(UE) n. 69/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativo
Transcript
(UE) n. 69/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativo
26.1.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 26/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 69/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti for nite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combi nata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni del l’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (2), che isti tuisce un codice doganale comunitario. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 lu glio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: (1) (2) (3) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomen clatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole ge nerali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure ta riffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corri spondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei co dici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doga nali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un pe riodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. L 26/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione 26.1.2013 26.1.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 26/3 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) 1. Un apparecchio per la ricezione, la registra zione e la riproduzione di audio e di imma gini video (detto «ricevitore multimediale di gitale») di forma cilindrica con dimensioni complessive pari a circa 13 cm (diametro) × 19 cm (altezza). 8521 90 00 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura com binata e del testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00. Viste le sue caratteristiche, vale a dire la capacità di ricezione, registrazione e riproduzione dei segnali video ricevuti da diverse fonti e vista la dimensione del disco rigido, il dispositivo è con siderato un apparecchio per la videoregistra zione o la videoriproduzione, di cui alla voce 8521. L’apparecchio comprende: — un microprocessore, — un’unità di disco rigido di 500 GB, — uno schermo alfanumerico, Esso deve pertanto essere classificato come un apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione di cui al codice NC 8521 90 00. — un ricevitore a raggi infrarossi per il con trollo a distanza. L’apparecchio è dotato delle seguenti interfac ce: — USB, — Ethernet, — uscite per HDMI, S-video, segnale video componente e composito, — uscite audio digitale ottica, audio digitale coassiale, e audio analogica. È inoltre dotato di pulsanti di controllo ed è fornito con un telecomando. L’apparecchio è in grado di ricevere segnali audio e video in formato digitale da una fonte esterna (per esempio un router, una macchina automatica per l’elaborazione delle informazioni, una macchina fotografica digi tale, una memoria USB). I dati possono es sere archiviati sul disco rigido dell’apparec chio ed essere riprodotti su uno schermo o un televisore o tramite un impianto stereo. L’apparecchio non consente di accedere a In ternet. 2. Un apparecchio per la ricezione o la ripro duzione di audio e di immagini video (detto «ricevitore multimediale digitale») di forma cilindrica con dimensioni complessive pari a circa 13 cm (diametro) × 19 cm (altezza). L’apparecchio comprende: — un microprocessore, — un ricevitore a raggi infrarossi per il con trollo a distanza, — uno schermo alfanumerico. L’apparecchio è dotato delle seguenti interfac ce: — USB, 8521 90 00 Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata n. 1, n. 2, lettera a), e n. 6 nonché del testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00. Poiché l’apparecchio è dotato di tutti i necessari componenti elettronici che consentono di svol gere le funzioni di registrazione o riproduzione video di cui alla voce 8521, ad eccezione del disco rigido, è da considerare come avente il carattere essenziale di un prodotto completo o finito di cui alla voce 8521, in virtù della regola generale 2 a). L’apparecchio deve quindi essere classificato come un apparecchio incompleto per la regi strazione o la riproduzione video, nel codice NC 8521 90 00. L 26/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (1) 26.1.2013 (2) (3) 8519 89 19 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura com binata e del testo dei codici NC 8519, 8519 89 e 8519 89 19. — Ethernet, — uscite per HDMI, S-video, segnale video componente e composito, — uscite digitale ottica, digitale coassiale, e audio analogica, — un alloggiamento per un disco rigido. È inoltre dotato di pulsanti di controllo ed è fornito con un telecomando. L’apparecchio è in grado di ricevere segnali audio e video in formato digitale da una fonte esterna (per esempio, un router, una macchina automatica per l’elaborazione delle informazioni, una macchina fotografica digi tale, una memoria USB). I dati possono es sere memorizzati su un disco rigido, mon tato dopo l’importazione. I dati sono ripro dotti su uno schermo, un televisore o un impianto stereo. L’apparecchio non consente di accedere a In ternet. 3. Un apparecchio per la ricezione e il tratta mento dell’audio (detto «streamer audio digi tale») con dimensioni totali di circa 19 × 9 × 8 cm. L’apparecchio comprende: — un microprocessore, — uno schermo a fluorescenza sotto vuoto, con una risoluzione di 320 × 32 pixel in scala di grigio, — un orologio integrato nello schermo, con funzione sveglia, — un ricevitore a raggi infrarossi per il con trollo a distanza. L’apparecchio è dotato delle seguenti interfac ce: — Ethernet, — Ethernet senza fili, — uscite digitale ottica, digitale coassiale, e audio analogica, — una presa per cuffie. È fornito con un telecomando. L’apparecchio può funzionare sia in modo indipendente tramite una connessione a una rete Internet [senza macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione (ADP)] o per mezzo di un programma informatico instal lato su una macchina ADP. È in grado di riprodurre file audio registrati sulla macchina ADP o da qualsiasi radio In ternet. Viste le sue caratteristiche, l’apparecchio è con cepito per ricevere e trattare segnali sonori di rettamente da Internet o da una macchina ADP verso vari apparecchi audio. L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8519 89 19 come altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la sua registrazione.