Foglio condizioni esecutive PALALIDO

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Foglio condizioni esecutive PALALIDO
ALLEGATO B
FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CUSTODIA E PULIZIA DEL “PALALIDO”.
Art. 1
Il presente foglio condizioni esecutive ha per oggetto l’affidamento da parte del
Comune di Valdagno dei servizi attinenti la custodia e pulizia dell’impianto sportivo
denominato “Palalido”, nonché dei relativi beni e strutture pertinenziali ed
accessorie compreso l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 2
La gestione deve essere esercitata dal gestore, secondo le modalità di cui al
presente foglio, con persone e mezzi propri.
Art. 3
L’affidamento decorre dal 01.09.2013 e fino al 31.08.2015, con possibilità di proroga
per un ulteriore anno su decisione dell'Amministrazione Comunale.
Art. 4
1. Il Gestore garantisce l’utilizzo dell’impianto previa autorizzazione del Comune,
oltre che ai propri tesserati:
a) ai tesserati delle altre società e associazioni sportive cittadine, secondo il
calendario definito dalle stesse con l'amministrazione comunale;
b) agli utenti occasionali, compatibilmente con le esigenze delle attività
agonistiche già programmate;
c) per manifestazioni organizzate, autorizzate o patrocinate dal Comune.
2. L’utilizzo dell’impianto da parte di tutti gli utenti è autorizzato dall’Amministrazione.
Art. 5
1. Il Gestore deve provvedere con spesa a suo completo carico:
a. alla pulizia dell’impianto,
b. alle piccole riparazioni con esclusione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
dell’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda, spese per la
nomina del terzo responsabile centrale termica, manutenzioni del tetto e
riparazioni/sostituzioni di qualsiasi bene (attrezzature, recinzioni, parti murarie,
portoni …) nonché tutte le manutenzioni straordinarie,
c. alla sostituzione di serrature, con consegna di copia delle chiavi all’Ufficio Tecnico
Comunale,
d. alla tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici, su richiesta
dell'Amministrazione Comunale,
e. al servizio di custodia dell’impianto provvedendo all’apertura, chiusura,
sorveglianza e controllo sia dell’impianto stesso che delle attrezzature,
f. ad assegnare l’utilizzo della struttura a soggetti autorizzati dall’Amministrazione,
g. alla gestione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito
all’interno dell’impianto sportivo, durante il periodo di apertura dello stesso, fermo
restando l’obbligo di acquisire a proprie cure e spese le necessarie autorizzazioni;
la gestione del servizio può essere data in affido a terzi, rispettando le prescrizioni
dell'Amministrazione Comunale.
Art. 6
1. La manutenzione e la pulizia dovranno essere effettuate, oltre che per l’impianto
sopraddetto, anche per gli spazi esterni e per il verde attorno al Palalido (piante, aiuole
compresi gli arbusti).
2. Il Gestore dovrà provvedere alle seguenti pulizie:
• lavaggio giornaliero degli spogliatoi e servizi igienici, compresi quelli per il
pubblico, e comunque dopo l’utilizzo,
• scopatura e lavaggio settimanale di corridoi, scale, atri, infermeria, uffici, sale,
ecc.,
• pulizia dopo ogni partita delle tribune,
• pulizia settimanale degli spazi esterni e dell’ingresso;
• raccolta rifiuti,
• aspirazione del pavimento del palazzetto,
• lavaggio ed asciugatura pavimento del palazzetto,
• lavaggio vetri,
• i sacchi per la raccolta dei rifiuti, la carta igienica, i prodotti di pulizia e le
attrezzature dovranno essere fornite dal Gestore e le relative spese resteranno
a suo carico.
3. Il Gestore è tenuto a segnalare all’Ufficio Tecnico Comunale eventuali interruzioni o
blocchi all’impianto di riscaldamento e acqua calda.
4. Il Gestore deve garantire la funzionalità, la sicurezza e l’igienicità dell’impianto e dei
relativi servizi, restando responsabile dei danni arrecati a terzi sia per l’imperfetta
esecuzione del servizio, sia per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici
necessari.
5. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi in
dipendenza di fatti inerenti o connessi alla gestione dei servizi assunti e delle attività
collegate.
6. L’eventuale pubblicità effettuata nell’ambito dell’impianto dovrà essere realizzata nel
rispetto della normativa vigente in materia e le relative entrate spettano al Gestore.
Non potranno, in ogni caso, essere esposte comunicazioni pubblicitarie che
contengano messaggi o informazioni contrarie all'ordine e alla morale pubblica,
ingannevoli, a contenuto pornografico, osceno o erotico, aventi oggetto politico,
sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci,
giochi con esborso di denaro o che violino la privacy di persone fisiche e dei minori.
7. Le entrate derivanti dall’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
spettano al Gestore.
8. Il Gestore provvede, ove occorra, con proprio personale ai lavori sopradescritti,
assumendo a proprio carico i relativi oneri, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi
responsabilità al riguardo.
9. Il Gestore osserva ed applica le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello
stesso.
10. Il Gestore è responsabile dell’impianto e dei danni causati all'impianto durante la
durata della convenzione, con esclusione dei danni causati da terzi per atti vandalici.
11. Il Gestore si dovrà attenere alle disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico per l’uso
degli impianti di illuminazione e riscaldamento e dovrà segnalare all’Ufficio Tecnico
Comunale eventuali interruzioni o blocchi degli impianti elettrico e di riscaldamento.
12. Il Gestore dovrà mettere in grado il personale del Comune di accedere in qualsiasi
momento agli impianti ed ai locali per controlli e per lavori.
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13. L’accesso ai locali e agli impianti dovrà essere consentito anche a ditta o
personale estraneo all’Amministrazione Comunale, purché munito di permesso, anche
verbale, dell’Amministrazione stessa.
14. Il Gestore è tenuto a segnalare all’Ufficio Scuola e Sport per iscritto eventuali
comportamenti scorretti da parte degli utilizzatori dell’impianto, indicando i nomi dei
trasgressori, e diffidandoli dal continuare.
Art. 7
1. Il Comune esercita in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, avvalendosi
di proprio personale amministrativo e tecnico, ovvero dei competenti servizi
sanitari, accessi, ispezioni e verifiche presso l’impianto.
2. Qualora, in occasione dei controlli e delle verifiche effettuate dal Comune, siano
rilevate inadempienze da parte del gestore riguardanti mancanze o negligenze
nell’esecuzione delle prestazioni a suo carico, l’amministrazione procede
all’inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il gestore
all’adempimento.
3. Per le mancanze o deficienze che pregiudichino l’esecuzione di servizi compresi
nell’appalto, per inadempienza o mancata osservanza delle norme contenute nel
presente foglio condizioni esecutive, resta in facoltà dell’Amministrazione
Comunale di applicare, a carico del Gestore, le penalità da € 100,00 ad € 200,00,
che saranno detratte dalle rate di pagamento. L’applicazione delle penalità sarà
preceduta da regolare avviso scritto.
La gestione del servizio si intenderà revocata nei casi di scioglimento, cessazione,
fallimento della Società e per gravi negligenze o deficienze accertate e contestate
che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, compromettano l’efficienza del
servizio.
Art. 8
1. Il Gestore assicura la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le
ferie annuali e le assenze per malattia, al fine di evitare ripercussioni sulla
regolare esecuzione del servizio.
2. Il personale del Gestore non ha alcun rapporto con il Comune, essendo alle
esclusive dipendenze del Gestore stesso che lo assume, lo impiega, lo
retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto di tutte le
leggi vigenti.
3. Il Gestore assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per
la responsabilità civile verso terzi.
4. L'inosservanza anche parziale degli obblighi posti a carico del Gestore dà luogo
all'immediata risoluzione della convenzione, senza che il Gestore possa vantare
alcun diritto di rivalsa, fatto salvo il diritto per il Comune di richiedere il
risarcimento dei danni subiti.
Art. 9
1. Il Gestore rimane consegnatario dell’impianto, delle aree, dei beni e delle strutture
pertinenziali ed accessorie, quali risultano dai verbali di consistenza e di
consegna che sono redatti, in contraddittorio tra le due parti.
2. Al termine dell’affidamento, il Gestore dovrà riconsegnare, in perfetto stato di
conservazione, gli impianti, le aree e le strutture risultanti dal verbale di
consistenza e di consegna, mediante atto di riconsegna. All’atto della redazione
del verbale di consegna, chi interviene in rappresentanza del Comune può far
constatare eventuali carenze, vizi e manchevolezze, tanto nella manutenzione
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ordinaria degli impianti, delle aree e delle strutture, quanto nella consistenza e
nello stato di conservazione delle cose mobili. Il gestore rimedia alle carenze e
ai vizi senza indugio o, al più tardi, nel termine all’uopo indicato dal Comune. In
caso di inadempienza il Comune provvede all’esecuzione dei suddetti interventi
d’ufficio ed in danno del Gestore, salvo ed impregiudicato l’eventuale maggiore
danno.
3. Contestualmente alla riconsegna, il Gestore cura lo sgombero dagli impianti e
dalle aree delle cose di sua proprietà restando, in caso contrario, a suo carico
le spese di trasporto e di deposito altrove.
Art. 10
Il Palalido dovrà essere custodito secondo il seguente orario:
da lunedì al venerdì
il sabato
dalle ore 14.00 alle ore 22.30
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.00 alle ore 23.00
giorni festivi
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
In caso di necessità il gestore deve essere disponibile al mattino dal lunedì al
venerdì per eventuali utilizzi autorizzati.
L’impianto resterà chiuso per ferie nel periodo estivo da concordarsi con
l'Amministrazione Comunale.
Art. 11
In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere o interventi
urgenti di manutenzione, il Comune può disporre la chiusura temporanea
dell’impianto per il periodo necessario al ripristino della situazione.
Art. 12
Il Gestore si assumerà ogni e qualsiasi onere di carattere fiscale conseguente al
contratto, compresa la spesa di registrazione, qualora necessaria.
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