente in adiacenza della stessa, con dimensioni nette
massime di mq. 6,00 ed altezza utile di ml. 2,20.
35
Art. 20
Ritrovamenti archeologici
1. Qualora nel corso dei
lavori di qualsiasi natura avvengano
ritrovamenti di interesse storico o artistico, è fatto obbligo al
proprietario, al direttore e all'assuntore dei lavori, di denunciarli alla
competente Soprintendenza Archeologica ed al Sindaco.
2. In caso di ritrovamento fortuito di elementi di rilevante interesse
storico, archeologico ed artistico, nel corso dei lavori oggetto di
concessione edilizia, il Sindaco può disporre la sospensione della
concessione e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione degli
elementi ritrovati, compresa la vigilanza sul cantiere di personale
specializzato individuato di concerto con la Soprintendenza
Archeologica in caso di prosecuzione dei lavori.
Art. 21
Impianti per la distribuzione di carburanti
1. Le aree “I.R.” destinate ad Impianti Stradali di Distribuzione di
Carburante per auto trazione vengono suddivise in due categorie:
– Aree di Servizio “I.R.1” previste lungo la Strada di Grande
Comunicazione E78 Siena – Bettolle, ad esclusivo servizio della stessa
strada.
– Aree di Servizio “I.R.2” inserite all’interno dell’intero territorio comunale
con esclusione delle aree “I.R.1” di cui all’alinea precedente.
Aree di Servizio “I.R.1”
2. Nelle aree destinate ad Impianti Stradali di Distribuzione di Carburante
per auto trazione “I.R.1” sono ammessi impianti del tipo “stazione di
rifornimento” o “stazione di servizio” secondo le tipologie e le
caratteristiche previste con D.C.R. 359 del 26 novembre 1996, allegato C.
3. In tali aree, oltre agli apparecchi di erogazione del carburante con relativi
serbatoi, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o grassaggio e/o
per la vendita di accessori per autoveicoli, un locale di ristoro, un locale
Bar, locali per la vendita di prodotti tipici e/o giornali e/o tabacchi, servizi
igienici ed eventuali altri servizi accessori all’impianto nel rispetto dei
seguenti indici:
– Rapporto di copertura massima: Rc 15%, escluse le pensiline;
– Altezza massima della pensilina: ml. 5,00;
– Altezza massima degli altri manufatti: ml. 5,00
4. L’ingresso e l’uscita dell’area di Servizio devono essere distinti e
separati. Almeno il 30% della superficie totale degli spazi non coperti
deve essere riservato esclusivamente ad opere a verde o comunque a
36
sistemazioni con suolo filtrante.
Aree di Servizio “I.R.2”
5. Nelle aree destinate ad Impianti Stradali di Distribuzione di Carburante
per auto trazione “I.R.2” sono ammessi impianti del tipo “stazione di
rifornimento”, “stazione di servizio” o “chiosco” secondo le tipologie e le
caratteristiche previste con D.C.R. 359 del 26 novembre 1996, allegato C.
6. In tali aree, oltre agli apparecchi di erogazione del carburante con relativi
serbatoi, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o grassaggio e/o
per la vendita di accessori per autoveicoli, un piccolo locale di ristoro,
servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all’impianto nel rispetto
dei seguenti indici:
– Rapporto di copertura massima: Rc 15%, escluse le pensiline;
– Altezza massima della pensilina: ml. 5,00;
– Altezza massima degli altri manufatti: ml. 5,00
7. L’ingresso e l’uscita dell’area di Servizio devono essere distinti e
separati. Almeno il 40% della superficie totale degli spazi non coperti
deve essere riservato esclusivamente ad opere a verde o comunque a
sistemazioni con suolo filtrante.
Art. 21.bis Criteri per la localizzazione di nuovi Impianti
1. Le aree all’interno delle quali potranno essere installati i nuovi impianti
di distribuzione di carburante dovranno essere situate all’interno delle
zone I.R.1 o I.R.2, oppure dovranno soddisfare le seguenti
caratteristiche:
– Fuori dai centri abitati dovranno essere poste entro le fasce di
rispetto stradale e non potranno interessare aree destinate ad
attrezzature pubbliche e di pubblico interesse;
– Dentro i centri abitati dovranno essere situate all’interno degli
ambiti produttivi D;
– Le dimensioni dell’impianto non potranno misurare il doppio delle
dimensioni minime previste dalla D.C.R. 359/96;
– Non dovranno essere sottoposte a vincoli di carattere paesaggistico –
ambientale ai sensi della L. 490/99 (vincoli ex L. 1497/39 e ex L.
431/85) né essere contigue a manufatti di carattere storico –
architettonico vincolati ai sensi della stessa legge (vincoli ex
1089/39).
2. In ogni caso i nuovi impianti dovranno rispettare la disciplina prevista
dalla D.C.R. n. 359 del 26.11.1996 e risultare conformi al Nuovo
37
Codice della Strada nonché al relativo Regolamento di Attuazione.
3. Diverse localizzazioni potranno essere individuate solo attraverso
specifica variante al PRG che dia atto delle motivazioni che sottendono
la scelta.
Art. 22
Percorsi pedonali e piste ciclabili
1. Le piste ciclabili, i percorsi e gli spazi pedonali saranno attrezzati ed
arredati in conformità alla loro destinazione d'uso. La loro realizzazione
comporterà sia il riuso di manufatti esistenti che la realizzazione di
opere nuove, ovvero potrà risultare dalla riorganizzazione funzionale e
morfologica delle sedi stradali esistenti.
2. Il sistema di relazioni costituito dai percorsi e dalle aree pedonali deve
essere alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere,
quindi, spazi, direzioni, velocità e scenari autonomi. Il sistema delle
aree verdi funziona in parallelo, in contiguità e in continuità con il
sistema delle aree pedonali.
3. Gli spazi ed i percorsi pedonali dovranno soddisfare le condizioni di
accessibilità di cui al D.P.R. 384/1978.
4. Alcuni percorsi pedonali sono indicati negli elaborati grafici della
Variante Generale, assieme alle
aree di sosta e alle
piazze/piazzole/aree pavimentate. Sono individuate le parti di tracciato
destinate esclusivamente ai pedoni, ai pedoni e alle biciclette, e le parti
nelle quali ø consentito l'accesso veicolare per i soli residenti.
5. Dove non siano già previsti, gli interventi devono essere individuati da
apposito piano di settore di iniziativa pubblica o privata, con i seguenti
criteri:
− utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati;
− attraversamento marginale di campi, di proprietà, su segni del
terreno già individuabili;
− collegamento tra strutture scolastiche, sportive, civiche,
aree
verdi, ecc.;
− presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico,
architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi vegetazionali.
6. Nel caso i tracciati interessino proprietà private il Comune potrà
provvedere all'esproprio o a convenzioni per definire servitù.
7. La realizzazione dei percorsi pedonali deve essere attuata con il criterio
dell'intervento leggero. Ciò implica un miglioramento del fondo stradale
e/o di un suo adeguamento con la realizzazione di un manto in
materiale permeabile e la sua delimitazione attraverso bordi e cordoli,
senza risalto sul terreno.
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8. E' possibile prevedere tratti di percorsi pedonali e ciclabili utilizzabili
da mezzi meccanici per accedere direttamente alle attrezzature con
ambulanze, mezzi di rifornimento, mezzi di manutenzione, ecc.
9. Disposizioni particolari definiranno le modalità per impedire l'accesso
agli autoveicoli, la protezione dei percorsi in sede mista, le
pavimentazioni e le alberature e le attrezzature di corredo.
10. Il progetto deve prevedere, inoltre, la segnaletica, naturale e
artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi stessi, marcati
dalla presenza di essenze e alberature che ne definiscano meglio il
tracciato e il luogo dove conducono.
Art. 23
Orti urbani
1. Comprendono aree di proprietà pubblica o privata destinate ad attività
orticole non professionali, costituenti attrezzature urbane.
2. In tali zone è fatto divieto assoluto di frazionamento dei fondi; lo
strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata al
quale è assoggettata l'attuazione delle opere, stabilirà la suddivisione
in orti senza che ciò determini frazionamento della proprietà. Ciascun
orto è concesso all'uso per il periodo di tempo determinato dalla
convenzione regolante l'attuazione della zona.
3. All'interno della zona è vietata la costruzione di manufatti precari; è
ammesso un capanno per ogni orto, con le dimensioni di seguito
precisate. I capanni dovranno uniformarsi a uno o più tipi predisposti
dal Comune.
- superficie minima dell'orto: 400 mq
- superficie massima del capanno: 20 mq
- altezza massima del capanno: 2,20 m
- distanza minima dalle strade carrabili principali: 10 m
- distanza minima dai corsi d'acqua: 10 m
- distanza minima dagli edifici: 20 m
- recinzioni con siepi di essenze locali ai margini esterni della zona e
tra i singoli lotti .
4. Le presenti disposizioni valgono anche per aree di orti esistenti. Il
proseguimento delle attività in esse è condizionato alla formazione
dello strumento urbanistico preventivo e all'adeguamento dell'area alle
disposizioni stesse.
Art. 24
Elementi di arredo
1. L'allegato 1 delle presenti NTA costituisce un manuale dei materiali e
delle tecniche da utilizzare di regola negli interventi di conservazione.
39
2. Con provvedimenti separati il Comune potrà eventualmente
predisporre strumenti specifici ma facoltativi, ossia i manuali del
colore, dell'arredo vegetazionale, delle pavimentazioni degli spazi
pubblici, dell'illuminazione pubblica, delle insegne e della segnaletica.
Nel caso in cui il Comune abbia predisposto tali manuali, essi
costituiranno i riferimenti per gli interventi pubblici e privati sul
patrimonio urbanistico ed edilizio esistente e nella nuova
urbanizzazione o edificazione.
3. Tali manuali determineranno l'unitarietà e l'uniformità degli interventi,
evitando la loro attuale casualità e garantiranno l'innalzamento
generale della qualità urbana.
4. In attesa (o in assenza, nel caso in cui il Comune non predisponga tali
manuali) della formazione di tali strumenti di guida alla progettazione
si adotteranno comportamenti di facile attuazione:
- in ogni intervento su edifici esistenti conservare anche per
analogia con altre unità edilizie dello stesso periodo e di simile
tipologia e se necessario ripristinare, le finiture originarie: colori,
decorazioni, materiali dei serramenti, ecc;
- in ogni intervento di nuova edificazione applicare il criterio della
contestualizzazione
al
tessuto
urbanistico
esistente,
previa
documentazione delle regole e delle caratteristiche tipo-morfologiche di
tale tessuto;
- conservare, se necessario ripristinare elementi di arredo di
interesse storico, artistico, testimoniale o ambientale: recinzioni,
pilastri di accesso a viali e giardini, paracarri, insegne, targhe, edicole,
opere in ferro, ecc. , applicando il criterio della riparazione piuttosto
che quello della sostituzione.
- richiedere che i progetti degli interventi unitari, sia attuabili per
intervento diretto sia sottoposti a strumento attuativo, contengano il
progetto dell'arredo vegetazionale. Gli elaborati della Variante
Generale suggeriscono alcune disposizioni della vegetazione, a filari e a
masse.
Art. 25
Tipi edilizi
1. La Variante Generale tiene presenti le caratteristiche tipologiche degli
insediamenti esistenti per definire i nuovi interventi.
2. Gli interventi diretti e gli strumenti attuativi faranno riferimento a tali
caratteristiche e alle relative leggi di crescita e di trasformazione, nella
progettazione e nell'attuazione degli interventi.
3. Ogni intervento di nuova edificazione previsto dalla Variante Generale
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è normato nelle sue caratteristiche tipologiche e morfologiche in modo
da renderlo coerente con le "regole" del tessuto urbanistico entro il
quale è previsto. A tal fine sono individuate alcune classi tipologiche di
seguito descritte.
VILLINI ISOLATI ( i )
4. Edificio residenziale isolato con pertinenza a giardino sui quattro lati,
di
uno
o
due
piani
abitabili;
comprende
eventuale
interrato/seminterrato o piano terreno non abitabile di limitata altezza,
per accessori degli alloggi (garage, cantina).
I garages possono trovare posto nell'interrato/seminterrato, nel piano
terreno non abitabile o in un corpo di fabbrica separato dall'edificio
principale.
Il villino è costituito preferibilmente da uno o due alloggi e deve
insistere su un lotto con superficie non inferiore a mq. 400, non
escludendo pertanto la possibilità, all'interno della stessa
perimetrazione, di avere più edifici isolati distribuiti su altrettanti lotti.
Nei lotti “i”, qualunque sia la volumetria prevista, è possibile con
intervento diretto prevedere fino ad un massimo di quattro unità
abitative per edificio.
VILLINI BINATI E A SCHIERA ( s )
5. Edificio residenziale che occupa tutta la larghezza del lotto con
pertinenza a giardino o orto sul retro ed eventualmente a giardino sul
fronte, di uno o due piani abitabili; comprende eventuale
interrato/seminterrato o piano terreno non abitabile di limitata altezza,
per accessori degli alloggi (garage, cantina).
I garages possono trovare posto anche in un corpo di fabbrica separato
costituito dai garages di tutta la schiera.
Il villino a schiera è costituito da uno o due alloggi.
Gli edifici si presentano in forma aggregata a formare un fronte
continuo a filo strada o arretrato in caso di pertinenza a giardino sui
fronti. Ogni aggregazione, che preferibilmente non sarà inferiore a sei
unità, avrà caratteri di unitarietà; in caso di fronte arretrato, la
recinzione dovrà essere uguale per tutta l'estensione dell'aggregazione.
Nel caso che gli edifici siano aggregati a due a due, ognuno presenta
tre lati liberi; in questo caso l'elemento seriale diventa l'unità binata.
PALAZZINE ( p )
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6. Edificio residenziale isolato con quattro o più alloggi, con un corpo
scala unico e centrale e altezza fino a tre piani, compreso il piano
terra, di norma riservato ad accessori degli alloggi: garages, cantine,
porticati, ecc., salvo diversa destinazione d'uso indicata negli elaborati
grafici e nelle disposizioni normative o progettuali.
L'area scoperta di pertinenza è condominale e non può essere
suddivisa; è sistemata a giardino e in parte, a seconda della grandezza
del lotto, a sosta delle auto. Le piazzole per la sosta auto dovranno
comunque avere pavimentazione filtrante.
La superficie minima del lotto deve essere di 600 mq.
Saranno preferite forme compatte e coperture a padiglione.
EDIFICI IN LINEA ( l )
7. Edificio residenziale con 4 o più alloggi per corpo scala e minimo tre
piani di altezza, compreso il piano terra, di norma riservato ad
accessori degli alloggi: garages, cantine, porticati, ecc, salvo diversa
destinazione d'uso indicata negli elaborati grafici di Variante Generale
e nelle disposizioni normative e progettuali di cui alle presenti NTA.
Esso si presenta in forma aggregata e seriale o isolato (4 affacci).
Disposto su più lati di un isolato determina la tipologia a corte (c ).
Gli accessi ai garages devono avvenire dalla parte interna. L'area
scoperta di pertinenza è condominiale e non può essere suddivisa; è
sistemata a giardino e in parte a sosta per le auto. Le piazzole per
sosta auto dovranno comunque avere pavimentazione filtrante.
Le pareti di estremità non debbono essere cieche; possono essere
progettate finestre finte.
La copertura sarà preferibilmente a padiglione o a giardino pensile.
EDIFICI A TORRE ( t )
8. Edificio residenziale multipiano a tre o quattro alloggi per piano, con
corpo scala centrale; il piano terra è di norma destinato ad accessori
degli alloggi: garages, cantine, porticati, ecc., salvo diversa
destinazione d'uso indicata negli elaborati grafici di Variante Generale
e nelle disposizioni normative o progettuali.
L'area scoperta di pertinenza è condominiale e non può essere
suddivisa; è sistemata a giardino e solo in parte, come sosta per le
auto. Le piazzole per la sosta auto dovranno comunque avere
pavimentazione filtrante.
L'edificio ha forma quadrata o tendenzialmente tale e deve presentare
aperture su tutti i lati.
42
La copertura può essere piana, ma i volumi tecnici soprastanti la
copertura dovranno essere risolti con una soddisfacente architettura.
EDIFICI PUBBLICI
9. Gli edifici con destinazione pubblica di nuova costruzione devono
essere ubicati in luoghi nodali dello spazio pubblico che
contribuiranno a definire. La facciata principale deve essere rivolta
verso tale spazio.
I parcheggi sono da realizzare sui lati o sul retro e schermati con
vegetazione come stabilito dal precedente Art. 9. Parte delle aree
destinate agli edifici pubblici e alle attrezzature sarà aperta al
pubblico passeggio e convenientemente sistemata a piazza, giardino,
prato, ecc. E' auspicabile la collocazione di sculture e di fontane negli
spazi fronteggianti gli edifici pubblici e le attrezzature.
Art. 26
Classificazione degli ambiti residenziali
1. Gli ambiti A - B - C prevalentemente edificati e di completamento
residenziali, di cui al successivo Titolo II, comprendono aree, complessi
e immobili riservati alla destinazione d'uso residenziale, di cui al
precedente art. 6.
2. Si distinguono le sottozone di seguito definite, per le quali valgono le
sotto elencate disposizioni comuni, mentre al Titolo III sono stabilite
disposizioni specifiche per singoli ambiti.
3. A1 B1 C1 comprendono gli edifici ed aree a esclusiva destinazione
d'uso residenziale civile o agricola, compresi i locali accessori e gli
annessi, inclusi quelli agricoli. Fatta esclusione degli edifici ricadenti in
ambiti agricolo-ambientali di cui all'art. 29, sono ammessi commercio
di prima necessità, uffici e artigianato di servizio alla residenza,
pubblici esercizi da collocarsi esclusivamente ai piani terra degli edifici;
al piano primo degli edifici ricadenti all’interno degli ambiti “A” e “B”,
oltre alla residenza, potranno essere localizzati anche gli uffici. Le
attività di artigianato non debbono dar luogo a inquinamenti molesti e
a pericoli per le persone; in particolare non debbono essere superati i
limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti nella classificazione
predisposta dal Comune ai sensi della L.R. n. 89/98 e alle
classificazioni del territorio comunale effettuata ai sensi della L.R.
medesima.
43
4. A2 B2 C2 comprendono gli edifici ed aree a prevalente destinazione
d'uso residenziale civile o agricola, compresi i locali accessori e gli
annessi, inclusi quelli agricoli. Sono ammesse le destinazioni d'uso
commerciali, produttive, direzionali e turistico ricettive,
pubblici
esercizi, purché venga comunque mantenuta anche la destinazione
d'uso residenziale, rispondano ai limiti e alle prescrizioni stabiliti per
ogni ambito al successivo Titolo II, non determinino situazioni di
pericolo per le persone, inquinamenti o molestie anche per volume di
traffico indotto. Le attività produttive non debbono superare i limiti
massimi di esposizione al rumore stabiliti nella classificazione
predisposta dal Comune ai sensi della L.R. n. 89/98 e alle
classificazioni del territorio comunale effettuata ai sensi della L.R.
medesima.
Art. 27
Classificazione degli ambiti produttivi (D)
1. Gli ambiti prevalentemente edificati e di completamento produttivi di
cui al successivo Titolo II, comprendono aree, complessi e immobili
riservati alle destinazioni d'uso industriali, artigianali, turistico
ricettive, estrattive, commerciali, di deposito, direzionali.
2. Si distinguono le sottozone di seguito definite, per le quali valgono le
sottoelencate disposizioni comuni, mentre al Titolo II sono stabilite
disposizioni specifiche per singoli ambiti.
3. Gli ambiti industriali, in relazione al grado di utilizzazione
articolano in sottozone sature o di completamento e in
espansione con disponibilità di aree per nuovi impianti
per la rilocalizzazione di quelli esistenti.
4. Le industrie insalubri di seconda classe, di cui al D.M.
delle aree, si
sottozone di
industriali e
5 settembre
1994 ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e
successive mm. e ii., potranno essere insediate esclusivamente
all'esterno del perimetro del centro urbano e comunque
indicativamente ad almeno 100 m. da qualsiasi abitazione limitrofa. La
realizzazione di tali interventi, sia che si tratti di nuova realizzazione
che di ampliamento dell'esistente, dovrà essere oggetto di specifico
Piano Unitario da sottoporre al parere preventivo del Consiglio
Comunale che valuterà tra l'altro, in base alla tipologia dell'industria e
alla sua localizzazione, la distanza minima dalle abitazioni circostanti.
5. D1 - Sono considerate sature o di completamento le sottozone D1.
44
Comprendono ambiti produttivi esistenti o conseguenti a piani
attuativi approvati. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite per
ogni ambito nel successivo Titolo II, sono previsti la sostituzione delle
costruzioni esistenti, il loro ampliamento e la nuova edificazione entro
il rapporto massimo di copertura del 50%.
E' ammesso il mutamento della destinazione d'uso delle strutture
esistenti nonchè la nuova edificazione con destinazione d'uso
commerciale e direzionale, a condizione che, trattandosi di aree di
completamento per le quali in sede di stesura della variante generale
di PRG sono già state verificate le dotazioni di standard per zone
produttive, sia soddisfatto al 50% lo standard di spazi pubblici di cui
all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968 n° 1444, da destinare preferibilmente a
parcheggio e da reperire interamente entro il lotto dell'azienda
interessata dalla trasformazione d'uso.
L'attuazione di tali interventi di sostituzione, ampliamento e nuova
edificazione con destinazione d'uso commerciale e direzionale sono
assentibili mediante concessione diretta convenzionata con la quale il
soggetto attuatore si impegna alla realizzazione e successiva cessione
degli spazi pubblici previsti.
Nel caso di strutture commerciali, ai sensi della D.C.R. 233/99, sono
ammessi negozi di vicinato e medie strutture.
E' ammessa la realizzazione di un solo alloggio per il personale di custodia o
di direzione della superficie utile massima di 90 mq. per ciascuna azienda; tale
alloggio dovrà essere asservito all'attività con vincolo permanente a mezzo di
atto da trascriversi a cura del soggetto attuatore dell'intervento, affinché sia
impossibile cedere in proprietà e/o affitto l’abitazione a persone, società ed
enti diverse da quelle che gestiscono l’attività collegata.
6. D2 - Comprendono ambiti disponibili per nuovi impianti industriali e
per la rilocalizzazione di quelli trasferiti, per la piccola industria, per
l'artigianato, il commercio e il direzionale.
Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite per ogni ambito nel
successivo Titolo II, la nuova costruzione è ammessa entro il rapporto
di copertura del 50%.
E' ammesso un solo alloggio per il personale di custodia o di direzione
della superficie utile massima di 95 mq. per ciascuna azienda.
L'attuazione parziale o totale di ciascun ambito, ove la cartografia del
vigente strumento urbanistico preveda la realizzazione di opere di
urbanizzazione, è subordinata ad approvazione di strumento
45
urbanistico attuativo.
In caso di attuazione parziale dell'ambito, quando le opere di
urbanizzazione
previste
interessano
diverse
proprietà,
l'Amministrazione può decidere se far realizzare la parte di opere
ricadenti all'interno della proprietà del richiedente o, nel caso in cui
tale porzione risulti funzionalmente incompleta, incamerare gli oneri
per procedere poi, ove lo ritenga opportuno, direttamente
all'esecuzione delle opere stesse.
Nei casi soggetti a Piano Attuativo, per ciascun intervento, devono
essere integralmente realizzati gli spazi pubblici di cui all'art. 5 del D.I.
2 aprile 1968 n° 1444 da reperire interamente entro il lotto
dell'azienda interessata.
Ove ai sensi dei commi precedenti non sia necessario un Piano
Attuativo nonché nei casi di aree già urbanizzate, può essere prevista
la nuova edificazione o il cambio d'uso dell'esistente da
industriale/artigianale a commerciale e/o direzionale purché sia
soddisfatto al 50% lo standard di spazi pubblici di cui all'art. 5 del D.I.
2 aprile 1968 n° 1444, da destinare preferibilmente a parcheggio e da
reperire interamente entro il lotto dell'azienda interessata dalla
trasformazione d'uso.
Nel caso di strutture commerciali, ai sensi della D.C.R. 233/99, sono
ammessi negozi di vicinato e medie strutture.
Qualora non già specificato nella convenzione del piano attuativo, il
rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti produttivi è
subordinato alla stipula di una apposita convenzione con la quale
dovranno essere disciplinati: la quantità e le modalità di
approvvigionamento idrico; lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi
con particolare riferimento a quantità, classificazione, stoccaggio e
trattamento; il rispetto delle normative vigenti in materia di
inquinamento acustico, atmosferico, del suolo, del sottosuolo, dei corsi
d'acqua e della falda. Dovranno essere osservate le disposizioni
stabilite nella classificazione predisposta dal Comune ai sensi della
L.R. n. 89/98 e alle classificazioni del territorio comunale effettuata ai
sensi della L.R. medesima.
7. D3 - Comprendono attività produttive sparse.
Si tratta di insediamenti produttivi, artigianali e commerciali sparsi in
zone agricole e residenziali. Per ciascuno di essi sono stabiliti negli
elaborati grafici della Variante Generale stessa gli interventi di
46
adeguamento consistenti nelle opere ammissibili sugli edifici esistenti
e negli eventuali incrementi volumetrici.
Esclusivamente per gli immobili ricadenti in ambiti “B” e “D” sono previsti la
sostituzione delle costruzioni esistenti, il loro ampliamento e la nuova
edificazione entro il rapporto massimo di copertura del 50%.
E' ammesso il mutamento della destinazione d'uso delle strutture esistenti
nonché la nuova edificazione con destinazione d'uso commerciale e
direzionale, a condizione che, trattandosi di aree di completamento per le
quali in sede di stesura della variante generale di PRG sono già state verificate
le dotazioni di standard per zone produttive, sia soddisfatto al 50% lo
standard di spazi pubblici di cui all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968 n° 1444, da
destinare preferibilmente a parcheggio e da reperire interamente entro il lotto
dell'azienda interessata dalla trasformazione d'uso.
L'attuazione di tali interventi di sostituzione, ampliamento e nuova
edificazione con destinazione d'uso commerciale e direzionale sono assentibili
mediante concessione diretta convenzionata con la quale il soggetto attuatore
si impegna alla realizzazione e successiva cessione degli spazi pubblici
previsti.
Nel caso di strutture commerciali, ai sensi della D.C.R. 233/99, sono ammessi
negozi di vicinato e medie strutture, ad esclusione degli immobili ricadenti in
ambito agricolo ed oggetto di cambio di destinazione d'uso che non potranno
dar luogo a strutture commerciali diverse dal negozio di vicinato.
8. D4 - Sostituito da Del. C.C. n. 23 del 23.9.97 variante PRAE
(vedi art. 46)
9. D5 - Comprendono ambiti per insediamenti turistico-residenziali. Negli
insediamenti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria; potranno essere realizzati limitati
ampliamenti esclusivamente per adeguamento delle strutture di
servizio del complesso.
I nuovi insediamenti debbono rispondere alle seguenti condizioni:
- il 30% della superficie dell'area interessata dall'intervento deve
essere destinato a verde pubblico, realizzato e mantenuto dai soggetti
attuatori dell'intervento stesso;
- le nuove costruzioni, residenziali, di servizio e destinate ad accogliere
le attività comuni, rispetteranno i seguenti indici:
. indice di fabbricabilità territoriale, calcolato sull'intera
superficie dell'area dell'intervento: 0.3 mc/mq.
. altezza massima: mt. 6.50
E' ammesso l'intervento diretto negli ambiti esistenti; l'attuazione di
47
quelli di nuovo impianto è subordinata all'approvazione di strumento
urbanistico attuativo.
10. D6 - Comprendono ambiti
per insediamenti turistico ricettivi
(campeggi e villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza ex L.R.
23 febbraio 2000, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni).
Per ciascun ambito di insediamento turistico-ricettivo di campeggio e
villaggio, esistente o di nuovo impianto, la relativa norma di intervento
unitario, di cui al successivo Titolo II, stabilisce le opere ammissibili,
le quantità edificabili, le attrezzature e i servizi richiesti, le
sistemazioni da realizzare, oltre a quanto prescritto dalla L.R. 42/2000.
Gli interventi di nuovo impianto sono subordinati all'approvazione di
strumenti urbanistici attuativi.
11. D7 - Comprendono immobili, complessi e aree per insediamenti
turistico-ricettivi (alberghi e residenze turistico alberghiere ex L.R. 23
febbraio 2000, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni).
Per ciascun insediamento turistico-ricettivo alberghiero o residenziale
alberghiero, esistente o di nuovo impianto, la relativa norma di
intervento unitario, di cui al successivo Titolo II, o le indicazioni
contenute negli elaborati grafici della Variante Generale stabiliscono le
opere ammissibili, le quantità edificabili, le attrezzature e i servizi
richiesti, le sistemazioni da realizzare, oltre a quanto stabilito dalla
L.R. 42/2000. Stabiliscono inoltre, la realizzazione dei servizi per
incrementare gli standard qualitativi di insediamenti esistenti, nella
misura stabilita dai successivi articoli.
Possono comprendere complessi agricoli da recuperare con le opere e
gli ampliamenti nelle misure stabilite dal successivo Titolo II, o degli
elaborati grafici della Variante Generale, previa salvaguardia delle
unità poderali.
Gli interventi di nuovo impianto sono subordinati all'approvazione di
strumenti urbanistici preventivi estesi agli ambiti individuati negli
elaborati grafici della Variante Generale.
12. D8 - Comprendono immobili, complessi edilizi o aree per strutture
ricettive extra-alberghiere (L.R. 23 febbraio 2000, n. 42 e successive
modifiche ed integrazioni).
Per ciascun insediamento extra-alberghiero, esistente o di nuovo
impianto, la relativa norma di intervento unitario o gli elaborati grafici
di Variante Generale stabiliscono le opere ammissibili, le quantità
48
edificabili, le attrezzature e i servizi richiesti, le sistemazioni da
realizzare, oltre a quanto stabilito dalla L.R. 42/2000. Stabiliscono
inoltre, la realizzazione dei servizi per incrementare gli standard
qualitativi di insediamenti esistenti, nella misura stabilità dalla
relativa norma o dagli elaborati grafici, previa salvaguardia delle unità
poderali.
Se non altrimenti stabilito, gli interventi sono assentibili mediante
concessione diretta.
13. D9 - Comprendono immobili, complessi e aree per il commercio
compreso quello all'ingrosso e le grandi strutture di vendita
Oltre a quanto stabilito dalla D.C.R. n° 221 del 14.6.1994 dovranno
essere rispettati i seguenti indici:
. rapporto di copertura 50%
. altezza massima: mt. 10.00
Gli interventi di nuovo impianto sono subordinati all'approvazione di
strumenti urbanistici preventivi (piani attuativi).
14. D10 - Comprendono immobili, complessi edilizi o aree per attività
direzionali, uffici pubblici e privati, attività ricreative, attrezzature
militari, per la protezione e l'ordine pubblico.
Negli elaborati grafici della Variante Generale sono indicate le
categorie di intervento ammesse per gli edifici e i complessi esistenti.
La nuova edificazione è subordinata all'approvazione di strumenti
urbanistici preventivi, e sarà assicurato il soddisfacimento dello
standard di spazi pubblici di cui al numero 2 dell'art. 5 del D.I. 2
aprile 1968, n° 1444.
15. D11 - Comprendono ambiti attrezzati per la sosta camper.
Vi debbono essere assicurati gli impianti di illuminazione notturna, di
smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, di rifornimento idrico. Di norma, i
servizi igienici, telefonici, di ristoro e di informazione turistica debbono
trovare posto negli edifici e nelle attrezzature turistico-ricettive esistenti
in prossimità dell'area destinata a sosta camper; se ciò si rivela
assolutamente impossibile può essere realizzato all'interno dell'area un
manufatto in materiali tradizionali e copertura inclinata, dell'altezza non
maggiore di mt. 3.00 e del volume massimo di mc. 100. La
pavimentazone dell'area sarà prevalentemente permeabile e la recinzione
deve essere costituita da siepe sempreverde di essenze autoctone.
Nel caso che la sosta camper sia di proprietà e/o gestione privata,
49
un'apposita convenzione stabilirà gli obblighi del gestore per quanto
riguarda le sopradette urbanizzazioni dell'area, il canone annuo, il
sistema tariffario, la pulizia periodica dell'area.
16. D12 - Zone destinate agli edifici per lo spettacolo e il tempo libero.
Oltre a quanto stabilito al successivo art. 57, ai sensi della D.C.R.
233/99, sono ammessi negozi di vicinato e medie strutture, anche
indipendenti dall'attività principale, purché quest'ultima rimanga
prevalente.
Dovrà comunque essere assicurato il soddisfacimento degli standard
di spazi pubblici e privati di cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 da
destinare preferibilmente a parcheggio e da reperire interamente entro
il lotto dell'azienda interessata dalla trasformazione d'uso.
Art. 28
Disposizioni comuni per le aree protette
1. La normativa paesaggistico-ambientale ai sensi della D.C.R. 296/1988
e del P.I.T., è parte organica delle norme tecniche di attuazione della
Variante Generale e riguarda le aree, comprese entro il territorio
comunale, facenti parte del sistema regionale delle Aree Protette di cui
alla L.R. 52/1982.
2. Le componenti territoriali prese in considerazione per la verifica della
perimetrazione, per le conseguenti variazioni, e per la definizione della
disciplina degli assetti edilizi, urbanistici e infrastrutturali, e dell'uso
delle risorse e della difesa del suolo, sono le seguenti:
- morfologiche
- idrogeologiche
- vegetazionali
- faunistiche
- colturali
- insediative
- fondiarie
- infrastrutturali.
3. Di seguito si elencano le norme di carattere generale e comuni a tutte
le aree di cui sopra; nei titoli seguenti delle presenti norme tecniche di
attuazione sono specificate norme di area.
4. Per quanto riguarda i sistemi idrogeopedologici si stabiliscono le
50
seguenti norme: conservazione delle difese delle zone di esondazione ed
in particolare di quelle storiche; realizzazione delle opere spondali in
argini di terra o gabbionata; tutela della permeabilità tra acque
correnti e falde vietando escavazioni in alveo; mantenimento a cielo
aperto dei corsi di acqua e nel corso naturale; regolamentazione dei
prelievi; mantenimento e ove necessario, ripristino della vegetazione
spondale; difesa delle capacità di autodepurazione; divieto di
impermeabilizzazione dei terreni in ambito di piena; esclusione delle
escavazioni in zone franose se non per interventi di bonifica; obbligo di
conservazione dei terrazzamenti; ammissibilità
delle immissioni
liquide in relazione alla legislazione nazionale e regionale; divieto degli
emungimenti dalle falde nelle aree specificamente indicate dalle norme
geologico - tecniche di fattibilità.
5. Per quanto riguarda i sistemi vegetazionali, si stabiliscono le seguenti
norme: mantenimento e ripristino delle aree boschive; conservazione
degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, zone
cacuminali, ecc.); divieto delle essenze estranee e infestanti;
introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla
tutela della fauna; ricostruzione delle alberature lungo le strade;
mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali;
conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del
suolo: filari di alberi, cespugli, canneti, etc., anche al fine di garantire
"corridoi ecologici".
6. Per quanto riguarda la fauna selvatica si stabiliscono le seguenti
norme: tutela della fauna esistente e ricostituzione di un insieme in
equilibrio con le risorse ambientali; definizione di programmi di
ripopolamento e di regolamentazione dell'attività venatoria e di pesca.
7. Per quanto riguarda l'assetto urbanistico ed edilizio si fa riferimento
alle norme contenute nella LR 64/95 e alle specifiche disposizioni di
cui al seguente articolo 29.
8. Divieto di ogni tipo di costruzione i cui limiti superiori delle coperture
superino le linee di crinale o le vette dei poggi. Divieto inoltre di
realizzare campi da tennis se non a servizio di centri turistico - ricettivi
ed agrituristici, purché l’intervento non comporti impatto paesaggistico
da verificare con specifici elaborati di valutazione ambientale che il
Comune si riserva di definire nel Regolamento Edilizio. Le piscine
realizzabili a servizio di edifici abitativi, qualunque sia il numero delle
51
unità immobiliari servite, dovranno avere le caratteristiche di cui
all’art. 19 e dimensioni massime dello specchio d’acqua di ml. 5 x 10 (o
superficie equivalente). Nel caso di strutture a servizio di centri
turistico - ricettivi ed agrituristici, qualunque sia il numero delle unità
immobiliari servite, tali dimensioni potranno crescere in funzione di 5
mq. in più per ogni posto letto superiore agli 8 fino ad un massimo di
ml 6 x 15 (o superficie equivalente); in quest’ultimo caso, ferma
restando la superficie totale, potranno essere realizzate anche due
vasche separate.
Obbligo di conservazione dei terrazzamenti.
9. Per quanto riguarda gli assetti infrastrutturali
si stabiliscono le
seguenti norme: conservazione e manutenzione della viabilità
esistente, compresa quella poderale; divieto di chiusura di strade e
percorsi; divieto di costruzione di nuove strade per traffico
meccanizzato, mentre sono ammessi limitati interventi di adeguamento
che tuttavia non determinino alterazioni morfologiche e le
infrastrutture funzionali alle attività agricole e agrituristiche, di
vigilanza e di sicurezza; ripristino di soddisfacenti
condizioni
ambientali e paesaggistiche in presenza di situazioni di degrado
geomorfologico; utilizzazione della viabilità esistente
a scopi
escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e
didattico.
Art. 29
Classificazione degli ambiti agricolo-ambientali (E)
1. Gli ambiti prevalentemente non edificati agricolo-ambientali, di cui al
successivo Titolo IV, comprendono le zone con esclusiva o prevalente
funzione agricola (zone omogenee E del D.M. 2.4.1968 n° 1444).
2. Nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, sono
individuate per caratteri produttivi, ambientali, paesaggistici, storici e
fondiari sottozone soggette a particolare normativa al fine di
salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio agrario, ai sensi dell'art. 1,
comma 4, della L.R. 64/1995.
3. Per le aree facenti parte del sistema regionale delle aree protette di cui
alla L.R. 52/82 e della D.C.R. n° 296/88, le presenti norme,
unitamente a quelle del precedente art. 28, costituiscono anche
disciplina paesaggistica ed ambientale.
4. Le sottozone individuate sono le seguenti:
52
E1 - aree agricole produttive
E2 - aree agricole d'interesse paesaggistico d'insieme
E3 - aree agricole sulle quali l'interesse paesaggistico ambientale
assume specificità per rilevanza e rarità dei valori
E4 - aree che presentano distinte peculiarità storico - artistiche,
naturalistiche, ambientali
E5 - aree in cui la caratterizzazione assume particolarità, rilevanza e
rarità
E6 - aree per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli e per allevamenti intensivi
E7 - aree per colture ortoflorovivaistiche
5. Per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, oltre alle
specifiche disposizioni relative alle singole sottozone, valgono le
disposizioni comuni di seguito elencate.
6. Le nuove costruzioni rurali (abitazioni e annessi), nelle sottozone ove
previste, sono ammesse in conformità alle specifiche disposizioni
regionali, nelle aziende che mantengono in produzione le superfici
fondiarie minime definite dall'art. 3 della L.R. 64/95 e dagli atti di
pianificazione territoriale e previa dimostrazione dell'impossibilità di
soddisfare le esigenze aziendali attraverso il riuso del patrimonio
edilizio esistente.
7. Le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli di
aziende associate, gli allevamenti intensivi eccedenti la capacità
produttiva del fondo e le attività ortoflorovivaistiche esercitate
prevalentemente in serra fissa, sono ammesse esclusivamente nelle
sottozone individuate dalla Variante Generale.
8. Le costruzioni rurali ad uso abitativo dovranno essere realizzate con
caratteristiche tipologiche e morfologiche simili a quelle tradizionali
esistenti in zona. In particolare si preferiranno forme compatte, con
prevalenza delle pareti piene sulle aperture e con eventuali portici e
loggiati compresi all'interno delle pareti perimetrali degli edifici.
9. Sono vietate le coperture piane, salvo comprovate motivazioni tecnico costruttive o di contestualizzazione tipologica.
10. Ciascuna unità abitativa non potrà superare i 130 mq. di superficie
abitabile; l'altezza massima delle nuove abitazioni rurali non potrà
superare i 7,00 ml.
53
11. Le corti dovranno essere convenientemente sistemate ed arborate
secondo le caratteristiche tipologiche e morfologiche tradizionali
esistenti nella zona.
12. Nelle aziende in cui esistono costruzioni o nuclei agricoli, salvo
comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico - ambientali, le
nuove abitazioni rurali dovranno essere realizzate nelle loro adiacenze
in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi
organici sotto il profilo morfologico. In ogni caso la nuova edificazione
non dovrà arrecare pregiudizio alla percezione dei valori formali degli
edifici soggetti alle categorie del restauro (c e c1) e della
ristrutturazione edilizia del tipo d1.
13. Gli annessi rurali dovranno essere realizzati con materiali di
finitura e particolari costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti
per le costruzioni ad uso abitativo; dovranno essere ubicati rispettando
l'andamento naturale dei terreni ed in posizione tale da evitare, o
ridurre al minimo, la formazione di nuove strade poderali.
14. Ove esistono costruzioni o nuclei agricoli, per la localizzazione dei
nuovi annessi si seguiranno criteri analoghi a quelli descritti per le
abitazioni rurali.
15. La dimensione massima degli annessi che possono essere realizzati
dalle aziende agricole senza l'attribuzione del valore di piano attuativo
al programma di miglioramento agricolo - ambientale è definita per
ciascuna sottozona in cui è ammessa la loro costruzione.
16. Nelle aree protette, oltre alle prescrizioni tipologiche per le nuove
costruzioni rurali sopra definite, valgono le disposizioni del precedente
art. 28 per gli assetti urbanistici ed edilizi.
17. Le serre fisse sono ammesse in tutti gli ambiti agricoli con le stesse
procedure previste per gli annessi rurali, fatti salvi i diversi criteri
localizzativi e tipologici che caratterizzano tali impianti.
18. L'installazione dei manufatti precari di cui all'art. 3, dodicesimo
comma, della L.R. n° 64/95, è consentita esclusivamente nelle
sottozone E1 ed E2 alle aziende agricole con superfici fondiarie minime
non inferiori a quelle definite dall'art. 3 della L.R. n° 64/95 e dagli atti
di pianificazione territoriale.
19. Nei fondi con superfici inferiori a quelle minime prescritte dall'art. 3
della L.R. 64/95 e dagli atti di pianificazione territoriale è vietata la
54
realizzazione di vasche per irrigazione, strade poderali, recinzioni,
piazzali e qualsiasi trasformazione del suolo non riconducibile alle
ordinarie lavorazioni agricole. Sono ammesse esclusivamente opere di
sistemazione delle pertinenze dei fabbricati abitativi, quali realizzazione
di pozzi, nuovi accessi da viabilità esistente (purchè non si realizzino
tratti superiori ai 30 ml.), opere di contenimento dei terreni, cancelli e
recinzioni limitatamente alle corti delle abitazioni e delle relative
pertinenze, nonchè opere connesse ad interventi di pubblica utilità. La
realizzazione di pozzi è inoltre ammessa per fondi aventi superficie non
inferiore a mq. 10.000,00, purché tale superficie non sia costituita
anche da aree con destinazione colturale a bosco e a condizione che
tutte le particelle costituenti il fondo risultino contigue.
20.
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Sul patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole sono ammessi
gli interventi previsti dall'art. 5, 5 bis e 5 ter della L.R. n° 64/95,
salvo che per gli edifici di interesse storico artistico e ambientale
risultanti dagli elaborati grafici della Variante Generale per i quali
sono consentite esclusivamente le categorie d'intervento indicate
sugli elaborati stessi.
Per gli edifici d'interesse storico, artistico e ambientale, gli
ampliamenti "una tantum" previsti dall'art. 5, della L.R. 64/95
potranno essere realizzati esclusivamente in corpi separati, nelle
aree di pertinenza degli edifici esistenti e con criteri di
contestualizzazione morfologica.
Per tutti gli edifici esistenti con destinazione d’uso diversa da quella
residenziale, per i quali gli elaborati grafici della Variante Generale
non riportano categoria d'intervento, sono ammesse opere fino alla
categoria e1, comunque senza possibilità di ampliamento
volumetrico.
Per gli edifici esistenti con destinazione d’uso residenziale, privi di
particolare pregio storico - architettonico, per i quali gli elaborati
grafici della Variante Generale non riportano categoria d'intervento,
sono ammesse opere fino alla categoria e1, con possibilità di
ampliamenti funzionali di cui alla categoria d2.1
Negli edifici esistenti per i quali è consentito il mutamento della
destinazione d'uso, ai sensi e con le modalità dell'art. 5 e 5 ter della
L.R. 64/95, sono ammessi riusi per destinazioni residenziali,
turistico - ricettive e di ristorazione.
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Con intervento diretto è ammesso il riuso per fini residenziali, fermo
restando il limite massimo di una unità abitativa per ogni annesso
agricolo ristrutturato. E' inoltre ammessa la suddivisione delle unità
abitative esistenti, purché la superficie abitabile minima di ogni
nuovo alloggio non sia inferiore a mq. 55.
Con il piano di recupero potranno essere previsti interventi
comportanti la realizzazione di un numero superiore di unità
abitative, superfici degli alloggi minori di quelle minime previste al
comma precedente, destinazioni d'uso turistico - ricettive tra quelle
disciplinate dalla legge regionale n° 42/00, pubblici esercizi di
ristorazione.
I mutamenti d'uso degli edifici rurali in usi turistico ricettivi e di
ristorazione, quando interessano aziende con superficie fondiaria
superiore a quella definita dall'art. 3 della L.R. n° 64/95, sono
consentiti con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 6 delle N.T.A.
sulla conservazione agricolo -ambientale dei terreni.
Il riuso degli edifici dovrà risultare in ogni caso compatibile con le
categorie d'intervento ammesse per ciascun edificio.
Per i manufatti precari privi di valore formale, condonati o costruiti
in epoca antecedente alla Legge 765/67, è ammessa la sostituzione
con costruzioni di pari volume (categoria d'intervento e1) ferma
restando la destinazione d'uso preesistente.
21.
Nuovi annessi agricoli per autoconsumo
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.2003,
la costruzione di nuovi annessi agricoli per autoconsumo, necessari
per lo svolgimento dell’attività agricola da parte di soggetti diversi
dagli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 14
aprile 1995 n. 64, è disciplinata all'allegato n. 4 delle vigenti N.T.A.
22.
Impianti pubblici e di pubblico interesse
Ove non espressamente vietato o condizionato da specifiche norme
per le varie sottozone e dalle disposizioni comuni per le aree protette
di cui all'art. 28, nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di
reti di telecomunicazione, trasporto energetico, acquedotti,
fognature, impianti tecnici di modesta entità a supporto delle reti
tecnologiche, opere necessarie per la protezione civile, posti di
vigilanza e soccorso.
23.
Conservazione degli ambiti agricolo - ambientali
56
Ai fini della conservazione dei valori ambientali e degli assetti
idrogeologici delle zone agricole è vietato:
− ridurre la consistenza delle formazioni arboree lineari individuate
negli elaborati grafici di piano e tutelate dal presente strumento;
− eliminare qualsiasi manufatto di valore storico e/o culturale;
− eliminare le alberature segnaletiche di confine e d'arredo.
− diminuire il grado di efficienza idraulica della rete scolante
superficiale;
− eseguire opere di sistemazione fondiaria che aggravino le
− possibilità di ristagni e impaludamenti;
24. Per gli emungimenti di acqua dal sottosuolo si dovranno osservare
le norme geologico - tecniche di fattibilità prescritte nell'Allegato 2 delle
presenti NTA.
25. Ai fini della disciplina agricola e paesaggistica - ambientale, le zone
agricole del territorio comunale sono articolate in sottozone per le quali
valgono le seguenti disposizioni specifiche.
26. Qualsiasi tipo di intervento dovrà essere realizzato in pieno accordo
con quanto stabilito al Capo A del P.T.C. della Provincia di Siena, con
particolare attenzione per quanto riguarda la disciplina di cui agli artt.
A2, A3, A5 e A8 del P.T.C.”
27. Aree agricole produttive (E1)
Comprendono le aree nelle quali la suscettività produttiva primaria
prevale su altri aspetti.
Per queste aree vale integralmente la disciplina degli usi e degli
interventi di cui alle precedenti disposizioni comuni.
Nelle presenti aree potranno essere realizzati depositi di materiale a
cielo aperto, purché in forma temporanea, senza opere di sistemazione
che comportino la modifica della morfologia e qualità dell’area
interessata ed esclusivamente per materiali inerti con esclusione di
quelli provenienti da lavorazioni di attività produttive, da demolizioni o
qualsiasi altro materiale il cui accantonamento, ai sensi della vigente
normativa ambientale, possa avvenire esclusivamente in discarica.
La realizzazione di tali spazi dovrà essere preceduta da un progetto
che, verificate le condizioni di cui sopra, dovrà essere convenzionato
per quanto attiene le tempistiche (massimo anni 5 non reiterabili) e le
modalità di gestione, dismissione e ripristino dell’area; il ripristino
dell’area dovrà essere garantito da polizza fidejussoria commisurata
agli interventi necessari.
57
Le superfici massime delle aree di deposito a cielo aperto dovranno
essere strettamente commisurate alle esigenze.
28. Aree agricole di interesse paesaggistico d'insieme (E2)
Comprendono le aree nelle quali l'utilizzazione agricola concorre a
presidiare i valori ambientali e peasaggistici.
Le nuove costruzioni rurali saranno ubicate preferibilmente in
vicinanza di nuclei o preesistenze edilizie.
Nelle sottozone E2 la costruzione di serre fisse ø ammessa solo per
aziende agricole con superficie fondiaria non inferiore a 3 ha., in
posizione paesaggisticamente non rilevante e per una superficie
coperta non superiore al 10% dell'intera superficie aziendale.
29. Aree agricole nelle quali l'interesse paesaggistico - ambientale
assume specificità per rilevanza e rarità dei valori (E3)
Comprendono le aree da conservare per i loro particolari caratteri di
pregio ambientale (orografia, manufatti, alberature) e quelle da tutelare
in quanto d'interesse archeologico.
In tali aree, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 28, sono vietati
ai fini dell’approvazione dei Programmi Aziendali :
- la realizzazione di serre stabili;
- l'eliminazione di terrazzamenti e ciglioni;
- le trasformazioni colturali che alterino la percezione consolidata
del paesaggio agrario;
Sono ammessi esclusivamente volumi completamente interrati a
servizio dell’abitazione, con superficie non superiore a mq. 20 ed
altezza massima di ml. 2,40, purché gli stessi siano realizzati entro un
raggio di ml. 30 dall’edificio principale a cui dovranno essere asserviti
mediante vincolo pertinenziale registrato presso l’agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda la realizzazione di piscine vale quanto già stabilito
in precedenza all’art. 28 comma 8.
Nella sottozona E3 le nuove costruzioni rurali saranno ammesse
esclusivamente nelle adiacenze di nuclei o preesistenze edilizie,
preferibilmente in ampliamento degli edifici non soggetti a categorie di
intervento di conservazione (c, c1, d1), e con l'osservanza dei criteri di
contestualizzazione morfologica.
A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate
descrizioni dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno
eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici
dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo 58
morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le
sistemazioni delle corti.
In accertata assoluta assenza di nuclei e preesistenze edilizie, che non
permetta il soddisfacimento della prescrizione di cui al terzo comma del
presente articolo, le nuove costruzioni, oltrechè uniformarsi ai caratteri
tipo - morfologici delle costruzioni rurali tradizionali, dovranno essere
ubicate in posizione tale da non compromettere la percezione dei valori
consolidati del paesaggio rurale e non potranno superare un piano
fuori terra con le seguenti limitazioni: abitazioni rurali, altezza
massima mt. 3,50; annessi agricoli, altezza massima mt. 4,00.
Esclusivamente in caso di aziende le quali, tramite P.M.A.A., abbiano
dimostrato specifiche esigenze, l’altezza degli annessi agricoli potrà superare
quella massima prevista al capoverso precedente
30. Aree che presentano distinte peculiarità storico - artistiche,
naturalistiche, ambientali (E4)
Comprendono prevalentemente le aree coperte da boschi cedui e/o
fustaie e le aree da essi intercluse, destinate al governo o
potenziamento del bosco e del sottobosco, sia a scopi produttivi, di
tempo libero e di raccolta regolamentata, che di tutela idrogeologica.
In esse, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 28, non sono
ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione ed uso, fatte
salve quelle necessarie alla vigilanza e alla sicurezza, così come non
sono ammessi insegne, cartelli pubblicitari, recinzioni, parcheggi e
viabilità non pedonale, salvo quella esistente o quella di nuova
attuazione per varchi tagliafuoco o tracciati percorribili da mezzi di
soccorso.
Sono ammessi gli interventi e le opere di pubblico interesse finalizzati
alla tutela, alla conoscenza ed alla fruizione dei valori naturalistici ed
ambientali del bosco.
31. Aree in cui la caratterizzazione assume particolarità, rilevanza
e rarità (E5)
Comprendono aree di tutela assoluta .
Sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo e consistenza, e qualsiasi
opera che possa alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche
ambientali e morfologiche della zona, salvo quelle strettamente
necessarie per il ripristino ambientale o per la fruizione didattico scientifica.
59
32. Aree per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli e per allevamenti intensivi (E6)
Comprendono aree per impianti di conservazione e trasformazione dei
prodotti agricoli, quali frantoi, caseifici, cantine; comprendono inoltre
gli allevamenti intensivi.
Sono da osservare le seguenti disposizioni specifiche.
Mentre per gli impianti esistenti valgono le destinazioni d'uso e le
categorie di intervento indicate negli elaborati grafici della Variante
Generale, per gli impianti di conservazione e di trasformazione di
nuova costruzione è prescritto il rapporto di copertura 0,5 mq/mq. E'
ammessa l'abitazione del custode della superficie massima di mq. 110.
Per quanto riguarda gli allevamenti sono da osservarsi i seguenti indici:
Sm = mq. 20.000
Uf = 0,10 mq/mq, di cui una superficie massima dei vani abitabili di
110 mq. per l'alloggio del custode.
Per gli edifici destinati al ricovero degli animali vanno osservate le
distanze indicate nella tabella seguente:
Allevamenti
Allevamenti
agricoli piccoli
grandi e industr.
mt.
mt.
35
75
300
600
Strade
30
50
Case di abitazione
40
80
Confini di proprietà
Zone resid., centri e nuclei abitati
Le case d'abitazione del personale addetto agli allevamenti potranno
essere ubicate a distanze inferiori, in relazione alle caratteristiche delle
aziende e degli allevamenti, con un minimo di mt. 25.
Le distanze sopraindicate valgono anche per le recinzioni di
stabulazione all'aperto di animali.
Devono essere posti in atto provvedimenti e opere per la depurazione e
lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi adeguati alle
condizioni ambientali ed alle dimensioni dell'allevamento e comunque
in grado di escludere l'inquinamento del terreno, delle acque sia
superficiali che profonde e dell'aria.
33. Aree per colture ortoflorovivaistiche (E7)
Nelle aree destinate a colture ortoflorovivaistiche è
ammessa la
costruzione di serre fisse per aziende che mantengono in produzione
superfici fondiarie minime non inferiori a quelle prescritte dall'art. 3,
60
comma II, lettera a), della L.R. 64/95. La costruzione di serre fisse non
è soggetta a nessuna limitazione ed ø commisurata alle esigenze
produttive previste nei piani di miglioramento agricolo - ambientale
approvati.
Nelle stesse aziende è ammessa la costruzione di annessi agricoli per
una superficie coperta non superiore al 5% della superficie fondiaria
dell'azienda stessa; tali annessi possono essere utilizzati quale attività
commerciale complementare all'attività vivaistica.
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TITOLO II
AMBITI PREVALENTEMENTE EDIFICATI E DI COMPLETAMENTO
CAPO I - SINALUNGA PIEVE
Art. 30
Ambito del paese vecchio (zona A D.I. 1444)
1. Comprende due parti urbane, l'una con andamento a fuso, su un
rilievo e l'altra in corrispondenza della piana del Foenna, in prossimità
della stazione ferroviaria, dove si trova la chiesa di San Pietro ad
Mensulas.
2. Nel nucleo collinare predomina l'uso residenziale che la Variante
Generale conferma, assieme alla normativa di carattere conservativo,
estesa a quasi tutto questo bel borgo.
3. Anche per il nucleo in pianura, dove compaiono attività commerciali
dovute alle infrastrutture di comunicazione - stradale e ferroviaria - si
perseguono finalità di mantenimento dei caratteri storici, ove ancora
presenti.
Art. 31
Ambito del paese nuovo (zona B D.I. 1444)
1. Il paese nuovo, a Pieve, è dilagato nella pianura del Foenna, occupando
i terreni compresi tra il colle su cui sorge il centro storico e la linea
ferroviaria e poi oltre la ferrovia in direzione di Guazzino, fino al
Foenna.
2. Un'espansione più limitata, caratterizzata prevalentemente da villini
residenziali, si è avuta a ovest del centro storico, in direzione del
Convento di San Bernardino.
3. La Variante Generale si propone di contenere ulteriori ampliamenti
dell'abitato.
4. La Variante Generale fa salvi gli strumenti attuativi approvati
(residenziali e produttivi), riduce la volumetria delle due zone di
espansione collinare in quanto insistenti in un intorno di un certo
interesse paesistico-ambientale, (per queste zone si veda il successivo
articolo 32), prevede operazioni di riqualificazione urbana sia mediante
alcuni interventi residenziali di sostituzione e di completamento nel
tessuto urbanistico esistente (art. 32: interventi unitari), sia attraverso
la riprogettazione della zona produttiva a est della linea ferroviaria
come normata dal successivo art. 33.
5. Nei lotti ricadenti nel presente ambito e:
- non disciplinati da specifica ammissibilità di edificazione indicata
62
nella Variante Generale;
- pertinenti a costruzioni esistenti di qualsiasi tipo e consistenza, il
cui volume deve essere completato ai fini della determinazione
della cubatura di nuove edificazioni;
- liberi, in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione, per i quali la
Variante Generale non stabilisca specifica disciplina di edificazione;
è ammissibile la nuova edificazione anche in ampliamento degli edifici
esistenti, ove non siano soggetti alle categorie di intervento di restauro
(c), di risanamento conservativo (c1) , prendendo a riferimento per
l'intervento tutto quanto previsto dalle previgenti Norme Tecniche di
Attuazione. Per gli edifici ricadenti in detti lotti , gli eventuali
incrementi volumetrici in ampliamento o in rialzamento puntualmente
indicati nella Variante Generale, non sono cumulabili con gli interventi
previsti nel vigente P.R.G. Pertanto si applicheranno in alternativa gli
incrementi volumetrici disposti dalla Variante Generale o quelli
ammessi dal P.R.G. previgente.
Art. 32
Interventi unitari
1. Gli interventi unitari sono descritti e regolamentati specificatamente
nelle apposite schede che costituiscono la fonte normativa primaria per
l'attuazione degli stessi.
IU1
Lungo via Po, a ovest della zona sportiva, sono disposte sulla destra
alcune residenze di modeste dimensioni e sulla sinistra un edificio
industriale non utilizzato.
Da questi fabbricati fino alla linea ferroviaria si distendono terreni liberi
da costruzioni.
L'intervento unitario destina gran parte di quei terreni a verde pubblico
attrezzato ad attività sportive. Sull'area della fabbrica sono previsti 6
villini bifamiliari a due piani abitabili, per complessivi mc. 4.800 e 12
alloggi, disposti attorno ad una piazza verde.
La nuova edificazione prosegue lungo via Po con tre villini a schiera
ciascuno di due alloggi abbinati, per totali 6 alloggi e mc. 2.400.
L'insediamento si conclude con un edificio a U, che prospetta una piazza
pedonale alberata in proseguimento dell'area verde frontistante il
palazzetto dello sport.. Questa piazza dà accesso alla zona di verde
63
pubblico che si estende lungo la linea ferroviaria. L'edificio ø costituito da
un piano terreno destinato ad accessori degli alloggi (garages, cantine) e a
commercio, e da tre piani superiori utilizzabili indifferentemente per
residenza e/o terziario. L'edificio ha un volume di mc. 9.600.
Pertanto, il volume totale edificabile in questo intervento unitario è di mc.
16.800.
Sono a carico dei soggetti attuatori dell'intervento la realizzazione della
piazza verde nel primo nucleo edilizio, la piazza pedonale alberata di
fronte al palazzo a quattro piani e la cessione al Comune dei terreni per la
formazione da parte del Comune stesso di attrezzature per il gioco e lo
sport.
La soluzione tipo-morfologica è indicativa; l'attuazione conforme è
assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al
fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è
considerato di espansione.
IU2
L'area interessata dall'intervento unitario è accessibile da via Trento e da
via Ginzburg. Sono previsti 6 villini unifamiliari, ciascuno costituito da
piano terreno di limitata altezza destinato ad accessori dell'alloggio, che
occuperà il primo piano.
I sei villini si dispongono attorno ad una piazzetta alberata con posti di
parcheggio pubblico. Il volume totale è di mc. 3.180.
I soggetti attuatori debbono realizzare le strade di accesso e la piazzetta.
La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione è assentibile
mediante intervento diretto con concessione convenzionata.
Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento
unitario è considerato di saturazione.
IU3
Tra via Trento e il centro commerciale Coop si trova un terreno che ha un
secondo lato su via Casalpiano.
Gli spazi pubblici previsti, che i soggetti attuatori dovranno realizzare,
sono: una piazza pedonale su via Trento e un giardino su via Casalpiano.
Fronteggia la piazza un edificio in linea di tre piani: il piano terreno è
destinato ad accessori degli alloggi e al commercio; i due superiori a
residenza, con 6 alloggi per piano.
Il volume dell'edificio è di mc. 4.200.
A lato del giardino pubblico sono previste 6 abitazioni monofamiliari a
schiera, di due piani abitabili più piano terreno di limitata altezza
64
destinato ad accessori degli alloggi: garages e cantine. Il volume dell'intera
schiera ø di mc. 2.700.
Sommano pertanto mc. 6.900 e 18 alloggi.
Tra i due organismi edilizi è posto un parcheggio pubblico, indicato dagli
elaborati grafici della Variante come gli altri spazi pubblici.
La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione è assentibile
mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della
determinazione dei parcheggi pubblici, l'intervento unitario è considerato
di saturazione.
IU4
In fondo a via della Valle sono previsti due villini bifamiliari a due piani
abitabili, del volume totale di mc. 1.600, di fronte a uno spazio alberato
con parcheggi pubblici che dovrà essere realizzato dai soggetti attuatori
dell'intervento unitario.
La soluzione tipo - morfologica è indicativa. L'attuazione è assentibile
mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della
determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato
di saturazione.
IU5
Soprastante l'edificio della scuola media si trova un terreno pianeggiante
nel quale l'intervento unitario prevede 3 villini unifamiliari, ciascuno
costituito da piano terreno di limitata altezza destinato ad accessori
dell'alloggio, che occuperà il primo piano.
I tre villini sorgeranno lungo una nuova strada da realizzarsi da parte
degli attuatori
dell'intervento, le cui caratteristiche dimensionali e
tecniche saranno precisate dal Comune.
Il volume totale dei tre villini è di mc. 1.590.
L'attuazione dell'intervento è subordinata ad approvazione di strumento
urbanistico attuativo. Al fine del dimensionamento dei parcheggi
l'intervento è considerato di espansione.
IU 5A
L’intervento ricade all’interno del centro abitato, in adiacenza alla parte di
recente espansione del edilizia del paese, propone soluzioni aggiuntive anche
per spazi di interesse pubblico. E’ così suddiviso:
65
Area edificabile per la realizzazione di cinque alloggi in villette unifamiliari o
a schiera di mc. 500 ciascuno (altezza massima m.4.50).
G4 area destinata a parcheggio pubblico da realizzare a confine con il
parcheggio esistente a fianco delle scuole elementari.
G1 area da cedere all’Amministrazione Comunale, destinata all’ampliamento
dell’edificio scolastico esistente.
G3.1 area di circa mq.1600 destinata alla costruzione di un piccolo
anfiteatro, in parte a carico dei lottizzanti ed in parte a carico
dell’Amministrazione Comunale.
In fase di progettazione del comparto, particolare attenzione dovrà essere
rivolta ai volumi da realizzare che dovranno essere in sintonia con le
caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo.
Per quanto concerne la realizzazione del piccolo anfiteatro, la determinazione
della parte a carico dei lottizzanti sarà determinata dal Consiglio Comunale in
fase di approvazione del comparto IU 5A
Art. 33
Ambiti produttivi (zona D D.I. 1444)
1. Nella parte di abitato di Pieve compresa tra la linea ferroviaria e il
Foenna sono presenti diverse e ampie zone produttive, a stretto
contatto con gli insediamenti residenziali.
2. Alcune sono realizzate, totalmente o in gran parte: costituiscono le
sottozone D1 e D2 di cui al precedente art. 27 del Titolo I.
3. E' individuata una vasta zona compresa tra le vie Casalpiano, Piave e
Trento, individuata sugli elaborati grafici di Variante Generale come
sottozona D1 e D2 normata specificatamente dalla controdeduzione
all'osservazione n. 215. Tale zona, in parte occupata da attività
produttive, nella quale sono previste dalla Variante Generale aree di
parcheggio e di servizio e una strada in proseguimento di via Pasolini
fino a via Piave, ha rilevante valore per la riqualificazione e la
riorganizzazione dell'abitato di Pieve.
66
CAPO II - BETTOLLE
Art. 34
Ambito del paese vecchio (zona A D.I.1444)
1. Fanno parte di questo ambito di Bettolle il nucleo centrale, posto su un
rilievo, e le parti di prima espansione: a ovest fino al viale della
Rimembranza; a nord-est lungo la Cassia; a sud-est in corrispondenza
delle vie XXI Aprile e del Progresso.
2. L'ambito è attraversato dalla ex strada statale 327 che sopporta un
intenso traffico di transito, dando luogo a notevoli inconvenienti per
l'abitato di Bettolle. Con una Variante parziale adottata nel 1993, è
stato previsto un nuovo tracciato per la statale, a oriente
dell'autostrada A1.
3. La Variante Generale stabilisce categorie di intervento di conservazione
per gli immobili e i complessi di valore architettonico e ambientale
presenti nell'ambito.
Art. 35
Ambito del paese nuovo (zona B D.I. 1444)
1. La recente espansione residenziale di Bettolle si è indirizzata
prevalentemente in direzione contraria all'autostrada A1, occupando
ampi terreni a ovest del centro storico. E' caratterizzata in larga
massima da villini.
2. La Variante Generale conferma i piani attuativi residenziali approvati,
per i quali rimane valida la relativa disciplina urbanistica, come
stabilito dall'art. 49.
3. Conferma inoltre una zona residenziale prevista dal PRG vigente, ma
non interessata da piani attuativi. Per motivi ambientali vengono
ridotti i parametri urbanistici, come prescritto al successivo art. 36.
4. La principale previsione della Variante Generale per quanto riguarda
Bettolle consiste in un insediamento residenziale lineare lungo il
margine occidentale dell'abitato.
5. L'insediamento comprende sette interventi unitari, normati nel
successivo articolo 36. La nuova edilizia, formata da una tipologia a
palazzine isolate circondate da giardini privati, si dispone lungo un
viale che aggira il paese, collegando due importanti strade di traffico
che oggi penetrano nell'abitato. Lungo il viale è prevista una fascia di
verde pubblico, da attrezzarsi per lo sport, la ricreazione, il tempo
libero.
6. Altri interventi di nuova edificazione residenziale sono collocati
all'interno del tessuto urbanistico esistente, ma hanno dimensioni
67
molto limitate. Sono caratterizzati da spazi pubblici (parcheggi,
giardini) che concorreranno alla riqualificazione dell'abitato esistente.
7. Nei lotti ricadenti nel presente ambito e:
- non disciplinati da specifica ammissibilità di edificazione indicata
nella Variante Generale;
- pertinenti a costruzioni esistenti di qualsiasi tipo e consistenza , il
cui volume deve essere completato ai fini della determinazione
della cubatura di nuove edificazioni;
- liberi, in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione, per i quali la
Variante Generale non stabilisca specifica disciplina di edificazione;
è’ ammissibile la nuova edificazione anche in ampliamento degli edifici
esistenti, ove non siano soggetti alle categorie di intervento di restauro
(c ), di risanamento conservativo (c1) , prendendo a riferimento per
l'intervento tutto quanto previsto dalle previgenti N.T.A. Per gli edifici
ricadenti in detti lotti , gli eventuali incrementi volumetrici in
ampliamento o in rialzamento puntualmente indicati nella Variante
Generale, non sono cumulabili con gli interventi previsti nel vigente
P.R.G.Pertanto si applicheranno in alternativa gli incrementi
volumetrici disposti dalla Variante Generale o quelli ammessi dal
P.R.G. previgente.
Art. 36
Interventi unitari
1. Gli interventi unitari sono descritti e regolamentati specificatamente
nelle apposite schede che costituiscono la fonte normativa primaria per
l'attuazione degli stessi.
IU1
Questo intervento unitario poggia su una nuova strada che collegherà via
Dalla Chiesa con il viale di circonvallazione ovest.
Mentre nella parte più interna sono disposti sei villini bifamiliari a due
piani abitabili, per mc. 4.800 e 12 alloggi, in vicinanza all'incrocio col
viale, in corrispondenza di aree di verde pubblico indicate sugli elaborati
grafici di Variante Generale, sono previste due palazzine di due piani
abitabili a due alloggi per piano, per mc. 3.200 e 8 alloggi.
Il volume totale edificabile nell' IU è di mc. 8.000; gli alloggi sono 20.
Risultano a carico dei soggetti attuatori la realizzazione del viale, per il
tratto che ricade nell'area dell' IU e le aree di verde pubblico in prossimità
dell'incrocio. Dovrà inoltre essere ceduta al Comune la parte di verde
pubblico, antistante il viale, facente parte dell' IU, che il Comune
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sistemerà a parco attrezzato per attività ricreative, sportive e di tempo
libero.
La soluzione tipo-morfologica è indicativa; l'attuazione conforme è
assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al
fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è
considerato di espansione.
IU2
In proseguimento di via Dalla Chiesa si realizzerà un nucleo di cinque
palazzine di due piani abitabili a due alloggi per piano, per complessivi
mc. 8.000 e 20 alloggi.
Le palazzine in parte affacciano sul viale e in parte si dispongono attorno
a una piazza verde con aree di parcheggio, come risulta dagli elaborati
grafici della Variante Generale.
Sono a carico dei soggetti attuatori la realizzazione del tratto di viale
ricadente nell'IU e la piazza verde con parcheggi. Dovrà inoltre essere
ceduta al Comune la parte di verde pubblico, antistante il viale, che fa
parte dell'IU. Il verde sarà attrezzato dal Comune per attività di gioco,
sport e tempo libero.
La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione conforme è
assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al
fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è
considerato di espansione.
IU3
Anche questo intervento unitario si dispone lungo il nuovo viale di
circonvallazione, proseguendo la tipologia edilizia che lo caratterizzerà.
Consta di due palazzine di due piani abitabili, a due alloggi per piano,
della cubatura complessiva di mc. 3.200 e il numero totale di 8 alloggi.
L'IU comprende l'allargamento fino al viale della strada vicinale della
Ceppa.
E' a carico dei soggetti attuatori la realizzazione del tratto di viale
ricadente entro l'IU. Dovrà inoltre essere ceduta al Comune la parte di
verde pubblico, antistante il viale e facente parte dell'IU. Il Comune la
attrezzerà per attività di gioco, sportive e di tempo libero.
La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione conforme ø
assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al
fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è
considerato di espansione.
69
IU4
L'intervento unitario, oltre ad assicurare come tutti gli altri interventi
unitari la realizzazione del tratto di viale di proprio interesse, deve formare
un parcheggio come risulta dagli elaborati grafici di Variante Generale.
Comprende tre palazzine di due piani abitabili, a due alloggi per piano,
per complessivi mc. 4.800 e 12 alloggi.
Oltre la realizzazione del tratto di viale e del parcheggio deve essere
ceduta al Comune la parte di verde sul lato opposto del viale, facente
parte dell'IU, che il Comune attrezzerà per attività ricreative e sportive.
La soluzione tipo – morfologica è indicativa; la soluzione conforme è
assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al
fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è
considerato di espansione.
IU5
Contiene tre palazzine di due piani abitabili, a due alloggi per piano, per
totali mc. 4.800 e 12 alloggi.
Deve essere realizzato il prolungamento di via Che Guevara fino al viale e
deve essere ceduta al Comune la parte di verde pubblico che verrà
attrezzato per il tempo libero e lo sport.
La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione conforme ø
assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al
fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è
considerato di espansione.
IU6
Alle spalle dell'IU5 si trova un terreno servito dal prolungamento della
strada dell'adiacente lottizzazione. Sono previsti sei alloggi a gruppi di
due, per un totale di mc. 2.400.
I soggetti attuatori dell'intervento devono realizzare la strada di servizio, il
parcheggio e l'area di verde pubblico come risultanti dagli elaborati grafici
della Variante Generale.
La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione conforme è
assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al
fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è
considerato di espansione.
IU7
Questo intervento unitario corrisponde alla parte terminale del viale di
circonvallazione. In posizione centrale sono previsti un parcheggio e una
70
retrostante area di verde pubblico, da realizzarsi da parte degli attuatori
dell'intervento, assieme al tratto di viale ricadente nell'IU.
Comprende quattro palazzine di due piani abitabili, a due alloggi per
piano, per complessivi mc. 6.400 e 16 alloggi.
La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione conforme è
assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al
fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è
considerato di espansione.
IU8
In località Casato, allo stacco di via Ferdinando Di Giulio con l'intervento
unitario si prevede la realizzazione da parte dei soggetti attuatori di un
parcheggio pubblico, indicato sugli elaborati grafici della Variante
Generale.
Sul parcheggio affacciano due villini bifamiliari di due piani abitabili, per
complessivi 4 alloggi e mc. 1.600.
L'attuazione è assentibile mediante intervento diretto. Al fine della
determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento è considerato di
saturazione.
IU9
La principale caratteristica di questo intervento unitario posto a monte di
via del Progresso è un ampio parcheggio in prossimità del centro storico.
Comprende un fabbricato in linea di tre piani: il piano terreno è destinato
a garages, cantine e commercio; i due piani superiori a residenze, con
quattro alloggi per piano. Risultano otto alloggi e mc. 2.800.
Nell'area sono previsti inoltre due alloggi abbinati, per 800 mc.
In totale, l'intervento unitario comprende mc. 3.600 e dieci alloggi.
Il parcheggio avrà le caratteristiche dei parcheggi pubblici di cui all'art. 9,
su indicazioni tecniche del Comune e realizzato dai soggetti attuatori
dell'intervento.
L'attuazione è assentibile mediante intervento diretto con concessione
convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici
l'intervento è considerato di saturazione.
IU10
In corrispondenza di un breve tratto di strada che si diparte da via
Gobetti è previsto uno slargo alberato con qualche posto di parcheggio
pubblico, da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori. Sullo slargo si
affacceranno due villini bifamiliari a due piani abitabili, del volume totale
71
di mc. 1.600 e per quattro alloggi.
Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento è
considerato di saturazione.
IU11
In fondo a via Gobetti è previsto uno slargo alberato con posti di
parcheggio pubblico, la cui realizzazione è a carico dei soggetti attuatori
dell'intervento unitario. Sullo slargo si affacceranno due villini bifamiliari
a due piani abitabili, complessivamente di mc. 1.600 e 4 alloggi.
CAPO III - GUAZZINO
Art. 37
Ambito di Guazzino (zona B D.I. 1444)
1. Guazzino è un abitato lineare, lungo la strada da Pieve a Bettolle. Di
recente si è avuta una piccola espansione residenziale verso nord, in
direzione delle Case Poggi Gialli. A sud si hanno zone di escavazione e i
manufatti delle Fornaci Tempora.
2. La Variante Generale, indica le categorie di intervento ammissibili per
gli immobili e i complessi edilizi esistenti,
e
prevede alcuni
completamenti residenziali, connessi all'abitato. Tali completamenti
comprendono aree pubbliche (parcheggi, giardini) necessari per la
riqualificazione del circostante insediamento.
3. Nei lotti ricadenti nel presente ambito e:
- non disciplinati da specifica ammissibilità di edificazione indicata
nella Variante Generale;
- pertinenti a costruzioni esistenti di qualsiasi tipo e consistenza ,il
cui volume deve essere completato ai fini della determinazione
della cubatura di nuove edificazioni;
- liberi, in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione, per i quali la
Variante Generale non stabilisca specifica disciplina di edificazione;
è ammissibile la nuova edificazione anche in ampliamento degli edifici
esistenti, ove non siano soggetti alle categorie di intervento di restauro
(c), di risanamento conservativo (c1), prendendo a riferimento per
l'intervento tutto quanto previsto dalle previgenti N.T.A. Per gli edifici
ricadenti in detti lotti , gli eventuali incrementi volumetrici in
ampliamento o in rialzamento puntualmente indicati nella Variante
Generale, non sono cumulabili con gli interventi previsti nel vigente
P.R.G.Pertanto si applicheranno in alternativa gli incrementi
72
volumetrici disposti dalla Variante Generale o quelli ammessi dal
P.R.G. previgente.
Art.38
Interventi unitari
1. Gli interventi unitari sono descritti e regolamentati specificatamente
nelle apposite schede che costituiscono la fonte normativa primaria per
l'attuazione degli stessi.
IU2
In cima a via 25 Luglio, a completamento dell'esistente nucleo residenziale
è previsto un piccolo insediamento di villini, del volume totale di mc.
2.400. Fanno parte dell'IU un parcheggio pubblico e un'area di verde
pubblico indicati dagli elaborati grafici della Variante Generale. Ambedue
gli spazi pubblici devono essere realizzati dai soggetti attuatori
dell'intervento.
L'attuazione è subordinata ad approvazione di strumento urbanistico
attuativo. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento è
considerato di espansione.
IU3
L'intervento unitario interessa terreni a monte del nucleo residenziale
posto lungo via D'Orso.
Si prevede una nuova strada di servizio residenziale che ha inizio da
piazza 1 Maggio e disimpegnerà una serie di villini per il volume totale di
mc. 5.600. La strada termina in un parcheggio riconnettendosi con via
D'Orso; dal parcheggio si accede a un'area di verde pubblico.
Sono a carico dei soggetti attuatori dell'intervento unitario la realizzazione
della strada di servizio e dei parcheggi indicati dagli elaborati grafici della
Variante Generale; l'allargamento, nelle misure che indicherà il Comune,
delle vie Mascagni e Rosselli; la cessione dell'area di verde pubblico.
L'attuazione è subordinata all'approvazione di strumento urbanistico
preventivo. L'area è considerata di espansione, ai fini della determinazione
dei parcheggi pubblici.
IU4
L'obiettivo di questo intervento unitario è la realizzazione di una nuova
strada di collegamento di via Giovanni XXIII con via Mascagni. Lungo la
strada troveranno posto villini, per un volume totale di mc. 5.600.
73
I soggetti attuatori devono realizzare la strada e il piccolo parcheggio
indicato negli elaborati grafici della Variante Generale.
74
CAPO IV - SCROFIANO
Art. 39
Ambito del paese vecchio (zona A D.I. 1444)
1. Scrofiano è un bellissimo centro antico da conservare per i notevoli
valori architettonici, urbanistici e paesistici. Fortunatamente, non ci
sono state nuove edificazioni; tuttavia andrebbe usata maggiore cura
nei materiali di finitura. Piccoli interventi di manutenzione - sugli
infissi, sugli intonaci, sui colori, sulle gronde, ecc. - se non utilizzanti
tecniche e materiali appropriati possono comportare notevoli guasti in
un patrimonio singolarmente modesto, ma il cui insieme costituisce un
bene culturale da tutelare con rigorosità.
2. La Variante Generale stabilisce generalmente per gli immobili e i
complessi edilizi categorie di intervento di carattere conservativo, ma la
cura dei dettagli non può che essere demandata ai residenti e agli
artigiani che eseguono le opere.
Art. 40
Ambito di Pietreto (zone B, D D.I. 1444)
1. Ai piedi delle pendici collinari che si elevano fino al centro antico di
Scrofiano si trovano due insediamenti: uno produttivo, adiacente alla
Siena - Bettolle, totalmente realizzato e quindi classificato come
sottozona D1, ai sensi del precedente art. 27 del Titolo I; un altro
residenziale.
2. Quest'ultimo è costituito da alcuni recenti edifici residenziali a
carattere estensivo; esso si completerà con una piccola lottizzazione in
corso di attuazione.
3. Nei lotti ricadenti nel presente ambito e:
- non disciplinati da specifica ammissibilità di edificazione indicata
nella Variante Generale;
- pertinenti a costruzioni esistenti di qualsiasi tipo e consistenza ,il
cui volume deve essere completato ai fini della determinazione
della cubatura di nuove edificazioni;
- liberi, in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione, per i quali la
Variante Generale non stabilisca specifica disciplina di edificazione;
è ammissibile la nuova edificazione anche in ampliamento degli edifici
esistenti, ove non siano soggetti alle categorie di intervento di restauro
(c), di risanamento conservativo (c1), prendendo a riferimento per
l'intervento tutto quanto previsto dalle previgenti N.T.A. Per gli edifici
ricadenti in detti lotti , gli eventuali incrementi volumetrici in
75
ampliamento o in rialzamento puntualmente indicati nella Variante
Generale, non sono cumulabili con gli interventi previsti nel vigente
P.R.G.Pertanto si applicheranno in alternativa gli incrementi
volumetrici disposti dalla Variante Generale o quelli ammessi dal
P.R.G. previgente.
76
CAPO V - FARNETELLA
Art. 41
Ambito del paese vecchio (zona A D.I. 1444)
1. Anche Farnetella è un nucleo storico di notevole valore architettonico,
urbanistico e paesistico, da tutelare, come per l'ambito di Scrofiano di
cui al precedente art. 40 prescrivendo in genere categorie di intervento
di carattere conservativo.
2. Ma è da dirsi anche qui che la tutela del patrimonio storico deve molto
all'uso di materiali e tecniche appropriati, proprio negli interventi più
modesti. L'urbanistica non può far molto se non esiste un
comportamento diffuso e radicato di cura e di rispetto per i beni che la
storia ci ha consegnato.
77
CAPO VI - RIGOMAGNO
Art. 42
Ambito del paese vecchio (zona A D.I. 1444)
1. pur pochissimi edifici recenti, realizzati in prossimità del centro antico,
dimostrano che sono da evitare nuove edificazioni, di qualsiasi entità.
Nuclei storici come questo di Rigomagno, quelli di Scrofiano,
Farnetella, Poggiolo, ecc. hanno un altissimo valore paesistico che può
essere irrimediabilmente guastato anche da una piccola presenza
estranea attorno ad essi.
2. La Variante Generale persegue la tutela del nucleo, prescrivendo
categorie di intervento conservative, ma, come per gli altri centri
antichi è necessaria una grande cura nei materiali e nelle tecniche con
cui si interviene sugli edifici.
Art. 43
Ambito di Rigomagno Scalo (zona B D.I. 1444)
1. Il piccolo nucleo di Rigomagno Scalo è situato tra le prime pendici
collinari su cui si eleva il centro antico, il Foenna e la linea ferroviaria.
2. In prossimitá si trova lo svincolo della Siena Bettolle da cui si diramerà
il tratto per Arezzo della Strada di Grande Comunicazione Grosseto Fano.
3. Nell'ambito di Rigomagno Scalo è previsto un intervento unitario (IU1),
comprendente villini per un volume totale di
mc. 4.800.
L'insediamento prosegue quello realizzato di recente tra la strada
provinciale e la strada vicinale del Borro.
I villini si disporranno ai due lati di una strada di servizio, che
terminerà in una piccola area di verde pubblico, della superficie di
mq. 1.000.
L'attuazione è subordinata ad approvazione di strumento urbanistico
attuativo. Ai fini della determinazione dei parcheggi pubblici
l'intervento unitario è considerato di espansione.
4. Nei lotti ricadenti nel presente ambito e:
- non disciplinati da specifica ammissibilità di edificazione indicata
nella Variante Generale;
- pertinenti a costruzioni esistenti di qualsiasi tipo e consistenza ,il
cui volume deve essere completato ai fini della determinazione
della cubatura di nuove edificazioni;
78
liberi, in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione, per i quali la
Variante Generale non stabilisca specifica disciplina di edificazione;
è ammissibile la nuova edificazione anche in ampliamento degli edifici
esistenti, ove non siano soggetti alle categorie di intervento di restauro
(c ), di risanamento conservativo (c1), prendendo a riferimento per
-
l'intervento tutto quanto previsto dalle previgenti N.T.A. Per gli edifici
ricadenti in detti lotti , gli eventuali incrementi volumetrici in
ampliamento o in rialzamento puntualmente indicati nella Variante
Generale, non sono cumulabili con gli interventi previsti nel vigente
P.R.G.Pertanto si applicheranno in alternativa gli incrementi
volumetrici disposti dalla Variante Generale o quelli ammessi dal
P.R.G. previgente.
79
CAPO VII
Art. 44
Ambito di Rigaiolo
1. Attorno all'incrocio tra la strada provinciale Lauretana e la vicinale
Fonte del Leccio si dispone il nucleo di Rigaiolo. Poco più a sud di esso
si trova la strada provinciale di Trequanda.
2. E' ubicato a circa seicento metri dall'abitato di Sinalunga e costituisce
un piccolo insediamento di interesse storico; nella definizione degli
interventi ammissibili si sono assoggettati a conservazione gli edifici di
un certo valore.
3. E' previsto un limitatissimo completamento, con caratteristiche
tipologiche simili a quelle esistenti.
80
TITOLO III - AMBITI PREVALENTEMENTE NON EDIFICATI
AGRICOLO-AMBIENTALI - F PARCO
CAPO I - SISTEMA DI PIANA
Art. 45
Ambiti agricolo ambientali (zona E D.I. 1444)
1. Il sistema territoriale della piana del Foenna attraversa
longitudinalmente il territorio comunale, da Rigomagno a Bettolle; è
attraversato dalla Siena-Bettolle e dalla linea ferroviaria.
2. Nella parte meridionale sono collocati gli abitati di Pieve, Guazzino e
Bettolle.
3. La piana è quasi interamente classificata come zona E1 (aree agricole
produttive), la cui norma è esposta nell'art. 29 delle NTA:
classificazione degli ambiti agricolo - ambientali.
4. Lungo il Foenna sono indicate dagli elaborati grafici della Variante
Generale fasce territoriali classificate come zone E2 (aree agricole di
interesse paesaggistico d'insieme), di cui all'articolo 29 delle NTA.
5. Il sistema territoriale di piana è inoltre interessato dalle disposizioni
stabilite dalla DCR 230/1994 e dal P.I.T..
Art. 46
Ambiti di cava
1. Sul territorio comunale sono individuati ambiti di cava secondo le
definizioni di cui al Piano regionale delle Attivitá Estrattive approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 del 7 marzo 1995.
2. Gli ambiti di cava, secondo le disposizioni sopra richiamate, sono
perimetrati sulle tavole 1:10.000 e 1:5.000 della Variante Generale,
con le seguenti definizioni e destinazioni finali di zona:
BEA Bacino Estrattivo Ampliabile, zona E1 e zona F1
CN Nuova Cava , zone E1
3. Le aree occupate da edifici di tipo produttivo per le attivitá di cava e i
loro resedi sono individuate e perimetrate sulle tavole 1:10.000 e
1:5.000 della Variante Generale come zone D.
4. In conformitá a quanto previsto dalle Istruzioni tecniche per la redazione
delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali di adeguamento
al Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato con delibera di C.R.
n. 200 del 7.3.95 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3886
del 24 luglio 1995, paragrafo 3.1.2., la Variante Generale ha
modificato, nei limiti ammessi, i perimetri dei bacini estrattivi
81
ampliabili e delle nuove cave, tenuto conto delle zone D corrispondenti
ai fabbricati e ai resedi esistenti, dello stato di diritto di cui gli
strumenti urbanistici vigenti, e dei caratteri fisici, morfologici,
orografici del territorio.
5. Per quanto riguarda le procedure e il processo di attuazione del piano
Regionale delle Attivitá estrattive si fa riferimento a quanto disciplinato
al Titolo IV della D.C.R. n. 200/95 giá citata e nelle suddette Istruzioni
tecniche di cui alla DGR n. 3886/95.
6. Il Comune predisporrá, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate,
una apposita variante, soggetta alla sola approvazione comunale ai
sensi dell'articolo 40, comma 2 lettera f), della LR 5/95 come
modificato dalla LR 96/95.
7. In base al P.R.A.E. e alle Istruzioni sopra detti, la Variante Generale
perimetra e definisce gli ambiti di cava, e li zonizza in riferimento alla
destinazione finale delle aree, così come dettato in particolare dal
paragrafo 3.1.2 lett.h) delle citate Istruzioni, e con le modifiche già
richiamate, ai sensi del citato paragrafo 3.1.2 lett.a) delle Istruzioni
regionali.
8. Sono individuati tre zone produttive di cava D ( Fornaci di Monte
Martino, Fornaci Tempora, Fornaci Poggi Gialli) e cinque ambiti di
cava, articolati in tre bacini estrattivi ampliabili (uno a Fornaci
Tempora, con destinazione finale in parte a zona E1 e in parte a zona
e F1; e due a Poggi Gialli Nord e Poggi Gialli Sud, entrambi con
destinazione finale a zone E1, ai due lati della SGC Siena Bettolle) e
due nuove cave ( ai due lati della ferrovia, a Poggi Gialli Nord, con
destinazione entrambe a zona E1).
9. Cave Poggigialli Nord
Vi si estrae argilla per laterizi.
Si tratta di un ampio complesso estrattivo, con presenza di bacino
d'acqua.
La fornace è costituita da corpi di fabbrica e piazzali, attualmente non
utilizzati, che la Variante Generale perimetra e zonizza come zona
produttiva D, ambito di cava.
Adiacente alla suddetta zona D, è perimetrata una nuova cava, a
destinazione finale zona E1, tra la ferrovia e la SP Cassia, a confine
con una area boscata che la Variante Generale zonizza come zona E4.
82
Dal lato opposto della ferrovia, è perimetrata un'altra nuova cava, a
destinazione finale zona E1. Le modalitá di coltivazione e di recupero
ambientale delle nuove cave, conformemente a quanto disposto dal
Piano Regionale delle Attivitá Estrattive, saranno disciplinate dalla
apposita variante di adeguamento, come precedentemente definita.
Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni generali di cui al
presente articolo.
10. Cave Poggigialli Sud
Vi si estrae argilla per laterizi.
Si tratta di un ampio complesso estrattivo.
Nessuna lavorazione avviene in loco, il materiale scavato viene
trasportato alla fornace di Monte Martino.
Sono aree di grande rilievo, sia per localizzazione che per
dimensionamento. Appartengono entrambe al corridoio infrastrutturale
costituito dalla S.G.C. Siena - Bettolle sulla quale si attestano in ciglio;
sono quindi interessate dalle previsioni di raddoppio della Siena Bettolle e dalle previsioni di mascheramento verde contenute nel
progetto urbanistico relativo a detto raddoppio; appartengono inoltre al
sistema insediativo longitudinale N/S delimitato dalla S.G.C. Siena Bettolle a sud e dalla ferrovia a nord, e lateralmente dalle viabilità che
salgono verso la provincia di Arezzo.
L'intorno ha valore ambientale e paesaggistico, con presenza di distese
e poggi, vicinanza di aree boscate e presenza di edifici e vegetazione di
rilevanza dal punto di vista insediativo; tra i quali Il Poggiolo, Villa
Poggi Gialli, Il Casello in prossimità dell'ambito di cava Poggigialli
Nord, e i poderi Abbazia e Necco in prossimità dell'ambito di cava
denominato Poggigialli Sud, inseriti negli elenchi vigenti ai sensi delle
leggi regionali 10/79 e 59/80.
Le attività di escavazione hanno fortemente compromesso i luoghi,
avvicinandosi sia alla S.G.C. Siena - Bettolle sia agli insediamenti e
alla viabilità secondaria senza previsione di adeguate zone di rispetto.
Ai due lati della SGC Siena-Bettolle la Variante Generale individua due
bacini estrattivi ampliabili, con destinazione finale a zona E1, ai sensi
della disciplina di cui al Piano Regionale delle Aree Estrattive e delle
Istruzioni regionali già ricordate.
Le modalità di coltivazione e di recupero ambientale dei bacini
estrattivi, conformemente a quanto disposto dal Piano Regionale delle
Attività Estrattive, saranno disciplinate dalla apposita variante di
adeguamento, come precedentemente definita.
83
Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni generali di cui al
presente articolo.
11. Cave Monte Martino
Vi si trovano un sito di cava dismessa, un complesso industriale
edificato costituito da corpo di fabbrica principale e vari corpi annessi,
di diversa epoca di costruzione, e un ampio piazzale di stoccaggio dei
prodotti finiti.
E' qui che avviene infatti la lavorazione del materiale estratto dalle cave
di Poggigialli Nord e Sud.
L'area è di valore ambientale e paesaggistico in quanto situata in
vallata sul retro dell'abitato di Guazzino, ai piedi del crinale sul quale
scorre la strada da Bettolle a Guazzino.
Vi è una forte presenza di edifici e nuclei di rilevante valore insediativo
e ambientale (Monte Martino e Molino di Monte Martino), e di un
complesso di particolare valore ambientale e architettonico, (Villa Colli
Lunghi), inserito negli elenchi vigenti ai sensi delle leggi regionali
10/79 e 59/80.
Le attività estrattive aggrediscono il poggio di Villa Colli Lunghi,
invadendo il versante che degrada verso il torrente Foenna.
L'area occupata dai fabbricati e dai resedi è perimetrata e individuata
dalla Variante Generale come zona D ambito di cava.
12. Cave Fornaci Tempora
Vi si estrae argilla per laterizi.
E' un ampio complesso estrattivo, nel quale avviene la lavorazione in
loco del materiale di cava.
Nucleo industriale costituito da due corpi di fabbrica e altri minori,
oltre a piazzale di stoccaggio e ampia area di coltivazione.
L'area ha valore ambientale e paesaggistico in quanto è situata in
vallata dal crinale di Guazzino al torrente Foenna.
Vi si trovano edifici di valore ambientale e architettonico, tra i quali il
medesimo corpo di fabbrica industriale, il Podere Belvedere e il Podere
Sughera, inseriti negli elenchi delle leggi regionali 10/79 e 59/80,
nonchè il Podere Capanne fortemente compromesso dalle attivitá di
coltivazione.
Vi è la presenza di area boscata, di tracciati e vie poderali, di un bacino
di scavo ricolmato di acqua e di una vasca di acqua rettangolare, ormai
consolidati, nelle aree oggetto di attivitá di escavazione nel passato.
Le attivitá hanno fortemente compromesso i luoghi, in particolare
84
avvicinandosi all'insediamento di Guazzino senza adeguate zone di
rispetto.
L'area occupata dai fabbricati e dai resedi è perimetrata e individuata
dalla Variante Generale come zona D ambito di cava.
Adiacente a tale zona, la variante Generale perimetra un ampio bacino
estrattivo ampliabile, che si estende dal nucleo di Guazzino al fiume
Foenna, con destinazioni finali in parte a zona E1 e in parte a zona F1.
Le modalitá di coltivazione e di recupero ambientale dei bacini
estrattivi, conformemente a quanto disposto dal Piano Regionale delle
Attivitá Estrattive, saranno disciplinate dalla apposita variante di
adeguamento, come precedentemente definita.
Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni generali di cui al
presente articolo.
13. Disposizioni generali
Nelle aree descritte e normate dal presente articolo dovranno essere
rispettate le seguenti disposizioni generale, anche nella formazione
della variante di adeguamento al PRAE:
le aree esterne al perimetro entro il quale sono ammesse le
attivitá di escavazione dovranno essere adeguatamente
ripristinate se allo stato attuale sono oggetto di attivitá estrattive;
le aree esterne al perimetro entro il quale sono ammesse le
attivitá di stoccaggio dovranno essere liberate e ripristinate se allo
stato attuale sono oggetto dalle suddette attivitá;
dovranno essere realizzate piantumazioni con alberature a filare,
a schermature dei piazzali di stoccaggio;
lungo il corridoio infrastrutturale costituito dalla S.G.C. Siena Bettolle dovranno essere infoltite le alberature esistenti e,
aumentando la massa vegetazionale con piantumazione anche di
schermature basse a siepe, sará realizzata una barriera visiva;
le attivitá estrattive dovranno essere attuate in più fasi, in modo
da
interessare delimitate porzioni di terreno fino all'esaurimento delle
risorse, e di procedere all'apertura del nuovo sito di scavo
iniziando, contemporaneamente, il ripristino ambientale del
precedente;
le sistemazioni ambientali dei luoghi, sia a confine dei siti di
escavazione, sia dei siti stessi dopo il loro sfruttamento, saranno
diversificate in funzione della specificitá dei luoghi medesimi;
le sistemazioni a laghetti saranno ammesse solo qualora siano
85
motivatamente dimostrate inattuabili altre sistemazioni,
e
comunque dovranno essere progettate entro una generale
organizzazione dell'area, e prevedendo la riduzione massima degli
invasi da riempire;
laddove possibile, qualora si siano formate profonde aree con
sezione verticale, si provvederá a parziali riempimenti e al
ripristino dei terrazzamenti e declivi;
sono ammessi interventi di manutenzione dello stato attuale e il
miglioramento della qualitá formale e funzionale dei luoghi e degli
edifici;
dovranno essere ripristinati i tracciati poderali, viarii, i sentieri
esistenti se compromessi.
In generale si realizzeranno sistemazioni dei terreni in primo luogo per
la loro stabilità fisica e in secondo luogo per la loro riconfigurazione
morfologica e funzionale, privilegiando gli assetti esistenti.
Dovranno inoltre sempre essere ripristinate adeguate distanze di
rispetto dagli edifici, dalla viabilità e dalla ferrovia.
Ai fini di una migliore organizzazione e distribuzione dei traffici e
dell'allontamento dei mezzi pesanti e dei flussi funzionali alle attività
estrattive dalla viabilità ordinaria, la Variante Generale prevede la
realizzazione di un tracciato viario (in adeguamento e miglioramento di
una sede in parte esistente) di collegamento diretto dalla SP Cassia
alla SP da Bettolle a Guazzino, connettendo le aree di escavazione di
Poggi Gialli alla Fornace di Monte Martino.
Art. 47
Ambito del parco territoriale del Foenna
(zona F D.I. 1444)
1. A sud dell'abitato di Guazzino, precisamente a valle dei terreni
occupati dalla cava e dalle attività produttive delle Fornaci Tempora, è
previsto un piccolo parco territoriale lungo il Foenna.
Comprende
terreni di notevole bellezza e di interesse paesistico, al centro fra i tre
principali abitati comunali, Pieve, Guazzino e Bettolle, rispetto ai quali
può svolgere funzioni ricreative e di tempo libero, oltre a rappresentare
tutela e valorizzazione di risorse naturali.
2. La zona è disciplinata dalla norma riguardante i parchi territoriali, art.
10 delle NTA: attrezzature di interesse generale.
86
SISTEMA TERRITORIALE DI COLLINA
Art. 48
Ambiti agricolo - ambientali
1. Il sistema territoriale di collina è disposto sull'arco occidentale del
territorio comunale, a confine con quelli di Rapolano e Trequanda. E'
attraversato da est a ovest nella parte settentrionale dalla stretta valle del
Foenna, dove scorrono le infrastrutture di comunicazione stradali e
ferroviaria.
2. E' territorio di notevole bellezza, dove spiccano i centri antichi di
Scrofiano, Farnetella e Rigomagno. Coperto da ampie aree boschive,
ricade per la parte a monte della stretta valle del Foenna nel sistema delle
aree protette (L.R. 52/1982).
3. E' in gran parte classificata dalla Variante Generale come sottozona E4, di
cui all'articolo 29 delle NTA, mentre le sue parti a colture specializzate,
lungo i crinali, sono classificate come sottozona E3.
4. La normativa ha valenza paesistico - ambientale per le aree protette, per le
quali valgono inoltre le disposizioni generali di cui all'articolo 28 delle
NTA.
87
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI, DEROGHE
Art. 49
Strumenti in itinere
1. Stati di fatto o provvedimenti in atto ovvero in vigore, anche se non
richiamati dalle presenti norme, o non indicati negli elaborati grafici della
Variante Generale, devono intendersi riferiti alla data di adozione della
Variante stessa.
2. Resta valida la disciplina urbanistica prescritta da strumenti attuativi
d'iniziativa pubblica o privata, ove non modificata espressamente dalla
Variante Generale. Si applicano i relativi criteri di misurazione delle
grandezze, dei parametri urbanistici e delle categorie di intervento.
Pertanto gli interventi avvengono in conformità a detta disciplina ed alle
relative convenzioni.
3. Per la sottozona G1 - a, loc. Bettolle, oltre alla destinazione specifica
prevista (Lettera “a” dell’art. 6 delle N.T.A. vigenti) sono ammesse anche le
destinazioni specifiche corrispondenti alle lettere d) (centro ricettivo) , e)
(centro Commerciale ) dell’art. 6 pag. 14 delle Norme Tecniche di
attuazione previgenti.
4. Le concessioni e D.I.A. per opere edilizie ed interventi, in contrasto con le
previsioni e con le prescrizioni della Variante Generale, decadono salvo
che i relativi lavori siano iniziati e vengano portati a termine entro i
termini di validità delle concessioni e delle D.I.A. .
Art. 50
Edifici condonati
1. Sono ammessi la sostituzione edilizia e l'accorpamento, anche all'edificio
principale dove esistente, quando risulti necessario per il miglioramento
igienico-funzionale dei manufatti esistenti condonati, senza che ciò
comporti aumento di volume, ammettendo il mutamento di destinazione
d'uso compatibile con le previsioni del P.R.G., purché tali interventi si
realizzino nella compatibilità con l'edificio principale e con le
caratteristiche della zona, utilizzando materiali di carattere tradizionale.
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Art. 51
Edifici non cartografati e/o privi di categoria d'intervento
1. Per edifici non cartografati si intendono le costruzioni realizzate a
seguito di regolare concessione, che non appaiono sulla cartografia
utilizzata per la Variante generale, realizzate posteriormente alla data
di adozione della Variante generale medesima, e le costruzioni
concessionate di cui al seguente articolo 53.
2. Per tali costruzioni sono ammesse le opere dalla manutenzione
ordinaria alla ristrutturazione urbanistica categorie e1 ed e2, senza
comunque alcuna possibilità di ampliamento volumetrico.
3. Per gli edifici non cartografati realizzati all’interno di piani attuativi
sono invece ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione
edilizia “d3” escludendo comunque ogni possibilità di ampliamento
volumetrico.
4. Per gli edifici cartografati ma privi di categoria d'intervento sono
ammesse opere dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione
edilizia d2, così come descritta all'art. 7 delle vigenti norme,
escludendo però qualsiasi possibilità di ampliamento; per quanto
attiene alla destinazione d'uso vale quanto previsto all'art. 6.
Art. 52
Deroghe
1. Sono ammesse deroghe alle prescrizioni della presente Variante
soltanto per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi
dell'art. 41 quater della Legge n° 1150/1942 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 53
(abrogato)
Validità dei Piani di Recupero precedentemente adottati
Art. 54
Zone artigianali ed industriali
Vengono confermate le previsioni ed i contenuti delle Schede Progettuali e
Normative della Variante Organica al P.R.G. per l’assetto di zone
artigianali in localitá Bettolle, adottate con delibera di C.C. n.61 del
29.07.1993, così come modificate e riapprovate dal Consiglio Comunale
con delibera n. 13 del 04.03.1994.
E’ ammesso il mutamento della destinazione d'uso delle strutture esistenti
nonchè la nuova edificazione, ove prevista dalle schede progettuali, con
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destinazione d'uso commerciale e direzionale, a condizione che,
trattandosi di aree di completamento per le quali in sede di stesura della
variante generale di PRG sono già state verificate le dotazioni di standard
per zone produttive, sia soddisfatto al 50% lo standard di spazi pubblici di
cui all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968 n° 1444, da destinare preferibilmente a
parcheggio e da reperire interamente entro il lotto dell'azienda interessata
dalla trasformazione d'uso.
L'attuazione di tali interventi di sostituzione, ampliamento e nuova
edificazione con destinazione d'uso commerciale e direzionale sono
assentibili mediante concessione diretta convenzionata con la quale il
soggetto attuatore si impegna alla realizzazione e successiva cessione degli
spazi pubblici previsti.
Nel caso di strutture commerciali, ai sensi della D.C.R. 233/99, sono
ammessi negozi di vicinato e medie strutture.
Restano invariate tutte le altre indicazioni riportate nelle schede progettuali.
Art. 55
(abrogato)
Ex zone residenziali C
Art. 56
ricettive.
(abrogato)
Ex zone speciali G - Attrezzature distributive, commerciali e
Art. 57
Casi particolari
1. casi particolari sono descritti e regolamentati specificatamente nelle
controdeduzioni che costituiscono la fonte normativa primaria per
l'attuazione degli stessi.
3 – La possibilità edificatoria s2000(case a schiera ) è per la costruzione di
numero 4 appartamenti.
14 – Si propone di variare la categoria d’intervento del fabbricato residenziale
da B1-d3 a B2-e2.2 con estensione anche a porzione dell’adiacente
fabbricato per attività produttive, fermo restando la destinazione D3 del
piano terreno.
22 – La categoria d’intervento e2.1 è finalizzata esclusivamente al recupero ed
il miglioramento della tettoia esistente, rimanendo comunque entro il
90
perimetro della stessa. L’intervento sarà ammissibile attraverso un progetto
unitario esteso all’intera area, comprensivo delle sistemazioni a verde e degli
spazi privati a parcheggio.
46- Il progetto dovrà prevedere anche la sistemazione della viabilità pubblica
come da tavola del piano e planimetria allegata alla controdeduzione.
49 - Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un
progetto unitario esteso all’intera area comprendente la realizzazione del
tratto di viabilità pubblica prospiciente e le sistemazioni a verde, come
evidenziato nella planimetria allegata.
61 - La realizzazione dell’intervento (i 800) è subordinata alla totale
demolizione delle strutture esistenti nel lotto; il progetto dovrà prevedere la
riqualificazione dell’intero lotto.
69- Si consente l’ampliamento dell’edificio esistente, limitatamente ad una
volumetria massima di mc.1000, mantenendo la stessa destinazione D3. Per
la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un apposito
progetto che preveda le opere edilizie, la realizzazione del parcheggio pubblico
adiacente a carico del privato e le adeguate sistemazioni esterne.
72 – Il fabbricato adibito a Macelli Pubblici, viene inserito in zona D3 “attività
produttive sparse” con la possibilità massima di ampliamento delle superfici
attuali, pari al doppio di quelle esistenti, in modo da poter ripristinare
l’attività originaria anche da privati.
78 – L’intervento è vincolato alla ricostruzione di un unico corpo di pari
volumetria, mantenendo invariata l’altezza massima degli annessi
esistenti. L’individuazione del nuovo annesso dovrà avere una distanza
massima di mt.50,00 dalla strada.
90 - All’edificio viene assegnata la categoria d’intervento e2.2 con
destinazione D10 per la parte da realizzare, mantenendo invariata la
destinazione D9 del piano terreno esistente
96 – Per la realizzazione di eventuali interventi ammessi dovrà essere
presentato un progetto unitario esteso anche ai volumi esistenti e all’intera
area, comprensivo delle sistemazioni a verde da realizzare lungo i confini del
lotto.
99 – La categoria d’intervento e2.1 è finalizzata esclusivamente alla
tamponatura del fabbricato stesso.
107 - Potrà essere concessa la possibilità di realizzare le volumetrie in due
fasi distinte, solo successivamente all’approvazione e realizzazione di tutte le
opere di urbanizzazione del comparto C2-g
108 - Per la realizzazione dell’edificio dovrà essere presentato un progetto
unitario esteso alle resedi circostanti, comprensivo della sistemazione a verde
e della realizzazione di un passaggio pedonale con larghezza di mt.2.50, di
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collegamento tra via Don Minzoni e Piazza del Popolo. La realizzazione del
passaggio pedonale sarà a carico del privato e dovrà successivamente essere
ceduto all’Amministrazione Comunale
112 – La categoria d’intervento d2.2 è attribuita limitatamente alla porzione
di edificio di proprietà del richiedente, che potrà così adeguare la copertura a
quella dell’edificio in aderenza.
117 - Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato
un progetto comprendente, oltre agli interventi edilizi anche le sistemazioni
esterne, in particolar modo riferite alla viabilità di accesso dalla S.S.326.
130 - Si propone di assegnare la categoria d’intervento d2.2, limitatamente
alla porzione di immobile di proprietà del richiedente, in modo da adeguare la
copertura a quella dell’edificio adiacente.
132 – La presente osservazione costituisce variante alla Lottizzazione
Carpineta ( approvazione del.. G.R.T. n.9751 del 1/10/1980). Rimane però,
per i terreni inseriti dentro la lottizzazione, il vincolo al rispetto degli obblighi
della convenzione approvata .
139 – Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato
un progetto unitario esteso all’intera area, comprendente la sistemazione a
verde e la realizzazione del parcheggio pubblico antistante il lotto in oggetto.
140 – La presente osservazione costituisce variante alla Lottizzazione
Carpineta ( approvazione del.. G.R.T. n.9751 del 1/10/1980). Rimane però,
per i terreni inseriti dentro la lottizzazione, il vincolo del rispetto degli
obblighi della convenzione approvata.
141 - Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato
un progetto unitario contenente anche la sistemazione degli spazi dell’intera
area compresa una idonea piantumazione del lotto con essenze locali.
150 – Si assegna all’edificio la destinazione B2 con categoria di intervento
e2.2 , limitatamente alla parte retrostante, ad un solo piano fuori terra
156 – Si conferma la destinazione D3 con possibilità di ampliare gli edifici e
installare nuovi silos per una superficie coperta massima di mq.2400.Per la
realizzazione degli immobili e dei silos dovranno essere mantenute le altezze
massime dei rispettivi edifici esistenti.
160 – L’edificazione nel lotto i800 dovrà prevedere la demolizione degli
annessi attualmente esistenti.
172 –Per la realizzazione del fabbricato sono prescritte le stesse
caratteristiche costruttive indicate nella controdeduzione n. 241.
175 - Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato
un Piano Attuativo preventivo di Recupero che definisca le linee generali
d’intervento e preveda l’intera sistemazione dell’area, compresa una idonea
piantumazione della stessa. Successivamente all’approvazione del Piano
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Attuativo si interverrà con singole concessioni. La categoria di intervento per
singolo edificio è meglio evidenziata all’allegata planimetria. Per gli edifici per
i quali è prevista la categoria d’intervento e1 , oltre a quanto previsto dalle
N.T.A., si prescrive che la ricostruzione dei volumi demoliti, debba essere
effettuata all’interno dell’area D5, o in ampliamento dell’edificio esistente o in
un unico corpo.
178 – Per la realizzazione dei fabbricati ,sono prescritte le stesse
caratteristiche costruttive indicate nella controdeduzione n. 241
188-Il nuovo fabbricato deve essere ricostruito con materiali di recupero e
devono essere mantenute le caratteristiche del fabbricato esistente.
189 - A fianco del lotto, in posizione perpendicolare a via del Cassero, deve
essere lasciata una fascia di terreno di almeno mt.8,00 per una futura
viabilità di collegamento tra via del Cassero ed il terreno a valle del lotto
medesimo.
193 – E’ previsto un ampliamento di una volumetria massima di mc.700, per
la realizzazione degli uffici, di una superficie massima di mq.500 per
l’ampliamento del capannone, come meglio evidenziato nella cartografia in
scala 1:2000 (tav.3.5).
195- Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un
progetto unitario esteso all’intera area comprensivo delle sistemazioni a
verde.
Oltre a quanto sopra, per l’attuazione dell’ambito produttivo D7 deve essere
assicurato il soddisfacimento degli standard urbanistici di spazi pubblici e
privati di cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 e dovranno essere rispettati i
seguenti indici:
superficie coperta massima mq.900;
altezza massima mt:7.50
210 – E’ concesso l’ampliamento richiesto mantenendo le altezze massime
degli edifici esistenti.
215 - L’area è suddivisa in dodici zone così organizzate:
-Zone (1)-(3)-(10) sono classificate come ambiti produttivi D1
-Zone (2)-(4)-(5)-(6) sono classificate come ambiti produttivi D2
-Zone (7) è classificata come ambito produttivo D12 (zone destinate agli
edifici per lo spettacolo e il tempo libero)
-Zona (8) è classificata come ambito produttivo D11, ambito attrezzato per
la sosta camper
-Zona (9) è classificata I.R. impianti per la distribuzione di carburante
-Zona (11) è classificata come ambito residenziale B2
-Zona (12) è classificata area G3 ,spazi attrezzati a parco , per il gioco e lo
sport:
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La riorganizzazione in zone consente una più rapida attuazione degli
interventi e una migliore gestione da parte dei proprietari nel
garantire il necessario sviluppo delle aziende esistenti.. Resta comunque
inteso che ciascuna zona provvederà direttamente alla realizzazione delle
opere pubbliche di piano (adeguamento della regimazione idraulica della
zona al progetto Ademollo viabilità pubblica, aree di parcheggio G4, spazi
attrezzati a parco G3 ecc.).
Lo strumento attuativo delle zone è l’intervento diretto con concessione
accompagnata da convenzione con la quale i privati si impegnano a
realizzare tutte le opere di urbanizzazione e pubbliche previste dal piano
stesso, compresa la cessione al Comune delle aree e degli spazi pubblici
opportunamente sistemati.
Oltre a quanto sopra, per l ‘attuazione dell’ambito produttivo D12 ( zone
destinate agli edifici per lo spettacolo e il tempo libero) deve essere
assicurato il soddisfacimento degli standard di spazi pubblici e privati di
cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 e dovranno essere rispettati i seguenti
indici:
-Superficie coperta massima mq:1500
-Altezza massima : mt. 8,00.
220- Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato
un apposito progetto unitario che preveda le opere edilizie , le adeguate
sistemazioni esterne comprensive degli spazi pubblici (viabilità di accesso,
prolungamento di via Garda e racchetta di rigiro).
221-Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato
un progetto unitario comprensivo delle sistemazioni degli spazi esterni,
con adeguate piantumazioni di alberi, la realizzazione della strada di
collegamento tra via Lucignano e la S.S.326, nonchè il prolungamento di
via Lucignano con idonea racchetta di rigiro all’estremità, come meglio
evidenziato nella planimetria allegata.
230 – Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere
presentato un progetto unitario che preveda le opere edilizie e le adeguate
sistemazioni esterne, comprensive della viabilità e del parcheggio .
235 – vedi IU 5A art.32
236 - Per la realizzazione dell’intervento nel lotto in angolo tra via Colonna
e via Dante si dovrà prevedere un progetto comprensivo della realizzazione
del piccolo parcheggio pubblico in fregio al lotto stesso, compresa la
demolizione dell’attuale recinzione. Inoltre la quota d’imposta del
fabbricato, dovrà risultare quella del terreno esistente, ciò per non
modificare l’attuale assetto del lotto stesso. Per la realizzazione
dell’intervento nel lotto con accesso da via Dante, nel progetto dell’opera
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dovrà essere tenuta in considerazione la nuova previsione di viabilità
(veicolare e pedonale). Dette aree dovranno essere cedute gratuitamente al
comune. Quanto sopra si ritiene indispensabile per poter dotare la nuova
costruzione delle necessarie fognature che dovranno percorrere aree
pubbliche.
241 – Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere
presentato un apposito progetto unitario che preveda oltre alle opere
edilizie anche le adeguate sistemazioni esterne, comprensive degli spazi
pubblici a parcheggio e le piantumazioni dell’area come da Tav. 1:2.000
Rigomagno salvaguardando ove possibile anche quella esistente (ulivi).
Per la realizzazione dei fabbricati sono prescritte le seguenti
caratteristiche costruttive:
- realizzazione di un solo piano abitabile fuoriterra ed uno parzialmente
interrato da destinare a cantine ed autorimessa;
-altezza massima in gronda mt.4.50;
- copertura a capanna anche sfalsata con possibilità di ricavare locali nel
sottotetto, in tal caso l’altezza massima in gronda potrà raggiungere mt.
5.50;
- le murature esterne dovranno essere realizzate per la maggior parte in
pietra locale a faccia vista o mattoni fatti a mano, alternata con parti in
muratura che non potrà superare il 30% della superficie totale esterna del
fabbricato.
- gli intonaci dovranno essere realizzati in malta di calce e la tinteggiatura
dovrà essere concordata con l’Amm.ne Comunale, scelta tra limitate
gradazioni di giallo ocra o terra di Siena;
- i manti di copertura dovranno essere realizzati sia con materiali
di recupero che di nuova fattura scegliendo comunque tra manto in coppi
ed embrici o tegole portoghesi;
- le gronde dovranno essere realizzate in muratura di mattoni o in
mensole di legno e mezzane in laterizio.
- i canali di gronda e i pluviali dovranno essere in rame;
- i comignoli dovranno essere realizzati all’antica, rivestiti in pietra o
mattoni;
- i parapetti delle eventuali logge (i balconi e le terrazze sono vietati) e
delle scale esterne dovranno essere in muratura di pietra o in mattoni;
- le cimase, le soglie, i davanzali ed i rivestimenti delle scale esterne
dovranno essere in cotto o in pietra serena;
- gli infissi esterni dovranno essere tutti in legno tinteggiati color castagno
naturale o verde scuro;
- le recinzioni esterne dovranno essere in muratura di pietra locale faccia
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a vista e le ringhiere ed i cancelli in metallo lavorato;
- le pavimentazioni esterne potranno essere realizzate in cotto o pietra
serena;
- la sistemazione delle resedi dovrà essere realizzata, per quanto riguarda
le piante di alto fusto, con olivi, cipressi o altre tipiche del luogo, per
quanto riguarda le siepi con piante aromatiche, corbezzolo od altre tipiche
del sottobosco locale.
242 – Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere
presentato un progetto comprendente anche le sistemazioni esterne con
idonea piantumazione di alberi ad alto fusto.
267 - La categoria d’intervento e2.1 è limitata all’esclusiva copertura
della terrazza esistente.
269 - Il porticato dovrà essere realizzato in adiacenza al corpo di
fabbrica, allungato su via Mazzini, dell’altezza di un piano fuori terra e
con materiali tradizionali e di recupero in sintonia con l’edificio esistente.
280 - Per la realizzazione dell’intervento (i600) il progetto dovrà
comprendere la sistemazione dell’intera area, compresa la demolizione
dell’annesso esistente e un’idonea piantumazione del lotto stesso.
284 – L’edificio in ampliamento dovrà rispettare le altezze massime
previste dal P.R.G vigente.
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Allegati
1.
Tecniche e materiali negli interventi di conservazione
2.
Norme geologico - tecniche di fattibilità
3.
Criteri e norme per l'edificabilità ai sensi del D.P.C.M.
1.3.1991 in materia di compatibilità acustica
4.
Variante al P.R.G. vigente per la costruzione di annessi agricoli
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Allegato 1
Tecniche e materiali negli interventi di conservazione
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici soggetti alle
categorie di restauro c, di risanamento conservativo c1, di ristrutturazione
edilizia d1.
Nelle architetture contemporanee, ovvero quelle realizzate nel dopoguerra,
soggette a conservazione sono da mantenere materiali e tecniche originari.
Quelli di seguito indicati saranno di regola osservati nelle architetture di
epoche precedenti. In ogni caso saranno sempre rispettati i materiali originari
presenti nell'edificio soggetto all'intervento o ripristinati a seguito di adeguata
documentazione.
Interventi di manutenzione ordinaria: (a)
non possono comportare modifiche o alterazioni degli elementi
architettonici o decorativi degli edifici;
non possono comportare l'uso di materiali, tecniche e
configurazioni diversi da quelle originarie nel caso di rinnovamento
o sostituzione di finiture.
Interventi di manutenzione straordinaria: (b)
intonaci:
devono essere realizzati del tipo "civile" mediante formazione di
arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di
velatura finale con malta di calce. E' fatto obbligo di intonacatura
negli edifici originariamente intonacati, con coloriture tradizionali
della zona;
infissi esterni:
ammessi nelle forme tradizionali di legno verniciato. Le porte
devono essere impostate sul filo interno;
sistemazioni esterne:
gli elementi di arredo, anche vegetazionali, devono essere
conservati e ripristinati nelle forme originarie o tradizionali. Le
pavimentazioni, dove si rendono necessarie per motivi igienico e
funzionali, devono essere realizzate i lastre di pietra tradizionale
con profondità strettamente necessaria, in forme unitarie e
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regolari. I dislivelli e gli andamenti del terreno devono essere il più
possibile mantenuti. Le essenze arboree e arbustive ammesse sono
quelle autoctone, da localizzare in rapporto all'edificio nelle
disposizioni originarie o tradizionali. Le recinzioni
originarie
devono essere conservate, e ripristinate in caso di manomissione.
Sono vietate le insegne a bandiera e esterne alle specchiature
costituite dai profili decorativi.
copertura:
deve essere realizzata in coppi ed embrici di materiale originario.
Le gronde devono essere nelle forme e materiali tradizionali o in
forme semplici con correnti non sagomati. Il cordolo di c. a. deve
essere realizzato nello spessore del muro e comunque con una
modificazione dell'altezza di non oltre 10 cm.. I vani sottotetto non
possono essere controsoffittati;
opere di consolidamento:
le opere di consolidamento delle strutture e delle fondazioni,
nonchè la realizzazione di vespai e scannafossi devono essere
realizzate in modo da non alterare l'aspetto architettonico
dell'edificio e il rapporto di questi con il terreno circostante.
Interventi di restauro e risanamento conservativo (c, c1), di
ristrutturazione edilizia (d1)
il rinnovo strutturale del tetto e dei solai deve avvenire attraverso
la reintegrazione delle parti deteriorate e non con la totale
sostituzione, anche se nelle forme tradizionali, degli elementi
costitutivi. E' ammessa la posa di materiale coibente e di rete
elettrosaldata.
Tutti gli interventi ammessi devono comunque osservare, al fine della
conservazione dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali decorativi,
degli arredi e delle sistemazioni esterne, vegetazionali e non, i seguenti criteri:
conservazione nella loro forma, nei loro materiali, nella loro
collocazione attraverso la sostituzione delle sole parti deteriorate;
sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive
tipici del manufatto e della zona con forme semplici e regolare e
senza mimetismi;
gli edifici intonacati devono rimanere tali e in caso di intonaco di
vecchia formazione non deve essere sostituito integralmente ma
solo nelle parti cadute o non stabili;
non devono essere usati materiali plastici e resine negli intonaci e
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-
-
-
negli interventi di consolidamento di murature;
si devono utilizzare colori tipici della zona rilevati sui manufatti
oggetto dell'intervento e mediante adeguata documentazione;
gli infissi devono essere in legno e con forme tradizionali senza
avvolgibili;
le pavimentazioni devono essere coordinate e non suddivise per
pertinenze a meno che ciò non determini un disegno congruo con
lo spazio circostante e gli edifici. Esse potranno essere in terra
battuta, in ghiaietto, in pietra o altri materiali similari. E' in ogni
caso vietato l'asfalto;
gli arredi esterni devono essere semplici e tipici della zona rilevati
nel contesto o a seguito di adeguata documentazione;
i cavi di adduzione dell'elettricità e del telefono, sia sulle murature
che a vista, devono essere collocati con attenzione all'edificio e al
sito;
devono essere conservate le eventuali scritte originarie esistenti
sugli edifici.
sono vietate le insegne a bandiera e debordanti dalle specchiature
costituite dai profili decorativi.
Le prescrizioni sopra stabilite costituiscono un indirizzo di tutela del
patrimonio architettonico e urbanistico di immediata applicabilità assieme
alle disposizioni di cui all'art. 24 delle NTA. I manuali del colore, dell'arredo
vegetazionale, delle pavimentazioni, dell'illuminazione pubblica, delle insegne
e della segnaletica, che il Comune potrà predisporre ai sensi dell'articolo
medesimo, integreranno queste prime norme cautelative.
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Allegato 2
Norme geologico - tecniche di fattibilita'
Il raffronto tra la "pericolosità" dell'area e la "destinazione d'uso",
permette di determinare la "classe di fattibilità" e di conseguenza il "piano di
indagine" sui terreni e i "vincoli imposti" dai risultati di tali indagini.
Per gli interventi di previsione di Variante Generale, compresi quelli di
sistemazione dei suoli, è da attenersi alla "carta della fattibilità", nonchè al
rispetto delle Norme Tecniche del D.M. 11.03.1988 e successive Circolari
applicative dei LL.PP.
Sono state individuate quattro Classi di Fattibilità, descritte di seguito,
valide come Norme Generali, mentre per determinati ambiti e per particolari
tipi di intervento sono state predisposte norme specifiche.
Per le aree indicate in classe 3 nella carta del rischio idraulico, la fattibilità
risulta sempre condizionata alle verifiche di progetto ed è indicata con il
simbolo 3i nella cartografia di riferimento, nella quale è riportato il perimetro
dell'ambito "B" di cui all'art. 5 della Del. C.R. n° 230/94.
- Aree con fattibilità di classe 1 (senza particolari limitazioni)
La caratterizzazione geotecnica del terreno può essere ottenuta per
mezzo di raccolta di notizie; comunque la validità delle soluzioni progettuali
adottate deve essere motivata con apposita relazione;
- Aree con fattibilità di classe 2 (normalmente vincolata a livello di progetto)
E' richiesta la relazione geologica e quella geotecnica ottenuta per
mezzo di indagini specifiche.
- Aree con fattibilità di classe 3i (condizionata)
Sono necessarie le relazioni geologica e geotecnica preventiva a livello
di area complessiva, basata su indagini specifiche, sia per lo strumento
urbanistico attuativo, sia per l'intervento diretto.
Il rilascio della concessione edilizia è vincolato all'esecuzione di quanto
previsto dalle precedenti relazioni in termini di interventi di bonifica,
miglioramento dei terreni e particolari tecniche fondazionali,
interventi di regimazione idraulica.
- Aree con fattibilità di classe 4 (limitata)
Vale quanto prescritto per la Classe 3 di Fattibilità; inoltre le indagini
dovranno essere finalizzate alla soluzione dei problemi evidenziati dagli studi
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di Variante Generale.
In base ai risultati conseguiti dovrà essere approntato un programma
di interventi sul terreno e di controlli necessari per valutare l'esito degli
stessi.
Interventi sulle aree agricole
1.
Interventi sull'edificato
Vale quanto disposto per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
2.
Interventi di nuova realizzazione e ristrutturazione di strade poderali
comportanti scavi, rinterri e modeste opere di sostegno:
. se ricadenti su terreni inseriti in classe 1 e 2 di pericolosità la fattibilità
è senza particolari limitazioni (classe 1);
. se ricadenti su terreni inseriti in classe 3 di pericolosità la fattibilità è
normalmente vincolata a livello di progetto (classe 2);
. se ricadenti in classe 4 di pericolosità la fattibilità è condizionata ad
una indagine di dettaglio a livello di area complessiva (classe 3) e il
rilascio della concessione è vincolato all'esecuzione di quanto previsto dai
risultati di tali indagini.
3.
Costruzioni superiori agli 80 mc., scannafossi e muri di sostegno, reti
idriche e fognarie, serbatoi di accumulo e sistemi di derivazione dei corsi
d'acqua, infrastrutture e opere di urbanizzazione primaria in genere:
. se ricadenti su terreni inseriti in classe 1 e 2 di pericolosità la
fattibilità è normalmente vincolata a livello di progetto (classe 2);
. se ricadenti su terreni inseriti in classe 3 di pericolosità la fattibilità è
condizionata da una indagine di dettaglio a livello di
area complessiva (classe 3);
. se ricadenti, anche parzialmente, su terreni inseriti in classe 4 di
pericolosità, la fattibilità è limitata (classe 4) e se ne vieta la
realizzazione sino a quando non sarà effettuata la bonifica del sito.
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
a)
Manutenzione Ordinaria.
Non è richiesta alcuna indagine geologica e geotecnica.
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b) - c) Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo.
E' necessaria la relazione geotecnica per gli interventi di
consolidamento delle fondazioni e per tutti gli interventi che comportino
modifiche di elementi strutturali ed opere di consolidamento con alterazione
significativa dell'entità e della distribuzione dei carichi di fondazione.
d) - e) Ristrutturazione Edilizia e Urbanistica
Oltre a quanto previsto al punto precedente, per gli ampliamenti e
rialzamenti con aumenti significativi dei carichi di fondazione, demolizioni e
ricostruzioni è sempre necessaria la relazione geotecnica. Se gli interventi
ricadono in aree a classe 3 di pericolosità è necessaria anche una relazione
geologica a livello di area complessiva.
Gli interventi in classe 4 di pericolosità devono prevedere opere
preliminari di bonifica dei terreni.
Gli interventi che non determinano alterazioni significative sull'entità e
sulla distribuzione dei carichi di fondazione, devono risultare da specifica
attestazione dei tecnici abilitati nell'ambito della presentazione dei relativi
progetti edilizi.
Aree alluvionabili
Premesso che in tutto il territorio comunale dovrà essere mantenuta
efficiente la rete di drenaggio superficiale e non dovrà essere realizzato alcun
manufatto che ostacoli o riduca la sezione di deflusso delle acque, nelle aree
inserite in classe 3 nella carta del Rischio Idraulico, sono vietati i locali
interrati o seminterrati e le destinazioni d'uso residenziale al piano terreno.
Per gli insediamenti produttivi e le opere infrastrutturali le soluzioni
progettuali, basate sui risultati dell'indagine geologico-tecnica di dettaglio e
sulle caratteristiche geomorfologiche e idrologiche dell'area, dovranno
prevedere il rialzamento dei piani di posa dei manufatti, opere arginali di
difesa o altri interventi di difesa dalle acque.
Si rimanda quindi alla fase di intervento diretto o alla formazione dello
strumento urbanistico attuativo, l'individuazione e la localizzazione degli
interventi di regimazione idraulica di cui all'art. 7.1 della Del. C.R. n°
230/94.
Emungimenti dal sottosuolo
La perforazione di opere per l'emungimento delle acque sotterranee
103
necessita di una specifica regolamentazione.
Su tutto il territorio comunale i pozzi andranno realizzati in modo
tale da tutelare le risorse idriche sotterranee e a seguito di rilascio di
concessione da parte del Comune (vedi le norme per la costruzione dei
pozzi per acqua redatte dall'A.N.I.P.A.).
Il rinnovo delle concessioni di emungimento per i pozzi artesiani
sarà vincolato alla verifica tecnica delle situazioni idrogeologiche locali
sulla base dei quantitativi emunti.
Le portate emungibili dai pozzi artesiani dovranno essere limitate e
derivate da opere realizzate secondo metodologie tecniche adeguate.
Le perforazioni per pozzi freatici o artesiani saranno sempre
vincolate alla verifica tecnica delle norme di salvaguardia idrogeologica
delle acque sotterranee.
Attorno alle captazioni per uso idropotabile dovrà essere realizzata una
fascia di rispetto secondo quanto stabilito dal D.P.R. 236/88.
104
Allegato 3
Classificazione Acustica del Territorio Comunale
ai sensi dell’art.6 della L.447/95 e s.m.i. e della normativa regionale vigente
Norme Tecniche di Attuazione
1.
PRINCIPI GENERALI
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
2.
105
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
106
Premessa
106
Definizioni.
107
Quadro normativo di riferimento.
108
Provvedimenti e azioni per la tutela dell’inquinamento acustico
110
Elaborati costitutivi e principi interpretativi
112
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
113
Finalità
113
Articolazione in zone omogenee
114
Zone particolari: Aree di cava, Aree militari, Aree ferroviarie, viabilità
116
Viabilità
117
EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA
117
AMBITI DI TUTELA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
118
Aree Autostradale e strade primarie di scorrimento
118
Aree ferroviarie
119
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DELLE PRESENTI
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
119
PRESCRIZIONI A TUTELA DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO E UTILIZZAZIONE
EDIFICATORIA E D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE.
121
2.1.
PARAMETRI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
121
2.2.
VALORI LIMITE NELLE ZONE OMOGENEE E VALORI DI QUALITÀ NELLE ZONE OMOGENEE 121
Valori limite di emissione
121
Valori limite assoluti di immissione
122
Valori di attenzione
123
Valori di qualità
123
2.3.
PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE
124
2.4.
PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
124
2.5.
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, PROGETTI ASSOGGETTATI A CONVENZIONE.
125
2.6.
INTERVENTI EDILIZI DIRETTI
127
2.7.
DISPOSIZIONI DA OSSERVARE PER LA TUTELA DEL CLIMA ACUSTICO IN SEDE DI PROGETTAZIONE,
129
AUTORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.
2.8.
ALTRI INTERVENTI
130
3.
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
131
3.1.1.
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
DERIVANTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE
132
4.
INTERVENTI SUL TRAFFICO E SERVIZI PUBBLICI
133
5.
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI
133
6.
NORME DI SALVAGUARDIA E NORME TRANSITORIE
134
105
1.
Principi generali
1.1.
Tutela dall'inquinamento acustico e Classificazione Acustica del territorio
comunale
1.1.1.
Premessa
La legge 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico“ si propone tra gli
obiettivi l’integrazione degli aspetti di tutela ambientale degli strumenti urbanistici pianificatori e
il rilancio del ruolo dei comuni quali soggetti preposti nell’azione per la tutela dall’inquinamento
acustico nella gestione delle politiche ambientali.
Il coordinamento tra gli strumenti urbanistici è infatti previsto nell’articolato
“provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore (art.2,comma 5)” dove per la prima
volta si auspica “l’integrazione tra i piani di trasporto urbani ed extraurbani, i piani urbani del
traffico, la pianificazione del traffico stradale ferroviario ed aeroportuale e gli stessi strumenti di
pianificazione urbanistica.”
Anche nelle competenze attribuite dalla Legge Quadro ai comuni (Competenze dei
comuni – Art.6; Piani di risanamento acustico – Art.7; Disposizioni in materia di impatto acustico
– Art.8; Ordinanze contingibili e urgenti – Art.9; Controlli – Art.14) emerge la piena
responsabilità dei comuni sul controllo tecnico amministrativo.
Appare quindi evidente, diversamente da quanto contenuto in altre leggi
ambientali, come i comuni in questo quadro normativo vengano posti al centro delle
azioni per la tutela dell’inquinamento acustico e nella gestione delle politiche ambientali.
La normativa statale con la legge n. 447/1995, superando il vecchio concetto di
“Classificazione acustica” del DPCM 1.3.1991 di premessa per i Piani di Risanamento
Acustico, si caratterizza come strumento attivo di gestione del territorio e delle attività
che su di esso si esplicano, avendo come conseguenza la revisione dei regolamenti locali e
fornendo indicazioni a supporto degli altri strumenti urbanistici.
Scopi della Classificazione acustica sono quelli di permettere una chiara
individuazione territoriale dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a ogni
ambito territoriale analizzato, di consentire valutazioni connesse con il controllo degli
organi competenti e definire gli obiettivi di risanamento dell’esistente e di prevenzione
per il nuovo.
Quest’ultimo obiettivo, rappresenta in prospettiva l’aspetto più qualificante della
classificazione acustica, che deve essere considerata come elemento di completamento
all’interno di un quadro ben più allargato di pianificazione integrata dal quale non è più
possibile prescindere.
In sintesi la classificazione acustica del territorio può considerarsi il perno attorno al
quale ruota tutta l’attività di prevenzione e di risanamento nei confronti
dell’inquinamento acustico, nonché, più in generale di riqualificazione del territorio
urbano.
Un ulteriore elemento di qualificazione ambientale che va a completamento di tali
106
prescrizioni, è l’obbligo di produrre in sede di istruttoria dei progetti una valutazione
previsionale del clima acustico relativamente alla area interessata dalla realizzazione di
scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed
extraurbani, nonché di nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti ed eliporti,
ferrovie, autostrade e strade appartenenti alle categorie B ed E del Nuovo Codice della
Strada, circoli privati e pubblici, esercizi pubblici e attività produttive, in cui siano istallati
macchinari o impianti rumorosi: adempimento nel quale, a secondo della natura
dell’intervento, il comune può avere sia la funzione di estensore che quella di controllore.
Questa attività preventiva rappresenta quindi, il riscontro immediato sull’efficacia
operativa degli indirizzi di tutela ambientale applicata agli strumenti di pianificazione e
trova una idonea collocazione nell’iter procedimentale delle trasformazioni urbanistiche
ed edilizie all’atto della formazione dei Piani Particolareggiati.
La Regione Toscana assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo
operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 16 gennaio
1995 n. 5 (norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni
La Legge n.89 del 1 dicembre 1998 della Regione Toscana lega strettamente la
Pianificazione Acustica del Territorio agli strumenti urbanistici affermando all’art.7
comma 1 che i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano
di classificazione acustica entro 12 mesi dalla sua approvazione.
Scopo delle presenti Norme Tecniche di Attuazione è quello di coordinare e rendere
attuativa l'azione amministrativa del Comune di Sinalunga, alla luce delle finalità previste
dalla Legge Quadro e dalla Legge Regionale e dalle Linee Guida della Regione Toscana
al fine di potere rendere efficaci tutte le prescrizioni necessarie per l’adeguamento dei
regolamenti locali, e l’avvio delle successive attività di controllo e di redazione dei Piani
di Risanamento.
1.1.2.
Definizioni.
Ai fini delle presenti Norme Tecniche si definisce:
a.
b.
inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta
ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per
quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si
svolgono le attività produttive;
107
c.
d.
e.
f.
g.
h.
sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite
agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali,
commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree
adibite ad attività sportive e ricreative;
sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lett. c);
valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da
una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato
in prossimità dei ricettori;
valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per l'ambiente;
valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare
gli obiettivi di tutela previsti dalle leggi sull’inquinamento acustico.
I valori di cui alle, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della
sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
I valori limite di immissione sono distinti in:
1. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;
2. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
i)
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato ‘A’, Leq(A), parametro
fisico adottato per la misura di rumore.
l)
Livello del rumore aeroportuale, Lva, livello del rumore aeroportuale.
1.1.3.
Quadro normativo di riferimento.
I riferimenti legislativi e normativi che sono stati inseriti nella stesura delle presenti
Norme Tecniche di Attuazione sono:
•
DPCM 1/3/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno.
•
DLGS del 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della strada.
•
DPR del 16 dicembre 1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada.
•
Legge n. 447 del 26/10/95 Legge Quadro sull'inquinamento acustico.
108
•
DM 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo.
•
DPCM 18/9/97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante.
•
DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
•
DPCM 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
•
DM 16/3/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.
•
DPCM 31/3/98 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica.
•
DPR 18/11/98 Regolamento recante norma di esecuzione dell’articolo 11 della
447/95 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
•
DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5/11/2001 – Norme funzionali
e geometriche delle strade.
•
L. R. 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”
•
Delibera G.R. 13 luglio 1999, n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della
documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico
ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98".
•
Delibera C.R. 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della
pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2, della L.R. n. 89/98 "Norme in
materia di inquinamento acustico"".
•
Deliberazione n. 398 del 28/03/2000, Modifica e integrazione della Deliberazione
13/7/99, n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di
impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12,
comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98".
•
Circolare applicativa del 04/04/2000 prot. 104/13316/10-03 a firma del
Coordinatore del Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali. Delibera
C.R. 22/02/2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione
degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di
inquinamento acustico"". Circolare applicativa.
•
UNI n. 9884 del luglio 1991 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la
descrizione del rumore ambientale".
•
ISO n. 1996/1-82 "Description and measurement of environmental noise. Part 1:
basic quantities and procedures".
•
ISO n. 1996/2-87 "Description and measurement of environmental noise. Part 2:
acquisition of data pertinent to land use".
•
ISO n. 1996/3-87 "Description and measurement of environmental noise. Part 3:
application to noise limits".
•
CNR - Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane Bollettino Ufficiale, parte IV, Norme Tecniche.
•
Documento S.I.A.R. del Ministero dell’Ambiente “Linee Guida per la Classificazione
del territorio comunale”.
109
•
Documento A.N.P.A. - Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - “Linee
Guida per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico”.
Data la complessità e la specificità dei provvedimenti in materia di difesa
dall’inquinamento acustico queste norme tecniche sono configurate come norme tecnico normative - metodologiche che prendono inoltre, spunto dai diversi contributi
sull'argomento pubblicati in letteratura.
Tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti citati all’interno delle
presenti norme tecniche si intendono recepiti integralmente con le successive modifiche e
integrazioni alla data di adozione della zonizzazione acustica e si intendo recepiti nelle
loro modifiche non sostanziali.
1.1.4.
Provvedimenti e azioni per la tutela dell’inquinamento acustico
Le competenze dei comuni, così come indicato sia nell’articolato della Legge
Quadro 447/95 che nella L.R. 89/98 si attuano attraverso i seguenti atti ed azioni che si
elencano in modo non esaustivo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
la classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni
assunte ai sensi del punto sopra;
la coerenza con la classificazione acustica dei progetti di piano di futura adozione.
l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito denominati piani
comunali;
l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e
regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevedendo espliciti divieti,
limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza
dall'inquinamento acustico, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l'uso
delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attività rumorose;
la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e
successive modifiche;
le attività di controllo sull'osservanza:
delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
ƒ della disciplina stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 6, della l. 447/1995,
relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività
svolte all'aperto;
ƒ della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal
comune ai sensi del presente articolo;
il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
ƒ
8)
110
temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente
normativa;
9)
per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una
relazione biennale sullo stato acustico;
10) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento
acustico all'atto del rilascio:
11) delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad
attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali;
12) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili ed
infrastrutture di cui al numero 11);
13) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive,
ivi compresi i nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;
14) a verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della
documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;
15) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore
nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio
comunale;
16) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente
esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui
all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995;
17) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei limiti delle proprie
competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da
eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a
speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale di determinate attività.
Conseguentemente all’entrata in vigore delle presenti norme di attuazione e per
ottemperare agli adempimenti che ne conseguono, saranno adeguati i regolamenti locali
edilizio, di igiene e sanità, di polizia municipale e ogni altro regolamento coinvolto,
prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al
controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
Il Regolamento edilizio potrà prevedere i casi in cui è possibile l’ipotesi di una
dichiarazione di conformità prestazionale nella forma di asseverazione redatta da tecnico
competente , dotato dei requisiti di professionalità e dell’abilitazione di cui al DPCM
31/3/1998.
Nelle more dell’approvazione dei vari regolamenti le attività e i procedimenti
dell’Amministrazione Comunale dovranno comunque rispettare la normativa generale
cogente in materia di tutela dall’inquinamento acustico. Contemporaneamente potranno
essere emanati appositi atti amministrativi contingenti per la parte di competenza quali
ordinanze e determinazioni dirigenziali destinati a disciplinare aspetti puntuali che
necessitano di disposizioni prescrittive specifiche.
Per i casi previsti dall’articolo 8 della Legge 447/95 oltre alla rispondenza ai
requisiti sopra richiamati dovrà essere prodotto uno studio finalizzato alla valutazione
del clima acustico esistente nell’area di progetto al fine di verificare la compatibilità
111
ambientale dell’opera in progetto.
1.1.5.
Elaborati costitutivi e principi interpretativi
La classificazione Acustica del Territorio Comunale di Sinalunga è costituita da:
Tav. 1
Unità Censuarie
sc.1:20.000
Tav. 2
Viabilità comunale principale
sc.1:20.000
Tav. 2a
Viabilità comunale principale
sc.1:5.000
Tav. 3a
Ricettori sensibili
sc.1:10.000
Tav. 3b
Ricettori sensibili
sc.1:10.000
Tav. 3c
Ricettori sensibili
sc.1:10.000
Tav. 4
Aree artigianali industriali
sc.1:10.000
Tav. 5
Densità di popolazione
sc.1:20.000
Tav. 6
Densità di esercizi commerciali
sc.1:20.000
Tav. 7
Densità di unità artigianali
sc.1:20.000
Tav. 8
Zonizzazione Acustica del Territorio
sc.1:20.000
Tav. 8a
Zonizzazione Acustica del Territorio
sc.1:10.000
Tav. 8b
Zonizzazione Acustica del Territorio
sc.1:10.000
Tav. 8c
Zonizzazione Acustica del Territorio
sc.1:10.000
Tav. 8d
Zonizzazione Acustica del Territorio (Rigomagno)
sc.1:5.000
Tav. 8e
Zonizzazione Acustica del Territorio (centro)
sc.1:5.000
Tav. 8f
Zonizzazione Acustica del Territorio (Bettolle)
sc.1:5.000
Norme Tecniche di Attuazione
La disciplina della classificazione acustica del territorio comunale è dettata
dall’insieme delle previsioni di testo e di quelle grafiche contenute negli elaborati di
Piano sopraccitati.
In caso di non corrispondenza tra tavole a scale diverse, fa sempre testo la tavola a
maggior dettaglio. In caso di contrasto fra elaborati progettuali e norme di attuazione
prevalgono queste ultime.
112
1.2.
Classificazione Acustica del territorio comunale
1.2.1.
Finalità
L'azione amministrativa del Comune di Sinalunga dovrà essere improntata a
principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente
esterno.
•
•
•
•
•
•
•
•
Le disposizioni a tutela dell’inquinamento acustico si esplicitano mediante:
Norme generali per il coordinamento tra attuazione delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie e Classificazione Acustica del territorio;
Prescrizioni concernenti le modalità di redazione e approvazione degli strumenti
urbanistici attuativi nonché la pianificazione e la progettazione di interventi
rilevanti sul piano urbanistico necessitanti di rapporti convenzionali con il Comune,
in relazione a destinazioni d’uso sensibili all’esposizione al rumore, o attività,
funzioni e infrastrutture da cui possano avere origine emissioni sonore disturbanti
Vincoli e condizioni all’utilizzazione edificatoria dei suoli in relazione alle diverse
situazioni di esposizione al rumore ambientale
Norme per il contenimento dell’impatto acustico derivante da particolari attività,
funzioni ed installazioni, nonché, dall’esercizio delle infrastrutture di trasporto.
La Classificazione Acustica del territorio comunale persegue pertanto i seguenti
obiettivi:
stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti
del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di
ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del
D.P.C.M.14 novembre 1997;
costituire riferimento per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico di cui
all'art. 7 della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico (Legge n. 447/95), in base
al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del
territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone,
secondo le classificazioni assegnate in sede di Classificazione Acustica;
consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del
divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e
degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle
trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività
antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela
dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.
1.2.2.
Articolazione in zone omogenee
113
Ai fini dell'individuazione dei valori limite di esposizione al rumore da prevedersi
nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Sinalunga è suddiviso in zone
corrispondenti alle classi definite nella tabella A - Classificazione del territorio comunale - del
D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
La modalità di rappresentazione delle diverse zone negli elaborati grafici della
Classificazione Acustica del territorio comunale è conforme alle disposizioni contenute
nelle Linee Guida della Regione Toscana.
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, siti di particolare interesse storico (aree
archeologiche).
Tale classe è rappresentata con retino SOLID colore 83 (verde).
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe
le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità
di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali e artigianali, le aree boschive le zone delimitate nel P.R.G. da vincoli
paesaggistici, le aree attrezzate destinate allo sport. Sono state inoltre considerate
ricadenti nella seconda classe le fasce cuscinetto nelle aree di pertinenza degli edifici
scolastici in ambito urbano.
Tale è classe è rappresentata con retino SOLID colore 51 (giallo)
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici. In ambito extraurbano rientra nella classe terza la fascia cuscinetto compresa
tra l’autostrada e la zona agricola.
Tale è classe è rappresentata con retino SOLID colore 31 (arancione).
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree con limitata
presenza di piccole industrie. La viabilità di cui al punto 1.2.4
Tale è classe è rappresentata con retino SOLID colore 10 (rosso).
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate
da insediamenti industriali e con limitata presenza di abitazioni.
Tale è classe è rappresentata con retino SOLID colore 211 (viola).
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
114
Non sono state individuate aree appartenenti a questa classe
Nella fase di omogeneizzazione è stato ricercato il rispetto del divieto di accostamento di
aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (“accostamento
critico”). Tale divieto se limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d’uso
che giustifichino l’accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o
completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di Classificazione
acustica è facilmente raggiungibile. In virtù di ciò, qualora al termine della fase di
omogeneizzazione siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, ove
possibile si è proceduto all’inserimento di “fasce cuscinetto”.
Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento
critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.
Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate a seconda dei casi specifici sono state
inserite, con i criteri di cui sotto, una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce è stata
attribuita una classe acustica tale da evitare l’accostamento critico (es.: in presenza di un
accostamento tra un’area in Classe II e una in Classe V vengono inserite due fasce
cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).
Le fasce cuscinetto sono inserite seguente le seguenti regole generali:
•
non possono mai essere inserite all’interno di aree poste in Classe I;
•
non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano
di fatto l’accostamento critico;
•
possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente
urbanizzate
•
non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di
esse risulti superiore al 50% dell’area in cui vengono incluse;
•
nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad
evitare l’accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica
contigua all’area più sensibile.
Le fasce cuscinetto sono state inserite secondo le seguenti modalità operative:
•
accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di
classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da
distribuire in numero uguale all’internodi entrambe le aree; nel caso di un numero
pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell’area con classe più
elevata.
•
accostamento critico tra un’area urbanizzata ed una non completamente
urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto
indicato al punto precedente. Nel caso un’abitazione o un nucleo di abitazioni risulti
tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell’area in cui
ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità
della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).
115
1.2.3.
Zone particolari (Aree di cava, Aree militari, Aree ferroviarie, Viabilità)
Aree di cava
L’attività estrattiva è considerata attività a carattere temporaneo.
Tale attività si esercita all’interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più
specificatamente all’interno del perimetro definito in sede di autorizzazione, nonché dai
relativi atti progettuali.
La Classe V, per le attività estrattive è una classificazione di carattere temporaneo ed
è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l’autorizzazione estrattiva, oppure - in
assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della
Pubblica Amministrazione.
Conclusasi l’attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e
certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la Classificazione temporanea di
attività estrattiva e torna vigente la classe acustica di PRG.
Dopo la dismissione tali aree vengono riclassificate in base alla destinazione
d'uso prevista dal PRG vigente.
Aree militari
Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla Classificazione
acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che “la prevenzione e il
contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività
delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’art.
3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".
Dopo la dismissione tali aree vengono riclassificate in base alla destinazione
d'uso prevista dal PRG vigente.
Aree ferroviarie
Le infrastrutture ferroviarie sono regolamentate dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459
“Regolamento recante norme d’esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/1995 n. 447 in materia
d’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” decreto che stabilisce le norme per la
prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio
delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle
tramvie e delle funicolari.
Le disposizioni si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in
affiancamento a quelle esistenti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
In particolare vengono istituite delle fasce di rispetto delle linee ferroviarie che, seguono
le relative disposizioni in merito ai limiti di esposizione per le sorgenti ferroviarie. Le altre
sorgenti sono disciplinate dalla Classificazione Acustica del territorio.
116
1.2.4.
Viabilità
Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della
L.447/1995 e L.R. 89/98, in riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono:
•
alla classe IV le strade primarie di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di
autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione e comunque le strade
con traffico intenso superiore ai 500 veicoli l'ora.
•
alla classe III le strade di quartiere prevalentemente utilizzate per servire il tessuto
urbano toscano, con traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora.
•
alla classe II le strade locali prevalentemente situate in zone residenziali, con traffico
inferiore ai 50 veicoli l'ora. I flussi di traffico sono riferiti all'intervallo orario 6.0022.00.
•
Le strade in ambito extraurbano sono state classificate in relazione alla tipologia e al
contesto naturale o agricolo in cui si inseriscono
Qualora la classe da attribuire alla strada ai sensi del comma precedente non
corrisponda alla classe da attribuire alle zone circostanti, la strada è classificata nel modo
seguente:
•
strada con valore limite di zona ad essa corrispondente più basso rispetto a quello
della zona attraversata, la strada viene classificata nella stessa classe della zona
circostante;
•
strada posta tra due zone a classificazione acustica differente, la strada viene
inserita nella classe con il valore limite di zona più elevato;
•
strada con valore limite di zona più elevato rispetto a quello della zona attraversata,
le amministrazioni e gli enti competenti devono adottare entro dodici mesi
provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico in modo da poter attribuire
alla strada la stessa classe della zona attraversata.
Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è
delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti le strade stesse. In condizioni diverse e,
comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia
classificatoria di zona della strada si estende ad una fascia di trenta metri a partire dal
ciglio della strada stessa.
1.3.
Effetti dell'adozione della Classificazione Acustica sulla strumentazione
urbanistica
L'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto
attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di
Sinalunga i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla “Legge Quadro
sull’Inquinamento Acustico”, e dai relativi decreti di attuazione.
A decorrere dall'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale,
117
qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti attuativi, devono
obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei
limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive
modifiche e integrazioni.
I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti
urbanistici generali in essere.
1.4.
Ambiti di tutela della Classificazione Acustica
L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio
comunale sulla base della Classificazione Acustica adottata. L’azione di salvaguardia
viene applicata già nella stesura della Classificazione Acustica del territorio con interventi
sulle principali infrastrutture presenti sul territorio.
Il legislatore ha già attuato delle norme di salvaguardia con l’emanazione di Decreti
specifici per le principali infrastrutture (ferrovie, aeroporti, quello relativo alle autostrade
è a stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19.03.2004) con l’istituzione di fasce
di rispetto.
Di seguito si riportano sia le indicazioni previste dai singoli decreti (fasce di rispetto
ferroviarie e stradali) e l’inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza
delle infrastrutture dei trasporti.
1.4.1.
Aree Autostradali e strade primarie di scorrimento
Il Decreto Legislativo sul “Rumore Stradale” (approvato il 19.03.2004, ma non
ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla data di revisione delle presenti norme), all’art.
2 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore
avente origine dall’esercizio dalle infrastrutture stradali di tipo:
Tipologia delle infrastrutture stradali
A
Autostrade
B
Strade extraurbane principali
C
Strade extraurbane secondarie
D
Strade urbane di scorrimento
E
Strade urbane di quartiere
F
Strade locali
Nello stesso decreto all’art. 3 vengono definite le fasce di pertinenza.
A partire dal confine dell’infrastruttura stradale di tipo A, B, C e D per ciascun lato sono
fissate fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura stessa della larghezza di:
a) m 250 per le infrastrutture esistenti, tale fascia viene divisa in due parti:
- la prima più vicina all’infrastruttura della larghezza di m 100, denominata fascia A;
118
- la seconda più distante all’infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata
b) m 250 per le infrastrutture nuove
fascia B;
A partire dal confine dell’infrastruttura stradale di tipo E ed F, per ciascun lato sono
fissate fasce di pertinenza dell’infrastruttura stessa della larghezza di m 30.
1.4.2.
Aree ferroviarie
Le fasce di rispetto delle linee ferroviarie ai sensi del D.P.R. 18/11/1998 n. 459
“Regolamento recante norme d’esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/1995 n. 447 in materia
d’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, seguono le relative disposizioni in
merito ai limiti di esposizione per le sorgenti ferroviarie. Le altre sorgenti sono disciplinate
dalla Classificazione Acustica del territorio.
Le fasce di rispetto vengono così individuate: "A partire dalla mezzeria dei binari esterni e
per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
•
m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova
realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova
realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h.
•
Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all’infrastruttura, della larghezza di
100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall’infrastruttura, della larghezza di 150
m denominata fascia B.
•
m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
•
Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di
pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.
Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla
Classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le
infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.
All’interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente
sonora ferroviaria.
1.5.
Modalità di aggiornamento e revisione della Classificazione Acustica e delle
presenti Norme Tecniche di Attuazione
La Classificazione Acustica può essere sottoposta a revisione in relazione a
variazioni del quadro legislativo nazionale o regionale e in relazione alle variazioni degli
strumenti urbanistici del Comune perseguendo l’obiettivo del miglioramento dal clima
acustico.
Dette revisioni si devono inoltre adottare in considerazione a modifiche
significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana ed extraurbana principale,
riscontrate o previste, oppure modifiche nella composizione degli stessi o nel caso di
nuove linee di trasporto pubblico.
119
Nel caso di approvazioni di varianti parziali al PRG la Classificazione Acustica
viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in
relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui
alla Tab. A del D.P.C.M. l4 novembre 1997.
In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Classificazione Acustica
viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti di esposizione senza
variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel
caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire
un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.
Se in seguito all’adozione della Classificazione Acustica verranno pubblicati gli altri
decreti attuativi, previsti dalla Legge Quadro, di cui per ora sono stati presentate bozze,
essi verranno esaminati dall’amministrazione e recepiti all’interno della Classificazione
Acustica in modo organico.
Diversamente, qualora vengano pubblicati provvedimenti legislativi e normativi
comunitari, nazionali e regionali che introducano novità sostanziali in materia di difesa
dall’inquinamento acustico, l’Amministrazione provvederà ad aggiornare la
Classificazione Acustica e le presenti norme tecniche secondo i nuovi indirizzi nelle forme
e nei modi previsti dalla legge.
120
2.
Prescrizioni a tutela dell’inquinamento acustico e utilizzazione edificatoria e d’uso del
territorio comunale.
2.1.
Parametri e normativa di riferimento.
I riferimenti legislativi e normativi che sono stati inseriti nella stesura delle presenti
Norme Tecniche di Attuazione sono quelli riportati al capo I paragrafi 1.1.3.
2.2.
Valori limite nelle zone omogenee e Valori di qualità nelle zone omogenee
A decorrere dall'adozione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale,
qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti attuativi, devono
obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei
limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive
modifiche e integrazioni.
Il decreto, sopra richiamato, in attuazione della Legge n. 447, determina:
•
i valori limite per le sorgenti sonore, in rapporto alla classe acustica di
appartenenza, di emissione,
•
i valori limite di immissione,
•
i valori di attenzione
•
i valori di qualità.
I valori sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio di cui alla tabella
riportata al punto 1.2.2.
Valori limite di emissione
I valori limite di emissione, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse (art. 2, comma 1, lettera e,
della L. n. 447/95), sono quelli indicati nella tabella successiva , e si applicano a tutte le
aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.
I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili (art. 2, comma 1,
lettera d della L.447/95), e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse,
laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione
delle stesse.
Valori limite di emissione - Leq in dB(A) - DPCM 14/11/1997
classi di destinaz. d'uso del territorio
tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00))
I aree particolarmente protette
45
35
II aree prevalentemente residenziali
50
40
121
III aree di tipo misto
55
45
IV aree di intensa attività umana
60
50
V aree prevalentemente industriali
65
55
VI aree esclusivamente industriali
65
65
Valori limite assoluti di immissione
I valori limite assoluti di immissione (art. 2, comma 3, lettera a, della L.n. 447/95),
riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall' insieme di tutte le sorgenti sono
quelli indicati nella tabella successiva.
Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti
sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono prescritti i limiti di
cui alla tabella successiva all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai
relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al
raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle
indicate al precedente comma, devono rispettare i limiti di cui alla tabella relativa i valori
limite di emissione. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma ,
devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella relativa ai Valori limite
assoluti di immissione, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.
Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) - DPCM 14/11/1997
classi di destinaz. d'uso del territorio
tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette
50
40
II aree prevalentemente residenziali
55
45
III aree di tipo misto
60
50
IV aree di intensa attività umana
65
55
V aree prevalentemente industriali
70
60
VI aree esclusivamente industriali
70
70
Valori limite differenziali di immissione
I valori limite differenziali di immissione, art. 2, comma 3, lettera b, L.447/95), sono: 5
dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.
Secondo le norme vigenti le disposizioni di cui sopra non si applicano alla rumorosità
prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e
comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da
122
servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all'interno dello stesso.
Valori di attenzione
I valori di attenzione (art. 6 del DPCM 14/11/1997) espressi come livelli continui
equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono
:
1. se riferiti ad un'ora, i valori della tabella successiva, aumentati di 10 dB per il
periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
2. se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella relativa ai valori limiti
assoluti di immissione.
Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui sopra (punto 1 o 2), ad eccezione
delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati
in caso di superamento dei valori di cui al punto 2 del comma precedente.
I valori di attenzione di cui ai punti 1 e 2 non si applicano alle fasce territoriali di
pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie.
Valori di qualità
I valori di qualità (art. 2, comma 1, lettera h. L. n.447/95) ossia i valori di rumore da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge sono
riportati nella tabella successiva.
valori di qualità - Leq in dB (A) - DPCM 14/11/1997
classi di destinaz. d'uso del territorio
tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette
47
37
II aree prevalentemente residenziali
52
42
III aree di tipo misto
57
47
IV aree di intensa attività umana
62
52
V aree prevalentemente industriali
67
57
VI aree esclusivamente industriali
70
70
123
2.3.
Prescrizioni per le sorgenti sonore
All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni
previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture
ferroviarie per le quali, all’interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R.
18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di
cui alla Legge n. 447/95.
Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96
"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle
indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento acustico”.
I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo
di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
2.4.
Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica
La normativa sull’inquinamento acustica nazionale e regionale (art. 4 comma 1,
lettera a della legge 447/95 e L.R. 01/12/1998 n. 89 art. 6 comma 1) vieta l’accostamento
di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla
normativa vigente superiore a 5 dB, anche allorquando le zone appartengano a comuni
confinanti.
Le stessa normativa prevede che nel caso in cui ci si trovi in presenza di ambiti già
urbanizzati per cui non è possibile rispettare tale condizione vanno previsti piani di
risanamento acustico. Va comunque ricordato lo spirito di salvaguardia della legge verso
le zone a maggiore sensibilità acustica per cui in presenza di scostamento maggiori di 5
dB la zona di classe maggiore dovrà predisporre interventi di protezione o bonifica
acustica.
Gli elaborati della Classificazione Acustica del territorio comunale individuano una
classificazione acustica per ambiti definiti sulla base delle zone omogenee di destinazione
d'uso e per ambiti di tutela del sistema naturalistico.
In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra
zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione
attuale:
situazioni di compatibilità
124
Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del
D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).
In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
situazioni di potenziale incompatibilità
Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle
misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di
zona assoluto.
Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.
In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere
periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore
presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei
limiti nella confinante area a classe minore.
In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di Piano di
Risanamento Acustico. come al successivo punto c).
situazioni di incompatibilità
Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.
In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l’ambito territoriale della
situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il
clima acustico entro tali limiti.
2.5.
Piani urbanistici attuativi, progetti assoggettati a convenzione.
In sede di presentazione di Piani Attuativi e dei progetti assoggettati a convenzione,
con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico
urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli
elementi utili ai fini dell'assegnazione dell’area nelle classi di Classificazione Acustica,
ovvero alla suddivisione della stessa in sotto-aree caratterizzate da differenti classi
acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche,
residenziali, commerciali ecc.)
Tale classificazione avviene sulla base di una valutazione preventiva del clima
acustico dell’area con particolare riferimento ai valori di qualità (Tab. D del D.P.C.M 14
novembre 1997), e sempre tenendo come limite massimo quello della zona Acustica di
appartenenza dell’area o comparto di aree.
La pianificazione e la progettazione hanno l’obiettivo di determinare una
classificazione acustica compatibile con quella delle aree limitrofe e al suo interno dovrà
evitarsi di avere zone che differiscono per più di 5 db(A).
L'approvazione dei Piani Attuativi e dello studio previsionale del clima acustico in
cui sia previsto comporterà, nel caso di progettati miglioramenti della qualità Acustica
prevista dalla Classificazione, l'automatico aggiornamento della Classificazione stessa.
La definizione dell'assetto planivolumetrico dei suddetti Piani attuativi, o progetti
125
d’assieme o singoli nonché la localizzazione delle specifiche funzioni e attività previste
dovrà tenere conto:
•
della minimizzazione dell’esposizione al rumore derivante da strade e infrastrutture
dei trasporti , già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti all’area
di intervento, nonché da sorgenti fisse interne o esterne a tale area , ma comunque
tali da fare risentire i propri effetti in entrambi i casi all’interno del comparto;
•
della mitigazione dell’impatto acustico a carico di zone contermini derivanti da
rumorosità ambientale, fisse o mobili, previste o di prevedibile localizzazione
all’interno dell’area di piano o di progetto.
A tal fine in fase di elaborazione degli atti progettuali dei Piani di Attuazione e di
Ristrutturazione Urbanistica o progetti di cui sopra dovrà tenersi conto degli effetti delle
sorgenti lineari e puntuali di rumorosità interna ed esterna al comparto o all’area,
prevedendo soluzioni, accorgimenti, dispositivi, distacchi, distribuzione dei vari tipi
edilizi e delle funzioni previste, modalità di distribuzione e conformazione del verde,
schermi acustici fonoisolanti o fonoassorbenti, finalizzati:
•
alla riduzione dell’esposizione degli insediamenti in oggetto, con particolare
riferimento a quelli destinati a funzioni residenziali,
•
alla protezione di edifici e insediamenti contermini dal rumore eventualmente
generato dalle sorgenti interne all’area disciplinata dallo strumento urbanistico o
dalla convenzione in essere.
•
all’ottenimento di particolari obiettivi di qualità per quanto riguarda le destinazioni
d’uso specifiche particolarmente sensibili.
Nei Piani di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione residenziale o
polifunzionale, attuati anche mediante parziale demolizione o ricostruzione, ove risulti
impossibile il rispetto dei prescritti valori limite nell’ambiente esterno in relazione al
clima acustico del contesto territoriale in cui risulti collocato il comparto oggetto
dell’intervento, per gli edifici di nuova costruzione da adibire ad usi residenziali, ferme
restando le prescrizioni di cui al successivo articolo, devono essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
• dovranno essere ubicati alla massima distanza dalle sorgenti di rumorosità
contermini compatibilmente con i distacchi previsti dagli edifici conservati e dai
confini di proprietà e/o di zona e con la geometria dell’area di intervento ,
• ovvero presentare alle medesime sorgenti fronti di minori dimensioni lineari
• infine presentare verso le sorgenti fronti prevalentemente isolanti in modo da
ottenere al fronte opposto spazi di buona qualità Acustica.
Nei Piani di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione residenziale o
polifunzionale, attuati mediante conservazione del patrimonio edilizio esistente, ove
risulti impossibile il rispetto dei prescritti valori limite nell’ambiente esterno in relazione
al clima acustico del contesto urbanistico dell’intervento, la localizzazione delle
destinazioni residenziali, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo articolo,
dovrà indirizzarsi ad assegnare prioritariamente al riuso ai fini residenziali gli edifici
meno esposti al rumore ambientale, tra quello compresi nel Piano di Ristrutturazione
126
Urbanistica.
Per il conseguimento di un clima acustico entro i prescritti valori limite, o
comunque del migliore clima acustico possibile in relazione alle condizioni di esposizione
l’Amministrazione Comunale potrà indicare idonee condizioni e/o prescrizioni anche
inerenti alla realizzazione di interventi di protezione attiva e/o passiva per il
contenimento delle rumorosità ambientale sia ponendone l’attuazione a carico del
proponente sia assumendone la realizzazione a propria cura nell’ambito delle previsione
di Piano di Risanamento Acustico (art. 7 Legge n.447/95), condizionandone l’esecutività
dell’opera all’attuazione degli interventi del Piano di Risanamento Acustico
Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle
disposizioni del presente articolo.
2.6.
Interventi edilizi diretti
Nelle parti del territorio - o per le tipologie d'intervento - in cui sia previsto
l'intervento edilizio diretto, l’ammissibilità delle trasformazioni edilizie comportanti
realizzazione di nuovi edifici, anche per demolizione e ricostruzione, e/o interventi di
tipo sistematico su edifici esistenti (restauro scientifico; restauro e risanamento
conservativo; ripristino tipologico; ristrutturazione edilizia), è subordinata al rispetto
delle prescrizioni del DPCM 5/12/1997 “Requisiti passivi acustici degli edifici”.
In assenza del rispetto dei requisiti di comfort acustico interno, è vietato il cambio
di destinazione d’uso finalizzato all’insediamento di funzioni residenziali anche in
corrispondenza delle altre trasformazioni edilizie, restando inoltre vietato anche per tali
fattispecie il cambio di destinazione d' uso finalizzato all' insediamento di funzioni
protette, assoggettato alle prescrizioni di cui alla tabella A del DPCM 14 novembre 1997.
Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle
disposizioni del presente articolo.
Nuova edificazione e recupero
L’utilizzazione edificatoria delle aree di nuova urbanizzazione disciplinate da strumento
urbanistico attuativo è subordinata all’esistenza, o al previsto conseguimento, di un clima acustico
in cui:
a)
sia comunque garantito il mancato superamento dei valori di attenzione di cui all’art.6 del
DPCM 14 novembre 1997;
b)
in corrispondenza degli edifici in progetto siano, di norma, conseguiti i valori di
qualità di cui all’art. 7 del DPCM 14 novembre 1997 "Valori Limite delle sorgenti
sonore", anche mediante esecuzione di opere o adozione di accorgimenti in grado di
garantire un clima acustico conforme a detti valori limite e/o limiti massimi di
esposizione.
Per gli edifici, o loro parti, a destinazione residenziale non è ammessa deroga ai
limiti di esposizione in facciata prescritti dalla Classificazione Acustica.
127
Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive derivanti dall’attuazione degli
adempimenti specifici derivanti dalla Legge Regione Toscana sull’Inquinamento Acustico
e dalla Legge n. 447/95, nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il limite
di esposizione in facciata, ove i requisiti tecnico costruttivi e/o impiantistici delle
strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all’interno delle stesse, e lungo tutto
l’anno, un adeguato comfort acustico.
E' vietato l’insediamento di funzioni classificabili come "particolarmente protette"
riconducibili alla Classe I di cui alla Tab. A dell’Allegato al DPCM 14 novembre 1997
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in assenza di un clima acustico
conforme ai prescritti valori limite di immissione, fatta eccezione per zone a parco, cui
attribuire la funzione di filtro, e fabbricati o loro parti, destinati ad attività o funzioni
collaterali e/o di supporto a quella principale.
Per i casi previsti dal comma 2 dell’art.8 della Legge n.447/95 il soggetto titolare dei
progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico.
Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle
disposizioni del presente articolo.
Attività produttive sportive e ricreative e servizi commerciali polifunzionali;
Il conseguimento dei provvedimenti autorizzatori relativi a trasformazioni edilizie
e/o cambi di destinazione d’uso concernenti:
−
nuovi impianti e infrastrutture adibiti o da adibire ad attività produttive, sportive e
ricreative, nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
− la realizzazione, il potenziamento e la modifica di insediamenti, edifici o loro parti
adibiti o da adibire a discoteche e altri luoghi di intrattenimento danzante e pubblico
spettacolo, a circoli privati o pubblici esercizi in cui siano installati macchinari e
impianti rumorosi, nonché ad impianti sportivi e ricreativi;
− l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature comunque costituenti sorgente
fissa di rumore, a ciclo continuo o discontinuo, - anche se in connessione con funzioni,
attività o finalità diverse da quelle richiamate ai precedenti punti del presente comma,
- in grado di generare emissioni sonore che facciano risentire i propri effetti all’esterno
delle unità immobiliari e/o dei confini delle proprietà in cui siano previste le predette
installazioni o attività rumorose,
è subordinato alle seguenti prescrizioni e ai seguenti vincoli:
• Nel caso di sorgenti o attività rumorose previste all’interno di locali di edifici
appartenenti ad insediamenti complessi, costituiti da uno o più edifici
funzionalmente collegati a relativa area cortiliva, dovrà essere garantito il rispetto
dei limiti di zona prescritti dalla Classificazione Acustica ai confini, salvo che per i
confini prospettanti su strade o altre linee di trasporto;
• Nel caso di sorgenti o attività rumorose previste all’interno di locali, edifici ed
insediamenti posti in prossimità dei confini tra zone a diversa classificazione
Acustica, in corrispondenza di ciascun confine di zona dovrà essere garantito il
rispetto dei livelli prescritti per la zona comportante maggior grado di tutela, salvo
128
che non siano previste idonee zone filtro in sede di Classificazione Acustica, o di
strumenti urbanistici particolareggiati, in grado di consentire comunque il rispetto
dei valori prescritti al margine esterno della zona filtro;
• Sempre e comunque, in relazione all’esercizio delle sorgenti di rumore e/o delle
attività rumorose previste, dovrà essere garantito il rispetto del criterio differenziale
in corrispondenza degli ambienti confinanti appartenenti ad insediamenti ed edifici
contermini, fatto salvo il caso di rumore trascurabile così come definito all’art.4
comma 2 del DPCM 31/3/1998.
Per i casi previsti dal comma 2 dell’art.8 della Legge n. 447/95 il soggetto titolare
dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico.
Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle
disposizioni del presente articolo.
2.7.
Disposizioni da osservare per la tutela del clima acustico in sede di
progettazione, autorizzazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto.
Ferme restando le disposizioni delle norme legislative nazionali e regionali in materia di
assoggettamento a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, i progetti sottoposti
ad approvazione dell’Amministrazione Comunale, e/o a provvedimento autorizzatorio o
parere di competenza comunale, finalizzati alla realizzazione, al potenziamento o alla
ristrutturazione di infrastrutture di trasporto su sede propria, anche parziale realizzata
tramite corsie preferenziali nonché di assi viari destinati ad accogliere flussi di traffico,
devono contenere una documentazione d’impatto acustico redatta secondo le finalità
indicate all’ art. 8 della Legge n. 447/95
In sede di progettazione e realizzazione di nuovi assi stradali e di linee di trasporto
su sede propria e tratte ferroviarie, i progetti dovranno comunque prevedere la
contestuale realizzazione di idonei dispositivi di mitigazione del rumore indotto, a
protezione degli edifici e degli insediamenti limitrofi esistenti e di progetto, in
corrispondenza dei quali risulti o possa risultare alterato il preesistente clima acustico in
forza dell’entrata in esercizio dell’infrastruttura, tenuto conto dei distacchi esistenti o
previsti, così da garantire i livelli di esposizione prescritti al confine della zona stradale, o
almeno in facciata agli edifici esistenti o di progetto, fatte salve le disposizioni, i limiti e le
condizioni definite dai Regolamenti di cui all’art.11 della Legge n.447/95.
Nell’ambito degli interventi di cui al comma precedente, ove per la mitigazione
dell’inquinamento acustico indotto sia prevista la realizzazione di barriere fisiche, naturali
o artificiali, in sede di approvazione del progetto relativo all’infrastruttura dovrà essere
prevista l’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei dispositivi di
protezione dal rumore, nonché l’esecuzione degli stessi prima della messa in esercizio
dell’infrastruttura, con relazione di calcolo degli effetti di mitigazione ottenuti.
Nell’ambito degli interventi di cui sopra, ove per la mitigazione dell’inquinamento
acustico indotto sia previsto il ricorso ad asfalti fonoassorbenti o a conglomerati in grado
di ridurre l’emissione di rumore, dovrà essere valutata preventivamente con apposita
relazione di calcolo l’efficacia Acustica del provvedimento nei confronti delle aree
129
disturbate, tenuto conto della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche
acustiche del manto impiegato.
Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e, in quanto
applicabili, alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono assoggettati i progetti relativi
alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione di aviosuperfici, eliporti, e piste
di prova, competizione e gara, anche ai fini meramente ricreativi, destinate a veicoli a
motore di qualunque tipo.
Per le opere di cui al presente articolo, il provvedimento autorizzatorio o il parere
favorevole di competenza comunale dovrà dare atto del positivo esito dell’istruttoria
compiuta sulla documentazione di previsione dell’ impatto acustico prodotta, attestando
la compatibilità ambientale del clima acustico post operam, ovvero contenere prescrizioni
per la realizzazione di dispositivi, interventi o accorgimenti per la mitigazione
dell’impatto acustico indotto; per gli interventi di competenza comunale, in alternativa,
potrà prescriversi che le opere di mitigazione vengano realizzate nell’ambito del Piano di
Risanamento Acustico comunale.
2.8.
Altri interventi
I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni, e 27 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in
conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni
interessate.
Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 dell’art.8 della L.447/95, ovvero su
richiesta dell’amministrazione comunale, i titolari dei progetti o delle opere
predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla
modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a)
aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b)
strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
c)
discoteche;
d)
circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e)
impianti sportivi e ricreativi;
f)
ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle
aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
•
scuole e asili nido;
•
ospedali;
•
case di cura e di riposo;
•
parchi pubblici urbani ed extraurbani;
130
•
nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione
dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di
autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione
di previsione di impatto acustico.
La documentazione di impatto acustico per le opere o le attività di cui sopra è resa, sulla
base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera l), della legge 447/95, con le
modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 1
La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui sopra, che si
prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa
documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai
fini del rilascio del relativo nullaosta.
3.
Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico all’interno degli edifici
L’utilizzazione edificatoria delle aree di nuova urbanizzazione disciplinate da strumento
urbanistico attuativo è subordinata all’esistenza, o al previsto conseguimento, di un clima acustico
in cui:
•
sia comunque garantito il mancato superamento dei valori di attenzione di cui all’art.6 del
DPCM 14 novembre 1997;
•
in corrispondenza degli edifici in progetto siano, di norma, conseguiti i valori di
qualità di cui all’art. 7 del DPCM 14 novembre 1997 "Valori Limite delle sorgenti
sonore", anche mediante esecuzione di opere o adozione di accorgimenti in grado di
garantire un clima acustico conforme a detti valori limite e/o limiti massimi di
esposizione.
Per gli edifici, o loro parti, a destinazione residenziale non è ammessa deroga ai
limiti di esposizione in facciata prescritti dalla Classificazione Acustica.
classi di destinaz. d'uso del territorio
tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette
50
40
II aree prevalentemente residenziali
55
45
III aree di tipo misto
60
50
IV aree di intensa attività umana
65
55
V aree prevalentemente industriali
70
60
131
VI aree esclusivamente industriali
70
70
Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive derivanti dall’attuazione degli
adempimenti derivanti dalla Legge Regionale della Legge n. 447/95, nel caso di edifici
non residenziali potrà essere derogato il limite di esposizione in facciata, ove i requisiti
tecnico costruttivi e/o impiantistici delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da
garantire all’interno delle stesse, e lungo tutto l’anno, un adeguato comfort acustico.
E' vietato l’insediamento di funzioni classificabili come "particolarmente protette"
riconducibili alla Classe I di cui alla Tab. A dell’Allegato al DPCM 14 novembre 1997
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in assenza di un clima acustico
conforme ai prescritti valori limite di immissione, fatta eccezione per zone a parco, cui
attribuire la funzione di filtro, e fabbricati o loro parti, destinati ad attività o funzioni
collaterali e/o di supporto a quella principale.
Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici da realizzare e/o
da recuperare nelle zone assoggettate alle disposizioni del presente articolo.
Nelle parti del territorio - o per le tipologie d'intervento - in cui sia previsto
l'intervento edilizio diretto, l’ammissibilità delle trasformazioni edilizie comportanti
realizzazione di nuovi edifici, anche per demolizione e ricostruzione, e/o interventi di
tipo sistematico su edifici esistenti (restauro scientifico; restauro e risanamento
conservativo; ripristino tipologico; ristrutturazione edilizia), è subordinata al rispetto
delle prescrizioni del DPCM 5/12/1997 “Requisiti passivi acustici degli edifici”.
In assenza del rispetto dei requisiti di comfort acustico interno, è vietato il cambio
di destinazione d’uso finalizzato all’insediamento di funzioni residenziali anche in
corrispondenza delle altre trasformazioni edilizie, restando inoltre anche per tali
fattispecie il cambio di destinazione d' uso finalizzato all' insediamento di funzioni
protette, assoggettato alle prescrizioni di cui alla tabella A del DPCM 14 novembre 1997.
Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle
disposizioni del presente articolo.
3.1.1.
Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico derivante da
attività rumorose temporanee
Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che
utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l'altro, cantieri
edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema
all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi.
Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di
cui all'articolo 2, comma 3, della l. 447/1995, ad eccezione delle attività di cantieri edili rese
necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che
devono comunque essere comunicate immediatamente al comune competente mediante una
relazione tecnica del responsabile dei lavori.
Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e
consimili nonché i comizi elettorali.
132
Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione prevista
dal regolamento comunale specifico, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo
parere dell'ARPAT, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche
prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.
L'autorizzazione é rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPAT, da
esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune
che l'ARPAT possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro
scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori
elementi di giudizio.
4.
Interventi sul traffico e servizi pubblici
Il comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti da traffico
stradale mediante:
•
il piano urbano del traffico;
•
il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto
delle norme del d.lgs.285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
•
il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici
per conto del comune;
•
il piano di risanamento comunale.
I piani urbani del traffico, redatti ai sensi dell’art.36 del D.lgs.285/1992, devono
comprendere:
•
l’analisi dell’inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica
ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di
edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;
•
l’indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o
esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l’inquinamento acustico;
•
l’indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la
determinazione degli sull’inquinamento acustico conseguenti a modifiche della
viabilità;
•
la definizione e l’organizzazione di banche dati che permettano di descrivere
l’evoluzione nel tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti;
•
le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al
controllo ed al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che
effettuano servizi pubblici per conto del comune.
•
I finanziamenti e gli incentivi per l’acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico
devono privilegiare i veicoli che presentino ridotte emissioni sonore complessive.
5.
Provvedimenti amministrativi e sanzioni
133
Chiunque nell’esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i
valori limiti di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.000.000 (€ 516.45) a lire 10.000.000 (€ 5164.45) in analogia
a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali
per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.
Tali disposizioni potranno essere integrate in apposito regolamento o atto
regolamentare dell’amministrazione Comunale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di Impatto Acustico, nei casi
nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a
richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti
dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (€ 258.22) a lire
20.000.000 (€ 10239.14) così come disposto dall’art. 10 comma 3 della L. 447/95.
Tali disposizioni potranno essere integrate in apposito regolamento o atto
regolamentare dell’amministrazione Comunale.
6.
Norme di salvaguardia e norme transitorie
In attesa che le presenti norme e la classificazione acustica del territorio siano pubblicate
si applicano le disposizioni del DPCM del 1/3/1991 per quanto non in contrasto con la
normativa nazione e regionale vigente, limitatamente al disposto di cui all’articolo 2, comma
2 e all’articolo 6.
Dopo l’approvazione della Classificazione Acustica del territorio e delle presenti Norme
Tecniche l’Amministrazione Comunale provvede ad adeguare il Regolamento Edilizio, il
Regolamento di igiene ed il Regolamento di Polizia Municipale e a redigere gli altri
regolamenti entro il termine di una anno.
I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei
circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo
aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in
modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme, entro sei
mesi dalla stessa data, presentano all’Assessorato competente la documentazione di impatto
acustico prevista dall'articolo 18, comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle attività già
autorizzate, ma non ancora in esercizio alla data di entrata in vigore delle presente norme.
Per i casi non previsti dalle presenti Norme di Attuazione si fa riferimento alla
Legge n.447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, ai relativi decreti di
attuazione ed alla Normativa Regionale in materia di tutela dall’inquinamento acustico.
Per tutti i casi non previsti dalle presenti norme tecniche di attuazione si fa riferimento alla
normativa specifica vigente, alle norme UNI ed ISO e a quant’altro di riferimento.
134
Allegato 4
VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE
PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSI AGRICOLI
(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.2003)
ART. 1 - Oggetto della variante.
La presente normativa, disciplina la costruzione di nuovi annessi agricoli per
autoconsumo, necessari per lo svolgimento dell’attività agricola da parte di
soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R.
14 aprile 1995 n. 64, nel rispetto dell’ambiente rurale e delle necessità dei cittadini
operanti in tale settore.
ART. 2 - Ambito di applicazione e dati dimensionali.
1) La costruzione di nuovi annessi agricoli ai sensi del presente regolamento è
consentita nelle parti di territorio classificate nella Vigente Variante Generale
al P.R.G. “Ambito Agricolo Ambientale” con esclusione delle aree classificate
“E4” ed “E5”.
2) Per la realizzazione di nuovi annessi agricoli o ampliamento di quelli esistenti fino
al massimo appresso stabilito, è necessario mantenere in produzione superfici
fondiarie minime non inferiori a:
-
0.15 ha per vigneti e frutteti;
-
0.20 ha per oliveto, seminativo irriguo, orto e orto irriguo;
-
0.30 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
-
1.50 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo;
135
-
2.50 ha per bosco ceduo.-
3) Per proprietà di diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende
raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 (uno) la somma dei quozienti
ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le
relative superfici fondiarie minime previste dal comma precedente.
4) Non potranno concorrere alla realizzazione di nuovi annessi agricoli né
all’ampliamento degli annessi esistenti fino al dimensionamento massimo di
seguito stabilito:
a) terreni che hanno già concorso alla realizzazione di annessi agricoli nei 20 anni
precedenti alla richiesta di concessione;
b) terreni ubicati in altri Comuni, ancorchè limitrofi.
In ogni caso le proprietà dovranno essere contigue o comunque non potranno
distare dalla particella su cui insisterà l’annesso più di ml. 250 misurati come
percorrenza sulla viabilità carrabile esistente più breve congiungente le due
particelle.
5) Possono essere realizzati nuovi annessi agricoli o ampliamenti di quelli esistenti
fino al dimensionamento massimo consentito di mq. 40,00 al netto delle murature
e comunque di dimensioni non superiori all’1% della superficie fondiaria
convenzionale di proprietà. Per superficie fondiaria convenzionale si intende la
sommatoria tra:
-
il 100% della superficie adibita a vigneto e frutteto;
-
il 75% di superficie adibita a oliveto e seminativo irriguo;
-
il 50% di superficie adibita a seminativo arborato, prato e prato irriguo;
-
il 10% di superficie adibita a bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo
arborato e castagneto;
-
il 6% di superficie adibita a bosco ceduo.
6) Le altezze massime esterne in gronda, misurate dalla quota del terreno al punto di
intersezione tra l’intradosso del solaio di copertura e il filo della facciata, non
136
potranno essere superiori a ml. 2.50. L’altezza interna in gronda, misurata dal
pavimento al punto di intersezione tra l’intradosso del solaio di copertura e la
muratura perimetrale, non potrà superare ml. 2.50.
7) La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita fermo restando l’obbligo di
procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti che presentino
caratteristiche tipologiche e finiture con un chiaro valore architettonico e
ambientale. La superficie utile degli annessi recuperati dovrà essere detratta dal
totale realizzabile ai sensi del presente regolamento.
8) Gli annessi esistenti privi di valore formale potranno essere demoliti e ricostruiti,
accorpati in un unico manufatto utilizzando il volume preesistente o ampliati fino
al raggiungimento della superficie utile massima consentita ai sensi del presente
regolamento, rispettando le caratteristiche
tecniche e costruttive previste al
successivo art. 3.
9) La distanza minima dai confini per la realizzazione di nuovi annessi è fissata in
ml. 10,00; la distanza minima dai canali di qualsiasi ordine, dai corsi d’acqua, dalle
strade esistenti e di progetto è fissata in ml. 20,00. Nel caso di ampliamento di
annessi esistenti la distanza minima dai confini sarà quella prevista dal Codice
Civile; l’ampliamento non potrà comunque essere realizzato ad una distanza dal
confine inferiore a quella dell’edifico preesistente.
10) Sarà cura dell’Ufficio Tecnico redarre un elenco riportante i dati catastali delle
proprietà che hanno contribuito alla formazione della superficie convenzionale di
cui all’art. 2.
ART. 3 - Caratteristiche tecniche e costruttive.
1) Per la realizzazione dei nuovi annessi sono prescritte le seguenti caratteristiche:
137
- Muratura delle pareti in mattoni o pietra a faccia vista; in alternativa blocchi in
calcestruzzo o laterizio intonacati e tinteggiati con colorazione da concordare
con l’Amministrazione Comunale e comunque individuata in genere nel giallo
ocra o terra di Siena. Nel caso che l’annesso si addossi
a muri di
terrazzamento già esistenti sarà ripreso il tipo di muratura dello stesso.
- Infissi in legno o ferro verniciati con colorazione da concordare con
l’Amministrazione Comunale. Oltre alla porta di accesso è consentita una
superficie finestrata non superiore al 2.5% della superficie di pavimento
dell’annesso agricolo.
- Copertura a due falde con manto di embrici e coppi o tegole portoghesi; gli
sporti di gronda dovranno essere realizzati con mensole in legno o laterizio.
In
ogni
caso
l’Ufficio
Tecnico
Comunale,
in
base
all’ubicazione
dell’annesso,valuterà l’idoneità delle finiture proposte e prescriverà le soluzioni
più adatte al corretto inserimento ambientale.
2) Gli interventi sugli annessi esistenti di cui sopra, richiesti sia per motivi
estetici che funzionali, dovranno avvenire rispettando le caratteristiche
tecniche e costruttive previste dal presente regolamento.
3) E’ ammessa la realizzazione all’interno degli annessi di un wc. di dimensione
massima di mq. 1,50 per il quale dovrà essere preventivamente richiesto
allacciamento alla fognatura pubblica, se esistente sul posto o autorizzazione
allo scarico all’Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi i necessari
pareri e/o nulla osta di altri Enti competenti.
4) E’ vietata in ogni caso la realizzazione di annessi su due livelli ancorchè uno
risulti interrato.
5) La realizzazione dell’annesso dovrà avvenire nel pieno rispetto dell’ambiente
circostante, evitando per quanto possibile la rimozione di alberature esistenti;
nel caso in cui debbano essere eliminate piante di medio o alto fusto,
dovranno essere messe a dimora nuovi elementi in altra posizione.
138
6) E’ vietata la formazione di piazzali, recinzioni murarie o di qualsiasi altro
genere, la demolizione di muri a retta e terrazzamenti, nonché qualsiasi altra
movimentazione o sistemazione del terreno che comporti una variazione delle
quote esistenti, in aumento o diminuzione, superiore a cm. 50,00.
7) Eventuali nuove strade poderali, necessarie esclusivamente a garantire
l’accesso all’annesso, potranno essere realizzate solamente con fondo in terra
battuta purchè complete di opere utili alla regimazione delle acque.
ART. 4 - Documentazione necessaria per la pratica edilizia.
1) La richiesta di Concessione Edilizia da indirizzare al competente Ufficio,
debitamente compilata sui moduli forniti dall’Amministrazione Comunale, deve
contenere:
I. ubicazione ed identificazione catastale dell’immobile o dell’area oggetto
d’intervento;
II. visura terreni o copia di Mod. 26 presentato al N.C.T. dimostrante
l’avvenuta denuncia di variazione colturale. In quest’ultimo caso l’ufficio
tecnico potrà effettuare sopralluogo per verificare l’avvenuta variazione;
III. planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200 che illustri chiaramente:
a) dimensione del lotto;
b) distanze dell'edificio progettato da confini di proprietà, edifici limitrofi e
loro pareti finestrate, strade pubbliche e/o private prospicienti la
proprietà nonché eventuali tracciati di previsione di Piano Regolatore;
c) punti di ripresa fotografici, con l' indicazione del numero delle foto, e
tutto ciò che ulteriormente serve al fine di illustrare correttamente
l'inserimento dell'intervento proposto nel contesto esistente.
Le suddette indicazioni dovranno essere rapportate ad una distanza non
inferiore a ml.10 da tutti i confini di proprietà.
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IV. Tabella dei dati di progetto, a cui saranno allegate in copia le Visure
catastali di tutte le particelle afferenti alla proprietà che concorrono al
calcolo della superficie, dovranno essere indicati:
a) superficie totale della proprietà e calcolo della superficie massima
edificabile;
b) eventuali superfici di annessi esistenti da recuperare, ampliare o
demolire;
c) verifiche superfici finestrate;
d) ogni altro dato e/o verifica necessaria al corretto inquadramento
dell'opera.
V. Piante, prospetti, sezioni (stato di fatto, modificato e sovrapposto).
Nella pianta, ampliata a tutta la particella su cui insiste
l'annesso, andranno indicate le sistemazioni esterne esistenti e di
progetto debitamente quotate e, ove presenti, gli schemi degli
impianti di smaltimento liquami.
Nelle sezioni dovranno essere indicati l'andamento del terreno e
relative quote nello stato esistente ed in quello di progetto oltre
alla quota del piano di calpestio nonché l' altezza interna ed
esterna dell' edificio.
VI. copia di estratto catastale e P.R.G. con evidenziata l' area oggetto
dell'intervento.
VII. idonea documentazione fotografica.
VIII. relazione geotecnica e/o geologica del terreno firmata da un tecnico abilitato
nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all' Albo Professionale;
IX. relazione tecnica - descrittiva ed illustrativa dell'intervento richiesto a firma
del tecnico progettista.
2) Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in due copie ad
eccezione di quella di cui al punto II per cui è sufficiente una copia. Nel caso in
cui l' intervento ricada in area soggetta anche al parere di altri Enti (es:
Soprintendenza, Provincia, ecc.) dovranno essere presentate ulteriori due copie,
oltre alle tre già richieste, per ogni parere da acquisire.
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ART. 5 – Norme transitorie
1) Le presenti norme sostituiscono integralmente quelle contenute nella variante
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.09.1998, ad
eccezione di quanto specificato al successivo comma.
2) Potranno comunque essere rilasciate tutte le Concessioni Edilizie relative a
richieste inoltrate al Protocollo Generale dell’Ente in virtù della precedente
Delibera C.C. n. 53 del 10.09.1998 per le quali alla data del 30 ottobre 2002 sia
stato già espresso parere istruttorio favorevole da parte del Settore Attività
Urbanistica e Pianificazione del Territorio.
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