Tribunale Amministrativo di Palermo, ordinanza 1134

Transcript

Tribunale Amministrativo di Palermo, ordinanza 1134
N.1134 /08 Reg. Ord.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo,
N.
Sezione Terza, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori
Anno
Magistrati:
CALOGERO ADAMO
- Presidente,
MARIA CAPPELLANO
- Referendario, relatore,
ANTONIO DE VITA
- Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato
impugnato - in via giurisdizionale - con
ricorso n. 1929/08 Sez. III,
proposto da WATARA MUSSE, elettivamente domiciliato in Palermo,
Via G. Carducci n. 2, presso lo studio dell’Avv. Daniele Papa, che lo
rappresenta e difende
CONTRO
- il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante protempore,
- la Questura di Agrigento, in persona del legale rappresentante protempore, domiciliati ex lege in Palermo, Via A. De Gasperi n.81, presso gli
Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende;
PER L’ANNULLAMENTO
- del decreto di respingimento alla frontiera n. 898 Cat. A11/2008/IMM
emanato dalla Questura di Agrigento il 06.05.2008;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
VISTA
la
domanda
di
sospensione
dell’esecuzione
del
provvedimento impugnato;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Relatore il referendario Maria Cappellano;
UDITI alla camera di consiglio del 8 ottobre 2008 i procuratori
delle parti come da verbale;
1929
Reg. Ric.
2008
VISTA la documentazione tutta in atti;
VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 come
modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi di censura
dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni
iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole
del ricorso, avuto riguardo al difetto di giurisdizione di questo
Tribunale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 luglio 2007, n. 6441;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n.112-113/2007; T.A.R. Sicilia,
Palermo, sez. II, 7 novembre 2006, n.2706), per cui va respinta la
domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza,
RESPINGE la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene
depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo, 08.10.2008
…………………………………………….Presidente
…………………………………………….Estensore
…………………………………………….Segretario
Depositata in Segreteria il 9 ottobre 2008
Il Segretario