CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA Con la

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CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA Con la
CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoindicate parti
contraenti:
PARTE PROMITTENTE VENDITRICE:
- Avv. Massimo BIGERNA nato a Roma (RM) il 24 dicembre 1944, domiciliato per la carica
come appresso,
non in proprio ma nella Sua qualità di Liquidatore del FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
CHIUSO IMMOBILIARE RISERVATO "CALATRAVA", attualmente, presso VEGAGEST SGR
S.p.a. con sede in Milano, via della Posta n. 10 Codice Fiscale 01653630564 / Partita IVA
01527180382,
nominato in tale carica con provvedimento emesso da Banca D'Italia in data 7 febbraio 2013,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 18 aprile 2013 - Serie
Generale, munito degli occorrenti poteri;
PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE
-
PREMESSO
a) che il Fondo Comune di Investimento denominato "Calatrava" in liquidazione ex art. 57 comma
6bis del T.U.F., come sopra indicato, (di seguito il "Fondo") è proprietario degli immobili siti in
Comune di Milano costituiti da area edificabile della superficie catastale di mq. 3.419
(tremilaquattrocentodiciannove), sita tra le Vie Adda, Bordoni, Pirelli e Cornalia, e dell'immobile
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sito in Via Cornalia 6, della superficie catastale di 410 mq, il tutto come meglio descritto nella sua
consistenza, confini e dati catastali nel prosieguo del presente atto;
b) che detti immobili sono pervenuti all'attuale proprietario in forza dell'atto di compravendita
ricevuto dal Dottor Carlo Lampugnani, Notaio in Cernusco sul Naviglio, in data 13 dicembre 2006
al n. 44334/13930 di repertorio, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano "1" in data 30 dicembre 2006 ai n.ri 107889/63776, successiva nota in rettifica in data 29
giugno 2007 ai n.ri 49192/27051, annotata per modifica di gestione del fondo immobiliare con
annotamento eseguito in data 8 maggio 2009 ai n.ri 23096/4154, e ulteriori note in rettifica
eseguite presso la suddetta Conservatoria in data 12 dicembre 2013 ai n.ri 61107/45155 e
61108/45156;
c) che con atto ricevuto dal Dottor Pietro SORMANI, Notaio in Milano, in data 12 dicembre 2013
al n. 390911/86019 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 19
dicembre 2013 al n. 38550 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano "1" in data 31 dicembre 2013 ai n.ri 65280/48371, il Fondo ed il Comune di Milano, hanno
sottoscritto una "Convenzione
per disciplinare gli aspetti planivolumetrici ed i fabbisogni
urbanizzativi dell'intervento edilizio riguardante l'area di cui all'isolato tra le Vie Adda, Bordoni,
Pirelli, Cornalia e l'immobile ubicato in via Cornalia 6", (di seguito la "Convenzione")
d) che in forza della suddetta Convenzione il soggetto attuatore si è impegnato:
* con riferimento all'area sita tra le Vie Adda, Bordoni, Pirelli e Cornalia, a:
** realizzare un intervento edilizio consistente nella nuova costruzione di un edificio a
destinazione residenziale e funzioni compatibili per una superficie lorda di pavimento (slp) non
superiore a 10.359,38 mq, corrispondenti a:
- per l'Unità di Intervento 1: mq 1275 x 5 mc/mq= mq 2.125;
2
- per l'Unità di Intervento 2: slp esistente, comprensiva degli spessori murari, mq 5.881,70,
incrementabile ai sensi della L.R. 4/2012, del 40% pari a mq 2.352,68, per un totale di mq
8.234,38.
Inoltre è previsto il completamento della struttura interrata attualmente esistente, per il
reperimento di posti auto interrati per una superficie non inferiore a mq. 3.107,81, in conformità
agli obiettivi dell'intervento ed alla conseguente soluzione planivolumetrica indicata e secondo le
pattuizioni e le fasi temporali convenute;
** realizzare, secondo le indicazioni dei competenti Settori dell'Amministrazione comunale, le
opere di urbanizzazione descritte e disciplinate come in atti sulle aree individuate lungo Via
Pirelli, Cornalia, Adda e Bordoni;
* con riferimento all'immobile di cui all'art. 2 lett. b), a:
** realizzare un edificio residenziale da cedere all'Amministrazione Comunale a titolo gratuito,
come da indicazioni aggiuntive riportate in convenzione, in seguito di collaudo da parte di
collaudatore appositamente nominato a termini di convenzione per una slp di circa mq 1.174; con
presa d'atto che la differenza di circa mq 56 rispetto agli impegni assunti con la convenzione
numero di racc. 12982 sarà compensata con la relativa monetizzazione di cui nella stessa
convenzione (art. 17);
e) che a seguito di avviso pubblicato su _________________ il Liquidatore del Fondo ha
comunicato la propria intenzione di vendere i suddetti immobili al miglior offerente, nei termini ed
alle condizioni contenute nel "Disciplinare di Vendita" consultabile on-line all'indirizzo
http://fondocalatrava.prosercen.it ;
f) che, a seguito del compiuto esperimento del procedimento di vendita ivi disciplinato e come da
verbale redatto dal Notaio Pietro Sormani in data
è risultato aggiudicatario la (Parte Promissaria Acquirente);
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g) che la Parte Promissaria Acquirente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti nel citato
“Disciplinare di Vendita”;
Tutto ciò premesso
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
(oggetto del contratto preliminare)
La Parte Promittente Venditrice, in persona come sopra,
promette di cedere e vendere
alla Parte Promissaria Acquirente che
promette di acquistare
gli immobili indicati in premessa siti nel Comune di Milano, e precisamente:
A) area della superficie catastale di mq. 3.419 (tremilaquattrocentodiciannove) sita tra le
Vie Adda, Bordoni, Pirelli e Cornalia confinante in un sol corpo ed in linea di contorno da nord
proseguendo in senso orario con:
Via Giovanni Battista Pirelli, Via Emilio Cornalia, Via Adda, Via Bordoni.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Detta area è distinta nel Catasto Terreni del suddetto comune come segue:
- in ditta a "Calatrava - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso gestito da Vegagest
Immobiliare SGR SPA" con sede in Ferrara:
Foglio 267,
- particella 132 (centotrentadue) di ha. 0.05.95 (are cinque e centiare novantacinque), Area
Fab. Dm., senza reddito.
Aree di enti urbani e Promiscui:
Foglio 267,
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- particella 134 (centotrentaquattro) di ha. 0.06.80 (are sei e centiare ottanta), ente urbano
senza reddito;
Foglio 267,
- particella 135 (centotrentacinque) di ha. 0.00.28 (centiare ventotto), ente urbano senza
reddito;
Foglio 267,
- particella 136 (centotrentasei) di ha. 0.03.60 (are tre e centiare sessanta), ente urbano senza
reddito;
Foglio 267,
- particella 137 (centotrentasette) di ha. 0.05.20 (are cinque e centiare venti), ente urbano
senza reddito;
Foglio 267,
- particella 138 (centotrentotto) di ha. 0.00.66 (centiare sessantasei), ente urbano senza
reddito;
Foglio 267,
- particella 139 (centotrentanove) di ha. 0.05.00 (are cinque), ente urbano senza reddito;
Foglio 267,
- particella 140 (centoquaranta) di ha. 0.06.70 (are sei e centiare settanta), ente urbano senza
reddito.
B) Fabbricato da cielo a terra avente accesso da Via Emilio Cornalia n. 6, costituito da una
unità ad uso magazzino al piano terreno di due locali e servizi oltre a locale al piano sottotetto
collegato da scala interna e da una unità ad uso laboratorio al piano terreno, composta da un
locale, ripostigli e servizio, il tutto con annesse aree pertinenziali.
Confini in un sol corpo in linea di contorno da nord in senso orario:
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proprietà alle particelle 49, 51, 56, 16, 59, tutte del Foglio 268, Via Emilio Cornalia.
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
Detto fabbricato è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano, in ditta alla Parte
Promittente Venditrice, come segue:
Foglio 268,
- particella 55 (cinquantacinque) subalterno 701 (settecentouno), Via Emilio Cornalia n. 6,
piano T, zona censuaria 2, categoria C/3, classe 7, mq. 226, rendita catastale Euro 665,30;
Foglio 268,
- particella 55 (cinquantacinque) subalterno 702 (settecentodue), Via Emilio Cornalia n. 6,
piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 8, mq. 186, rendita catastale Euro 557,15.
L'area di sedime e di pertinenza è censita nel Catasto Terreni del suddetto comune come segue:
Foglio 268,
- particella 55 (cinquantacinque) di ha 0.04.10 (are quattro e centiare dieci), ente urbano senza
reddito.
ARTICOLO 2
(prezzo e modalità di pagamento)
La vendita verrà effettuata a corpo, per il prezzo che viene di comune accordo tra le parti stabilito
ed accettato definitivamente in Euro _____________, così determinato in base all’esito del
procedimento di vendita indicato in premessa,
somma che la Parte Promissaria Acquirente si obbliga di pagare nei modi e nei termini seguenti:
(i) Euro
, pari al 20% del prezzo di vendita
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a titolo di caparra confirmatoria alla firma del presente contratto e dei quali la Parte Promittente
Venditrice rilascia quietanza.
(ii) il residuo in Euro
, a saldo,
la Parte Promissaria Acquirente si obbliga di pagarli mediante assegni circolari/bonifico bancario
al momento dell'atto notarile definitivo di compravendita che dovrà essere stipulato entro e non
oltre la data del _______________ presso lo Studio dei Notai Dott. Alfonso Ajello, Dott. Pietro
Sormani e Dott. Stefano Ajello, in Milano alla Via della Posta n. 10.
La somma di Euro
, a titolo di caparra confirmatoria di cui sopra,
viene oggi versata dalla Parte Promissaria Acquirente a mezzo dei seguenti assegni circolari
intestati al “Fondo Calatrava in liquidazione”:
-
ARTICOLO 3
(consegna)
La proprietà, il possesso, il godimento e gli oneri degli immobili oggetto del presente contratto
preliminare di compravendita, liberi da persone e da cose, si trasferiranno nella Parte Promissaria
Acquirente al momento della stipula dell'atto notarile definitivo di compravendita.
ARTICOLO 4
(garanzie)
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La Parte Promittente Venditrice garantisce la piena e libera disponibilità delle porzioni immobiliari
promesse in vendita, la loro libertà da vincoli di piano regolatore e da trascrizioni pregiudizievoli,
da qualunque privilegio, anche fiscale, da ipoteche, oneri condominiali pregressi, litispendenze
anche se non trascritte suscettibili di conseguenze sulla proprietà o sul godimento delle porzioni
immobiliari in oggetto, ad eccezione delle seguenti formalità:
* Ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano "1" in data
29 giugno 2007 ai n.ri 49193/12502, in pari grado con l'ipoteca iscritta in pari data ai n.ri
49193/12503, a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. per la somma di Euro 85.000.000,00
(ottantacinquemilioni)
a
garanzia
di
un
finanziamento
di
Euro
42.500.000,00
(quarantaduemilionicinquecentomila) concesso con atto ricevuto dal Dottor Carlo Lampugnani,
Notaio in Cernusco sul Naviglio, in data 27 giugno 2007 al n. 45065/14435 di repertorio;
* Ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano "1" in data
29 giugno 2007 ai n.ri 49193/12503, in pari grado con l'ipoteca iscritta in pari data ai n.ri
49193/12502, a favore di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. per la somma di Euro
17.000.000,00 (diciassettemilioni) a garanzia di un finanziamento di Euro 8.500.000,00
(ottomilionicinquecentomila) concesso con atto ricevuto dal Dottor Carlo Lampugnani, Notaio in
Cernusco sul Naviglio, in data 27 giugno 2007 al n. 45065/14435 di repertorio.
Le parti prendono atto che i due Istituti Bancari, creditori iscritti in base alle ipoteche sopra
elencate, hanno assunto il formale impegno alla cancellazione delle stesse iscrizioni ipotecarie
contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita per atto pubblico, ai fini del
dovuto effetto purgativo ricollegato alla vendita in sede concorrente.
Ove per qualsivoglia fatto e/o ragione non si dovesse pervenire alla integrale cancellazione delle
stesse ipoteche di cui sopra, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, con conseguente
esonero delle parti dall’obbligo di addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
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In tale ipotesi la parte Promittente Venditrice restituirà alla parte Promittente Acquirente l’importo
capitale corrispondente alla caparra ricevuta, senza interessi e senza ulteriore obbligo, onere e/o
obbligo risarcitorio ad alcun titolo.
ARTICOLO 5(urbanistica)
L'Avv. Massimo BIGERNA, nella sua qualità di Liquidatore del Fondo, edotto delle conseguenze
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le dichiarazioni mendaci,
dichiara:
a) con riferimento all'area sita tra le vie Adda, Bordoni, Pirelli e Cornalia:
* che i preesistenti fabbricati, edificati anteriormente al 1° settembre 1967, sono stati demoliti a
seguito della Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Milano in data 30 novembre
2005 P.G. 1.184.714/2005 (Pratica n. 10868/2005) a cui ha fatto seguito comunicazione di fine
lavori in data 4 dicembre 2006 P.G. 1.131.777/2006-0
* che per la realizzazione dell'edificio a destinazione residenziale, il Fondo, in data __________
P.G.________ ha richiesto Permesso di Costruire in conformità con quanto previsto nella
Convenzione di cui in premessa, ed i cui oneri per il relativo rilascio vengono assunti dalla Parte
Promissaria Acquirente;
b) con riferimento all'edificio sito in Via Cornalia n. 6:
* che l'edificio tuttora esistente è stato realizzato anteriormente al 1° settembre 1967 e che
successivamente a tale data non sono state realizzate opere per le quali fosse necessario un
provvedimento autorizzativo ad eccezione delle modifiche interne con aumento di superficie per
le quali in data 9 dicembre 2004 al n. 12312467/2004 di protocollo è stata presentata al Comune
di Milano la domanda di Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi del D.L. 269/2003;
* che in data 30 novembre 2005 al P.G. 1.184.776/2005 (Pratica 10868/2005), è stata presentata
Denuncia di Inizio Attività per opere di ristrutturazione;
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* che per la realizzazione dell'edificio di cui meglio nelle premesse, il Fondo, in data __________
P.G.________ ha richiesto Permesso di Costruire in conformità con quanto previsto nella
Convenzione di cui in premessa, ed i cui oneri per il relativo rilascio vengono assunti dalla Parte
Promissaria Acquirente;
c) di prestare garanzia per tutto quanto precede nonchè per ogni altro caso di evizione o
molestia.
ARTICOLO 6
(convenzione urbanistica)
La Parte Promissaria Acquirente come sopra rappresentata, si obbliga fin d'ora a subentrare e ad
assumere a proprio carico tutti i diritti, gli obblighi e gli oneri derivanti dalla Convenzione di cui
meglio nelle premesse, come previsto dall'Articolo 20 della Convenzione medesima il cui testo
qui si riproduce integralmente:
"Articolo 20
SUBENTRI
20.1 In caso di cessione e/o trasferimento, totale o parziale, a qualsiasi titolo, delle Aree oggetto
della presente Convenzione, l'Operatore è tenuto a dare dettagliata comunicazione scritta tramite
raccomandata A/R al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla cessione e/o trasferimento.
20.2 In caso di cessione e/o trasferimento, totale o parziale, a qualsiasi titolo, delle Aree oggetto
della presente Convenzione:
(i) le obbligazioni tutte assunte con il presente atto, ivi comprese quelle in ordine ai contenuti
vincolanti di progetto, al pagamento degli oneri di urbanizzazione, alla cessione gratuita delle
aree ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e aggiuntive, stante l'efficacia reale della
presente Convenzione, si intendono automaticamente trasferite in capo al soggetto subentrante;
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(ii) fermo restando quanto indicato al paragrafo 20.2(i) che precede, l'Operatore si obbliga in ogni
caso ad inserire negli atti contrattuali di cessione apposita clausola con cui si convenga
espressamente il trasferimento e l'assunzione anche in capo agli aventi causa delle obbligazioni
tutte derivante dalla presente Convenzione ed il rilascio delle garanzie a prima richiesta e senza il
beneficio della preventiva escussione previste dal presente atto;
(iii) eventuali diverse o contrarie clausole contrattuali, volte ad esimere, in tutto o in parte, gli
aventi causa dall'adempimento delle obbligazioni contenute nella presente Convenzione, si
intenderanno non apposte e non avranno efficacia nei confronti del Comune.
20.3
Qualora l'atto di alienazione totale o parziale, di cui al precedente punto 12.6, fosse
stipulato prima del rilascio del Permesso di Costruire/formazione della D.I.A. attuativo della
presente Convenzione, il suddetto permesso di costruire dovrà essere intestato direttamente al
soggetto subentrante.
20.4
Qualora la cessione fosse effettuata dopo il rilascio del Permesso di costruire/formazione
della D.I.A., lo stesso dovrà essere tempestivamente volturato a favore dello stesso subentrante.
20.5
L'Operatore, o suo avente causa, al fine di garantire il regolare adempimento degli
obblighi assunti con la presente Convenzione si impegna sin da ora ad inserire tali pattuizioni
negli eventuali futuri atti di compravendita delle singole unità immobiliari."
Il Fondo, in persona come sopra, dichiara inoltre che la suddetta Convenzione assorbe tutte le
pattuizioni e gli obblighi derivanti dalla precedente convenzione urbanistica sottoscritta dal
"COMUNE DI MILANO" e dalla società "ADDA REAL ESTATE S.R.L.", dante causa del Fondo,
con atti ricevuti dal Dottor Carlo Lampugnani, Notaio in Cernusco sul Naviglio, in data 7 marzo
2006 al n. 43187/12981 di repertorio, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano "1" in data 3 aprile 2006 ai n.ri 25997/14445, ed al n. 43188/12982 di repertorio, trascritto
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presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano "1" in data 3 aprile 2006 ai n.ri
25998/14446.
Articolo 7
(gradimento)
Quanto oggetto del presente atto si venderà nello stato di fatto in cui si trovano.
La Parte Promissaria Acquirente dichiara di averle visitate e di averle trovate di suo pieno
gradimento.
ARTICOLO 8
(spese)
Tutte le spese relative al presente atto nonché quelle relative all'atto notarile di trasferimento
della proprietà sono a carico della Parte Promissaria Acquirente.
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