Contratto di consorzio di garanzia „Istra 21" CONTRATTO DI

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Contratto di consorzio di garanzia „Istra 21" CONTRATTO DI
Contratto di consorzio di garanzia „Istra 21"
REGIONE ISTRIANA nella persona del presidente Ivan Jakovčić e AGENZIA ISTRIANA DI SVILUPPO
S.r.l. Pola (in seguito nel testo IDA), nella persona del direttore Darko Lorencin
Il 14 febbraio 2005, in Pola, stipulano il seguente
CONTRATTO DI CONSORZIO DI GARANZIA “ISTRA 21”
I
INTRODUZIONE
Articolo 1
All'atto della stipulazione del presente Contratto, i firmatari prendono atto delle seguenti circostanze e
premesse, rilevanti per definire le volontà manifestate nel Contratto:
1) Il Piano di lavoro 2004 dell'IDA (punto 2.3.) prevede la costituzione del Consorzio di garanzia “Istra
21”, con la quale viene realizzato uno degli obiettivi che l'IDA si è assunta quale titolare della rete di
sviluppo dell'Istria, il che viene definito mediante il Contratto di consorzio per lo sviluppo «Istra 21».
2) Le disposizioni di legge positive vigenti nella Repubblica di Croazia definiscono i soggetti e le
condizioni che gli stessi devono soddisfare per poter svolgere operazioni di concessione di garanzie e
fideiussioni.
3) La Legge sui rapporti obbligatori prescrive l'istituto del consorzio quale contratto con il quale due o più
persone s'impegnano ad investire il proprio lavoro o il proprio patrimonio allo scopo di raggiungere un
obiettivo comune.
Inoltre, è prescritto pure che il Consorzio rappresenta una comunità di persone e di beni priva di
personalità giuridica e che di conseguenza le attività del Consorzio non rappresentano un'attività
lavorativa regolata dalle disposizioni della Legge sulle società commerciali o da altre disposizioni in
materia, che disciplinano l'attività lavorativa di determinate persone giuridiche (come ad esempio di
banche, casse di risparmio, fondi... ).
4) Il 26 maggio 2003 il Ministero dell'artigianato e della piccola e media imprenditoria ha emanato il
Programma di sviluppo dell'economia minuta 2003 - 2006.
Con il Programma di cui al punto precedente le attività di garanzia vengono definite quali segmento
significativo di supporto all'economia minuta, concernente la concessione di crediti e la riduzione dei
costi derivanti dagli stessi ed è stato pure fissato che in tal senso ci si appoggerà a fondi di garanzia
locali, la cui costituzione, forma giuridica, modalità operative, ecc. non vengono prescritte
dettagliatamente dal Programma.
5) Avendo riconosciuto la necessità di concedere garanzie ai piccoli imprenditori, grazie all'esperienza
vissuta in attività simili, realizzate dall'IDA attraverso il programma “Poduzetnik 2” (Imprenditore 2), l'IDA
ha proposto, e la Regione Istriana e le unità d'autogoverno locale fondatrici di quest'ultima hanno
accettato, di realizzare un programma di concessione di garanzie a piccoli imprenditori, mediante la
costituzione del Consorzio.
6) I piccoli imprenditori della Regione Istriana hanno riconosciuto i vantaggi e la convenienza delle
garanzie che il Consorzio può concedere loro all'atto dell'ottenimento di un finanziamento, che
sottolineano ulteriormente il vantaggio di accedere al Consorzio.
II
OBIETTIVI DEL CONSORZIO
Conformemente a quanto detto in precedenza, si concorda quanto segue:
Articolo 2
Con il presente Contratto vengono regolati gli obiettivi comuni e particolari che le parti contrattuali
intendono raggiungere applicando il presente Contratto.
Con il Contratto, inoltre, vengono stabiliti i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi, le modalità e le
condizioni di gestione dei mezzi e tutte le altre questioni che vengono a regolare i rapporti reciproci tra
le parti contrattuali, l'approccio di nuovi soggetti contrattuali e i diritti e gli obblighi che ne derivano.
Articolo 3
L'obiettivo comune delle parti contrattuali è di assicurare durante il prossimo triennio mezzi finanziari
ammontanti a ca 5.000.000,00 kune, che verrebbero usati come fondo di garanzia presso le banche
d'appoggio, allo scopo di assicurare crediti convenienti a coloro che sottoscrivono il presente Contratto.
Articolo 4
Un obiettivo particolare che l'IDA intende raggiungere mediante la sottoscrizione del presente Contratto
e con la sua operativizzazione, è la concessione di un sostegno alla piccola imprenditoria, una delle
funzioni fondamentali dell'IDA, come pure la realizzazione delle attività e degli obblighi prescritti dal
Piano di lavoro 2003 e 2004.
Articolo 5
I piccoli imprenditori mirano ad acquisire il diritto ad un finanziamento a condizioni agevolate rispetto a
quelle presenti sul mercato bancario, il tutto nella modalità e alle condizioni prescritte dal presente
Contratto, da altri contratti e atti da esso derivanti e da atti delle banche d'appoggio e dell' DA, con i
quali vengono regolate le modalità e le condizioni di concessione di crediti.
III
MEMBRI DEL CONSORZIO
Articolo 6
Possono accedere al Consorzio in qualità di membri, vari soggetti dell'economia minuta che hanno
sede sul territorio nella Regione Istriana e che, conformemente alle disposizioni della Legge
sull'incentivazione dello sviluppo dell'economia minuta (G.U. 29/02), vengono definiti quali piccoli e medi
imprenditori.
Articolo 7
I piccoli imprenditori interessati hanno l'obbligo di inoltrare all'IDA la Domanda d'iscrizione al Consorzio,
su modello specifico che possono ritirare presso l'IDA.
Alla Domanda d'iscrizione al Consorzio gli imprenditori devono allegare la seguente documentazione:
•
Certificato di status giuridico di piccolo imprenditore;
•
Bilancio consuntivo del piccolo imprenditore e conto del profitto e delle perdite dell'anno fiscale
precedente;
•
Modulo d'iscrizione debitamente compilato con breve descrizione dei risultati conseguiti finora
e dei piani di lavoro e d'investimento futuri, comprensivi di piano degli introiti e delle uscite per il
prossimo periodo triennale.
Il Modulo d'iscrizione è disponibile presso l'IDA.
Articolo 8
Il Comitato di garanzia emana la delibera sull'iscrizione di un membro in base a criteri precedentemente
fissati e specificati nel Regolamento, che è parte integrante del presente Contratto e che l'Assemblea
del Consorzio ha l'obbligo di emanare entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione. Nel
periodo compreso tra la stipulazione del presente Contratto e la costituzione del Comitato di garanzia, la
delibera sull'accettazione di nuovi membri viene emanata dall'Assemblea del Consorzio.
Tutti gli aspetti tecnici legati all'iscrizione di un membro vengono curati dall'IDA.
Nel caso in cui il Comitato di garanzia accetti la domanda di iscrizione al Consorzio, il titolare di
quest'ultima ha l'obbligo di versare sul conto del Consorzio la quota di iscrizione del valore di 500,00
(cinquecento) kune, entro il termine dei 8 giorni dalla data in cui ha ricevuto il comunicato scritto sul
soddisfacimento delle condizioni d'iscrizione, dopo di che il richiedente acquisisce il diritto di diventare
membro del Consorzio.
Articolo 9
Colui che inoltra la domanda di iscrizione, diventa membro del Consorzio dopo aver acquisito tale diritto
alle condizioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente Contratto , mediante la stipulazione del Contratto di
Consorzio e con l'iscrizione del membro nel Registro dei consorziati.
In nome del Consorzio il Contratto di accesso al Consorzio viene sottoscritto dall'IDA quale procuratore
dello stesso.
Il Registro elettronico dei consorziati viene tenuto dal procuratore del Consorzio.
Nel Registro dei consorziati viene iscritta la data d'acquisizione del diritto di consorziato, la data di
versamento della quota e l'importo versato, l'importo del capitale del Consorzio, costituito dalle quote di
tutti i consorziati versate su di un conto particolare del Consorzio, il numero di voti spettanti ai singoli
consorziati e conformemente all'articolo 27 del presente Contratto, i dati sulle garanzie richieste, su
quelle concesse, ecc.
Articolo 10
Il Consorzio deve avere almeno due membri, mentre il loro numero massimo non viene limitato.
Articolo 11
L'IDA è membro del Consorzio al quale i rimanenti membri affidano la gestione di tutte le attività
ordinarie.
Si ritiene che l'IDA sia il procuratore del Consorzio.
IV
DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
Articolo 12
I consorziati, piccoli imprenditori, hanno i seguenti diritti e doveri:
•
Diritto di partecipare alla creazione della politica di lavoro, nel senso di partecipazione nei
dibattimenti, di espressione di pareri, di proposta di delibere;
•
Diritto di ottenere crediti a condizioni più favorevoli se si soddisfano le condizioni fissate in
materia di crediti;
•
Diritto di ottenere garanzie da parte del consorzio nel caso in cui soddisfino le condizioni
concernenti i crediti e quelle utili all'ottenimento del diritto di garanzia;
•
Diritto d'informazione e controllo;
•
Diritto di una quota del patrimonio comune rimasto dopo che il Consorzio viene spento;
•
Diritto alla buonuscita a causa di fuoriuscita o espulsione, fatta eccezione per l'espulsione
causata dall'attivazione della garanzia;
•
Obbligo di pagamento della quota di iscrizione;
V
•
Obbligo di partecipazione nel raggiungimento degli obiettivi comuni del Consorzio;
•
Obbligo di trattenersi dall'abuso di diritti che gli spettano essendo membro del Consorzio;
•
Obbligo di trattenersi da azioni che potrebbero arrecare dei danni al Consorzio, nel senso di
divieto di concorrenza.
DIRITTI E OBBLIGHI DEL PROCURATORE DEL CONSORZIO
Articolo 13
Il procuratore del Consorzio ha l'obbligo di agire con l'attenzione del buon padre di famiglia, di curare gli
interessi e gli obiettivi del Consorzio e di tutti i consorziati.
Articolo 14
Il procuratore del Consorzio ha l'obbligo di gestire i libri ufficiali dello stesso e di permettere agli altri
consorziati di prenderne visione; ha l'obbligo di render conto dello stato patrimoniale comune, come
pure di tutte le entrate e le uscite, se richiesto in forma scritta e motivata da qualsiasi consorziato.
Articolo 15
Il procuratore del Consorzio ha diritto all'indennizzo di tutte le spese sorte in relazione alla gestione del
Consorzio e il singolo indennizzo verrà regolato mediante contratto particolare stipulato tra il Consorzio
e il Procuratore del Consorzio.
Articolo 16
Per attività ordinarie s'intendono quelle attività che vengono intraprese allo scopo di raggiungere
l'obiettivo comune che è alla base della costituzione del Consorzio.
Le attività ordinarie sottintendono la stipulazione di contratti con le banche che concedono i crediti,
rispettivamente con le banche nelle quali vengono vincolati i mezzi del Consorzio, l'iscrizione di nuovi
consorziati, la concessione di garanzie, l'adempimento delle esigenze dei consorziati a titolo di obblighi
acquisiti mediante la stipulazione del Contratto di Consorzio, la copertura degli obblighi associativi
mediante compensazione.
Per la stipulazione di affari particolari è necessaria una procura speciale, che viene rilasciata al
procuratore del Consorzio dall'Assemblea di quest'ultimo, in base a delibera emanata con maggioranza
dei voti totali espressi, conformemente all'articolo 21 del presente Contratto.
VI
ORGANI DEL CONSORZIO
Articolo 17
Gli organi del Consorzio sono l'Assemblea e il Comitato di garanzia.
Articolo 18
L'Assemblea del Consorzio è costituita da tutti i membri dello stesso.
L'Assemblea del Consorzio stabilisce le modalità di lavoro del Consorzio, emana la delibera
sull'espulsione di consorziati, controlla la gestione del Consorzio, rilascia procure per espletare lavori
straordinari, nomina il Comitato di Garanzia.
Articolo 19
L'Assemblea viene indetta almeno una volta all'anno, dal Procuratore del Consorzio.
L'Assemblea può venir indetta anche su proposta scritta, motivata da 20 (venti) consorziati, a
prescindere dal numero di voti che detengono.
L'invito per l'Assemblea viene pubblicato dal procuratore del Consorzio nei mezzi d'informazione di
massa locali, almeno 10 giorni prima della data in cui è fissata, oppure mediante invito indirizzato ad
ogni singolo consorziato e inviato al suo indirizzo.
Nell'invito di convocazione dell'Assemblea deve venir riportato il motivo di convocazione e il numero
totale di voti detenuti da tutti i consorziati.
Articolo 20
I consorziati hanno l'obbligo di comunicare al Procuratore del Consorzio la loro partecipazione
all'Assemblea, al massimo entro 3 (tre) giorni prima della data in cui è stata convocata.
Il consorziato che non comunica in tempo la sua partecipazione, come fissato al comma precedente,
non ha diritto di voto all'Assemblea.
Prima di avviare i lavori dell'Asssemblea va compilato l'elenco dei Consorziati presenti, riportandone il
nome, il cognome, la residenza e il numero di voti a loro spettanti, conformemente all'articolo 27 del
presente Contratto.
L'elenco viene consegnato a tutti i Consorziati presenti.
Articolo 21
In sede di Assemblea si delibera con maggioranza assoluta di voti.
Affinché l'Assemblea possa aver luogo, vi ci devono presenziare i consorziati che detengono almeno il
50% di voti.
Nel caso in cui in sede di Assemblea non siano presenti i consorziati che detengono più del 50% del
numero totale di voti di tutti i consorziati, ai sensi dell'articolo 27, l'Assemblea verrà rinviata e indetta
nuovamente entro il termine di 15 (quindici) giorni. L'Assemblea così convocata avrà luogo se vi
presenziano i consorziati che detengono almeno il 25% dei voti totali di tutti i consorziati.
Articolo 22
Ad ogni Assemblea viene redatto un verbale ed ogni delibera emanata viene elaborata per iscritto e
affissa all'albo della sede del Consorzio e nei mezzi d'informazione di massa locali.
Le delibere non vengono consegnate in forma scritta a tutti i Consorziati.
Il Consorzio ha la sede nella sede del Procuratore.
Articolo 23
Il Comitato di garanzia è costituito da 6 (sei) membri fissi e da un membro che si avvicenda. Tutti i
membri hanno un loro sostituto.
Il Comitato di garanzia ha come membri 2 (due) rappresentanti dell'IDA, 4 (quattro) rappresentanti dei
consorziati scelti tra le file dei piccoli imprenditori e 1 (un) membro della banca che è quello che si
avvicenda.
Quando il Comitato di garanzia delibera in materia di approvazione di una garanzia, alla deliberazione,
accanto ai sei membri, prende parte pure 1 (un) membro che si avvicenda, quale rappresentante della
banca creditrice.
Quando il Comitato di garanzia emana una delibera sull'iscrizione di nuovi consorziati, come pure
quando emana delibere su altre questioni poste eventualmente tra le sue competenze, la competenza di
deliberazione è dei 6 (sei) membri fissi.
Articolo 24
Il Comitato di garanzia emana delibere sull'accettazione o sull'espulsione di un consorziato, sulla
cessazione dello status di membro del Consorzio e delibere definitive sulla concessione di garanzie ai
membri del Consorzio.
Articolo 25
Il presidente del Comitato di garanzia è il direttore dell'IDA.
Articolo 26
Tutti gli affari tecnici e di consulenza del Consorzio sono di competenza dell'IDA.
VII
GESTIONE DEI LAVORI E DELIBERAZIONE
Articolo 27
Ogni membro del Consorzio ha diritto il di voto in sede di lavori dell'Assemblea del Consorzio.
Ogni membro ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla sua quota di capitale sociale nel
Consorzio.
Ogni 500,00 (cinquecento) kune di quota di capitale del Consorzio dà diritto ad 1 voto.
Articolo 28
All'Assemblea del Consorzio il Procuratore di quest'ultimo ha l'obbligo di presentare il rendiconto ai
membri del Consorzio, ovvero di informarli su tutti gli introiti e le uscite, sul patrimonio del Consorzio,
sulle garanzie approvate, sull'iscrizione di nuovi membri, sui lavori di natura ordinaria conclusi o avviati.
VIII
VERIFICA DELL'OPERATO DEL CONSORZIO
Articolo 29
Inoltrando una domanda motivata, tutti i consorziati hanno diritto di chiedere al Procuratore del
Consorzio di prender visione dei libri ufficiali e il Procuratore ha l'obbligo di permetterlo.
IX
PATRIMONIO DEL CONSORZIO
Articolo 30
Tutte le quote dei consorziati costituiscono il patrimonio del Consorzio.
Il patrimonio del Consorzio è costituito pure dal patrimonio acquisito con l'attività del Consorzio.
Tutti i consorziati hanno il dovere di partecipare al raggiungimento dell'obiettivo comune, a prescindere
dal tipo e dall'altezza dei loro investimenti.
Articolo 31
L'IDA investirà nel Consorzio il suo lavoro (sapere ed esperienza) e l'importo in denaro di 1.000.000,00
kune, in modo tale da versarlo sul conto particolare del Consorzio entro il termine di 30 giorni dalla data
di stipulazione del presente Contratto.
Articolo 32
L'IDA ha l'obbligo di aumentare il patrimonio del Consorzio in modo tale da versare annualmente i mezzi
in denaro messi a sua disposizione dalla Regione Istriana e dalle Città fondatrici dell'IDA, mezzi che
l'IDA assicura a tale scopo.
Articolo 33
La Regione Istriana investirà nel Consorzio il suo lavoro (sapere ed esperienza) e un importo in denaro
pari a 1.200.000,00 kune, in modo tale da versarlo sul conto particolare del Consorzio entro il termine di
30 giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto. Tale importo è assicurato nel Bilancio
regionale del 2004, nella sezione 4, voce 13 11.
Nel 2005 la Regione Istriana verserà al Consorzio l'importo di 1.200.000,00 kuna. Tale importo è
assicurato nel Bilancio regionale del 2005, nella sezione 4, posizione 121, voce 3863.
Articolo 34
I rimanenti consorziati (piccoli imprenditori) investiranno nel Consorzio il loro lavoro (sapere ed
esperienza), come pure l'importo in denaro di 500,00 (cinquecento) kune, versato sul conto particolare
di quest'ultimo a titolo di quota di iscrizione all'atto dell'entrata nel Consorzio.
Articolo 35
Il Consorziato al quale viene approvata la garanzia per l'ottenimento del credito, ha l'obbligo di
incrementare il patrimonio del Consorzio mediante versamento sul conto dello stesso da parte della
banca creditrice, su ordine e per conto del consorziato, almeno lo 0,2% del valore del credito approvato,
oggetto della garanzia del Consorzio, operazione questa che verrà regolata nei dettagli mediante il
Regolamento che è parte integrante del presente Contratto.
X
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DI GARANZIA
Articolo 36
Per i crediti che vengono concessi dai creditori per il finanziamento di investimenti previsti dal
Regolamento, si può assumere una garanzia massima dell'80% del credito documentato non riscosso in
base al capitale di base del credito e agli interessi, aspetto che viene dettagliatamente regolato nel
Regolamento.
Articolo 37
Il termine di garanzia è identico alla durata del credito.
Articolo 38
La garanzia viene concessa solamente per crediti finalizzati.
Articolo 39
Il Consorziato può usufruire di un'unica garanzia durante la durata del credito per il quale questa è stata
concessa.
In caso di riprogrammazione del credito, anche la garanzia può esser riprogrammata, alle condizioni
prescritte nel Regolamento.
XI
DOMANDA DI GARANZIA
Articolo 40
La garanzia del Consorzio viene concessa per crediti finalizzati che le banche creditrici hanno approvato
agli imprenditori.
Articolo 41
Hanno diritto di inoltrare domanda di ottenimento della garanzia i Consorziati, membri del Consorzio di
garanzia “Istra 21”, che hanno inoltrato alla banca creditrice la domanda di finanziamento di un
investimento che in base al Regolamento risulti essere un investimento per il quale sia possibile
condere la garanzia.
I Consorziati che accedono al Consorzio nel 2006 e successivamente, per acquisire il diritto di inoltrare
la Domanda di concessione della garanzia, devono essere membri del Consorzio da almeno 3 (tre)
mesi.
La domanda va inoltrata compilando l'apposito modulo, disponibile presso il Procuratore del Consorzio.
Articolo 42
Alla domanda di garanzia il Consorziato richiedente deve allegare una fotocopia dell'intera
documentazione richiesta dalla banca creditrice per la concessione del credito oggetto della richiesta di
garanzia.
Il Consorzio ha il diritto di richiedere al richiedente anche altra documentazione.
Articolo 43
Nei casi in cui la domanda di ottenimento della garanzia viene respinta parzialmente o interamente, il
Comitato di garanzia ha l'obbligo di comunicarlo in forma scritta al Consorziato richiedente.
Articolo 44
Si stabilisce che non sussiste alcun fondamento giuridico in base al quale si debba concedere una
garanzia.
XII
STRUMENTI DI ASSICURAZIONE DELLA RESTITUZIONE E
MODALITÀ DI SFRUTTAMENTO DELLA GARANZIA
Articolo 45
Il consorziato fruitore della garanzia ha l'obbligo di consegnare al Consorzio un'obbligazione in bianco,
quale strumento di assicurazione in caso di attivazione della garanzia.
Il Consorziato ha l'obbligo di consegnare l'obbligazione al Consorzio nel momento in cui viene
approvata la garanzia.
Articolo 46
Il Consorzio ha l'obbligo di controllare l'uso finalizzato del credito, mentre il consorziato fruitore della
garanzia ha l'obbligo di permetterglielo e di comunicargli tutte le circostanze e gli eventi significativi
collegati alla sua attività lavorativa e le modalità d'uso del credito oggetto della concessione della
garanzia.
Articolo 47
Il Consorzio ha il diritto di prender visione di tutta la documentazione ufficiale del fruitore della garanzia
e quest'ultimo ha l'obbligo di permetterglielo. I dipendenti del Procuratore del Consorzio e i membri del
Comitato di garanzia hanno l'obbligo di tutelare tutti i dati ed i documenti ufficiali del consorziato, fatta
eccezione per quelli di carattere pubblico ed hanno pure l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio. Non è
permesso loro di rendere i dati pubblici o di trasmetterli a terzi, di rendere pubblici i piani di lavoro o loro
parti, come nemmeno l'attività che il consorziato intende avviare in futuro.
Articolo 48
I rapporti tra Consorzio e creditori e consorziati fruitori della garanzia, i loro diritti e obblighi reciproci
vengono definiti mediante un contratto a parte.
XIII
PROFITTO DEL CONSORZIO
Articolo 49
Si stabilisce che le quote dei consorziati nel profitto e nelle perdite sono proporzionali alle loro quote nel
capitale sociale del Consorzio.
Articolo 50
I consorziati concordano con il fatto che il profitto del Consorzio non viene suddiviso.
Il profitto viene trattenuto nel Consorzio allo scopo di raggiungere gli obiettivi dello stesso.
XIV
FUORIUSCITA ED ESPULSIONE DEI CONSORZIATI
Articolo 51
Le parti contrattuali stabiliscono di comune accordo che il presente Contratto può venir sciolto
solamente per motivi di violazione degli obblighi che viene a minacciare seriamente il raggiungimento
dell'obiettivo comune, definito dal presente Contratto, causata volutamente o per estrema disattenzione
di uno dei Consorziati.
Il Consorziato che disdice il presente Contratto per motivi contrari alle disposizioni di cui al comma
precedente del presente articolo, risponde del danno insorto a causa sua ai rimanenti consorziati.
Articolo 52
Il consorziato può venir espulso dal Consorzio a causa di violazioni che minaccino seriamente il
raggiungimento dell'obiettivo comune stabilito dal presente Contratto.
La delibera sull'espulsione viene emanata dall'Assemblea del Consorzio, con maggioranza assoluta di
voti di tutti i consorziati presenti all'Assemblea.
Articolo 53
L'espulsione di un consorziato può avvenire anche senza precedente delibera dell'Assemblea, nel caso
in cui al consorziato in questione sia stata concessa la garanzia e la stessa sia stata attivata.
Lo status di socio cessa il giorno in cui viene attivata la garanzia.
XV
RAPPORTI VERSO TERZI
Articolo 54
Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6 del pesente Contratto, l'IDA ricopre il ruolo di
procuratore del Consorzio e lo rappresenta nel traffico giuridico con terzi.
Articolo 55
I consorziati rispondono in maniera solidale degli obblighi del Consorzio verso terzi.
Articolo 56
Un consorziato risponde del danno che arreca al Consorzio, fatta eccezione nel caso in cui dimostri che
il danno sia sorto per cause a lui estranee.
XVI
DURATA DEL CONSORZIO
Articolo 57
Le parti contrattuali stabiliscono che il Consorzio abbia una durata indeterminata.
Articolo 58
In base ad accordo delle parti contrattuali, il Consorzio cessa di esistere nei casi prescritti dalla Legge
sui rapporti obbligatori (G.U. n. 53/91, 73/91, 3/94,7/96 e 112/99).
Articolo 59
I diritti e gli obblighi di cui al presente Contratto passano esclusivamente ai successori legali dei
Consorziati.
XVII
SOLUZIONE DI CONTROVERSIE
Articolo 60
Le parti contrattuali s'impegnano a risolvere di comune accordo eventuali controversie derivanti dal
presente Contratto o relative ad esso.
Nel caso in cui le parti contrattuali non riescano a risolvere eventuali controversie come descritto nel
precedente comma del presente articolo, esse concordano di risolverle definitivamente mediante
arbitraggio, conformemente al Regolamento sul tribunale prescelto presso la Camera di Economia
Croata.
XVIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 61
Le parti contrattuali stabiliscono di comune accordo che per tutti i rapporti reciproci che non sono
previsti o regolati dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni della Legge sui rapporti
obbligatori, soprattutto quelle prescritte agli articoli da 647a. a 647ž.
Articolo 62
Tutte le modifiche e le integrazioni del presente Contratto devono avere obbligatoriamente una forma
scritta.
Articolo 63
Il presente Contratto è redatto in 2 (due) copie identiche, una per ogni parte contrattuale.
Mediante la sottoscrizione del presente Contratto, le parti contrattuali confermano di aver ricevuto una
copia dello stesso, firmata dai rappresentanti di tutte le parti contrattuali.
Articolo 64
Il presente Contratto entra in vigore una volta sottoscritto dai rappresentanti di tutte le parti contrattuali.
Articolo 65
In segno di accettazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Contratto, le parti contrattuali
rappresentate dai loro procuratori, vi appongono la firma.
FIRMATARI:
Regione Istriana: Ivan Jakovčić, presidente
Agenzia istriana di sviluppo (IDA): Darko Lorencin, direttore