IVA - Confcommercio Milano

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SERVIZI TRIBUTARI
11 settembre 2014
101/ER/om
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Sintesi
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte ad alcuni quesiti posti
IVA – Soluzioni a fat- da Comufficio relativi alla corretta certificazione dei corrispettivi
tispecie operative re- mediante rilascio dello scontrino fiscale.
lative alla certifica-----------------------------zione dei corrispettivi
mediante l’uso di registratori di cassa – Con la Consulenza giuridica prot. n. 954-8/2014, l’Agenzia delle
Consulenza giuridica Entrate ha fornito le risposte ai quesiti posti da Comufficio, relativi
posta da Comufficio alla corretta certificazione dei corrispettivi mediante rilascio dello
all’Agenzia delle En- scontrino fiscale.
trate n. 954-8/2014
Di seguito si evidenziano le fattispecie dal risvolto pratico per le
attività soggette all’obbligo di emissione dello scontrino fiscale
mediante l’uso di speciali registratori di cassa.
Scontrino del c.d. tabaccaio
Nella consulenza giuridica viene esplicitamente chiarita la possibilità di registrare nel misuratore fiscale, congiuntamente, sia gli importi delle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione del
corrispettivo (ad es. vendita di tabacchi, libri, giornali ecc.), sia
quelli relativi ad operazioni soggette a tale obbligo. Al riguardo, un
reparto del misuratore fiscale dovrà essere previamente destinato
alla contabilizzazione degli importi non soggetti all’obbligo di certificazione in modo da tenere distinti gli importi anche ai fini della liquidazione IVA.
Solo in tali ipotesi le somme da versare per caricare/ricaricare la
carta prepagata rappresentano mere cessioni di denaro escluse
da IVA.
Versamenti di ricarica delle carte prepagate o carte regalo
(voucher)
I versamenti per la carica/ricarica delle carte prepagate o carte regalo (voucher) non rappresentano un corrispettivo soggetto ad Iva
laddove i beni e servizi per i quali è effettuato il pagamento non
sono ancora conosciuti o individuati al momento del versamento.
Operazioni dopo la mezzanotte
Per le operazioni effettuate dopo la mezzanotte da alcuni esercizi
commerciali quali bar e ristoranti, viene chiarita la possibilità di
posticipare l’obbligo di emissione della chiusura giornaliera al
momento dell’effettiva chiusura.
Lo scontrino di chiusura giornaliera può non essere emesso per le
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giornate in cui l’apparecchio misuratore fiscale installato non sia
stato utilizzato, si riferisce alle sole ipotesi di utilizzo non in via
continuativa del misuratore. Al di fuori di tali ipotesi lo scontrino di
chiusura giornaliera deve essere sempre emesso, anche a importo zero, qualora non ci siano stati corrispettivi incassati.
Fiere e manifestazioni brevi
Nella consulenza in oggetto viene precisato che lo scontrino fiscale emesso in occasione di fiere e manifestazioni itineranti occasionali e di breve durata possa indicare, come luogo di ubicazione
dell’attività, la sola sede fissa. Ciò a condizione che nel libretto in
dotazione al misuratore fiscale vengano evidenziati, luogo, data di
inizio e di fine della manifestazione in cui il misuratore è usato.
Trasferimento a terzi del misuratore fiscale
Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, in caso di trasferimento a terzi del misuratore fiscale si rendono applicabili le
disposizione relative alla c.d. “defiscalizzazione degli apparecchi
misuratori fiscali”, secondo cui la stampa dei dati contenuti nella
memoria degli apparecchi deve essere effettuata da parte di un
tecnico abilitato.
Scontrino di cortesia
Nella consulenza giuridica viene confermata la regolarità della
procedura consistente nell’emissione di uno scontrino non fiscale,
unitamente al regolare scontrino fiscale, nel caso di cessione di
beni che il cliente intende dare a terzi (omaggi, regali, ecc). In tal
caso lo scontrino c.d. di cortesia, privo dell’indicazione
dell’importo, è valevole ai soli fini della garanzia del prodotto.
Inoltre, viene chiarito che è corretto comportarsi in maniera analoga nel caso di prestazioni di servizio erogate a destinatari finali
sulla base di una convenzione stipulata con clienti terzi che ne sostengono il pagamento dietro presentazione della fattura. Si precisa ad esempio somministrazione di alimenti e bevande erogate ad
utenti finali sulla base id convenzioni stipulate da società, enti e
agenzia di viaggio. In tal caso, unitamente all’ordinario scontrino
fiscale recante l’indicazione “corrispettivo non riscosso” può essere emesso e rilasciato al fruitore del servizio uno scontrino c.d. di
cortesia, riportante la dicitura “non fiscale”. Successivamente, al
momento del pagamento da parte del cliente convenzionato, verrà
emessa fattura e consegnato lo scontrino fiscale precedentemente emesso.
Trasformazione soggettiva dell’esercente
In
caso
di
trasformazione
soggettiva
dell’esercente,
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l’adeguamento dei dati di intestazione dello scontrino e del relativo
libretto di dotazione dei misuratori fiscali deve essere adeguato
tempestivamente e comunque, non oltre il termine della prima liquidazione IVA.