Contratto di consorzio di garanzia „Istra 21" CONTRATTO DI
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Contratto di consorzio di garanzia „Istra 21" CONTRATTO DI
Contratto di consorzio di garanzia „Istra 21" REGIONE ISTRIANA nella persona del presidente Ivan Jakovčić e AGENZIA ISTRIANA DI SVILUPPO S.r.l. Pola (in seguito nel testo IDA), nella persona del direttore Darko Lorencin Il 14 febbraio 2005, in Pola, stipulano il seguente CONTRATTO DI CONSORZIO DI GARANZIA “ISTRA 21” I INTRODUZIONE Articolo 1 All'atto della stipulazione del presente Contratto, i firmatari prendono atto delle seguenti circostanze e premesse, rilevanti per definire le volontà manifestate nel Contratto: 1) Il Piano di lavoro 2004 dell'IDA (punto 2.3.) prevede la costituzione del Consorzio di garanzia “Istra 21”, con la quale viene realizzato uno degli obiettivi che l'IDA si è assunta quale titolare della rete di sviluppo dell'Istria, il che viene definito mediante il Contratto di consorzio per lo sviluppo «Istra 21». 2) Le disposizioni di legge positive vigenti nella Repubblica di Croazia definiscono i soggetti e le condizioni che gli stessi devono soddisfare per poter svolgere operazioni di concessione di garanzie e fideiussioni. 3) La Legge sui rapporti obbligatori prescrive l'istituto del consorzio quale contratto con il quale due o più persone s'impegnano ad investire il proprio lavoro o il proprio patrimonio allo scopo di raggiungere un obiettivo comune. Inoltre, è prescritto pure che il Consorzio rappresenta una comunità di persone e di beni priva di personalità giuridica e che di conseguenza le attività del Consorzio non rappresentano un'attività lavorativa regolata dalle disposizioni della Legge sulle società commerciali o da altre disposizioni in materia, che disciplinano l'attività lavorativa di determinate persone giuridiche (come ad esempio di banche, casse di risparmio, fondi... ). 4) Il 26 maggio 2003 il Ministero dell'artigianato e della piccola e media imprenditoria ha emanato il Programma di sviluppo dell'economia minuta 2003 - 2006. Con il Programma di cui al punto precedente le attività di garanzia vengono definite quali segmento significativo di supporto all'economia minuta, concernente la concessione di crediti e la riduzione dei costi derivanti dagli stessi ed è stato pure fissato che in tal senso ci si appoggerà a fondi di garanzia locali, la cui costituzione, forma giuridica, modalità operative, ecc. non vengono prescritte dettagliatamente dal Programma. 5) Avendo riconosciuto la necessità di concedere garanzie ai piccoli imprenditori, grazie all'esperienza vissuta in attività simili, realizzate dall'IDA attraverso il programma “Poduzetnik 2” (Imprenditore 2), l'IDA ha proposto, e la Regione Istriana e le unità d'autogoverno locale fondatrici di quest'ultima hanno accettato, di realizzare un programma di concessione di garanzie a piccoli imprenditori, mediante la costituzione del Consorzio. 6) I piccoli imprenditori della Regione Istriana hanno riconosciuto i vantaggi e la convenienza delle garanzie che il Consorzio può concedere loro all'atto dell'ottenimento di un finanziamento, che sottolineano ulteriormente il vantaggio di accedere al Consorzio. II OBIETTIVI DEL CONSORZIO Conformemente a quanto detto in precedenza, si concorda quanto segue: Articolo 2 Con il presente Contratto vengono regolati gli obiettivi comuni e particolari che le parti contrattuali intendono raggiungere applicando il presente Contratto. Con il Contratto, inoltre, vengono stabiliti i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi, le modalità e le condizioni di gestione dei mezzi e tutte le altre questioni che vengono a regolare i rapporti reciproci tra le parti contrattuali, l'approccio di nuovi soggetti contrattuali e i diritti e gli obblighi che ne derivano. Articolo 3 L'obiettivo comune delle parti contrattuali è di assicurare durante il prossimo triennio mezzi finanziari ammontanti a ca 5.000.000,00 kune, che verrebbero usati come fondo di garanzia presso le banche d'appoggio, allo scopo di assicurare crediti convenienti a coloro che sottoscrivono il presente Contratto. Articolo 4 Un obiettivo particolare che l'IDA intende raggiungere mediante la sottoscrizione del presente Contratto e con la sua operativizzazione, è la concessione di un sostegno alla piccola imprenditoria, una delle funzioni fondamentali dell'IDA, come pure la realizzazione delle attività e degli obblighi prescritti dal Piano di lavoro 2003 e 2004. Articolo 5 I piccoli imprenditori mirano ad acquisire il diritto ad un finanziamento a condizioni agevolate rispetto a quelle presenti sul mercato bancario, il tutto nella modalità e alle condizioni prescritte dal presente Contratto, da altri contratti e atti da esso derivanti e da atti delle banche d'appoggio e dell' DA, con i quali vengono regolate le modalità e le condizioni di concessione di crediti. III MEMBRI DEL CONSORZIO Articolo 6 Possono accedere al Consorzio in qualità di membri, vari soggetti dell'economia minuta che hanno sede sul territorio nella Regione Istriana e che, conformemente alle disposizioni della Legge sull'incentivazione dello sviluppo dell'economia minuta (G.U. 29/02), vengono definiti quali piccoli e medi imprenditori. Articolo 7 I piccoli imprenditori interessati hanno l'obbligo di inoltrare all'IDA la Domanda d'iscrizione al Consorzio, su modello specifico che possono ritirare presso l'IDA. Alla Domanda d'iscrizione al Consorzio gli imprenditori devono allegare la seguente documentazione: • Certificato di status giuridico di piccolo imprenditore; • Bilancio consuntivo del piccolo imprenditore e conto del profitto e delle perdite dell'anno fiscale precedente; • Modulo d'iscrizione debitamente compilato con breve descrizione dei risultati conseguiti finora e dei piani di lavoro e d'investimento futuri, comprensivi di piano degli introiti e delle uscite per il prossimo periodo triennale. Il Modulo d'iscrizione è disponibile presso l'IDA. Articolo 8 Il Comitato di garanzia emana la delibera sull'iscrizione di un membro in base a criteri precedentemente fissati e specificati nel Regolamento, che è parte integrante del presente Contratto e che l'Assemblea del Consorzio ha l'obbligo di emanare entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione. Nel periodo compreso tra la stipulazione del presente Contratto e la costituzione del Comitato di garanzia, la delibera sull'accettazione di nuovi membri viene emanata dall'Assemblea del Consorzio. Tutti gli aspetti tecnici legati all'iscrizione di un membro vengono curati dall'IDA. Nel caso in cui il Comitato di garanzia accetti la domanda di iscrizione al Consorzio, il titolare di quest'ultima ha l'obbligo di versare sul conto del Consorzio la quota di iscrizione del valore di 500,00 (cinquecento) kune, entro il termine dei 8 giorni dalla data in cui ha ricevuto il comunicato scritto sul soddisfacimento delle condizioni d'iscrizione, dopo di che il richiedente acquisisce il diritto di diventare membro del Consorzio. Articolo 9 Colui che inoltra la domanda di iscrizione, diventa membro del Consorzio dopo aver acquisito tale diritto alle condizioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente Contratto , mediante la stipulazione del Contratto di Consorzio e con l'iscrizione del membro nel Registro dei consorziati. In nome del Consorzio il Contratto di accesso al Consorzio viene sottoscritto dall'IDA quale procuratore dello stesso. Il Registro elettronico dei consorziati viene tenuto dal procuratore del Consorzio. Nel Registro dei consorziati viene iscritta la data d'acquisizione del diritto di consorziato, la data di versamento della quota e l'importo versato, l'importo del capitale del Consorzio, costituito dalle quote di tutti i consorziati versate su di un conto particolare del Consorzio, il numero di voti spettanti ai singoli consorziati e conformemente all'articolo 27 del presente Contratto, i dati sulle garanzie richieste, su quelle concesse, ecc. Articolo 10 Il Consorzio deve avere almeno due membri, mentre il loro numero massimo non viene limitato. Articolo 11 L'IDA è membro del Consorzio al quale i rimanenti membri affidano la gestione di tutte le attività ordinarie. Si ritiene che l'IDA sia il procuratore del Consorzio. IV DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI Articolo 12 I consorziati, piccoli imprenditori, hanno i seguenti diritti e doveri: • Diritto di partecipare alla creazione della politica di lavoro, nel senso di partecipazione nei dibattimenti, di espressione di pareri, di proposta di delibere; • Diritto di ottenere crediti a condizioni più favorevoli se si soddisfano le condizioni fissate in materia di crediti; • Diritto di ottenere garanzie da parte del consorzio nel caso in cui soddisfino le condizioni concernenti i crediti e quelle utili all'ottenimento del diritto di garanzia; • Diritto d'informazione e controllo; • Diritto di una quota del patrimonio comune rimasto dopo che il Consorzio viene spento; • Diritto alla buonuscita a causa di fuoriuscita o espulsione, fatta eccezione per l'espulsione causata dall'attivazione della garanzia; • Obbligo di pagamento della quota di iscrizione; V • Obbligo di partecipazione nel raggiungimento degli obiettivi comuni del Consorzio; • Obbligo di trattenersi dall'abuso di diritti che gli spettano essendo membro del Consorzio; • Obbligo di trattenersi da azioni che potrebbero arrecare dei danni al Consorzio, nel senso di divieto di concorrenza. DIRITTI E OBBLIGHI DEL PROCURATORE DEL CONSORZIO Articolo 13 Il procuratore del Consorzio ha l'obbligo di agire con l'attenzione del buon padre di famiglia, di curare gli interessi e gli obiettivi del Consorzio e di tutti i consorziati. Articolo 14 Il procuratore del Consorzio ha l'obbligo di gestire i libri ufficiali dello stesso e di permettere agli altri consorziati di prenderne visione; ha l'obbligo di render conto dello stato patrimoniale comune, come pure di tutte le entrate e le uscite, se richiesto in forma scritta e motivata da qualsiasi consorziato. Articolo 15 Il procuratore del Consorzio ha diritto all'indennizzo di tutte le spese sorte in relazione alla gestione del Consorzio e il singolo indennizzo verrà regolato mediante contratto particolare stipulato tra il Consorzio e il Procuratore del Consorzio. Articolo 16 Per attività ordinarie s'intendono quelle attività che vengono intraprese allo scopo di raggiungere l'obiettivo comune che è alla base della costituzione del Consorzio. Le attività ordinarie sottintendono la stipulazione di contratti con le banche che concedono i crediti, rispettivamente con le banche nelle quali vengono vincolati i mezzi del Consorzio, l'iscrizione di nuovi consorziati, la concessione di garanzie, l'adempimento delle esigenze dei consorziati a titolo di obblighi acquisiti mediante la stipulazione del Contratto di Consorzio, la copertura degli obblighi associativi mediante compensazione. Per la stipulazione di affari particolari è necessaria una procura speciale, che viene rilasciata al procuratore del Consorzio dall'Assemblea di quest'ultimo, in base a delibera emanata con maggioranza dei voti totali espressi, conformemente all'articolo 21 del presente Contratto. VI ORGANI DEL CONSORZIO Articolo 17 Gli organi del Consorzio sono l'Assemblea e il Comitato di garanzia. Articolo 18 L'Assemblea del Consorzio è costituita da tutti i membri dello stesso. L'Assemblea del Consorzio stabilisce le modalità di lavoro del Consorzio, emana la delibera sull'espulsione di consorziati, controlla la gestione del Consorzio, rilascia procure per espletare lavori straordinari, nomina il Comitato di Garanzia. Articolo 19 L'Assemblea viene indetta almeno una volta all'anno, dal Procuratore del Consorzio. L'Assemblea può venir indetta anche su proposta scritta, motivata da 20 (venti) consorziati, a prescindere dal numero di voti che detengono. L'invito per l'Assemblea viene pubblicato dal procuratore del Consorzio nei mezzi d'informazione di massa locali, almeno 10 giorni prima della data in cui è fissata, oppure mediante invito indirizzato ad ogni singolo consorziato e inviato al suo indirizzo. Nell'invito di convocazione dell'Assemblea deve venir riportato il motivo di convocazione e il numero totale di voti detenuti da tutti i consorziati. Articolo 20 I consorziati hanno l'obbligo di comunicare al Procuratore del Consorzio la loro partecipazione all'Assemblea, al massimo entro 3 (tre) giorni prima della data in cui è stata convocata. Il consorziato che non comunica in tempo la sua partecipazione, come fissato al comma precedente, non ha diritto di voto all'Assemblea. Prima di avviare i lavori dell'Asssemblea va compilato l'elenco dei Consorziati presenti, riportandone il nome, il cognome, la residenza e il numero di voti a loro spettanti, conformemente all'articolo 27 del presente Contratto. L'elenco viene consegnato a tutti i Consorziati presenti. Articolo 21 In sede di Assemblea si delibera con maggioranza assoluta di voti. Affinché l'Assemblea possa aver luogo, vi ci devono presenziare i consorziati che detengono almeno il 50% di voti. Nel caso in cui in sede di Assemblea non siano presenti i consorziati che detengono più del 50% del numero totale di voti di tutti i consorziati, ai sensi dell'articolo 27, l'Assemblea verrà rinviata e indetta nuovamente entro il termine di 15 (quindici) giorni. L'Assemblea così convocata avrà luogo se vi presenziano i consorziati che detengono almeno il 25% dei voti totali di tutti i consorziati. Articolo 22 Ad ogni Assemblea viene redatto un verbale ed ogni delibera emanata viene elaborata per iscritto e affissa all'albo della sede del Consorzio e nei mezzi d'informazione di massa locali. Le delibere non vengono consegnate in forma scritta a tutti i Consorziati. Il Consorzio ha la sede nella sede del Procuratore. Articolo 23 Il Comitato di garanzia è costituito da 6 (sei) membri fissi e da un membro che si avvicenda. Tutti i membri hanno un loro sostituto. Il Comitato di garanzia ha come membri 2 (due) rappresentanti dell'IDA, 4 (quattro) rappresentanti dei consorziati scelti tra le file dei piccoli imprenditori e 1 (un) membro della banca che è quello che si avvicenda. Quando il Comitato di garanzia delibera in materia di approvazione di una garanzia, alla deliberazione, accanto ai sei membri, prende parte pure 1 (un) membro che si avvicenda, quale rappresentante della banca creditrice. Quando il Comitato di garanzia emana una delibera sull'iscrizione di nuovi consorziati, come pure quando emana delibere su altre questioni poste eventualmente tra le sue competenze, la competenza di deliberazione è dei 6 (sei) membri fissi. Articolo 24 Il Comitato di garanzia emana delibere sull'accettazione o sull'espulsione di un consorziato, sulla cessazione dello status di membro del Consorzio e delibere definitive sulla concessione di garanzie ai membri del Consorzio. Articolo 25 Il presidente del Comitato di garanzia è il direttore dell'IDA. Articolo 26 Tutti gli affari tecnici e di consulenza del Consorzio sono di competenza dell'IDA. VII GESTIONE DEI LAVORI E DELIBERAZIONE Articolo 27 Ogni membro del Consorzio ha diritto il di voto in sede di lavori dell'Assemblea del Consorzio. Ogni membro ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla sua quota di capitale sociale nel Consorzio. Ogni 500,00 (cinquecento) kune di quota di capitale del Consorzio dà diritto ad 1 voto. Articolo 28 All'Assemblea del Consorzio il Procuratore di quest'ultimo ha l'obbligo di presentare il rendiconto ai membri del Consorzio, ovvero di informarli su tutti gli introiti e le uscite, sul patrimonio del Consorzio, sulle garanzie approvate, sull'iscrizione di nuovi membri, sui lavori di natura ordinaria conclusi o avviati. VIII VERIFICA DELL'OPERATO DEL CONSORZIO Articolo 29 Inoltrando una domanda motivata, tutti i consorziati hanno diritto di chiedere al Procuratore del Consorzio di prender visione dei libri ufficiali e il Procuratore ha l'obbligo di permetterlo. IX PATRIMONIO DEL CONSORZIO Articolo 30 Tutte le quote dei consorziati costituiscono il patrimonio del Consorzio. Il patrimonio del Consorzio è costituito pure dal patrimonio acquisito con l'attività del Consorzio. Tutti i consorziati hanno il dovere di partecipare al raggiungimento dell'obiettivo comune, a prescindere dal tipo e dall'altezza dei loro investimenti. Articolo 31 L'IDA investirà nel Consorzio il suo lavoro (sapere ed esperienza) e l'importo in denaro di 1.000.000,00 kune, in modo tale da versarlo sul conto particolare del Consorzio entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto. Articolo 32 L'IDA ha l'obbligo di aumentare il patrimonio del Consorzio in modo tale da versare annualmente i mezzi in denaro messi a sua disposizione dalla Regione Istriana e dalle Città fondatrici dell'IDA, mezzi che l'IDA assicura a tale scopo. Articolo 33 La Regione Istriana investirà nel Consorzio il suo lavoro (sapere ed esperienza) e un importo in denaro pari a 1.200.000,00 kune, in modo tale da versarlo sul conto particolare del Consorzio entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto. Tale importo è assicurato nel Bilancio regionale del 2004, nella sezione 4, voce 13 11. Nel 2005 la Regione Istriana verserà al Consorzio l'importo di 1.200.000,00 kuna. Tale importo è assicurato nel Bilancio regionale del 2005, nella sezione 4, posizione 121, voce 3863. Articolo 34 I rimanenti consorziati (piccoli imprenditori) investiranno nel Consorzio il loro lavoro (sapere ed esperienza), come pure l'importo in denaro di 500,00 (cinquecento) kune, versato sul conto particolare di quest'ultimo a titolo di quota di iscrizione all'atto dell'entrata nel Consorzio. Articolo 35 Il Consorziato al quale viene approvata la garanzia per l'ottenimento del credito, ha l'obbligo di incrementare il patrimonio del Consorzio mediante versamento sul conto dello stesso da parte della banca creditrice, su ordine e per conto del consorziato, almeno lo 0,2% del valore del credito approvato, oggetto della garanzia del Consorzio, operazione questa che verrà regolata nei dettagli mediante il Regolamento che è parte integrante del presente Contratto. X CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DI GARANZIA Articolo 36 Per i crediti che vengono concessi dai creditori per il finanziamento di investimenti previsti dal Regolamento, si può assumere una garanzia massima dell'80% del credito documentato non riscosso in base al capitale di base del credito e agli interessi, aspetto che viene dettagliatamente regolato nel Regolamento. Articolo 37 Il termine di garanzia è identico alla durata del credito. Articolo 38 La garanzia viene concessa solamente per crediti finalizzati. Articolo 39 Il Consorziato può usufruire di un'unica garanzia durante la durata del credito per il quale questa è stata concessa. In caso di riprogrammazione del credito, anche la garanzia può esser riprogrammata, alle condizioni prescritte nel Regolamento. XI DOMANDA DI GARANZIA Articolo 40 La garanzia del Consorzio viene concessa per crediti finalizzati che le banche creditrici hanno approvato agli imprenditori. Articolo 41 Hanno diritto di inoltrare domanda di ottenimento della garanzia i Consorziati, membri del Consorzio di garanzia “Istra 21”, che hanno inoltrato alla banca creditrice la domanda di finanziamento di un investimento che in base al Regolamento risulti essere un investimento per il quale sia possibile condere la garanzia. I Consorziati che accedono al Consorzio nel 2006 e successivamente, per acquisire il diritto di inoltrare la Domanda di concessione della garanzia, devono essere membri del Consorzio da almeno 3 (tre) mesi. La domanda va inoltrata compilando l'apposito modulo, disponibile presso il Procuratore del Consorzio. Articolo 42 Alla domanda di garanzia il Consorziato richiedente deve allegare una fotocopia dell'intera documentazione richiesta dalla banca creditrice per la concessione del credito oggetto della richiesta di garanzia. Il Consorzio ha il diritto di richiedere al richiedente anche altra documentazione. Articolo 43 Nei casi in cui la domanda di ottenimento della garanzia viene respinta parzialmente o interamente, il Comitato di garanzia ha l'obbligo di comunicarlo in forma scritta al Consorziato richiedente. Articolo 44 Si stabilisce che non sussiste alcun fondamento giuridico in base al quale si debba concedere una garanzia. XII STRUMENTI DI ASSICURAZIONE DELLA RESTITUZIONE E MODALITÀ DI SFRUTTAMENTO DELLA GARANZIA Articolo 45 Il consorziato fruitore della garanzia ha l'obbligo di consegnare al Consorzio un'obbligazione in bianco, quale strumento di assicurazione in caso di attivazione della garanzia. Il Consorziato ha l'obbligo di consegnare l'obbligazione al Consorzio nel momento in cui viene approvata la garanzia. Articolo 46 Il Consorzio ha l'obbligo di controllare l'uso finalizzato del credito, mentre il consorziato fruitore della garanzia ha l'obbligo di permetterglielo e di comunicargli tutte le circostanze e gli eventi significativi collegati alla sua attività lavorativa e le modalità d'uso del credito oggetto della concessione della garanzia. Articolo 47 Il Consorzio ha il diritto di prender visione di tutta la documentazione ufficiale del fruitore della garanzia e quest'ultimo ha l'obbligo di permetterglielo. I dipendenti del Procuratore del Consorzio e i membri del Comitato di garanzia hanno l'obbligo di tutelare tutti i dati ed i documenti ufficiali del consorziato, fatta eccezione per quelli di carattere pubblico ed hanno pure l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio. Non è permesso loro di rendere i dati pubblici o di trasmetterli a terzi, di rendere pubblici i piani di lavoro o loro parti, come nemmeno l'attività che il consorziato intende avviare in futuro. Articolo 48 I rapporti tra Consorzio e creditori e consorziati fruitori della garanzia, i loro diritti e obblighi reciproci vengono definiti mediante un contratto a parte. XIII PROFITTO DEL CONSORZIO Articolo 49 Si stabilisce che le quote dei consorziati nel profitto e nelle perdite sono proporzionali alle loro quote nel capitale sociale del Consorzio. Articolo 50 I consorziati concordano con il fatto che il profitto del Consorzio non viene suddiviso. Il profitto viene trattenuto nel Consorzio allo scopo di raggiungere gli obiettivi dello stesso. XIV FUORIUSCITA ED ESPULSIONE DEI CONSORZIATI Articolo 51 Le parti contrattuali stabiliscono di comune accordo che il presente Contratto può venir sciolto solamente per motivi di violazione degli obblighi che viene a minacciare seriamente il raggiungimento dell'obiettivo comune, definito dal presente Contratto, causata volutamente o per estrema disattenzione di uno dei Consorziati. Il Consorziato che disdice il presente Contratto per motivi contrari alle disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo, risponde del danno insorto a causa sua ai rimanenti consorziati. Articolo 52 Il consorziato può venir espulso dal Consorzio a causa di violazioni che minaccino seriamente il raggiungimento dell'obiettivo comune stabilito dal presente Contratto. La delibera sull'espulsione viene emanata dall'Assemblea del Consorzio, con maggioranza assoluta di voti di tutti i consorziati presenti all'Assemblea. Articolo 53 L'espulsione di un consorziato può avvenire anche senza precedente delibera dell'Assemblea, nel caso in cui al consorziato in questione sia stata concessa la garanzia e la stessa sia stata attivata. Lo status di socio cessa il giorno in cui viene attivata la garanzia. XV RAPPORTI VERSO TERZI Articolo 54 Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6 del pesente Contratto, l'IDA ricopre il ruolo di procuratore del Consorzio e lo rappresenta nel traffico giuridico con terzi. Articolo 55 I consorziati rispondono in maniera solidale degli obblighi del Consorzio verso terzi. Articolo 56 Un consorziato risponde del danno che arreca al Consorzio, fatta eccezione nel caso in cui dimostri che il danno sia sorto per cause a lui estranee. XVI DURATA DEL CONSORZIO Articolo 57 Le parti contrattuali stabiliscono che il Consorzio abbia una durata indeterminata. Articolo 58 In base ad accordo delle parti contrattuali, il Consorzio cessa di esistere nei casi prescritti dalla Legge sui rapporti obbligatori (G.U. n. 53/91, 73/91, 3/94,7/96 e 112/99). Articolo 59 I diritti e gli obblighi di cui al presente Contratto passano esclusivamente ai successori legali dei Consorziati. XVII SOLUZIONE DI CONTROVERSIE Articolo 60 Le parti contrattuali s'impegnano a risolvere di comune accordo eventuali controversie derivanti dal presente Contratto o relative ad esso. Nel caso in cui le parti contrattuali non riescano a risolvere eventuali controversie come descritto nel precedente comma del presente articolo, esse concordano di risolverle definitivamente mediante arbitraggio, conformemente al Regolamento sul tribunale prescelto presso la Camera di Economia Croata. XVIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 61 Le parti contrattuali stabiliscono di comune accordo che per tutti i rapporti reciproci che non sono previsti o regolati dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni della Legge sui rapporti obbligatori, soprattutto quelle prescritte agli articoli da 647a. a 647ž. Articolo 62 Tutte le modifiche e le integrazioni del presente Contratto devono avere obbligatoriamente una forma scritta. Articolo 63 Il presente Contratto è redatto in 2 (due) copie identiche, una per ogni parte contrattuale. Mediante la sottoscrizione del presente Contratto, le parti contrattuali confermano di aver ricevuto una copia dello stesso, firmata dai rappresentanti di tutte le parti contrattuali. Articolo 64 Il presente Contratto entra in vigore una volta sottoscritto dai rappresentanti di tutte le parti contrattuali. Articolo 65 In segno di accettazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Contratto, le parti contrattuali rappresentate dai loro procuratori, vi appongono la firma. FIRMATARI: Regione Istriana: Ivan Jakovčić, presidente Agenzia istriana di sviluppo (IDA): Darko Lorencin, direttore