44/2009

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44/2009
IL GIUDICE SPORTIVO
SENTENZA N. 44/09
Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), dr.
Roberto Maria Bucchi (componente) ed ing. Giuseppe Invernizzi (componente), riunitosi in Roma il
31 luglio 2009, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato xxxxxx xxxxx (licenza
di concorrente-conduttore n xxxxxx).
Fatto
Con atto del 24 giugno 2009 la Procura Federale ha deferito al Giudice Sportivo il sig. xxxxxxxx
per violazione degli art. 1, lett. D), N.S. n. 25 e 7 ter, lett. A) e B), R.N.S., per avere presentato alle
verifiche ante gara del x Rally xxxxxxx del xxxxxxx 2009 una vettura BMW 320i con fiche di
omologazione non corrispondente alla vettura stessa.
Comparso dinanzi al Collegio all’udienza del 31 luglio 2009, il sig. xxxxxxx ha protestato la sua
buona fede, deducendo di avere ignorato la rilevata non corrispondenza.
Il Procuratore Federale ha concluso per la affermazione di responsabilità dell’incolpato per frode
sportiva e per la inosservanza dei regolamenti, chiedendo l’applicazione delle sanzioni della
sospensione delle licenze per anni 3 + giorni 180 con l’ammenda in €. 15.000,00 + 2.500,00.
L’incolpato ha chiesto l’assoluzione e, in subordine, la concessione del beneficio di cui all’art. 167,
lett. b2), R.N.S.
Motivi della decisione
Dai documenti in atti (carta di circolazione, passaporto tecnico e fiche di omologazione della
autovettura BMW xxxxx cc.targata xxx xxxxx) risulta chiaramente la non corrispondenza della
detta vettura, presentata dal sig. xxxxxx alle verifiche ante gara del Rally xxxxx il xxxxx 2009, alla
fiche di omologazione n.xxxxxx, richiamata dal passaporto tecnico. La vettura in questione è,
infatti, un modello del 1990, con motore 4 cilindri a 4 valvole, con iniezione ed alimentazione a 4
condotti, carrozzeria a quattro porte; la fiche descrive, invece, un modello BMW del 1976, a due
porte, con motore a carburatore solex, 4 cilindri a 2 valvole. Dal passaporto tecnico si evince che la
vettura tra il 6 maggio 2007 ed il marzo 2009 ha partecipato senza rilievi a 18 gare ad iniziativa di
otto diversi concorrenti, tra i quali, a partire dal febbraio 2008, il xxxxxx.
La sussistenza del fatto nella sua materialità – presentazione in verifica di vettura non conforme – è
perciò certa; e sembra del pari evidente che la pregressa partecipazione della vettura a numerose
gare senza rilievo di non conformità è stata possibile grazie al solo passaporto tecnico ed alla
menzione in esso della detta fiche di omologazione, non direttamente esaminata dai verificatori.
Su questa base la Procura Federale ha contestato al sig. xxxxxx sia la violazione generica dei
regolamenti, per il mero fatto della presentazione di vettura non conforme; sia la frode sportiva, per
avere tentato di concorrere con vettura diversa e di rendimento maggiore di quella descritta dalla
fiche di omologazione. Sotto il primo profilo non vi è dubbio alcuno in ordine alla responsabilità
disciplinare dell’incolpato, comunque tenuto a verificare la conformità della sua autovettura e la
regolarità della relativa documentazione. Sotto il secondo profilo, per contro, la compiuta istruttoria
non ha dato certezza dell’intento fraudolento necessario per integrare gli estremi dell’illecito.
Il sig. xxxxxxx, infatti, non risulta essere stato il primo proprietario della vettura, né il suo primo
utilizzatore in competizioni; la non conformità, non dipendendo da modifiche apportate nel tempo,
risale alla data di emissione del passaporto tecnico; la menzione sul detto passaporto tecnico della
fiche n. xxxxxx, come ha tratto in errore i verificatori in ben 18 occasioni, può ben avere tratto in
errore i concorrenti, che sulla base del passaporto tecnico hanno utilizzato la vettura, incluso il sig.
xxxxxxxi. Tutto ciò rende credibile quanto dichiarato dall’incolpato: di essere un dilettante, che
corre per divertimento senza speranza di vittoria; di essere del tutto privo di nozioni tecniche; di
avere acquisito con sorpresa conoscenza della non conformità solamente a seguito della verifica del
xxxxxxx 2009, quando (verosimilmente per la prima volta) i verificatori hanno proceduto a
controllo direttamente sulla scheda di omologazione. Vero è che il fatto va ricondotto sotto il profilo
eziologico alla formazione del passaporto tecnico, cioè ad un tempo e ad un fatto al quale
l’incolpato appare del tutto estraneo.
Ritiene, pertanto, il Collegio di dover escludere nella specie l’ipotesi accusatoria di frode sportiva
per difetto del relativo elemento psicologico; e di affermare la responsabilità dell’incolpato
esclusivamente per la violazione dell’art. 7 bis R.N.S. (inosservanza colposa di regolamenti), così
degradata la rubrica. Sanzione equa appare la sospensione delle licenze per mesi tre. Tenuto conto
della incensuratezza del soggetto, può concedersi la sospensione condizionale della esecuzione ai
sensi dell’art. 167, lett. b2), R.N.S.
P.Q.M.
Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara xxxxxx responsabile della violazione dell’art. 7 bis R.N.S.
e, così degradata l’incolpazione, gli applica la sanzione della sospensione delle licenze sportive per
mesi tre; sospende condizionalmente l’esecuzione della detta sanzione ai sensi dell’art. 167 b2
R.N.S.
Roma 31 luglio 2009.
Il Presidente estensore
(F. Morozzo della Rocca)
Depositata il 4 agosto 2009