avviso - sefital
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INFORMAZIONI SUL MEDIATORE Sefital S.p.A. Via Mario Morgantini,3 80134 – Napoli tel. 081.552.52.59 fax 081.551.61.69 Iscritto OAM n M371 Capitale sociale € 200.000,00 i.v. R.E.A. di Napoli 480298 P.IVA n. 06259770631 E_mail:[email protected] Sito www.sefital.it Avviso n. 2 del 01/10/2016 AVVISO “PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” L’avviso richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti. L’avviso contiene l’indicazione dei diritti e strumenti di tutela previste dal D.Lgs n.385/1993 (TUB titolo VI) E’ mediatore creditizio il soggetto, iscritto nell’elenco tenuto dall’organismo ai sensi dell’articolo 128 undecies, che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può operare in qualità di mediatore convenzionato o non convenzionato con gli istituti di credito. Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o dell’eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, ne è responsabile nei confronti della banca. Il mediatore creditizio non può concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente. Sezione I DIRITTI Il Cliente ha diritto: - di avere a disposizione e di asportare copia di questo “Avviso alla clientela”. L’avviso è esposto nei locali aperti al pubblico ed è messo a disposizione del Cliente su un supporto cartaceo o su un supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del sito ufficiale di Sefital ( www.sefital.it); - di avere a disposizione e di asportare il “Foglio Informativo” in vigore, datato e tempestivamente aggiornato, contenente una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Il Foglio Informativo è messo a disposizione su un supporto cartaceo o su un supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del sito ufficiale di Sefital ( www.sefital.it); - qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo “Avviso alla clientela” e del Foglio informativo relativi all’operazione o al servizio offerto; - di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il mediatore creditizio (ed il Cliente) alla stipula del contratto di mediazione creditizia; -di ricevere un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, che include il documento di sintesi; -di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni; - di recedere dal contratto di mediazione tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, come indicato nel foglio informativo. Sezione II STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE Sono a tutela del Cliente: - l’obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità; - l’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla agenzia del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto; - l’obbligo di consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, la modulistica di trasparenza, l’informativa relativa all’operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall’intermediario finanziario, la Guida concernente l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell’art. 128 bis del TUB(Arbitro Bancario e Finanziario), un documento contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 tempo per tempo vigenti; - l’obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del Cliente; - la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore: - L’indicazione, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla attività di mediazione creditizia degli estremi dell’iscrizione all’Elenco OAM, e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto; - L’indicazione, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l’intermediario finanziario erogante e ove previsti il tasso TAEG o ISC (l’indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo. PROCEDURE IN CASO DI RECLAMI E CONTROVERSIE Il reclamo in relazione al contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: - nominativo del Cliente; - recapiti del Cliente; - data del contratto di mediazione; - motivazione del reclamo; - richiesta nei confronti di Sefital S.p.A. I reclami possono essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata a/r a Sefital S.p.A. – Via Mario Morgantini, 3 80134 Napoli, ovvero via PEC a [email protected]. In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Napoli, fatta salva l’applicazione del Foro generale del consumatore qualora diverso ed applicabile.