Guida nell`ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli Non
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Guida nell`ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli Non
Guida nell’ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli Non Ferrosi (e loro leghe), Acciai, Rottami e Ferramenta Seconda stesura - ( 9 Luglio 2008) Capitolo 1 2 Introduzione Metallurgia primaria o secondaria - Siderurgia a ciclo integrale o al forno elettrico (“Elettrosiderurgia”) 3 Sostanze recuperate o riciclate già registrate - Esenzione 4 Pre-registrazione – Effetti/conseguenze 5 Recupero dei metalli ferrosi o non ferrosi e loro leghe 6 Leghe metalliche provenienti dalla Siderurgia a ciclo integrale o dalla Metallurgia non ferrosa secondaria 7 Articoli con rilascio di Sostanze 8 Articoli nel settore Siderurgico e Metallurgico 9 Articoli – Conclusioni 10 Gli obblighi del Distributore 11 Come prepararsi alla Pre-registrazione 12 Compiti degli Utilizzatori a valle 13 Schede di Sicurezza 14 Importazione di Rottame da Paesi Terzi 15 Problematiche legate alla successiva trasformazione del Rottame ferroso/non ferroso da Rifiuto in MPS (Materie Prime Secondarie) 15.1 Bozza di Documento della Commissione UE su “Waste and recovered substances” 16 Importazione da Paesi Terzi di Preparati a cura di “grossisti” di Ferramenta Tabella Obblighi degli Importatori/Fabbricanti e Acquirenti di Preparati e Articoli All. A Allegato A 17 Pre-registrazione “in house” Pagina 2 4 5 6 7 8 9 10 13 14 14 16 17 19 20 22 25 25 30 38 ASSOFERMET Regolamento “REACH” Guida nell’ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli non ferrosi (e loro leghe), Acciai, Rottami e Ferramenta Seconda stesura - (9 luglio 2008) 1§ Introduzione La Comunità Europea, dopo un lungo iter, nel 2006 ha emanato il Regolamento Europeo n. 1907, il cosiddetto Regolamento “REACH”, inerente la Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Il REACH è entrato in vigore in tutti gli Stati Membri il 1° giugno 2007, ma il sistema di gestione delle Sostanze chimiche e i relativi obblighi avranno un’attuazione graduale, entrando a pieno regime nel 2018, ad 11 anni di distanza. E’ opportuno affrontare l’argomento evidenziando, sin dall’inizio, che la normativa coinvolge un ampio ventaglio di imprese e non specificatamente le sole industrie chimiche. In breve sintesi, il Regolamento REACH prevede che: • tutte le Sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell’Unione Europea, in quantità superiore a 1 tonnellata l’anno, siano registrate in una banca dati istituita presso un’apposita Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), con sede a Helsinki; • per le Sostanze più pericolose: 1. si dovrà provvedere a richiedere l’autorizzazione all’uso; 2. si provvederà alla restrizione all’uso per quelle maggiormente rischiose o quelle per le quali sussistono delle valide alternative. Il campo di applicazione del Regolamento riguarda le Sostanze chimiche fabbricate o importate nella UE1 in quantità superiore ad 1 tonnellata annua, il cui numero è stato stimato in 30.000 tipi di Sostanze chimiche. 1 Ai fini del REACH si intendono prodotte nella UE anche le sostanze provenienti dalla Norvegia, all’Islanda e al Lichtenstein, in quanto aderenti all’European Economic Area – EEA 2 ASSOFERMET E’ importante evidenziare sin d’ora, che la disciplina del REACH - che prevede la Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche - coinvolge, non solo i Produttori con sede nella UE, ma anche le aziende che importano da Paesi Terzi (Extra UE) composti metallici e taluni prodotti costituiti da leghe metalliche in genere, tra cui, ad esempio, le ghise, le ferro-leghe e i prodotti grezzi della metallurgia/siderurgia. L’obiettivo del Regolamento è quello di assoggettare alla registrazione tutte le Sostanze chimiche, pena il divieto di immetterle nel mercato comunitario, in base al principio no data-no market: ossia nessuna Sostanza può essere immessa nel mercato UE, senza previa apposita ed esaustiva informazione. Gli obblighi previsti dal Regolamento REACH sono inerenti sia alle singole Sostanze chimiche, in quanto tali, sia in quanto contenute in Preparati ed Articoli. Di seguito si riportano le relative definizioni, riportare sulla “Guida alla Registrazione”: Sostanza: indica un elemento chimico e i suoi composti. Il termine Sostanza include sia Sostanze ottenute mediante un processo di produzione chimica (per esempio, formaldeide o metanolo) che Sostanze nel loro stato naturale (per esempio, lavanda essiccata). Il termine Sostanza include anche i suoi additivi e le impurità, quando queste sono parte del suo processo di produzione, ma esclude i solventi che possono essere separati senza influire sulla stabilità della Sostanza o senza modificarne la composizione. Preparato: significa una miscela o soluzione composta da due o più Sostanze (Art. 3, comma 2, del REACH). Esempi tipici includono vernici, pitture, inchiostri. I Preparati possono contenere diverse sostanze. I Preparati non sono la stessa cosa delle Sostanze multicomponente. La differenza tra Preparato e Sostanza multicomponente risiede nel fatto che un Preparato è ottenuto miscelando due o più Sostanze senza che si verifichi alcuna reazione chimica, mentre una Sostanza multicomponente è il risultato di una reazione chimica. Gli obblighi del REACH si applicano individualmente a ciascuna di queste Sostanze in funzione del fatto che le singole Sostanze rientrino o meno nello scopo e campo di applicazione di REACH (ci si riferisce sempre a Sostanze prodotte o importate in quantità uguale o superire a 1 tonnellata annua). Nell'ambito del Sistema Armonizzato Globale per la classificazione e l'etichettatura (GHS), un Preparato è denominato una “miscela”. Articolo: è il termine per qualsiasi oggetto al quale siano stati assegnati una forma, una superficie o un design specifici, i quali determinano la sua funzione in misura maggiore di quanto non faccia la composizione chimica (per esempio merci fabbricate quali tessuti, chip elettronici, mobili, libri, giocattoli, apparecchiature per cucine). Gli stessi requisiti si applicano agli Articoli importati nuovi e usati. Le leghe metalliche sono inquadrate dal Regolamento come “Preparati speciali”. 3 ASSOFERMET La definizione di Lega è la seguente: Lega: un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici. La normativa in esame stabilisce che solo le Sostanze devono essere registrate e non i Preparati o gli Articoli. Se è contenuta in un Preparato, ogni singola Sostanza deve essere Preregistrata, e successivamente Registrata, dal Fabbricante o dall'Importatore della Sostanza o del Preparato al raggiungimento della soglia di 1 tonnellata all'anno. Le Sostanze che sono state registrate dal Fabbricante o dall'Importatore e che sono miscelate in un Preparato dall’Utilizzatore a valle non devono essere nuovamente registrate da quest'ultimo. 2§ Metallurgia primaria o secondaria Siderurgia a ciclo integrale o al forno elettrico (“Elettrosiderurgia”) Prima di proseguire, è opportuno rammentare che i processi produttivi metallurgici e siderurgici, a seconda dei casi, possono essere sostanzialmente distinti come segue, in base alle materie prime di partenza: - la metallurgia primaria, costituita dalla produzione di prodotti grezzi (lingotti, catodi, billette, placche, pani, etc…) e di semilavorati (fili, corde, profilati, lastre, nastri, vergella, tubi, etc…) di metalli non ferrosi, a partire direttamente dai concentrati di minerali metalliferi; - la metallurgia secondaria (derivante da processi di riciclo e recupero), costituita dalla produzione di prodotti grezzi (lingotti, pani, billette, barre da filo, etc….) e di semilavorati (fili, corde, profilati, lastre, nastri, tubi, etc…) di metalli non ferrosi, a partire dai rottami; - la siderurgia a ciclo integrale, costituita dalla produzione (previa trasformazione della ghisa liquida in acciaio) di prodotti grezzi (lingotti), di semilavorati (bramme, blumi, billette ⇒ semiprodotti), da cui si ottengono prodotti finiti piani/lunghi di acciaio, a partire direttamente dal minerale di ferro; - la siderurgia al forno elettrico (“elettrosiderurgia”), costituita dalla produzione di prodotti grezzi (lingotti), di semilavorati (bramme, blumi, billette ⇒ semiprodotti) da cui si ottengono, prevalentemente, prodotti finiti lunghi di acciaio, ottenuti dalla rifusione di rottami ferrosi (di acciaio). Ciò premesso, come si è già visto più sopra, si evidenzia che nell’ambito del REACH, la distinzione tra i prodotti derivanti da uno dei predetti cicli di produzione appare di estrema rilevanza al fine di esentare o assoggettarli agli obblighi di pre-registrazione e registrazione. 4 ASSOFERMET 3§ Sostanze recuperate o riciclate già registrate - Esenzione Il Regolamento REACH [Art. 2, comma 7, lett. d)] esenta, infatti, dalla registrazione le Sostanze che vengono recuperate all’interno del territorio della Comunità Europea, sia in quanto tali, sia in quanto – ed è ciò che più ci interessa in questa sede - componenti di Preparati o Articoli. Per recupero, si intendono le operazioni individuate nella Direttiva sui “Rifiuti” 2006/12/CE all’Articolo 1(f), tra cui: • il riciclaggio e/o il recupero di metalli e composti metallici. L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), nella sua “Guida alla Registrazione”, specifica e chiarisce, alle pagine 32 e 33, che il soggetto che recupera/ricicla è esentato dalla registrazione qualora sussistano contemporaneamente le seguenti tre condizioni: (1) la Sostanza recuperata deve essere già stata registrata. Conseguentemente se, per qualsiasi motivo, la Sostanza non è stata registrata durante la fase di fabbricazione o importazione, la Sostanza recuperata deve essere registrata in seguito all’operazione di recupero prima di essere destinata ad un nuovo uso; (2) la Sostanza già registrata deve essere la stessa, cioè avere la stessa identità chimica e le stesse proprietà della Sostanza recuperata. Se la Sostanza è stata modificata durante il recupero, ossia non ha più la stessa identità chimica della Sostanza originaria, la Sostanza recuperata deve essere registrata; (3) il soggetto che ha effettuato il recupero/riciclaggio deve assicurare che le informazioni sulla Sostanza registrata siano disponibili e che tali informazioni siano conformi alle regole sulle disposizioni relative alle informazioni nella catena d’approvvigionamento. Le informazioni che deve possedere il soggetto che recupera/ricicla sono: • la Scheda dati di Sicurezza, prevista dall’Art. 31, commi 1 e 3, sulla Sostanza registrata; • altre informazioni sufficienti a consentire agli utilizzatori di adottare misure di protezione come richiesto dall’Art. 31, comma 4, per la Sostanza registrata; • un pacchetto di informazioni comprendente lo stato della Sostanza registrata in base alla parte relativa alle autorizzazioni previste dal REACH, eventuali restrizioni applicabili in ambito REACH, altre informazioni necessarie per consentire misure di gestione dei rischi 5 ASSOFERMET appropriate e il numero di registrazione, come richiesto dall’Art. 32, comma 1. Ciò premesso, le imprese che effettuano operazioni di recupero/riciclaggio di metalli ferrosi o di metalli non ferrosi e loro leghe [con tali termini, il REACH intende riferirsi, alle acciaierie al forno elettrico (“Elettrosiderurgia”) e alla metallurgia non ferrosa secondaria] e che intendono avvalersi di questa esenzione, dovranno accertarsi che le informazioni sulla Sostanza registrata raccolte ai fini della conformità al Regolamento REACH, siano a loro disposizione. In caso contrario, saranno le predette aziende a dover registrare la Sostanza recuperata. Tuttavia, si evidenzia che la “Guida alla Registrazione” consiglia comunque ai predetti soggetti di provvedere alla Pre-registrazione della Sostanza al fine di evitare – qualora il Produttore/Importatore della Sostanza originaria non abbia effettuato lui stesso la Pre-registrazione – di dover registrare immediatamente la Sostanza recuperata senza godere dei benefici e delle proroghe legate alla fase di Pre-registrazione, rispetto al gravoso obbligo di Registrazione. 4§ Pre-registrazione – Effetti/conseguenze Si ricorda che al fine di beneficiare della possibilità di prolungare i termini di scadenza previsti per la Registrazione di Sostanze in quanto tali o contenute in Preparati (vedere, più oltre, lo “Scadenziario REACH”) è necessario provvedere alla Registrazione preliminare (Pre-registrazione) che, ai sensi dell’Art. 28, deve essere effettuata entro un termine compreso tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008 (vedere anche la Guida sulla condivisione dei dati - Paragrafo 3.5 - Preregistrazione e condivisione dei dati e la Guida alla Registrazione Paragrafo 2.2 Pre-registrazione, consultabili sul Sito Internet dell’ASSOFERMET). Per completezza d’informazione, si evidenzia che di per sé, la Pre-registrazione non richiede molte informazioni, ma comporta, tuttavia, importanti obblighi. Infatti, dal 1° gennaio 2009 tutti coloro che avranno Pre-registrato una Sostanza parteciperanno automaticamente al SIEF (Substance Information Exchange Forum), il cui scopo consiste : nella condivisione dei dati e dei test disponibili; nell’accordo sulla classificazione e etichettatura delle Sostanze Preregistrate; nella successiva Registrazione in comune della Sostanza (joint submission). Questo significa che coloro che Pre-registrano una Sostanza, partecipando al SIEF: potranno richiedere agli altri partecipanti le informazioni di cui non dispongono; 6 ASSOFERMET dovranno rispondere alle richieste degli altri partecipanti e fornire gli studi di cui dispongono; potranno individuare collettivamente la necessità di altri studi per soddisfare le richieste previste dalla successiva Registrazione; potranno concludere specifici accordi per l’esecuzione di studi, di test o quant’altro necessario; dovranno raggiungere un accordo sulla classificazione ed etichettatura della Sostanza qualora vi siano delle differenze nelle indicazioni segnalate dai potenziali registranti; dovranno fornire Sostanza. informazioni sulle proprietà pericolose della Gli obblighi sopraelencati vincolano chiunque effettua la Pre-registrazione di una Sostanza, prescindendo dal fatto che tale soggetto procederà o meno, alla successiva Registrazione, nei tempi previsti. 5§ Recupero dei metalli ferrosi o non ferrosi e loro leghe Come abbiamo visto, nel quadro degli obblighi del REACH, se una “lega metallica” (intesa come l’insieme delle Sostanze che la compongono) recuperata ha la stessa identità chimica di una lega “registrata” in quanto fabbricata o importata nella Comunità Europea, il soggetto che procede al recupero/riciclo, nell’accezione vista più sopra, non è obbligato a registrare la Sostanza recuperata. E’ importante osservare che una lega metallica “registrata” in quanto fabbricata o importata nella UE esenta il soggetto che la recupera dalla Registrazione, anche se colui che l’ha registrata (le Sostanze che la compongono) non fa parte della medesima catena di approvvigionamento. Se, viceversa, nessun fabbricante o importatore della lega metallica provvede, entro la scadenza prevista dal REACH, alla Registrazione dei componenti della lega, sarà il soggetto che la recupera a dover effettuare la Registrazione. Se, ancora, la lega recuperata non ha la medesima identità chimica del prodotto proveniente dalla metallurgia/siderurgia primaria/ciclo integrale, sarà indubbiamente obbligo del “recuperatore/riciclatore” provvedere alla Registrazione della stessa in qualità di Fabbricante. In questa prospettiva parrebbe (il condizionale è d’obbligo in quanto la Commissione UE, sin d’ora, non si è pronunciata espressamente su questa ipotesi) che se del rottame (ferroso e/o non ferroso) dovesse essere esportato per essere recuperato in un Paese Terzo (Extra UE), l’Importatore del prodotto grezzo ottenuto, in quanto importato per la prima volta all’interno della UE, 7 ASSOFERMET benché abbia la stessa identità chimica di Sostanze già registrate, dovrà quindi farsi carico della Registrazione. In quest’ultima ipotesi, pertanto, ci si trova nel caso in cui, pur ammettendo che la lega recuperata (derivante da metallurgia secondaria/siderurgia al forno elettrico) in un impianto Extra UE abbia la stessa identità chimica di una lega già registrata da altri Fabbricanti UE/Importatori, l’Importatore della lega “secondaria” sarà tenuto in ogni modo a provvedere alla Registrazione. 6 § Leghe metalliche provenienti dalla siderurgia a ciclo integrale o dalla metallurgia non ferrosa secondaria Le “leghe metalliche” sono inquadrate dal Regolamento come Preparati speciali. Più in particolare, sono definite materiali metallici, omogenei su scala macroscopica, composti da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici. Come tali, non saranno le leghe stesse a dover essere registrate, se prodotte o importate nella UE, ma solo i singoli elementi chimici in esse contenuti (es. ferro, carbonio, silicio, rame, manganese, cromo, nichel, etc….). Come primo approccio agli obblighi del REACH ciascuna azienda interessata dovrà “catalogare” le sostanze di suo interesse, verificando, per ciascuna di esse, se sia Produttore o Importatore: inoltre, andranno verificati anche i rispettivi volumi. Per ogni sostanza che l’azienda deve Registrare, deve impostare un dossier di Pre-registrazione e, parallelamente, individuare quali, tra le informazioni richieste, sono già a disposizione e quali da raccogliere espressamente. A tale proposito, sarà opportuno che le aziende “a valle” prendano contatto con i propri fornitori UE per un primo scambio di informazioni in merito alla gestione dei futuri adempimenti per le sostanze per le quali sono “utilizzatrici a valle”, al fine di verificare che il fornitore UE, obbligato alla Registrazione, abbia intenzione di includere nel dossier tutti gli utilizzi di suo interesse. In caso contrario, sarà l’impresa utilizzatrice a doversi incaricare dell’integrazione in tal senso del dossier di registrazione. In merito alle Ferro-leghe, si segnala, che tali prodotti non essendo generati da recupero, sia la loro fabbricazione, che la loro importazione in ambito UE comporterà necessariamente la Registrazione delle Sostanze in esse contenute. Com’è noto, la fabbricazione di Ferro-leghe consiste nella produzione di prodotti ferrosi utilizzati come correttivi nei processi siderurgici. 8 ASSOFERMET 7 § Articoli con rilascio di Sostanze Come abbiamo visto, il REACH obbliga alla Registrazione delle Sostanze chimiche prodotte o importate in quantità uguali o maggiori a 1 tonnellata all’anno. Ciò premesso, si evidenzia che l’articolo 7, comma 1, prevede l’obbligo di registrare anche le Sostanze contenute negli Articoli qualora sussistano, contemporaneamente, le due seguenti condizioni: • la sostanza contenuta negli Articoli è in complessivamente superiore ad una tonnellata l’anno; • la sostanza è destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. un quantitativo Ai fini del REACH, per Articolo (Art. 3, punto 3) si intende: “un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”. La “Guida agli Articoli” - pubblicata dalla commissione Europea in data 26 maggio 2008 e consultabile sul sito associativo - spiega chiaramente che il rilascio della sostanza chimica da parte dell’Articolo deve essere funzionale al suo utilizzo. In altre parole il rilascio della sostanza può essere: • la funzione primaria dell’articolo (si pensi alla penna che rilascia l’inchiostro al momento in cui scorre sul foglio) oppure; • una funzione secondaria (negli articoli profumati è la fragranza che viene rilasciata ad esempio da una gomma da cancellare profumata, da giocattoli profumati…). Si specifica, inoltre, che il rilascio non è da intendersi “intenzionale o prevedibile”, se la sostanza si disperde a causa della vetustà dell’articolo, a causa del logorio o di uno strappo oppure a seguito di un comportamento accidentale. Per quel che riguarda il nostro settore, si ritiene opportuno portare come esempio la “banda stagnata” (acciaio con un sottilissimo strato di rivestimento in stagno) utilizzata, tra l’altro, nella produzione di imballaggi per alimenti (contenitori in banda stagnata). Questi ultimi Articoli (fabbricati a partire da coils in banda stagnata) nella misura in cui sono destinati a rilasciare (cedere) stagno negli alimenti conservati, sembrerebbero rientrare nel campo di applicazione del REACH, qualora il rilascio superi la tonnellata annua. L’esempio di cui sopra, potrebbe essere esteso anche ad altre tipologie di imballaggi metallici (contenenti o meno alimenti), destinati a rilasciare sostanze in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. 9 ASSOFERMET Altri casi, sebbene diversi, in cui dovranno essere effettuate le debite valutazioni, sono quelle della vergella di acciaio per la produzione di elettrodi rivestiti per la saldatura e, soprattutto, del filo per la saldatura in matasse. Infatti, nella misura in cui, nel secondo caso, si dovesse sposare l’ipotesi che il suo utilizzo comporti necessariamente un rilascio intenzionale delle sostanze di cui è composto, il filo per saldatura rientrerebbe anch’esso nel campo di applicazione del REACH. In merito al taglio termico, con sistemi “al laser” o “al plasma”, utilizzato nelle lavorazioni di prodotti siderurgici e metallurgici, si segnala che le emissioni (fumi) prodotte non dovrebbero ricadere nel campo del REACH, in quanto non si ritiene che siano da considerarsi dei c.d. rilasci intenzionali di sostanze. Tali emissioni, sicuramente convogliate in sistemi appositi di aspirazione, saranno già state oggetto di valutazione nell’ambito della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 8 § Articoli nel settore Siderurgico e Metallurgico Come evidenziato nel capitolo precedente, gli Articoli sono quei prodotti che posseggono “una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”. In alcuni casi l’individuazione di un prodotto come Articolo è di estrema facilità, si pensi ai microchips, a una sedia, a una giacca, a un orologio, etc…. Esistono casi, tuttavia, in cui l’identificazione dello status di Articolo o di Preparato crea notevoli difficoltà: questo può essere l’esempio di alcuni prodotti derivanti da processi siderurgici e metallurgici. La “Guida agli Articoli” riconosce che in alcuni settori industriali possono insorgere delle difficoltà nell’individuare il c.d. “transition point”, ossia la fase industriale in cui la Sostanza/Preparato diviene un Articolo. Per questa ragione la Guida, nel suo Allegato III, riporta gli esempi di alcuni processi industriali, al fine di tentare di individuare la linea di confine dalla quale una Sostanza/Preparato diviene Articolo. Prima di entrare più nel dettaglio dei prodotti siderurgici e metallurgici è opportuno considerare il principio generale che la “Guida agli Articoli” fornisce per poter distinguere una Sostanza/Preparato da un Articolo. Partendo dal presupposto che l’Articolo è individuabile per una forma, una superficie o un design specifici, la Guida precisa che un prodotto assume lo status di Articolo quando la forma, la superficie o il design hanno maggiore rilevanza rispetto alla composizione chimica del prodotto. 10 ASSOFERMET E’ importante sottolineare che il fatto che la forma il design o la superficie prevalgano, non significa che la composizione chimica non abbia importanza nella funzionalità dell’oggetto. Qualora la forma, la superficie o il design sono di importanza uguale o inferiore all’importanza della composizione chimica il prodotto, secondo la “Guida agli Articoli”, è da ritenersi una Sostanza/Preparato. La stessa “Guida” fornisce delle indicazioni (sotto forma di domande) per circoscrivere ed individuarne lo status dei prodotti. E’ evidente che tale scelta sta ad indicare che, per alcuni prodotti, lo status di Articolo o meno, pare piuttosto relativo che non assoluto. Le domande predisposte dalla Guida sono le seguenti: Il prodotto ha una sua funzione o Se il prodotto viene utilizzato nella necessita di ulteriori lavorazioni? sua funzione finale (end-use function) si può presupporre che sia un Articolo. L’acquirente del prodotto è interessato al suo acquisto principalmente per la sua composizione chimica o per la forma, la sostanza o il design? Se il prodotto è immesso sul mercato principalmente per ragioni legate alla forma, alla superficie o al design questo è un Articolo. Dopo quale fase del processo di fabbricazione la forma, la sostanza o il design divengono più importanti della composizione chimica? Un paragone tra le proprietà del materiale/prodotto e la forma prima e dopo le differenti fasi del processo può essere utile ad identificare il c.d. “transition point”. La composizione chimica di un Se la composizione chimica muta materiale rimane identica nella nella successiva fase di produzione si successiva fase di produzione? è di fronte ad un Preparato Sulla scorta di queste indicazioni empiriche la “Guida agli Articoli” nel suo Allegato 3 (parte del quale si riporta verso la fine del presente documento all’interno dell’Allegato A, contenente, tra l’altro, una figura a piramide, una Tabella e le Conclusioni), ha analizzato alcuni processi produttivi: per quel che riguarda il processo di produzione delle leghe metalliche ha preso in considerazione quello dell’alluminio. Si precisa sin d’ora che la stessa “Guida agli Articoli” ha evidenziato che il “transition-point” (Sostanza/Preparato ⇒ Articolo) in altri procedimenti metallurgici o siderurgici può differire da quello dell’alluminio. Osservando, complessivamente il contenuto del citato Allegato A, si può rilevare come il “transition-point”, ossia la fase produttiva in cui si determina il cambiamento di status da Sostanza/Preparato ad Articolo è la fase in cui: 11 ASSOFERMET • • • dai lingotti (in alluminio) per laminazione si ottengono coils/lamiere; dai lingotti (in alluminio) destinati all’estrusione si ottengono profilati; dall’alluminio si ottengono getti, mediante colata (casting). I lingotti di alluminio da laminazione o da estrusione sono quindi destinati, come visto più sopra, a fasi successive di trasformazione in prodotti diversi (i lingotti non hanno una “end-use function”) che, ai fini del REACH, sono da considerarsi Articoli. Nei processi di laminazione/estrusione dell’alluminio il “transition-point” è costituito dal passaggio dal lingotto ai coils/profilati, dove il lingotto è considerato un Preparato, mentre il coils/profilo estruso è considerato un Articolo (vedere le “Conclusioni” alle pagine 36 e 37 dell’Allegato A). Oltre ai coils ed ai profilati, anche i getti colati sono da considerarsi, ovviamente, Articoli. In questo caso è particolarmente evidente il fatto che la forma acquista un’importanza predominante rispetto alla composizione chimica. Allo stato attuale, pertanto, sulla scorta delle considerazioni e delle indicazioni di cui sopra contenute nella “Guida agli articoli”, venendo ora per analogia al settore siderurgico, i lingotti, le billette, i blumi e le bramme di acciaio2 (che nel linguaggio siderurgico vengono definiti “semiprodotti”) sono quindi anch’essi da considerarsi dei Preparati. Conseguentemente, gli Importatori da Paesi Extra UE di lingotti, billette, blumi e bramme, dovranno procedere alla Pre-registrazione e successivamente alla Registrazione delle Sostanze che li compongono. °°°°° Ciò premesso, la “Guida agli Articoli” (vedere il Paragrafo 3, della Guida agli Articoli, riportato all’inizio dell’Allegato A della presente e lo stralcio dell’Allegato III, riportato nella seconda parte dell’Allegato A), in merito alle lavorazioni effettuate sui materiali (nel nostro settore, ovviamente, il tutto è da riferirsi ai prodotti metallurgici/siderurgici), si sofferma su due tipi di processi particolari, i cosiddetti “light processing” e le lavorazioni superficiali, definendoli come segue: “Light processing”: sono definiti tali la trapanatura, la levigatura, la piegatura, ecc…, vale a dire tutti quei processi che sono finalizzati a migliorare o modificare la forma, la superficie o il design, al fine di ottenere la funzione per cui sono destinati. Questi procedimenti sono frequentemente applicati a prodotti che sono già Articoli; Lavorazioni superficiali: sono definiti tali lo stampaggio su una superficie, la verniciatura, il rivestimento, ecc., che pur modificando la complessiva composizione chimica, non modificano lo status di Articolo, 2 Acciaio è il nome dato ad una lega di ferro e carbonio — quest'ultimo in percentuale non superiore al 2,11%: oltre tale limite, le proprietà del materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa. Oltre al carbonio possono essere presenti degli ulteriori elementi alliganti. Si parla allora di "acciai legati". 12 ASSOFERMET nel senso che se il prodotto è già definito un Articolo il successivo trattamento superficiale non ne modificherà lo status. Dalla lettura della “Guida agli articoli” e, in particolare, delle “Conclusioni” alle pagine 36 e 37 della presente (vedere l’Allegato A), si desume chiaramente che i cosiddetti prodotti piani [come ad esempio i coils (nastri), le lamiere (fogli)], così come a nostro avviso i prodotti lunghi (profilati, barre, tubi, vergella, filo, tondo, ecc…), in quanto caratterizzati da una forma, una superficie o un design funzionali al loro utilizzo finale oppure alla fase di lavorazione successiva, sono da considerarsi degli Articoli anche se sottoposti a “light processing” o ad altre lavorazioni superficiali. Quali esempi, la “Guida agli articoli”, nel caso dei prodotti derivanti da estrusione precisa che l’effettuazione di “light processing” o lavorazioni superficiali, quali la piegatura, la foratura, ecc..., non determina il mutamento dello status di Articolo, mentre relativamente ai coils afferma che la loro forma già determina il fatto che si possono ricavare solo dei fogli. Per quanto riguarda i trattamenti superficiali su coils, fogli ecc…, quali i rivestimenti, l’anodizzazione, la lubrificazione, ecc..., la “Guida agli articoli” sottolinea che pur modificando la complessiva composizione chimica, essi non modificano lo status di Articolo. 9§ Articoli- Conclusioni Ciò premesso, sulla base di quanto sopra, a seguito della pubblicazione della “Guida agli Articoli”, i prodotti provenienti (importati) dalla siderurgia o dalla metallurgia non ferrosa di Paesi Terzi, come ad esempio, rispettivamente, i prodotti di acciaio piani o lunghi quali, coils, lamiere, vergella, barre, profilati, tubi, ecc… o i metalli non ferrosi e loro leghe sotto forma di fili, corde, profilati, lastre, nastri, tubi, ecc…, sono da annoverare tra gli Articoli, secondo la definizione del REACH. I Fabbricanti ed Importatori dovranno valutare se in sede di uso normale (o ragionevolmente prevedibile), si determini il rilascio di una o più sostanze chimiche ivi presenti: solo nel caso di effettivo rilascio, questi saranno tenuti a Registrare (e Pre-registrare) la Sostanza o le Sostanze presenti nell’Articolo oggetto di rilascio. Si precisa nuovamente, che il concetto di Sostanza “destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili” sta a significare che il rilascio della Sostanza è funzionale (intrinseco) all’uso dell’Articolo. E’ consigliabile, pertanto, agli Importatori dei suddetti prodotti di provvedere a richiedere ai Fabbricanti la Scheda di Sicurezza del prodotto, al fine di verificare l’indicazione relativa all’eventuale rilascio di Sostanze, in condizioni d’uso normale o ragionevolmente prevedibile. Quanto detto è, a nostro avviso, opportuno che avvenga anche da parte dei Distributori. 13 ASSOFERMET Su tale argomento, si richiama l’attenzione delle aziende interessate su testo dell’Articolo 7 del Regolamento, consultabile sul sito associativo, cliccando la voce “Documenti” – “Normative”, nella sezione dedicata al “REACH”. 10 § Gli obblighi del Distributore Come già detto, gli obblighi previsti dal REACH coinvolgono fondamentalmente i Produttori UE e gli Importatori da Paesi Terzi delle Sostanze chimiche. Il Distributore della Sostanza in quanto tale, in quanto componente di un Preparato o di un Articolo, ha l’obbligo di trasmettere le informazioni lungo la catena distributiva del prodotto, e nello specifico: Provenienti da Fabbricante UE/ Importatore Utilizzatore a valle il Distributore deve trasmettere Tutte le notizie inerenti alla registrazione della Sostanza Le informazioni, gli usi dei prodotti, le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi ricevuti Utilizzatore a Le informazioni necessarie per redarre valle la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) scheda di sicurezza da parte dell’utilizzatore a valle Fabbricante UE/ La Scheda di Sicurezza con o senza lo Importatore “scenario espositivo” Fabbricante UE/ Altre informazioni quali, ad esempio, Importatore relative all’autorizzazione della Sostanza Fabbricante UE/ Le informazioni sulle Sostanze con un Importatore alto tasso di pericolosità presenti negli Articoli, rilasciate intenzionalmente durante il normale utilizzo destinate a Utilizzatore a Valle Fabbricante UE/ Importatore Fabbricante UE/ Importatore Utilizzatore a Valle Utilizzatore a Valle Utilizzatore a Valle Si specifica che, ai sensi del Regolamento europeo, il Distributore è ogni persona fisica o giuridica stabilita nella UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e ad immettere sul mercato una Sostanza in quanto tale o come componente di un Preparato o di un Articolo. 11 § Come prepararsi alla Pre-registrazione I Fabbricanti e gli Importatori extra UE devono: • preparare un inventario delle sostanze in quanto tali o contenute nei preparati o articoli, prodotte o importate; • stabilire se le sostanze sono: 1. prodotte all’interno della UE; 14 ASSOFERMET 2. importate da un paese extra UE; • per ciascuna sostanza prodotta/importata, identificare gli eventuali intermedi [vedere la definizione di cui al punto 15) dell’articolo 3 del Reg. REACH]; • per ciascuna prodotta/importata, identificare il numero CAS(2) e, possibilmente anche il EINECS(3) o ELINCS(4). • nel caso la sostanza sia un polimero, stabilire da quali monomeri è composta e la percentuale in peso di detti monomeri nel polimero ed indicarne il relativo numero CAS; • stabilire i volumi di produzione/importazione delle sostanze, in quanto tali o in quanto contenuti in preparati o articoli al fine di stabilire il periodo entro il quale fare la registrazione; • predisporre o verificare la disponibilità delle Schede di Sicurezza qualora obbligatoria ai sensi dell’Articolo 31 del Regolamento; • identificare ed elencare i propri clienti; • stabilire l’entità legale dell’impresa fabbricante/importatore od entrambi. che risulta essere (2) e il numero CAS [Chemical Abstratcs Service. Il numero CAS è utilizzato per meglio identificare la “sostanza”. Il “CAS Registry”, è la principale banca dati delle sostanze esistenti a livello mondiale e contiene oltre 20 milioni di sostanze organiche ed inorganiche]. (3) con il numero EINECS [«EINECS» è l’Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti commercializzate sul mercato comunitario. alla data del 18 settembre 1981 (cosiddette “sostanze esistenti”) compilato dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicato il 15 giugno 1990. Si tratta di un elenco chiuso contenente circa 100.106 sostanze chimiche industriali] (4) «ELINCS» l’Elenco Europeo delle Sostanze Chimiche Notificate ai sensi della Direttiva 67/548/CEE. Sono le cosiddette “nuove sostanze”, non utilizzate nella Comunità anteriormente al settembre 1981 ed immesse in commercio successivamente al settembre 1981 e che dunque non figurano registrate nell’EINECS. L’ELINCS, che è quindi complementare all’EINECS, contiene attualmente circa 2.700 “sostanze” ed è continuamente aggiornato in base alle notifiche delle autorità nazionali competenti per l'immissione in commercio di una “nuova” sostanza. 15 ASSOFERMET 12 § Compiti degli Utilizzatori a valle Si premette che per Utilizzatore a valle, ai fini del REACH, si intende: • ogni persona fisica o giuridica stabilita nella UE diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Sono altresì da considerarsi utilizzatori a valle i soggetti che re-importano sostanze, tal quali o contenute in preparazioni, originariamente prodotte e registrate nella UE, purchè se ne possa provare la provenienza. Ciò premesso, si suggerisce agli Utilizzatori a valle di: • iniziare a predisporre l’elenco delle sostanze utilizzate; • identificare il numero CAS e, se possibile, il numero EINECS o ELINCS delle predette sostanze; • verificare la disponibilità delle Schede di Sicurezza e la loro conformità alla normativa, qualora obbligatoria ai sensi dell’Articolo 31 del Regolamento; • redigere la lista dei fornitori, verificando se il fornitore risiede nella UE o è un fornitore extra UE; • raccogliere le informazioni sugli usi e le condizioni d’uso delle sostanze all’interno della propria impresa. Verificare l’eventuale disponibilità di informazioni relative al rilascio nell’ambiente, all’esposizione nel luogo di lavoro. Inoltre, gli Utilizzatori a Valle: • se utilizzano sostanze o preparati pericolosi, devono ricevere le SDS (Schede di Sicurezza) con i possibili Scenari Espositivi (SE) allegati e controllare se l’uso della sostanza corrisponde a quello indicato nello Scenario; • qualora l’uso non sia compreso nelle ipotesi previste dallo Scenario, possono adottare i seguenti comportamenti: informare il fornitore delle proprie condizioni d’uso affinché quest’ultimo predisponga uno Scenario che le contempli, al fine di renderlo un “uso identificato”; cambiare le condizioni d’uso in modo da ottemperare a quelle previste dal fornitore; 16 ASSOFERMET individuare un altro fornitore che disponga di uno Scenario che valuti le proprie condizioni d’uso; preparare la propria Relazione di Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report); individuare una sostanza, preparato alternativo; • informare il fornitore di ogni nuovo dato di pericolo, incluse la classificazione e l’etichettatura; • comunicare tutte le informazioni che possono mettere in discussione la conformità delle misure di protezione rispetto agli Scenari Espositivi ricevuti; • applicare idonee misure per l’esposizione professionale al rischio. 13 § Schede di Sicurezza Per quanto riguarda le Schede di Sicurezza, si rinvia alla lettura dell’Articolo 31 del Regolamento che si riporta nel prosieguo (vedere, in particolare, i commi 1, 2, 3 e 4) e alla circolare associativa n. 60, del 27 giugno 2007 che, a sua volta, ha in allegato la circolare n. 15, del 31 gennaio 2003. Articolo 31 Prescrizioni relative alle Schede di Dati di Sicurezza “1. Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II: a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, o b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII, o c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). 2. Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo, in forza degli articoli 14 o 37, di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza, si accerta che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione. Se la scheda di dati di sicurezza è compilata per un preparato e l'attore della catena d'approvvigionamento ha predisposto una valutazione della sicurezza chimica per tale preparato, è sufficiente che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per il preparato, anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole sostanze presenti nel preparato. 17 ASSOFERMET 3. Il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando un preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene: a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1% in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente o b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a), o c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro. 4. Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico sono corredati di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente. 5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. 6. La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci: 1. identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa; 2. identificazione dei pericoli; 3. composizione/informazioni sugli ingredienti; 4. misure di pronto soccorso; 5. misure di lotta antincendio; 6. misure in caso di rilascio accidentale; 7. manipolazione e immagazzinamento; 8. controlli dell'esposizione/protezione individuale; 9. proprietà fisiche e chimiche; 10. stabilità e reattività; 11. informazioni tossicologiche; 12. informazioni ecologiche; 13. considerazioni sullo smaltimento; 14. informazioni sul trasporto; 15. informazioni sulla regolamentazione; 16. altre informazioni. 7. Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 37 18 ASSOFERMET riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza che contempli gli usi identificati e comprenda le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3. Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati. Un distributore trasmette i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi per i quali ha trasmesso le informazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2. 8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica. 9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze: a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; c) allorché è stata imposta una restrizione. La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come "Revisione: (data)" è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.” 14 § Importazione di Rottame da Paesi Terzi Il 12 luglio 2007, è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1013/2006, ai sensi del quale le importazioni di Rottami ferrosi e/o non ferrosi, provenienti da altri Paesi Membri della Comunità o da Pesi Extra CE, devono considerarsi a tutti gli effetti importazioni di “Rifiuti” di cui all’Elenco Verde del citato Regolamento. Com’è noto, il Regolamento REACH, all'Art. 2, comma 2, stabilisce in linea generale che i rifiuti "non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento". Dal combinato disposto dei due Regolamenti, ne consegue, pertanto, che gli Importatori di Rottame, classificato come “Rifiuto”, da Paesi Terzi (così come i soggetti che acquistano da Paesi membri della UE) non sono assoggettati agli adempimenti del REACH (vedere tuttavia il paragrafo successivo). 19 ASSOFERMET 15 § Problematiche legate alla successiva trasformazione del Rottame ferroso/non ferroso da Rifiuto in MPS (Materie Prime Secondarie) Com’è noto, la normativa italiana in ambito "Rifiuti" mantiene, tuttora, alcune rilevanti specificità, tra cui il riconoscimento dello status di “Materie Prime Secondarie” per il Rottame ferroso e/o non ferroso derivante da operazioni di recupero e rispondente agli Standard merceologici previsti, destinato alle acciaierie/fonderie per l’ottenimento di quelle che il REACH definisce come "Sostanze recuperate". Le Materie Prime Secondarie, rappresentano quindi, nel nostro Paese, un passaggio funzionale e propedeutico per l’ottenimento di “Sostanze recuperate” (vedere il Capitolo 3 della presente Guida): in altre parole, ai sensi della normativa vigente, esse costituiscono un passaggio imprescindibile per il recupero/riciclo del Rottame classificato “Rifiuto”. In ambito UE, nel nostro settore, il recupero, ai sensi della Direttiva sui “Rifiuti” 2006/12/CE, comprende le operazioni di R4 “riciclaggio e/o recupero di metalli e composti metallici”, che terminano con la rifusione da parte di acciaierie e fonderie e l’ottenimento di nuovi prodotti siderurgici/metallurgici. Da queste due combinate considerazioni, il Rottame (“Rifiuto”) trasformato in MPS dovrebbe risultare, conseguentemente, escluso dall’ambito di applicazione del REACH, in quanto le MPS rappresentano un mero passaggio intermedio dai “Rifiuti” alle “Sostanze recuperate”, ossia un passaggio intermedio tra due espresse esclusioni previste dal Regolamento, vale a dire quella relativa ai “Rifiuti” e quella concernente le “Sostanze Recuperate” (Esenzione). A questo proposito, pare opportuno ricordare che la distinzione tra il Rottame classificato come "Rifiuto" e il Rottame MPS è squisitamente formale e non sostanziale, in quanto le operazioni di recupero a cui i Rottami sono sottoposti per la trasformazione in MPS, di fatto, non ne modificano la loro natura chimica, che rimane immutata. Il Rottame trasformato in MPS non dovrebbe, pertanto, sottostare agli obblighi di registrazione ai sensi del REACH, in quanto ciò trascenderebbe dagli scopi stessi del Regolamento, poiché le operazioni dalle quali sono generate sono assorbite dal concetto di recupero, così come più sopra definito dalla normativa comunitaria. L’eventuale obbligo di registrazione del Rottame come MPS, non solo non garantirebbe maggiore protezione e tutela per l’ambiente e la salute umana ma, addirittura, contrasterebbe con le finalità del Regolamento, che prevedono la necessità di “garantire la praticabilità e preservare gli incentivi al riciclaggio e al recupero”, punto (11) dei Considerando. Vanno, inoltre, considerate le notevoli difficoltà intrinseche e pratiche, sul campionamento e l'effettuazione delle analisi chimico/fisiche sulle diverse tipologie di rottami presenti nei vari cumuli alla rinfusa. 20 ASSOFERMET Il Rottame ferroso e/o non ferroso, infatti, continua a mantenere, anche dopo la trasformazione formale in MPS, le caratteristiche chimiche iniziali della lega metallica da cui è composto a seconda dei casi, essendo stato sottoposto esclusivamente ad operazioni di selezione/cernita e/o di trattamento, di tipo meccanico (cesoiatura, pressatura, frantumazione, ecc.....), che non ne modificano la natura chimica originaria. Si rammenta che le leghe metalliche in forma massiva, sono materiali che si presentano omogenei sia su scala macroscopica che microscopica, in quanto costituite da due o più elementi intimamente legati a livello microstrutturale: i singoli elementi costituenti ogni lega metallica non possono quindi essere rilasciati svincolandosi dalla lega in condizioni di normale utilizzo, proprio in quanto legati nel reticolo cristallino. Al fine di avvalorare quanto sopra complessivamente esposto, si evidenzia e si aggiunge quanto segue: • la trasformazione da Rottame "Rifiuto", in Rottame "MPS", avviene, attraverso operazioni di Recupero autorizzate ai sensi della normativa vigente sui "Rifiuti" (D.Lgs. n. 152/2006) e, più precisamente, con riferimento alle operazioni rientranti nella voce "R4 Riciclaggio/recupero di metalli e composti metallici" (le operazioni di riciclaggio/recupero sono state riprese nella "Guida alla Registrazione" del Reg. REACH, alla pagina 32); • la trasformazione da Rottame "Rifiuto", in Rottame "MPS", avviene presso appositi impianti di recupero autorizzati ai sensi della normativa sui "Rifiuti" [Regime ordinario: Artt. 208, 209, 210 del D.Lgs. n. 152/2006. Regime semplificato: Artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006]; • l'assoggettamento al REACH del Rottame ferroso e/o non ferroso, finirebbe pertanto per disincentivare, intralciare e ostacolare le relative attività di recupero. In estrema sintesi, sembrano essere più d'una le ragioni per le quali il Rottame ferroso e/o non ferroso, anche se classificato come Materia Prima Secondaria (MPS) dopo l'effettuazione delle operazioni di recupero di Rottame originariamente "Rifiuto", dovrebbe essere ritenuto esentato dall'ambito di applicazione del REACH: • in quanto la trasformazione in MPS avviene esclusivamente attraverso trattamenti meccanici a freddo (selezione, cernita, adeguamenti volumetrici in genere, come la cesoiatura, la pressatura, ecc....); • in quanto la trasformazione da Rottame "Rifiuto", in Rottame "MPS", non comporta in alcun caso una modifica della loro natura chimica originaria (vale a dire, non comporta una modifica della diversa lega metallica di cui sono composti, costituita da due o più elementi legati tra loro in modo tale da non poter essere separati con mezzi meccanici); 21 ASSOFERMET • in quanto rientrante nell'esenzione di cui all'Art. 2, comma 7, lett. d), del Regolamento REACH [trattasi, infatti, di sostanze già registrate, contenute nella lega metallica di cui sono composte le varie tipologie di rottami ricevuti come "Rifiuti"]; • in quanto l'assoggettamento al REACH finirebbe per determinare l'obbligo di registrazione delle sostanze in essi contenute (nei Rottami trasformati in MPS) da parte del produttore UE (gli impianti di recupero autorizzati dei "Rifiuti" in parola), vale a dire delle medesime sostanze contenute nei Rottami inizialmente ricevuti presso gli impianti a titolo di "Rifiuti", i quali, al contrario, com’è noto, sono esclusi dal REACH ai sensi dell'Art. 2, comma 2. In pratica, in questo modo, si svuoterebbe di ogni contenuto e valenza l'esclusione in parola, facendo rientrare in seconda battuta, nell'ambito di applicazione del REACH, ciò che il Legislatore comunitario ha voluto espressamente escludere. A tale proposito, anche per quanto riguarda la trasformazione in MPS del Rottame di provenienza Extra UE (da Paesi Terzi), si sottolinea che indubbiamente il Regolamento REACH, alla lett.d), comma 7, dell'Art. 2, attribuisce prevalenza al concetto di recupero all'interno della Comunità, a prescindere dall'origine della Sostanza oggetto di recupero. Va da sé che, la Sostanza in parola, dovrà risultare come già registrata. 15.1 § Bozza di Documento della Commissione UE su “Waste and recovered substances” Ciò premesso, si segnala che la Commissione UE sta vagliando la situazione normativa attinente ai Rifiuti e alle “Sostanze recuperate” nell’ambito del REACH, al fine di chiarire i dubbi esistenti. A tal fine, presso la Commissione è in via di predisposizione un apposito Documento (“Waste and recovered substances”) che, allo stato attuale, è ancora in bozza. Nel riportare qui di seguito alcuni passi (stralcio) del citato Documento (Paragrafo 3.1.1.) si evidenzia che: le considerazioni espresse dalla Commissione UE all’interno del citato paragrafo fanno necessariamente riferimento al quadro normativo comunitario vigente, senza scendere nel dettaglio delle singole realtà nazionali, tra cui la nostra; il Documento esordisce partendo dal presupposto che buona parte dei processi di recupero, come ad esempio il riciclaggio mediante procedimenti meccanici, quali la cernita o la frantumazione, non comportano una modificazione della composizione chimica delle Sostanze contenute. 22 ASSOFERMET EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT Directorate D - Water, Chemicals & Cohesion ENV.D.1 - Chemicals DIRECTORATE-GENERAL FOR ENTERPRISE AND INDUSTRY Directorate G - Chemicals, Metals, Forest-based & Textile Industries ENTR.G.1 – REACH Brussels, 2 June 2008 Doc: CA/24/2008 4th Meeting of the Competent Authorities for the implementation of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) 16-17 June 2008 Centre A. Borschette - Rue Froissart 36, - 1040 Brussels, Belgium Concerns: Agenda item: Action requested: Waste and recovered substances 6 Member States are requested to take note of the interpretations taken and, if appropriate, provide comments at the CA meeting of 16/17 June 2008. Written comments, in particular also by concerned stakeholders, are invited by 7 July 2008. ….. (omissis…)…... 3.1.1. Is recovery a manufacturing process? A first question for clarification is whether recovery is a manufacturing process or not. Article 3(8) defines manufacturing as “production or extraction of substances in the natural state”. Substances that have undergone a chemical modification during the waste and recovery process (e.g. slags, creation of methane during “feedstock recycling” of polymers, creation of biogas, production of compost) clearly fulfil this definition. However, many recovery processes do not modify the chemical composition of substances (in particular mechanical recycling, e.g. sorting and crushing materials, re-melting them without chemical modification). Article 2(2) states that waste is not a substance, preparation or an article under REACH. However, once recovered (once it has ceased to be waste), the material will be a substance, preparation or an article under REACH. Consequently, the question arises whether recovered substances, preparations or articles can be seen as a continuation of the originally manufactured substances, preparations or articles. If this is not the case, the question arises through what process if not manufacturing these materials would again become substances, preparations or articles. The recovery process cannot be a “use” because Article 3(24) defines “use” as “any processing, formulation, consumption, storage, keeping, treatment, filling into containers, transfer from one container to another, mixing, production of an article or any other utilisation”. All recovery processes that lead to non-waste 23 ASSOFERMET pre-suppose that a substance, preparation or article have been generated before. Moreover, this would mean that a user of a recovered substance or preparation would automatically be a downstream user, as Article 3(13) defines a downstream user as “any natural or legal person [...] other than the manufacturer or the importer, who uses a substance [...]”. It would, however, be impossible for such downstream users to fulfil their obligations (e.g. under Article 5 making sure that any substances they place on the market have been registered up the supply chain), as the supply chain is interrupted during the waste stage. Article 2(7)(d) allows exemptions from registration obligations under certain conditions. This also means that REACH assumes that unless those conditions are fulfilled, recovered substances would, at least in principle, be subject to registration obligations. As only manufactured substances are subject to registration obligations, this means that recovery is seen at least in principle as a manufacturing operation. This also includes cases where the substance is actually the same as the one that has been registered before, as Article 2(7)(d) implies that such substances have to be registered in cases where the information required by Articles 31 and 32 is not available to the establishment undertaking the recovery. Moreover, in paper CWG/28/2007, the question was raised at what stage in the recovery process REACH obligations start to apply. Recovery processes often take place in several steps, where only the last step will result in a material that will no more be waste but a recovered substance. Therefore, all recovery steps which do not yet result in a non-waste material are parts of the waste treatment process which is subject to waste legislation but not to REACH. As REACH covers manufacturing of substances, it will therefore apply only to the last step in the recovery process, i.e. the step which results in a non-waste (unless this process is covered by any of the exemptions under REACH). For all these reasons, any other interpretation than that (final) recovery is a form of manufacturing of substances creates legal uncertainty as to the status and obligations of such recovered substances under REACH. Taking the interpretation that (final) recovery is a manufacturing process creates a more consistent and clear approach towards treatment of recovered substances and avoids such problems. Therefore, recovery is in the following considered as a manufacturing process whenever it results in the generation of (non-waste) substances. 24 ASSOFERMET 16 § Importazione da Paesi Terzi di Preparati a cura di “grossisti” di Ferramenta Si richiama l’attenzione delle imprese Associate che importano da Paesi Terzi merci costituite, ad esempio, da vernici, colle, grassi, oli, solventi, ecc…, contenenti o non, sostanze pericolose, che ai sensi della normativa in esame, i citati prodotti sono da considerarsi “Preparati” e, pertanto, assoggettati agli obblighi di Pre-registrazione e Registrazione. Ciò premesso, si raccomanda alle Aziende interessate del settore un attento esame degli elenchi dei prodotti importati da Paesi Terzi (Extra UE), al fine di verificare o meno la presenza di Preparati/Articoli rientranti nel campo di applicazione del REACH. °°°°°° Regolamento CE “REACH” Tabella Obblighi degli Importatori/ Fabbricanti e Acquirenti di Preparati/Articoli La tabella sottostante si riferisce, oltre che alle ghise ed alle ferro-leghe: ai prodotti grezzi (di metalli non ferrosi e loro leghe o di acciaio), in quanto leghe metalliche, definite dal Regolamento “REACH” Preparati speciali [Articolo 3, punto 41)* - Considerando punto (31)** - Reg. CE n. 1907/2006]; ai prodotti ottenuti in uno stadio successivo di trasformazione/lavorazione (di metalli non ferrosi e loro leghe o di acciaio) in quanto Articoli. Si precisa che sono i singoli elementi metallici (le Sostanze) che compongono la lega a dover essere assoggettati alla Pre-registrazione dal 1° giugno al 30 novembre 2008 (e successivamente, eventualmente Registrati): • qualora prodotti (Sostanze) nella UE (ai fini del REACH il territorio UE - 27 Paesi Membri - risulta allargato alla Norvegia, all’Islanda e al Lichtenstein, in quanto aderenti all’European Economic Area – EEA); • o importate (Sostanze) da Paesi terzi; 25 ASSOFERMET per una quantità superiore o uguale ad 1 tonnellata all’anno. Per completezza di informazione, si precisa che tra i prodotti grezzi di cui sopra, si intendono, altresì, i prodotti prevalentemente composti da un unico elemento metallico (ad es.: alluminio greggio, non legato, al 99% in peso). AVVERTENZA IMPORTANTE La Tabella che segue, con le indicazioni in essa contenute, è basata sulle valutazioni che la commissione Europea ha espresso con la “Guida agli Articoli”, che dà attuazione al RIP 3.8 (Reach Implementation Project), nella quale sono contenute le indicazioni circa gli obblighi dei Produttori UE/Importatori da Paesi Terzi di leghe metalliche, nelle varie forme, incluse le indicazioni relative ai prodotti non in forma grezza provenienti dalla siderurgia e dalla metallurgia non ferrosa. ***** Soggetti tenuti agli adempimenti del REACH Importatori di Ferro-leghe Produttori UE di Ferro-leghe Pre-registrazione (ed eventuale successiva Registrazione) della Sostanza E’ un utilizzatore a valle della Sostanza? SI NO NO SI se il Produttore extraeuropeo ha un Rappresentante europeo nominato ai fini degli obblighi del REACH. SI (≥ 1 t/anno) NO SI NO NO se il Produttore extraeuropeo ha un Rappresentante europeo nominato ai fini degli obblighi del REACH. SI (≥ 1 t/anno) SI Importatori di Ghise Produttori UE di Ghise 26 NO ASSOFERMET Importatore di Prodotti grezzi da metallurgia non ferrosa primaria (catodi, billette, placche, pani, lingotti…) o da siderurgia a ciclo integrale (lingotti, bramme, blumi, billette) Importatore di Prodotti grezzi da metallurgia non ferrosa secondaria(1) (lingotti, pani, billette, etc…) o da “elettrosiderurgia”(1) (lingotti, bramme, blumi, billette) Produttore UE di Prodotti grezzi da metallurgia non ferrosa primaria o da siderurgia a ciclo integrale Produttore UE di Prodotti grezzi da metallurgia non ferrosa secondaria(1) o da “elettrosiderurgia” (1) [articolo 2, comma 7, lett. d)] SI NO NO SI se il Produttore extraeuropeo ha un Rappresentante europeo nominato ai fini degli obblighi del REACH. SI NO NO se il Produttore extraeuropeo ha un Rappresentante europeo nominato ai fini degli obblighi del REACH. SI SI (≥ 1 t/anno) NO NO se il Prodotto ha la stessa identità chimica di una lega contenente sostanze già registrate da un Produttore primarista UE o da un Importatore UE o da un Rappresentante di un Produttore extra UE. SI NO SI: • se non c’è alcun Produttore UE o un Rappresentante di un Produttore extra UE che ha già pre-registrato le Sostanze contenute; • se il Prodotto non ha la stessa identità chimica delle Sostanze già registrate. (1) produzione da rottame. 27 ASSOFERMET Importatore di Prodotti in forma di coils, laminati, profilati, barre, ecc…. Acquirente (Distributori inclusi) di Prodotti grezzi da metallurgia secondaria(1) o da “elettrosiderurgia” (1) [articolo 2 comma 7 lett. d)] da Produttori UE Acquirente (Distributori inclusi) di Prodotti in forma di coils, laminati, profilati, barre, ecc… da Produttori UE NO Se non sono destinati a rilasciare Sostanze durante il loro utilizzo. SI NO SI NO Se non sono destinati a rilasciare Sostanze durante il loro utilizzo. SI Scadenziario REACH In sintesi, il Regolamento fissa le seguenti date di scadenza ai fini della Registrazione: • 1° giugno 2008: diventa operativa l'Agenzia europea delle sostanze chimiche con sede a Helsinki; • dal 1° giugno 2008, al 30 novembre 2008: ha luogo la fase di preregistrazione delle sostanze; • 30 novembre 2010: scade il termine per la registrazione delle seguenti sostanze: - quelle prodotte o importate in quantità superiore a 1000 tonnellate/anno; - quelle cancerogene, mutagene e tossiche per l'apparato riproduttivo (CMR categorie 1 e 2) che siano prodotte od importate in quantità superiore a 1 tonnellata/anno; - quelle classificate molto tossiche per gli organismi acquatici, prodotte od importate in quantità superiori a 100 tonnellate/anno. • 1° giugno 2013: scadenza del termine di registrazione delle sostanze prodotte od importate in quantità superiore o uguale a 100 tonnellate/anno; • 1° giugno 2018: scadenza del termine di registrazione delle sostanze prodotte od importate in quantità superiore o uguale a 1 tonnellata/anno. 28 ASSOFERMET Esenzioni ed esclusioni All'articolo 2, comma 2, viene precisato che i rifiuti: • "non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento". Si evidenzia, inoltre, che dall’obbligo di registrazione sono esentate le sostanze dell’Allegato V, tra cui: • “le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate: minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, clinker/cemento, gas naturale, gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas del processo e relativi componenti, petrolio greggio, carbone coke.” ****** Articolo 3, punto 41) - Reg. CE n. 1907/2006 * Lega: un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici. Considerando (31) del Reg. CE “REACH” - Reg. CE n. 1907/2006 ** La Commissione, in stretta cooperazione con l'industria, gli Stati membri e le altre parti interessate, dovrebbe elaborare orientamenti per soddisfare i requisiti del presente regolamento relativi ai preparati (in particolare riguardo alle schede di dati di sicurezza che includono scenari d'esposizione), compresa la valutazione delle sostanze incluse nei preparati speciali - quali i metalli contenuti nelle leghe. Nel fare ciò, la Commissione dovrebbe tenere pienamente conto dei lavori svolti nell'ambito dei RIP e dovrebbe includere gli orientamenti necessari in materia nel pacchetto d'orientamento generale REACH. Tali orientamenti dovrebbero essere disponibili prima dell'applicazione del presente regolamento. 29 ASSOFERMET Allegato A Testo Paragrafo 3 della “Guida agli Articoli” 3 DECIDING WHAT IS AN ARTICLE UNDER REACH "Article means an object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than its chemical composition;" (REACH, Article 3(3)). In a general understanding, an article is an object composed of one or more substances or preparations given a specific shape, surface or design. It may be produced from natural materials, such as wood or wool, or from synthetic ones, such as polyvinyl chloride (PVC). Substances or preparations may be added to give an article its special properties. Most of the commonly used objects in private households and industries are articles, e.g. furniture, clothes, vehicles, books, toys, kitchen equipment, and electronic equipment. In order to determine whether or not an object fulfils the definition of an article under REACH sometimes a deeper assessment of an object’s function and its properties is needed. An article is to be understood as the article as produced or imported. It may be very simple, like a wooden chair but could also be rather complex, like a computer, consisting of several parts, which are also considered articles when produced or imported13. It may be particularly difficult to decide if an object is an article or if it is a substance or preparation when assessing different stages in raw materials processing. Furthermore, when substances or preparations are enclosed in an object it may be difficult to decide if they are to be considered an integral part of an article (like e.g. the liquid in a thermometer) or if they are not an integral part of an article (for example an aerosol in a spray can, ink in a printer cartridge). In these cases, the elements of the article definition in the sections below should be looked at in more detail, including the essential and decisive elements of the article definition. Appendices 2 and 3 contain examples of borderline cases illustrating the decision making process. 3.1 The function of an object The function of an object, which may or may not be an article, is determined by what its producer/supplier wants it to be used for and what the person acquiring it expects it to do. For many objects there is no doubt about what their function is, for example the function of scissors is to cut, the function of brooms is to sweep, the function of a radio is to receive and amplify the programme of the radio station etc. The function is thus either obvious or could be evidenced by the object’s labels, use instructions etc. If it is difficult to decide whether or not an object is an article it may be necessary to further analyse what its function is: The function refers to the basic principle determining the use of the object. It may be helpful to define the result of using an object to identify its function and pay less attention to the quality of the result. For example, the principle behind a printer cartridge is to bring ink onto paper. A higher 30 ASSOFERMET degree of technical sophistication of the object ‘printer cartridge’ may improve the functioning and the quality of the result but it does not change the function as such. Further considerations on the function of articles are given in Section 3.3.2. Dissenting views (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/dissenting_en.pdf), questioning the application of the 0.1 % threshold to the entire article have been notified by 6 Member States in writing (Austria, Belgium, Denmark, France, Germany and Sweden) and publication of this part of the guidance document was not endorsed by these Member States. 13 For these reasons, the term “function” in the article definition should be interpreted as meaning the basic principle determining the use of the object rather than the degree of technical sophistication determining the quality of the result. 3.2 The shape, surface and design of an object The elements shape, surface and design represent the physical appearance of an article and can be understood as other than chemical characteristics. Shape means the threedimensional form of an object, like depth, width and height. Surface means the outmost layer of an object. Design means the arrangement of the ‘elements of design’ in such a way as to best accomplish a particular purpose. The design of a textile may be determined by the twist of fibres in the yarn, the weave of threads in a fabric and the treatment of the surface of the textile. An object may be built up with a high level of sophistication of these characteristics. Nevertheless, characteristics simply improving the function of an object but not as such changing the function should not be overestimated for the reasons explained in section 3.1. 3.3 Workflow for deciding if an object is an article or not The workflow provides guidance on deciding if an object is an article or not. It assists in deciding if an object is an article or not in particular when there are doubts concerning: 1) The borderline in the sequence of processing natural or synthetic materials to final articles, in particular deciding on 'semi-finished products'; 2) The borderline between substances/preparations in special containers / on special carrier material and substances/preparations being (integral) parts of an article. Figure 2 Decision taking on the article definition (il diagramma di cui alla Fig. 2 è consultabile nel testo della “Guida agli articoli” nella Sezione dedicata al REACH sul Sito internet associativo). 3.3.1 Borderline in the sequence of processing natural or synthetic materials to final articles When materials are processed, there is a certain point in the processing, where they change from being a substance/preparation to being an article. In some cases there may be doubts on when exactly this transition occurs. The following approach should be seen as decision help in support of the application of the article definition when deciding on these types of cases. The following steps may be taken. 31 ASSOFERMET As a general principle, the article definition should be applied, which is a two step process: 1. Determine the function(s) of the material by assessing the technical features of the material in relation to the intended function by the seller as well as the buyer of the material. 2. Decide on what is more relevant for the function, the shape/surface/design or the chemical composition. If you can unambiguously conclude that the shape/surface/design are more relevant for the function than the chemical composition, the (form of the) material that you are assessing is an article. If the shape, surface or design is of equal or less importance than the chemical composition, it is a substance or preparation. In this respect it is however always important to recall the basic requirement given in the definition of an article, cf. Art. 3(3), that the shape, surface or design of the material in question must be deliberately determined and given during production. If you are in doubt, you may use the following indicative questions in order to better determine whether or not the material is an article. These questions can only be used to support the evaluation of the importance of the chemical composition versus the shape/surface/design in relation to the function and thus facilitate the application of the article definition to raw materials. Not all questions may apply to all raw materials and processes and the weight of evidence of the answers to the questions may vary from case to case. It is also possible that some answers are contradictory. In concluding whether the raw material is an article or not, the various relevant indications should be considered and not only one question or consideration. Does the material in question have a function other than being further processed? If the material predominantly has other functions (i.e. end-use functions), then this may bean indication that it is an article according to the definition of REACH. Does the seller place the material on the market and/or is the customer mainly interested in acquiring a material because of its chemical composition or its shape/surface/design? If the material is mainly put on the market or acquired because of its shape/surface/design, this is an indication that the material is an article. After which processing step is the function determined to a larger degree by the shape/surface/design (e.g. polymer pellet is converted to film)? A comparison of the material’s properties and general shape before and after the different processing steps may be helpful to identify the transition point. 32 ASSOFERMET ‘Light processing’ such as drilling, grinding or bending may improve or modify a material’s shape, surface or design for carrying out a function and is thus frequently applied to materials which are already articles. Does the chemical composition of the material as such remain similar in the next processing steps as a change may indicate the material being a preparation? The fact that the chemical composition of a raw material is significantly changed, e.g. additives are added to a polymer, may be an indication that the material is still a preparation. It should be noted however that the fact that a given material in itself does not change its chemical composition and properties cannot be used as an indication of the material being an article. Surface treatment of raw materials which are articles may result in a change in its overall chemical composition, however not in the status of the material being an article. Examples are printing onto the surface, painting, applying coatings, etc. Some finishing other than surface treatment may change the chemical composition, but not the status of the material being an article, e.g. dyeing of fibres. Examples are given in Appendix 3 (vedere nel prosieguo). 3.3.2 Borderline between substances/preparations in special containers / on special carrier materials and substances/preparations being (integral) parts of an article An object may consist of a special container or a special carrier, which is normally a solid material and may be constructed as very simple or highly sophisticated objects and • • solid, liquid or gaseous substance(s) and/or preparation(s), which could be (integral) part of an article. For determining whether the chemical content of an object is an integral part thereof (and therefore the object as a whole is an article as defined under REACH) or if it is a substance / preparation for which the rest of the object functions as container, a closer examination is necessary. Stralcio dell’Allegato III della Guida agli Articoli 1 - METAL PROCESSING - SHOWN FOR ALUMINIUM PRODUCTS AS EXAMPLE The example of aluminium processing is included to show the transition point in the processing of bauxite to final aluminium products. It should be noted that the processing of other metals (for example iron/steel) may show different transition points. The following figure shows the different processing stages and the respective status of the raw material. 33 ASSOFERMET Aluminium products Natural raw material Mineral ore (bauxite) extraction substance Alumina Al2O3 electrolysis substance (metal) Aluminium preparations Aluminium alloy casting into shapes casting into ingots Rolling ingots Extrusion ingots Rolling and further treatment articles Sheet (coils) Extrusion Extrusion profile Cutting, forming, coating Final aluminium product Alluminium alloy cast piece Cutting, forming, coating Final aluminium product Grinding, drilling, surface treatment Final aluminium product Figure 7 Example of the general transition point from mineral to final aluminium article (45) (45) Note the exceptions as indicated in the text! The transition point from preparation to article is set between rolling ingots and sheets, extrusion ingots and extrusion profiles and aluminium alloy and alloy cast pieces. The decision process as supported by the indicative questions in the main guidance (See Section 3.3.1) could be as follows. 34 ASSOFERMET Table 11 Indicative criteria in aluminium raw material processing (coils, profiles) Material Question Rolling and Extrusion Ingots Coil/extrusion profile Final product, e.g. coated sheet/final product Does the material in question have a function other than being further processed? No Aluminium extrusion profiles can often be directly used in construction works indicating that they should be considered articles. Extrusion profiles not having an end-use function should be considered preparations. Yes The coated sheet could be used for construction of vehicles. NB! Other metal alloy coils may need considerable further processing, which may Indicate that they should be considered preparations rather than articles. Does the seller put the material on the market and/or is the customer mainly interested in acquiring a material because of its chemical composition or its shape/surface/design? Seller/buyer of rolling ingot offers/acquires a certain chemical composition. The shape of the ingot determines the nature of next Processing step (rolling), but is not considered more important than the chemical composition. If the buyer of a sheet is most interested in buying a material with a specific shape and surface (flat sheet) for the purpose of its end use, then the material may be considered as an article. However, if the shape and surface (flat sheet) is mainly purchased for the convenience of transforming the shape, surface or design, then it is an indication that the material should be considered as a preparation. After which processing step is the function determined to a larger degree by the shape/surface/design? Before rolling / extruding, the ingots have no specific form. After the rolling / extrusion they are significantly enlarged and have a totally different shape, which is created deliberately during the process. Does the chemical composition of the material as such remain similar in the next processing steps as a change may indicate the material being a preparation? The chemical composition of the rolling ingot is not changed during the further Processing Modified extrusion profiles could be used in several applications such as tubes or, when anodised, as door and window frames. The shape, surface and design of the material is normally of more importance for the buyer than the chemical composition. . The processing of coils to sheets and of extruded profiles to doors and window frames consists of e.g. cutting, forming, coating. The materials have more or less the same shape before and after the process (‘light processing'). The chemical composition of the sheet could be changed during further processing (e.g. application of surface coating) The overall chemical composition of the object may change in that substances may be added to the sheet/ extrusion profile, wire. Similar raw material type in the form of metal and alloy semi-finished products as coil and profile are: bars, blanks (e.g. cut, machined, pressed, etc), coil (coated and uncoated), extrusion profiles,films and filaments, foil and ribbons, forgings, plate, pipe and tube (cast, seamless and welded), pipe and tube fittings, sintered semi-finished and 35 ASSOFERMET final products, sheet and strip (coated and uncoated), stampings, wire rod and wire (coated and uncoated). Conclusions on aluminium alloy rolling ingots/coils Rolling ingots do not normally have an end-use function indicating that these would normally be preparations. It is ambiguous and case-dependent whether a coil has an end-function in itself. In any case a cutting or stamping process is required for achieving a definite function. As this would generally be considered as light processing, this question indicates towards the coil being an article. The interest of the buyer/seller in chemical composition versus shape/surface and design generally changes between the ingot and the coil/profile. Although the composition plays a role with regard to the quality of the material, the buyer would primarily look for the form of the objects. In the case of the rolling ingots, the shape is considered important (determines the next processing step), but normally not more important than the chemical composition. This is an indication that the ingot is a preparation, whereas the coil is normally an article. Whereas the rolling ingots only determine into which type of processing the raw material is introduced next, the form of the coil already determines that only sheets can be produced from it. The rolling process significantly changes the form of the ingots in many ways. The cutting / stamping and further processing of the coil only results in modifications of that basic shape and can be regarded as light processing. ‘Limited processing’ in the sector covers for example cutting, drilling, bending, piercing, surface treatment, coating, etc, but excludes processes such as melting, extrusion, sintering, etc, where the formed shape is destroyed or significantly changed. This is an indication that the process, after which the status of the raw material is changed, is the rolling into sheets/coils. The basic chemical composition of the material (aluminium alloy) is not changed during the entire processing, although through coating or surface treatment (e.g. anodising) or lubrication (e.g. greasing, oiling, etc) substances / preparations may be added. This question is not a helpful indicator in this example, as it does not give clear indications on the raw material’s status. Conclusions on aluminium alloy extrusion ingots/profiles Already the first question gives an unambiguous indication for the extrusion ingots having no endues function and therefore indication for being preparations, whereas the extrusion profiles, which can be used directly to fulfil a distinct function, have a clear indication for being articles. The interest of the buyer/seller in chemical composition versus shape/surface and design generally changes between the ingot and the profile. The shape of the extrusion ingots is irrelevant with regard to the extrusion profile, thus the buyer of the ingots would only be interested in the chemical composition of the material. This is a clear indication that the ingots are preparations. 36 ASSOFERMET The extrusion process significantly changes the form of the ingots in many ways, whereas the processing steps carried out with the extrusion profiles only result in modifications of that basic shape. This shows that the transition point of the material should be after the extrusion process. The basic chemical composition of the material (aluminium alloy) is not changed during the entire processing, although through coating or surface treatment (e.g. anodising) or lubrication (e.g. greasing, oiling, etc) substances / preparations may be added. Also in this case, the question is not helpful in determining the transition point. Table 12 Indicative criteria in aluminium raw material processing (cast piece). Material Question Does the material in question have a function other than being further processed? Alloy ingots for remelting Alloy cast piece Final aluminium product No Yes Castings (alloy cast pieces) are produced close to the required finished design and Yes Aluminium final products are used in the construction of vehicles, domestic appliances and, shape and only require further light processing. when anodized, for architectural And building applications. The buyer of an alloy cast piece (casting) is interested in it having already the basic shape and design. The shape, surface and design of the material is normally of more importance for the buyer than the chemical composition. Does the seller put the material on the market and/or is the customer mainly interested in acquiring a material because of its chemical composition or its shape/surface/design? Seller/buyer of alloy remelting ingots offers / acquires a certain chemical composition rather than a certain shape. The shape of the ingot does not determine the nature of next processing steps (melting and casting). After which processing step is the function determined to a larger degree by the shape/surface/design? As the shape of alloy remelting ingots is entirely lost during the melting process, they have no specific form. After casting, a totally different shape is developed, which is created deliberately during the process. Does the chemical composition of the material as such remain similar in the next processing steps as a change may indicate the material being a preparation? The chemical composition of the alloy remelting ingot is not changed during the further processing The chemical composition is (normally) of less importance as compared with the shape/surface/design. The processing of alloy cast pieces (castings) to finished products consists of e.g. grinding, drilling, surface treatment. The materials have more or less the same shape before and after the process (‘light processing'). The chemical composition of the alloy cast piece (casting) could be changed during further processing (e.g. anodizing) The overall chemical composition of the object may change in that substances may be added to the alloy cast piece (casting). Similar raw material types as the aluminium alloy cast piece: castings (e.g. centrifugal, die, investment, sand, etc), continuous cast shapes (e.g., bars, billets, blooms, rounds, slabs), A case-by-case consideration should normally be done to make the final decision on a material’s status. The examples of the metal industry show that it is not always a straight forward decision whether or not a raw material has a function that is determined by its shape, surface or design. This is particularly true, when an object could be used either for an 37 ASSOFERMET end use or for further processing and where the further processing is only modifying the shape. ****** 17§ Pre-registrazione “in house” Tra i numerosi Corsi di formazione destinati ai Soci ASSOFERMET già predisposti dal Centro Reach S.r.l. in collaborazione con l’Associazione (Nozioni di base sul Reach, Pre-registrazione e Trasmissione delle informazioni lungo la filiera - Partecipazione ai Consorzi - Utilizzo del Software IUCLID5 per la Pre-registrazione), si segnala nuovamente alle Aziende associate che, dietro espressa richiesta dell'Associazione, il Centro Reach si è reso disponibile all'effettuazione del "Servizio di Pre-registrazione in house" (vale a dire dalla loro sede e per il tramite dei loro computer), previa compilazione di un'apposita Scheda contenente le informazioni necessarie sulle Sostanze da sottoporre a Pre-registrazione (vedere la documentazione in allegato alle e-mail trasmesse su questo particolare servizio). ****** La presente Guida è uno strumento complementare e di supporto alle Circolari Associative ed alle e-mail già inviate sull’argomento in esame. Per quanto riguarda le Circolari già inviate su questa materia, si segnalano le seguenti: n. 56 e 60 rispettivamente dell’11 e 27 giugno 2007, n. 83 e n. 84 del 14 novembre 2007, n. 22 del 20 marzo 2008, n. 46 del 26 maggio 2008 e la n. 47 del 30 maggio 2008. Si rammentano, inoltre, le e-mail trasmesse nelle seguenti date: 14 marzo, 14 aprile, 28 aprile, 8 maggio, 26 maggio, 27 maggio, 28 maggio, 30 maggio, 5 giugno, 12 giugno, 16 giugno, 17 giugno e 8 luglio 2008. ASSOFERMET Milano, 9 luglio 2008 38