CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - sentenza
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - sentenza 30 luglio 2009 n. 17752 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha determinato in Euro 14.940,81 l'indennità dovuta a L.G.G. per l' espropriazione di un suo terreno da parte dell'Assessorato Beni culturali e ambientali e pubblica istruzione della Regione Sicilia. Ricorre per cassazione L.G.G. e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso l'Assessorato Beni culturali e ambientali e pubblica istruzione della Regione Sicilia. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso - L.G.G. eccepisce la nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio, in quanto notificato 9 giugno 1999 mediante deposito presso la Casa comunale a norma dell'art. 140 c.p.c., con riferimento alla sua precedente residenza in (omissis), dalla quale s'era trasferito in (omissis), sin dall'(omissis). Deduce che la notificazione dell'atto di riassunzione era stata tentata prima in (omissis), residenza dei suoi genitori, e poi in (omissis), dove era risultato sconosciuto. Sicchè la notifica era invalida sia a norma dell'art. 140 c.p.c., perchè egli non aveva più la residenza in corso delle (omissis), sia a norma dell'art. 143 c.p.c., perchè non preceduta da idonee ricerche, dalle quali sarebbe risultato il suo trasferimento in (omissis). Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di rinvio e della sentenza impugnata, per inesistenza o nullità, cella citazione in riassunzione. 2. Il ricorso è infondato. Come lo stesso ricorrente riconosce, egli aveva avuto la propria residenza in (omissis), prima di trasferirsi in (omissis); ma della comunicazione di tale trasferimento egli non ha provato di avere dato notizia al Comune di (omissis). Sicchè la sua eccezione è infondata, perchè, secondo la giurisprudenza di questa corte il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e, in base al le norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136, art. 16, e, successivamente, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza (Cass., sez. 1^, 2 marze 1996, n. 1648, in. 496106). Pertanto, secondo la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente, "la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto, ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.", (Cass., sez. 3^, 16 maggio 2006, n. 11369, m. 591231, Cass., sez. 3^, 11 novembre 2003, n. 16941, m. 568061). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009. Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.