La Riforma Autotrasporto
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La Riforma Autotrasporto
LA RIFORMA DELL’AUTOTRASPORTO (Intervento di Luigi Sestieri – Segretario generale dell’A.N.I.T.A.) Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, emanato in attuazione della legge 32/2005, interviene a modificare una disciplina creata nel 1974 dalla legge 298 ed attuata dopo nove anni con il DM 18 novembre 1982, che dal 1° gennaio dell’anno successivo rese operative in Italia le tariffe obbligatorie. Quella che oggi viene comunemente indicata come una liberalizzazione, è in realtà una nuova disciplina che rende libera solo la determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto delle merci, ma individua nuove regole, molto più efficaci, per la definizione dei rapporti contrattuali fra i vettori ed i loro clienti. Le tariffe obbligatorie hanno condizionato per oltre vent’anni il mercato dell’autotrasporto, incentrando l’attenzione esclusivamente sul fattore costo, ma tralasciando di apprezzare le caratteristiche di qualità del servizio. La tendenza generalizzata è stata fin dall’inizio quella di ricercare un prezzo al minimo della forcella, applicando tutti gli sconti ammessi e, con l’andar del tempo, applicando anche riduzioni del tutto illegittime. Questo approccio ha portato alle distorsioni, che tutti conoscono, della concorrenza esasperata fra vettori che si offrivano sul mercato senza tener conto neanche dell’esigenza di coprire i costi di esercizio, e spesso con la riserva mentale di rivalersi in un secondo momento sul 1 committente con la richiesta delle differenze fra i prezzi praticati e le tariffe obbligatorie. Dal canto suo, buona parte dell’utenza ha approfittato di questa degenerazione della concorrenza ricercando – tranne nei casi in cui la qualità del servizio rivestiva un interesse prevalente rispetto al prezzo – il vettore che si offriva a tariffe inferiori, mettendo in atto tutele per evitare il contenzioso attraverso l’interposizione di intermediari veri o fittizi. L’aspetto più evidente della nuova disciplina è che non sarà più possibile basare la propria competitività su questi elementi, perché al centro del rapporto fra il vettore ed il suo cliente viene posto il rispetto delle regole fondamentali che devono essere osservate dai contraenti, i quali sono tutti chiamati a rispondere della loro eventuale violazione. Anche questa è una peculiarità non secondaria della nuova disciplina. Il sistema delle tariffe obbligatorie aveva infatti due difetti fondamentali. Innanzi tutto l’enorme difficoltà dei controlli, previsti attraverso la verifica che la pubblica Amministrazione avrebbe dovuto effettuare sulla base delle lettere di vettura e delle copie del giornale di bordo (quest’ultimo caduto quasi subito nel dimenticatoio). Tali documenti – effettuando un calcolo per difetto – avrebbero dovuto arrivare in un numero superiore alle quarantamila copie al mese (circa duemila copie per ogni giorno lavorativo) per entrambi i documenti, in ciascuno degli Uffici provinciali della Motorizzazione. Una marea di carta che all’inizio invase effettivamente gli uffici, i quali non sapevano neanche dove archiviarla e di cui era evidentemente impossibile il controllo puntuale. 2 L’altro difetto, che si è nel tempo trasformato in uno strumento di contenzioso esasperato, era costituito dal fatto che i controlli venivano fatti solo su richiesta del vettore allo scopo di ottenere le differenze tariffarie. Non vi era quindi – se non marginalmente – un interesse della pubblica Amministrazione ad irrogare sanzioni che condizionassero in qualche modo i comportamenti dei contraenti. Adesso, con la nuova legge, vettori e utenti rischiano insieme l’applicazione di sanzioni che possono essere irrogate a seguito di un controllo che può essere effettuato anche su strada, da tutti gli agenti a ciò abilitati. L’accertamento delle responsabilità è giustamente disciplinato da regole che impediscono la presunzione di colpevolezza, ma sono regole che, se correttamente applicate, possono raggiungere lo scopo di reprimere ogni tipo di abuso, portando così ad un effetto preventivo di dissuasione dal commetterne, che incide sia sul vettore – che resta il soggetto più esposto al controllo e alla sanzione – sia su coloro che hanno disposto il trasporto, i quali vengono tutti chiamati in causa ed hanno quindi l’interesse a garantirsi che i loro contraenti siano tutti in regola e rispettosi delle norme sulla sicurezza della circolazione e sulla sicurezza sociale. Si tratta quindi di instaurare nuovi rapporti fra i vettori ed i loro clienti, basati sulla qualità del servizio e sulla conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni commerciali e materiali collegate al trasporto, poiché ognuno rischia conseguenze per le inadempienze degli altri, fino alla confisca della merce che il proprietario potrebbe subire anche se incolpevole. Questo potrebbe avvenire, infatti, se avesse ad 3 esempio affidato il trasporto ad un intermediario che non abbia controllato la regolarità dell’iscrizione all’Albo del trasportatore o, nel caso di un vettore estero, non abbia accertato che questi fosse provvisto delle necessarie autorizzazioni per effettuare il trasporto affidatogli. Questa è un’altra importantissima novità introdotta dalla nuova disciplina. Le tariffe obbligatorie, infatti, si applicavano esclusivamente ai trasporti in ambito nazionale e, anche in quest’ambito, solo ai vettori italiani, poiché il sistema di controllo attraverso le lettere di vettura da inviare all’Ufficio provinciale competente in base alla sede dell’impresa, in caso di cabotaggio stradale rendeva impossibile il controllo sui vettori stranieri. In un momento come l’attuale, in cui la concorrenza dei vettori esteri, ed in particolare di quelli neocomunitari ed extracomunitari, è agguerritissima soprattutto per quanto riguarda i prezzi dei servizi, la responsabilizzazione di tutti i soggetti della filiera, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal tipo di trasporti effettuati (nazionali o internazionali), appare quanto mai opportuna per garantire che non si inneschino processi di concorrenza sleale basati sulla violazione delle norme di sicurezza. Pur essendo incentrata sulla responsabilità, la nuova normativa ha comunque confermato il principio, sancito fin dal 1985, della limitazione della responsabilità del vettore per la perdita o l’avaria della merce, ad evitare che il trasportatore si possa trovare a sua insaputa chiamato a risarcire danni di entità assai elevata nel caso in cui il mittente non abbia comunicato il valore reale della spedizione. 4 L’abrogazione del sistema tariffario obbligatorio rischiava infatti di provocare l’applicazione immediata dell’art. 1693 del Codice civile che dichiara illimitatamente responsabile il vettore nei casi suddetti, con il conseguente calcolo del danno sulla base dell’art. 1696, che fa riferimento al prezzo corrente delle cose trasportate al momento della riconsegna. La norma internazionale, contenuta nella convenzione CMR, limita la responsabilità al valore di 8,33 Diritti Speciali di Prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata, pari approssimativamente a 10,05 Euro. Per i trasporti nazionali sottoposti al regime tariffario obbligatorio, la legge n. 450 del 1985, come successivamente modificata dalla legge n. 162 del 1993, prevedeva un limite pari a 26 centesimi di Euro per ogni chilogrammo di portata utile del veicolo, consentendo che le parti stabilissero di comune accordo un limite superiore. Per i trasporti nazionali non sottoposti al regime obbligatorio delle tariffe a forcella, il limite era di 6,20 Euro per chilogrammo di merce trasportata, anch’esso derogabile d’accordo fra le parti. Il decreto di attuazione della legge 32/2005 ha riconfermato il limite previsto dalla Convenzione CMR per i trasporti internazionali, portandolo invece, per quelli nazionali, a 1 Euro per ogni chilogrammo di merce trasportata, eliminando necessariamente la differenza precedentemente prevista, basata sull’applicabilità delle tariffe obbligatorie al singolo trasporto. Meglio sarebbe stato, probabilmente, individuare il limite in 0,83 Diritti Speciali di Prelievo (praticamente equivalenti a 1 Euro), creando in questo modo un automatismo di adeguamento del limite di responsabilità – sia in aumento che in diminuzione – all’andamento del 5 valore dei DSP. La scelta di individuare il valore assoluto di 1 Euro, infatti, renderà indispensabile l’adozione di nuove disposizioni legislative qualora si presenti l’esigenza di futuri aggiornamenti del limite. E’ comunque la conferma di una certezza circa il rischio cui va incontro il vettore qualora il committente non dichiari un valore superiore della merce che gli ha affidato, consentendogli in tal modo di stipulare, se lo ritiene opportuno, una polizza a copertura del rischio. E’ opportuno rammentare, a questo proposito, che non esiste un obbligo di stipulare tale tipo di assicurazione. Teoricamente,infatti, questo era previsto dall’art. 10 del DPR 32/76 di attuazione del Titolo I della legge 298/74, previa emanazione di un decreto dei Ministri dell’Industria e dei Trasporti che avrebbe dovuto dettare le condizioni di polizza ed i premi di questa assicurazione, che però non è stato mai emanato. Tale prescrizione, inoltre, derivava dall’elencazione dei requisiti per l’iscrizione all’Albo dettata dall’art. 13 della legge 298/74, che è stato abrogato dal decreto legislativo 395/2000 sull’accesso alla professione. E’ evidente, tuttavia, che anche in assenza di un obbligo, sussiste l’opportunità di stipulare una polizza a copertura dei rischi derivanti dalla perdita o avaria delle merci trasportate, come ormai correttamente entrato nell’uso. Sempre al fine di garantire il rispetto delle regole da parte del vettore e di effettuare la relativa verifica da parte del committente, il decreto legislativo prevede che, al momento della revisione annuale dei veicoli, l’impresa sia tenuta a produrre una certificazione circa la permanenza dei requisiti di iscrizione all’Albo. Questa norma, una volta 6 a regime, consentirà di avere la certezza della regolare iscrizione dell’impresa anche attraverso il semplice controllo della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l’avvenuta revisione, anche se il riferimento sarà legato alla data della revisione stessa. La norma tuttavia, imporrà una verifica perlomeno annuale sulla permanenza dei requisiti, oggi effettuata in maniera discontinua e non omogenea dalle diverse Province cui è demandata la tenuta degli Albi provinciali. Un’altra importante garanzia è data dalla disposizione che prevede, in caso di locazione, che a bordo del veicolo debba essere presente – oltre alla copia del contratto di locazione – anche una copia del certificato di iscrizione all’Albo dell’impresa locataria dal quale possano desumersi eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività. Sarà così possibile accertare che la locazione di un veicolo della massima portata non sia effettuato da parte di impresa iscritta all’Albo con limitazioni circa la massa o la tipologia dei veicoli, evitando così che il trasporto possa essere affidato ad impresa non titolare della iscrizione necessaria, con il rischio già ricordato delle sanzioni pecuniarie e della sanzione accessoria della confisca della merce. Anche questa norma, quindi, va nel senso di combattere la concorrenza sleale che imprese prive dei requisiti della capacità finanziaria e della capacità professionale, indispensabili per l’accesso alla professione con veicoli di qualunque tipo e portata, possono oggi portare alle imprese in regola approfittando della difficoltà dei controlli e delle norme transitorie sull’accesso alla professione, che concedono a queste imprese 48 mesi di tempo per dare la dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti. 7 L’ultima disposizione per le imprese di autotrasporto, dettata dal decreto, può non apparire legata alle altre norme in esso contenute, ma in realtà ha con esse una stretta connessione. Si tratta della qualificazione dei conducenti, che il decreto prevede in applicazione della Direttiva 2003/59/CE. Il recepimento tempestivo della Direttiva, attraverso i decreti dirigenziali la cui emanazione è prevista entro il 24 luglio 2006 – in anticipo rispetto al termine del 10 settembre previsto dalla direttiva stessa – consentirà un’ulteriore selezione delle imprese, le quali potranno operare esclusivamente avvalendosi di conducenti qualificati, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi. La qualificazione dei conducenti dovrà essere accertata sia in fase iniziale sia attraverso una successiva formazione periodica che avrà cadenza quinquennale. Questa nuova disciplina offrirà non solo maggiori garanzie sulla sicurezza della circolazione, ma consentirà allo stesso tempo ai conducenti dei veicoli industriali di tenere distinte – ai fini della sottrazione dei punti patente – le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale da quelle commesse alla guida della propria autovettura personale, fermo restando che qualora il conducente incorra in sanzioni che prevedono la sospensione del titolo di abilitazione alla guida, ne deriverà necessariamente l’impossibilità di condurre qualsiasi tipo di veicolo finché l’interessato non avrà nuovamente ottenuto la patente nei modi previsti dal Codice della Strada. 8 Queste, per sommi capi, le novità della nuova disciplina. E’ adesso interessante soffermarsi con attenzione sulle due principali opportunità che questa offre alle imprese di autotrasporto ed ai loro clienti. L’opportunità più rilevante, come già risulta evidente da quanto detto, è quella di modificare le stesse basi del rapporto fra il vettore ed il suo cliente. La maggiore responsabilità che i due contraenti devono assumersi tenderà a favorire i rapporti diretti fra committente e trasportatore, riducendo al massimo i passaggi di intermediazione oggi molto diffusi. Ogni passaggio in più, infatti, espone a maggiori pericoli l’utente primario, il quale rischia di perdere il controllo della filiera, non conoscendo direttamente tutti i soggetti che la compongono e tra questi soprattutto il vettore che, eseguendo materialmente il trasporto, più lo espone a responsabilità condivise. E’ questa una vera rivoluzione per il mondo dell’autotrasporto, dove l’intermediazione è sempre stata presente in modo pesante, tanto da meritarsi la qualificazione di “intermediazione parassitaria”. Attraverso questa pratica l’utente primario talvolta ha anche rispettato le tariffe obbligatorie, ma il vettore, specie se piccolo imprenditore o addirittura monoveicolare, ha quasi sempre ricevuto un corrispettivo largamente al disotto del minimo della forcella con punte che hanno visto riduzioni anche superiori al 30%. La conseguenza aberrante della vecchia disciplina è stata quella di favorire nei fatti l’intermediazione poiché, avvalendosene, l’utente primario – in caso di violazione del minimo tariffario – poteva mettersi al riparo dal rischio di sanzioni o rivalse, in quanto le disposizioni attuative del decreto sulle tariffe obbligatorie prevedevano quale 9 “mittente tariffario” soltanto colui che aveva il rapporto diretto con il vettore e quindi, in presenza di intermediari, solo questi ultimi erano soggetti ai rischi suddetti. Dal canto loro, molti intermediari hanno costituito società ad hoc, con il capitale minimo previsto dalla legge, per esporsi nella misura minore possibile. Talvolta società di questo tipo sono state strumentalmente costituite anche da utenti primari, al chiaro scopo di precostituirsi valide difese contro eventuali conseguenze derivanti dalla violazione delle norme della disciplina obbligatoria. La nuova legge modifica radicalmente questa situazione, risalendo inequivocabilmente a tutta la filiera, individuandola con precisione e prevedendo la responsabilità soggettiva – oltre che del vettore – del committente, del caricatore e del proprietario della merce, i quali vengono ancora meglio identificati dal decreto legislativo di attuazione. Nessuno di questi soggetti ha più la possibilità di scaricare i rischi né le sanzioni su un terzo, e questo porterà inevitabilmente a rapporti più diretti attraverso una più severa selezione dei vettori cui affidare i trasporti, emarginando in questo modo le imprese di trasporto che non offrono tutte le garanzie circa la regolarità della loro posizione; regolarità che dovrà essere preventivamente accertata e in assenza della quale si applicheranno le pesanti sanzioni pecuniarie previste dall’art. 26, comma 2 della legge 298/74, alle quali consegue automaticamente la confisca della merce. E’ da augurarsi che questo impianto normativo rappresenti un deterrente sufficiente a favorire un rapporto diretto fra committente e vettore, il quale ultimo sarà a sua volta tenuto ad osservare puntualmente 10 tutte le disposizioni sull’attività di autotrasporto merci, se vorrà mantenere la sua clientela offrendole le necessarie garanzie. E’ bene evidenziare che gli stessi principi si ritrovano nel testo del nuovo Regolamento comunitario sui tempi di guida e di riposo dei conducenti, che andrà in approvazione nel prossimo mese di aprile e comporterà, fra l’altro, l’obbligo dell’installazione del cronotachigrafo elettronico sui nuovi veicoli immatricolati dopo il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione. Tra le novità più rilevanti del nuovo regolamento vi è infatti sia la responsabilità delle imprese di trasporto per le infrazioni commesse dai propri dipendenti sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo, sia la corresponsabilità degli altri soggetti. In tale ottica “Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, (…), i subappaltatori e le agenzie di collocamento (di lavoro interinale) di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al presente regolamento”. Nel capitolo relativo alle sanzioni, inoltre, si legge: “Gli Stati membri provvedono affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85 da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, ecc….”. Il concetto è ancora rafforzato nel progetto che adegua alla nuova normativa la Direttiva 88/599/CEE, prevedendo una nuova direttiva che sarà pubblicata contemporaneamente al nuovo Regolamento, al fine di coordinare i controlli sul rispetto dei tempi di guida e di riposo. 11 Nell’allegato relativo alle verifiche presso le imprese, il progetto prevede che “Nel caso venga accertata un’infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85”. La forma contrattuale diventa pertanto, nella nuova disciplina sia nazionale che comunitaria, un ulteriore elemento importante di garanzia reciproca per le parti. La legge non prevede l’obbligo della forma scritta, perché a fronte dell’obbligo si sarebbe dovuta ancora una volta prevedere la nullità dei contratti non stipulati in forma scritta, con il rischio di riproporre tutti i problemi ed il contenzioso creati nel passato dalle norme della legge n. 162 del 1993. Ma la nuova disciplina favorisce la stipulazione di contratti scritti a garanzia di entrambe le parti, prevedendo anche gli elementi essenziali che debbono comparire nel documento, in mancanza dei quali – anche di uno solo di quelli previsti – il contratto si intenderà come stipulato non in forma scritta e non produrrà quindi gli effetti positivi previsti in sede di accertamento delle responsabilità. E’ logico, quindi, che la sussistenza degli elementi essenziali del contratto dovrà essere verificata preventivamente dai contraenti, i quali vorranno garantirsi ciascuno per la sua parte, ad evitare conseguenze negative in caso di controlli. 12 Al fine di facilitare l’uso della forma scritta nella stipulazione dei contratti, la riforma prevede l’emanazione di un decreto dirigenziale per la determinazione di modelli contrattuali tipo. Il decreto dirigenziale, che porta la data del 1° febbraio 2006, è stato pubblicato in Gazzetta il 7 dello stesso mese e porta in allegato quattro modelli riferiti rispettivamente al caso dell’effettuazione di una singola prestazione di trasporto, di una pluralità di prestazioni, di servizi previsti da accordi volontari e di prestazioni da parte di subvettori. Anche se il decreto specifica in maniera esplicita che i contratti tipo hanno valore indicativo per le parti, le quali mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali purché contengano gli elementi essenziali di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, i modelli allegati portano già degli elementi di chiarezza di indubbio interesse. Allo scopo di fornire ancora maggiori garanzie reciproche, la legge prevede la possibilità di stipulare accordi collettivi di diritto privato fra le rappresentanze dei vettori e dei committenti. In questo caso i contratti che discendono dagli accordi dovranno essere obbligatoriamente nella forma scritta e questo darà alle parti contraenti una garanzia doppia, poiché il contratto darà applicazione ad un accordo i cui contenuti non potranno assolutamente prescindere dal rispetto di tutte le regole sulla sicurezza della circolazione e sulla sicurezza sociale richiamate dalla legge. Anche gli accordi, quindi, mutano sostanzialmente la loro funzione nei rapporti fra utenti e vettori. Con le tariffe a forcella gli accordi erano previsti come sistema per derogare alla disciplina 13 obbligatoria e, tranne in pochi casi in cui sono serviti allo scopo di regolare al meglio le condizioni per l’effettuazione di taluni tipi di trasporti aventi caratteristiche davvero particolari, il più delle volte sono stati utilizzati per legittimare l’esecuzione dei servizi a livelli ben inferiori al minimo tariffario, perché quello era il reale prezzo dettato dal mercato. Oggi, invece, gli accordi diventano un vantaggio reale e concreto per entrambe le parti perché serviranno a fornire le garanzie sufficienti a dimostrare che i contratti stipulati per la loro applicazione tengono conto di tutte le regole di sicurezza. Il vettore saprà con certezza che in quei settori non potrà essergli chiesto di rischiare sanzioni per non aver osservato limiti e prescrizioni di legge; il committente, dal canto suo, saprà di aver stipulato un contratto in virtù di un accordo sottoscritto fra le rappresentanze delle due parti, che – se applicato seriamente – costituisce in sé la dimostrazione di aver rispettato tutte le prescrizioni sulla sicurezza della circolazione e sulla sicurezza sociale. Negli accordi potranno infatti essere previste formulazioni dei contratti che vincolino le parti in maniera esplicita all’osservanza di tutte le regole. Potranno inoltre essere introdotti meccanismi che tengano conto dei fattori di costo e di produttività per la determinazione del corrispettivo dei servizi, nonché regole per l’adeguamento dei prezzi in funzione della variazione di tali fattori. Ma la determinazione del corrispettivo dovrà essere sempre lasciata alle parti che stipulano i singoli contratti, poiché le regole comunitarie vietano di stipulare accordi collettivi nei quali sia 14 determinato un prezzo uguale per tutte le imprese che lo applicano, ma consentono di fissare tutte le regole che le parti sono tenute ad applicare. La nuova disciplina prevede inoltre la costituzione di organismi di verifica della corretta applicazione degli accordi, con la partecipazione della pubblica Amministrazione, nonché procedure di raffreddamento delle vertenze con l’obbligo di ricorrere ad un tentativo di conciliazione affidato ad un soggetto terzo, nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alle maggiori garanzie che le parti si offriranno attraverso la stipulazione degli accordi, si aggiungerà quindi anche una certezza dei rapporti attraverso il controllo del rispetto dell’accordo, unita all’assicurazione che tali rapporti non potranno essere forzati attraverso azioni di autotutela senza un preventivo tentativo di soluzione concordata anche attraverso l’intervento di un mediatore. Non più, quindi, accordi per derogare alle norme dettate dalla legge, bensì nuovi accordi per garantire il rispetto delle regole. La differenza è certamente sostanziale e merita di essere posta nel giusto risalto con la massima evidenza, poiché può rappresentare uno degli elementi chiave della riforma, portando effetti positivi per tutti i soggetti che operano sul mercato del trasporto e sull’intera economia nazionale, per la quale la mobilità delle merci rappresenta un fattore essenziale. 15