Cassazione 28 gennaio 2015, n. 1584 - anaci

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Cassazione 28 gennaio 2015, n. 1584 - anaci
Cassazione 28 gennaio 2015, n. 1584
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere
Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3586/09) proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to (OMISSIS)
del foro di Palermo, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;
- ricorrente contro
(OMISSIS), in proprio e quale amministratore del Condominio (OMISSIS) e del Condominio (OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'Avv.to (OMISSIS) del foro di Palermo, in virtu' di procura speciale apposta a
margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);
- controricorrente e ricorrente incidentale e contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1390 depositata il 25 ottobre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 26 settembre 2014 dal Consigliere relatore
Dott.ssa Milena Falaschi;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) (con delega dell'Avv.to (OMISSIS)), per parte ricorrente, e (OMISSIS) (con delega
dell'Avv.to (OMISSIS)), per parte resistente;
ANACI – BAT
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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha
concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti, dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 novembre 2000, dinanzi al Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo,
(OMISSIS) esponeva di essere titolare di un esercizio commerciale per la vendita di articoli di ortopedia,
ubicato in (OMISSIS), strada di proprieta' privata, sulla quale la ricorrente aveva esercitato il possesso in
proprio e a mezzo dei suoi clienti, che vi accedevano a piedi o in auto, lamentando che in data 21.10.2000
la (OMISSIS) s.r.l., su incarico di (OMISSIS), stava installando una barra automatica all'ingresso della via, che
avrebbe impedito il libero accesso al negozio, per cui chiedeva di essere reintegrata nel possesso mediante
la rimozione delle opere installate, con ordine al (OMISSIS) e alla (OMISSIS) di astenersi da qualsiasi futura
molestia e turbativa, oltre alla condanna al risarcimento dei danni. Instaurato il contraddittorio, nella
resistenza della (OMISSIS) s.r.l. e del (OMISSIS), quest'ultimo in proprio e quale amministratore dei
Condomini (OMISSIS), i quali deducevano di avere deciso la installazione della barra automatica munita di
telecomando e citofono per impedire il parcheggio di veicoli non autorizzati e gli schiamazzi notturni, il
giudice adito, rilevato che non era contestato l'esercizio della servitu' di passaggio della ricorrente, riteneva
che la collocazione della sbarra telecomandata all'ingresso integrasse molestia al possesso di detto diritto,
diminuendo in modo apprezzabile l'esercizio di fatto della servitu' di passaggio, per cui ordinava al
(OMISSIS) ed ai due Condomini, con esclusione della (OMISSIS) s.r.l., di aprire la sbarra durante l'orario di
apertura dell'esercizio commerciale della (OMISSIS).
In virtu' di rituale appello interposto dalla stessa (OMISSIS), con il quale lamentava comunque una
compressione del proprio diritto con la chiusura notturna dell'accesso, la Corte di appello di Palermo, nella
resistenza del (OMISSIS), nella doppia qualita' di cui sopra, che proponeva anche appello incidentale circa la
regolazione dell'apertura della sbarra, in accoglimento dell'appello incidentale, respingeva la domanda
attorea.
A sostegno della decisione adottata la corte territoriale - premesso che la strada in questione era di
proprieta' privata della (OMISSIS) s.r.l., costruttrice degli edifici che si affacciavano sulla medesima via evidenziava che sulla strada esisteva una situazione di compossesso di servitu' di passaggio fra la (OMISSIS)
ed i condomini dei due Condominii. Aggiungeva che anche al compossessore competeva la facolta' di
recintare il fondo servente per soddisfare esigenze comuni di tutela del diritto da ingerenze di estranei.
Affermava, altresi', che priva di ogni fondamento risultava l'assunto della ricorrente secondo cui vi
potevano accedere anche persone a bordo di sedia a rotelle per la conformazione dei luoghi (marciapiede
alto 20 cm.). Ne' poteva condividersi il convincimento del primo giudice che la installazione della barra
telecomandata avesse l'effetto di dissuadere la clientela dall'accedere al negozio, avendo i Condomini
espressamente previsto che la barra telecomandata fosse munita di un citofono senza fili munito di
centralina con pulsante di chiamata accessibile anche a soggetti a bordo di sedie a rotelle e cordless di
risposta, a servizio esclusivo proprio della Ortopedia (OMISSIS).
Per la cassazione della indicata sentenza della Corte di appello di Palermo agisce la (OMISSIS), sulla base di
tre motivi, cui replica il (OMISSIS), nella qualita' di cui sopra, con controricorso contenente anche ricorso
incidentale condizionato, affidato ad un motivo.
La (OMISSIS) ha depositato controricorso al ricorso incidentale, mentre il (OMISSIS) ha depositato memoria
ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli
articoli 841 e 1064 c.c., giacche' a suo avviso al solo proprietario del fondo servente e' riconosciuta la
facolta' di recintare il fondo e non anche al titolare di un diritto reale minore, con la conseguenza che
dovrebbe ritenersi vietato al titolare ovvero al possessore di una servitu' di apportare qualsiasi innovazione
rispetto all'estensione ed alle modalita' di esercizio della stessa. Aggiunge, altresi', che non e' stato
installato l'annunciato citofono ed il sistema di apertura a distanza a servizio a suo esclusivo servizio. A
corollario della censura viene formulato il seguente quesito di diritto: "La facolta' di recintare il fondo, e
conseguentemente modificare le precedenti modalita' di esercizio delle ivi insistenti servitu', contro
l'espressa manifestata volonta' del contitolare o compossessore della servitu' e del titolare del fondo
servente, e' riconosciuta esclusivamente al comproprietario o compossessore pieno, ovvero anche al
contitolare o compossessore di una servitu' di passaggio?".
Il secondo motivo - con il quale la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c.
e articolo 92 c.p.c., comma 2, in merito all'affermato rigetto "in toto" del ricorso a tutela del possesso da lei
proposto, per cui la condanna della ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio sarebbe in contrasto
con la norma indicata - pone il seguente quesito di diritto: "La parte non integralmente soccombente in
giudizio, o meglio le cui domande sono state solo parzialmente accolte, puo' essere condannata alle spese
di lite, e a maggior ragione in assenza della necessaria esplicitazione dei giusti motivi che possano
giustificare tale condanna?".
Con il terzo motivo, nel denunciare il vizio di motivazione, la ricorrente contesta nel merito la motivazione a suo dire apparente - per giungere a ritenere l'affermata liceita' della condotta dei condomini resistenti,
senza tenere in alcun conto che la proprietaria della strada, la (OMISSIS), aveva prestato il suo consenso
"solo in presenza dell'unanime accordo di tutti gli aventi diritto". Inoltre ritiene incongrue le
argomentazioni addotte circa l'insussistenza dell'effetto dissuasivo per la clientela di dovere fare uso di tale
meccanismo per accedere all'attivita' commerciale. La ricorrente, infine, si duole del ritenuto integrale
rigetto del ricorso da parte del giudice del gravame, al di la' del tenore letterale del dispositivo della
sentenza.
I motivi uno e tre del ricorso principale, essendo strettamente connessi - in quanto attengono entrambi a
censure relative alla configurazione di una modifica alla situazione possessoria ritenuta consentita possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Ed invero, occorre premettere che in sede possessoria e' possibile la coesistenza simultanea di piu'
situazioni possessorie, anche di diverso contenuto, in relazione alla medesima cosa, in capo a differenti
soggetti, esprimentesi per ognuno di essi in attivita' corrispondenti all'esercizio di diritti reali diversi, e,
percio', il fatto che si accerti l'esistenza di un possesso di terreno corrispondente all'esercizio di una servitu'
di passaggio, non esclude, di per se', che il medesimo bene possa essere posseduto da altro soggetto, che
eserciti sullo stesso un possesso corrispondente alla estrinsecazione dei poteri propri del proprietario di un
bene, sia pure gravato di servitu' in favore di altri, giacche' cio' che rileva e' la situazione di fatto e non la
titolarita' del diritto corrispondente (Cass. 18 settembre 1965; Cass. 7 giugno 1973 n. 1648).
Tanto chiarito, i motivi del ricorso non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale non ha
certo escluso che la ricorrente fosse compossessore della strada e che a tale titolo aveva agito ma anzi - nel
ritenere lecita la installazione del cancello perche' lo stesso non impediva od ostacolava il passaggio sulla
strada - ha dato per presupposto che la (OMISSIS) legittimamente esercitava il passaggio oggetto della
richiesta tutela. In realta', come si e' accennato, la domanda di rimozione e' stata respinta sull'assorbente e
motivato accertamento che la barra automatizzata in questione, munita di un citofono senza fili avente
centralina con pulsante di chiamata accessibile anche a soggetti a bordo di sedia a rotelle e cordless di
risposta, poteva essere aperta con telecomando, dovendo qui ricordarsi l'orientamento consolidato di
questa Corte secondo cui in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla
situazione oggetti va in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre
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necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso
(Cass. n. 11036 del 2003; Cass. n. 1743 del 2005) e, in particolare che l'apposizione di un cancello di agevole
apertura, non configura spoglio o molestia ma costituisce un atto lecito rientrante nelle facolta' dei
compossessori (cfr Cass. n. 154 del 1994; Cass. n. 3831 del 1985), dovendo al riguardo ritenersi del tutto
irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto i resistenti alla collocazione del cancello. Decisiva,
dunque, e' stata la verifica, che peraltro rientra nell'indagine di fatto riservata al giudice di merito, che il
cancello non apportava apprezzabile menomazione del passaggio esercitato dai potenziali clienti della
ricorrente.
Ne consegue che e' inconferente il richiamo agli articoli 1064 e 841 c.c., di cui al primo motivo, essendo
nella specie invocata tutela possessoria.
Del resto questa Corte, con decisione risalente nel tempo, ha avuto occasione di affermare che nell'ipotesi
in cui piu' soggetti esercitino distinte servitu' di passaggio su un medesimo fondo, la valutazione
dell'estensione del possesso e del modo di esercizio delle servitu', al fine di stabilire se un determinato
comportamento di uno di tali soggetti configuri, considerato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, una
turbativa del concorrente possesso altrui, meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1170 c.c., deve essere
compiuta tenendo conto dei titoli vantati dai diversi possessori e secondo criteri di temperamento suggeriti
dalle esigenze della civile convivenza e delle relazioni di buon vicinato (cosi' Cass. 27 giugno 1985 n. 3862).
L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito e' incensurabile in sede di legittimita', se - come
nella specie - sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori, per avere la corte di merito
argomentato anche in punto di prova del passaggio. Giova aggiungere che la circostanza che le sedie a
rotelle avrebbero la necessita' di transitare sul marciapiede previo superamento di un dislivello di 20 cm.,
risulta superata dalla possibilita' di utilizzare la strada previo impiego dell'impianto citofonico, mentre
risultano questioni nuove quelle relative all'esistenza di vetrine nelle quali sarebbero esposti al pubblico i
beni oggetto del commercio della ricorrente ovvero della mancata realizzazione dell'annunciato sistema di
apertura a distanza, peraltro esigibile in via esecutiva.
Del pari e' infondato il secondo motivo del ricorso principale - con il quale la ricorrente si duole della
ritenuta integrale soccombenza nell'attribuirle le spese dei due gradi di giudizio - avendo la sentenza
impugnata affermato che la domanda di tutela possessoria della (OMISSIS) doveva essere rigettata, atteso
che l'installazione della barra telecomandata e la sua chiusura anche nelle ore di apertura del negozio al
piu' costituiva un mero disagio, controbilanciato dalla giustificata necessita' di impedire l'accesso di estranei
con pericolo per la sicurezza e tranquillita' dei condomini, e non integrava una molestia o turbativa del
possesso della servitu' di passaggio, ragione per la quale l'originaria attrice - appellante, essendo
totalmente soccombente, doveva essere condannata a rifondere alle controparti le spese di entrambi i
gradi. Ne' dall'assunto della ricorrente - secondo il quale la subordinazione della eliminazione dell'ordine di
tenere aperta la barra nelle ore di apertura del negozio, stabilita dalla sentenza di primo grado, alla
installazione del citofono senza fili, escludeva che il suo ricorso possessorio fosse stato integralmente
rigettato
- e' possibile desumere una soccombenza solo parziale della (OMISSIS), in quanto la stessa aveva chiesto
con l'atto di citazione l'incondizionata eliminazione della sbarra e si era opposta alla messa in opera degli
strumenti previsti sin in origine nella Delib. condominiale proprio per soddisfare le sue esigenze
commerciali e che la sentenza ha ritenuto adeguati alla tutela del suo possesso.
Solo per completezza argomentativa, osserva il Collegio che in materia di spese giudiziali, il sindacato di
legittimita' trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della
soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 1428 del 1993;
Cass. n. 14023 del 2002; Cass. n. 5386 del 2003; Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 10052 del 2006; Cass. n.
12963 del 2007 e Cass. n. 17351 del 2010 tra le tante), intendendosi per tale la parte nei cui confronti la
domanda avversaria sia stata integralmente respinta, giacche' solo la parte totalmente vittoriosa, neppure
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in parte, puo' e deve sopportare le spese di causa. In tutti gli altri casi, non si configura la violazione del
precetto di cui all'articolo 91 c.p.c. in quanto la materia del governo delle spese processuali rientra nei
poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, esula dal sindacato di legittimita', salva la possibilita' di
censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie (profilo nella specie insussistente e
neanche dedotto dalla ricorrente).
L'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale il (OMISSIS) lamenta il mancato
esame del primo motivo dell'appello incidentale, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi
euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.
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