Fattura elettronica registro unico PCC 27/6/2014
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Fattura elettronica registro unico PCC 27/6/2014
FATTURA ELETTRONICA REGISTRO UNICO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Grosseto, 27 giugno 2014 Dott. Cesare Ciabatti MODULO 1 ASPETTI INTRODUTTIVI E QUADRO NORMATIVO Digitalizzazione 3 L’evoluzione del p processo di digitalizzazione g dell’ente ha conosciuto diverse declinazioni applicative: dalla dematerializzazione degli archivi cartacei all’utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione d i documenti dei d ti Fino all’interoperabilità tra applicativi e al reengineering dei processi Fattura PA 4 LLa fattura f tt elettronica l tt i verso lla PA non è solo l un modo d diverso di inviare le fatture alla PA, ma un’occasione per riprogettare p p g i processi p di Business : chiude il ciclo Logistico-Commerciale, g , ((Ordini,, Conferme d’Ordine, Documenti di Trasporto); apre il ciclo Amministrativo-Contabile, attivando le procedure d di pagamento t e lle verifiche ifi h di incasso; i è un documento attraverso il quale è possibile ottenere accesso al credito è uno strumento che può guidare politiche mirate di p g review spending Quadro normativo 5 Articolo 1, comma 209 L. 244/07 (Legge di stabilità 2008): introduzione dell dell’obbligo obbligo di fatturazione elettronica verso la PA Decreto 3 aprile 2013 n. 55: decreto attuativo che di i li lla produzione disciplina d i e ttrasmissione i i d della ll FE verso la l PA PA; Circolare MEF del 31 marzo 2014 recante chiarimenti in merito all’applicazione pp del Decreto 55/13; / ; DM 23 gennaio 2004 disposizioni in merito agli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici; DL 24 aprile 2014 n. 66: obbligo della FE verso tutte le altre PA a partire dal 31marzo 2015 e istituzione del registro g unico delle fatture e nuove funzionalità per p la piattaforma di certificazione dei debiti Tempistiche 6 EEntiti interessati: i t ti Dal 6 dicembre 2013 tutti gli enti che volontariamente sulla base di specifici accordi con i propri fornitori decidono di adottare la fattura elettronica (art 6 Decreto 55 del 3 aprile 2013 ) Dal D l 6 giugno i 2014 le l pubbliche bbli h amministrazioni i i t i i centrali t li quali Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di assistenza e previdenza, indicate nell’elenco predisposto dall’Istat http://www.istat.it/it/archivio/6729 // / / /6 29 (art 6 Decreto 55 del 3 aprile 2013 ) Dal 31 marzo 2015 tutti gli altri enti ( art 25 comma 1 DL 66/14 “decreto IRPEF”) Trascorsi tre mesi dalle predette date le amministrazioni non possono pagare le l ffatture analogiche l h ( PDF o su carta). Fattura elettronica in sintesi 7 Cosa cambia: C b Il documento fattura sarà prodotto in un formato elettronico l tt i strutturato t tt t secondo d lle iindicazioni di i i d dell Decreto 55/13; La L trasmissione t i i dovrà d à avvenire i esclusivamente l i t tramite t it il SdI (Sistema di Interscambio) messo a disposizione dall’ADE dall ADE (art 1 comma 211 L. 244/07); Dovranno essere rispettate le procedure di conservazione dei documenti fiscali digitali e le tempistiche di comunicazione delle impronte degli archivi all’ADE (DM 23 gennaio 2004). Attività preliminari 8 Attività preliminari dell’ente: Entro tre mesi dall’obbligo g di fatturazione elettronica l’ente deve inserire presso l’IPA gli uffici dedicati alla ricezione della FE secondo le indicazioni dell’allegato D del Decreto; Comunicazione del codice ufficio ai fornitori per i contratti già in essere e da stipulare; Accreditamento A di all SdI dell’ente d ll’ all fi fine di d definire fi i il canale di ricezione utilizzato ( PEC, FTP, SPCOOP) MODULO 2 IL DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE Documento informatico 10 Affinché un documento informatico sia idoneo a soddisfare la forma scritta ed abbia valore probatorio occorre che soddisfi i requisiti di: Staticità Fruibilità A t ti ità Autenticità Documento informatico 11 La staticità è intesa come la capacità di mantenere integra nel tempo la rappresentazione del contenuto e della forma del documento. A tal fine occorre individuare formati elettronici adeguati in grado di garantire affidabilità, usabilità e privi di macroistruzioni o codici eseguibili Documento informatico 12 Affinché Affi hé un documento d t sia i utilizzabile tili bil dal d l destinatario occorre che sia da questo: Fruibile, ovvero che il contenuto informativo sia recuperabile dal supporto e interpretabile p correttamente in base alle regole del formato, e riproducibile p a video o a stampa. Autenticità del documento informatico 13 L’autenticità è condizione essenziale perché un documento conservi la sua funzione probatoria. Un documento U docu e o si s definisce de sce autentico au e co quando qua do è riconducibile con certezza al suo autore Le firme informatiche 14 Sono 4 + 1: S 1 1. Firma elettronica 2. Firma elettronica avanzata 3 Firma 3. Fi qualificata lifi t 4. Firma digitale + “l’acquisizione digitale di sottoscrizione autografa” art 25 comma 2 del CAD autografa [email protected] 25/06/2014 12:12 Firma digitale 15 Firma digitale (art 1 lett s CAD): “un particolare tipo di firma elettronica avanzata t b t basata su un certificato tifi t qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, p , rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” [email protected] 25/06/2014 12:12 Generazione firma digitale 16 Doc Hash SHA 256 256 BIT Impronta del Documento Documento da firmare Ks CIFRATURA Firma digitale PKCS#7 Certificato elettronico [email protected] 25/06/2014 12:12 Verifica firma digitale 17 Impronta del Documento Doc Hash SHA 256 256 BIT = ok! Decodifica Visualizza il documento con i dati del sottoscrittore 256 BIT Impronta corrispondente alla firma Firma digitale Kp Certificato elettronico Chiave pubblica [email protected] 25/06/2014 12:12 Valore giuridico del documento 18 Documenti digitali firmati con firma digitale (Art 21 comma 2 CAD): Efficacia probatoria della scrittura privata (art 2702 c.c.) soddisfa la forma scritta per p contratti di cui all’art. 1350 c.c. [email protected] 25/06/2014 12:12 Data certa del documento 19 Valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo (art 62 DPCM 22 febbraio 2013): “ “Le f firme elettroniche l h qualificate lf e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse e' associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di p in un dette firme rispettivamente momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato ” certificato. Data certa del documento 20 Riferimento Rif i temporale l opponibile ibil aii terzi (art 41 DPCM 22 febbraio 2013) : Marca temporale apposta da un gestore di marche temporali (validità 20 anni) Riferimento temporale contenuto nella segnatura g di protocollo p Riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione i d deii documenti d i Riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo l utilizzo della PEC MODULO 3 LA PRODUZIONE DEL DOCUMENTO FATTURA IN AMBIENTE DIGITALE Documenti informatici tributari 22 I documenti informatici rilevanti ai fini tributari: hanno la forma di documenti statici non modificabili (privi di macroistruzioni o codici eseguibili g - DM 23 g gennaio 2004 art 3)) Devono garantire l’attestazione della data, ll’autenticità autenticità, ll’integrità integrità e la leggibilità dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di conservazione (DPR nn. 633/72 art art. 21) Autenticità fattura elettronica 23 L’autenticità e l’integrità della fattura elettronica può essere garantita ( DPR 633/72 art 21 comma 3): Con firma digitale o firma qualificata dell’emittente Con sistemi di controllo di gestione Mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei d i dati Data emissione della fattura 24 “La fattura “L f tt cartacea t o elettronica, l tt i sii ha h per emessa all’atto ll’ tt della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente” (DPR 633/72 art 21 comma 1): Per la fattura su carta o in formato PDF la data di emissione coincide con la data della fattura se non è possibile stabilire la data di ricezione ( Circolare ADE n. 134 del 5 agosto 1994) Per la fattura f elettronica la data di emissione è attestata da un riferimento temporale certo (art 41 DPCM 22 febbraio 2013)) Per la fatturaPA la data di emissione è attestata dalla ricevuta di consegna rilasciata da parte del Sistema di Interscambio Soggetti emittenti 25 La fattura può essere emessa ( DPR 633/72 art 21 comma 1): Dal cedente o prestatore (fornitore) Dal cliente o da un terzo Soggetti emittenti 26 L’emissione della fattura affidata al cliente o ad altri soggetti terzi prevede: annotazione nella fattura che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo Nel caso sia previsto l’apposizione della firma qualificata o digitale questa è apposta da parte del terzo emittente Il cedente o prestatore resta sempre l’unico responsabile ai fini fiscali Imposta di bollo 27 “1. L'imposta L'i t di bollo b ll suii ddocumentiti iinformatici f ti i e'' corrisposta i t mediante di t versamento nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L'interessato presenta all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente ll'indicazione indicazione del numero presuntivo degli atti, atti dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonche' l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. 2. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo e' presentata dall'interessato all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta, effettuato con i modi di cui al comma 1, ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione. L'importo complessivo corrisposto, i t risultante i lt t ddalla ll comunicazione, i i viene i assunto t come bbase provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. “ (DM 23 gennaio 2004 art 6) Fattura elettronica PA 28 Produzione del documento FatturaPA. In XML secondo il “Formato della fattura elettronica” definito nell’allegato A del Decreto 55/13. / Sottoscritto con firma digitale da parte del fornitore o dell’intermediario dell intermediario. Contenuto informativo 29 Il contenuto informativo f della fatturaPA f A prevede: Dati obbligatori: Informazioni rilevanti ai fini fiscali previsti dal DPR 633/72 art 21 Informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione al soggetto destinatario (codice ufficio) CIG e CUP quando d di disponibile ibil Dati facoltativi definiti da ciascuna amministrazione all fi fine di dematerializzare d t i li l’i t l’intero ciclo i l passivo i ( ad d es. integrazione con sistemi di pagamento) Nomenclatura del file 30 Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in formato zip, “nominato” in maniera opportuna affinché possa essere accettato dal Sistema di Interscambio: Codice Paese Identificativo univoco del Progressivo univoco del Trasmittente file Nomenclatura del file 31 il Codice C di PPaese va espresso secondo d lo l standard t d d ISO 3166-1 3166 1 alphal h 2 code, l’Identificativo univoco del Trasmittente, sia esso persona fisica o soggetto giuridico, d è rappresentato dal d l suo identificativo d f fiscale f l (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del Paese di appartenenza nel caso di soggetto tt trasmittente t itt t residente id t all’estero). ll’ t ) La L llunghezza h di questo t identificativo è di: 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT, IT 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti, il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica f di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi da “A” a “Z” e da “0” a “9” Digitalizzazione e organizzazione 32 Il formato f f fatturaPA A garantisce un efficiente ff reengineering digitale, assicurando: Maggiore efficienza nel processo di trattamento del documento fattura mediante l’interoperabilità f gestionale fra i l e lla fatturaPA f PA Riduzione degli errori umani tipici Possibilità di implementare procedure Interoperabili fra la fatturaPA ed altri gestionali del ciclo di vita della fattura (protocollo informatico, registro unico delle fatture, processi di liquidazione delle f fatture…) ) MODULO 4 TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO AL PA Trasmissione della fattura 34 La Trasmissione della FatturaPA deve avvenire obbligatoriamente attraverso il Sistema di Interscambio. Gli attori coinvolti sono: I fornitori Gli intermediari qualora previsti Il Sistema Si t di IInterscambio t bi Le PP AA Trasmissione della fattura 35 Trasmissione della FE : Il fornitore invia la FE al SdI tramite PEC, FTP, HTTPS; Il SdI effettua i controlli previsti (integrità, autenticità del documento e conformità del formato) e genera una ricevuta di avvenuta consegna o scarto Inoltro da parte del SdI all’amministrazione individuata dal codice ufficio tramite PEC, FTP, HTTPS Controlli SdI 36 Nomenclatura ed unicità del file trasmesso Dimensione del file ( per p i messaggi gg Pec < 30 MB)) Verifica integrità del documento V ifi validità Verifica lidità d dell certificato tifi t di fi firma Verifica di conformità del formato fattura Verifica dei dati per il corretto inoltro Verifica di unicità della fattura Trasmissione della fattura 37 Gli intermediari 38 Gli intermediari dei fornitori : Emettono, se richiesto, le fatture elettroniche per conto dei fornitori Trasmettono le fatture al sistema di interscambio Adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione Gli intermediari delle PPAA Ricevono le fatture dal SdI per conto delle A i i t i i Pubbliche Amministrazioni P bbli h d destinatarie ti t i Adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione Le notifiche 39 Circolare MEF n. 1/14 40 Impossibilità b l di d recapito della d ll FE : Qualora il fornitore non abbia ricevuto il codice ufficio e non sia i in i grado d di individuarlo i di id l nell’IPA ll’IPA può ò utilizzare il codice dell’ufficio centrale “uff uff_eFatturaPA eFatturaPA” reso disponibile in IPA per ciascuna amministrazione; Qualora non sia possibile inviare la FE per motivi non imputabili al fornitore ( es. mancato censimento dell’ente in IPA o motivi tecnici), lo stesso può procedere all’invio della FE tramite altri canali allegando la “ricevuta di impossibilità di recapito” prodotta dal SdI. Circolare MEF n. 1/14 41 Chiarimenti : Possono essere p pagate g le fatture ricevute p prima dell’obbligo di fatturazione elettronica anche dopo i tre mesi indicati dall’art 6 comma 6 del Decreto 55/13; Per data di emissione si considera la data contenuta nella ricevuta di consegna rilasciata dal SdI per le fatture analogiche vale la data della SdI, fattura ( circolare MEF n. 134 agosto 1994) MODULO 6 REGISTRO UNICO DELLE FATTURE E PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Protocollo informatico 43 Ai sensi dell’art 53,, comma 5 DPR 445/00 / la registrazione di protocollo è “un’operazione obbligatoria g per p tutti i documenti ricevuti o spediti p da una pubblica amministrazione e per tutti i documenti informatici. informatici.” Protocollo informatico 44 Sono esclusi dalla registrazione g di protocollo p tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare; tuttavia se questi documenti sono informatici è opportuno archiviarli sul registro di protocollo al fine di garantire la corretta conservazione Registro unico delle fatture passive 45 La Legge del 23 giugno 2014 n 89 ( DL 66/14) all’art 42 prevede l’istituzione per tutte le PPAA del registro unico delle fatture : Il q quale dovrà essere unico per p tutto l’ente Nel quale dovranno essere annotate entro 10 gg dal ricevimento tutte le fatture analogiche e digitali ricevute dall’ente L’adozione L’ d i decorre d dal d l 1° luglio l li 2014 Registro unico delle fatture passive 46 N l registro Nel it d dovranno essere annotati: t ti 1. Il codice progressivo di registrazione 2. Il numero di p protocollo in entrata 3. Il numero della fattura 4. La data di emissione della fattura 5. Il nome del creditore e relativo codice fiscale 6. L’oggetto della fornitura 7 7. LL’importo importo totale al lordo dell dell’IVA IVA 8. La scadenza della fattura 9. Gli estremi dell’impegno di spesa 10. Se la spesa è rilevante ai fini dell’IVA 11. Il codice CIG e CUP dove previsto Registro unico delle fatture passive 47 Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni il registro unico potrà essere sostituito da apposite funzionalità messe a disposizioni dalla piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazione dei crediti (DL n. 66/14 art 42) Il registro ha la finalità di monitorare i tempi di pagamento, evitare debiti fuori bilancio e garantire la tracciabilità dei flussi finanziari Registro delle fatture attive 48 LLa tenuta t t del d l registro i t aii fini fi i IVA delle d ll ffatture tt attive tti deve assicurare l’ordine cronologico e che non vi sia soluzione di continuità p per ciascun periodo p d’imposta; p ; A tal fine la Circolare ADE n. 36 del 6 dicembre 2006 chiarisce al punto 5.3 che “ove il contribuente intenda adottare d lla conservazione i elettronica l i ddelle ll sole l ffatture elettroniche, e' consentita la conservazione con le oda a tradizionali ad o a delle de e fatture a u e in formato o a o aanalogico a og co modalita' a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico cronologico, senza soluzione di continuita' per periodo di imposta” Piattaforma certificazione dei crediti 49 La L. del 23 giugno 2014 n. 89 ( DL n. 66/14) all’art 27 ha modificato il DL 35/13 introducendo l’art. 7bis (trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni) al fine di monitorare in modo continuativo l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento. Piattaforma certificazione dei crediti 50 Cosa cambia: Comma 1: dal 1 luglio 2014 i fornitori hanno la possibilità di comunicare i dati riferiti alle fatture emesse nei confronti delle PPAA indicate nell’elenco annuale ISTAT (L. 196/09, enti locali compresi); Comma 2: le PPAA dovranno comunicare le informazioni inerenti la ricezione e contabilizzazione delle fatture inserite dai fornitori; Comma 2: le PPAA sono tenute a comunicare i dati di fatture p per le quali q i fornitori non abbiano provveduto p Piattaforma certificazione dei crediti 51 Comma 2 C 2: per le l ffatture emesse d dall 1 gennaio 20 2014 4 all 1 luglio le PPAA dovranno produrre una comunicazione massiva riferita ai soli debiti non ancora estinti, estinti analoga a quella prevista dal comma 4-bis art 7 DL / 35/13 Comma 3: le fatture elettroniche trasmesse attraverso il SdI,, i dati riferiti alle fatture e le informazioni relative al ricevimento, sono acquisite automaticamente; Comma 4: le PPAA dovranno comunicare entro il 15 di ogni mese (a partire dal 15 di agosto) i debiti scaduti nel mese precedente Piattaforma certificazione dei crediti 52 Comma 5: C 5 lle PPAA devono d comunicare i alla ll PCC il pagamento della fattura contestualmente all’emissione del mandato;; Comma 6: al fine di garantire interoperabilità con il SdI e la PCC occorre che i tracciati dei dati necessari per alimentare li la l piattaforma i f PCC siano i conformi f i all formato fattura elettronica PA. Inoltre le PPAA dovranno dov a o ga garantire a e la a corrispondenza co spo de a tra a i codici cod c uufficio co presenti nella PCC e quelli inseriti in IPA. Comma 7: i dati acquisiti dalla PCC dovranno essere utilizzabili sia per generare le certificazioni f dei crediti che per produrre report Piattaforma certificazione dei crediti 53 Gli stati della fattura G f nella PCC: CC Inviata Ricevuta Respinta p Contabilizzata In scadenza Scaduta Certificata C ifi Pagata Piattaforma certificazione dei crediti 54 le comunicazioni potranno avvenire in modalità manuale tramite inserimento dati on-line o massiva con file in formato CSV o XML sulla base del tracciato previsto per il formato della fattura elettronica indicato dall’allegato A DM 55/13 Per le comunicazioni dei dati alla PCC i fornitori e le PPAA dovranno utilizzare appositi modelli messi a disposizione dalla piattaforma MODULO 5 LL’ARCHIVIAZIONE ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI E DELLA FATTURA ELETTRONICA Conservazione 56 Obblighi dell’ente art 43 comma 1 CAD: ”I documenti degli g archivi,, le scritture contabili,, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è pprescritta la conservazione pper legge gg o regolamento, g , ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti g gli effetti di legge, gg , se la riproduzione p e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da ggarantire la conformità dei documenti agli g originali, g nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71”. [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 57 Conservare un contenuto informativo digitale (file dati, testo immagini, registrazioni audio e video) significa mantenere nel tempo la capacità di riprodurlo con il contenuto e la forma originaria. I fattori che incidono negativamente sulla conservazione a lungo termine di documento digitale riguarda in primo luogo: Il deterioramento dei media; L’obsolescenza tecnologica. [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 58 Il processo di conservazione digitale presenta ulteriori difficoltà quando è applicato ai documenti informatici di cui si vuole conservare il loro valore probatorio; A livello pratico-operativo un documento informatico può essere visto come un oggetto digitale che soddisfa i requisiti di stabilità, autenticità, fruibilità. [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 59 Conservare l’autenticità di un documento significa conservare nel tempo la forza giuridico probatoria della sottoscrizione contenuta. [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 60 La conservazione i della d ll firma fi digitale di i l presenta alcuni l elementi di debolezza: L’evoluzione L’ l i tecnologica l i renderà d à di disponibili ibili sistemi i i di elaborazione così veloci da ridurre drasticamente il livello di sicurezza di una firma digitale “vecchia” vecchia di 5 o 10 anni; La firma digitale stessa è un oggetto digitale e pertanto oggetto ad obsolescenza tecnologica; L L’algoritmo algoritmo matematico utilizzato per la verifica di una firma digitale produce i risultati attesi solo se il file è disponibile nella sua integrità; [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 61 Secondo le attuali regole tecniche una firma digitale e valida se alla stessa è associato un riferimento temporale opponibile a terzi che attesti la validità del certificato nel momento della generazione della firma, quindi occorre conoscere un riferimento temporale certo (marca temporale, data di protocollo, data della PEC) [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 62 In ogni caso la firma digitale rimane ancorata al file a cui è apposta, apposta pertanto perderà la sua validità qualora il file sarà sottoposto a processi di migrazione del formato. formato [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 63 Per tutti questi motivi si considera la firma digitale uno strumento efficace a garantire autenticità dei documenti informatici nel breve periodo, mentre sul lungo periodo si privilegiano soluzioni basate sulla costituzione di strutture dedicate alla conservazione di archivi digitali di più enti produttori (depositi digitali o centri di conservazione digitale) [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 64 Le nuove regole tecniche contenute nel DPCM 3 dicembre 2013 (GU 12 marzo 2014) sostituiscono la Delibera CNIPA nn. 11 del 19 febbraio 2004 entro 36 mesi d ll’ t t iin vigore dall’entrata i e sono rivolte i lt a tutte le pubbliche amministrazioni e aii privati. i ti [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 65 L novità Le à delle d ll nuove regole l tecniche h rispetto alla ll Delibera D lb CNIPA n. 11/2004 sono numerose e riconducibili ad una maggiore consapevolezza della problematica e prevedono: Nomina di un Responsabile della Conservazione, con il compito di supervisionare il processo di conservazione; Definire e adottare un manuale di conservazione descrivendo il ciclo di vita dell’archivio (corrente, deposito e storico) t i ) iintegrandolo t d l con una nuova ffase, quella ll d della ll concezione; L L’oggetto oggetto della conservazione non è più il documento ma un pacchetto informativo (documento + metadati descrittivi): [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 66 Il sistema di conservazione è organizzato in una logica OAIS (Open Archival Information System) che prevede la gestione di pacchetti di archiviazione e di distribuzione; [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione 67 L’ente può decidere di organizzare al proprio interno il sistema di conservazione o affidarsi all’esterno a conservatori accreditati pubblici o privati la cui affidabilità è stata accertata da AGID attraverso la procedura prevista dalla Circolare AGID n. 65 10 aprile 2014; I conservatori dovranno garantire la conservazione fisica dei dati nel territorio nazionale; [email protected] 25/06/2014 12:12 Conservazione fatture elettroniche 68 “ le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica ……. . Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente” (DPR 633/72 art 39) “Il soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine, ll'integrita' integrita del contenuto e la leggibilita leggibilita' della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione conservazione” (DPR 633/72 art 21) Conservazione fatture elettroniche 69 “d) sono memorizzati i ti su qualsiasi l i i supporto t di cuii sia i garantita la leggibilita' nel tempo, purche' sia assicurato ll'ordine ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuita' per ciascun periodo d'imposta”( DM 23 gennaio 2004 art 3 comma1); “devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici i relazione in l i all cognome, all nome, alla ll denominazione, d i i al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi ultimi” (DM 23 gennaio 2004 art 3 comma 1); Conservazione fatture elettroniche 70 “Il processo di conservazione i ddeii ddocumentiti iinformatici f ti i avviene mediante le modalita' di memorizzazione previste al comma 1, lettera d), e secondo il procedimento indicato nell'art. ' 3 della deliberazione d lb dell'AIPA d ll' n. 42 del d l 2001 e termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale, p , in luogo g del riferimento temporale, p , sull'insieme dei predetti documenti Decreto del 23 gennaio 2004 - Min. Economia e Finanze ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta l impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione di cui all'art. 5 della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001 2001” (DM 23 gennaio 2004 art 3 comma 2) “Il processo di conservazione e' effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti” (DM 23 gennaio 2004 art 3 comma 2) Invio dell dell’impronta impronta all’ADE all ADE 71 “Entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 322 d l 1998, 998 per la l presentazione delle d ll dichiarazioni d h relative alle imposte sui redditi …. il soggetto interessato o il responsabile bil della d ll conservazione, i ove designato, d i t all fine di estendere la validita' dei documenti informatici t trasmette tt alle ll competenti t ti A Agenzie i fi fiscali, li ll'iimpronta t dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale temporale” (DM 23 gennaio 2004 art 5) Nuove disposizioni 72 Da sottolineare: Sono state emanate le nuove regole g tecniche per p la conservazione digitale contenute nel DPCM 3 dicembre 2013 ((GU 12 marzo 2014)) che sostituiranno entro 3 anni la Delibera CNIPA 11/04; È in corso di emanazione un nuovo DM che subentrerà al DM 23 gennaio 2004 Concludendo 73 L’adozione della fattura elettronica oltre a determinare importanti risparmi Nonché una migliore trasparenza e monitoraggio della spesa p pubblica p È un importante volano per la digitalizzazione della PA e dell’intero dell intero sistema paese Grazie p per l’attenzione