Regolamento Reach v_3 - Associazione Artigiani e Piccole Imprese
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Regolamento Reach v_3 - Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Regolamento Reach: obbligo di pre-registrazione entro il 01/12/08 Alcune definizioni Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica; Produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità; Fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità; Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione; Il sistema REACH prevede tre passaggi: Registrazione, Valutazione, Autorizzazione REGISTRAZIONE Chi deve dichiarare Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e agli importatori di fornire informazioni circa tutte le sostanze chimiche prodotte o importante nell’Unione europea in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l’anno. Cosa dichiarare L’obbligo di registrazione riguarda le sostanze chimiche NON i preparati. Ad esempio nel caso di vernici, colle ecc., non va dichiarato il prodotto ma le singole sostanze che lo compongono. Come dichiarare Ai fini della registrazione essi devono trasmettere un fascicolo contenente le informazioni sulle sostanze e sui rischi che le sostanze comportano nonché le misure appropriate di gestione dei rischi. Per quanto riguarda quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all’anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, viene richiesta una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione della sicurezza chimica degli usi raccomandati agli utilizzatori situati a valle della catena di approvvigionamento. Se la sostanza non viene registrata non può essere immessa sul mercato (NO DATA/NO MARKET) Quali informazioni fornire Le informazioni da fornire sono maggiori maggiore è la quantità di sostanza immessa sul mercato europeo prodotta o importata. Il costo delle informazioni da fornire è estremamente elevato, considerato il numero di parametri da verificare e che la certificazione deve essere rilasciata da laboratori altamente specializzati: ne esiste solo uno in Veneto! Mediamente il costo per procedere a tutte le analisi previste si aggira su un milione e mezzo di euro per sostanza. La spesa, però, è suddivisa fra tutte le aziende che intendono produrre/importare la sostanza oggetto della registrazione. In fase di pre-registrazione sarà possibile conoscere chi è interessato alla registrazione e quindi instaurare dei SIEF (forum obbligatori), per mettere in contatto gli interessati tra di loro per la suddivisione delle spese di analisi. VALUTAZIONE . Il Regolamento REACH prevede, oltre alla valutazione inserita nella relazione sulla sicurezza chimica, altri due tipi di valutazione: • la valutazione delle proposte di sperimentazione (valutazione effettuata dall’Agenzia); • la valutazione delle sostanze (valutazione effettuata dagli Stati membri). La valutazione delle sostanze verrà effettuata secondo un ordine di priorità che terrà conto delle caratteristiche di pericolo delle sostanze, dell’esposizione e del tonnellaggio complessivo. Ciascuna autorità nazionale dovrà redigere un rapporto di valutazione e, se necessario, un progetto di decisione per definire o modificare le misure di riduzione del rischio. L’Agenzia in cooperazione con le Autorità competenti nazionali possono decidere infatti in merito alle richieste di test aggiuntivi e valutare se le informazioni fornite dall’industrie rispondono alle richieste (valutazione dei fascicoli). Relativamente a certe sostanze, qualora vi siano motivi di preoccupazione per la salute umana e l’ambiente, il processo di valutazione si richiede alle imprese di fornire ulteriori informazioni. Il processo di valutazione può anche giungere alla conclusione che delle azioni sono da intraprendere attraverso la procedura di autorizzazione o di restrizione. AUTORIZZAZIONE L’obbligo di autorizzazione è richiesto per le sostanze estremamente problematiche (sostanze con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la riproduzione, e alle sostanze che risultano persistenti bio-accumulabili e tossiche nell’ambiente, e molto persistenti e molto bio-accumulabili o che destano simili preoccupazioni). RESTRIZIONI Le restrizioni costituiscono la rete di sicurezza del sistema. Qualsiasi sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati e articoli può essere soggetta ad una ampia restrizioni all’intero della Comunità quando il suo uso presenta rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente. Le restrizioni sono decise per l’uso delle sostanze in certi prodotti, l’uso da parte dei consumatori o anche per tutti gli usi (la sostanza viene totalmente vietata). ESENZIONI Esistono alcune esenzioni, per la tipologia delle sostanze (acido ascorbico, saccarosio ecc.) ed in generale tutti quelli di cui all’allegato IV o perché regolate da norme specifiche. Sostanze attive in prodotti: • Biocidi (pesticidi) • Fitosanitari • Rifiuti • Medicinali • Presenti in natura (minerali ecc.) se non chimicamente manipolati. • Polimeri NO (monomeri SI) • Alimenti o mangimi per consumo umano/animale LA PRE-REGISTRAZIONE La pre-registrazione è un periodo transitorio per l’applicazione degli obblighi di registrazione e la restrizione della produzione e importazione delle sostanze. A partire dal 1° dicembre 2008 non si potranno più produrre od importare le sostanze che non sono state registrate. Solo attraverso la preregistrazione si può ottenere un prolungamento delle scadenze per la registrazione. Così la possibilità di guadagnare tempo, l’accesso alle informazioni sulle sostanze e la completa gratuità della procedura, rende evidente il vantaggio che si può ottenere dalla preregistrazione. Che cos’è la preregistrazione? La normativa REACh richiede la registrazione delle sostanze chimiche allo scopo di meglio regolare il mercato e salvaguardare l’uomo e l’ambiente. La preregistrazione è la modalità attraverso la quale i potenziali registranti informano l’ECHA, l’Agenzia delle sostanze chimiche, del loro interesse a registrare. La preregistrazione, diversamente dalla registrazione, non è obbligatoria, ma certo assicura dei vantaggi. Cosa si può preregistrare? Si possono preregistrare le sostanze dette “phase – in” prodotte o importate in Europa per più di 1 t/anno. Quali sono le sostanze phase – in? Per phase - in si intende una sostanza che: • è compresa nell’EINECS (European Inventory of Existing Chemicals Substances); • nei 15 anni precedenti l’entrata in vigore del REACH (1 giugno 2007) è stata prodotta in Ue, ma mai immessa sul mercato Ue dal produttore e dall’importatore; • è stata immessa sul mercato Ue prima dell’entrata in vigore del REACH dal produttore e dall’importatore ed è stata considerata notificata a norma della Direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel REACH (no – longer polymer); Le sostanze non phase - in non vanno preregistrate. Come anche, ovviamente, tutte quelle sostanze che non sono soggette a registrazione. Chi si può preregistrare? Possono preregistrare: • Produttori; • Importatori; • Rappresentante esclusivo del produttore extra EU (Only Representative); • Importatore o Rappresentate esclusivo del Produttore extra EU; • Ciascuna entità legale per le sostanze phase - in prodotte e importate per quantità maggiori di 1 tanno. Entro quando ci si può preregistrare? Il tempo utile per la preregistrazione va dal 1 giugno 2008 al 1° dicembre 2008 per la durata di 6 mesi. ARTICOLI Articolo: si intende qualsiasi oggetto al quale, nel corso di un processo produttivo, sia data una forma, superficie o design che ne determina la sua funzione in maniera prevalente rispetto a quanto non faccia la sua composizione chimica (es: un detersivo è un prodotto chimico, ma non un articolo, in quanto non gli viene conferita alcuna forma che ne determini le caratteristiche funzionali. Un occhiale è un articolo fatto di materia chimica, in cui la lavorazione ne determina le caratteristiche di utilizzo indipendentemente dalla sua composizione chimica). Secondo il REACH gli articoli che contengono sostanze chimiche si dividono in due categorie 1. quelli la cui sostanza/e è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, 2. quelli invece la cui sostanza/e NON è destinata a essere rilasciata ma il rilascio può avvenire non solo durante l’intera vita dell’articolo ma anche dopo che è diventato rifiuto. Nel primo caso si possono considerare la penna, il toner, i deodoranti per la casa, le candele profumate, mentre nel secondo gli abiti, alcune tipologie di mobili, i giocattoli, ecc. ecc. Nel caso della categoria n. 1 il fabbricante e/o importatore deve presentare una registrazione all'Agenzia per ogni sostanza contenuta negli articoli, se la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore e la sostanza NON è già stata registrata per tale uso. Nel caso della categoria n. 2 il fabbricante e/o importatore deve presenta una notifica all'Agenzia per ogni sostanza contenuta negli articoli se valgono tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza è soggetta ad autorizzazione (allegato XIV); b) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore; c) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. Il Regolamento tratta solamente questi due casi e soprattutto NON definisce con precisione i metodi e le frequenze di analisi e di individuazione delle sostanze. Grossi problemi nasceranno soprattutto per gli importatori. Come individuare le sostanze contenute, come identificarle precisamente, capire in quale categoria di articoli si rientra e soprattutto con quale frequenza verificare le sostanze contenute ed il loro eventuale rilascio. COSA FARE DA SUBITO Fabbricante di sostanze/articoli con rilascio intenzionale: • Valutazione dell’impatto economico sul business delle registrazioni da effettuare • Identificazione degli usi (scenari espositivi) delle sostanze presso i clienti • Gestione degli usi particolari dei clienti • Verificare condizioni particolari: Autorizzazioni, Restrizioni all’uso e all’immissione sul mercato, Fabbricante unico • Valutazione economica dei test da eseguire • Sostituzione sostanze critiche Importatore di sostanze/articoli con rilascio intenzionale: • Valutazione dell’impatto economico sul business delle registrazioni da effettuare • Identificazione degli usi (scenari espositivi) delle sostanze presso i clienti • Gestione degli usi particolari dei clienti • Verificare condizioni particolari: Autorizzazioni, Restrizioni all’uso e all’immissione sul mercato, Importatore unico • Valutazione economica dei test da eseguire • Identificazione di sostanze critiche (applicazioni particolari, fabbricante unico extra UE) Utilizzatore a valle/Formulatore • Preparazione della comunicazione ai fornitori degli utilizzi delle sostanze • Verifica che l’uso delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo sia supportato dai fornitori • Valutazione della procedura in caso di usi particolari • Riformulazione dei prodotti in caso di sostanze eliminate (costi rilevanti o non autorizzate) oppure non registrate/ sconsigliate per l’uso • Sostituzione sostanze critiche • Individuare le sostanze “chiave” • Ricerca di fornitori alternativi o materie prime alternative • Consolidamento fornitori UE e riduzione fornitori extra UE