CAPITOLATO CDD 2016.rtf - Comune di Busto Arsizio

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CAPITOLATO CDD 2016.rtf - Comune di Busto Arsizio
GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DISABILI
“BELOTTI PENSA” E “ADA NEGRI”
Capitolato prestazionale
Art. 1 - Oggetto del contratto e finalità
1.Oggetto del contratto è la gestione dei servizi dei Centri Diurni Bellotti Pensa e Ada
Negri per persone disabili di Busto Arsizio.
2.Gli immobili sedi dei due Centri Diurni Disabili (più avanti per brevità denominati
CDD), sono di proprietà del Comune di Busto Arsizio.
3.I due CDD sono strutture semi residenziali diurne che accolgono giornalmente soggetti
disabili adulti con notevole compromissione dell’autonomia (disabili gravi e gravissimi).
4.Finalità dell’affidamento è quella di garantire la gestione dei due CDD tramite una
programmazione efficace ed integrata dei servizi diurni rivolti ai disabili, secondo gli
obiettivi e le indicazioni dell’Amministrazione Comunale.
5.La gestione dei due CDD sarà affidata in via esclusiva all’affidatario che ne assumerà
la titolarità e le connesse responsabilità e che dovrà esercitarla in conformità al presente
capitolato, nonché al piano di gestione presentato in sede di gara.
Art. 2 – Descrizione delle attività
1.La gestione comprende lo svolgimento delle seguenti attività a cura e spese
dell’affidatario:
a) gestione dei due CDD ed erogazione delle prestazioni previste dal presente capitolato
e dal piano di gestione alle condizioni economiche indicate nell’offerta economica
presentati in sede di gara;
b) esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari per mantenere a
cura e spese dell’affidatario, l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei
due centri quali unità di offerta diurna per soggetti diversamente abili.
Art. 3 - Sede delle strutture e caratteristiche dei centri
1.Il servizio dei due CDD viene svolto in strutture di proprietà dell’Amministrazione
Comunale site nel territorio di Busto Arsizio rispettivamente:
1) CDD Ada Negri – Via Caduti, 3
2) CDD Belotti Pensa – Via Lega Lombarda , 14
2.Entrambe le strutture sono annotate nel patrimonio comunale tra i beni indisponibili e
sono completi degli impianti, degli arredi e delle attrezzature specificate nello stato di
consistenza allegato al presente capitolato.
1
Tale stato di consistenza è costituito da:
- Planimetria degli immobili (allegato A e B)
- Elenco arredi e attrezzature in dotazione ai Centri Diurni Disabili (inventario beni
mobili Allegato C).
3.Per quanto riguarda il CDD Bellotti Pensa:
il CDD è accreditato per n. 30 posti per l'assistenza diurna di persone in grave situazione
di disabilità, con delibera Giunta Regionale DGR VIII/ 003447 del 7 novembre 2006.
Gli utenti al 30/03/2016 inseriti sono 29 di cui 17 maschi e 12 femmine, 26 a tempo
pieno e 3 a part time con un età variante dai 23 ai 65 anni.
Classe di
fragilità
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
n. utenti
1
6 (5 tempo pieno +1 part time)
11(10 tempo pieno + 1 part time)
4( 3 tempo pieno +1 part time)
6
1
4.Per quanto riguarda il CDD Ada Negri:
il CDD è accreditato per n. 30 posti per l'assistenza diurna di persone in grave situazione
di disabilità, con delibera Giunta Regionale DGR n.VIII /001248 del 30 novembre 2005.
Gli utenti al 30/03/2016 inseriti sono 24, di cui 11 maschi, 13 femmine, con una età
variante dai 22 a 67 anni. L'inserimento per tutti è a tempo pieno.
Classe di
fragilità
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
n. utenti
2
9
7
1
5
0
5.Entrambi i CDD dovranno deve essere gestiti dalla società aggiudicataria garantendo
tutti gli standard di gestione previsti dalla normativa nazionale e regionale.
6.Tutte le incombenze relative alla gestione caratteristica delle attività e al
mantenimento ordinario della struttura e delle pertinenze sono poste a totale carico
dell’affidatario (nel seguito definito anche "ente gestore" o "gestore"), così come tutti gli
adempimenti normativi in materia. Rimane inteso che l’ente gestore sostituisce il
2
Comune di Busto Arsizio nella cura e negli adempimenti connessi al mantenimento dei
requisiti per l'accreditamento, e ciò a far data dal giorno della formale notifica
dell'avvenuta aggiudicazione, salvo diverso avviso da parte del Comune.
Art. 4 - Aspetti gestionali
1.I Centri Diurni per persone Disabili sono unità di offerta semiresidenziale per disabili
all'interno del sistema socio-sanitario regionale, che accolgono giornalmente persone
con gravi e gravissime disabilità, limitanti la possibilità di partecipare alle attività della
vita quotidiana; tali persone necessitano di una continua e/o specifica assistenza e/o
affiancamento nell'assolvimento delle attività della vita quotidiana e delle funzioni
elementari.
2.Presso i Centri devono essere garantite tutte le attività previste dagli standard
organizzativi di cui alla normativa regionale vigente, alla quale si rinvia per tutto ciò che
non è espressamente richiamato dal Capitolato.
3.In particolare devono essere garantite agli ospiti:
1. Attività educative, di socializzazione, animazione ed assistenziali
2. Attività educative di tipo occupazionale e piccolo artigianato
3. Attività socio-sanitarie integrate
4. Attività di riabilitazione, socio-riabilitative, motorie e sportive.
4.I CDD si configurano come "strutture di appoggio alla famiglia", in quanto consentono
a quest'ultima di mantenere il soggetto al suo interno.
5.I CDD mirano a sviluppare un percorso di crescita dell'individuo nella prospettiva di
una progressiva e costante socializzazione, con il duplice obiettivo di sviluppare le
capacità residue, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi e di operare per il
mantenimento dei livelli acquisiti. Ne consegue che tali centri offrono ai loro utenti la
specifica e continua assistenza, nonché gli interventi educativi, socio-riabilitativi e
socio-sanitari mirati e personalizzati di cui essi necessitano.
6.l’ente gestore dovrà articolare le proprie attività di socializzazione in modo tale da
ottenere il massimo livello di integrazione tra gli utenti del servizio, i loro famigliari e la
comunità locale.
7.Il gestore dovrà assicurare:
- l’attuazione delle attività previste dalla normativa e proposte in sede di offerta tecnica
secondo un progetto gestionale coerente ed adeguato agli ospiti dei Centri;
- la gestione di un fascicolo sanitario, educativo e assistenziale, la compilazione ,
gestione e aggiornamento del sistema di classificazione SIDI;
- la predisposizione, l’aggiornamento e l’utilizzo della Carta dei Servizi.
8.Il gestore deve formulare per ciascun ospite un Progetto Individualizzato, prevedendo
anche il coinvolgimento delle famiglie, che verrà conservato presso la struttura e
regolarmente aggiornato.
3
9.Durante ogni anno di attività (settembre/agosto) dovranno essere trasmesse all’Ufficio
Servizi Sociali almeno una relazione di programmazione globale dell’attività e una
relazione di verifica di quanto attuato. Dovranno inoltre essere trasmessi tutti gli
atti/documenti di verifica e controllo dichiarati in sede di offerta.
10.Per la gestione dei Centri si deve prevedere la costituzione di una equipe formata da
varie figure professionali al fine di garantire l’attività di programmazione,
coordinamento e supervisione.
11.Presso ogni Centro dovrà essere conservato il registro delle presenze giornaliere sia
degli utenti che del personale, che sarà a disposizione dell’Amministrazione Comunale o
del competente servizio di vigilanza dell’ASL.
12.Il gestore dovrà garantire il funzionamento dei centri nella fascia oraria 8,30 -16,30
dal lunedì al venerdì, garantendo la permanenza ai centri degli utenti a tempo pieno per
almeno 7 ore al giorno (35 ore settimanali) per 47 settimane all’anno (escluso il periodo
delle festività vacanze estive, natalizie e feste comandate).
13.I CDD di Busto Arsizio fino al 31/12/2016 e, comunque, fino alla conclusione della
procedura di aggiudicazione, sono gestiti dal Comune di Busto Arsizio tramite appalto
per quanto riguarda il CDD Ada Negri e tramite appalto parziale per quanto riguarda il
CDD Bellotti Pensa.
14. Informazioni sulle strutture e sui servizi erogati sono riportate nel presente capitolato
e negli atti di gara.
Art. 5 - Obblighi del gestore
1.Sono a carico esclusivo del gestore la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese
strumentali per la gestione complessiva dei CDD.
2.In particolar modo l'Ente gestore:
- assume tutte le funzioni connesse al mantenimento dell'accreditamento ai sensi della
normativa regionale vigente, che resta comunque legato alla struttura di cui al
presente capitolato;
- assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia
giuridica, tecnica e gestionale;
- assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, rifiuti,
disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, sgombero neve, ecc.) ad eccezione
del servizio mensa che rimane a carico del Comune come specificato al successivo
art. 6 punto c);
4
- assume tutte le funzioni connesse all'amministrazione della struttura e dei rapporti
con gli utenti, i fornitori, gli enti pubblici e privati e quindi anche l'eventuale
responsabilità verso terzi;
- assume, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari
garantendo loro opportune forme di partecipazione;
- assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all'esercizio dell'attività
caratteristica dei CDD, ivi compresa la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature
necessarie, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari
sulla struttura;
- assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell'immobile, delle sue
pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi evidenziati in planimetria, e dei beni mobili
inventariati oggetto di consegna;
- assume tutti gli oneri relativi all’acquisto del materiale educativo e di consumo che
dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e di
prevenzione;
- subentra, ove possibile, al Comune nei contratti relativi alle utenze in essere
assumendosene interamente i costi. Sono pertanto a carico del concessionario tutti gli
oneri attinenti alle utenze relative a riscaldamento, illuminazione interna ed esterna,
acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati ivi compresi gli oneri relativi alla volturazione
e registrazione di contratti ovvero stipula di nuovi contratti. Il gestore garantisce che
per effetto della conduzione dei suddetti servizi vengano assicurati agli utenti
condizioni di comfort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di
attività.
Fino al momento della avvenuta voltura dei contratti al nuovo gestore o nel caso non
fosse possibile per motivi tecnici provvedere alla voltura delle varie utenze, i
consumi saranno riaddebitati mediante il calcolo parametrico sulla superficie
occupata oppure mediante l’installazione di contabilizzatori da posizionarsi a carico
del gestore.
Per quanto riguarda il CDD Ada Negri l’impianto di riscaldamento è unico per tutta
la scuola Ada Negri e pertanto l’utilizzo dell’impianto dovrà essere compatibile con
il calendario di apertura e l’orario della scuola, salvo che il concessionario si assuma
gli oneri per la modifica dell’impianto di riscaldamento per la realizzazione di una
linea dedicata;
- assume titolo all'introito di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione del CDD,
sia per quanto riguarda le rette a carico dell'utenza, sia per quanto riguarda la quota
sanitaria di contribuzione regionale. In particolare il concessionario dovrà fatturare
mensilmente alle famiglie le quote dovute per la frequenza al centro e per il servizio
di trasporto, sulla base delle tariffe comunicate dal comune (calcolate sulla base di
5
quanto stabilito annualmente dalla giunta comunale e dell’ISEE presentato
dall’utente al Comune).Tutti gli oneri relativi alla riscossione saranno a carico del
concessionario ivi compresa l’eventuale insolvenza da parte dell’utente. Il
concessionario non potrà pretendere nulla a fronte del mancato pagamento da parte
dell’utenza. Qualora lo stato d’insolvenza si protraesse nel tempo, l’affidatario dovrà
darne comunicazione all’Amministrazione comunale, che deciderà come procedere.
- assume tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti
degli utenti che nei confronti del Comune, il quale se chiamato in causa dovrà essere
man levato dal gestore;
3.Il gestore assicura - come requisito minimo e imprescindibile - che il personale
impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard
gestionali della Regione Lombardia e come meglio specificato nell'art. 9. Resta inteso
che il gestore provvede ad introdurre variazioni nell'organico e nell'organizzazione del
lavoro ogni qualvolta detti standard dovessero essere modificati.
4.L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza,
attuando tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a salvaguardia della
salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Tutte le attrezzature ed i prodotti utilizzati
dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e
nei confronti di eventuali organizzazioni terze dovrà essere attuato quanto previsto
dall’art. 26 del D.lgs 81/08.
Art. 6 - Servizi accessori al servizio – caratteristiche minime.
1.A complemento di quanto già indicato in ordine alle caratteristiche del servizio, si
annotano le seguenti precisazioni riguardanti i cosiddetti servizi accessori i quali, in sede
di offerta, debbono presentare le caratteristiche minime sotto indicate:
a) Pulizia e sanificazione degli ambienti
1.L'ente gestore provvede - direttamente o attraverso terzi - all'esecuzione degli
interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti (locali arredi e attrezzature)
costituenti i due CDD. Restano a carico del gestore tutti i costi relativi a tale attività ivi
compreso la fornitura di tutto il materiale occorrente.
2.Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura, nonché le aree esterne
evidenziate
in
planimetria
e
devono
essere
eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a
fondo periodiche da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o
festività e pulizie straordinarie in occasione di eventi imprevedibili quali lavori di
imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc.
3.Gli interventi di sanificazioni non possono essere inferiori a due volte in un anno.
6
4.Possono essere utilizzate solo macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antiinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e prodotti chimici rispondenti alle
normative vigenti in Italia.
5.Il gestore è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello
svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente
manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.
6.Il servizio di pulizia con frequenza minima giornaliera e la sanificazione con
frequenza minima di almeno due volte l’anno, dovranno essere effettivamente eseguiti,
nel rispetto del minimo prescritto, con le modalità e la frequenza offerti in sede di gara.
7.Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta dovrà essere previamente
autorizzata dal RUP, purché non siano variazioni peggiorative degli standard e non
comportino incremento delle tariffe offerte in sede di gara.
b) Servizio trasporti e uscite di socializzazione
1.Costituisce obbligo del gestore anche il trasporto degli utenti del centro con automezzi
adeguatamente attrezzati secondo la rispettiva normativa vigente, con le seguenti
modalità e tipologie:
- trasporto quotidiano dal lunedì al venerdì di tutti gli ospiti inseriti nei Centri, da casa ai
Centri e viceversa. I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto degli orari di
apertura dei Centri e garantendo per gli utenti a tempo pieno la presenza presso il centro
per almeno 7 ore giornaliere;
- trasporti quotidiani aggiuntivi finalizzati all’espletamento delle diverse attività dei
centri come ad esempio trasporti dal Centro Belotti-Pensa al laboratorio presso il Centro
Ada Negri e viceversa, dai Centri alla piscina e viceversa e per altre attività
programmate (ad esempio attività ludico - sportive, attività con scuole cittadine, gite
finalizzate in giornata, ecc..);
2.La percorrenza media mensile, riferita alle tipologie di trasporti di cui sopra, allo stato
attuale è di circa Km 6.500.
3.Il personale addetto alla guida dovrà essere in possesso di adeguata patente di guida,
secondo la tipologia degli automezzi messi a disposizione dell’affidataria.
5.Il personale di accompagnamento deve essere maggiorenne e adeguato all’incarico.
6.Per la gestione del servizio di trasporto il gestore dovrà rendere disponibili, in
relazione alla tipologia degli stessi, un numero di mezzi adeguato e sufficiente ad
effettuare i trasporti di cui sopra.
7.A titolo informativo attualmente il servizio viene svolto dalla utilizzando tre pulmini
da 9 posti di proprietà dell’appaltatore uscente.
8.Il numero degli utenti presenti in ogni automezzo dovrà essere contenuto nei limiti
7
autorizzati.
9.Gli automezzi inoltre dovranno essere dotati di tutte le misure e i dispositivi di
sicurezza previsti dalla legge per il trasporto di portatori di handicap e dotati di idonei
dispositivi per caricare le carrozzelle dei disabili.
10.Gli automezzi inoltre dovranno essere dotati di certificazione di idoneità e mantenuti
in perfetta efficienza e pulizia.
11.L’aggiudicataria dovrà altresì mettere a disposizione gratuitamente su richiesta
dell’Amministrazione Comunale, in caso di consultazioni elettorali, per i soli giorni
della votazione, uno degli automezzi adibiti al trasporto di disabili in carrozzina.
12.Per il servizio di trasporto il gestore potrà ricorrere al subappalto, se previsto in sede
di offerta e fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 105 del d.lgs
50/2016.
c) Fornitura pasti
1. Il Comune di Busto Arsizio provvederà alla fornitura del pasto (merende comprese)
per gli utenti e, se richiesto, per il personale del ente gestore del servizio dell’unità
d’offerta CDD, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene
alimentare, seguendo gli schemi dietetici stilati dal Tecnologo Alimentare incaricato
dall’A.C.. Le relative tabelle grammature e tabelle merceologiche saranno messe a
disposizione della concessionaria prima dell’avvio del servizio. Sarà onere del gestore
fornire copia del menù agli utenti del CDD prima dell’inizio della frequenza.
2. Per la fornitura dei pasti agli utenti il comune provvederà ad incassare dagli utenti,
direttamente (o tramite la ditta affidataria per la fornitura dei pasti scolastici), la quota
giornaliera stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Per la eventuale fornitura dei
pasti al proprio personale, il gestore dovrà riconoscere al Comune (o direttamente alla
ditta affidataria per la fornitura dei pasti scolastici) il costo pasto per personale
addetto/adulti delle scuole dell’obbligo nella misura stabilita annualmente dalla giunta
attualmente pari ad € 5,50.
Il gestore dovrà ordinare quotidianamente sia i pasti per gli utenti che gli eventuali pasti
per il proprio personale comunicando, entro le ore 9.00, alla ditta aggiudicataria del
servizio di ristorazione (o a chi indicato dal comune) il numero delle prenotazioni.
3. Il corrispettivo dei pasti effettivamente prenotati dal personale del gestore, se e in
quanto richiesti, dovrà essere versato al Comune di Busto Arsizio, mediante le modalità
che saranno indicate dal comune con la prima richiesta di pagamento, entro 60 gg. dal
ricevimento di apposito documento di addebito.
4. Sono a carico del Comune, (che potrà effettuare il servizio tramite l’affidataria del
servizio di ristorazione scolastica), la fornitura e porzionatura dei pasti, il lavaggio delle
teglie e delle stoviglie e il riassetto del locale “cucina”.
8
5. Sono a carico del gestore le fasi di apparecchiatura e sparecchiatura, la
somministrazione delle merende, l’assistenza degli utenti durante il momento del pasto e
delle merende e il riassetto dei locali dopo che vengono consumati il pasto e le merende.
Il gestore dovrà dotarsi del Manuale di Autocontrollo previsto dalla normativa vigente e
regolamento CE/2004 in relazione alle procedure di sua competenza.
Art. 7 – modalità di inserimento, orari e periodi.
1.Il concessionario sarà tenuto in via prioritaria all’inserimento degli utenti residenti,
segnalati dal Comune di Busto Arsizio. Qualsiasi inserimento o modifica di orario di
frequenza dovrà comunque essere autorizzato dal comune previa verifica della copertura
finanziaria dei maggiori oneri.
2. Il gestore dovrà svolgere le attività di cui ai precedenti articoli a favore degli ospiti
residenti nel Comune di Busto Arsizio, nella fascia oraria 8,30-16.30 dal lunedì al
venerdì, garantendo la permanenza ai centri degli utenti a tempo pieno per almeno 7 ore
al giorno per 47 settimane all’anno (escluso il periodo delle festività vacanze estive,
natalizie e feste comandate).
3. Il calendario sarà proposto dal gestore e approvato dall’Amministrazione comunale.
4. In caso di scioperi il gestore dovrà garantire le prestazioni indispensabili stabilite con
accordo, siglato con le organizzazioni sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di
garanzia prevista della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni sullo
sciopero nei servizi essenziali. Il gestore non potrà interrompere o ridurre l'esecuzione
del servizio in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto
controversie con l'Amministrazione.
5. L'eventuale interruzione per decisione unilaterale costituisce inadempienza
contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti del gestore per
tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori
oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli
derivanti da un nuovo rapporto.
6.Eventuali dimissioni o sospensioni dalla frequenza degli utenti residenti a Busto
Arsizio saranno disposte con il consenso dell’Amministrazione Comunale, previa
valutazione da parte dell’equipe educativa.
7.Nel rispetto della destinazione d’uso dei singoli beni e impianti in dotazione ed in
coerenza con le finalità del servizio pubblico affidato, il gestore potrà utilizzare la
struttura per l’offerta di servizi socio-educativi al di fuori della fascia oraria sopra
9
stabilita o nei confronti di non residenti, anche a pagamento, sia a disabili frequentanti
che a disabili non frequentanti e alle loro famiglie, purché non impediscano l’erogazione
delle prestazioni soggette ad oneri di servizio pubblico e contribuiscano a migliorare
l’equilibrio economico-finanziario della gestione delle medesime.
8.L’avvio di attività di cui al comma precedente e non risultanti dal piano di gestione
presentato in sede di offerta, dovrà essere previamente comunicato al Comune con
l’indicazione dell’apporto fornito dalla nuova attività al miglioramento dell’equilibrio
economico-finanziario della gestione complessiva. Tali attività concorreranno a
migliorare l’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio pubblico, se
contribuiranno a diminuire od a mantenere inalterata la misura del prezzo dovuto dal
Comune per oneri di servizio pubblico.
Art. 8 - Patrimonio immobiliare e mobiliare
1.Le strutture sedi dei servizi oggetto del contratto sono quelle descritte nell’art. 3 del
presente capitolato.
2.Sia i beni immobili che i beni mobili presenti all’interno dei CDD, risultanti da
apposito verbale che verrà sottoscritto dalle parti al momento dell’avvio della gestione,
sono concessi gratuitamente in uso.
3.I beni verranno presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non
distrarli dall'uso convenuto, di provvedere alla custodia e manutenzione con cura e
diligenza e di restituirli al termine della gestione nello stato attuale, fatto salvo il
normale deterioramento d'uso.
4.Il gestore del servizio è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza
della struttura, delle pertinenze, degli impianti e dei beni mobili destinati a uso esclusivo
del CDD, mediante appositi interventi di manutenzione ordinaria.
5.La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si
rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti,
comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente e comunque
entro sette (7) giorni dalla rilevazione del guasto.
6.In caso di inerzia del gestore da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza, il
Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto
incaricato a quanto omesso dal gestore, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché
i danni derivati al Comune.
7.Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti e
delle aree pertinenziali sono a carico del gestore, a titolo esemplificativo:
• interventi sugli impianti tecnologici e quelli relativi alla sicurezza, gli
adempimenti previsti dalle normative vigenti, controlli periodici e programmati;
10
•
•
•
interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione di parti non strutturali
dell’edificio quali tinteggiature, sistemazioni di porte e serramenti ecc.
l'aggiornamento dei titoli abilitativi all'uso della struttura e degli impianti tecnici
(certificati di prevenzione incendi, ecc.);
l'acquisizione di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc..
8.Con specifico riferimento ai beni mobili, sono a carico del gestore gli oneri relativi a:
• manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili presi in consegna;
• acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature ritenuti necessari per l'espletamento
del servizio che diventeranno di proprietà comunale allo scadere del contratto;
• eliminazione per fuori uso di beni mobili presi in consegna, previa
autorizzazione da parte del Comune.
9.Il gestore si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di Busto Arsizio le
esigenze di manutenzione straordinaria sugli impianti o sull’ immobile che si dovessero
rendere necessarie nel corso della gestione.
10.Resta a carico dell’Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.
11.Sono, inoltre, a carico del Comune gli eventuali interventi straordinari che si
rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di
nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in
condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della
gestione.
12.Il gestore nulla potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune di Busto
Arsizio in relazione agli investimenti effettuati autonomamente che rimarranno
comunque a pieno titolo di proprietà del Comune.
Art. 9 - Personale da impiegare e standard SIDI
1.La dotazione di personale del CDD deve essere conforme agli standard regionali
previsti.
2.In particolare deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di un mix di figure
professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, riabilitative e
infermieristiche nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a
cui può concorrere anche il personale medico e psicologico.
3.Al 1 gennaio 2016 il totale di minuti settimanali dovuti in base agli standard SIDI è
pari 22.550 per il CDD Ada Negri e a 23.625 per il CDD Belotti Pensa come da tabelle
che seguono
11
CDD ADA NEGRI
Dati
al CLASSE
31/12/2010
SIDI
A.O.
3
A.M.
3
C.B.
3
C.G.
2
D.L.G.
5
D.N.M.
3
G.A.
3
G.F.
1
G.S.
2
I.P.
2
L.M.
3
M.A.
2
N.V.
4
P.G.
5
R.F.
1
R.A.R.
2
R.P.
5
S.E.
2
S.M.
2
S.M.
2
T.C.
5
T.L.
5
V.M.
3
Z.I.
2
TOTALE
MINUTAGGIO
FREQUENZA
900
900
900
1100
600
900
900
1300
1100
1100
900
1100
750
600
1300
1100
600
1100
1100
1100
600
600
900
1100
22.550
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
Frequenza
BELLOTTI PENSA
Cognome
Classe SIDI
A.P.
4
Minutaggio
individuale
750
A.M.G.
5
600
TP
B.F.
3
900
TP
C.G.
3
900
TP
C.M.
4
750
TP
C.D.
C.M.
5
4
600
375
TP
PT(8.30-14.00)
TP
12
C.M.
2
1100
TP
D.D.A.
2
1100
TP
F.G.
3
900
TP
F.D.
5
600
TP
G.D.
G.C.
5
3
600
450
TP
PT (3GG)
G.G.
5
600
TP
G.M
4
750
TP
M.C.
5
600
TP
M.F.
3
900
TP
N.M.
1
1300
TP
N.C.
P.V.
3
3
900
900
TP
TP
P.F.
3
900
TP
P.S.
3
900
TP
R.P.
2
1100
TP
S.G.
6
600
TP
S.A.
2
1100
TP
S.L.
3
900
TP
S.V.
2
550
PT(8.30-14.00)
T.A.
2
1100
TP
V.P.
3
900
TP
TOTALE
23.625
4.Si precisa che la composizione percentuale dello standard di assistenza deve essere
rispettata in relazione alle necessità determinate dalla classificazione della scheda SIDI
degli utenti, tenendo presente che le composizioni percentuali si riferiscono alle funzioni
che devono essere garantite dal servizio agli utenti, cioè prestazioni di assistenza diretta
alla persona, educative e/o riabilitative e/o infermieristiche e/o assistenziali.
5.Oltre al personale che svolge funzioni di assistenza diretta agli ospiti dei CDD è
necessaria per ogni centro una figura che svolga funzioni di coordinamento ed,
eventualmente, di supervisione.
6.Il Responsabile/Coordinatore deve aver maturato esperienze professionali nei servizi
per persone con disabilità, avere esperienza nella conduzione di gruppi, nella
13
programmazione e nella gestione del budget. Il Coordinatore predispone, in
collaborazione con gli operatori presenti nel servizio, la programmazione delle attività e
la loro organizzazione, la programmazione degli interventi individuali e risponde delle
verifiche dei programmi attuati. Mantiene il raccordo con le famiglie degli ospiti, cura i
rapporti con l'esterno (risorse del territorio quali volontariato, agenzie educative, ecc.) e
promuove collaborazioni sul territorio funzionali a garantire percorsi di integrazione
sociale a favore degli utenti.
E' responsabile della compilazione della scheda SIDI e della tenuta del fascicolo
individuale per ogni ospite, compilato all'ingresso e aggiornato almeno ogni due mesi e
comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della condizione biopsicosociale dell'ospite o eventi la cui registrazione sia utile o necessaria alla corretta
compilazione della scheda di rilevazione SIDI e alla definizione dei Progetti
Individualizzati (secondo le indicazioni degli allegati B e C della D.G.R. n. VII/18334
del 23/07/2004).
Cura tutti gli aspetti inerenti i flussi informativi nei confronti del comune concedente e
della Regione Lombardia.
Assolve le funzioni di carattere amministrativo necessarie al buon funzionamento del
Centro. Si avvale, eventualmente, della consulenza specialistica di uno psicologo che
svolge funzioni di supervisione nei confronti dell'equipe, conduce colloqui con gli ospiti
del CDD, con i loro familiari e con i servizi sociali del Comune, secondo le necessità
rilevate. Il coordinatore svolge, altresì, interventi di formazione nei confronti degli
operatori su tematiche specifiche.
7.Il personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Coordinatore, con tutti i seguenti requisiti:
> Laurea in Scienze dell'Educazione o Psicologia o Discipline umanistiche o,
comunque, titolo abilitante l'esercizio della professione di educatore professionale o
titolo equipollente;
> esperienza lavorativa di almeno tre anni come coordinatore di Servizi gestione di
centri diurni disabili.
b) Educatori professionali, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa regionale
c) Ausiliario Socio Assistenziale: deve essere in possesso dell'attestato di ausiliario
socio assistenziale rilasciato dalla Regione.
Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà essere trasmesso un elenco
nominativo del personale impiegato corrispondente alle figure professionali, con
relativi curricula.
La mancata presentazione dell'elenco di cui sopra, con i contenuti precisati,
costituisce violazione contrattuale sanzionabile ai sensi dell'art. 22 - "Penalità".
8.Si precisa che per garantire la continuità del servizio in atto, in deroga a quanto
previsto sopra relativamente al possesso del titolo di educatore professionale, potranno
essere mantenuti in servizio gli operatori che hanno maturato esperienza educativa negli
anni precedenti, nel rispetto delle indicazioni regionali.
14
9.Qualora, invece, si dovesse procedere a nuove assunzioni o sostituzioni di personale,
esso dovrà possedere i requisiti richiesti nel presente capitolato e dalla normativa
regionale vigente.
10.L’affidatario dovrà sempre assicurare il rispetto degli standard gestionali previsti
dalla normativa regionale.
11.Nel caso di un ampliamento del numero degli ospiti, il gestore dovrà pertanto
adeguare l’impiego del personale mantenendo il minutaggio richiesto sulla base della
classificazione SIDI tenendo in considerazione sempre la gravità della disabilità secondo
quanto previsto dagli standard regionali per l’accreditamento.
Art. 10 - Requisiti del personale e tutele
1.La gestione del personale ed i relativi oneri sono compito esclusivo del gestore. Ciò
premesso, il gestore si impegna:
- ad impiegare personale adeguato rispetto agli standard di accreditamento;
- a sostituire gli operatori dei quali, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse
inadeguato l'operato;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; in particolare,
al personale impiegato nella concessione è applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto della
gestione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
- a sostituire il personale assente a qualsiasi titolo con altro di pari professionalità
garantendo quanto stabilito nel presente capitolato;
2.Il gestore produrrà, come stabilito dall'articolo precedente, all'inizio della gestione
l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi
titoli di studio e dei numeri di posizione assicurativa Inail. Tale elenco dovrà essere
costantemente aggiornato per tutta la durata della gestione.
3.Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, provvedendo a
tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche.
4.Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o
inconveniente eventualmente causato dal personale addetto. Il personale dovrà essere
dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo ben visibile
durante l'orario di lavoro.
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5.Il gestore, riconoscendo la continuità operativa come valore, s'impegna a porre in
essere le più efficaci azioni al fine del contenimento del turn over del personale.
Art. 11 - Tariffe e Corrispettivi del servizio
1.Gli utenti residenti che frequenteranno i CDD nei periodi di cui all’art 7 comma 2,
saranno tenuti a corrispondere al gestore una tariffa mensile per la frequenza e una tariffa
mensile per il servizio di trasporto nella misura stabilita annualmente dalla Giunta
comunale, mentre saranno tenuti a corrispondere al Comune la tariffa mensile per il
servizio mensa.
2.L’Amministrazione riconoscerà mensilmente al gestore, quale corrispettivo per le
attività di cui all’art 7 comma 2 svolte, un prezzo pari alla differenza tra l’importo della
tariffa giornaliera offerta in sede di gara, rapportata al numero di ore di frequenza per
singolo utente e moltiplicato per i giorni di frequenza al centro di ciascun utente
residente e:
a) le tariffe dovuta dall’utente per il servizio (frequenza e trasporto) nella misura
approvata dalla giunta Comunale;
b) i corrispettivi versati dall’ATS per le prestazioni sanitarie in virtù dell'accreditamento
regionale dei CDD.
3.I proventi del gestore per la prestazione di servizio di cui all’ art. 7 comma 2 saranno
pertanto costituiti da:
- corrispettivi per prestazioni rese remunerate dalla Regione Lombardia in applicazione
della scheda SIDI;
- tariffe mensili (frequenza e trasporto) riscosse direttamente dagli utenti nella misura
stabilita annualmente dalla giunta Comunale;
- corrispettivo a carico del Comune pari alla differenza tra l’importo complessivo
mensile delle tariffe offerte in sede di gara, rapportato al tempo di frequenza degli utenti
e la somma delle entrate derivanti dalla quota sanitaria a carico dell’ATS e dalle tariffe
versate direttamente dagli utenti al gestore;
- eventuali tariffe derivanti da prestazioni previste all’art 7 comma 6 (non residenti o
fuori dalla fascia oraria di cui all’art. 7 comma 2) riscosse direttamente dagli utenti.
4.La tariffa per la frequenza giornaliera dei CDD indicata in sede di offerta, pari ad una
frequenza full time di sette ore, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,30 alle ore
16,30, dovrà essere comprensiva del servizio trasporto.
5. La tariffa giornaliera unica per le prestazioni di cui all’art. 7 comma 2, indicata
nell’offerta, dovrà risultare fissa per l’intera durata della concessione, fatto salvo
l’adeguamento periodico di cui al successivo comma.
6.Dopo il primo anno di gestione, il gestore avrà diritto alla revisione del corrispettivo di
16
cui al comma 2, calcolato sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT
nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI). Per i
successivi anni di durata della concessione si terrà conto delle variazioni intervenute
nell’anno precedente.
7.Nella determinazione del prezzo a carico del comune saranno applicati i seguenti
criteri:
a) Per quanto riguarda il tipo di frequenza il prezzo per il part time sarà calcolato
rapportando il costo totale giornaliero definito per le 7 ore al numero di ore di frequenza
stabilito al momento dell’iscrizione.
b) Per quanto riguarda il conteggio delle presenze in caso di assenze fino a quindici (15)
giorni consecutivi sarà riconosciuta una remunerazione pari all’intero
corrispettivo(FULL TIME O ANCHE PART TIME). In caso di assenze per oltre 15
giorni consecutivi verrà riconosciuto, a partire dal sedicesimo giorno e per una durata
massima di tre mesi consecutivi (non conteggiando i giorni di chiusura del centro estiva
e natalizia), il 50% della tariffa. Oltre i tre mesi non verrà riconosciuto alcun prezzo.
c) Il Comune riconoscerà, inoltre, fino ad un massimo di tre giornate di programmazione
e verifica delle attività. In tali giornate il corrispettivo verrà riconosciuto in base del
numero degli iscritti al servizio.
d) Il prezzo stabilito per utente è comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’integrale
esecuzione del contratto.
8. Nelle more della voltura dell'accreditamento a favore del soggetto aggiudicatario di
cui al successivo art. 12, il Comune, in qualità di gestore uscente (e pertanto soggetto
ancora accreditato), incasserà gli eventuali contributi sanitari fino all’espletamento della
procedura di voltura.
Sempre nelle more del trasferimento l’aggiudicataria dovrà comunque svolgere tutte le
attività necessarie al funzionamento e alla gestione del servizio ed espletare tutti gli
adempimenti relativi al debito informativo nonché a consegnare tempestivamente tutta la
documentazione al Comune per l’assolvimento del debito stesso.
Successivamente alla voltura dell'accreditamento, il gestore assumerà la titolarità
dell’accreditamento del servizio e dovrà gestire direttamente con l'ATS di Varese i
rapporti finanziari derivanti dalla gestione del CDD. In ogni caso, i finanziamenti
ricevuti dall'ATS devono essere detratti dal corrispettivo contrattuale che, di volta in
volta, verrà fatturato al Comune.
9.A tal fine il gestore dovrà comunicare tempestivamente al Comune tutte le
comunicazioni pervenute da parte della Regione. La mancata comunicazione potrà
essere causa di risoluzione contrattuale.
10.Per le eventuali prestazioni di cui ai punti 6 e seguenti dell’art. 7 costituite da attività
proposte fuori dalla fascia oraria definita dal medesimo art. 7 o per i non residenti, il
gestore applicherà direttamente agli utenti le tariffe indicate nel piano economico
finanziario senza nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale.
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Art.12 - Voltura dell'accreditamento dei CDD
1. Il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi alle prescrizioni normative previste dalla
D.G.R. X/4702 del 29/12/2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
Sociosanitario per l'esercizio 2016” e meglio specificate nel sub allegato 9 che prevede
che il trasferimento dell’accreditamento da un soggetto gestore a un altro è subordinato
all’emanazione di un provvedimento di voltura da parte dell’ATS (Agenzia di Tutela
della Salute), finalizzato ad attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto
gestore subentrante. A tal fine il gestore dovrà avviare tempestivamente e comunque non
oltre 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, le
procedure per la voltura dell'accreditamento, in qualità di Ente gestore del servizio, con
efficacia provvisoria limitata alla durata del contratto di concessione. La voltura
dell'accreditamento è subordinata all'emanazione di un decreto regionale finalizzato ad
accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto gestore subentrante, il quale
è tenuto ad attivare il procedimento attraverso la presentazione di un'istanza alla Regione
e alla ATS competente per territorio, secondo la procedura prevista nella normativa
vigente a cui si fa rinvio.
2. Ai fini della voltura dell'accreditamento il gestore dovrà possedere tutti i requisiti
generali e speciali per l'esercizio e l'accreditamento del CDD definiti dalla normativa
regionale di riferimento in materia, vigente tempo per tempo nonché richiesti dall’ATS
competente.
3. Il diniego della voltura per causa imputabile al gestore (quali a titolo esemplificativo:
mancanza dei requisiti prescritti, errata presentazione della documentazione richiesta,
mancata attivazione della procedura ecc.) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione
definitiva e/o la risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
4. Nelle more della voltura dell'accreditamento a favore del soggetto aggiudicatario, il
Comune, in qualità di gestore uscente (e pertanto soggetto ancora accreditato), incasserà
gli eventuali contributi sanitari fino all’espletamento della procedura di voltura.
Sempre nelle more del trasferimento l’aggiudicataria dovrà comunque svolgere tutte le
attività necessarie al funzionamento e alla gestione del servizio ed espletare tutti gli
adempimenti relativi al debito informativo nonché a consegnare tempestivamente tutta la
documentazione al Comune per l’assolvimento del debito stesso.
Successivamente alla voltura all'accreditamento, il gestore assumerà la titolarità
dell’accreditamento del servizio e dovrà gestire direttamente con l'ATS di Varese i
rapporti finanziari derivanti dalla gestione del CDD. In ogni caso, i finanziamenti
ricevuti dall'ATS devono essere detratti dal prezzo spettante a titolo di corrispettivo che,
di volta in volta, verrà fatturato al Comune.
La procedura di accreditamento comporterà, quindi, che l’aggiudicataria si accollerà tutti
gli oneri e adempimenti gestionali relativi alla gestione del CDD previsti ed incamererà
direttamente i contributi sanitari regionali in base alla classificazione SIDI degli utenti
inseriti.
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5. L'accreditamento dell'unità di offerta comporta l'obbligo per il soggetto gestore di
mantenere i requisiti di esercizio e accreditamento previsti dalla normativa di
riferimento e dalla normativa per la specifica per i CDD per tutto il periodo di durata del
contratto.
6. Ai sensi della normativa regionale vigente il soggetto gestore accreditato è tenuto
altresì a:
a) assolvere il debito informativo prescritto dalla Regione;
b) garantire alla ATS, che esercita ai sensi della normativa regionale i compiti di
vigilanza e controllo sulle unità d'offerta: l'accesso a tutti i locali della struttura; l'accesso
alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini
dell'unità di offerta; la possibilità di intraprendere ogni ulteriore esame finalizzato a
verificare l'allineamento della gestione reale a quanto dichiarato nei diversi documenti
prodotti; la facoltà di assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari;
c) provvedere al passaggio di consegne e rispettare le procedure previste nei casi di
variazione del soggetto gestore, alla scadenza del contratto d'appalto.
7. In quanto soggetto accreditato con Regione Lombardia, il gestore dei CDD è tenuto
altresì a sottoscrivere annualmente il contratto di budget con l'ATS di Varese per
l'erogazione dei fondi da parte del Fondo Sanitario Regionale. Ai fini della
sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve possedere i requisiti generali richiesti
dall’ATS.
8. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al
mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di diffida da parte dell'ATS
che possa dar luogo all'eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento, il Comune si
riserva di sin d'ora la possibilità di attivare la procedura in Regione per riottenere la
titolarità dell'accreditamento del CDD prima della scadenza del contratto.
Art.13 - Pagamenti
1.Il pagamento dei corrispettivi a carico del Comune di Busto Arsizio avverrà
mensilmente dietro presentazione di fatture fiscalmente regolari che non potranno essere
emesse prima della scadenza del mese di riferimento.
2.Le fatture dovranno essere corredate da un report con il dettaglio degli utenti a cui si
riferiscono, i giorni e il tipo di frequenza (part-time/full-time), le classi SIDI. Per ogni
utente dovrà essere indicato: l’importo del corrispettivo giornaliero stabilito in sede di
gara, i giorni di effettiva presenza, l’importo richiesto e fatturato alla famiglia nella
misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, l’importo riconosciuto dalla
Regione e l’importo a carico del Comune.
3.Le fatture dovranno essere intestate a: COMUNE DI BUSTO ARSIZIO – Ufficio
SERVIZI SOCIALI Via Fratelli d’Italia 12 – 21052 Busto Arsizio (VA) ed indicare
obbligatoriamente il numero di CIG 677580532C assegnato alla concessione e il codice
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univoco 2ADA1N.
4.Le spese connesse al mezzo di pagamento prescelto (bonifico bancario/postale) sono a
carico del gestore.
5.Il pagamento delle fatture avverrà, a sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento
mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato ex legge 136/2010 e
s.m.i. che verrà comunicato dal concessionario, previa verifica del rispetto di tutti gli
obblighi discendenti dal presente contratto e dall’offerta presentata, nonché della
regolarità contributiva e previdenziale del concessionario secondo le vigenti disposizioni
di legge in materia. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
di regolarità contributiva relativo a personale impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dalle fatture l’importo corrispondente all’inadempienza per
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6.Il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora l’amministrazione comunale
dovesse riscontrare errori, non meramente formali, e/o omissioni nella fattura e/o nella
documentazione allegata, sino a debita regolarizzazione; per tale sospensione il gestore
non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di
interessi moratori.
7.Si dà atto che, per pagamenti superiori ai 10.000,00 Euro, il Comune di Busto Arsizio
è tenuto all’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 48 – bis del D.P.R. 602/1973 e
s.m.i., nonché dal D.M. 18/01/2008 n. 40.
8.L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’Amministrazione
Comunale non potrà essere invocato dal gestore per la risoluzione o per la sospensione
del contratto, né per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di
interessi moratori.
Art. 14 - Durata del contratto
1.Il contratto per la gestione dei due CDD decorrerà dalla data di stipulazione e
terminerà decorsi 5 anni.
2.Qualora entro il 01/01//2017 non sia avvenuta la formale stipula del contratto,
l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata della
gestione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 c. 8 del d.lgs 50/2016.
3.Nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o
recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso qualora siano ancora concluse le
procedure per l’individuazione del nuovo gestore, il gestore è obbligato alla
prosecuzione del contratto e la conseguente continuità del servizio per un termine non
superiore ad un anno alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data della scadenza
del contratto.
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Art. 15 - Clausola sociale
1.Il gestore subentrante dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti alle
dipendenze del gestore uscente a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano
armonizzabili con l’organizzazione della ditta subentrante, garantendo agli stessi il
trattamento economico e contrattuale goduto fino a tale momento.
2.Laddove il gestore dovesse assumere, è obbligata pertanto ad assumere il personale già
assegnato al servizio, dipendente dall’appaltatore uscente, garantendo agli stessi il
trattamento economico e contrattuale goduto fino a tale momento, riconoscendo
l’anzianità di servizio maturata presso il datore di lavoro uscente.
4.L’aggiudicataria, allo scopo di garantire la continuità del servizio e a tutela dei
lavoratori, si impegna a rispettare le procedure previste dagli specifici contratti collettivi
in ordine ai cambi di gestione.
Art. 16 - Interruzione o riduzione del servizio
1.Il gestore non potrà interrompere o ridurre l'esecuzione del servizio in seguito a
decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con
l'Amministrazione.
2. L'eventuale riduzione o sospensione per decisione unilaterale costituisce
inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
Art. 17 - Controlli e monitoraggio
1.Fermo restando i controlli ed i compiti ispettivi spettanti alla ATS in tema di
accreditamento, il comune, anche attraverso l'eventuale istituzione di commissioni di
controllo, si riserva la facoltà di effettuare controlli nelle forme ritenute più opportune:
sopralluoghi, ispezioni, anche con personale esterno debitamente autorizzato, e/o
richieste scritte, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza tra le finalità indicate nel
presente capitolato e l'attività del gestore, con particolare attenzione al rispetto degli
standard di servizio richiesti.
2.Il gestore entro il 30/03 di ciascun anno dovrà presentare un rendiconto economico
della gestione correlata dalla relazione gestionale.
3.In particolare il Comune di Busto Arsizio potrà svolgere tra l’altro le seguenti
funzioni:
-verifica della realizzazione dei programmi operativi presentati dal gestore;
-verifica dell'osservanza degli standard gestionali finalizzati al mantenimento
dell'accreditamento, ai sensi della D.G.R. n. VE/18334/2004;
-verifica della correttezza dei flussi informativi tra gestore e ASL competente;
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-controlli sull'effettivo andamento della gestione anche attraverso verifica del
gradimento dei servizi da parte degli utenti e delle loro famiglie;
-verifica dell'applicazione delle rette all'utenza secondo i termini e i modi stabiliti;
-verifica l'esecuzione dei programmi di manutenzione ordinaria dell'immobile, delle
pertinenze e degli impianti, sulla base di quanto indicato in offerta;
-controllo e verifica della corretta esecuzione delle ulteriori previsioni contenute nel
progetto tecnico presentato in sede di gara dal gestore;
-verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la corretta
attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e le
coperture assicurative a tutela dei dipendenti.
4.L'Ente si riserva, inoltre, di verificare in qualunque momento che tutto il personale
addetto al servizio possieda gli attestati e le qualifiche richieste per lo svolgimento delle
mansioni espletate. Il Concessionario si impegna a presentare, su richiesta, idonea
documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare,
unitamente ad una specifica rendicontazione delle attività svolte.
5.Il gestore individua un proprio referente responsabile della gestione e ne dà
comunicazione all'Ente entro la data di inizio della gestione. Il referente garantirà il
raccordo con il responsabile unico del procedimento del Comune di Busto Arsizio, cui
spetta verificare la regolare esecuzione del contratto di concessione.
6.Il gestore s'impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le
verifiche, l'acquisizione dei dati ed il rispetto del processo di monitoraggio definito dal
presente contratto di servizio. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, il gestore
s'impegna a concedere il libero accesso su tutte le strutture e su tutti i mezzi utilizzati per
l’esecuzione del servizio, al responsabile comunale dell’esecuzione del contratto o suoi
incaricati.
Art. 18 - Garanzie ed Assicurazioni
1.Prima della sottoscrizione del contratto, il concessionario deve costituire una "garanzia
definitiva" sotto forma di:
1. cauzione costituita, a scelta del concessionario, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice;
2. garanzia fideiussoria a scelta del concessionario rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
22
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
3.L’importo della garanzia è stabilito al momento della aggiudicazione in misura
del 10 per cento dell'importo contrattuale.
Alla garanzia definitiva si applicano le medesime riduzioni previste dal d.lgs
50/2016 per la cauzione provvisoria.
2.La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al
concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione o, comunque non prima di dodici mesi dalla data di conclusione del servizio.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di in ottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere all'esecutore.
3.L’Amministrazione Comunale potrà valersi della cauzione, nei limiti dell’importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del
servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore nonché
potrà valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi
dove viene prestato il servizio.
4.L’Amministrazione Comunale potrà incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.
5.La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
da parte dell’Amministrazione Comunale.
6.La garanzia fideiussoria, rilasciata a norma dell’art. 93 c. 3 del d.lgs 50/2016, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante, l’individuazione del Foro Competente di Busto Arsizio
per le eventuali controversie e l’obbligo di effettuare tutte le comunicazioni alla Stazione
Appaltante in lingua italiana.
23
7.La garanzia fideiussoria, a norma dell’art. 103 c. 5 del d.lgs 50/2016, è
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di
definitività dei medesimi.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10.Prima dell’avvio del servizio, inoltre, lo stesso concessionario dovrà stipulare e
presentare, al Comune, un contratto di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi
e nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori a qualunque titolo assunti a copertura
dei danni materiali diretti a persone/cose in conseguenza di un fatto verificatosi in
relazione all’attività svolta e per i danni agli utenti servizio e/o ai terzi per fatti o atti
commessi con dolo o colpa grave dal personale che presti servizio e/o da qualsiasi
persona della cui opera. Tali oneri saranno a totale carico del Concessionario e con
esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Concedente.
11. Il contratto deve contenere le seguenti condizioni:
-si riferisca ad attività oggetto del presente contratto;
-preveda un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per anno;
-preveda specifica estensione RC conduzione di fabbricati e impianti per il medesimo
massimale di polizza sopra indicato;
-sia emesso in lingua italiana, in Italia o in paesi UE;
-preveda quale Foro esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio;
-preveda l’impegno dell’Assicuratore a notificare l’eventuale mancato pagamento del
premio direttamente anche all’Ente Affidante;
-preveda l’impegno dell’Assicuratore a notificare l’eventuale annullamento o recesso
direttamente anche all’Ente Affidante.
12.Il gestore si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio
incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli immobili in gestione.
13.Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del gestore e
non possono essere opposte al Comune.
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14.Per completezza, si informa che la Regione Lombardia garantisce la copertura
assicurativa degli utenti dei CDD, disponibile e liberamente scaricabile sul sito internet
www.regione.lombardia.it.
Art. 19 - D.U.V.R.I
1.Preliminarmente alla conclusione del contratto non è stata ravvisata per la gestione in
questione interferenza di cui all’art. 26 comma 1 lettera b e comma 3 del D.lgs 81/2008,
in quanto si tratta di un servizio riferibile alla medesima tipologia di attività svolta
presso la stessa sede e pertanto non è stato elaborato alcun Documento Unico di
Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).
Art. 20 - Relazioni tra le parti
1.Le relazioni tra le parti per l’esecuzione del presente contratto saranno intrattenute per
il Comune dal responsabile del procedimento, per l’Aggiudicatario dal soggetto che
verrà comunicato entro la data di avvio dell’esecuzione del contratto.
Art. 21 - Penalità
1.In casi di ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla affidamento, dopo due
diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per
l'avvio del procedimento di cui all'art. 24 - "Risoluzione anticipata del contratto", il
Concedente, qualora ritenga che l'entità delle violazioni non sia tale da comportare la
risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità
dell'inadempimento, non superiore all’1 per mille del valore della concessione e
comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente del Settore
Servizi alla Persona, sociali ed educativi e detratta dagli importi dovuti dal comune al
concessionario a titolo di compensazione per gli oneri di servizio pubblico, in base ai
seguenti criteri:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi
ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del
Comune, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto
dei termini contrattuali in tema di trasporti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di
personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza
comunicazione al referente del Comune, mancato rispetto degli orari, modifica non
concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale,
mancata sostituzione del personale entro i termini indicati nell’offerta, mancata
presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini
contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità
del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento
del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di
personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle
azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale).Qualsiasi ulteriore violazione
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degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare
l'applicazione di una penalità in funzione della gravità dell'infrazione.
2.In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale
corrispondente deve essere raddoppiata.
3.L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione
dell'inadempienza a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di
presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della
contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate
dal gestore siano ritenute insufficienti, il Comune assumerà il provvedimento di
applicazione della penale, che verrà comunicato a mezzo PEC.
4.L'importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti del prezzo dovuto a titolo di
contributo per oneri di servizio pubblico o sul deposito cauzionale, a insindacabile
giudizio del Comune.
5.Il gestore sarà tenuto al pagamento delle penali anche in caso di risoluzione del
contratto per inadempimento e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 22 - Tracciabilità finanziaria
1.L’Aggiudicatario deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti
dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.
2.Ai sensi dell’art. 3 della Legge citata l’affidatario deve utilizzare per i pagamenti
esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui
deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice le coordinate (IBAN – Banca o servizio
postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno
operare sul medesimo conto.
3.L’affidatario dovrà, inoltre, comunicare all’Amministrazione ogni variazione relativa
alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.
4.Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010 il contratto sarà risolto
di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso, siano eseguite senza
avvalersi degli Istituti Bancari o della Società Poste Italiane s.p.a.
5.Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre imprese a qualsiasi titolo
interessate dovrà riportare, a pena di nullità, apposita dichiarazione nella quale il sub
contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.
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Art. 23 - Risoluzione anticipata del contratto
1. Fatte salve le ulteriori diverse cause di cessazione e risoluzione previste dalle
norme di legge vigenti, l’Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il
contratto, previa diffida ad adempiere, a norma e per gli effetti di cui agli artt.
1453 e 1454 c.c., nei seguenti casi:
qualora, successivamente alla stipula del contratto, il concessionario venga a
trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del d.lgs
50/2016 e ss.mm.ii;
interruzione non autorizzata e non giustificata del servizio per più di due giorni
lavorativi consecutivi;
gravi e reiterate azioni a danno degli utenti da parte del personale del gestore;
reiterate violazioni agli standards gestionali
cessione a terzi dei beni mobili e immobili avuti in gestione e/o il loro cambio di
destinazione d’uso senza il permesso scritto del Comune;
revoca per colpa del gestore delle autorizzazioni al funzionamento;
violazione degli obblighi di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici.
Violazione delle norme in materia di subappalto;
gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la
regolarità del servizio;
mancata e continuativa inottemperanza da parte del gestore a norme imperative di
legge o regolamentari;
2. Trascorso inutilmente il termine di 15 gg dal ricevimento della diffida, il
contratto sarà risolto.
3. La risoluzione per inadempimento comporta l’escussione della garanzia a norma
dell’art. 103 del d.lgs 50/2016.
4. L’ente gestore dovrà riconsegnare la struttura al Comune immediatamente o alla
data da esso stabilita nella comunicazione di risoluzione senza necessità di alcun
altro pronunciamento.
Art. 24 - Riconsegna beni mobili ed immobili
1.Alla cessazione del contratto, per qualsiasi motivo, il gestore è tenuto a consegnare gli
immobili e i beni in dotazione in condizioni di ordinaria manutenzione e funzionamento,
salvo il normale degrado.
2. Le operazioni di consegna dei beni sono effettuate a cura del Comune in
contraddittorio con il gestore.
3. Nel verbale di consegna saranno fatte constatare eventuali carenze manutentive,
eccedenti l'ordinario degrado.
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Art. 25 - Divieto di eccezioni dilatorie
1. Il gestore non potrà opporre il proprio inadempimento ad uno degli obblighi nascenti
dal presente contratto per l’eventuale ritardo nel pagamento di somme dovute dal
Comune.
Art. 26- Divieto di cessione del contratto e subappalto
1.E’ fatto assoluto divieto al gestore di cedere il contratto, a pena di nullità.
2.Il sub appalto è ammesso a norma dell’art. 105 del d.lgs 50/2016 solo per i servizi
accessori.
Art. 27 - Incaricato del trattamento dati personale
1.Per le attività oggetto del servizio, il gestore assume la qualifica d’incaricato del
trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del d.lgs
nr.196/2003.
2.In tale qualifica, essa potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario
allo svolgimento della gestione adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine
ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
3.Il personale impiegato dal gestore nel servizio è tenuto al rispetto delle norme che
regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali
degli utenti deve essere effettuato unicamente per le finalità connesse all’espletamento
del servizio e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.
Art. 28 - Forma e spese contrattuali
1.Il contratto sarà stipulato con modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.
2.Sono a carico della concessionaria tutte le spese per la stipula del presente atto.
Art. 29 - Foro competente
1.Ogni controversia non conciliata concernente ogni fase di svolgimento della
concessione sarà devoluta al giudice territorialmente competente per il Comune di Busto
Arsizio.
Art. 30 - Rinvio
1.Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla disciplina del codice dei
contratti pubblici approvato con d.lgs 50/2016 e successive modifiche, integrazioni e norme
attuative, nonché a quella del codice civile in materia di contratti, in quanto applicabile.
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del decreto legislativo n. 82
del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione digitale.
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