Fin@nziaMi Srl

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FOGLIO INFORMATIVO
Redatto secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del 29 Aprile 2005 dell'UIC, nella Deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, del
Provvedimento della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, del Titolo VI del T.U. Bancario (D.Lgs 1° settembre1993, n. 385).
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
Fin@nziaMi Srl
Piazza Varisco 3 - 00013 Fonte Nuova RM
Tel. 06/87750813- Fax. 06/87750813
E-mail: [email protected]
Capitale Sociale 50.000,00 € i.v.
P.IVA 09721721000
Iscrizione Registro Imprese di Roma 1184474
Iscr. OAM n. M22
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
1.!Caratteristiche
a.! Mediatore creditizio è colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale
clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
b.! L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 128 – sexties TUB ed ai loro collaboratori iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art. 128 – undicies TUB.
c.!L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione
del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra l'attività di mediazione creditizia.
d.!Costituisce concessione di finanziamenti l’attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni
di firma. Rientra in tale attività, fra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al
consumo, così come definito dall’art. 121 del Testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito
ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere
credito.
e.! I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti (banche o intermediari finanziari da un lato e potenziale
clientela dall’altro) da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
f.!I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto della banca o
dell’intermediario finanziario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo. Ai mediatori creditizi è invece vietato concludere contratti nonché
effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di
altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall’intermediario o
dal cliente.
2.!Rischi tipici
Il ricorso alla mediazione creditizia non garantisce l’erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell’intermediario finanziario
nonostante il ricorso alla mediazione creditizia, in altre parole, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a
concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
1.!Compenso massimo a carico del cliente: 4% (quattro per cento) del capitale netto deliberato dalla banca o dall’intermediario finanziario. Il diritto
al compenso sorge al momento della delibera del finanziamento da parte dell’ente. Nel caso in cui l’Ente deliberi un finanziamento a condizioni
diverse da quelle preventivate, il compenso dovrà invece essere corrisposto al momento dell’accettazione da parte del richiedente.
2.!Penale massima pari ad € 1.000,00 (mille/00), che il cliente dovrà corrispondere nel caso in cui intenda recedere senza giustificato motivo, abbia
fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero o abbia stipulato un contratto di mediazione creditizia per il medesimo finanziamento
con altro mediatore creditizio.
3.!Oneri accessori: non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del cliente oltre a quanto previsto ai due punti precedenti. Sono a carico del
cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le
imposte relative al finanziamento.
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Sede legale: Piazza A.Varisco n.3 - 00013 Fonte Nuova (RM) – Sede Operativa: Via Grazia Deledda n. 81 - 00137 Roma (RM)
P.IVA – CF 09721721000 Rea 1184474 C.S. i.v. € 50.000,00 - Iscr OAM M022
Tel: 06/87750813 - Fax: 06/87750813 - e-mail: [email protected] Web: www.finanziamisrl.it
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CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE
1.!Disciplina del rapporto tra mediatore e cliente
a.!Il contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di mesi sei dalla data della sua sottoscrizione e, alla scadenza di questo termine cessa
automaticamente.
b.!Eventuali contratti accessori devono essere specificamente accettati dal cliente.
c.!Il diritto al compenso sorge al momento della delibera del finanziamento da parte dell’ente.
d.!Nel caso in cui l’ente deliberi un finanziamento a condizioni diverse da quelle preventivate, il compenso, che va calcolato proporzionalmente alla
somma capitale deliberata rispetto al caso di deliberazione del finanziamento alle condizioni preventivate, e dovrà essere corrisposto al momento
dell’accettazione da parte del richiedente.
2.!Diritti del cliente
a.! Di avere a disposizione e di poter asportare presso i locali del Mediatore Creditizio copia dell' ”Avviso alla clientela sulle principali norme di
trasparenza”.
b.! Di avere a disposizione copia dei fogli informativi contenenti le principali informazioni sul Mediatore Creditizio e le condizioni economiche
regolanti il contratto di mediazione creditizia.
c.!Di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. La consegna della
copia non impegna le parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi.
d.!Di ricevere copia del contratto stipulato in forma scritta.
e.!Nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore ed il contratto sia stato concluso fuori sede, il cliente ha diritto di recesso entro dieci
giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.
3.!Obblighi del cliente
a.!Il cliente deve fornire la documentazione richiesta dal mediatore creditizio, necessaria all'espletamento del proprio incarico.
b.!Il cliente ha l’obbligo di dichiarare l’esistenza, a proprio carico, di protesti, di procedimenti penali pendenti o di procedure concorsuali od esecutive
in corso, di comunicare le eventuali condanne penali per reati contro il patrimonio che abbia subito, l'eventuale titolarità di diritti reali gravati da
ipoteca.
c.! Comunicare al mediatore creditizio eventuali variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione
personale che sia idonea ad incidere sulla propria capacità ad adempiere alle proprie obbligazioni.
d.!Il cliente ha l’obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.
Obblighi del mediatore
a.! Il mediatore assume l’obbligo di reperire un Istituto di credito o Società finanziaria, nazionale od estero, legalmente autorizzato, disposto a
concedere al cliente un finanziamento.
b.!Il mediatore deve adeguare la propria attività al profilo economico del cliente e all’entità del finanziamento richiesto.
c.! Il mediatore deve comportarsi con diligenza e buona fede e deve svolgere il servizio in modo semplice, chiaro ed esauriente, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza.
d.!Il mediatore è tenuto ad osservare il segreto professionale.
e.!Le previsioni contenute in questo foglio e quelle contenute nell’avviso denominato “Principali norme di trasparenza” costituiscono parte integrante
del contratto di mediazione creditizia.
LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE CREDITIZIO E CLIENTE
a.! Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia, inviando lettera
raccomandata A/R indirizzata a Fin@nziaMi srl, piazza Varisco 3 00013 – Fonte Nuova RM.
b.!Il contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di sei mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è revocabile dietro il
pagamento della penale; oltre tale data il vincolo contrattuale si intende automaticamente cessato senza necessità di disdetta dalle parti.
c.!Il mediatore non può essere in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili all’ente
finanziatore, a prescindere dal fatto che si siano verificati nel corso dell’istruttoria o successivamente alla eventuale deliberazione ed erogazione del
finanziamento richiesto.
d.!In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o altri contratti a questo accessori, il Foro competente sarà quello di
Tivoli, salvo che il richiedente sia un consumatore, nel qual caso Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore,
quale indicato nell’art. 63 del Codice del consumo.
LEGENDA
Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un
finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.
Locale aperto al pubblico: locali accessibili al pubblico e qualunque altro locale adibito al ricevimento del pubblico per l’esercizio dell’attività di
mediazione creditizia, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo.
Offerta fuori sede: attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del
mediatore creditizio.
Intermediari finanziari: gli intermediari che svolgono attività finanziaria iscritti nell’elenco generale o nell’elenco speciale previsti, rispettivamente,
dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 , recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
OAM: Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexties del TUB e provvede ad esercitare le altre
funzioni attribuitegli dalla legge. E' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla
vigilanza della Banca d'Italia.
Fonte Nuova, 02/01/2013
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Rev. 01/13
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Sede legale: Piazza A.Varisco n.3 - 00013 Fonte Nuova (RM) – Sede Operativa: Via Grazia Deledda n. 81 - 00137 Roma (RM)
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AVVISO ALLA CLIENTELA
PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
Il presente avviso reca l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela dei clienti redatto secondo le indicazioni contenute nel
Provvedimento del 29 Aprile 2005 dell’UIC tenuto conto di quanto previsto dalla Deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante
disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, dalle Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei
servizi finanziari emanate dalla Banca d’Italia il 25 luglio 2003, dalle disposizioni contenute nel Titolo VI (Trasparenza delle
condizioni contrattuali) del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385) e dalla l.108/1996.
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Premesso che:
-!il Mediatore creditizio è colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la
potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
-!l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 128 – sexties TUB ed ai loro collaboratori iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo (OAM)previsto all'art.
128 – undicies TUB;
-!costituisce concessione di finanziamenti l’attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito
e di impegni di firma. Rientra in tale attività, fra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: locazione finanziaria;
acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall’art. 121 del Testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica
della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie,
accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito;
-!i mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti (banche o intermediari finanziari da un lato e
potenziale clientela dall’altro) da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
-!i mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto
della banca o dell’intermediario finanziario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo. Ai mediatori creditizi è invece vietato
concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti ed ogni forma di
pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di
assegni non trasferibili integralmente compilati dall’intermediario o dal cliente.
DIRITTI DELLA CLIENTELA
a.!Presso la sede, il cliente ha diritto di prendere visione del presente avviso contenente le principali norme di trasparenza nonché del
foglio informativo contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle
condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché del contratto di mediazione creditizia. Di detti documenti, il
cliente ha anche diritto di ottenere copia. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il mediatore deve mettere a
disposizione l’avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo sempre mediante tali tecniche su supporto
cartaceo o altro supporto durevole; la messa a disposizione deve avvenire prima che il cliente sia contrattualmente vincolato.
b.!Una volta concluso, il cliente ha diritto in qualsiasi momento, di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia, comprensivo
del documento di sintesi riepilogative delle principali condizioni relative al finanziamento.
c.!Nella rete Internet, gli avvisi contenenti le “Principali norme di trasparenza” e i fogli informativi debbono essere resi accessibili
direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato dal mediatore.
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Sede legale: Piazza A.Varisco n.3 - 00013 Fonte Nuova (RM) – Sede Operativa: Via Grazia Deledda n. 81 - 00137 Roma (RM)
P.IVA – CF 09721721000 Rea 1184474 C.S. i.v. € 50.000,00 - Iscr OAM M022
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d.! Il cliente, colui che gli sia successo a qualunque titolo e chi sia subentrato nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, copia della documentazione inerente
le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indicherà, al momento della richiesta, il presumibile importo
delle relative spese.
STRUMENTI A TUTELA DEL CLIENTE
a.! Il contratto di mediazione creditizia deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. La nullità può essere fatta valere
soltanto dal cliente. La previsione relativa alla necessità della forma scritta è inderogabile.
b.!Il mediatore, prima della conclusione del contratto di finanziamento, deve consegnare al cliente l’avviso contenente le principali
norme di trasparenza e il foglio informativo relativi all’operazione di finanziamento offerta dalla banca o dall’intermediario finanziario
ed acquisisce dal cliente un’attestazione dell’avvenuta consegna da trasmettere all’intermediario. I mediatori che si avvalgono
di tecniche di comunicazione a distanza devono mettere a disposizione sempre mediante tali tecniche anche l’avviso e i fogli
informativi delle banche e degli intermediari creditizi.
c.!Nel caso di offerta fuori sede, il mediatore deve consegnare al cliente l’avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il
foglio informativo contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle
condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia. Il
mediatore acquisisce dal cliente un’attestazione dell’avvenuta consegna.
d.!Nei casi di offerta fuori sede e di conclusione del contratto a distanza mediante strumenti informatici o telematici, il cliente può
recedere dal contratto medesimo senza penalità entro il termine di dieci giorni lavorativi di cui all’art. 64 del Codice del consumo o,
lì dove ne ricorrano i presupposti, nel più lungo termine di sessanta o novanta giorni, ai sensi dei commi 3° e 4° dell’art. 65 del
Codice del consumo. Nel caso di concessione di credito al consumo, il cliente gode dei diritti contemplati negli artt. 121 ss. del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e 40 ss. del Codice del consumo, fra cui, in particolare, quelli di adempiere in via
anticipata e di recedere dal contratto di finanziamento senza penalità nel caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (v.
art. 125 Testo unico cit.).
e.! L’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari relativi all’attività di mediazione creditizia, degli estremi dell’iscrizione
all’Elenco dei Mediatori Creditizi presso l’OAM, e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione,
anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela per la concessione del
finanziamento sotto qualsiasi forma; tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
f.! L’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio
dichiara il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, dell’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o del TAEG
(Tasso Annuo Effettivo Globale) comprensivi degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.
g.!In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o altri contratti a questo accessori, il Foro competente
sarà quello di Tivoli, salvo che il richiedente sia un consumatore, nel qual caso Foro competente sarà quello del luogo di residenza o
di domicilio del consumatore, quale indicato nell’art. 63 del Codice del consumo.
Fonte Nuova, 04/05/2015
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