Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d`Aquino: una archeologia

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Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d`Aquino: una archeologia
Giampaolo Azzoni
La legge in Tommaso d’Aquino:
una archeologia del principio di legalità
Tommaso d’Aquino
1225-1274
diritto naturale classico
vs.
antico
vs.
moderno
Summa Theologiae
Ia-IIae, qq. 90 ss.
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1.
I costitutivi essenziali della legge
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1° costitutivo essenziale:
l’appartenenza della legge alla ragione
vs. volontà
“affinché la volizione di quanto viene comandato abbia natura
di legge è necessario che sia regolata dalla ragione.
E in questo senso è vero che la volontà del principe ha vigore
di legge: altrimenti la volontà del principe, più che una legge,
sarebbe un‘iniquità”
“Sed voluntas de his quae imperantur, ad hoc quod legis
rationem habeat, oportet quod sit aliqua ratione regulata.
Et hoc modo intelligitur quod voluntas principis habet vigorem
legis, alioquin voluntas principis magis esset iniquitas quam
lex.”
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2° costitutivo essenziale:
l’ordinazione della legge al bene comune
societas perfecta
“la comunità o società perfetta è quella politica, come
insegna ancora Aristotele [Polit. 1, 1].”
“Come il bene dell‘uomo singolo non è l‘ultimo fine, ma viene
ordinato al bene comune, così il bene di ciascuna famiglia è
ordinato al bene dello stato, che è la comunità perfetta.
Chi dunque governa una famiglia ha il potere di dare comandi
e regolamenti; tuttavia essi propriamente non hanno vigore
di leggi.”
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3° costitutivo essenziale:
insufficienza della ragione di un privato per creare una legge
popolo
“La legge in senso proprio, primario e principale dice ordine al
bene comune.
Ora, indirizzare una cosa al bene comune spetta o a tutto il
popolo o a chi ne fa le veci.
Perciò fare le leggi spetta o all‘intero popolo, o alla persona
pubblica che ha cura di esso. Poiché ordinare al fine spetta
sempre a colui che riguarda tale fine come proprio.”
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4° costitutivo essenziale:
necessità della promulgazione/pubblicazione
“Perché una legge abbia la forza di obbligare, il che è la sua
caratteristica, è necessario che venga applicata a coloro che
devono regolarsi su di essa.
Ora, tale applicazione avviene portando la legge a conoscenza
di costoro mediante la promulgazione.
Quindi la promulgazione è necessaria perché la legge abbia il
suo vigore.”
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La definizione di legge in Summa Theologiae
“un comando della ragione ordinato al bene comune,
promulgato da chi è incaricato di una collettività”
“quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui
curam communitatis habet, promulgata”
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2.
I tipi di legge
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1. Legge eterna
2. Legge naturale
3.1. Legge positiva divina
3.2. Legge positiva umana
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Lex aeterna vs. lex naturalis
La distinzione tra lex aeterna e lex naturalis segna una cesura
tra il pensiero di Tommaso ed il pensiero stoico
Ma ancora più importante è la cesura che la distinzione tra lex
aeterna e lex naturalis segna tra il pensiero di Tommaso e il
giusnaturalismo moderno
Il giusnaturalismo moderno può essere letto come una
secolarizzazione della lex aeterna e, insieme, una
eliminazione della lex naturalis
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Lex aeterna
“la lex aeterna non è altro che la ragione [“ratio”] della divina
sapienza, in quanto è direttiva di tutti gli atti e movimenti”;
pertanto essa è “come la ragione di Dio”
la lex aeterna, in quanto tale, è per noi ignota poiché essa si
trova nella mente divina
ogni creatura razionale, allo stesso modo in cui conosce in
qualche modo la verità, conosce anche la lex aeterna almeno
quanto ai principî comuni della lex naturalis
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Lex naturalis
la partecipazione della lex aeterna nella creatura razionale
“participatio legis aeternae in rationali creatura”
nella differenza tra lex aeterna e lex naturalis si apre lo
spazio per la libertà dell’uomo e per l’apertura della sua
storia (con le relative possibilità di evoluzione o declino),
insieme alla consapevolezza della fallibilità della ragione
umana e dei limiti strutturalmente propri di ogni attività
normativa
una concezione del diritto naturale nella quale siano
tomisticamente compresenti lex aeterna e lex naturalis
appare coerente con una moderna società liberale.
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Precetti primi vs. precetti secondi della lex naturalis
mentre i precetti primi hanno per sé stessi forza coattiva di
precetto, invece le norme della lex naturalis prescritte in
quanto derivate dai principî primi della lex naturalis non
hanno per sé stesse forza coattiva di precetto se non dopo
che siano state sancite dalla legge divina o umana
e tra queste norme derivate Tommaso pone anche la norma
che prescrive la monogamia e quella che prescrive
l’indissolubilità del matrimonio
nella reazione al volontarismo di impronta scotista, gli
interpreti tomisti, come Caietano (1468-1534) e Francisco de
Vitoria (1483-1546), attenuarono la differenza tra precetti
primi e precetti secondi considerando entrambi come
incondizionatamente valevoli: grave errore ermeneutico
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Caratteristiche della lex naturalis
NELLO SPAZIO
assolutezza vs. relatività della legge naturale
la lex naturalis è la medesima presso tutti gli uomini
riguardo ai suoi primi principî comuni
NEL TEMPO
immutabilità vs. mutabilità della legge naturale
La lex naturalis può sempre essere mutata mediante
l’aggiunta di nuove norme
Poiché la natura umana “non è immutabile come quella
divina”, “le norme di diritto naturale variano secondo gli stati
e le condizioni degli uomini”
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Naturalità e storicità del diritto
Rudolf Stammler (1856-1938): “diritto naturale a contenuto
variabile” ripreso con originali variazioni da Raymond Saleilles
(1865-1912)
Georges Renard (1876-1943): “droit naturel à contenu
progressif”
Alfred Verdroß (1890-1980): ha contrapposto diritto naturale
statico e diritto naturale dinamico ed ha riproposto la
distinzione tra “diritto naturale primario” e “diritto naturale
secondario”
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Naturalità e storicità del diritto
Paul Foriers (collega e collaboratore di Chaïm Perelman):
“droit naturel positif”
Giuseppe Capograssi (1889-1956): “diritto naturale vigente”
Sergio Cotta (1920-2007): sviluppò ampiamente il concetto di
“diritto naturale vigente” insieme alla distinzione, da lui
proposta, di “diritto naturale relativo” e “diritto naturale
assoluto”
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Lex humana
integrazione necessaria della lex naturalis
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Il “positivismo” di Tommaso
Quando la legge umana non si uniforma alla retta ragione,
essa non ha ragione di legge [“non habet rationem legis”],
ma piuttosto di una certa violenza [“sed magis violentiae
cuiusdam” ]
Ma ciò rileva solo nei casi di antinomia con i principî comuni
della lex naturalis da tutti conosciuti o, al più, con le
conseguenze di essi che gli uomini migliori possono trarre con
sicurezza
In tutti gli altri casi, l’iniquità oggettiva (rispetto alla retta
ragione che è interamente solo nella lex aeterna) non può
costituire il criterio per decidere del dovere di osservanza di
una legge umana
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Il criterio decisivo diventa quello della legittimità della fonte
della legge umana
La stessa legge iniqua è detta derivare dalla lex aeterna
[“derivatur a lege aeterna”]
nella misura in cui conserva qualche somiglianza di legge
[“inquantum servatur aliquid de similitudine legis”]
in virtù dell’ordine dell’autorità che la pone
[“propter ordinem potestatis eius qui legem fert”].
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Limiti al dovere di mutare la legge umana
Pertanto la legge umana va cambiata solo quando il vantaggio
che deriva dalla posizione di una nuova migliore disciplina
compensi almeno il danno che deriva dal mutamento.
Pur essendo, sia il diritto sia le tecniche, scoperte della
ragione umana, mentre se nelle tecniche si trova qualcosa di
meglio, si abbandonano le acquisizioni precedenti, questo non
succede per il diritto.
Le tecniche derivano l’intera loro efficacia dalla ragione [“ex
sola ratione”], mentre, come aveva già scritto Aristotele, le
leggi ottengono il massimo vigore dalla consuetudine.
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Per approfondire
Lex aeterna e lex naturalis: attualità di una distinzione
concettuale
http://cfs.unipv.it/
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