Certificazione dei corrispettivi - Riepilogo normativa

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Certificazione dei corrispettivi - Riepilogo normativa
Certificazione dei corrispettivi - Riepilogo normativa vigente
Si trasmette, di seguito, una memoria riepilogativa sull'attuale normativa in materia di certificazione
dei corrispettivi, anche alla luce del regime premiale di cui all'articolo 10 del D.L. 201/2011
(convertito in legge 214/2011).
1. Fattura, scontrino o ricevuta fiscale: i diversi modi per certificare i corrispettivi di vendita
Tutte le operazioni che generano un corrispettivo di vendita - sia una cessione di bene o una
prestazione di servizio - devono essere rappresentate da un apposito documento di certificazione e
ciò per evidenti ragioni di controllo e di cautela fiscale.
I corrispettivi di vendita possono essere certificati in diversi modi:
- con emissione di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale;
- con emissione di fattura.
Ai commercianti che operano su larga scala al dettaglio, i c.d. commercianti al minuto e i soggetti
a questi assimilati (in pratica chi effettua prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e
bevande o prestazioni di trasporto) la legge consente di certificare i corrispettivi di vendita
attraverso l'emissione di uno scontrino emesso da misuratore fiscale o di una ricevuta fiscale. In
pratica, per questi soggetti è escluso l'obbligo di fatturazione. Si tratta di una semplificazione voluta
dal legislatore in quanto, per tale tipo di commercio, l'ordinaria fattura sarebbe di peso e di ostacolo
all'attività economica.
Ricevuta e scontrino
Chi effettua una vendita al dettaglio o un'operazione assimilata al commercio al minuto, può
emettere lo scontrino fiscale o, se ha scelto questa modalità, la ricevuta fiscale.
Dal 1996 è, infatti, possibile scegliere liberamente tra i due documenti: un commerciante per
certificare i corrispettivi percepiti nell'esercizio della propria attività, può, indifferentemente,
avvalersi sia della ricevuta che dello scontrino, ovvero di uno dei due documenti per una operazione
e dell'altro per ulteriori operazioni.
Esempio 1: Un soggetto esercente attività di bar e di ristorante, può certificare i corrispettivi
derivati dall'attività di bar con lo scontrino fiscale (perché è più pratico, in quanto ne è più celere
l'emissione) e quelli derivanti dall'attività di ristorazione con la ricevuta fiscale; restano tuttavia
ferme tutte le altre possibilità (ricevuta al bar e scontrino al ristorante, ovvero tutto con la ricevuta
fiscale, ovvero tutto con lo scontrino fiscale).
Esempio 2: II commerciante al dettaglio, ad esempio di abbigliamento, può rilasciare lo scontrino
fiscale per le vendite effettate al negozio e, quando partecipa ad una fiera mercato del settore, può
rilasciare la ricevuta fiscale per le vendite effettuate in tale occasione.
II commerciante può quindi comportarsi nel modo che preferisce con un unico vincolo: una volta
effettuata la scelta dovrà però rispettare integralmente le regole di comportamento connesse al
tipo (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) adottato.
Le principali differenze tra ricevuta e scontrino fiscale
Entrambi devono essere rilasciati al soggetto che "fisicamente" effettua l'acquisto del bene o utilizza
il servizio prestato; in linea di massima tale soggetto coincide con colui che e acquirente o
committente in senso giuridico, cioè colui al quale la cessione o la prestazione sarà addebitata e ne
sopporterà il costo, ma non è detto che sia sempre cosi (Si pensi agli omaggi).
La ricevuta deve essere rilasciata attraverso un apposito modello, prenumerato, acquistato presso le
tipografie o i rivenditori autorizzati. Staccata da bollettari "a madre e figlia", cioè in due esemplari
cartacei identici: una copia rimane all'emittente, l'altra al cliente.
Lo scontrino, dal canto suo, viene rilasciato attraverso uno speciale registratore di cassa
(misuratore fiscale), nella cui memoria rimane traccia indelebile delle relative operazioni.
I casi in cui viene emessa la fattura
La fattura è il classico documento fiscale emesso dal fornitore per comprovare l'avvenuta cessione
di beni o prestazione di servizi. Per il fornitore è il documento che da il diritto a riscuotere il prezzo,
per il cliente é il documento per dimostrare di avere sostenuto il costo e poterne eventualmente
portarlo in deduzione.
La fattura cartacea e quella tradizionale, comunemente utilizzata dagli operatori: deve essere
emessa in duplice esemplare identica, di cui uno e consegnato o spedito al cliente. II contenuto della
fattura è stabilito per legge: deve contenere le generalità delle parti, la partita IVA e il codice fiscale
di chi la emette, una numerazione progressiva, la sommaria descrizione della prestazione, il
corrispettivo e l'IVA.
La fattura cartacea può essere sostituita da una elettronica, ovvero un documento informatico
ammesso solo esclusivamente previo accordo con il cliente.
Una fattura per ogni operazione non può essere certo emessa da chi opera su larga scala al dettaglio
e quindi - come detto - l'obbligo di fatturazione è escluso per il commercio al minuto.
In ogni caso, la normativa vigente non soltanto non vieta di emettere fattura al posto dello scontrino
o della ricevuta ma attribuisce al cliente la facoltà di chiederla a condizione che ciò avvenga non
oltre il momento della vendita. Se la richiesta di fattura avvenisse, infatti, successivamente alla
consegna o alla spedizione della merce o al pagamento del prezzo, il venditore - che a quel punto ha
già emesso lo scontrino - potrebbe legittimamente rifiutare.
Scontrino manuale o prestampato a tagli fissi
Tale tipologia di scontrino e attualmente prevista solo limitatamente a soggetti che effettuano
determinate e scarsamente rilevanti operazioni di commercio (art. D.M. 21 dicembre 1992).
Per utilizzare lo scontrino manuale e necessario che:
•
l'attività sia svolta in forma itinerante;
•
i prodotti commercializzati appartengano a non più di tre tabelle merceologiche;
•
il numero di operazioni effettuate in un anno non sia superiore a 4.000.
Lo scontrino deve contenere:
•
una numerazione progressiva prestampata per anno solare dalla tipografia autorizzata;
•
la data di rilascio;
•
ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome della persona fisica;
•
residenza o domicilio fiscale. Tuttavia ammessa l'omissione del domicilio fiscale
(Circ. Min. 23 luglio 1993, n. 15);
•
numero di partita Iva dell'emittente;
•
corrispettivi specifici, cioè per singola voce;
•
ammontare complessivo dell'operazione.
Soggetti esonerati dallo scontrino e dalla ricevuta fiscale
Per determinati soggetti o per specifiche categorie di operazioni e previsto l'esonero dall'obbligo
di certificare i corrispettivi, che pertanto non devono essere documentati con scontrino o ricevuta
fiscale. Si tratta di soggetti e operazioni per i quali tali adempimenti risulterebbero troppo gravosi e
privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo (art. 2 del D.P.R n. 696 del 1996).
Tra le operazioni esonerate dalla predetta disposizione sono presenti, tra le altre, "le cessioni da
parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi,
caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di
quelli operanti nei mercati rionali".
Si riportano, inoltre, i seguenti esempi:
Esempio 1: Un esercente l'attività di vendita al dettaglio di tabacchi è esonerato dall'obbligo di
certificare i corrispettivi relativi alla vendita di tabacchi.
Esempio 2: Un esercente l'attività di distributore stradale di carburanti è esonerato dall'obbligo di
certificare i corrispettivi relativi alla vendita di carburanti.
Esempio 3: Un esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori
automatici, funzionanti a gettone o a moneta, è esonerato dall'obbligo di certificare i corrispettivi
relativi alla vendita di bibite, biscotti, dolci ecc.
Ai casi di esonero di scontrino o ricevuta fiscale si aggiungono quelli in cui è previsto un
adempimento alternativo, quale la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si tratta delle imprese della grande distribuzione che sono esonerate dall'obbligo di scontrino o
ricevuta fiscale se optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.
2. Regime premiale per i lavoratori autonomi e per i titolari di reddito d'impresa svolta in
forma individuale di cui all'art. 10 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni
dalla L. n. 214 dei 2011
Il c.d. Decreto Salva-Italia, al fine di promuovere la trasparenza fiscale e l'emersione di base
imponibile, ha introdotto, a decorrere dal 10 gennaio 2013, per i lavoratori autonomi ed i titolari di
reddito d'impresa svolta in forma individuale od in forma associata, ai sensi dell'art. 5 del Tuir
(società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), un "regime
premiale" opzionale che prevede:
• la semplificazione degli adempimenti amministrativi;
• l'assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
• l'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;
• l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, per i contribuenti non soggetti al
regime di accertamento basato sugli studi di settore;
• la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici
finanziari (quindi, tale termine passa dal quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione, al terzo anno). Tale riduzione non si applica qualora sia commessa una
violazione che comporti l'obbligo di denuncia per un reato penal-tributario.
Tale "regime premiale" si applica a condizione che il contribuente:
a) provveda all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture
emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un "conto corrente dedicato" ai movimenti finanziari relativi all' attività artistica,
professionale o di impresa esercitata.
Le modalità attuative del regime premiale vengono demandate ad un Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato. In specie, il Provvedimento dovrà
disciplinare le modalità:
• per la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche
Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, eventualmente previo invio telematico
da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
• per la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate del Modello 770
semplificato, del Modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché per
la gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del
sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
• per la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta
fiscale;
• per l'anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, per l'abolizione del visto di
conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro e per l'esonero dalla prestazione della
garanzia per i rimborsi Iva.
Ai soggetti che non sono in "regime di contabilità ordinaria" e che provvedano all'invio
telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute ed istituiscano "conto corrente dedicato",
la norma in esame, prevede, inoltre, il riconoscimento delle seguenti semplificazioni:
• determinazione del reddito ai fini Irpef secondo il "criterio di cassa" e non di "competenza";
• predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni ai fini
dell'Irpef e dell'Irap;
• esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e
dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
• esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell' acconto ai fini dell'Iva.
Come detto, il predetto "regime premiale" è opzionale e l'opzione deve essere esercitata nella
dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione dello
stesso.
I soggetti che optino per tale "regime" e che:
a) non provvedano all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle
fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) non istituiscano un "conto corrente dedicato" ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica,
professionale o di impresa esercitata;
c) non limitino l'uso del denaro contante per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro;
d) perdono il diritto di avvalersi del predetto "regime premiale" e sono soggetti all'applicazione di
una sanzione amministrativa da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 4.000 euro.
I soggetti che adempiono ai predetti obblighi - seppur con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dal "regime" e sono tenuti solo alla corresponsione della sanzione amministrativa, per
la quale possono avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso".