PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

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PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
AVVISO ALLA CLIENTELA
PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
L’avviso contenente le “principali norme di trasparenza” è atto a richiamare l’attenzione dei clienti (persone fisiche)
sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore previsti dal Provvedimento UIC 29 Aprile 205 e dal Titolo VI
del TUB.
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
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Denominazione Società: SAN ANTIAGO SPA
Capitale Sociale: Euro € 120.000 i.v.
Sede legale e amministrativa : Corso d’Italia, 39 – 00198 Roma telefono - 06.8404661 Fax: 06.42392267
Partita Iva/Codice Fiscale: 12009711008
R.E.A. di Roma: 1343497
Iscrizione nell’elenco O.A.M. al n. M15 in data 24/12/2012
Sede legale e Amministrativa: Corso d’Italia, 39 – 00198 Roma
Direzione Commerciale: Corso d’Italia, 39 – 00198 Roma
Sito internet: www.sanantiago.it
Indirizzo mail: [email protected]
Pec: [email protected]
La Società, quale mediatore creditizio, si avvale di propri collaboratori abilitati allo svolgimento dell’attività secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e ss.mm.ii.
Chi è il Mediatore Creditizio?
“Il Mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche ed
intermediari finanziari con la potenziale Clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Il Mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività suindicata nonché attività connesse o strumentali.
Ai Mediatori creditizi è invece vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari
finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di
pagamento o di titoli di credito. I Mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai
clienti e istruire le inerenti pratiche.
Il Mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano
compromettere l'indipendenza.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti
nell’apposito elenco tenuto dall'OAM”.
Il Cliente che desidera accedere ai servizi di mediazione creditizia può richiedere e ricevere le guide che spiegano in
maniera semplice il prodotto individuato.
Il Cliente, prima della conclusione del contratto, ha il diritto di:
 Avere a disposizione e portare con sé una copia di questo documento;
 Avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo, datato e aggiornato, contenente una dettagliata
descrizione del mediatore creditizio, delle caratteristiche del servizio e delle condizioni economiche;
 Ricevere informazioni dettagliate riguardo all’operazione o al servizio individuato;
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Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del testo del contratto di mediazione creditizia,
senza termini e condizioni, per una attenta valutazione dello stesso e fermo restando che il ritiro della modulistica
non impegna il Cliente nella stipula del contratto di mediazione creditizia;
 Ricevere dal Mediatore Creditizio prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita
dichiarazione di avvenuto ritiro, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla
trasparenza relativa all’operazione di finanziamento offerta dal soggetto erogante per il tramite del mediatore. In
San Antiago Spa - Sede legale e amministrativa: Corso d’Italia 39 00198 Roma - Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM al n. M15 del 24/12/2012
P.IVA. 12009711008 Capitale Sociale 120.000€ i.v. indirizzo telematico: www.sanantiago.it telefono: 06.8404661 fax: 06.42392267
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particolare, il Cliente ha diritto di ricevere copia dell’avviso denominato “Principali norme di trasparenza” e il
“Foglio Informativo” relativo al prodotto creditizio confezionato dagli istituti eroganti. Gli obblighi di informativa
pre-contrattuale sono assolti da questi ultimi per il tramite del mediatore creditizio attraverso la consegna al
consumatore, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, del modulo contenente le “Informazioni europee
di base sul credito ai consumatori” (c.d. SECCI, acronimo di Standard European Consumer Credit Information),
ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all’allegato II della Direttiva 2008/48/CE. Tale
documento contiene, nel caso di offerta non personalizzabile, le condizioni offerte alla generalità dei clienti. Nel
caso, invece, di offerta personalizzata, il SECCI deve contenere le condizioni offerte al singolo Cliente tenuto conto
delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate;
Essere informato sulle modalità e le eventuali penali relative al recesso dal contratto di mediazione, come da
indicazioni presenti sul Foglio informativo e sull’incarico di mediazione. Il recesso deve essere sempre
formalizzato a mezzo lettera raccomandata A/R.
Il Cliente, al momento di firmare l’incarico di mediazione, ha il diritto di:
 Ricevere e portare con sé una copia del documento e una copia del foglio informativo con le condizioni
economiche, reso disponibile online e presente, in forma asportabile, presso tutti i locali San Antiago aperti al
pubblico;
 Ricevere l’informativa sul trattamento dei dati personali per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 13 e 23 D.
Lgs. 196/03 e ss.mm.;
 Ottenere precisazioni riguardo alla provvigione e ad ogni altro onere, commissione, condizione e spese riportate
nella lettera di incarico;
 Ricevere, prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto con
l’ente erogante la documentazione dallo stesso prodotta utile per valutare ogni aspetto del prodotto e le forme di
tutela per il richiedente ;
 Non avere condizioni sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nella lettera di incarico;
 Scegliere il canale di comunicazione attraverso il quale ricevere le comunicazioni del mediatore creditizio.
Sono a tutela del Cliente:
 L’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari relativi all’attività di mediazione creditizia, degli estremi
dell’iscrizione del Mediatore Creditizio presso l’elenco detenuto dall’OAM (Organismo Agenti in attività
finanziaria e Mediatori creditizi) e la puntualizzazione che il servizio offerto dal mediatore creditizio non
garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
 La precisazione, sugli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento, del tasso di interesse o di altre
somme relative al costo del finanziamento, specificando inoltre la banca o l’intermediario finanziario offerente il
prodotto e ove previsti il tasso TAEG o ISC (indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione
creditizia.
 L’obbligo della forma scritta dell’incarico di mediazione creditizia. Una copia del contratto di mediazione deve
essere consegnato al Cliente. La consegna è attestata mediante sottoscrizione del Cliente del modulo di
“Attestazione di avvenuta consegna”.
 La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni
altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti.
Recesso
Il Cliente può recedere, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione dell’incarico di mediazione
a mezzo raccomandata RR, senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo (è ammesso anche l’utilizzo
di PEC).
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P.IVA. 12009711008 Capitale Sociale 120.000€ i.v. indirizzo telematico: www.sanantiago.it telefono: 06.8404661 fax: 06.42392267
Reclami, ricorsi e conciliazione
Il Cliente, se ritiene di aver subito un danno o comunque di non essere stato compiutamente soddisfatto nelle sue
istanze, ha la possibilità di presentare un reclamo. La presentazione dello stesso deve aver luogo sempre per iscritto, o
con consegna al collaboratore presso il presidio territoriale San Antiago di riferimento o con inoltro della segnalazione
alla sede centrale della società medesima o anche in via telematica al seguente indirizzo [email protected] .
Il reclamo deve inerire ad aspetti legati all’attività di mediazione posta in atto ivi inclusi i contatti con il collaboratore
del mediatore creditizio, quali comportamento, rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, professionalità.
Il Mediatore creditizio deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di
ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi a:
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Arbitro Bancario Finanziario. Per disporre di informazioni sulla procedura da seguire presso la bacheca del
presidio territoriale San Antiago è a disposizione dei richiedenti credito una apposita guida, scaricabile anche dal
sito www.arbitrobancariofinanziario.it .
CON Edizione 9 del 15/06/2015
Conciliatore Bancario Finanziario. Per avere informazioni sul Conciliatore Bancario, al quale ci si può rivolgere anche in
assenza di preventivo reclamo, è possibile consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
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