Foglio condizioni esecutive PALALIDO
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Foglio condizioni esecutive PALALIDO
ALLEGATO B FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA DEL “PALALIDO”. Art. 1 Il presente foglio condizioni esecutive ha per oggetto l’affidamento da parte del Comune di Valdagno dei servizi attinenti la custodia e pulizia dell’impianto sportivo denominato “Palalido”, nonché dei relativi beni e strutture pertinenziali ed accessorie compreso l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 2 La gestione deve essere esercitata dal gestore, secondo le modalità di cui al presente foglio, con persone e mezzi propri. Art. 3 L’affidamento decorre dal 01.09.2013 e fino al 31.08.2015, con possibilità di proroga per un ulteriore anno su decisione dell'Amministrazione Comunale. Art. 4 1. Il Gestore garantisce l’utilizzo dell’impianto previa autorizzazione del Comune, oltre che ai propri tesserati: a) ai tesserati delle altre società e associazioni sportive cittadine, secondo il calendario definito dalle stesse con l'amministrazione comunale; b) agli utenti occasionali, compatibilmente con le esigenze delle attività agonistiche già programmate; c) per manifestazioni organizzate, autorizzate o patrocinate dal Comune. 2. L’utilizzo dell’impianto da parte di tutti gli utenti è autorizzato dall’Amministrazione. Art. 5 1. Il Gestore deve provvedere con spesa a suo completo carico: a. alla pulizia dell’impianto, b. alle piccole riparazioni con esclusione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda, spese per la nomina del terzo responsabile centrale termica, manutenzioni del tetto e riparazioni/sostituzioni di qualsiasi bene (attrezzature, recinzioni, parti murarie, portoni …) nonché tutte le manutenzioni straordinarie, c. alla sostituzione di serrature, con consegna di copia delle chiavi all’Ufficio Tecnico Comunale, d. alla tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, e. al servizio di custodia dell’impianto provvedendo all’apertura, chiusura, sorveglianza e controllo sia dell’impianto stesso che delle attrezzature, f. ad assegnare l’utilizzo della struttura a soggetti autorizzati dall’Amministrazione, g. alla gestione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito all’interno dell’impianto sportivo, durante il periodo di apertura dello stesso, fermo restando l’obbligo di acquisire a proprie cure e spese le necessarie autorizzazioni; la gestione del servizio può essere data in affido a terzi, rispettando le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Art. 6 1. La manutenzione e la pulizia dovranno essere effettuate, oltre che per l’impianto sopraddetto, anche per gli spazi esterni e per il verde attorno al Palalido (piante, aiuole compresi gli arbusti). 2. Il Gestore dovrà provvedere alle seguenti pulizie: • lavaggio giornaliero degli spogliatoi e servizi igienici, compresi quelli per il pubblico, e comunque dopo l’utilizzo, • scopatura e lavaggio settimanale di corridoi, scale, atri, infermeria, uffici, sale, ecc., • pulizia dopo ogni partita delle tribune, • pulizia settimanale degli spazi esterni e dell’ingresso; • raccolta rifiuti, • aspirazione del pavimento del palazzetto, • lavaggio ed asciugatura pavimento del palazzetto, • lavaggio vetri, • i sacchi per la raccolta dei rifiuti, la carta igienica, i prodotti di pulizia e le attrezzature dovranno essere fornite dal Gestore e le relative spese resteranno a suo carico. 3. Il Gestore è tenuto a segnalare all’Ufficio Tecnico Comunale eventuali interruzioni o blocchi all’impianto di riscaldamento e acqua calda. 4. Il Gestore deve garantire la funzionalità, la sicurezza e l’igienicità dell’impianto e dei relativi servizi, restando responsabile dei danni arrecati a terzi sia per l’imperfetta esecuzione del servizio, sia per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari. 5. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi in dipendenza di fatti inerenti o connessi alla gestione dei servizi assunti e delle attività collegate. 6. L’eventuale pubblicità effettuata nell’ambito dell’impianto dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia e le relative entrate spettano al Gestore. Non potranno, in ogni caso, essere esposte comunicazioni pubblicitarie che contengano messaggi o informazioni contrarie all'ordine e alla morale pubblica, ingannevoli, a contenuto pornografico, osceno o erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci, giochi con esborso di denaro o che violino la privacy di persone fisiche e dei minori. 7. Le entrate derivanti dall’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande spettano al Gestore. 8. Il Gestore provvede, ove occorra, con proprio personale ai lavori sopradescritti, assumendo a proprio carico i relativi oneri, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 9. Il Gestore osserva ed applica le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. 10. Il Gestore è responsabile dell’impianto e dei danni causati all'impianto durante la durata della convenzione, con esclusione dei danni causati da terzi per atti vandalici. 11. Il Gestore si dovrà attenere alle disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico per l’uso degli impianti di illuminazione e riscaldamento e dovrà segnalare all’Ufficio Tecnico Comunale eventuali interruzioni o blocchi degli impianti elettrico e di riscaldamento. 12. Il Gestore dovrà mettere in grado il personale del Comune di accedere in qualsiasi momento agli impianti ed ai locali per controlli e per lavori. 2 13. L’accesso ai locali e agli impianti dovrà essere consentito anche a ditta o personale estraneo all’Amministrazione Comunale, purché munito di permesso, anche verbale, dell’Amministrazione stessa. 14. Il Gestore è tenuto a segnalare all’Ufficio Scuola e Sport per iscritto eventuali comportamenti scorretti da parte degli utilizzatori dell’impianto, indicando i nomi dei trasgressori, e diffidandoli dal continuare. Art. 7 1. Il Comune esercita in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, ovvero dei competenti servizi sanitari, accessi, ispezioni e verifiche presso l’impianto. 2. Qualora, in occasione dei controlli e delle verifiche effettuate dal Comune, siano rilevate inadempienze da parte del gestore riguardanti mancanze o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni a suo carico, l’amministrazione procede all’inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il gestore all’adempimento. 3. Per le mancanze o deficienze che pregiudichino l’esecuzione di servizi compresi nell’appalto, per inadempienza o mancata osservanza delle norme contenute nel presente foglio condizioni esecutive, resta in facoltà dell’Amministrazione Comunale di applicare, a carico del Gestore, le penalità da € 100,00 ad € 200,00, che saranno detratte dalle rate di pagamento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare avviso scritto. La gestione del servizio si intenderà revocata nei casi di scioglimento, cessazione, fallimento della Società e per gravi negligenze o deficienze accertate e contestate che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, compromettano l’efficienza del servizio. Art. 8 1. Il Gestore assicura la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia, al fine di evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio. 2. Il personale del Gestore non ha alcun rapporto con il Comune, essendo alle esclusive dipendenze del Gestore stesso che lo assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto di tutte le leggi vigenti. 3. Il Gestore assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 4. L'inosservanza anche parziale degli obblighi posti a carico del Gestore dà luogo all'immediata risoluzione della convenzione, senza che il Gestore possa vantare alcun diritto di rivalsa, fatto salvo il diritto per il Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Art. 9 1. Il Gestore rimane consegnatario dell’impianto, delle aree, dei beni e delle strutture pertinenziali ed accessorie, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che sono redatti, in contraddittorio tra le due parti. 2. Al termine dell’affidamento, il Gestore dovrà riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, gli impianti, le aree e le strutture risultanti dal verbale di consistenza e di consegna, mediante atto di riconsegna. All’atto della redazione del verbale di consegna, chi interviene in rappresentanza del Comune può far constatare eventuali carenze, vizi e manchevolezze, tanto nella manutenzione 3 ordinaria degli impianti, delle aree e delle strutture, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione delle cose mobili. Il gestore rimedia alle carenze e ai vizi senza indugio o, al più tardi, nel termine all’uopo indicato dal Comune. In caso di inadempienza il Comune provvede all’esecuzione dei suddetti interventi d’ufficio ed in danno del Gestore, salvo ed impregiudicato l’eventuale maggiore danno. 3. Contestualmente alla riconsegna, il Gestore cura lo sgombero dagli impianti e dalle aree delle cose di sua proprietà restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove. Art. 10 Il Palalido dovrà essere custodito secondo il seguente orario: da lunedì al venerdì il sabato dalle ore 14.00 alle ore 22.30 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 23.00 giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 In caso di necessità il gestore deve essere disponibile al mattino dal lunedì al venerdì per eventuali utilizzi autorizzati. L’impianto resterà chiuso per ferie nel periodo estivo da concordarsi con l'Amministrazione Comunale. Art. 11 In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere o interventi urgenti di manutenzione, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell’impianto per il periodo necessario al ripristino della situazione. Art. 12 Il Gestore si assumerà ogni e qualsiasi onere di carattere fiscale conseguente al contratto, compresa la spesa di registrazione, qualora necessaria. 4