Guida nell`ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli Non

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Guida nell`ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli Non
Guida
nell’ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli Non
Ferrosi (e loro leghe), Acciai, Rottami e Ferramenta
Seconda stesura - ( 9 Luglio 2008)
Capitolo
1
2
Introduzione
Metallurgia primaria o secondaria - Siderurgia a ciclo integrale o al
forno elettrico (“Elettrosiderurgia”)
3
Sostanze recuperate o riciclate già registrate - Esenzione
4
Pre-registrazione – Effetti/conseguenze
5
Recupero dei metalli ferrosi o non ferrosi e loro leghe
6
Leghe metalliche provenienti dalla Siderurgia a ciclo integrale o
dalla Metallurgia non ferrosa secondaria
7
Articoli con rilascio di Sostanze
8
Articoli nel settore Siderurgico e Metallurgico
9
Articoli – Conclusioni
10
Gli obblighi del Distributore
11
Come prepararsi alla Pre-registrazione
12
Compiti degli Utilizzatori a valle
13
Schede di Sicurezza
14
Importazione di Rottame da Paesi Terzi
15
Problematiche legate alla successiva trasformazione del Rottame
ferroso/non ferroso da Rifiuto in MPS (Materie Prime
Secondarie)
15.1
Bozza di Documento della Commissione UE su “Waste and
recovered substances”
16
Importazione da Paesi Terzi di Preparati a cura di “grossisti” di
Ferramenta
Tabella Obblighi degli Importatori/Fabbricanti e Acquirenti di Preparati
e Articoli
All. A Allegato A
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Pre-registrazione “in house”
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ASSOFERMET
Regolamento “REACH”
Guida nell’ambito di Ghise, Ferro-leghe, Metalli non
ferrosi (e loro leghe), Acciai, Rottami e Ferramenta
Seconda stesura - (9 luglio 2008)
1§ Introduzione
La Comunità Europea, dopo un lungo iter, nel 2006 ha emanato il Regolamento
Europeo n. 1907, il cosiddetto Regolamento “REACH”, inerente la
Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze
Chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals).
Il REACH è entrato in vigore in tutti gli Stati Membri il 1° giugno 2007, ma il
sistema di gestione delle Sostanze chimiche e i relativi obblighi avranno
un’attuazione graduale, entrando a pieno regime nel 2018, ad 11 anni di
distanza.
E’ opportuno affrontare l’argomento evidenziando, sin dall’inizio, che la
normativa coinvolge un ampio ventaglio di imprese e non specificatamente le
sole industrie chimiche.
In breve sintesi, il Regolamento REACH prevede che:
•
tutte le Sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell’Unione
Europea, in quantità superiore a 1 tonnellata l’anno, siano registrate in
una banca dati istituita presso un’apposita Agenzia Europea per le
Sostanze Chimiche (ECHA), con sede a Helsinki;
•
per le Sostanze più pericolose:
1.
si dovrà provvedere a richiedere l’autorizzazione all’uso;
2.
si provvederà alla restrizione all’uso per quelle
maggiormente rischiose o quelle per le quali sussistono
delle valide alternative.
Il campo di applicazione del Regolamento riguarda le Sostanze chimiche
fabbricate o importate nella UE1 in quantità superiore ad 1 tonnellata annua, il
cui numero è stato stimato in 30.000 tipi di Sostanze chimiche.
1
Ai fini del REACH si intendono prodotte nella UE anche le sostanze provenienti dalla Norvegia,
all’Islanda e al Lichtenstein, in quanto aderenti all’European Economic Area – EEA
2
ASSOFERMET
E’ importante evidenziare sin d’ora, che la disciplina del REACH - che prevede
la Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze
Chimiche - coinvolge, non solo i Produttori con sede nella UE, ma anche le
aziende che importano da Paesi Terzi (Extra UE) composti metallici e taluni
prodotti costituiti da leghe metalliche in genere, tra cui, ad esempio, le ghise, le
ferro-leghe e i prodotti grezzi della metallurgia/siderurgia.
L’obiettivo del Regolamento è quello di assoggettare alla registrazione tutte le
Sostanze chimiche, pena il divieto di immetterle nel mercato comunitario, in
base al principio no data-no market: ossia nessuna Sostanza può essere
immessa nel mercato UE, senza previa apposita ed esaustiva informazione.
Gli obblighi previsti dal Regolamento REACH sono inerenti sia alle singole
Sostanze chimiche, in quanto tali, sia in quanto contenute in Preparati ed
Articoli.
Di seguito si riportano le relative definizioni, riportare sulla “Guida alla
Registrazione”:
Sostanza: indica un elemento chimico e i suoi composti. Il termine
Sostanza include sia Sostanze ottenute mediante un processo di produzione
chimica (per esempio, formaldeide o metanolo) che Sostanze nel loro stato
naturale (per esempio, lavanda essiccata). Il termine Sostanza include anche i
suoi additivi e le impurità, quando queste sono parte del suo processo di
produzione, ma esclude i solventi che possono essere separati senza influire
sulla stabilità della Sostanza o senza modificarne la composizione.
Preparato: significa una miscela o soluzione composta da due o più
Sostanze (Art. 3, comma 2, del REACH). Esempi tipici includono vernici, pitture,
inchiostri. I Preparati possono contenere diverse sostanze. I Preparati non sono
la stessa cosa delle Sostanze multicomponente. La differenza tra Preparato e
Sostanza multicomponente risiede nel fatto che un Preparato è ottenuto
miscelando due o più Sostanze senza che si verifichi alcuna reazione chimica,
mentre una Sostanza multicomponente è il risultato di una reazione chimica. Gli
obblighi del REACH si applicano individualmente a ciascuna di queste
Sostanze in funzione del fatto che le singole Sostanze rientrino o meno nello
scopo e campo di applicazione di REACH (ci si riferisce sempre a Sostanze
prodotte o importate in quantità uguale o superire a 1 tonnellata annua).
Nell'ambito del Sistema Armonizzato Globale per la classificazione e
l'etichettatura (GHS), un Preparato è denominato una “miscela”.
Articolo: è il termine per qualsiasi oggetto al quale siano stati assegnati
una forma, una superficie o un design specifici, i quali determinano la sua
funzione in misura maggiore di quanto non faccia la composizione chimica (per
esempio merci fabbricate quali tessuti, chip elettronici, mobili, libri, giocattoli,
apparecchiature per cucine). Gli stessi requisiti si applicano agli Articoli
importati nuovi e usati.
Le leghe metalliche sono inquadrate dal Regolamento come “Preparati
speciali”.
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ASSOFERMET
La definizione di Lega è la seguente:
Lega: un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto
da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente
separati con processi meccanici.
La normativa in esame stabilisce che solo le Sostanze devono essere
registrate e non i Preparati o gli Articoli.
Se è contenuta in un Preparato, ogni singola Sostanza deve essere Preregistrata, e successivamente Registrata, dal Fabbricante o dall'Importatore
della Sostanza o del Preparato al raggiungimento della soglia di 1 tonnellata
all'anno. Le Sostanze che sono state registrate dal Fabbricante o
dall'Importatore e che sono miscelate in un Preparato dall’Utilizzatore a valle
non devono essere nuovamente registrate da quest'ultimo.
2§ Metallurgia primaria o secondaria
Siderurgia a ciclo integrale o al forno elettrico
(“Elettrosiderurgia”)
Prima di proseguire, è opportuno rammentare che i processi produttivi
metallurgici e siderurgici, a seconda dei casi, possono essere sostanzialmente
distinti come segue, in base alle materie prime di partenza:
- la metallurgia primaria, costituita dalla produzione di prodotti grezzi
(lingotti, catodi, billette, placche, pani, etc…) e di semilavorati (fili, corde,
profilati, lastre, nastri, vergella, tubi, etc…) di metalli non ferrosi, a partire
direttamente dai concentrati di minerali metalliferi;
- la metallurgia secondaria (derivante da processi di riciclo e recupero),
costituita dalla produzione di prodotti grezzi (lingotti, pani, billette, barre da
filo, etc….) e di semilavorati (fili, corde, profilati, lastre, nastri, tubi, etc…) di
metalli non ferrosi, a partire dai rottami;
- la siderurgia a ciclo integrale, costituita dalla produzione (previa
trasformazione della ghisa liquida in acciaio) di prodotti grezzi (lingotti), di
semilavorati (bramme, blumi, billette ⇒ semiprodotti), da cui si ottengono
prodotti finiti piani/lunghi di acciaio, a partire direttamente dal minerale di
ferro;
- la siderurgia al forno elettrico (“elettrosiderurgia”), costituita dalla
produzione di prodotti grezzi (lingotti), di semilavorati (bramme, blumi,
billette ⇒ semiprodotti) da cui si ottengono, prevalentemente, prodotti finiti
lunghi di acciaio, ottenuti dalla rifusione di rottami ferrosi (di acciaio).
Ciò premesso, come si è già visto più sopra, si evidenzia che nell’ambito del
REACH, la distinzione tra i prodotti derivanti da uno dei predetti cicli di
produzione appare di estrema rilevanza al fine di esentare o assoggettarli agli
obblighi di pre-registrazione e registrazione.
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ASSOFERMET
3§ Sostanze
recuperate o riciclate già registrate - Esenzione
Il Regolamento REACH [Art. 2, comma 7, lett. d)] esenta, infatti, dalla
registrazione le Sostanze che vengono recuperate all’interno del territorio
della Comunità Europea, sia in quanto tali, sia in quanto – ed è ciò che più ci
interessa in questa sede - componenti di Preparati o Articoli.
Per recupero, si intendono le operazioni individuate nella Direttiva sui “Rifiuti”
2006/12/CE all’Articolo 1(f), tra cui:
•
il riciclaggio e/o il recupero di metalli e composti metallici.
L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), nella sua “Guida alla
Registrazione”, specifica e chiarisce, alle pagine 32 e 33, che il soggetto che
recupera/ricicla è esentato dalla registrazione qualora sussistano
contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
(1) la Sostanza recuperata deve essere già stata registrata.
Conseguentemente se, per qualsiasi motivo, la Sostanza non è stata registrata
durante la fase di fabbricazione o importazione, la Sostanza recuperata deve
essere registrata in seguito all’operazione di recupero prima di essere destinata
ad un nuovo uso;
(2) la Sostanza già registrata deve essere la stessa, cioè avere la stessa
identità chimica e le stesse proprietà della Sostanza recuperata. Se la
Sostanza è stata modificata durante il recupero, ossia non ha più la stessa
identità chimica della Sostanza originaria, la Sostanza recuperata deve essere
registrata;
(3) il soggetto che ha effettuato il recupero/riciclaggio deve assicurare che
le informazioni sulla Sostanza registrata siano disponibili e che tali
informazioni siano conformi alle regole sulle disposizioni relative alle
informazioni nella catena d’approvvigionamento. Le informazioni che deve
possedere il soggetto che recupera/ricicla sono:
•
la Scheda dati di Sicurezza, prevista dall’Art. 31, commi 1 e 3, sulla
Sostanza registrata;
•
altre informazioni sufficienti a consentire agli utilizzatori di adottare misure
di protezione come richiesto dall’Art. 31, comma 4, per la Sostanza
registrata;
•
un pacchetto di informazioni comprendente lo stato della Sostanza
registrata in base alla parte relativa alle autorizzazioni previste dal
REACH, eventuali restrizioni applicabili in ambito REACH, altre
informazioni necessarie per consentire misure di gestione dei rischi
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ASSOFERMET
appropriate e il numero di registrazione, come richiesto dall’Art. 32,
comma 1.
Ciò premesso, le imprese che effettuano operazioni di recupero/riciclaggio di
metalli ferrosi o di metalli non ferrosi e loro leghe [con tali termini, il REACH
intende riferirsi, alle acciaierie al forno elettrico (“Elettrosiderurgia”) e alla
metallurgia non ferrosa secondaria] e che intendono avvalersi di questa
esenzione, dovranno accertarsi che le informazioni sulla Sostanza registrata
raccolte ai fini della conformità al Regolamento REACH, siano a loro
disposizione. In caso contrario, saranno le predette aziende a dover registrare la
Sostanza recuperata.
Tuttavia, si evidenzia che la “Guida alla Registrazione” consiglia comunque ai
predetti soggetti di provvedere alla Pre-registrazione della Sostanza al fine di
evitare – qualora il Produttore/Importatore della Sostanza originaria non abbia
effettuato lui stesso la Pre-registrazione – di dover registrare immediatamente la
Sostanza recuperata senza godere dei benefici e delle proroghe legate alla fase
di Pre-registrazione, rispetto al gravoso obbligo di Registrazione.
4§ Pre-registrazione – Effetti/conseguenze
Si ricorda che al fine di beneficiare della possibilità di prolungare i termini di
scadenza previsti per la Registrazione di Sostanze in quanto tali o contenute in
Preparati (vedere, più oltre, lo “Scadenziario REACH”) è necessario provvedere
alla Registrazione preliminare (Pre-registrazione) che, ai sensi dell’Art. 28, deve
essere effettuata entro un termine compreso tra il 1° giugno e il 1° dicembre
2008 (vedere anche la Guida sulla condivisione dei dati - Paragrafo 3.5 - Preregistrazione e condivisione dei dati e la Guida alla Registrazione Paragrafo 2.2
Pre-registrazione, consultabili sul Sito Internet dell’ASSOFERMET).
Per completezza d’informazione, si evidenzia che di per sé, la Pre-registrazione
non richiede molte informazioni, ma comporta, tuttavia, importanti obblighi.
Infatti, dal 1° gennaio 2009 tutti coloro che avranno Pre-registrato una Sostanza
parteciperanno automaticamente al SIEF (Substance Information Exchange
Forum), il cui scopo consiste :
nella condivisione dei dati e dei test disponibili;
nell’accordo sulla classificazione e etichettatura delle Sostanze Preregistrate;
nella successiva Registrazione in comune della Sostanza (joint
submission).
Questo significa che coloro che Pre-registrano una Sostanza, partecipando al
SIEF:
potranno richiedere agli altri partecipanti le informazioni di cui non
dispongono;
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ASSOFERMET
dovranno rispondere alle richieste degli altri partecipanti e fornire gli
studi di cui dispongono;
potranno individuare collettivamente la necessità di altri studi per
soddisfare le richieste previste dalla successiva Registrazione;
potranno concludere specifici accordi per l’esecuzione di studi, di test
o quant’altro necessario;
dovranno raggiungere un accordo sulla classificazione ed
etichettatura della Sostanza qualora vi siano delle differenze nelle
indicazioni segnalate dai potenziali registranti;
dovranno fornire
Sostanza.
informazioni
sulle
proprietà
pericolose
della
Gli obblighi sopraelencati vincolano chiunque effettua la Pre-registrazione di una
Sostanza, prescindendo dal fatto che tale soggetto procederà o meno, alla
successiva Registrazione, nei tempi previsti.
5§ Recupero dei metalli ferrosi o non ferrosi e loro leghe
Come abbiamo visto, nel quadro degli obblighi del REACH, se una “lega
metallica” (intesa come l’insieme delle Sostanze che la compongono)
recuperata ha la stessa identità chimica di una lega “registrata” in quanto
fabbricata o importata nella Comunità Europea, il soggetto che procede al
recupero/riciclo, nell’accezione vista più sopra, non è obbligato a registrare la
Sostanza recuperata.
E’ importante osservare che una lega metallica “registrata” in quanto fabbricata
o importata nella UE esenta il soggetto che la recupera dalla Registrazione,
anche se colui che l’ha registrata (le Sostanze che la compongono) non fa parte
della medesima catena di approvvigionamento.
Se, viceversa, nessun fabbricante o importatore della lega metallica provvede,
entro la scadenza prevista dal REACH, alla Registrazione dei componenti
della lega, sarà il soggetto che la recupera a dover effettuare la Registrazione.
Se, ancora, la lega recuperata non ha la medesima identità chimica del prodotto
proveniente dalla metallurgia/siderurgia primaria/ciclo integrale, sarà
indubbiamente obbligo del “recuperatore/riciclatore” provvedere alla
Registrazione della stessa in qualità di Fabbricante.
In questa prospettiva parrebbe (il condizionale è d’obbligo in quanto la
Commissione UE, sin d’ora, non si è pronunciata espressamente su questa
ipotesi) che se del rottame (ferroso e/o non ferroso) dovesse essere esportato
per essere recuperato in un Paese Terzo (Extra UE), l’Importatore del prodotto
grezzo ottenuto, in quanto importato per la prima volta all’interno della UE,
7
ASSOFERMET
benché abbia la stessa identità chimica di Sostanze già registrate, dovrà quindi
farsi carico della Registrazione.
In quest’ultima ipotesi, pertanto, ci si trova nel caso in cui, pur ammettendo che
la lega recuperata (derivante da metallurgia secondaria/siderurgia al forno
elettrico) in un impianto Extra UE abbia la stessa identità chimica di una lega già
registrata da altri Fabbricanti UE/Importatori, l’Importatore della lega
“secondaria” sarà tenuto in ogni modo a provvedere alla Registrazione.
6 § Leghe metalliche provenienti
dalla siderurgia a ciclo integrale
o dalla metallurgia non ferrosa secondaria
Le “leghe metalliche” sono inquadrate dal Regolamento come Preparati
speciali. Più in particolare, sono definite materiali metallici, omogenei su scala
macroscopica, composti da due o più elementi combinati in modo tale da non
poter essere facilmente separati con processi meccanici. Come tali, non
saranno le leghe stesse a dover essere registrate, se prodotte o importate
nella UE, ma solo i singoli elementi chimici in esse contenuti (es. ferro,
carbonio, silicio, rame, manganese, cromo, nichel, etc….).
Come primo approccio agli obblighi del REACH ciascuna azienda interessata
dovrà “catalogare” le sostanze di suo interesse, verificando, per ciascuna di
esse, se sia Produttore o Importatore: inoltre, andranno verificati anche i
rispettivi volumi.
Per ogni sostanza che l’azienda deve Registrare, deve impostare un dossier di
Pre-registrazione e, parallelamente, individuare quali, tra le informazioni
richieste, sono già a disposizione e quali da raccogliere espressamente.
A tale proposito, sarà opportuno che le aziende “a valle” prendano contatto con i
propri fornitori UE per un primo scambio di informazioni in merito alla gestione
dei futuri adempimenti per le sostanze per le quali sono “utilizzatrici a valle”, al
fine di verificare che il fornitore UE, obbligato alla Registrazione, abbia
intenzione di includere nel dossier tutti gli utilizzi di suo interesse. In caso
contrario, sarà l’impresa utilizzatrice a doversi incaricare dell’integrazione
in tal senso del dossier di registrazione.
In merito alle Ferro-leghe, si segnala, che tali prodotti non essendo generati da
recupero, sia la loro fabbricazione, che la loro importazione in ambito UE
comporterà necessariamente la Registrazione delle Sostanze in esse contenute.
Com’è noto, la fabbricazione di Ferro-leghe consiste nella produzione di prodotti
ferrosi utilizzati come correttivi nei processi siderurgici.
8
ASSOFERMET
7 § Articoli con rilascio di Sostanze
Come abbiamo visto, il REACH obbliga alla Registrazione delle Sostanze
chimiche prodotte o importate in quantità uguali o maggiori a 1 tonnellata
all’anno.
Ciò premesso, si evidenzia che l’articolo 7, comma 1, prevede l’obbligo di
registrare anche le Sostanze contenute negli Articoli qualora sussistano,
contemporaneamente, le due seguenti condizioni:
•
la sostanza contenuta negli Articoli è in
complessivamente superiore ad una tonnellata l’anno;
•
la sostanza è destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso
normali o ragionevolmente prevedibili.
un
quantitativo
Ai fini del REACH, per Articolo (Art. 3, punto 3) si intende: “un oggetto a cui
sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno
particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua
composizione chimica”.
La “Guida agli Articoli” - pubblicata dalla commissione Europea in data 26
maggio 2008 e consultabile sul sito associativo - spiega chiaramente che il
rilascio della sostanza chimica da parte dell’Articolo deve essere funzionale al
suo utilizzo. In altre parole il rilascio della sostanza può essere:
•
la funzione primaria dell’articolo (si pensi alla penna che rilascia
l’inchiostro al momento in cui scorre sul foglio) oppure;
•
una funzione secondaria (negli articoli profumati è la fragranza
che viene rilasciata ad esempio da una gomma da cancellare
profumata, da giocattoli profumati…).
Si specifica, inoltre, che il rilascio non è da intendersi “intenzionale o
prevedibile”, se la sostanza si disperde a causa della vetustà dell’articolo, a
causa del logorio o di uno strappo oppure a seguito di un comportamento
accidentale.
Per quel che riguarda il nostro settore, si ritiene opportuno portare come
esempio la “banda stagnata” (acciaio con un sottilissimo strato di rivestimento in
stagno) utilizzata, tra l’altro, nella produzione di imballaggi per alimenti
(contenitori in banda stagnata). Questi ultimi Articoli (fabbricati a partire da coils
in banda stagnata) nella misura in cui sono destinati a rilasciare (cedere) stagno
negli alimenti conservati, sembrerebbero rientrare nel campo di applicazione del
REACH, qualora il rilascio superi la tonnellata annua.
L’esempio di cui sopra, potrebbe essere esteso anche ad altre tipologie di
imballaggi metallici (contenenti o meno alimenti), destinati a rilasciare sostanze
in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.
9
ASSOFERMET
Altri casi, sebbene diversi, in cui dovranno essere effettuate le debite
valutazioni, sono quelle della vergella di acciaio per la produzione di elettrodi
rivestiti per la saldatura e, soprattutto, del filo per la saldatura in matasse. Infatti,
nella misura in cui, nel secondo caso, si dovesse sposare l’ipotesi che il suo
utilizzo comporti necessariamente un rilascio intenzionale delle sostanze di cui è
composto, il filo per saldatura rientrerebbe anch’esso nel campo di applicazione
del REACH.
In merito al taglio termico, con sistemi “al laser” o “al plasma”, utilizzato nelle
lavorazioni di prodotti siderurgici e metallurgici, si segnala che le emissioni
(fumi) prodotte non dovrebbero ricadere nel campo del REACH, in quanto non si
ritiene che siano da considerarsi dei c.d. rilasci intenzionali di sostanze. Tali
emissioni, sicuramente convogliate in sistemi appositi di aspirazione, saranno
già state oggetto di valutazione nell’ambito della normativa sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro.
8 § Articoli
nel settore Siderurgico e Metallurgico
Come evidenziato nel capitolo precedente, gli Articoli sono quei prodotti che
posseggono “una forma, una superficie o un disegno particolari che ne
determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione
chimica”.
In alcuni casi l’individuazione di un prodotto come Articolo è di estrema facilità,
si pensi ai microchips, a una sedia, a una giacca, a un orologio, etc….
Esistono casi, tuttavia, in cui l’identificazione dello status di Articolo o di
Preparato crea notevoli difficoltà: questo può essere l’esempio di alcuni prodotti
derivanti da processi siderurgici e metallurgici.
La “Guida agli Articoli” riconosce che in alcuni settori industriali possono
insorgere delle difficoltà nell’individuare il c.d. “transition point”, ossia la fase
industriale in cui la Sostanza/Preparato diviene un Articolo.
Per questa ragione la Guida, nel suo Allegato III, riporta gli esempi di alcuni
processi industriali, al fine di tentare di individuare la linea di confine dalla quale
una Sostanza/Preparato diviene Articolo.
Prima di entrare più nel dettaglio dei prodotti siderurgici e metallurgici è
opportuno considerare il principio generale che la “Guida agli Articoli” fornisce
per poter distinguere una Sostanza/Preparato da un Articolo.
Partendo dal presupposto che l’Articolo è individuabile per una forma, una
superficie o un design specifici, la Guida precisa che un prodotto assume lo
status di Articolo quando la forma, la superficie o il design hanno maggiore
rilevanza rispetto alla composizione chimica del prodotto.
10
ASSOFERMET
E’ importante sottolineare che il fatto che la forma il design o la superficie
prevalgano, non significa che la composizione chimica non abbia
importanza nella funzionalità dell’oggetto.
Qualora la forma, la superficie o il design sono di importanza uguale o inferiore
all’importanza della composizione chimica il prodotto, secondo la “Guida agli
Articoli”, è da ritenersi una Sostanza/Preparato.
La stessa “Guida” fornisce delle indicazioni (sotto forma di domande) per
circoscrivere ed individuarne lo status dei prodotti.
E’ evidente che tale scelta sta ad indicare che, per alcuni prodotti, lo status di
Articolo o meno, pare piuttosto relativo che non assoluto.
Le domande predisposte dalla Guida sono le seguenti:
Il prodotto ha una sua funzione o Se il prodotto viene utilizzato nella
necessita di ulteriori lavorazioni?
sua funzione finale (end-use function)
si può presupporre che sia un
Articolo.
L’acquirente
del
prodotto
è
interessato
al
suo
acquisto
principalmente
per
la
sua
composizione chimica o per la forma,
la sostanza o il design?
Se il prodotto è immesso sul mercato
principalmente per ragioni legate alla
forma, alla superficie o al design
questo è un Articolo.
Dopo quale fase del processo di
fabbricazione la forma, la sostanza o
il design divengono più importanti
della composizione chimica?
Un paragone tra le proprietà del
materiale/prodotto e la forma prima e
dopo le differenti fasi del processo
può essere utile ad identificare il c.d.
“transition point”.
La composizione chimica di un Se la composizione chimica muta
materiale rimane identica nella nella successiva fase di produzione si
successiva fase di produzione?
è di fronte ad un Preparato
Sulla scorta di queste indicazioni empiriche la “Guida agli Articoli” nel suo
Allegato 3 (parte del quale si riporta verso la fine del presente documento
all’interno dell’Allegato A, contenente, tra l’altro, una figura a piramide, una
Tabella e le Conclusioni), ha analizzato alcuni processi produttivi: per quel che
riguarda il processo di produzione delle leghe metalliche ha preso in
considerazione quello dell’alluminio.
Si precisa sin d’ora che la stessa “Guida agli Articoli” ha evidenziato che il
“transition-point” (Sostanza/Preparato ⇒ Articolo) in altri procedimenti
metallurgici o siderurgici può differire da quello dell’alluminio.
Osservando, complessivamente il contenuto del citato Allegato A, si può rilevare
come il “transition-point”, ossia la fase produttiva in cui si determina il
cambiamento di status da Sostanza/Preparato ad Articolo è la fase in cui:
11
ASSOFERMET
•
•
•
dai lingotti (in alluminio) per laminazione si ottengono coils/lamiere;
dai lingotti (in alluminio) destinati all’estrusione si ottengono profilati;
dall’alluminio si ottengono getti, mediante colata (casting).
I lingotti di alluminio da laminazione o da estrusione sono quindi destinati, come
visto più sopra, a fasi successive di trasformazione in prodotti diversi (i lingotti
non hanno una “end-use function”) che, ai fini del REACH, sono da considerarsi
Articoli.
Nei processi di laminazione/estrusione dell’alluminio il “transition-point” è
costituito dal passaggio dal lingotto ai coils/profilati, dove il lingotto è considerato
un Preparato, mentre il coils/profilo estruso è considerato un Articolo (vedere le
“Conclusioni” alle pagine 36 e 37 dell’Allegato A).
Oltre ai coils ed ai profilati, anche i getti colati sono da considerarsi, ovviamente,
Articoli. In questo caso è particolarmente evidente il fatto che la forma acquista
un’importanza predominante rispetto alla composizione chimica.
Allo stato attuale, pertanto, sulla scorta delle considerazioni e delle indicazioni
di cui sopra contenute nella “Guida agli articoli”, venendo ora per analogia al
settore siderurgico, i lingotti, le billette, i blumi e le bramme di acciaio2 (che nel
linguaggio siderurgico vengono definiti “semiprodotti”) sono quindi anch’essi da
considerarsi dei Preparati.
Conseguentemente, gli Importatori da Paesi Extra UE di lingotti, billette, blumi e
bramme, dovranno procedere alla Pre-registrazione e successivamente alla
Registrazione delle Sostanze che li compongono.
°°°°°
Ciò premesso, la “Guida agli Articoli” (vedere il Paragrafo 3, della Guida agli
Articoli, riportato all’inizio dell’Allegato A della presente e lo stralcio dell’Allegato
III, riportato nella seconda parte dell’Allegato A), in merito alle lavorazioni
effettuate sui materiali (nel nostro settore, ovviamente, il tutto è da riferirsi ai
prodotti metallurgici/siderurgici), si sofferma su due tipi di processi particolari, i
cosiddetti “light processing” e le lavorazioni superficiali, definendoli come segue:
“Light processing”: sono definiti tali la trapanatura, la levigatura, la
piegatura, ecc…, vale a dire tutti quei processi che sono finalizzati a
migliorare o modificare la forma, la superficie o il design, al fine di
ottenere la funzione per cui sono destinati. Questi procedimenti sono
frequentemente applicati a prodotti che sono già Articoli;
Lavorazioni superficiali: sono definiti tali lo stampaggio su una
superficie, la verniciatura, il rivestimento, ecc., che pur modificando la
complessiva composizione chimica, non modificano lo status di Articolo,
2
Acciaio è il nome dato ad una lega di ferro e carbonio — quest'ultimo in percentuale non superiore al 2,11%: oltre tale
limite, le proprietà del materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa. Oltre al carbonio possono essere
presenti degli ulteriori elementi alliganti. Si parla allora di "acciai legati".
12
ASSOFERMET
nel senso che se il prodotto è già definito un Articolo il successivo
trattamento superficiale non ne modificherà lo status.
Dalla lettura della “Guida agli articoli” e, in particolare, delle “Conclusioni” alle
pagine 36 e 37 della presente (vedere l’Allegato A), si desume chiaramente che
i cosiddetti prodotti piani [come ad esempio i coils (nastri), le lamiere (fogli)],
così come a nostro avviso i prodotti lunghi (profilati, barre, tubi, vergella, filo,
tondo, ecc…), in quanto caratterizzati da una forma, una superficie o un design
funzionali al loro utilizzo finale oppure alla fase di lavorazione successiva, sono
da considerarsi degli Articoli anche se sottoposti a “light processing” o ad altre
lavorazioni superficiali.
Quali esempi, la “Guida agli articoli”, nel caso dei prodotti derivanti da estrusione
precisa che l’effettuazione di “light processing” o lavorazioni superficiali, quali la
piegatura, la foratura, ecc..., non determina il mutamento dello status di Articolo,
mentre relativamente ai coils afferma che la loro forma già determina il fatto che
si possono ricavare solo dei fogli.
Per quanto riguarda i trattamenti superficiali su coils, fogli ecc…, quali i
rivestimenti, l’anodizzazione, la lubrificazione, ecc..., la “Guida agli articoli”
sottolinea che pur modificando la complessiva composizione chimica, essi non
modificano lo status di Articolo.
9§ Articoli- Conclusioni
Ciò premesso, sulla base di quanto sopra, a seguito della pubblicazione della
“Guida agli Articoli”, i prodotti provenienti (importati) dalla siderurgia o dalla
metallurgia non ferrosa di Paesi Terzi, come ad esempio, rispettivamente, i
prodotti di acciaio piani o lunghi quali, coils, lamiere, vergella, barre, profilati,
tubi, ecc… o i metalli non ferrosi e loro leghe sotto forma di fili, corde, profilati,
lastre, nastri, tubi, ecc…, sono da annoverare tra gli Articoli, secondo la
definizione del REACH.
I Fabbricanti ed Importatori dovranno valutare se in sede di uso normale (o
ragionevolmente prevedibile), si determini il rilascio di una o più sostanze
chimiche ivi presenti: solo nel caso di effettivo rilascio, questi saranno tenuti a
Registrare (e Pre-registrare) la Sostanza o le Sostanze presenti nell’Articolo
oggetto di rilascio.
Si precisa nuovamente, che il concetto di Sostanza “destinata ad essere
rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili” sta a
significare che il rilascio della Sostanza è funzionale (intrinseco) all’uso
dell’Articolo.
E’ consigliabile, pertanto, agli Importatori dei suddetti prodotti di provvedere a
richiedere ai Fabbricanti la Scheda di Sicurezza del prodotto, al fine di verificare
l’indicazione relativa all’eventuale rilascio di Sostanze, in condizioni d’uso
normale o ragionevolmente prevedibile. Quanto detto è, a nostro avviso,
opportuno che avvenga anche da parte dei Distributori.
13
ASSOFERMET
Su tale argomento, si richiama l’attenzione delle aziende interessate su testo
dell’Articolo 7 del Regolamento, consultabile sul sito associativo, cliccando la
voce “Documenti” – “Normative”, nella sezione dedicata al “REACH”.
10 § Gli obblighi del Distributore
Come già detto, gli obblighi previsti dal REACH coinvolgono fondamentalmente i
Produttori UE e gli Importatori da Paesi Terzi delle Sostanze chimiche.
Il Distributore della Sostanza in quanto tale, in quanto componente di un
Preparato o di un Articolo, ha l’obbligo di trasmettere le informazioni lungo la
catena distributiva del prodotto, e nello specifico:
Provenienti da
Fabbricante UE/
Importatore
Utilizzatore a
valle
il Distributore deve trasmettere
Tutte le notizie inerenti alla registrazione
della Sostanza
Le informazioni, gli usi dei prodotti, le
condizioni operative e le misure di
gestione dei rischi ricevuti
Utilizzatore a
Le informazioni necessarie per redarre
valle
la relazione sulla sicurezza chimica
(CSR) scheda di sicurezza da parte
dell’utilizzatore a valle
Fabbricante UE/ La Scheda di Sicurezza con o senza lo
Importatore
“scenario espositivo”
Fabbricante UE/ Altre informazioni quali, ad esempio,
Importatore
relative all’autorizzazione della Sostanza
Fabbricante UE/ Le informazioni sulle Sostanze con un
Importatore
alto tasso di pericolosità presenti negli
Articoli,
rilasciate
intenzionalmente
durante il normale utilizzo
destinate a
Utilizzatore a
Valle
Fabbricante UE/
Importatore
Fabbricante UE/
Importatore
Utilizzatore a
Valle
Utilizzatore a
Valle
Utilizzatore a
Valle
Si specifica che, ai sensi del Regolamento europeo, il Distributore è ogni
persona fisica o giuridica stabilita nella UE, compreso il rivenditore al dettaglio,
che si limita ad immagazzinare e ad immettere sul mercato una Sostanza in
quanto tale o come componente di un Preparato o di un Articolo.
11 § Come prepararsi alla Pre-registrazione
I Fabbricanti e gli Importatori extra UE devono:
•
preparare un inventario delle sostanze in quanto tali o contenute nei
preparati o articoli, prodotte o importate;
•
stabilire se le sostanze sono:
1. prodotte all’interno della UE;
14
ASSOFERMET
2. importate da un paese extra UE;
•
per ciascuna sostanza prodotta/importata, identificare gli eventuali
intermedi [vedere la definizione di cui al punto 15) dell’articolo 3 del Reg.
REACH];
•
per ciascuna prodotta/importata, identificare il numero CAS(2) e,
possibilmente anche il EINECS(3) o ELINCS(4).
•
nel caso la sostanza sia un polimero, stabilire da quali monomeri è
composta e la percentuale in peso di detti monomeri nel polimero ed
indicarne il relativo numero CAS;
•
stabilire i volumi di produzione/importazione delle sostanze, in quanto tali
o in quanto contenuti in preparati o articoli al fine di stabilire il periodo
entro il quale fare la registrazione;
•
predisporre o verificare la disponibilità delle Schede di Sicurezza qualora
obbligatoria ai sensi dell’Articolo 31 del Regolamento;
•
identificare ed elencare i propri clienti;
•
stabilire
l’entità
legale
dell’impresa
fabbricante/importatore od entrambi.
che
risulta
essere
(2)
e il numero CAS [Chemical Abstratcs Service. Il numero CAS è utilizzato per meglio identificare la
“sostanza”. Il “CAS Registry”, è la principale banca dati delle sostanze esistenti a livello mondiale e
contiene oltre 20 milioni di sostanze organiche ed inorganiche].
(3)
con il numero EINECS [«EINECS» è l’Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti
commercializzate sul mercato comunitario. alla data del 18 settembre 1981 (cosiddette “sostanze
esistenti”) compilato dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicato il 15 giugno 1990. Si tratta di
un elenco chiuso contenente circa 100.106 sostanze chimiche industriali]
(4)
«ELINCS» l’Elenco Europeo delle Sostanze Chimiche Notificate ai sensi della Direttiva 67/548/CEE.
Sono le cosiddette “nuove sostanze”, non utilizzate nella Comunità anteriormente al settembre 1981 ed
immesse in commercio successivamente al settembre 1981 e che dunque non figurano registrate
nell’EINECS. L’ELINCS, che è quindi complementare all’EINECS, contiene attualmente circa 2.700
“sostanze” ed è continuamente aggiornato in base alle notifiche delle autorità nazionali competenti per
l'immissione in commercio di una “nuova” sostanza.
15
ASSOFERMET
12 § Compiti degli Utilizzatori a valle
Si premette che per Utilizzatore a valle, ai fini del REACH, si intende:
•
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella UE diversa dal fabbricante o
dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o
professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori
a valle.
Sono altresì da considerarsi utilizzatori a valle i soggetti che re-importano
sostanze, tal quali o contenute in preparazioni, originariamente prodotte e
registrate nella UE, purchè se ne possa provare la provenienza.
Ciò premesso, si suggerisce agli Utilizzatori a valle di:
•
iniziare a predisporre l’elenco delle sostanze utilizzate;
•
identificare il numero CAS e, se possibile, il numero EINECS o ELINCS
delle predette sostanze;
•
verificare la disponibilità delle Schede di Sicurezza e la loro conformità
alla normativa, qualora obbligatoria ai sensi dell’Articolo 31 del
Regolamento;
•
redigere la lista dei fornitori, verificando se il fornitore risiede nella UE o è
un fornitore extra UE;
•
raccogliere le informazioni sugli usi e le condizioni d’uso delle sostanze
all’interno della propria impresa. Verificare l’eventuale disponibilità di
informazioni relative al rilascio nell’ambiente, all’esposizione nel luogo di
lavoro.
Inoltre, gli Utilizzatori a Valle:
•
se utilizzano sostanze o preparati pericolosi, devono ricevere le SDS
(Schede di Sicurezza) con i possibili Scenari Espositivi (SE) allegati e
controllare se l’uso della sostanza corrisponde a quello indicato nello
Scenario;
•
qualora l’uso non sia compreso nelle ipotesi previste dallo Scenario,
possono adottare i seguenti comportamenti:
informare il fornitore delle proprie condizioni d’uso affinché
quest’ultimo predisponga uno Scenario che le contempli, al fine di
renderlo un “uso identificato”;
cambiare le condizioni d’uso in modo da ottemperare a quelle
previste dal fornitore;
16
ASSOFERMET
individuare un altro fornitore che disponga di uno Scenario che
valuti le proprie condizioni d’uso;
preparare la propria Relazione di Sicurezza Chimica (Chemical
Safety Report);
individuare una sostanza, preparato alternativo;
•
informare il fornitore di ogni nuovo dato di pericolo, incluse la
classificazione e l’etichettatura;
•
comunicare tutte le informazioni che possono mettere in discussione la
conformità delle misure di protezione rispetto agli Scenari Espositivi
ricevuti;
•
applicare idonee misure per l’esposizione professionale al rischio.
13 § Schede di Sicurezza
Per quanto riguarda le Schede di Sicurezza, si rinvia alla lettura dell’Articolo 31
del Regolamento che si riporta nel prosieguo (vedere, in particolare, i commi 1,
2, 3 e 4) e alla circolare associativa n. 60, del 27 giugno 2007 che, a sua volta,
ha in allegato la circolare n. 15, del 31 gennaio 2003.
Articolo 31
Prescrizioni relative alle Schede di Dati di Sicurezza
“1. Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della
sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza compilata a norma
dell'allegato II:
a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione
come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o
1999/45/CE, o
b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto
persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII, o
c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59,
paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo, in forza degli
articoli 14 o 37, di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una
sostanza, si accerta che le informazioni contenute nella scheda di dati di
sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione. Se la scheda
di dati di sicurezza è compilata per un preparato e l'attore della catena
d'approvvigionamento ha predisposto una valutazione della sicurezza chimica
per tale preparato, è sufficiente che le informazioni contenute nella scheda di
dati di sicurezza siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per il
preparato, anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole
sostanze presenti nel preparato.
17
ASSOFERMET
3. Il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, una scheda di dati di
sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando un preparato non risponde
ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5, 6
e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene:
a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1% in peso per i preparati
non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi
almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per
l'ambiente o
b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% in peso per i
preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile
e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di
cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo
59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a), o
c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione
sul luogo di lavoro.
4. Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non
occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o i preparati
pericolosi offerti o venduti al pubblico sono corredati di informazioni sufficienti a
permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della
protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.
5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri
sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato
membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.
6. La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:
1. identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa;
2. identificazione dei pericoli;
3. composizione/informazioni sugli ingredienti;
4. misure di pronto soccorso;
5. misure di lotta antincendio;
6. misure in caso di rilascio accidentale;
7. manipolazione e immagazzinamento;
8. controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9. proprietà fisiche e chimiche;
10. stabilità e reattività;
11. informazioni tossicologiche;
12. informazioni ecologiche;
13. considerazioni sullo smaltimento;
14. informazioni sul trasporto;
15. informazioni sulla regolamentazione;
16. altre informazioni.
7. Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre
una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 37
18
ASSOFERMET
riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie
d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza che
contempli gli usi identificati e comprenda le condizioni
specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.
Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre
informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per
predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati.
Un distributore trasmette i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre
informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per
predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi per i quali ha
trasmesso le informazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2.
8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma
elettronica.
9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle
seguenti circostanze:
a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere
sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
c) allorché è stata imposta una restrizione.
La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come "Revisione:
(data)" è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari
precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei
dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura
il numero di registrazione.”
14 § Importazione di Rottame da Paesi Terzi
Il 12 luglio 2007, è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1013/2006, ai sensi
del quale le importazioni di Rottami ferrosi e/o non ferrosi, provenienti da altri
Paesi Membri della Comunità o da Pesi Extra CE, devono considerarsi a tutti gli
effetti importazioni di “Rifiuti” di cui all’Elenco Verde del citato Regolamento.
Com’è noto, il Regolamento REACH, all'Art. 2, comma 2, stabilisce in linea
generale che i rifiuti "non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli
a norma dell'articolo 3 del presente regolamento".
Dal combinato disposto dei due Regolamenti, ne consegue, pertanto, che gli
Importatori di Rottame, classificato come “Rifiuto”, da Paesi Terzi (così come i
soggetti che acquistano da Paesi membri della UE) non sono assoggettati agli
adempimenti del REACH (vedere tuttavia il paragrafo successivo).
19
ASSOFERMET
15 § Problematiche legate alla successiva trasformazione
del Rottame ferroso/non ferroso
da Rifiuto in MPS (Materie Prime Secondarie)
Com’è noto, la normativa italiana in ambito "Rifiuti" mantiene, tuttora, alcune
rilevanti specificità, tra cui il riconoscimento dello status di “Materie Prime
Secondarie” per il Rottame ferroso e/o non ferroso derivante da operazioni di
recupero e rispondente agli Standard merceologici previsti, destinato alle
acciaierie/fonderie per l’ottenimento di quelle che il REACH definisce come
"Sostanze recuperate".
Le Materie Prime Secondarie, rappresentano quindi, nel nostro Paese, un
passaggio funzionale e propedeutico per l’ottenimento di “Sostanze
recuperate” (vedere il Capitolo 3 della presente Guida): in altre parole, ai sensi
della normativa vigente, esse costituiscono un passaggio imprescindibile per il
recupero/riciclo del Rottame classificato “Rifiuto”.
In ambito UE, nel nostro settore, il recupero, ai sensi della Direttiva sui “Rifiuti”
2006/12/CE, comprende le operazioni di R4 “riciclaggio e/o recupero di
metalli e composti metallici”, che terminano con la rifusione da parte di
acciaierie e fonderie e l’ottenimento di nuovi prodotti siderurgici/metallurgici.
Da queste due combinate considerazioni, il Rottame (“Rifiuto”) trasformato in
MPS dovrebbe risultare, conseguentemente, escluso dall’ambito di applicazione
del REACH, in quanto le MPS rappresentano un mero passaggio intermedio dai
“Rifiuti” alle “Sostanze recuperate”, ossia un passaggio intermedio tra due
espresse esclusioni previste dal Regolamento, vale a dire quella relativa ai
“Rifiuti” e quella concernente le “Sostanze Recuperate” (Esenzione).
A questo proposito, pare opportuno ricordare che la distinzione tra il Rottame
classificato come "Rifiuto" e il Rottame MPS è squisitamente formale e non
sostanziale, in quanto le operazioni di recupero a cui i Rottami sono sottoposti
per la trasformazione in MPS, di fatto, non ne modificano la loro natura
chimica, che rimane immutata.
Il Rottame trasformato in MPS non dovrebbe, pertanto, sottostare agli obblighi
di registrazione ai sensi del REACH, in quanto ciò trascenderebbe dagli scopi
stessi del Regolamento, poiché le operazioni dalle quali sono generate sono
assorbite dal concetto di recupero, così come più sopra definito dalla normativa
comunitaria.
L’eventuale obbligo di registrazione del Rottame come MPS, non solo non
garantirebbe maggiore protezione e tutela per l’ambiente e la salute umana
ma, addirittura, contrasterebbe con le finalità del Regolamento, che prevedono
la necessità di “garantire la praticabilità e preservare gli incentivi al riciclaggio e
al recupero”, punto (11) dei Considerando.
Vanno, inoltre, considerate le notevoli difficoltà intrinseche e pratiche, sul
campionamento e l'effettuazione delle analisi chimico/fisiche sulle diverse
tipologie di rottami presenti nei vari cumuli alla rinfusa.
20
ASSOFERMET
Il Rottame ferroso e/o non ferroso, infatti, continua a mantenere, anche
dopo la trasformazione formale in MPS, le caratteristiche chimiche iniziali
della lega metallica da cui è composto a seconda dei casi, essendo stato
sottoposto esclusivamente ad operazioni di selezione/cernita e/o di
trattamento, di tipo meccanico (cesoiatura, pressatura, frantumazione,
ecc.....), che non ne modificano la natura chimica originaria.
Si rammenta che le leghe metalliche in forma massiva, sono materiali che si
presentano omogenei sia su scala macroscopica che microscopica, in quanto
costituite da due o più elementi intimamente legati a livello microstrutturale:
i singoli elementi costituenti ogni lega metallica non possono quindi essere
rilasciati svincolandosi dalla lega in condizioni di normale utilizzo, proprio in
quanto legati nel reticolo cristallino.
Al fine di avvalorare quanto sopra complessivamente esposto, si evidenzia e si
aggiunge quanto segue:
•
la trasformazione da Rottame "Rifiuto", in Rottame "MPS",
avviene, attraverso operazioni di Recupero autorizzate ai sensi della
normativa vigente sui "Rifiuti" (D.Lgs. n. 152/2006) e, più precisamente,
con
riferimento
alle
operazioni
rientranti
nella
voce "R4
Riciclaggio/recupero di metalli e composti metallici" (le operazioni di
riciclaggio/recupero sono state riprese nella "Guida alla Registrazione"
del Reg. REACH, alla pagina 32);
•
la trasformazione da Rottame "Rifiuto", in Rottame "MPS", avviene
presso appositi impianti di recupero autorizzati ai sensi della normativa
sui "Rifiuti" [Regime ordinario: Artt. 208, 209, 210 del D.Lgs. n. 152/2006.
Regime semplificato: Artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006];
•
l'assoggettamento al REACH del Rottame ferroso e/o non ferroso,
finirebbe pertanto per disincentivare, intralciare e ostacolare le relative
attività di recupero.
In estrema sintesi, sembrano essere più d'una le ragioni per le quali il Rottame
ferroso e/o non ferroso, anche se classificato come Materia Prima Secondaria
(MPS) dopo l'effettuazione delle operazioni di recupero di Rottame
originariamente "Rifiuto", dovrebbe essere ritenuto esentato dall'ambito di
applicazione del REACH:
•
in quanto la trasformazione in MPS avviene esclusivamente attraverso
trattamenti meccanici a freddo (selezione, cernita, adeguamenti
volumetrici in genere, come la cesoiatura, la pressatura, ecc....);
•
in quanto la trasformazione da Rottame "Rifiuto", in Rottame "MPS", non
comporta in alcun caso una modifica della loro natura chimica originaria
(vale a dire, non comporta una modifica della diversa lega metallica di
cui sono composti, costituita da due o più elementi legati tra loro in modo
tale da non poter essere separati con mezzi meccanici);
21
ASSOFERMET
•
in quanto rientrante nell'esenzione di cui all'Art. 2, comma 7, lett. d), del
Regolamento
REACH
[trattasi,
infatti, di
sostanze già
registrate, contenute nella lega metallica di cui sono composte le varie
tipologie di rottami ricevuti come "Rifiuti"];
•
in quanto l'assoggettamento al REACH finirebbe per determinare
l'obbligo di registrazione delle sostanze in essi contenute (nei Rottami
trasformati in MPS) da parte del produttore UE (gli impianti di recupero
autorizzati dei "Rifiuti" in parola), vale a dire delle medesime sostanze
contenute nei Rottami inizialmente ricevuti presso gli impianti a titolo di
"Rifiuti", i quali, al contrario, com’è noto, sono esclusi dal REACH ai
sensi dell'Art. 2, comma 2. In pratica, in questo modo, si svuoterebbe di
ogni contenuto e valenza l'esclusione in parola, facendo rientrare in
seconda battuta, nell'ambito di applicazione del REACH, ciò che il
Legislatore comunitario ha voluto espressamente escludere.
A tale proposito, anche per quanto riguarda la trasformazione in MPS del
Rottame di provenienza Extra UE (da Paesi Terzi), si sottolinea che
indubbiamente il Regolamento REACH, alla lett.d), comma 7, dell'Art. 2,
attribuisce prevalenza al concetto di recupero all'interno della Comunità, a
prescindere dall'origine della Sostanza oggetto di recupero. Va da sé che, la
Sostanza in parola, dovrà risultare come già registrata.
15.1 § Bozza di Documento della Commissione UE
su “Waste and recovered substances”
Ciò premesso, si segnala che la Commissione UE sta vagliando la situazione
normativa attinente ai Rifiuti e alle “Sostanze recuperate” nell’ambito del
REACH, al fine di chiarire i dubbi esistenti. A tal fine, presso la Commissione è
in via di predisposizione un apposito Documento (“Waste and recovered
substances”) che, allo stato attuale, è ancora in bozza.
Nel riportare qui di seguito alcuni passi (stralcio) del citato Documento
(Paragrafo 3.1.1.) si evidenzia che:
le considerazioni espresse dalla Commissione UE all’interno del citato
paragrafo fanno necessariamente riferimento al quadro normativo
comunitario vigente, senza scendere nel dettaglio delle singole realtà
nazionali, tra cui la nostra;
il Documento esordisce partendo dal presupposto che buona parte dei
processi di recupero, come ad esempio il riciclaggio mediante
procedimenti meccanici, quali la cernita o la frantumazione, non
comportano una modificazione della composizione chimica delle
Sostanze contenute.
22
ASSOFERMET
EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT
Directorate D - Water, Chemicals & Cohesion
ENV.D.1 - Chemicals
DIRECTORATE-GENERAL FOR ENTERPRISE AND INDUSTRY
Directorate G - Chemicals, Metals, Forest-based & Textile Industries
ENTR.G.1 – REACH
Brussels, 2 June 2008
Doc: CA/24/2008
4th Meeting of the Competent Authorities for the implementation of
Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
16-17 June 2008
Centre A. Borschette - Rue Froissart 36, - 1040 Brussels, Belgium
Concerns:
Agenda item:
Action requested:
Waste and recovered substances
6
Member States are requested to take note of the
interpretations taken and, if appropriate, provide comments
at the CA meeting of 16/17 June 2008. Written comments, in
particular also by concerned stakeholders, are invited by 7
July 2008.
….. (omissis…)…...
3.1.1. Is recovery a manufacturing process?
A first question for clarification is whether recovery is a manufacturing process or
not. Article 3(8) defines manufacturing as “production or extraction of substances
in the natural state”. Substances that have undergone a chemical modification
during the waste and recovery process (e.g. slags, creation of methane during
“feedstock recycling” of polymers, creation of biogas, production of compost)
clearly fulfil this definition.
However, many recovery processes do not modify the chemical composition of
substances (in particular mechanical recycling, e.g. sorting and crushing materials,
re-melting them without chemical modification).
Article 2(2) states that waste is not a substance, preparation or an article under
REACH. However, once recovered (once it has ceased to be waste), the material
will be a substance, preparation or an article under REACH. Consequently, the
question arises whether recovered substances, preparations or articles can be seen
as a continuation of the originally manufactured substances, preparations or
articles. If this is not the case, the question arises through what process if not
manufacturing these materials would again become substances, preparations or
articles.
The recovery process cannot be a “use” because Article 3(24) defines “use” as
“any processing, formulation, consumption, storage, keeping, treatment, filling
into containers, transfer from one container to another, mixing, production of an
article or any other utilisation”. All recovery processes that lead to non-waste
23
ASSOFERMET
pre-suppose that a substance, preparation or article have been generated before.
Moreover, this would mean that a user of a recovered substance or preparation
would automatically be a downstream user, as Article 3(13) defines a downstream
user as “any natural or legal person [...] other than the manufacturer or the
importer, who uses a substance [...]”. It would, however, be impossible for such
downstream users to fulfil their obligations (e.g. under Article 5 making sure that
any substances they place on the market have been registered up the supply chain),
as the supply chain is interrupted during the waste stage.
Article 2(7)(d) allows exemptions from registration obligations under certain
conditions. This also means that REACH assumes that unless those conditions are
fulfilled, recovered substances would, at least in principle, be subject to
registration obligations. As only manufactured substances are subject to
registration obligations, this means that recovery is seen at least in principle as a
manufacturing operation. This also includes cases where the substance is actually
the same as the one that has been registered before, as Article 2(7)(d) implies that
such substances have to be registered in cases where the information required by
Articles 31 and 32 is not available to the establishment undertaking the recovery.
Moreover, in paper CWG/28/2007, the question was raised at what stage in the
recovery process REACH obligations start to apply. Recovery processes often
take place in several steps, where only the last step will result in a material that
will no more be waste but a recovered substance. Therefore, all recovery steps
which do not yet result in a non-waste material are parts of the waste treatment
process which is subject to waste legislation but not to REACH. As REACH
covers manufacturing of substances, it will therefore apply only to the last step in
the recovery process, i.e. the step which results in a non-waste (unless this process
is covered by any of the exemptions under REACH).
For all these reasons, any other interpretation than that (final) recovery is a form of
manufacturing of substances creates legal uncertainty as to the status and obligations of
such recovered substances under REACH. Taking the interpretation that (final) recovery
is a manufacturing process creates a more consistent and clear approach towards
treatment of recovered substances and avoids such problems. Therefore, recovery is in
the following considered as a manufacturing process whenever it results in the
generation of (non-waste) substances.
24
ASSOFERMET
16 § Importazione da Paesi Terzi
di Preparati a cura di “grossisti” di Ferramenta
Si richiama l’attenzione delle imprese Associate che importano da Paesi
Terzi merci costituite, ad esempio, da vernici, colle, grassi, oli, solventi,
ecc…, contenenti o non, sostanze pericolose, che ai sensi della normativa
in esame, i citati prodotti sono da considerarsi “Preparati” e, pertanto,
assoggettati agli obblighi di Pre-registrazione e Registrazione.
Ciò premesso, si raccomanda alle Aziende interessate del settore un
attento esame degli elenchi dei prodotti importati da Paesi Terzi (Extra
UE), al fine di verificare o meno la presenza di Preparati/Articoli rientranti
nel campo di applicazione del REACH.
°°°°°°
Regolamento CE “REACH”
Tabella
Obblighi degli Importatori/ Fabbricanti e Acquirenti
di Preparati/Articoli
La tabella sottostante si riferisce, oltre che alle ghise ed alle ferro-leghe:
ai prodotti grezzi (di metalli non ferrosi e loro leghe o di acciaio), in
quanto leghe metalliche, definite dal Regolamento “REACH” Preparati
speciali [Articolo 3, punto 41)* - Considerando punto (31)** - Reg. CE n.
1907/2006];
ai
prodotti
ottenuti
in
uno
stadio
successivo
di
trasformazione/lavorazione (di metalli non ferrosi e loro leghe o di
acciaio) in quanto Articoli.
Si precisa che sono i singoli elementi metallici (le Sostanze) che compongono la
lega a dover essere assoggettati alla Pre-registrazione dal 1° giugno al 30
novembre 2008 (e successivamente, eventualmente Registrati):
• qualora prodotti (Sostanze) nella UE (ai fini del REACH il territorio UE - 27
Paesi Membri - risulta allargato alla Norvegia, all’Islanda e al Lichtenstein, in
quanto aderenti all’European Economic Area – EEA);
• o importate (Sostanze) da Paesi terzi;
25
ASSOFERMET
per una quantità superiore o uguale ad 1 tonnellata all’anno.
Per completezza di informazione, si precisa che tra i prodotti grezzi di cui sopra,
si intendono, altresì, i prodotti prevalentemente composti da un unico elemento
metallico (ad es.: alluminio greggio, non legato, al 99% in peso).
AVVERTENZA IMPORTANTE
La Tabella che segue, con le indicazioni in essa contenute, è basata sulle
valutazioni che la commissione Europea ha espresso con la “Guida agli
Articoli”, che dà attuazione al RIP 3.8 (Reach Implementation Project), nella
quale sono contenute le indicazioni circa gli obblighi dei Produttori
UE/Importatori da Paesi Terzi di leghe metalliche, nelle varie forme, incluse le
indicazioni relative ai prodotti non in forma grezza provenienti dalla siderurgia
e dalla metallurgia non ferrosa.
*****
Soggetti tenuti agli
adempimenti del REACH
Importatori di Ferro-leghe
Produttori UE di Ferro-leghe
Pre-registrazione (ed
eventuale successiva
Registrazione) della
Sostanza
E’ un utilizzatore a
valle della Sostanza?
SI
NO
NO
SI
se
il
Produttore
extraeuropeo
ha
un
Rappresentante europeo
nominato ai fini degli
obblighi del REACH.
SI (≥ 1 t/anno)
NO
SI
NO
NO
se
il
Produttore
extraeuropeo
ha
un
Rappresentante europeo
nominato ai fini degli
obblighi del REACH.
SI (≥ 1 t/anno)
SI
Importatori di Ghise
Produttori UE di Ghise
26
NO
ASSOFERMET
Importatore
di
Prodotti
grezzi da metallurgia non
ferrosa primaria (catodi,
billette,
placche,
pani,
lingotti…) o da siderurgia a
ciclo
integrale (lingotti,
bramme, blumi, billette)
Importatore
di
Prodotti
grezzi da metallurgia non
ferrosa
secondaria(1)
(lingotti, pani, billette, etc…)
o da “elettrosiderurgia”(1)
(lingotti, bramme, blumi,
billette)
Produttore UE di Prodotti
grezzi da metallurgia non
ferrosa primaria o da
siderurgia a ciclo integrale
Produttore UE di Prodotti
grezzi da metallurgia non
ferrosa secondaria(1) o da
“elettrosiderurgia” (1)
[articolo 2, comma 7, lett. d)]
SI
NO
NO
SI
se
il
Produttore
extraeuropeo
ha
un
Rappresentante europeo
nominato ai fini degli
obblighi del REACH.
SI
NO
NO
se
il
Produttore
extraeuropeo
ha
un
Rappresentante europeo
nominato ai fini degli
obblighi del REACH.
SI
SI (≥ 1 t/anno)
NO
NO
se il Prodotto ha la stessa
identità chimica di una
lega contenente sostanze
già registrate da un
Produttore primarista UE
o da un Importatore UE o
da un Rappresentante di
un Produttore extra UE.
SI
NO
SI:
• se non c’è alcun
Produttore UE o un
Rappresentante di un
Produttore extra UE che
ha già pre-registrato le
Sostanze contenute;
• se il Prodotto non ha
la stessa identità chimica
delle
Sostanze
già
registrate.
(1)
produzione da rottame.
27
ASSOFERMET
Importatore di Prodotti in
forma di coils, laminati,
profilati, barre, ecc….
Acquirente (Distributori inclusi)
di Prodotti grezzi da
metallurgia secondaria(1) o
da “elettrosiderurgia” (1)
[articolo 2 comma 7 lett. d)]
da Produttori UE
Acquirente (Distributori inclusi)
di Prodotti in forma di coils,
laminati, profilati, barre,
ecc… da Produttori UE
NO
Se non sono destinati a
rilasciare Sostanze
durante il loro utilizzo.
SI
NO
SI
NO
Se non sono destinati a
rilasciare Sostanze
durante il loro utilizzo.
SI
Scadenziario REACH
In sintesi, il Regolamento fissa le seguenti date di scadenza ai fini della Registrazione:
•
1° giugno 2008: diventa operativa l'Agenzia europea delle sostanze
chimiche con sede a Helsinki;
•
dal 1° giugno 2008, al 30 novembre 2008: ha luogo la fase di preregistrazione delle sostanze;
•
30 novembre 2010: scade il termine per la registrazione delle seguenti
sostanze:
-
quelle prodotte o importate in quantità superiore a 1000
tonnellate/anno;
-
quelle cancerogene, mutagene e tossiche per l'apparato
riproduttivo (CMR categorie 1 e 2) che siano prodotte od
importate in quantità superiore a 1 tonnellata/anno;
-
quelle classificate molto tossiche per gli organismi acquatici,
prodotte od importate in quantità superiori a 100 tonnellate/anno.
•
1° giugno 2013: scadenza del termine di registrazione delle sostanze
prodotte od importate in quantità superiore o uguale a 100
tonnellate/anno;
•
1° giugno 2018: scadenza del termine di registrazione delle sostanze
prodotte od importate in quantità superiore o uguale a 1 tonnellata/anno.
28
ASSOFERMET
Esenzioni ed esclusioni
All'articolo 2, comma 2, viene precisato che i rifiuti:
•
"non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell'articolo
3 del presente regolamento".
Si evidenzia, inoltre, che dall’obbligo di registrazione sono esentate le sostanze
dell’Allegato V, tra cui:
•
“le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate:
minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, clinker/cemento,
gas naturale, gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas del
processo e relativi componenti, petrolio greggio, carbone coke.”
******
Articolo 3, punto 41) - Reg. CE n. 1907/2006
* Lega: un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o
più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con
processi meccanici.
Considerando (31) del Reg. CE “REACH” - Reg. CE n. 1907/2006
** La Commissione, in stretta cooperazione con l'industria, gli Stati membri e le altre
parti interessate, dovrebbe elaborare orientamenti per soddisfare i requisiti del
presente regolamento relativi ai preparati (in particolare riguardo alle schede di
dati di sicurezza che includono scenari d'esposizione), compresa la valutazione
delle sostanze incluse nei preparati speciali - quali i metalli contenuti nelle leghe.
Nel fare ciò, la Commissione dovrebbe tenere pienamente conto dei lavori svolti
nell'ambito dei RIP e dovrebbe includere gli orientamenti necessari in materia nel
pacchetto d'orientamento generale REACH. Tali orientamenti dovrebbero essere
disponibili prima dell'applicazione del presente regolamento.
29
ASSOFERMET
Allegato A
Testo Paragrafo 3 della “Guida agli Articoli”
3 DECIDING WHAT IS AN ARTICLE UNDER REACH
"Article means an object which during production is given a special shape, surface or
design which determines its function to a greater degree than its chemical
composition;" (REACH, Article 3(3)).
In a general understanding, an article is an object composed of one or more substances
or preparations given a specific shape, surface or design. It may be produced from
natural materials, such as wood or wool, or from synthetic ones, such as polyvinyl
chloride (PVC). Substances or preparations may be added to give an article its special
properties. Most of the commonly used objects in private households and industries are
articles, e.g. furniture, clothes, vehicles, books, toys, kitchen equipment, and electronic
equipment. In order to determine whether or not an object fulfils the definition of an
article under REACH sometimes a deeper assessment of an object’s function and its
properties is needed.
An article is to be understood as the article as produced or imported. It may be very
simple, like a wooden chair but could also be rather complex, like a computer,
consisting of several parts, which are also considered articles when produced or
imported13. It may be particularly difficult to decide if an object is an article or if it is a
substance or preparation when assessing different stages in raw materials processing.
Furthermore, when substances or preparations are enclosed in an object it may be
difficult to decide if they are to be considered an integral part of an article (like e.g. the
liquid in a thermometer) or if they are not an integral part of an article (for example an
aerosol in a spray can, ink in a printer cartridge). In these cases, the elements of the
article definition in the sections below should be looked at in more detail, including the
essential and decisive elements of the article definition. Appendices 2 and 3 contain
examples of borderline cases illustrating the decision making process.
3.1 The function of an object
The function of an object, which may or may not be an article, is determined by what its
producer/supplier wants it to be used for and what the person acquiring it expects it to
do. For many objects there is no doubt about what their function is, for example the
function of scissors is to cut, the function of brooms is to sweep, the function of a radio
is to receive and amplify the programme of the radio station etc. The function is thus
either obvious or could be evidenced by the object’s labels, use instructions etc.
If it is difficult to decide whether or not an object is an article it may be necessary to
further analyse what its function is: The function refers to the basic principle
determining the use of the object. It may be helpful to define the result of using an
object to identify its function and pay less attention to the quality of the result. For
example, the principle behind a printer cartridge is to bring ink onto paper. A higher
30
ASSOFERMET
degree of technical sophistication of the object ‘printer cartridge’ may improve the
functioning and the quality of the result but it does not change the function as such.
Further considerations on the function of articles are given in Section 3.3.2.
Dissenting views (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/dissenting_en.pdf), questioning the
application of the 0.1 % threshold to the entire article have been notified by 6 Member States in writing
(Austria, Belgium, Denmark, France, Germany and Sweden) and publication of this part of the guidance
document was not endorsed by these Member States.
13
For these reasons, the term “function” in the article definition should be interpreted as
meaning the basic principle determining the use of the object rather than the degree of
technical sophistication determining the quality of the result.
3.2 The shape, surface and design of an object
The elements shape, surface and design represent the physical appearance of an article
and can be understood as other than chemical characteristics. Shape means the threedimensional form of an object, like depth, width and height. Surface means the outmost
layer of an object. Design means the arrangement of the ‘elements of design’ in such a
way as to best accomplish a particular purpose. The design of a textile may be
determined by the twist of fibres in the yarn, the weave of threads in a fabric and the
treatment of the surface of the textile.
An object may be built up with a high level of sophistication of these characteristics.
Nevertheless, characteristics simply improving the function of an object but not as such
changing the function should not be overestimated for the reasons explained in section
3.1.
3.3 Workflow for deciding if an object is an article or not
The workflow provides guidance on deciding if an object is an article or not. It assists in
deciding if an object is an article or not in particular when there are doubts concerning:
1) The borderline in the sequence of processing natural or synthetic materials to final
articles, in particular deciding on 'semi-finished products';
2) The borderline between substances/preparations in special containers / on special
carrier material and substances/preparations being (integral) parts of an article.
Figure 2 Decision taking on the article definition (il diagramma di cui alla Fig. 2 è
consultabile nel testo della “Guida agli articoli” nella Sezione dedicata al REACH sul
Sito internet associativo).
3.3.1 Borderline in the sequence of processing natural or synthetic materials to
final articles
When materials are processed, there is a certain point in the processing, where they
change from being a substance/preparation to being an article. In some cases there may
be doubts on when exactly this transition occurs. The following approach should be
seen as decision help in support of the application of the article definition when
deciding on these types of cases. The following steps may be taken.
31
ASSOFERMET
As a general principle, the article definition should be applied, which is a two step
process:
1. Determine the function(s) of the material by assessing the technical features of the
material in relation to the intended function by the seller as well as the buyer of the
material.
2. Decide on what is more relevant for the function, the shape/surface/design or the
chemical composition.
If you can unambiguously conclude that the shape/surface/design are more relevant for
the function than the chemical composition, the (form of the) material that you are
assessing is an article. If the shape, surface or design is of equal or less importance than
the chemical composition, it is a substance or preparation.
In this respect it is however always important to recall the basic requirement given in
the definition of an article, cf. Art. 3(3), that the shape, surface or design of the material
in question must be deliberately determined and given during production.
If you are in doubt, you may use the following indicative questions in order to better
determine whether or not the material is an article. These questions can only be used to
support the evaluation of the importance of the chemical composition versus the
shape/surface/design in relation to the function and thus facilitate the application of the
article definition to raw materials.
Not all questions may apply to all raw materials and processes and the weight of
evidence of the answers to the questions may vary from case to case. It is also possible
that some answers are contradictory. In concluding whether the raw material is an
article or not, the various relevant indications should be considered and not only one
question or consideration.
Does the material in question have a function other than being further
processed?
If the material predominantly has other functions (i.e. end-use functions), then
this may bean indication that it is an article according to the definition of
REACH.
Does the seller place the material on the market and/or is the customer mainly
interested in acquiring a material because of its chemical composition or its
shape/surface/design?
If the material is mainly put on the market or acquired because of its
shape/surface/design, this is an indication that the material is an article.
After which processing step is the function determined to a larger degree by the
shape/surface/design (e.g. polymer pellet is converted to film)?
A comparison of the material’s properties and general shape before and after the
different processing steps may be helpful to identify the transition point.
32
ASSOFERMET
‘Light processing’ such as drilling, grinding or bending may improve or modify
a material’s shape, surface or design for carrying out a function and is thus
frequently applied to materials which are already articles.
Does the chemical composition of the material as such remain similar in the next
processing steps as a change may indicate the material being a preparation?
The fact that the chemical composition of a raw material is significantly
changed, e.g. additives are added to a polymer, may be an indication that the
material is still a preparation. It should be noted however that the fact that a
given material in itself does not change its chemical composition and properties
cannot be used as an indication of the material being an article. Surface
treatment of raw materials which are articles may result in a change in its overall
chemical composition, however not in the status of the material being an article.
Examples are printing onto the surface, painting, applying coatings, etc. Some
finishing other than surface treatment may change the chemical composition, but
not the status of the material being an article, e.g. dyeing of fibres.
Examples are given in Appendix 3 (vedere nel prosieguo).
3.3.2 Borderline between substances/preparations in special containers / on special
carrier materials and substances/preparations being (integral) parts of an article
An object may consist of
a special container or a special carrier, which is normally a solid material and may be
constructed as very simple or highly sophisticated objects and
•
• solid, liquid or gaseous substance(s) and/or preparation(s), which could be (integral)
part of an article.
For determining whether the chemical content of an object is an integral part thereof
(and therefore the object as a whole is an article as defined under REACH) or if it is a
substance / preparation for which the rest of the object functions as container, a closer
examination is necessary.
Stralcio dell’Allegato III della Guida agli Articoli
1 - METAL PROCESSING - SHOWN FOR ALUMINIUM PRODUCTS AS
EXAMPLE
The example of aluminium processing is included to show the transition point in the
processing of bauxite to final aluminium products. It should be noted that the processing
of other metals (for example iron/steel) may show different transition points. The
following figure shows the different processing stages and the respective status of the
raw material.
33
ASSOFERMET
Aluminium products
Natural raw
material
Mineral ore
(bauxite)
extraction
substance
Alumina Al2O3
electrolysis
substance
(metal)
Aluminium
preparations
Aluminium alloy
casting into shapes
casting into ingots
Rolling
ingots
Extrusion
ingots
Rolling and
further treatment
articles
Sheet
(coils)
Extrusion
Extrusion
profile
Cutting, forming,
coating
Final aluminium
product
Alluminium alloy
cast piece
Cutting, forming,
coating
Final aluminium
product
Grinding,
drilling, surface
treatment
Final aluminium
product
Figure 7 Example of the general transition point from mineral to final aluminium
article (45)
(45) Note the exceptions as indicated in the text!
The transition point from preparation to article is set between rolling ingots and sheets,
extrusion ingots and extrusion profiles and aluminium alloy and alloy cast pieces. The
decision process as supported by the indicative questions in the main guidance (See
Section 3.3.1) could be as follows.
34
ASSOFERMET
Table 11 Indicative criteria in aluminium raw material processing (coils, profiles)
Material Question
Rolling
and Extrusion Ingots
Coil/extrusion profile
Final product, e.g.
coated sheet/final
product
Does the material in question have a function other
than being further processed?
No
Aluminium extrusion profiles can often be
directly used in construction works indicating that they should be considered articles.
Extrusion profiles not having an end-use
function should be considered
preparations.
Yes
The coated sheet
could be used for
construction of
vehicles.
NB! Other metal alloy coils may need considerable further processing, which may
Indicate that they should be considered
preparations rather than articles.
Does the seller put the material on the market and/or
is the customer mainly interested in acquiring a material because of its chemical composition or its
shape/surface/design?
Seller/buyer of rolling
ingot offers/acquires a
certain chemical composition. The shape of
the ingot determines
the nature of next
Processing step (rolling), but is not considered more important
than the chemical
composition.
If the buyer of a sheet is most interested in
buying a material with a specific shape and
surface (flat sheet) for the purpose of its
end use, then the material may be considered as an article. However, if the shape
and surface (flat sheet) is mainly purchased
for the convenience of transforming the
shape, surface or design, then it is an indication that the material should be considered as a preparation.
After which processing step
is the function determined
to a larger degree by the
shape/surface/design?
Before rolling / extruding, the ingots have
no specific form. After the rolling / extrusion they are significantly enlarged and
have a totally different shape, which is
created deliberately during the process.
Does the chemical composition of the material as
such remain similar in the
next processing steps as a
change may indicate the
material being a preparation?
The chemical composition of the rolling
ingot is not changed
during the further
Processing
Modified extrusion
profiles could be
used in several applications such as
tubes or, when
anodised, as door
and window
frames.
The shape, surface
and design of the
material is normally of more importance for the
buyer than the
chemical composition. .
The processing of coils to sheets and of extruded profiles to doors and window frames
consists of e.g. cutting, forming, coating. The
materials have more or less the same shape
before and after the process (‘light processing').
The chemical composition of the sheet
could be changed during further processing
(e.g. application of surface coating)
The overall chemical composition of
the object may
change in that substances may be
added to the sheet/
extrusion profile,
wire.
Similar raw material type in the form of metal and alloy semi-finished products as coil
and profile are: bars, blanks (e.g. cut, machined, pressed, etc), coil (coated and
uncoated), extrusion profiles,films and filaments, foil and ribbons, forgings, plate, pipe
and tube (cast, seamless and welded), pipe and tube fittings, sintered semi-finished and
35
ASSOFERMET
final products, sheet and strip (coated and uncoated), stampings, wire rod and wire
(coated and uncoated).
Conclusions on aluminium alloy rolling ingots/coils
Rolling ingots do not normally have an end-use function indicating that these would
normally be preparations. It is ambiguous and case-dependent whether a coil has an
end-function in itself. In any case a cutting or stamping process is required for achieving
a definite function. As this would generally be considered as light processing, this
question indicates towards the coil being an article.
The interest of the buyer/seller in chemical composition versus shape/surface and design
generally changes between the ingot and the coil/profile. Although the composition
plays a role with regard to the quality of the material, the buyer would primarily look
for the form of the objects. In the case of the rolling ingots, the shape is considered
important (determines the next processing step), but normally not more important than
the chemical composition. This is an indication that the ingot is a preparation, whereas
the coil is normally an article.
Whereas the rolling ingots only determine into which type of processing the raw
material is introduced next, the form of the coil already determines that only sheets can
be produced from it. The rolling process significantly changes the form of the ingots in
many ways. The cutting / stamping and further processing of the coil only results in
modifications of that basic shape and can be regarded as light processing. ‘Limited
processing’ in the sector covers for example cutting, drilling, bending, piercing, surface
treatment, coating, etc, but excludes processes such as melting, extrusion, sintering, etc,
where the formed shape is destroyed or significantly changed. This is an indication that
the process, after which the status of the raw material is changed, is the rolling into
sheets/coils.
The basic chemical composition of the material (aluminium alloy) is not changed during
the entire processing, although through coating or surface treatment (e.g. anodising) or
lubrication (e.g. greasing, oiling, etc) substances / preparations may be added. This
question is not a helpful indicator in this example, as it does not give clear indications
on the raw material’s status.
Conclusions on aluminium alloy extrusion ingots/profiles
Already the first question gives an unambiguous indication for the extrusion ingots
having no endues function and therefore indication for being preparations, whereas the
extrusion profiles, which can be used directly to fulfil a distinct function, have a clear
indication for being articles.
The interest of the buyer/seller in chemical composition versus shape/surface and design
generally changes between the ingot and the profile. The shape of the extrusion ingots is
irrelevant with regard to the extrusion profile, thus the buyer of the ingots would only
be interested in the chemical composition of the material. This is a clear indication that
the ingots are preparations.
36
ASSOFERMET
The extrusion process significantly changes the form of the ingots in many ways,
whereas the processing steps carried out with the extrusion profiles only result in
modifications of that basic shape.
This shows that the transition point of the material should be after the extrusion process.
The basic chemical composition of the material (aluminium alloy) is not changed during
the entire processing, although through coating or surface treatment (e.g. anodising) or
lubrication (e.g. greasing, oiling, etc) substances / preparations may be added. Also in
this case, the question is not helpful in determining the transition point.
Table 12 Indicative criteria in aluminium raw material processing (cast piece).
Material Question
Does the material in question have a function other
than being further processed?
Alloy ingots for
remelting
Alloy cast piece
Final aluminium product
No
Yes
Castings (alloy cast pieces)
are produced close to the required finished design and
Yes
Aluminium final products are
used in the construction of vehicles, domestic appliances and,
shape and only require further
light processing.
when anodized, for architectural
And building applications.
The buyer of an alloy cast
piece (casting) is interested in
it having already the basic
shape and design.
The shape, surface and design of
the material is normally of more
importance for the buyer than the
chemical composition.
Does the seller put the material on the market and/or
is the customer mainly interested in acquiring a material because of its chemical composition or its
shape/surface/design?
Seller/buyer of alloy
remelting ingots offers
/ acquires a certain
chemical composition
rather than a certain
shape. The shape of
the ingot does not determine the nature of
next processing steps
(melting and casting).
After which processing step
is the function determined
to a larger degree by the
shape/surface/design?
As the shape of alloy remelting ingots is
entirely lost during the melting process,
they have no specific form. After casting, a
totally different shape is developed, which
is created deliberately during the process.
Does the chemical composition of the material as
such remain similar in the
next processing steps as a
change may indicate the
material being a preparation?
The chemical composition of the alloy
remelting ingot is not
changed during the
further processing
The chemical composition is
(normally) of less importance
as compared with the
shape/surface/design.
The processing of alloy cast pieces (castings)
to finished products consists of e.g. grinding,
drilling, surface treatment. The materials
have more or less the same shape before and
after the process (‘light processing').
The chemical composition
of the alloy cast piece
(casting) could be changed
during further processing
(e.g. anodizing)
The overall chemical composition
of the object may change in that
substances may be added to the alloy cast piece (casting).
Similar raw material types as the aluminium alloy cast piece: castings (e.g. centrifugal,
die, investment, sand, etc), continuous cast shapes (e.g., bars, billets, blooms, rounds,
slabs), A case-by-case consideration should normally be done to make the final decision
on a material’s status.
The examples of the metal industry show that it is not always a straight forward
decision whether or not a raw material has a function that is determined by its shape,
surface or design. This is particularly true, when an object could be used either for an
37
ASSOFERMET
end use or for further processing and where the further processing is only modifying the
shape.
******
17§ Pre-registrazione “in house”
Tra i numerosi Corsi di formazione destinati ai Soci ASSOFERMET già
predisposti dal Centro Reach S.r.l. in collaborazione con l’Associazione
(Nozioni di base sul Reach, Pre-registrazione e Trasmissione delle informazioni
lungo la filiera - Partecipazione ai Consorzi - Utilizzo del Software IUCLID5 per
la Pre-registrazione), si segnala nuovamente alle Aziende associate che, dietro
espressa richiesta dell'Associazione, il Centro Reach si è reso disponibile
all'effettuazione del "Servizio di Pre-registrazione in house" (vale a dire dalla
loro sede e per il tramite dei loro computer), previa compilazione di un'apposita
Scheda contenente le informazioni necessarie sulle Sostanze da sottoporre a
Pre-registrazione (vedere la documentazione in allegato alle e-mail trasmesse
su questo particolare servizio).
******
La presente Guida è uno strumento complementare e di supporto alle
Circolari Associative ed alle e-mail già inviate sull’argomento in esame.
Per quanto riguarda le Circolari già inviate su questa materia, si segnalano
le seguenti: n. 56 e 60 rispettivamente dell’11 e 27 giugno 2007, n. 83 e n.
84 del 14 novembre 2007, n. 22 del 20 marzo 2008, n. 46 del 26 maggio
2008 e la n. 47 del 30 maggio 2008.
Si rammentano, inoltre, le e-mail trasmesse nelle seguenti date: 14 marzo,
14 aprile, 28 aprile, 8 maggio, 26 maggio, 27 maggio, 28 maggio, 30
maggio, 5 giugno, 12 giugno, 16 giugno, 17 giugno e 8 luglio 2008.
ASSOFERMET
Milano, 9 luglio 2008
38