(UE) n. 69/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativo

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(UE) n. 69/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativo
26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 26/1
II
(Atti non legislativi)
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 69/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(4)
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti for­
nite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia
di classificazione delle merci nella nomenclatura combi­
nata che non sono conformi al presente regolamento
possano continuare a essere invocate dal titolare per un
periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni del­
l’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (2), che isti­
tuisce un codice doganale comunitario.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 lu­
glio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo
1, lettera a),
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(1)
(2)
(3)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomen­
clatura combinata allegata al regolamento (CEE) n.
2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla
classificazione delle merci di cui in allegato al presente
regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole ge­
nerali per l’interpretazione della nomenclatura combinata.
Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura
che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga
eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche
disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure ta­
riffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte
nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del
presente regolamento devono essere classificate nei corri­
spondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù
delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in
allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei co­
dici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doga­
nali degli Stati membri che non sono conformi al presente
regolamento possono continuare ad essere invocate per un pe­
riodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12,
paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
L 26/2
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
26.1.2013
26.1.2013
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L 26/3
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
1. Un apparecchio per la ricezione, la registra­
zione e la riproduzione di audio e di imma­
gini video (detto «ricevitore multimediale di­
gitale») di forma cilindrica con dimensioni
complessive pari a circa 13 cm (diametro) ×
19 cm (altezza).
8521 90 00
Classificazione a norma delle regole generali 1 e
6 per l’interpretazione della nomenclatura com­
binata e del testo dei codici NC 8521 e
8521 90 00.
Viste le sue caratteristiche, vale a dire la capacità
di ricezione, registrazione e riproduzione dei
segnali video ricevuti da diverse fonti e vista la
dimensione del disco rigido, il dispositivo è con­
siderato un apparecchio per la videoregistra­
zione o la videoriproduzione, di cui alla voce
8521.
L’apparecchio comprende:
— un microprocessore,
— un’unità di disco rigido di 500 GB,
— uno schermo alfanumerico,
Esso deve pertanto essere classificato come un
apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione di cui al codice NC 8521 90 00.
— un ricevitore a raggi infrarossi per il con­
trollo a distanza.
L’apparecchio è dotato delle seguenti interfac­
ce:
— USB,
— Ethernet,
— uscite per HDMI, S-video, segnale video
componente e composito,
— uscite audio digitale ottica, audio digitale
coassiale, e audio analogica.
È inoltre dotato di pulsanti di controllo ed è
fornito con un telecomando.
L’apparecchio è in grado di ricevere segnali
audio e video in formato digitale da una
fonte esterna (per esempio un router, una
macchina automatica per l’elaborazione delle
informazioni, una macchina fotografica digi­
tale, una memoria USB). I dati possono es­
sere archiviati sul disco rigido dell’apparec­
chio ed essere riprodotti su uno schermo o
un televisore o tramite un impianto stereo.
L’apparecchio non consente di accedere a In­
ternet.
2. Un apparecchio per la ricezione o la ripro­
duzione di audio e di immagini video (detto
«ricevitore multimediale digitale») di forma
cilindrica con dimensioni complessive pari a
circa 13 cm (diametro) × 19 cm (altezza).
L’apparecchio comprende:
— un microprocessore,
— un ricevitore a raggi infrarossi per il con­
trollo a distanza,
— uno schermo alfanumerico.
L’apparecchio è dotato delle seguenti interfac­
ce:
— USB,
8521 90 00
Classificazione a norma delle regole generali per
l’interpretazione della nomenclatura combinata
n. 1, n. 2, lettera a), e n. 6 nonché del testo
dei codici NC 8521 e 8521 90 00.
Poiché l’apparecchio è dotato di tutti i necessari
componenti elettronici che consentono di svol­
gere le funzioni di registrazione o riproduzione
video di cui alla voce 8521, ad eccezione del
disco rigido, è da considerare come avente il
carattere essenziale di un prodotto completo o
finito di cui alla voce 8521, in virtù della regola
generale 2 a).
L’apparecchio deve quindi essere classificato
come un apparecchio incompleto per la regi­
strazione o la riproduzione video, nel codice
NC 8521 90 00.
L 26/4
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(1)
26.1.2013
(2)
(3)
8519 89 19
Classificazione a norma delle regole generali 1 e
6 per l’interpretazione della nomenclatura com­
binata e del testo dei codici NC 8519, 8519 89
e 8519 89 19.
— Ethernet,
— uscite per HDMI, S-video, segnale video
componente e composito,
— uscite digitale ottica, digitale coassiale, e
audio analogica,
— un alloggiamento per un disco rigido.
È inoltre dotato di pulsanti di controllo ed è
fornito con un telecomando.
L’apparecchio è in grado di ricevere segnali
audio e video in formato digitale da una
fonte esterna (per esempio, un router, una
macchina automatica per l’elaborazione delle
informazioni, una macchina fotografica digi­
tale, una memoria USB). I dati possono es­
sere memorizzati su un disco rigido, mon­
tato dopo l’importazione. I dati sono ripro­
dotti su uno schermo, un televisore o un
impianto stereo.
L’apparecchio non consente di accedere a In­
ternet.
3. Un apparecchio per la ricezione e il tratta­
mento dell’audio (detto «streamer audio digi­
tale») con dimensioni totali di circa 19 × 9 ×
8 cm.
L’apparecchio comprende:
— un microprocessore,
— uno schermo a fluorescenza sotto vuoto,
con una risoluzione di 320 × 32 pixel in
scala di grigio,
— un orologio integrato nello schermo, con
funzione sveglia,
— un ricevitore a raggi infrarossi per il con­
trollo a distanza.
L’apparecchio è dotato delle seguenti interfac­
ce:
— Ethernet,
— Ethernet senza fili,
— uscite digitale ottica, digitale coassiale, e
audio analogica,
— una presa per cuffie.
È fornito con un telecomando.
L’apparecchio può funzionare sia in modo
indipendente tramite una connessione a una
rete Internet [senza macchina automatica per
l’elaborazione dell’informazione (ADP)] o per
mezzo di un programma informatico instal­
lato su una macchina ADP.
È in grado di riprodurre file audio registrati
sulla macchina ADP o da qualsiasi radio In­
ternet.
Viste le sue caratteristiche, l’apparecchio è con­
cepito per ricevere e trattare segnali sonori di­
rettamente da Internet o da una macchina ADP
verso vari apparecchi audio.
L’apparecchio deve quindi essere classificato nel
codice NC 8519 89 19 come altri apparecchi
per la riproduzione del suono senza dispositivo
incorporato per la sua registrazione.